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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 100 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  ed  il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla mutua assistenza  amministrativa  per  la  prevenzione, l'accertamento e la repressione  delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica). 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il Governo della    Repubblica    dell'Azerbaijan    sulla    mutua   assistenza amministrativa  per  la  prevenzione, l'accertamento e la repressione delle  infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 24 febbraio 2005.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria). 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 28.355 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore). 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3670):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 30 novembre 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 9 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 18 e 26  gennaio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6316):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 3 febbraio 2006, con pareri delle commissioni
 I, II, V e VI.
 Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8
 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 36 a pag. 47 del S.O.  <---- |  |  |  | ACCORDO  TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  DELL'AZERBAIGIAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA
 PER   LA   PREVENZIONE,  L'ACCERTAMENTO  E  LA  REPRESSIONE  DELLE
 INFRAZIONI DOGANALI
 
 Il   Governo   della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo  della Repubblica dell'Azerbaigian, di seguito denominati Parti Contraenti,
 CONSIDERANDO   che   le   infrazioni  alla  legislazione  doganale pregiudicano  gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali   ed  agricoli  dei  loro  rispettivi  Paesi  nonche'  il commercio legittimo;
 CONVINTI  CHE  l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere  resa  piu'  efficace  dalla  stretta cooperazione tra le loro amministrazioni doganali;
 CONSIDERANDO  l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione  dei  dazi  doganali,  delle  imposte,  tasse  o  tributi all'importazione  o  all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed  i  controlli,  quest'ultimi  comprendenti  anche  quelli  per  il rispetto  della  normativa  sulla  contraffazione  delle  merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale;
 TENUTO  CONTO della Convenzione internazionale relativa alla mutua assistenza  amministrativa  per  prevenire,  accertare e reprimere le violazioni  doganali  adottata  a  Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici  del  Consiglio  di  Cooperazione  doganale, che definisce un ambito  destinato  a facilitare la mutua assistenza amministrativa in campo doganale;
 RICONOSCENDO le preoccupazioni crescenti in materia di sicurezza e di    facilitazione   della   catena   logistica   internazionale   e considerando,   in   proposito,   la  Risoluzione  del  Consiglio  di Cooperazione  doganale  di giugno 2002; RICONOSCENDO la necessita' di stabilire  un  equilibrio  tra  la  facilitazione ed il controllo per garantire  la  libera  circolazione  del  commercio  legittimo  e per soddisfare le esigenze dei governi per la protezione della societa' e dei gettiti;
 CONSIDERANDO  che  il  traffico  di  stupefacenti  e  di  sostanze psicotrope  rappresenta  un  pericolo per la salute pubblica e per la societa';
 TENUTO  CONTO  ANCHE  delle  disposizioni  della Convenzione Unica sugli  Stupefacenti  del  1961  modificata  dal Protocollo del 1972 e della  Convenzione  sulle  Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli  auspici  dell'ONU  nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro  il  traffico  illecito  degli  stupefacenti  e delle sostanze psicotrope del 1988;
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 DEFINIZIONI
 Articolo 1
 
 Ai fini del presente Accordo si intende per:
 a)   "legislazione   doganale",   l'insieme   delle  disposizioni legislative  e  regolamentari  applicabili  dalle due amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 -  alla  riscossione,  alla  garanzia  ed  alla  restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
 -  alle  misure  di  divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 -  alla  lotta  contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
 - alla lotta contro la contraffazione.
 
 b)   "amministrazioni   doganali",   nella   Repubblica  italiana l'amministrazione  doganale  italiana  ivi  compresa  la  Guardia  di Finanza   e   il  Comitato  Statale  delle  Dogane  nella  Repubblica dell'Azerbaigian;
 c)   "infrazione   doganale",  ogni  violazione  o  tentativo  di violazione della legislazione doganale;
 d)  "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali  e  tutti  gli  altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle    merci,    che    vengono    percepiti   all'importazione   e all'esportazione  ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e   le   tasse  all'importazione  o  all'esportazione  istituiti  dai competenti organi dell'Unione Europea;
 e)  "consegna  controllata",  il metodo che consente il passaggio sul  territorio  dello  Stato  di  ciascuna Parte Contraente di merci conosciute  o  sospettate  di  traffico  illecito  di  stupefacenti e sostanze  psicotrope sotto la supervisione delle Autorita' competenti delle  Parti  Contraenti,  allo  scopo  di  identificare  le  persone coinvolte nell'infrazione;
 f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
 g)  "dati  personali",  ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
 h)    "informazioni"   dati,   documenti,   rapporti   ed   altre comunicazioni  in  qualsiasi  formato,  incluso quello elettronico, o loro copie autenticate;
 i) "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che  contengono  tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze  Stupefacenti  del  1961  emendata dal Protocollo del 1972 e nella  Convenzione  sulle  Sostanze  Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo  (n)  e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;
 j)  "sostanze  frequentemente  utilizzate  nella fabbricazione di stupefacenti   (definite  precursori)"  le  sostanze  elencate  nella Tabella  I e nella Tabella II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope  del  20  dicembre  1988;   k)  "riciclaggio"  nascondere, occultare   o  comunque  ostacolare  l'accertamento  circa  l'origine illecita di denaro;
 l)   "amministrazione  doganale  richiedente",  l'amministrazione doganale che richiede l'assistenza;
 m)  "amministrazione  doganale adita", l'amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.
 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 2
 
 1.  Le  Parti Contraenti per il tramite delle loro amministrazioni doganali,  si  prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni  stabilite  dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta  applicazione  della  legislazione  doganale e di prevenire, accertare  e  reprimere  le  violazioni  doganali,  ivi  comprese  le violazioni  alla  normativa  sulla  contraffazione  delle merci e dei marchi  di  fabbrica,  dei  diritti  sulla  proprieta'  intellettuale nonche' le violazioni alla normativa mirata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti.
 2.  L'assistenza,  ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna   Parte   Contraente   in   conformita'   alle  disposizioni legislative  del  proprio  Stato  e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria amministrazione doganale.
 3.  Il  presente  Accordo  non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi  intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
 4.  Il  presente  Accordo  e'  limitato  esclusivamente alla mutua assistenza  amministrativa  tra  le  Parti  Contraenti,  e  non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle   Parti   Contraenti   assunti  ai  sensi  di  qualsiasi  altra Convenzione o Accordo internazionale.
 CASI DI ASSISTENZA
 Articolo 3
 
 Le   amministrazioni   doganali,   su   richiesta,  si  forniscono reciprocamente ogni informazione che provi che:
 a)  le  merci  importate  nel territorio dello Stato di una Parte Contraente  siano  state  regolarmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;
 b)  le  merci  esportate  dal territorio dello Stato di una Parte Contraente  siano  state  regolarmente importate nel territorio dello Stato  dell'altra Parte Contraente, e il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente vincolate;
 c)  le  merci che godano di regime preferenziale all'esportazione dal  territorio  dello  Stato  di  una  Parte  Contraente siano state regolarmente  importate  nel  territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente,  nell'intesa  che  vengano parimenti fornite informazioni sulle  misure  di  controllo  doganale  a  cui  le  merci siano state eventualmente assoggettate.
 
 Articolo 4
 
 Nel  rispetto  delle  proprie disposizioni normative nazionali, le amministrazioni  doganali  delle  Parti  Contraenti si scambiano - su richiesta  e  previa indagine, ove necessario - tutte le informazioni che contribuiscono ad assicurare correttamente:
 a)  la  riscossione  di  dazi  doganali, imposte, tasse e tributi riscossi  dalle  amministrazione  doganali  e, in particolare, quelle informazioni  utili  a  determinarne  l'origine,  il valore in dogana delle merci e a stabilirne la loro classificazione tariffaria;
 b)  l'applicazione  delle  disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
 c) il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprieta' intellettuale;
 d)  le azioni di contrasto al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
 CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
 Articolo 5
 
 1.  Le  amministrazioni  doganali  si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni, effettuate  o  progettate,  che  costituiscono  o sembrano costituire un'infrazione doganale.
 2.  In  casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale   all'economia,  alla  salute  pubblica,  alla  sicurezza pubblica  o  ad  ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente,  l'amministrazione  doganale dell'altra Parte Contraente, laddove   possibile,  fornisce  specifiche  informazioni  di  propria iniziativa.
 
 Articolo 6
 
 1.  Su  richiesta, l'amministrazione doganale adita fornisce tutte le  informazioni  sulle norme doganali e le procedure applicabili nel territorio  del  suo  Stato  e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
 2.  Ciascuna  amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
 a) modifiche sostanziali delle loro legislazioni doganali;
 b)  nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 c)  nuove  tendenze,  strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
 ASSISTENZA TECNICA
 Articolo 7
 
 Le   amministrazioni   doganali  possono  fornirsi  reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali comprendente:
 a)  scambio  di  visite  di  funzionari  doganali, qualora sia di reciproco   beneficio,   per   incrementare   la  comprensione  delle rispettive tecniche doganali;
 b)   formazione   ed   assistenza  nello  sviluppo  di  capacita' specialistiche dei funzionari doganali;
 c)  scambio  di  informazioni  e  di  esperienze  nell'impiego di attrezzature di ricerca;
 d) scambio di visite di esperti in materie doganali;
 e)  scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi a norme e procedure doganali.
 SORVEGLIANZA SPECIALE
 Articolo 8
 
 Su    richiesta,   l'amministrazione   doganale   adita   fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:
 a)  le  persone  conosciute  per  aver  commesso  o sospettate di commettere  un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel  od  escono  dal  territorio  doganale  dello  Stato  della Parte Contraente adita;
 b)  le  merci  in transito o in deposito sospettate di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio doganale del suo Stato;
 c)  i  mezzi  di  trasporto  sospettati  di essere utilizzati per commettere  infrazioni  doganali  sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente;
 d)  i  locali  sospettati  di  essere  impiegati  per  commettere infrazioni doganali.
 CONSEGNA CONTROLLATA
 Articolo 9
 
 1.  Le  amministrazioni  doganali possono, d'intesa e nel rispetto delle  proprie  competenze  determinate dalla legislazione nazionale, ricorrere  allo  strumento  della  consegna  controllata  in  caso di violazioni  doganali relative a merci doganali di cui al paragrafo i) e  j) dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.
 2.  Le  decisioni  di ricorrere all'uso della consegna controllata devono essere prese caso per caso.
 RICICLAGGIO DI DENARO
 Articolo 10
 
 Le amministrazioni doganali nel rispetto della propria normativa e delle   specifiche   competenze   in  materia  provvedono  a  che  il riciclaggio, come definito nell'articolo 1 lett. k), sia vietato.
 RECUPERO CREDITI
 Articolo 11
 
 1.  L'amministrazione  doganale  adita,  su richiesta, provvede al recupero  crediti  in  relazione  a diritti, tasse, spese e interessi relativi all'importazione e all'esportazione.
 2.  Una  richiesta di recupero crediti deve essere accompagnata da una  copia  ufficiale  o  conforme autenticata dello strumento che ne permette l'esecuzione e dalla relativa traduzione.
 3. Il  titolo  esecutivo,  se  del  caso  e  in  conformita'  alle disposizioni   legislative  nazionali  dell'amministrazione  doganale adita,  e'  accettato,  riconosciuto,  integrato  o  sostituito da un titolo che autorizza l'esecuzione in quella Parte Contraente.
 4. Le questioni relative ai termini oltre i quali non e' possibile eseguire  un  recupero  sono  regolate dalle disposizioni legislative nazionali dell'amministrazione doganale adita.
 5.  La  Parte  Contraente  adita  non  riserva  alcun  trattamento preferenziale ai crediti da recuperare.
 6. In  relazione  al  presente  Accordo,  non  si inizia un'azione legale  in  materiali  di recupero crediti nel territorio dello Stato dell'amministrazione  doganale  adita senza che le Autorita' doganali ne abbiano dato il consenso.
 7. La richiesta di assistenza deve contenere informazioni relative al  termine in cui il recupero totale o parziale cade in prescrizione ai     sensi     delle     disposizioni     legislative     nazionali dell'amministrazione doganale richiedente.
 8. Il    credito    viene    riscosso   nella   valuta   nazionale dell'amministrazione  doganale  adita, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta.
 9. Le somme recuperate vengono trasmesse senza indugio, secondo il corso    del   cambio   ufficiale   del   giorno   di   trasmissione, all'amministrazioni doganale richiedente, dopo opportuna deduzione di competenze  e spese esigibili ai sensi delle disposizioni legislative nazionali della parte Contraente adita.
 COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
 Articolo 12
 
 1.   L'assistenza  prevista  dal  presente  Accordo  e'  scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate   per  iscritto  e  devono  essere  accompagnate  da  ogni documento  ritenuto  utile.  Quando  le  circostanze  lo  esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente in inglese. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
 3.  Le  richieste  inoltrate  ai  sensi  del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 a) il nome dell'amministrazione doganale richiedente;
 b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
 c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento;
 d)   i   nomi   e  gli  indirizzi  delle  persone  coinvolte  nel procedimento, se conosciute.
 
 4.  La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una  o  dall'altra  Amministrazione  doganale,  viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili nello Stato della Parte Contraente adita.
 5.  Le  informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari  che  sono  all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale.  Una  lista  di funzionari cosi' designati viene comunicata dall'amministrazione  doganale  di  una  Parte  Contraente  a  quella dell'altra  Parte  Contraente  in  conformita'  con  il  paragrafo  2 dell'articolo 21 del presente Accordo.
 FILES E DOCUMENTI
 Articolo 13
 
 1.  Ciascuna  amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta,  fornisce  all'altra  rapporti,  elementi di prova o copie autenticate  di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su  attivita',  ultimate  o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire   un'infrazione   doganale   nel  territorio  dello  Stato dell'altra Amministrazione doganale.
 2.  I  documenti  forniti  ai  sensi  del presente Accordo possono essere   sostituiti   da  informazioni  computerizzate,  prodotte  in qualsiasi  forma  per  lo  stesso  scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione  o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo.
 3.  Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti.
 4.  Files  e  documenti  originali  ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.
 UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI
 Articolo 14
 
 1.  Le  informazioni,  le  comunicazioni  ed  i documenti ricevuti nell'ambito  dell'assistenza  amministrativa  possono essere usati in procedimenti   investigativi,   giudiziari  ed  amministrativi,  alle condizioni  stabilite  dalle  rispettive  norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
 2.  Tali  informazioni,  comunicazioni  e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsenta   espressamente   e   a  condizione  che  le  disposizioni legislative  dello  Stato  dell'amministrazione  che  li  riceve  non vietino tale comunicazione.
 3.  Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non  sono  applicabili  alle  informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti  infrazioni  relative  agli  stupefacenti e alle sostanze psicotrope.
 4.  Le  informazioni,  le comunicazioni ed i documenti disponibili per  l'Amministrazione  doganale  della  Parte Contraente richiedente godono,  ai  sensi  del  presente  Accordo,  della  stessa protezione accordata  dalle  leggi  dello  Stato  di  questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.
 5.  In  ragione  degli  obblighi  derivanti  all'Italia  dalla sua appartenenza  all'Unione  Europea,  le  disposizioni  del comma 2 non ostano  a  che  le  informazioni,  le  comunicazioni  ed  i documenti ricevuti  possano  essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione stessa.
 INDAGINI
 Articolo 15
 
 1.   Se   un'Amministrazione   doganale   lo   richiede,   l'altra amministrazione  doganale  avvia  indagini  su operazioni che sono, o sembrano   essere,  contrarie  alle  leggi  doganali  in  vigore  nel territorio  dello  Stato dell'amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
 2.  Le  indagini  sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio   dello   Stato   dell'amministrazione   doganale   adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
 3.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione doganale adita non fosse idonea  ad  adempiere  alla  richiesta,  essa provvede a trasmetterla tempestivamente     all'Amministrazione     competente    chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
 
 Articolo 16
 1.  Con  l'autorizzazione  ed alle condizioni dell'amministrazione doganale    adita,   i   funzionari   dell'amministrazione   doganale richiedente  possono,  in  particolari  casi,  essere  presenti,  con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi  su  infrazioni  alla  legislazione  in vigore sul territorio dello   Stato  dell'amministrazione  doganale  richiedente.  In  tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi  incluse  quelle  a  carattere  documentale,  od  assistenza  con riferimento alla richiesta effettuata.
 2.  Quando,  nelle  circostanze  previste  dal presente Accordo, i funzionari   di   un'amministrazione   doganale   sono  presenti  sul territorio  dello  Stato  dell'altra  amministrazione  doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato.   Essi  beneficiano,  sul  posto,  della  stessa  protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle  leggi  e  dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono  responsabili  di  ogni  violazione  commessa.  Essi inoltre non possono indossare uniformi ne' portare armi.
 ESPERTI E TESTIMONI
 Articolo 17
 
 1.   Su  richiesta  di  una  Parte  Contraente,  l'amministrazione doganale adita puo', ove possibile, autorizzare i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente,  relativamente ad un'infrazione doganale, in qualita' di esperti  o  testimoni,  circa fatti da essi accertati durante il loro servizio  ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione  deve  indicare  chiaramente,  in quale caso ed in quale veste il funzionario deve comparire.
 2.  L'amministrazione  doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione  rilasciata,  i  limiti  entro  i  quali i propri funzionari possono testimoniare.
 PROTEZIONE DATI PERSONALI
 Articolo 18
 
 1.  Allorquando  dei  dati  personali  sono  scambiati ai sensi di questo  Accordo,  le  Parti  Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei  principi  enunciati  nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.
 2.  Lo  scambio  dei  dati personali svolto con l'ausilio di mezzi elettronici e' soggetto alla medesima disciplina prevista dal comma 1 del presente articolo.
 ECCEZIONI
 Articolo 19
 
 1.   Qualora   l'amministrazione   doganale   adita   ritenga  che l'assistenza  richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico,  la  sicurezza  od  altri  interessi essenziali dello Stato della  Parte Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto  protetto  dalle  leggi  nel territorio dello Stato di quella Parte   Contraente,  o  potrebbe  essere  in  contrasto  con  le  sue disposizioni  legislative  ed  amministrative  nazionali,  essa  puo' rifiutarsi  di  prestare  tale  assistenza,  fornirla  parzialmente o fornirla a determinate condizioni o requisiti.
 2.  Se  un'amministrazione  doganale  richiede assistenza che essa stessa  non  sarebbe  in  grado di fornire qualora le fosse richiesta dall'amministrazione  doganale  dell'altra  Parte Contraente, essa ne da'  menzione  nella  propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'amministrazione doganale adita.
 3.   L'assistenza   puo'   essere  differita  dall'amministrazione doganale   adita   quando   essa  interferisca  con  indagini  o  con procedimenti  giudiziari  o  amministrativi  in  corso.  In tal caso, l'amministrazione  doganale adita consulta l'amministrazione doganale richiedente  per  stabilire  se  l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
 4.  Il  rifiuto  o  il  differimento dell'assistenza devono essere motivati.
 COSTI
 Articolo 20
 
 1.   Ciascuna   amministrazione   doganale  rinuncia  a  tutte  le rivendicazione  per  il  rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del  presente Accordo. Lo stesso vale per lo scambio dei dati per via telematica.
 2.  Le  spese per gli esperti, testimoni e per gli interpreti, che non     siano     funzionari     governativi,    saranno    sostenute dall'amministrazione doganale richiedente.
 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 21
 
 1. Le amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i loro  funzionari  responsabili  dell'accertamento o repressione delle infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro.
 2.  Le  amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per agevolare l'attuazione del presente Accordo.
 3.  Viene istituita una Commissione mista italo-azera composta dal Direttore  dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Capo del Comitato Statale  delle  Dogane  della  Repubblica dell'Azerbaigian, o da loro rappresentanti,  assistiti  da  esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi   la  necessita',  previa  richiesta  dell'una  o  dell'altra Amministrazione  doganale,  per  seguire  l'evoluzione  del  presente Accordo,  nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
 4.  Le  controversie per le quali la Commissione mista italo-azera non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
 AMBITO TERRITORIALE
 Articolo 22
 
 Il  presente  Accordo  e'  applicabile ai territori doganali degli Stati  di  entrambe le Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle    rispettive    disposizioni    nazionali    legislative    ed amministrative.
 ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
 Articolo 23
 
 Il  presente  Accordo  puo'  essere  modificato,  previo  consenso scritto  delle  Parti Contraenti, mediante emendamenti o integrazioni formalizzate   in   separati   Protocolli   che  costituiscono  parte integrante   dell'Accordo   ed   entrano  in  vigore  in  conformita' all'articolo 24.
 
 Articolo 24
 
 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata ed entra in  vigore  alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali  le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici,   l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure interne  previste  per la sua entrata in vigore. Ciascuna delle Parti Contraenti  puo'  far  cessare  il presente Accordo mediante notifica all'altra  Parte  Contraente.  In  questo  caso l'Accordo cessera' di essere  in  vigore  90  (novanta) giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.
 In   fede   di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,  debitamente autorizzati   dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il  presente Accordo.
 FATTO  A  Roma il 24 febbraio 2005, in due originali, nelle lingue Italiana, Azera ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
 
 Per il Governo della                    Per il Governo della
 Repubblica Italiana                Repubblica dell'Azerbaigian
 ALLEGATO
 
 PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI
 
 1.    I   dati   personali   vengono   comunicati   esclusivamente all'Amministrazione  doganale.  La comunicazione di dati personali ad altre  autorita' e' ammessa solo previo consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti.
 2.  Su  richiesta,  l'Amministrazione  doganale  che riceve i dati personali  informa  l'Amministrazione  doganale  che  li  ha  forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti.
 3.  I  dati  personali  devono  essere conservati in una forma che consenta  l'identificazione degli interessati solo per una durata che non  superi  quella necessaria alla realizzazione degli obiettivi per cui i dati sono stati forniti.
 4.  L'Amministrazione  doganale  che  fornisce  dati  personali si assicura  che  tali  dati  siano stati raccolti in maniera corretta e legittima,  che  siano esatti e aggiornati, e che non siano eccessivi rispetto  ai  fini  per  cui vengono forniti. Tutti i divieti imposti dalle  disposizioni  legislative  e  amministrative sulla raccolta di dati  personali  vigenti  nel  territorio  delle Parti contraenti che forniscono o ricevono dati personali devono essere rispettati.
 5.  Se  si scopre che sono stati trasmessi dati personali errati o che   alcuni   dati  non  avrebbero  dovuto  essere  forniti,  questa informazione  viene subito notificata. L'Amministrazione doganale che ha ricevuto i dati in questione li modifica o li cancella.
 6.  Le  Amministrazioni  doganali registrano la comunicazione o il ricevimento  dei  dati  personali  scambiati  in  virtu' del presente Accordo.
 7.  Le  Amministrazioni  doganali adottano le necessarie misure di sicurezza  per  garantire  che  i dati personali scambiati in base al presente  Accordo  non  siano  consultati, modificati o diffusi senza autorizzazione.
 8.  Se  i dati personali scambiati nel quadro del presente Accordo danneggiano una persona, l'Amministrazione doganale che ha utilizzato tali dati personali e' responsabile del danno arrecato in conformita' con  le  disposizioni  legislative  ed  amministrative  in vigore sul territorio di questa Parte contraente. L'Amministrazione doganale non puo' negare la propria responsabilita' facendo valere che il danno in questione  e' causato dall'Amministrazione doganale che ha comunicato i dati.
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