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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 febbraio 2006, n. 103 |  | Disposizioni  concernenti  iniziative  volte  a  favorire lo sviluppo della cultura della pace. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  Alla  citta'  di Rovereto che, evacuata nel 1915 dall'autorita' austro-ungarica   e   distrutta   successivamente  dai  bombardamenti dell'esercito italiano, ha fondato nel 1921 il Museo storico italiano della  guerra ed ha realizzato nel 1924 la Campana dei caduti e della pace  con  il  bronzo dei cannoni offerti dagli Stati partecipanti al primo  conflitto  mondiale,  e'  conferito il titolo di «Citta' della pace», del quale puo' fregiare il proprio gonfalone.
 2.  La  citta'  di  Rovereto,  attraverso  la sua municipalita', in collaborazione  con  la  Fondazione  «Opera  campana dei caduti», con l'Associazione   «Museo   storico  italiano  della  guerra»,  con  la provincia  autonoma di Trento e con altri eventuali soggetti pubblici e privati, e' autorizzata a:
 a) istituire  un  premio internazionale della pace da conferire a citta' o comunita' che si sono distinte nella cultura della pace;
 b) organizzare periodicamente una conferenza internazionale delle culture e delle religioni del mondo;
 c) organizzare   periodicamente  un  grande  evento  culturale  o sportivo che coinvolga tutti i popoli del mondo.
 3.  La  Fondazione «Opera campana dei caduti» e' accreditata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite come «Campana della pace» fra le organizzazioni  non  governative.  A  tal fine il Governo promuove le necessarie iniziative volte a conferire detto accreditamento.
 4.  La  Fondazione  «Opera  campana  dei  caduti» e' autorizzata ad istituire,  senza  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, l'«Istituto  di  scienze per la pace» con lo scopo di provvedere allo sviluppo  degli  studi  storiografici,  filosofici,  teologici  e  di filosofia  dell'economia  propri  della cultura della pace o a questa collegati,   retto   da   un'associazione   promossa  dalla  medesima Fondazione «Opera campana dei caduti».
 5.  All'«Istituto  di  scienze  per  la pace» possono concorrere la provincia  autonoma  di  Trento,  il  comune  di Rovereto, l'Istituto trentino  di  cultura,  l'Associazione  «Museo storico italiano della guerra»,   l'Associazione   «Accademia   roveretana   degli  Agiati», l'«Istituto  della  carita»,  fondato  da  Antonio  Rosmini,  e altri istituti   pubblici  o  privati  anche  a  carattere  internazionale. L'Universita'  degli  studi  di  Trento  puo'  partecipare  ai  sensi dell'articolo  34  del proprio statuto, emanato con decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316.
 6.   Ai   sensi  dell'articolo  17  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  alla  provincia  autonoma di Trento e' attribuita la potesta'  di  emanare  norme  legislative  per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3606):
 Presentato  dal sen. Michelini ed altri il 28 settembre
 2005.
 Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
 beni  culturali),  in sede referente, l'11 ottobre 2005 con
 parere delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  7ª commissione, in sede referente, il
 16, 23, 29 e 30 novembre 2005; 23 dicembre 2005.
 Assegnato  nuovamente  alla  7ª  commissione,  in  sede
 deliberante,   il   25   gennaio   2006  con  parere  delle
 commissioni 1ª, 3ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  commissione,  in  sede  deliberante e
 approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6310):
 Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura, scienza ed
 istruzione),  in  sede legislativa, il 6 febbraio 2006, con
 pareri delle commissioni I, III e V.
 Esaminato  dalla  VII  commissione il 7 febbraio 2006 e
 approvato il 9 febbraio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Il   testo   vigente   dell'art.   34  dello  statuto
 dell'Universita'  degli  studi  di  Trento,  approvato  con
 decreto rettorale 30 aprile 2004, n. 316, e' il seguente:
 «Art.  34  (Partecipazione  ad organismi privati). - 1.
 L'Universita',  per lo svolgimento di attivita' strumentali
 alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per
 il   conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali,  puo'
 partecipare  a  societa'  o  ad  altre forme associative di
 diritto privato nel rispetto della legislazione vigente. La
 partecipazione    e'    approvata    dal    consiglio    di
 amministrazione   sentiti   il   senato   accademico  e  la
 commissione  per  la  ricerca scientifica per le rispettive
 competenze.».
 - Il  testo  vigente dell'art. 17 del testo unico delle
 leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
 Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' il seguente:
 «Art.   17.   -  Con  legge  dello  Stato  puo'  essere
 attribuita  alla  regione  e  alle  province la potesta' di
 emanare  norme  legislative  per servizi relativi a materie
 estranee  alle  rispettive  competenze previste dalpresente
 statuto.».
 
 
 
 
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