Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 101 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. |
| ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso. |
| ART. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 15.480 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3646): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) l'8 novembre 2005. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 novembre 2005, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 29 novembre 2005 e 20 dicembe 2005. Relazione scritta annunciata l'11 gennaio 2006, relatore sen. Pianetta. Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006. Camera dei deputati (atto n. 6315): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006, con pareri delle commissioni I, II, V, VI. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2006. Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006. |
| ----> Vedere Accordo in lingua da pag. 62 a pag. 77 del S.O. <---- |
| ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'IRAN PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Considerando che l'azione contro le infrazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerata l'importanza dell'esatta valutazione delle tasse o degli altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonche' del garantire la pecisa. applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli; Considerando che il traffico di sostanze psicotrope e di stupefacenti rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONI Articolo 1
Ai Fini del presente Accordo si intende per: a) legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
h) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e, l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a); c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea; g) "persona" ogni persona fisica o giuridica; h) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; i) "sostanze psicotrope e stupefacenti", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli riportati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti; j) "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno - e i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi. k) "consegna controllata", il metodo che prevede l'esportazione da, il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o piu' Paesi, di merci spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione illegale, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorita' di tali Paesi, allo scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO Articolo 2
1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, accertare e reprimere le infrazioni della legislazione doganale.
2. Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo Accordo non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta. 4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 e' fornita per lo scambio di informazioni, concernenti, ma non limitate, alla classificazione, valore, origine delle merci ed altri dati essenziali ai fini dell'applicazione della legislazione doganale. Queste informazioni saranno fornite per essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili, penali o amministrativi, che comportano l'applicazione di ammende, sanzioni, confische, debiti e garanzie comuni estinti nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita. 5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in materia di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato membro dell'Unione europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi gia' stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto di un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.
Articolo 4
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in vigore nel territorio di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali; c) attivita' che sono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente; d) merci note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale; e) mezzi di trasporto nei confronti dei quali vi siano motivi fondati o si ritenga che siano, siano stati, o possano essere utilizzati per infrazioni doganali. CASI SPECIALI DI ASSISTENZA Articolo 5
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano: a) il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli.
Articolo 6
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito notificate dall'Amministrazione doganale richiedente come possibile sospetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i luoghi conosciuti o sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 7
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti. 2. Nei casi che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Articolo 8
Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni: a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state vincolate; b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali: a) si assistono reciprocamente riguardo all'esecuzione di provvedimenti e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali. CONSEGNA CONTROLLATA Articolo 10
1. Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle loro possibilita', per autorizzare l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo. 2. Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso per caso ed in conformita' con la legislazione e le procedure interne della Parte Contraente adita ed in conformita' con le disposizioni e accordi che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare. 3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata e' stata concordata possono, con il reciproco consenso delle autorita' doganali, essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte. SCAMBIO DI INFORMAZIONI Articolo 11
1. Le informazioni in originale sono richieste solo nei casi in cui le copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati. 2. Le informazioni da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso. RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI Articolo 12
1. Ogni informazione comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo e' di natura riservata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari della Parte Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle disposizioni corrispondenti che si applicano alle autorita' dell'altra Parte Contraente. 2. Tali informazioni possono essere comunicate ad organi dello Stato diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni. 3. Le disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle informazioni concernenti infrazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate solamente alle altre autorita' direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga. 4. Le informazioni possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni informatizzate prodotte in ogni forma per lo stesso scopo. 5. Le disposizioni del presente Accordo non inficiano le disposizioni applicabili per lo scambio di informazioni tra la Comunita' europea e le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita' europea relativi alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunita' europea. 6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a disposizione dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente. PROTEZIONE DATI PERSONALI Articolo 13
Per i dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano un livello di protezione dei dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, che e' parte integrante di quest'ultimo. COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE Articolo 14
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate dai documenti necessari. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso, esse devono essere confermate al piu' presto per iscritto. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comprendere le indicazioni di seguito elencate: a) l'Amministrazione doganale che inoltre la richiesta; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) un breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se noti; e) le misure richieste.
4. La richiesta formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, di seguire una particolare procedura, e' soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'ufficio competente appositamente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo ufficio e' fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le disposizioni di cui all'art.l9. 6. Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette. ESECUZIONE DELLE RICHIESTE Articolo 15
1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'organo competente, oppure c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comprendere la raccolta delle deposizioni delle persone cui vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da esperti.
Articolo 16
1. Su richiesta scritta, al fine di accertare una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, registri ed altri dati pertinenti, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti l'infrazione doganale in questione; b) procurarsi copie dei documenti, registri ed altri dati riguardanti l'infrazione doganale in questione; c) assistere alle indagini condotte dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita e riguardanti l'Amministrazione doganale richiedente; d) i funzionari incaricati sono presenti unicamente come consulenti e non possono esercitare i poteri conferiti ai funzionari dell'Autorita' adita dalla legislazione interna della Parte Contraente adita. Essi, comunque, per il solo scopo delle indagini condotte ed in presenza di funzionari dell'Amministrazione doganale adita e per il loro tramite, hanno accesso agli stessi luoghi ed agli stessi documenti dei funzionari dell'Amministrazione doganale adita.
2. Alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato. 3. Essi godono durante la loro permanenza, della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa. ESPERTI Articolo 17
1. Su richiesta di una Parte Contraente, e relativamente ad un'infrazione, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, ove possibile, i propri funzionari a deporre in qualita' di esperti innanzi alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente, in merito a fatti accertati nell'esercizio delle loro funzioni ed a produrre prove. La richiesta di comparizione - precisa chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta dichiara, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare. COSTI
Articolo 18
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese e per le indennita' versate agli esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, che devono essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,. 2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di natura sostanziale e straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalita' di ripartizione di tali spese. ATTUAZIONE DELL'ACCORDO Articolo 19
1. l'attuazione dell'Accordo viene demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti. 2. E' istituita una Commissione mista italo-iraniana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente dell'Amministrazione doganale della Repubblica islamica dell'Iran o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando necessario, su richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere. 3. I problemi per i quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica. 4. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino reciprocamente per iscritto che questo esame non e' necessario. AMBITO TERRITORIALE Articolo 20
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti, come definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative. ECCEZIONI Articolo 21
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata quando questa sia di natura tale da pregiudicare la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali della Parte Contraente adita, qualora implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente. Tale assistenza potra' essere accordata se vengono soddisfatti determinati requisiti o condizioni. 2. Qualora l'Amministrazione doganale richiedente trasmetta una richiesta di assistenza che non sarebbe in grado di soddisfare se richiesta dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora tale assistenza interferisca con accertamenti o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni o ai termini eventualmente stabiliti dall'Amministrazione doganale adita. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati tempestivamente. ENTRATA IN VIGORE Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data del recepimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore. TERMINE Articolo 23
Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica. Il presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della sua cessazione all'altra Parte Contraente. I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a...Teheran ... l'11 ottobre 2004 che corrisponde al giorno 20 Mehr dell'anno 1383, in due originali, nelle lingue Italiana, Persiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il lesto in inglese.
Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Islamica dell'Iran ALLEGATO
PROTEZIONE DATI PERSONALI
1. I dati personali che siano oggetto di elaborazione informatizzata devono essere: a) ottenuti e elaborati in modo corretto e legale; b) memorizzati per fini specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali fini; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati memorizzati; d) accurati e, ove necessario, aggiornati; e) conservati in modo tale da identificare i soggetti cui gli stessi dati si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per i fini per i quali sono stati memorizzati.
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi' come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono essere oggetto di elaborazione informatizzata, a meno che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali. 3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate, affinche' i dati personali memorizzati in archivi informatizzati siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati. 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita': a) di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati, il nome, il luogo di residenza abituale o il principale luogo di attivita' del responsabile di tale schedario; b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale memorizzazione di dati personali che la riguardano in un archivio informatizzato e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile; c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione dei dati che siano stati elaborati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che delta i principi fondamentali di cui ai principi 1 e 2 del presente allegato; d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei principi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti definiti nel principio che segue. 5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei principi 1, 2 e 4 del presente allegato, qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di: a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche' gli interessi finanziari dello Stato o reprimere i reati penali; b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione, ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti, di cui al principio 4 lettere b), c) e d) del presente allegato, relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi. 6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato. 7. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato. |
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