Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 27 febbraio 2006, n. 105
Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalita' dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, e' istituito, presso il Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per la mobilita' al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. A decorrere dall'anno 2008, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2406):
Presentato dall'on. Grandi ed altri il 22 febbraio
2002.
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, l'11 aprile 2002
con pareri delle commissioni I, V, VIII, IX e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 5,
19, 21 e 27 novembre 2002; 4 dicembre 2002; 14 maggio 2003;
7 e 21 ottobre 2003; 6 novembre 2003.
Esaminato in aula il 10 novembre 2003 ed approvato il
20 novembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2596):
Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e
turismo), in sede deliberante, il 2 dicembre 2003, con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 10ª commissione il 21 giugno 2005 e
approvato con modificazioni, il 29 luglio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 2406-B):
Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive,
commercio e turismo), in sede referente, il 29 settembre
2005 con parere della commissione V.
Esaminato dalla commissione in sede referente l'8 e 10
novembre 2005; 1° febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, cosi'
come modificato dall'art. 4, comma 180, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
"3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilita' al servizio della Fiera del Levante di Bari,
della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera
di Padova sono autorizzati, rispettivamente, limiti di
impegno quindicennali di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2002 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2003.".
- Il testo dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, cosi' come
modificato dall'art. 4, comma 85, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' seguente il:
"Art. 72 (Fondi rotativi per le imprese). - 1. Fatte
salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi
e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi
natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla
produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi
Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei Fondi di cui al comma 1,
concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a
rimborso non puo' essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo
quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un
piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel
secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme
rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo
0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuita' delle
concessioni, i decreti interministeriali di natura non
regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni
alla data di entrata in vigore della presente legge. In
caso di inadempienza provvede con proprio decreto il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al
rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui
al presente articolo costituiscono norme di principio e di
coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati
provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla
concessione di incentivi per attivita' produttive disposti
con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i
contratti d'area e i contratti di programma, e alla
concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonche' alle
agevolazioni previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215,
disposte in attuazione del 5° bando. Al fine di assicurare
l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente
articolo, con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e'
definita la programmazione temporale, per il triennio
2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla
citata legge n. 488 del 1992.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto
1978, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 13, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1.-2. (Omissis).
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone