Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 103
Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla citta' di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorita' austro-ungarica e distrutta successivamente dai bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano della guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della pace con il bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al primo conflitto mondiale, e' conferito il titolo di «Citta' della pace», del quale puo' fregiare il proprio gonfalone.
2. La citta' di Rovereto, attraverso la sua municipalita', in collaborazione con la Fondazione «Opera campana dei caduti», con l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», con la provincia autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici e privati, e' autorizzata a:
a) istituire un premio internazionale della pace da conferire a citta' o comunita' che si sono distinte nella cultura della pace;
b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle culture e delle religioni del mondo;
c) organizzare periodicamente un grande evento culturale o sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.
3. La Fondazione «Opera campana dei caduti» e' accreditata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le organizzazioni non governative. A tal fine il Governo promuove le necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.
4. La Fondazione «Opera campana dei caduti» e' autorizzata ad istituire, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'«Istituto di scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo sviluppo degli studi storiografici, filosofici, teologici e di filosofia dell'economia propri della cultura della pace o a questa collegati, retto da un'associazione promossa dalla medesima Fondazione «Opera campana dei caduti».
5. All'«Istituto di scienze per la pace» possono concorrere la provincia autonoma di Trento, il comune di Rovereto, l'Istituto trentino di cultura, l'Associazione «Museo storico italiano della guerra», l'Associazione «Accademia roveretana degli Agiati», l'«Istituto della carita», fondato da Antonio Rosmini, e altri istituti pubblici o privati anche a carattere internazionale. L'Universita' degli studi di Trento puo' partecipare ai sensi dell'articolo 34 del proprio statuto, emanato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316.
6. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, alla provincia autonoma di Trento e' attribuita la potesta' di emanare norme legislative per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3606):
Presentato dal sen. Michelini ed altri il 28 settembre
2005.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede referente, l'11 ottobre 2005 con
parere delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il
16, 23, 29 e 30 novembre 2005; 23 dicembre 2005.
Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede
deliberante, il 25 gennaio 2006 con parere delle
commissioni 1ª, 3ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante e
approvato il 31 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6310):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza ed
istruzione), in sede legislativa, il 6 febbraio 2006, con
pareri delle commissioni I, III e V.
Esaminato dalla VII commissione il 7 febbraio 2006 e
approvato il 9 febbraio 2006.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 34 dello statuto
dell'Universita' degli studi di Trento, approvato con
decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316, e' il seguente:
«Art. 34 (Partecipazione ad organismi privati). - 1.
L'Universita', per lo svolgimento di attivita' strumentali
alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per
il conseguimento dei propri fini istituzionali, puo'
partecipare a societa' o ad altre forme associative di
diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La
partecipazione e' approvata dal consiglio di
amministrazione sentiti il senato accademico e la
commissione per la ricerca scientifica per le rispettive
competenze.».
- Il testo vigente dell'art. 17 del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
«Art. 17. - Con legge dello Stato puo' essere
attribuita alla regione e alle province la potesta' di
emanare norme legislative per servizi relativi a materie
estranee alle rispettive competenze previste dalpresente
statuto.».



 
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