Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102
Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 222 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 222 (Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati). - 1. Qualora da una violazione
delle norme di cui al presente codice derivino danni alle
persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le
sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o
della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione e' fino a quattro anni.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.».



 
Art. 2.
(Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo
e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni". 2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e'
della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni dodici.».
Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona
ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la
reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
un milione e duecentomila, se e' gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire
seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da
uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.».



 
Art. 3
Disposizioni processuali

1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.



Note all'art. 3:
Il capo I del titolo IV del libro II del codice di
procedura civile reca: "Delle controversie individuali di
lavoro".



 
Art. 4.
(Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari
e per la fissazione della data del giudizio) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta". 2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 406 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 406 (Proroga del termine). - 1. Il pubblico
ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al
giudice, per giusta causa, la proroga del termine previsto
dall'art. 405. La richiesta contiene l'indicazione della
notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la
giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal
pubblico ministero nei casi di particolare complessita'
delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di
concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal
giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice
penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa
per non piu' di una volta.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'art. 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'art. 51 comma 3-bis e nell'art. 407, comma 2, lettera
a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della
richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'art. 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
della richiesta di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine
originariamente previsto per le indagini.».
Si riporta il testo dell'art. 416 del codice di
procedura penale come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 416 (Presentazione della richiesta del pubblico
ministero). - 1. La richiesta di rinvio a giudizio e'
depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del
giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e'
preceduta dall'avviso previsto dall'art. 415-bis, nonche'
dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai
sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta
alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad
interrogatorio entro il termine di cui all'art. 415-bis,
comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di
rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere
depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle
indagini preliminari.».
Si riporta il testo dell'art. 429 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio). - 1. Il
decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato
qualora risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'art.
589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al
comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'art. 424 almeno venti giorni prima della data fissata
per il giudizio.».
Si riporta il testo dell'art. 552 del codice di
procedura penale cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 552 (Decreto di citazione a giudizio). - 1. Il
decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre
indicazioni personali che valgono a identificarlo nonche'
le generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e
precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che
possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza,
con l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il
giudizio nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste
previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico
ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero
e dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, il decreto
di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta
giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'art. 590, terzo comma, del codice penale, la data di
comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non
oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'art. 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per
rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia
richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo
art. 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il
termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo
contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'art. 416, comma 2.».



 
Art. 5.
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza".
 
Art. 6.
(Obblighi del condannato) 1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi. 3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 521):
Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I
e IX.
Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il
23 gennaio 2003; il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003;
il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio
2004; l'11 febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio
2004.
Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il
9 marzo 2005 in un Testo unificato con atti n. 866 (on.
Misuraca e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti
e Butti).
Senato della Repubblica (atto n. 3337):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 15 marzo 2005 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19,
27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.
 
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