| 
| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 101 |  | Ratifica    ed    esecuzione   dell'Accordo   di   mutua   assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della    Repubblica    islamica   dell'Iran   per   la   prevenzione, l'accertamento  e  la  repressione  delle  infrazioni  doganali,  con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica). 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo  di  mutua  assistenza  amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran per  la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Teheran l'11 ottobre 2004.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria). 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  15.480  annui  a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo   al   Ministero   degli   affari  esteri.  2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore). 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3646):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Fini) l'8
 novembre 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   21 novembre   2005,   con   pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 29 novembre 2005 e 20 dicembe 2005.
 Relazione   scritta   annunciata   l'11  gennaio  2006,
 relatore sen. Pianetta.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6315):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 3 febbraio 2006, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI.
 Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8
 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 62 a pag. 77 del S.O.  <---- |  |  |  | ACCORDO  DI  MUTUA  ASSISTENZA  AMMINISTRATIVA  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ISLAMICA
 DELL'IRAN  PER  LA  PREVENZIONE,  L'ACCERTAMENTO  E LA REPRESSIONE
 DELLE INFRAZIONI DOGANALI
 
 Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica   Islamica   dell'Iran,   di   seguito   denominati  Parti Contraenti,
 Considerando   che   le   infrazioni  alla  legislazione  doganale pregiudicano   i  loro  interessi  economici,  commerciali,  fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
 Considerando  che  l'azione  contro  le  infrazioni  doganali puo' essere  resa  piu'  efficace  dalla  stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni   doganali;   Considerata   l'importanza  dell'esatta valutazione  delle  tasse  o  degli  altri diritti doganale percepiti all'importazione o all'esportazione, nonche' del garantire la pecisa. applicazione  delle  disposizioni  concernenti divieti, restrizioni e controlli;
 Considerando   che   il  traffico  di  sostanze  psicotrope  e  di stupefacenti  rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
 Tenuto  conto  della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta  al  traffico  illecito  degli  stupefacenti  e  delle sostanze psicotrope   del   20   dicembre   1988,   compresi  quelli  elencati nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
 Tenuto  conto  della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
 hanno convenuto quanto segue:
 DEFINIZIONI
 Articolo 1
 
 Ai Fini del presente Accordo si intende per:
 a)   legislazione   doganale",   l'insieme   delle   disposizioni legislative  e  regolamentari  applicabili  dalle due Amministrazioni doganali  e  relative:    -  all'importazione,  all'esportazione,  al transito ed al deposito delle merci;
 -  alla  riscossione,  alla  garanzia  ed  alla  restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione delle merci;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo;
 -  alla  lotta  contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
 
 h)   "Amministrazioni   doganali",   l'Amministrazione   doganale italiana  ivi  compresa  la  Guardia  di  Finanza,  per la Repubblica italiana  e,  l'Amministrazione doganale dell'Iran, per la Repubblica Islamica  dell'Iran, competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera a);
 c)   "Amministrazione  doganale  richiedente",  l'Amministrazione doganale  di  una  Parte  Contraente  che  inoltra  una  richiesta di assistenza in materia doganale;
 d)  "Amministrazione  doganale adita", l'Amministrazione doganale di  una  Parte  Contraente  che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
 e)   "infrazione   doganale",  ogni  violazione  o  tentativo  di violazione della legislazione doganale;
 f)  "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali  all'importazione  e  all'esportazione  e  tutti  gli  altri diritti, tasse o imposizioni che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, le tasse e i diritti stabiliti dai competenti organi dell'Unione europea;
 g) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
 h)  "dati  personali",  ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
 i)   "sostanze  psicotrope  e  stupefacenti",  tutti  i  prodotti elencati  nella  Convenzione  delle  Nazioni Unite contro il traffico illecito  di sostanze stupefacenti e psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi  quelli  riportati  nell'allegato  alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
 j)  "informazioni", qualsiasi dato - elaborato, analizzato o meno -  e  i documenti, le relazioni e le altre comunicazioni in qualsiasi formato, comprese le copie autenticate, conformi o elettroniche degli stessi.
 k)  "consegna  controllata", il metodo che prevede l'esportazione da,  il passaggio attraverso o l'importazione nel territorio di uno o piu'  Paesi,  di  merci  spedite illegalmente o di cui si sospetta la spedizione  illegale,  con  la  conoscenza e sotto il controllo delle competenti  autorita'  di  tali  Paesi,  allo  scopo di individuare e scoprire le persone che commettono le infrazioni.
 CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 2
 
 1.  Le  Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali,  si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
 a)   assicurare   la  corretta  applicazione  della  legislazione doganale;
 b)   prevenire,   accertare   e  reprimere  le  infrazioni  della legislazione doganale.
 
 2.  Ai sensi del presente Accordo, tutta l'assistenza di una delle Parti  Contraente  in  conformita'  alle  disposizioni legislative ed amministrative  nazionali nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
 3.  Il  presente  Accordo  e'  limitato  esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo  Accordo  non  potranno  far sorgere in capo ad alcun soggetto privato  il  diritto  di  ottenere,  sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
 4. L'assistenza di cui al paragrafo 2 e' fornita per lo scambio di informazioni,  concernenti,  ma  non  limitate, alla classificazione, valore,  origine  delle  merci  ed  altri  dati  essenziali  ai  fini dell'applicazione  della  legislazione  doganale. Queste informazioni saranno  fornite  per  essere utilizzate in tutti i procedimenti, sia civili,  penali  o  amministrativi,  che comportano l'applicazione di ammende,  sanzioni,  confische,  debiti e garanzie comuni estinti nel territorio  dello  Stato  della  Parte Contraente richiedente, con il consenso della Parte Contraente adita.
 5.  Il  presente  Accordo  non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri,  in  materia  di  legislazione  doganale  che  derivano  alla Repubblica  italiana  dall'essere  Stato membro dell'Unione europea e Parte  Contraente  in Accordi intergovernativi gia' stipulati tra gli Stati membri dell'Unione europea.
 CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
 Articolo 3
 
 1.  Le  Amministrazioni  doganali si forniscono reciprocamente, su domanda   o  di  propria  iniziativa,  le  informazioni  che  possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale  e  la  prevenzione,  l'accertamento  e la repressione delle infrazioni doganali.
 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad indagini per conto  di  un'altra Amministrazione doganale, agisce come se operasse per  conto  proprio  o  su  richiesta di un'altra autorita' nazionale all'interno del proprio Stato.
 
 Articolo 4
 
 1.  Su  richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le  informazioni sulla legislazione e le procedure doganali nazionali in  vigore  nel  territorio  di quella Parte Contraente e relative ad indagini riguardanti un'infrazione doganale.
 2.  Ciascuna  Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
 a)  nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 b)  nuove  tendenze,  strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
 c)   attivita'  che  sono  o  sembrano  costituire  un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente;
 d)  merci  note per essere l'oggetto di una grave infrazione alla legislazione doganale;
 e)  mezzi  di  trasporto  nei confronti dei quali vi siano motivi fondati  o  si  ritenga  che  siano,  siano  stati,  o possano essere utilizzati per infrazioni doganali.
 CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
 Articolo 5
 
 Le  Amministrazioni  doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, ogni informazione atta ad  assicurare  l'esatta  percezione  di diritti e tasse doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
 a) il calcolo del valore in dogana, la classificazione tariffaria e la determinazione dell'origine delle merci;
 b)   l'applicazione   delle   disposizioni  concernenti  divieti, restrizioni e controlli.
 
 Articolo 6
 
 Su    richiesta,   l'Amministrazione   doganale   adita   fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
 a)    le   persone   conosciute   dall'Amministrazione   doganale richiedente   per   aver   commesso   o   sospettate   di  commettere un'infrazione  doganale,  in  particolare  quelle  che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
 b)    le   merci   in   transito   o   in   deposito   notificate dall'Amministrazione  doganale richiedente come possibile sospetto di un  traffico  illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
 c)  i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente  di  essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
 d) i luoghi conosciuti o sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente  di  essere  impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
 
 Articolo 7
 
 1.  Le  Amministrazioni  doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta  o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate  o  progettate  che  costituiscono  o  sembrano costituire un'infrazione  doganale nel territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti.
 2.  Nei  casi  che  potrebbero  comportare  un  danno  sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro  interesse  vitale  di  una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale   dell'altra   Parte  Contraente  fornisce,  ove  possibile, informazioni di propria iniziativa.
 
 Articolo 8
 
 Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:
 a)   se   le   merci   esportate   dal   territorio  dello  Stato dell'Amministrazione  doganale richiedente siano state legittimamente importate  nel  territorio  dello Stato dell'Amministrazione doganale adita  e  l'eventuale  regime  doganale sotto il quale le merci siano state vincolate;
 b)   se   le   merci   importate   nel   territorio  dello  Stato dell'Amministrazione  doganale richiedente siano state legittimamente esportate  dal  territorio  dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.
 
 Articolo 9
 
 Le Amministrazioni doganali:
 a)   si   assistono  reciprocamente  riguardo  all'esecuzione  di provvedimenti  e azioni preventive provvisorie compresi il sequestro, il congelamento e la confisca dei beni;
 b)  liquidano  i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito  all'assistenza  fornita  nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della  Parte  Contraente  che  esercita  il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
 CONSEGNA CONTROLLATA
 Articolo 10
 
 1.  Le Parti Contraenti adottano le misure necessarie, nell'ambito delle  loro  possibilita',  per  autorizzare  l'uso appropriato della consegna controllata ai fini del presente Accordo.
 2.  Le decisioni di eseguire le consegne controllate saranno prese caso  per  caso  ed in conformita' con la legislazione e le procedure interne  della  Parte  Contraente  adita  ed  in  conformita'  con le disposizioni  e  accordi  che possono essere raggiunti riguardanti il caso particolare.
 3. Le spedizioni illecite per cui la consegna controllata e' stata concordata   possono,  con  il  reciproco  consenso  delle  autorita' doganali,  essere intercettate e fatte proseguire, intatte, rimosse o sostituite in tutto o in parte.
 SCAMBIO DI INFORMAZIONI
 Articolo 11
 
 1.  Le  informazioni  in originale sono richieste solo nei casi in cui  le  copie conformi risultino insufficienti e sono restituite non appena  possibile; i diritti dell'Amministrazione doganale adita o di terzi restano impregiudicati.
 2.  Le  informazioni  da  scambiarsi  in  conformita'  al presente Accordo  sono  accompagnati da ogni dettaglio utile che ne consentano l'interpretazione o l'uso.
 RISERVATEZZA ED USO DELLE INFORMAZIONI
 Articolo 12
 
 1.  Ogni  informazione  comunicata in qualsiasi forma ai sensi del presente  Accordo  e'  di  natura  riservata.  Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto di ufficio e godono della protezione estesa  ad informazioni analoghe ai sensi delle disposizioni legali e regolamentari  della  Parte  Contraente che le ha ricevute e ai sensi delle  disposizioni  corrispondenti  che  si applicano alle autorita' dell'altra Parte Contraente.
 2.  Tali  informazioni  possono  essere comunicate ad organi dello Stato  diversi  da  quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione   doganale   che   li   ha  forniti  vi  acconsente espressamente, e a condizione che le disposizioni legislative interne dell'Amministrazione che li riceve non vieti tali comunicazioni.
 3.  Le  disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle  informazioni  concernenti  infrazioni  relative  alle  sostanze stupefacenti   e   psicotrope.   Tali   informazioni  possono  essere comunicate  solamente  alle  altre  autorita'  direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
 4.  Le  informazioni  possono essere sostituite, ove possibile, da informazioni  informatizzate  prodotte  in  ogni  forma per lo stesso scopo.
 5.   Le   disposizioni  del  presente  Accordo  non  inficiano  le disposizioni  applicabili  per  lo  scambio  di  informazioni  tra la Comunita'  europea  e  le autorita' doganali degli Stati membri della Comunita'  europea  relativi  alle violazioni doganali agli interessi finanziari della Comunita' europea.
 6. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le informazioni a  disposizione  dell'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente   godono   della   stessa   protezione   accordata   alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
 PROTEZIONE DATI PERSONALI
 Articolo 13
 
 Per  i  dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti  Contraenti  assicurano  un  livello  di  protezione  dei  dati equivalente   a   quello  previsto  dalla  legislazione  della  Parte Contraente che fornisce le informazioni o, quanto meno, il livello di protezione  che  scaturisce  dall'attuazione  dei  principi enunciati nell'Allegato  al  presente  Accordo,  che  e'  parte  integrante  di quest'ultimo.
 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE
 Articolo 14
 
 1.   L'assistenza  prevista  dal  presente  Accordo  e'  scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate  per  iscritto  e devono essere accompagnate dai documenti necessari.  Quando  le  circostanze  lo esigano, le richieste possono anche  essere  formulate  oralmente.  In tal caso, esse devono essere confermate al piu' presto per iscritto.
 3.  Le  richieste  inoltrate ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo devono comprendere le indicazioni di seguito elencate:
 a) l'Amministrazione doganale che inoltre la richiesta;
 b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 c)  un  breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento;
 d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se noti;
 e) le misure richieste.
 
 4.  La  richiesta  formulata  da  una o dall'altra Amministrazione doganale,  di  seguire  una particolare procedura, e' soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
 5.  Le  informazioni  di  cui  al presente Accordo sono comunicate all'ufficio    competente   appositamente   designato   da   ciascuna Amministrazione  doganale.  Una lista di funzionari di questo ufficio e'  fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le disposizioni di cui all'art.l9.
 6.  Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i  loro  funzionari, responsabili per l'accertamento e la repressione delle   infrazioni   doganali,  mantengano  reciprocamente  relazioni personali e dirette.
 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
 Articolo 15
 
 1.   Se   l'Amministrazione   doganale  adita  non  dispone  delle informazioni   richieste,   essa   deve  conformemente  alle  proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 a) avviare indagini per procurarsi quelle informazioni, oppure
 b)  trasmettere  rapidamente  la richiesta all'organo competente, oppure
 c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
 
 2.  Ogni  indagine  iniziata  conformemente  alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, puo' comprendere la raccolta delle deposizioni  delle  persone  cui  vengono  richieste  informazioni in relazione  ad  una  infrazione doganale, nonche' quelle rilasciate da esperti.
 
 Articolo 16
 
 1.  Su  richiesta  scritta,  al  fine  di accertare una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente   possono,   con   l'autorizzazione  dell'Amministrazione doganale   adita   e   alle   condizioni   eventualmente  imposte  da quest'ultima:
 a)  consultare  negli  uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti,  registri ed altri dati pertinenti, allo scopo di ottenere informazioni riguardanti l'infrazione doganale in questione;
 b)  procurarsi  copie  dei  documenti,  registri  ed  altri  dati riguardanti l'infrazione doganale in questione;
 c) assistere alle indagini condotte dall'Amministrazione doganale adita   sul  territorio  doganale  della  Parte  Contraente  adita  e riguardanti l'Amministrazione doganale richiedente;
 d)   i   funzionari  incaricati  sono  presenti  unicamente  come consulenti  e non possono esercitare i poteri conferiti ai funzionari dell'Autorita'   adita   dalla   legislazione   interna  della  Parte Contraente  adita.  Essi,  comunque, per il solo scopo delle indagini condotte  ed  in presenza di funzionari dell'Amministrazione doganale adita e per il loro tramite, hanno accesso agli stessi luoghi ed agli stessi documenti dei funzionari dell'Amministrazione doganale adita.
 
 2. Alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo, i  funzionari  dell'Amministrazione doganale richiedente presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
 3. Essi godono durante la loro permanenza, della stessa protezione ed  assistenza  accordate  ai  funzionari  doganali  dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione in vigore sul territorio di  quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
 ESPERTI
 Articolo 17
 
 1.  Su  richiesta  di  una  Parte  Contraente,  e relativamente ad un'infrazione, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, ove possibile,  i  propri  funzionari  a  deporre  in qualita' di esperti innanzi alle autorita' competenti della Parte Contraente richiedente, in  merito  a fatti accertati nell'esercizio delle loro funzioni ed a produrre prove. La richiesta di comparizione - precisa chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario e' chiamato a deporre. 2. L'Amministrazione  doganale  della  Parte  Contraente  che accetta la richiesta   dichiara,  se  del  caso,  nell'autorizzazione  che  essa rilascia,  i  limiti  entro  i  quali  i  propri  funzionari  possono testimoniare.
 COSTI
 
 Articolo 18
 
 1.  Le  Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per  il  rimborso  delle spese originate dall'esecuzione del presente Accordo,  fatta  eccezione  per  le spese e per le indennita' versate agli  esperti, nonche' per i costi degli interpreti e dei traduttori, che  devono  essere a carico dell'Amministrazione richiedente, quando questi non sono funzionari dello Stato,.
 2. Se, per dar seguito alla richiesta, si rendono necessarie spese di  natura  sostanziale  e  straordinaria,  le  Parti  Contraenti  si consultano  per  determinarne i termini e le condizioni, come pure le modalita' di ripartizione di tali spese.
 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 19
 
 1.  l'attuazione  dell'Accordo  viene  demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
 2. E' istituita una Commissione mista italo-iraniana, composta dal Direttore   dell'Agenzia  delle  Dogane  italiana  e  dal  Presidente dell'Amministrazione  doganale  della Repubblica islamica dell'Iran o da  loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira' quando necessario,   su  richiesta  dell'una  o  dell'altra  Amministrazione doganale,  per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
 3.  I  problemi  per i quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati per via diplomatica.
 4.  Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il presente  Accordo,  su  richiesta  o  alla  scadenza di un termine di cinque  anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si notifichino  reciprocamente  per  iscritto  che  questo  esame non e' necessario.
 AMBITO TERRITORIALE
 Articolo 20
 
 Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti   Contraenti,   come  definiti  dalle  rispettive  disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
 ECCEZIONI
 Articolo 21
 
 1.   L'assistenza   prevista  dal  presente  Accordo  puo'  essere rifiutata  quando  questa  sia  di  natura  tale  da  pregiudicare la sovranita',  la  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od  altri  interessi nazionali  essenziali  della Parte Contraente adita, qualora implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure  si  riveli  incompatibile  con le disposizioni legislative ed amministrative  applicate da questa Parte Contraente. Tale assistenza potra'  essere accordata se vengono soddisfatti determinati requisiti o condizioni.
 2.  Qualora  l'Amministrazione  doganale richiedente trasmetta una richiesta  di  assistenza  che  non sarebbe in grado di soddisfare se richiesta  dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa   ne   da'  menzione  nella  propria  richiesta.  In  tal  caso, l'esecuzione  di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione adita.
 3.   L'assistenza   puo'   essere  differita  dall'Amministrazione doganale  adita qualora tale assistenza interferisca con accertamenti o  con  procedimenti  giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso,  l'Amministrazione  doganale  adita  consulta l'Amministrazione doganale  richiedente  per  stabilire  se  l'assistenza  puo'  essere fornita   alle   condizioni  o  ai  termini  eventualmente  stabiliti dall'Amministrazione doganale adita.
 4.  Il  rifiuto  o  il  differimento dell'assistenza devono essere motivati tempestivamente.
 ENTRATA IN VIGORE
 Articolo 22
 
 Il  presente  Accordo  entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data del recepimento dell'ultima notifica con cui le Parti   Contraenti   si   sono   reciprocamente  notificate  per  via diplomatica   l'avvenuto   espletamento  delle  rispettive  procedure interne per l'entrata in vigore.
 TERMINE
 Articolo 23
 
 Il  presente  Accordo  e'  concluso  per una durata illimitata, ma ciascuna  delle  Parti  Contraenti  puo'  farlo  cessare in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
 Il  presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della sua cessazione all'altra Parte Contraente.
 I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 FATTO  a...Teheran ... l'11 ottobre 2004 che corrisponde al giorno 20  Mehr  dell'anno  1383,  in  due originali, nelle lingue Italiana, Persiana  ed  Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il lesto in inglese.
 
 Per il Governo della                   Per il Governo della
 Repubblica Italiana               Repubblica Islamica dell'Iran
 ALLEGATO
 
 PROTEZIONE DATI PERSONALI
 
 1.   I   dati   personali   che   siano  oggetto  di  elaborazione informatizzata devono essere:
 a) ottenuti e elaborati in modo corretto e legale;
 b) memorizzati per fini specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali fini;
 c)  appropriati,  pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati memorizzati;
 d) accurati e, ove necessario, aggiornati;
 e)  conservati  in  modo  tale da identificare i soggetti cui gli stessi  dati  si  riferiscono,  per  un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per i fini per i quali sono stati memorizzati.
 
 2.  I  dati  personali  che  forniscono  informazioni di carattere razziale,  sulle  opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi'  come  quelli  che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono  essere oggetto di elaborazione informatizzata, a meno che la legislazione  nazionale  assicuri  sufficienti  garanzie  di  tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
 3.   Misure   di  sicurezza  adeguate  dovranno  essere  adottate, affinche'  i  dati  personali  memorizzati  in archivi informatizzati siano   protetti   contro   distruzioni  non  autorizzate  o  perdite accidentali  e  contro  qualsiasi  accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
 a)  di constatare l'esistenza di uno schedario informatizzato con dati   personali,   gli   scopi  per  i  quali  siano  principalmente utilizzati,  il  nome, il luogo di residenza abituale o il principale luogo di attivita' del responsabile di tale schedario;
 b)  di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive,   la   conferma   dell'eventuale  memorizzazione  di  dati personali  che  la  riguardano  in  un  archivio  informatizzato e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
 c)  di  ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione dei  dati  che siano stati elaborati contravvenendo alle disposizioni della legislazione nazionale che delta i principi fondamentali di cui ai principi 1 e 2 del presente allegato;
 d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
 
 5.1  Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei principi  1,  2  e  4  del  presente  allegato,  salvo che nei limiti definiti nel principio che segue.
 5.2  Si  puo' derogare alle disposizioni dei principi 1, 2 e 4 del presente  allegato, qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda  e  tale  deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
 a)  proteggere  la  sicurezza  dello  Stato  e  l'ordine pubblico nonche'  gli  interessi  finanziari  dello  Stato o reprimere i reati penali;
 b)  proteggere  le  persone  alle  quali si riferiscono i dati in questione, ovvero i diritti e la liberta' altrui.
 
 5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti, di  cui  al  principio  4  lettere b), c) e d) del presente allegato, relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati  a  fini  statistici o per la ricerca scientifica, qualora non  vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
 6.  Ciascuna  Parte  Contraente  si impegna a prevedere sanzioni e mezzi   di   ricorso  per  le  violazioni  delle  disposizioni  della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
 7.  Nessuna  delle  disposizioni del presente allegato deve essere interpretata   nel  senso  di  limitare  o  altrimenti  intaccare  la possibilita'  per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
 |  |  |  |  |