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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 |  | Disposizioni   in  materia  di  conseguenze  derivanti  da  incidenti stradali. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
 30 aprile 1992, n. 285) 1.  Il  comma  2  dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la sospensione  della  patente  e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione  della  patente  e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis.  La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione  della  pena  ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 Si   riporta   il   testo  dell'art.  222  del  decreto
 legislativo  30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
 strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.    222    (Sanzioni   amministrative   accessorie
 all'accertamento  di reati). - 1. Qualora da una violazione
 delle  norme  di cui al presente codice derivino danni alle
 persone,  il giudice applica con la sentenza di condanna le
 sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste,  nonche' le
 sanzioni  amministrative  accessorie  della  sospensione  o
 della revoca della patente.
 2.  Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale
 colposa  la sospensione della patente e' da quindici giorni
 a  tre  mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
 colposa  grave o gravissima la sospensione della patente e'
 fino   a   due  anni.  Nel  caso  di  omicidio  colposo  la
 sospensione e' fino a quattro anni.
 2-bis.  La  sanzione  amministrativa  accessoria  della
 sospensione  della patente fino a quattro anni e' diminuita
 fino  a  un  terzo  nel  caso di applicazione della pena ai
 sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
 penale.
 3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
 accessoria  della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di
 recidiva  reiterata specifica verificatasi entro il periodo
 di  cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della condanna
 definitiva per la prima violazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
 e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se  il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale  o  di  quelle per la prevenzione degli infortuni  sul  lavoro  la  pena  e' della reclusione da due a cinque anni". 2.  Il  terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se  i  fatti  di  cui  al secondo comma sono commessi con violazione delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per  la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500  a  euro  2.000  e  la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 Si  riporta  il  testo  dell'art. 589 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  589  (Omicidio  colposo). - Chiunque cagiona per
 colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
 da sei mesi a cinque anni.
 Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
 sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
 per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
 della reclusione da due a cinque anni.
 Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
 una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
 applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
 delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
 pena non puo' superare gli anni dodici.».
 Si  riporta  il  testo  dell'art. 590 del codice penale
 cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  590  (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona
 ad  altri  per colpa una lesione personale e' punito con la
 reclusione  fino  a  tre  mesi  o  con la multa fino a lire
 seicentomila.
 Se  la  lesione e' grave la pena e' della reclusione da
 uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
 un   milione   e  duecentomila,  se  e'  gravissima,  della
 reclusione  da  tre  mesi  a due anni o della multa da lire
 seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
 Se  i  fatti  di cui al secondo comma sono commessi con
 violazione  delle norme sulla disciplina della circolazione
 stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
 lavoro  la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
 tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
 la  pena  per  le lesioni gravissime e' della reclusione da
 uno a tre anni.
 Nel  caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
 che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
 commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
 reclusione non puo' superare gli anni cinque.
 Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
 salvo  nei  casi  previsti  nel  primo e secondo capoverso,
 limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
 per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro o relative
 all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
 malattia professionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3 Disposizioni processuali
 
 1.  Alle  cause  relative  al  risarcimento  dei  danni per morte o lesioni,  conseguenti  ad  incidenti  stradali, si applicano le norme processuali  di  cui  al  libro  II,  titolo IV, capo I del codice di procedura civile.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 Il  capo  I  del  titolo  IV del libro II del codice di
 procedura  civile  reca: "Delle controversie individuali di
 lavoro".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari
 e per la fissazione della data del giudizio) 1.  Dopo  il  comma  2-bis  dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter.  Qualora  si  proceda  per  i reati di cui agli articoli 589, secondo  comma,  e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta". 2.  All'articolo  416  del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all'articolo 589, secondo  comma,  del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del  pubblico  ministero  deve  essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". 3.  Dopo  il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis.  Qualora  si  proceda  per  il reato di cui all'articolo 589, secondo  comma,  del  codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni". 4.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis.   Qualora   si   proceda   per   taluni  dei  reati  previsti dall'articolo  590,  terzo  comma,  del  codice penale, il decreto di citazione  a  giudizio  deve  essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590,  terzo  comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al  comma  1,  lettera  d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".
 
 
 
 Note all'art. 4:
 Si  riporta  il  testo  dell'art.  406  del  codice  di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  406  (Proroga  del  termine).  -  1. Il pubblico
 ministero,   prima   della  scadenza,  puo'  richiedere  al
 giudice,  per giusta causa, la proroga del termine previsto
 dall'art.  405.  La  richiesta contiene l'indicazione della
 notizia   di  reato  e  l'esposizione  dei  motivi  che  la
 giustificano.
 2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste dal
 pubblico  ministero  nei  casi  di particolare complessita'
 delle   indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'  di
 concluderle entro il termine prorogato.
 2-bis.  Ciascuna  proroga  puo'  essere autorizzata dal
 giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
 2-ter.  Qualora  si  proceda  per  i  reati di cui agli
 articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
 penale,  la  proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa
 per non piu' di una volta.
 3.  La  richiesta  di proroga e' notificata, a cura del
 giudice,  con l'avviso della facolta' di presentare memorie
 entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla  persona
 sottoposta  alle  indagini  nonche' alla persona offesa dal
 reato  che,  nella  notizia di reato o successivamente alla
 sua  presentazione,  abbia  dichiarato  di  volere  esserne
 informata.  Il  giudice  provvede  entro dieci giorni dalla
 scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
 4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga del termine con
 ordinanza  emessa  in  camera di consiglio senza intervento
 del pubblico ministero e dei difensori.
 5.  Qualora  ritenga  che  allo stato degli atti non si
 debba  concedere  la  proroga, il giudice, entro il termine
 previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
 dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare
 avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
 indagini  nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
 persona  offesa  dal reato. Il procedimento si svolge nelle
 forme previste dall'art. 127.
 5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  3,  4  e 5 non si
 applicano  se  si  procede  per taluno dei delitti indicati
 nell'art.  51 comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera
 a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
 ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione della
 richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
 6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
 proroga,  il  giudice  autorizza  con ordinanza il pubblico
 ministero a proseguire le indagini.
 7.   Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
 proroga,   il  giudice,  se  il  termine  per  le  indagini
 preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
 a  dieci  giorni  per  la  formulazione delle richieste del
 pubblico ministero a norma dell'art. 405.
 8.  Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
 della  richiesta di proroga e prima della comunicazione del
 provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
 che,   nel   caso  di  provvedimento  negativo,  non  siano
 successivi    alla    data    di   scadenza   del   termine
 originariamente previsto per le indagini.».
 Si  riporta  il  testo  dell'art.  416  del  codice  di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.  416  (Presentazione della richiesta del pubblico
 ministero).  -  1.  La  richiesta  di  rinvio a giudizio e'
 depositata  dal  pubblico  ministero  nella cancelleria del
 giudice.
 La  richiesta  di  rinvio a giudizio e' nulla se non e'
 preceduta  dall'avviso  previsto dall'art. 415-bis, nonche'
 dall'invito  a  presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
 sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta
 alle   indagini  abbia  chiesto  di  essere  sottoposta  ad
 interrogatorio  entro  il  termine di cui all'art. 415-bis,
 comma 3.
 2.   Con   la   richiesta  e'  trasmesso  il  fascicolo
 contenente  la notizia di reato, la documentazione relativa
 alle  indagini  espletate  e  i verbali degli atti compiuti
 davanti  al  giudice  per le indagini preliminari. Il corpo
 del  reato  e  le cose pertinenti al reato sono allegati al
 fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
 2-bis.  Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
 589,  secondo  comma,  del  codice  penale, la richiesta di
 rinvio  a  giudizio  del  pubblico  ministero  deve  essere
 depositata   entro   trenta  giorni  dalla  chiusura  delle
 indagini preliminari.».
 Si  riporta  il  testo  dell'art.  429  del  codice  di
 procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  429  (Decreto  che dispone il giudizio). - 1. Il
 decreto che dispone il giudizio contiene:
 a) le    generalita'   dell'imputato   e   le   altre
 indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
 le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
 dei difensori;
 b) l'indicazione   della  persona  offesa  dal  reato
 qualora risulti identificata;
 c) l'enunciazione,  in  forma  chiara  e precisa, del
 fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
 comportare  l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
 l'indicazione dei relativi articoli di legge;
 d) l'indicazione  sommaria delle fonti di prova e dei
 fatti cui esse si riferiscono;
 e)  il  dispositivo,  con  l'indicazione  del giudice
 competente per il giudizio;
 f) l'indicazione  del  luogo,  del  giorno e dell'ora
 della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
 comparendo sara' giudicato in contumacia;
 g) la   data   e  la  sottoscrizione  del  giudice  e
 dell'ausiliario che l'assiste.
 2.   Il   decreto   e'   nullo  se  l'imputato  non  e'
 identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
 insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
 dal comma 1 lettere c) e f).
 3.  Tra  la  data  del decreto e la data fissata per il
 giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
 giorni.
 3-bis.  Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al
 comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
 4.  Il  decreto  e'  notificato  all'imputato contumace
 nonche'  all'imputato  e  alla  persona offesa comunque non
 presenti  alla  lettura del provvedimento di cui al comma 1
 dell'art.  424 almeno venti giorni prima della data fissata
 per il giudizio.».
 Si  riporta  il  testo  dell'art.  552  del  codice  di
 procedura  penale  cosi'  come  modificato  dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art.  552  (Decreto  di citazione a giudizio). - 1. Il
 decreto di citazione a giudizio contiene:
 a)   le   generalita'   dell'imputato   o   le  altre
 indicazioni  personali  che valgono a identificarlo nonche'
 le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
 dei difensori;
 b) l'indicazione   della   persona   offesa,  qualora
 risulti identificata;
 c) l'enunciazione   del  fatto,  in  forma  chiara  e
 precisa,  delle  circostanze  aggravanti  e  di  quelle che
 possono  comportare  l'applicazione di misure di sicurezza,
 con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
 d) l'indicazione   del   giudice  competente  per  il
 giudizio  nonche'  del  luogo,  del giorno e dell'ora della
 comparizione,   con  l'avvertimento  all'imputato  che  non
 comparendo sara' giudicato in contumacia;
 e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
 difensore  di  fiducia  e che, in mancanza, sara' assistito
 dal difensore di ufficio;
 f) l'avviso  che, qualora ne ricorrano i presupposti,
 l'imputato,  prima  della  dichiarazione  di  apertura  del
 dibattimento  di  primo grado, puo' presentare le richieste
 previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
 di oblazione;
 g) l'avviso  che  il fascicolo relativo alle indagini
 preliminari  e'  depositato  nella  segreteria del pubblico
 ministero  e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
 di prenderne visione e di estrarne copia;
 h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero
 e dell'ausiliario che lo assiste.
 1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
 dall'art.  590,  terzo comma, del codice penale, il decreto
 di  citazione  a  giudizio  deve essere emesso entro trenta
 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
 dall'art.  590,  terzo comma, del codice penale, la data di
 comparizione  di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non
 oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
 2.   Il   decreto   e'   nullo  se  l'imputato  non  e'
 identificato   in   modo   certo   ovvero  se  manca  o  e'
 insufficiente  l'indicazione  di uno dei requisiti previsti
 dalle  lettere  c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
 altresi'  nullo  se  non  e' preceduto dall'avviso previsto
 dall'art.  415-bis,  nonche'  dall'invito a presentarsi per
 rendere  l'interrogatorio  ai sensi dell'art. 375, comma 3,
 qualora  la  persona  sottoposta  alle  indagini  lo  abbia
 richiesto  entro  il termine di cui al comma 3 del medesimo
 art. 415-bis.
 3.  Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
 al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
 prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
 casi  di  urgenza,  di cui deve essere data motivazione, il
 termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
 4.  Il  decreto di citazione e' depositato dal pubblico
 ministero   nella   segreteria   unitamente   al  fascicolo
 contenente  la  documentazione, gli atti e le cose indicati
 nell'art. 416, comma 2.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora  gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui  al  primo  comma,  il  giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato,  sentite  le  parti, qualora da un sommario accertamento risultino  gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con  ordinanza  immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico  di  una  o  piu'  delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento  della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".
 |  |  |  | Art. 6. (Obblighi del condannato) 1.  Dopo  l'articolo  224  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art.  224-bis.  -  (Obblighi  del  condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza  di  condanna  alla  pena  della  reclusione  per un delitto colposo  commesso  con violazione delle norme del presente codice, il giudice  puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria del  lavoro  di  pubblica  utilita'  consistente nella prestazione di attivita'  non  retribuita  in favore della collettivita' da svolgere presso  lo  Stato,  le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99,  secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi. 3.  Le  modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4.  L'attivita'  e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il  condannato  e  comporta  la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalita'  e  tempi  che  non pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di famiglia e di salute  del  condannato.  Tuttavia,  se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5.   La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  puo'  comunque oltrepassare le otto ore. 6.  In  caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 521):
 Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I
 e IX.
 Esaminato  dalla  II  commissione  (Giustizia), in sede
 referente,  il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il
 23 gennaio  2003;  il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003;
 il  13 novembre  2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio
 2004;  l'11 febbraio  2004;  l'11 marzo  2004;  il 6 maggio
 2004.
 Esaminato  in  aula  il  7 marzo  2005  ed approvato il
 9 marzo  2005  in  un  Testo unificato con atti n. 866 (on.
 Misuraca  e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti
 e Butti).
 Senato della Repubblica (atto n. 3337):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  15 marzo  2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  2ª  commissione  (Giustizia), in sede
 referente,  il  10 maggio  2005;  il 14 giugno 2005; il 19,
 27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.
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