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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 febbraio 2006, n. 105 |  | Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale. |  | 
 |  |  |  | La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  allo  scopo  di  assicurare  la funzionalita'  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza  nazionale, e' istituito,  presso  il Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per   la  mobilita'  al  servizio  delle  fiere,  con  una  dotazione finanziaria  annua  pari  a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
 2.  A  valere  sulle  risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga  all'articolo  72  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la  realizzazione  di infrastrutture  al  servizio  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza nazionale.
 3.   Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  da adottare,  di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'  di  riparto  delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo  pari  a  1  milione  di  euro  annui, sono destinate, per il triennio  2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.
 4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 3 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006 e 2007, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 5.  A  decorrere  dall'anno  2008,  al rifinanziamento del Fondo si provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 27 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2406):
 Presentato  dall'on.  Grandi  ed  altri  il 22 febbraio
 2002.
 Assegnato  alla  X  commissione  (Attivita' produttive,
 commercio  e  turismo), in sede referente, l'11 aprile 2002
 con  pareri delle commissioni I, V, VIII, IX e parlamentare
 per le questioni regionali.
 Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 5,
 19, 21 e 27 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 14 maggio 2003;
 7 e 21 ottobre 2003; 6 novembre 2003.
 Esaminato  in  aula il 10 novembre 2003 ed approvato il
 20 novembre 2003.
 Senato della Repubblica (atto n. 2596):
 Assegnato  alla 10ª commissione (Industria, commercio e
 turismo),  in  sede  deliberante,  il  2 dicembre 2003, con
 pareri  delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  10ª  commissione  il 21 giugno 2005 e
 approvato con modificazioni, il 29 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 2406-B):
 Assegnato  alla  X  commissione  (Attivita' produttive,
 commercio  e  turismo),  in sede referente, il 29 settembre
 2005 con parere della commissione V.
 Esaminato  dalla commissione in sede referente l'8 e 10
 novembre 2005; 1° febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 -   Il   testo  dell'art.  45,  comma  3,  della  legge
 28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
 finanziaria  2002),  pubblicata  nel  supplemento ordinario
 alla  Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, cosi'
 come   modificato  dall'art.  4,  comma  180,  della  legge
 24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
 "3.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la
 mobilita'  al  servizio  della  Fiera  del Levante di Bari,
 della  Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
 di  Padova  sono  autorizzati,  rispettivamente,  limiti di
 impegno  quindicennali  di  1  milione  di euro a decorrere
 dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
 2003.".
 -  Il  testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002,
 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e   pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2003)
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale   n.   305   del  31 dicembre  2002,  cosi'  come
 modificato  dall'art.  4, comma 85, della legge 24 dicembre
 2003, n. 350, e' seguente il:
 "Art.  72  (Fondi  rotativi per le imprese). - 1. Fatte
 salve  le risorse destinate all'attuazione degli interventi
 e  dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
 iscritte  nei  capitoli  del  bilancio  dello  Stato aventi
 natura  di  trasferimenti  alle imprese per contributi alla
 produzione  e  agli  investimenti  affluiscono  ad appositi
 Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
 2.  I  contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
 concessi  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
 secondo   criteri   e   modalita'  stabiliti  dal  Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa con il Ministro
 competente, sulla base dei seguenti principi:
 a) l'ammontare  della  quota di contributo soggetta a
 rimborso   non  puo'  essere  inferiore  al  50  per  cento
 dell'importo contributivo;
 b) la   decorrenza  del  rimborso  inizia  dal  primo
 quinquennio  dalla  concessione  contributiva,  secondo  un
 piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque nel
 secondo quinquennio;
 c) il  tasso  d'interesse  da  applicare  alle  somme
 rimborsate  viene  determinato in misura non inferiore allo
 0,50 per cento annuo.
 3.   Al   fine   di  assicurare  la  continuita'  delle
 concessioni,  i  decreti  interministeriali  di  natura non
 regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
 alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge. In
 caso  di  inadempienza  provvede  con  proprio  decreto  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
 4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
 rispetto  degli  obblighi  comunitari  per la realizzazione
 degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
 al  presente articolo costituiscono norme di principio e di
 coordinamento.   Conseguentemente   gli   enti  interessati
 provvedono   ad   adeguare   i   propri   interventi   alle
 disposizioni di cui al presente articolo.
 5.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
 applicano  ai  contributi  in  conto interessi nonche' alla
 concessione  di incentivi per attivita' produttive disposti
 con  le  procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
 n.   415,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 19 dicembre  1992,  n. 488, inclusi i patti territoriali, i
 contratti  d'area  e  i  contratti  di  programma,  e  alla
 concessione  di incentivi per la ricerca industriale di cui
 al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
 agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
 disposte  in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
 l'invarianza  degli  effetti finanziari, di cui al presente
 articolo,   con   decreto   del  Ministro  delle  attivita'
 produttive,  sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle
 finanze,  per  quanto  riguarda  gli aspetti finanziari, e'
 definita  la  programmazione  temporale,  per  il  triennio
 2003-2005,  degli  adempimenti  amministrativi  di cui alla
 citata legge n. 488 del 1992.".
 -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
 agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
 e' il seguente:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 -  Il  testo  dell'art.  11, comma 3, lettera f), della
 legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
 contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 233 del 22 agosto
 1978,  cosi'  come  modificato dall'art. 2, comma 13, della
 legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
 "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
 3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
 delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
 Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
 effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
 considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
 a)-e) (omissis);
 f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
 per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
 vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
 le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
 stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
 qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
 considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
 prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
 tra le spese in conto capitale;".
 
 
 
 
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