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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 febbraio 2006, n. 104 |  | Modifica  della  disciplina  normativa  relativa  alla  tutela  della maternita' delle donne dirigenti. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  La  tutela previdenziale relativa alla maternita', prevista dal testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  di cui al decreto legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, e' estesa alle lavoratrici e ai lavoratori  appartenenti alla categoria dei dirigenti che prestano la loro  opera  alle  dipendenze  di datori di lavoro privati, in deroga all'articolo 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Il   decreto   legislativo  26 marzo  2001,  n.  151,
 recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni legislative in
 materia  di  tutela  e  sostegno  della  maternita' e della
 paternita',  a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000,
 n.  53»  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile
 2001, n. 96, supplemento ordinario.
 - Il  testo  vigente  dell'art. 6, secondo comma, della
 legge  11 gennaio  1943,  n.  138  (Costituzione  dell'Ente
 «Mutualita'   fascista   -  Istituto  per  l'assistenza  di
 malattia   ai   lavoratori».   Pubblicata   nella  Gazzetta
 Ufficiale 3 aprile 1943, n. 77), e' il seguente:
 «L'indennita'  non  e'  dovuta  quando  il  trattamento
 economico  di  malattia  e'  corrisposto  per  legge  o per
 contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri enti
 in  misura  pari o superiore a quella fissata dai contratti
 collettivi  ai  sensi del presente articolo. Le prestazioni
 corrisposte  da  terzi  in  misura inferiore a quella della
 indennita'    saranno    integrate    dall'ente    sino   a
 concorrenza.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a   11.700.000   euro  annui,  si  provvede  mediante  il  versamento obbligatorio  da  parte  dei  datori  di  lavoro  del  contributo per l'assicurazione  per  la  maternita'  delle donne dirigenti, a valere sulle   retribuzioni  dei  lavoratori  dipendenti  con  qualifica  di dirigente, nella misura prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico  delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della  maternita'  e  della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo   2001,  n.  151,  in  considerazione  dei  diversi  settori produttivi.
 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio  degli  effetti  finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte  dalla presente legge comunicando i risultati al Ministero del  lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora nel corso dell'attuazione della presente legge si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi  scostamenti rispetto  all'importo  di cui al comma 1, si provvede a rimodulare le aliquote  contributive  di  cui  all'articolo  79, comma 1, del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con la procedura  di  cui  al comma 5 del predetto articolo 79, nella misura necessaria a fare fronte allo scostamento e limitatamente ai soggetti di  cui  all'articolo  1.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l'entita'  dei  suddetti  scostamenti e sulla misura della variazione delle aliquote di cui al precedente periodo.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2924):
 Presentato  dal  sen.  Zanoletti  ed altri il 28 aprile
 2004.
 Assegnato  alla  11ª  commissione  (Lavoro,  previdenza
 sociale),  in  sede  referente, il 2 luglio 2004 con parere
 delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.
 Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede referente, il
 29 settembre   2004;  2 novembre  2004;  22 febbraio  2005;
 8 marzo 2005; 31 maggio 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  10ª  commissione,  in sede
 deliberante, il 15 luglio 2005 con parere delle commissioni
 1ª, 5ª e 10ª.
 Esaminato  dalla 11ª commissione, in sede deliberante e
 approvato il 19 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6009):
 Assegnato   alla  XI  commissione  (Lavoro  pubblico  e
 privato),  in sede referente, il 27 luglio 2005, con pareri
 delle commissioni I e V.
 Esaminato  dalla  XI  commissione, in sede referente il
 21 settembre 2005; 12 ottobre 2005; 2 febbraio 2006.
 Assegnato  nuovamente  alla  XI  commissione,  in  sede
 legislativa   l'8 febbraio   2006   con   il  parere  delle
 commissioni I e V.
 Esaminato  dalla  XI commissione, in sede legislativa e
 approvato l'8 febbraio 2006.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Il testo vigente dell'art. 79, commi 1 e 5, del testo
 unico  di  cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e' il
 seguente:
 «Art.  79  (Oneri  contributivi  nel lavoro subordinato
 privato). - 1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle
 disposizioni  di  cui al presente testo unico relativi alle
 lavoratrici   e   ai  lavoratori  con  rapporto  di  lavoro
 subordinato  privato  e in attuazione della riduzione degli
 oneri di cui all'art. 78, e' dovuto dai datori di lavoro un
 contributo   sulle   retribuzioni  di  tutti  i  lavoratori
 dipendenti nelle seguenti misure:
 a) dello  0,46  per  cento  sulla retribuzione per il
 settore    dell'industria,   dell'artigianato,   marittimi,
 spettacolo;
 b) dello  0,24  per  cento  sulla retribuzione per il
 settore  del terziario e servizi, proprietari di fabbricati
 e servizi di culto;
 c) dello  0,13  per  cento  sulla retribuzione per il
 settore  del  credito,  assicurazione  e  servizi tributari
 appaltati;
 d) dello  0,03  per  cento  per gli operai agricoli e
 dello  0,43  per  cento  per  gli  impiegati  agricoli.  Il
 contributo   e'   calcolato,   per   gli   operai  a  tempo
 indeterminato   secondo   le   disposizioni   di   cui   al
 decreto-legge  22 dicembre  1981,  n. 791, convertito dalla
 legge  26 febbraio  1982,  n. 54, per gli operai agricoli a
 tempo  determinato  secondo  le  disposizioni  del  decreto
 legislativo  16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
 e  compartecipanti  familiari  prendendo  a  riferimento  i
 salari  medi  convenzionali  di cui all'art. 28 del decreto
 del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
 e) dello  0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
 scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
 2.-4. (Omissis).
 5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
 proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
 sociale,  di  concerto  con quello per il tesoro, la misura
 dei  contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere
 modificata  in  relazione  alle  effettive  esigenze  delle
 relative gestioni.».
 
 
 
 
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