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| Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 99 |  | Ratifica    ed    esecuzione   dell'Accordo   di   mutua   assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo federale  della Repubblica federale di Jugoslavia per la prevenzione, l'accertamento  e  la  repressione  delle  infrazioni  doganali,  con Allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 ART. 1.
 (Autorizzazione alla ratifica). 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo  di  mutua  assistenza  amministrativa tra il Governo della Repubblica  italiana ed il Governo federale della Repubblica federale di  Jugoslavia  per  la  prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Belgrado il 29 marzo 2002.
 |  |  |  | ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | ART. 3. (Copertura finanziaria). 1.  Per  l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 16.860 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | ART. 4. (Entrata in vigore). 1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3324):
 Presentato  dal  Ministro degli affari esteri (Fini) il
 1° marzo 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  21 marzo 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 30 novembre 2005 e 26  gennaio 2006.
 Relazione   scritta  annunciata  il  31  gennaio  2006,
 relatore sen. Sodano.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6312):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 3 febbraio 2006, con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI.
 Esaminato dalla III commissione, in sede referente, l'8
 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | AGREEMENT  ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE BETWEEN THE GOVERNMENT OF  THE  ITALIAN  REPUBLIC  AND THE FEDERAL GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC   OF   YUGOSLAVIA  FOR  THE  PREVENTION,  INVESTIGATION  AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES 
 ---->  Vedere Accordo in lingua da pag. 8 a pag. 20 del S.O.  <----
 |  |  |  | ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
 FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA
 PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE
 DELLE INFRAZIONI DOGANALI
 
 Il  Governo della Repubblica italiana ed il Governo Federale della Repubblica  Federale  di  Jugoslavia,  di  seguito  denominati  Parti Contraenti,
 Considerando   che   le   infrazioni  alla  legislazione  doganale pregiudicano   i  loro  interessi  economici,  commerciali,  fiscali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
 Considerando  che  l'azione  contro  le  infrazioni  doganali puo' essere  resa  piu'  efficace  dalla  stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
 Considerando  l'importanza  di  assicurare l'esatta percezione dei diritti  e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa  applicazione  delle  disposizioni  concernenti i divieti, le restrizioni  ed  i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
 Considerando  che  il  traffico  di  stupefacenti  e  di  sostanze psicotrope  rappresenta  un  pericolo per la salute pubblica e per la societa';
 Tenuto  conto  della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta  al  traffico  illecito  degli  stupefacenti  e  delle sostanze psicotrope  del  20  dicembre  1988,  comprese  quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successivi emendamenti;
 Tenuto  conto  della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale  di  Bruxelles  sulla  Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
 DEFINIZIONI
 Articolo 1
 
 Ai fini del presente Accordo si intende per:
 a)   "legislazione   doganale",   l'insieme   delle  disposizioni legislative  e  regolamentari  applicabili  dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 -alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione;
 -  alle  misure  di  divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 -  alla  lotta  contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
 
 b)   "Amministrazioni   doganali",   l'Amministrazione   doganale italiana  ivi  compresa  la  Guardia  di  Finanza,  per la Repubblica italiana,  e  l'Amministrazione  Federale doganale, per la Repubblica Federale   di   Jugoslavia,   competenti   per  l'applicazione  delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
 c)   "Amministrazione  doganale  richiedente",  l'Amministrazione doganale  di  una  Parte  Contraente  che  inoltra  una  richiesta di assistenza in materia doganale;
 d)  "Amministrazione  doganale adita", l'Amministrazione doganale di  una  Parte  Contraente  che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;
 e)   "infrazione   doganale",  ogni  violazione  o  tentativo  di violazione della legislazione doganale;
 f)  "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali  e  tutti  gli  altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle    merci,    che    vengono    percepiti   all'importazione   e all'esportazione  ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e   le   tasse  all'importazione  o  all'esportazione  istituiti  dai competenti organi dell'Unione Europea;
 g)  "consegna  controllata",  il  metodo  che permette alle merci conosciute  o  sospettate di traffico illecito di entrare nel, uscire da   o  circolare  nel  territorio  dello  Stato  di  ciascuna  Parte Contraente,  sotto  il  controllo  delle  competenti  Autorita' delle stesse,  allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
 h) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
 i)  "dati  personali",  ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;
 j)"stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella  Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  del 20 dicembre 1988, compresi quelli  riportati  nell'allegato alla citata Convenzione e successivi emendamenti.
 CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 2
 
 1.  Le  Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali,  si prestano reciprocamente assistenza amministrativa, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di:
 a)   assicurare   la  corretta  applicazione  della  legislazione doganale;
 b)   prevenire,   ricercare   e  reprimere  le  infrazioni  della legislazione doganale.
 
 2.  L'assistenza,  ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna   Parte   Contraente   in   conformita'   alle  disposizioni legislative ed amministrative nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
 3.  Il  presente  Accordo  e'  limitato  esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni di questo  Accordo  non  potranno  far sorgere in capo ad alcun soggetto privato  il  diritto  di  ottenere,  sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
 CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ASSISTENZA
 Articolo 3
 
 1.  Le  Amministrazioni  doganali si forniscono reciprocamente, su domanda  o  di  propria  iniziativa,  le  informazioni, i documenti e l'intelligence  che  possono  contribuire  ad  assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali.
 2. Ciascuna Amministrazione doganale nel procedere ad una indagine per  conto  di un'altra Amministrazione doganale, si comporta come se operasse  per  conto  proprio  o  su  richiesta di un'altra autorita' nazionale.
 
 Articolo 4
 
 1.  Su  richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali necessarie e pertinenti per le indagini relative ad un'infrazione doganale.
 2.  Ciascuna  Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a:
 a)  nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
 b)  nuove  tendenze,  strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
 CASI DI ASSISTENZA
 Articolo 5
 
 Le  Amministrazioni  doganali delle Parti Contraenti si scambiano, su  domanda  e,  all'occorrenza,  previa  indagine,  nel quadro delle disposizioni  legislative  e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare  l'esatta  percezione  di  diritti  e  tasse  doganali, in particolare le informazioni che agevolano:
 a)  la  determinazione  del  valore in dogana, la classificazione tariffaria delle merci e l'origine delle merci;
 b)  l'applicazione  delle  disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
 
 Articolo 6
 
 Su    richiesta,   l'Amministrazione   doganale   adita   fornisce informazioni  ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute   dall'Amministrazione   doganale   richiedente  per  aver commesso  o  sospettate  di  commettere  un'infrazione  doganale,  in particolare  quelle  che  entrano  od  escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
 b)    le    merci   in   transito   o   in   deposito   sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio;
 c)  i  mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente  di  essere utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente;
 d)  i  luoghi sospettati dall'Amministrazioni doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali nel territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
 
 Articolo 7
 
 1.  Le  Amministrazioni  doganali si forniscano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le  transazioni  effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
 2.  Nei  casi  che  potrebbero  comportare  un  danno  sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro  interesse  vitale  di  una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale   dell'altra   Parte  Contraente  fornisce,  ove  possibile, informazioni di propria iniziativa.
 
 Articolo 8
 
 Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente informazioni:
 a)   se   le   merci   esportate   dal   territorio  dello  Stato dell'Amministrazione  doganale richiedente siano state legittimamente importate  nel  territorio  dello Stato dell'Amministrazione doganale adita;
 b)   se   le   merci   importate   nel   territorio  dello  Stato dell'Amministrazione  doganale richiedente siano state legittimamente esportate  dal  territorio  dello Stato dell'Amministrazione doganale adita,  ed  il  regime  doganale  nel  quale  le  merci  siano  state eventualmente collocate.
 
 Articolo 9
 
 Le Amministrazioni doganali:
 a)  si  assistono  reciprocamente  riguardo  all'esecuzione delle preventive misure e dei procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
 b)  liquidano  i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito  all'assistenza  fornita  nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni nazionali legislative ed amministrative della  Parte  Contraente  che  esercita  il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.
 CONSEGNA CONTROLLATA
 Articolo 10
 
 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le loro  rispettive  disposizioni legislative e regolamentari, ricorrere al  metodo  della  consegna  controllata  di merci integre, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
 DOCUMENTI ED INTELLIGENCE
 
 Articolo 11
 
 1.  I  documenti  originali sono richiesti solo nei casi in cui le copie  conformi  risultino insufficienti e sono restituiti non appena possibile;  i  relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita o dei  terzi  restano  impregiudicati. 2. I documenti, l'informazioni e l'intelligence  da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati  da  tutte  le  informazioni  utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
 UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI
 Articolo 12
 
 1.  Le  informazioni,  le  comunicazioni  ed  i documenti ricevuti nell'ambito  dell'assistenza  amministrativa  possono essere usati in procedimenti   civili,  penali  ed  amministrativi,  alle  condizioni stabilite  dalle  rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
 2.  Tali  informazioni,  comunicazioni  e documenti possono essere comunicati  ad  organi  diversi  da quelli previsti da questo Accordo solamente  se,  l'Amministrazione  doganale  che  li  ha  forniti, vi acconsente espressamente a condizione che le disposizioni legislative interne   dell'Amministrazione   che   li   riceve   non  vieti  tali comunicazioni.
 3.  Le  disposizioni del precedente paragrafo non sono applicabili alle  informazioni  concernenti  infrazioni  relative  alle  sostanze stupefacenti   e   psicotrope.   Tali   informazioni  possono  essere comunicate  solamente  alle  altre  autorita'  direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di droga.
 4.  I documenti, le comunicazioni e le informazioni possono essere trasmessi,  ove  possibile, mediante supporto informatico prodotte in ogni forma e per lo stesso scopo.
 5. In ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica italiana in  quanto  Stato  membro  dell'Unione  Europea,  le disposizioni del paragrafo   2  non  ostano,  tuttavia,  a  che  le  informazioni,  le comunicazioni  ed  i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessita',  trasmessi  alla  Comunita'  Europea  ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa.
 6.  Le  informazioni,  le comunicazioni ed i documenti disponibili per  l'Amministrazione  doganale  della Parte Contraente richiedente, per   l'applicazione   del  presente  Accordo,  godono  della  stessa protezione  accordata  ai documenti ed alle informazioni della stessa natura dalla legge nazionale della suddetta Parte Contraente.
 PROTEZIONE DATI PERSONALI
 Articolo 13
 
 Allorquando  dati  personali  sono  scambiati  ai  sensi di questo Accordo,  le  Parti  Contraenti  assicurano  un livello di protezione equivalente   a   quello  previsto  dalla  legislazione  della  Parte Contraente   che  fornisce  informazioni  o,  almeno  il  livello  di protezione  che  scaturisce  dall'attuazione  dei  principi enunciati nell'Allegato  al  presente  Accordo,  che  e'  parte  integrante  di quest'ultimo.
 COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE
 Articolo 14
 
 1.  L'assistenza  prevista  dal  presente  Accordo,  e'  scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate   per  iscritto  e  devono  essere  accompagnate  da  ogni documento  ritenuto  utile.  Quando  le  circostanze  lo  esigano, le richieste  possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.
 3.  Le  richieste  inoltrate  ai  sensi  del paragrafo 2 di questo Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente,
 b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 c)  un  breve resoconto della questione, gli elementi giuridici e la natura del procedimento,
 d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
 
 4.  La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una  o  dall'altra  Amministrazione  doganale,  viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
 5.  I  documenti,  le  informazioni  e  l'intelligence  di  cui al presente  Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna  Amministrazione doganale. Una lista di funzionari di questo Ufficio  viene  fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente in conformita' con le disposizioni previste nell'art. 19.
 6.  Le Amministrazioni doganali adottano tutte le misure affinche' i loro funzionari, responsabili per la ricerca e la repressione delle infrazioni  doganali, mantengano reciprocamente relazioni personali e dirette.
 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
 Articolo 15
 
 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle  informazioni  richiesti,  essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali:
 a)  avviare  ricerche  per  procurarsi  quei  documenti  o quelle informazioni, oppure
 b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure
 c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia.
 
 2.  Ogni  indagine  iniziata  conformemente  alle disposizioni del paragrafo  1 del presente Articolo, puo' comportare la raccolta delle disposizioni   fatte  dalle  persone  alle  quali  vengono  richieste informazioni  in  relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
 
 Articolo 16
 
 1.  Su  richiesta  scritta,  al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente   possono,   con   l'autorizzazione  dell'Amministrazione doganale   adita   e   alle   condizioni   eventualmente  imposte  da quest'ultima:
 a)  consultare  negli  uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti,  registri  ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale;
 b)  procurarsi  copie  dei  documenti,  registri  ed  altri  dati concernenti quella infrazione doganale,
 c)   assistere   alle  indagini  effettuate  dall'Amministrazione doganale  adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente.
 
 2.  Quando,  alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente Articolo,  i  funzionari  dell'Amministrazione  doganale richiedente, siano  presenti  sul  territorio  dell'altra Parte Contraente, devono essere  in  grado  ogni momento di fornire la prova del loro mandato. Essi,  beneficiano  sul  posto della stessa, protezione ed assistenza accordate  ai  funzionari  doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione   in  vigore  sul  territorio  di  quest'ultima  e  sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
 ESPERTI E TESTIMONI
 Articolo 17
 
 1.   Su  richiesta  dell'Amministrazione  doganale  di  una  Parte Contraente,  l'Amministrazione  doganale  dell'altra Parte Contraente autorizza,  quando  possibile,  i  propri  funzionari  a  deporre, in qualita'  di  testimoni  od  esperti,  nei  procedimenti giudiziari o amministrativi  relativi  ad  una  infrazione doganale perseguita nel territorio  della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti  ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per  i  citati procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare,  in  quale  causa  ed  in  quale qualita' il funzionario dovra' deporre.
 2.  L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la  richiesta  precisa,  se  del  caso,  nell'autorizzazione che essa rilascia,  i  limiti  entro  i  quali  i  propri  funzionari  possono testimoniare.
 COSTI
 Articolo 18
 
 1.  Le  Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per  il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo,  fatta eccezione delle spese e delle indennita' versate agli esperti  ed  ai  testimoni,  nonche' dei costi degli interpreti e dei traduttori,  quando  questi  non  siano  funzionari  dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese  elevate  e  non  usuali,  le  Parti Contraenti determinano, di concerto,  le  condizioni  per  soddisfare la richiesta, come pure le modalita' di presa in carico di queste spese.
 ATTUAZIONE DELL'ACCORDO
 Articolo 19
 
 1.  L'attuazione  dell'Accordo  viene  demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti.
 2. Viene istituita una Commissione mista italo jugoslava, composta dal  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  ed il Direttore Generale dell'Amministrazione  Federale  doganale  o  da  loro rappresentanti, assistiti  da  esperti,  che  si  riunira'  quando  se  ne ravvisi la necessita',  previa  richiesta  dell'una o dell'altra Amministrazione doganale,  per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
 3.  I  problemi per le quali non si trovi alcuna soluzione vengono sanati  per  via  diplomatica.  4.  Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi  per  esaminare  il presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore,  salvo  se  esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e' necessario.
 AMBITO TERRITORIALE
 Articolo 20
 
 Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti  Contraenti  cosi'  come  essi  sono  definiti dalle rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
 ECCEZIONI
 Articolo 21
 
 1.   L'assistenza   prevista  dal  presente  Accordo  puo'  essere rifiutata  quando  questa  sia  di  natura  tale  da  pregiudicare la sovranita',  la  sicurezza,  l'ordine  pubblico  od  altri  interessi nazionali  essenziali  di  una  Parte  Contraente, quando implichi la violazione  di  un  segreto industriale, commerciale o professionale, oppure  si'  riveli  incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.
 2.  Qualora  l'Amministrazione  doganale  richiedente non fosse in grado  di  soddisfare  una  richiesta  di natura analoga che potrebbe esserle  inoltrata  all'Amministrazione  doganale  adita, essa ne da' menzione  nella  propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
 3.   L'assistenza   puo'   essere  differita  dall'Amministrazione doganale   adita   quando   essa  interferisca  con  indagini  o  con procedimenti  giudiziari  o  amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione  doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente  per  stabilire  se l'assistenza puo' essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
 4.   Il  rifiuto  o  il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
 ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA
 Articolo 22
 
 Il  presente  Accordo  entra in vigore il primo giorno del secondo mese  dopo  che  le  Parti Contraenti si sono notificate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore.
 
 Articolo 23
 
 Il  presente  Accordo  e'  concluso  per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciarlo in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
 Il  presente Accordo cessera' di essere applicato tre mesi dopo la notifica della denuncia all'altra Parte Contraente.
 I procedimenti in corso saranno in ogni caso completati secondo le disposizioni del presente Accordo.
 
 Articolo 24
 
 L'Accordo di mutua assistenza amministrativa, per la prevenzione e la  repressione  di  frodi  doganali  tra la Repubblica Italiana e la Repubblica  Socialista  Federale di Jugoslavia, firmato a Belgrado il 10  Novembre  1965,  cessera'  di  essere applicato tra la Repubblica Italiana  e  la  Repubblica Federale di Jugoslavia, dalla data in cui questo  Accordo  entrera'  in  vigore.  In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
 FATTO  A Belgrado il 29 marzo 2002, in due originali, nelle lingue Italiana, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
 
 Per il Governo della             Per il Governo Federale della
 Repubblica Italiana           Repubblica Federale di Jugoslavia
 ALLEGATO
 
 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 1.   I   dati   personali   che   siano   oggetto  di  trattamento informatizzato devono essere:
 a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
 b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 c)  appropriati,  pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati registrati;
 d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 e)  conservati  in  materia  che  sia  possibile  identificare  i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda  quello  richiesto  per  gli  scopi  per  i  quali  sono stati registrati;
 
 2.  I  dati  personali  che  forniscono  informazioni di carattere razziale,  sulle  opinioni politiche o religiose o su altre credenze, cosi'  come  quelle  che riguardano la salute o la vita sessuale, non possono  essere  oggetto  di  trattamento informatizzato, salvo se la legislazione  nazionale  assicuri  sufficienti  garanzie  di  tutela. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali.
 3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti contro  distruzioni  non  autorizzate  o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
 a) di contestare l'esistenza di' uno schedario informatizzato con dati   personali,   gli   scopi  per  i  quali  siano  principalmente utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
 b)  di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive,   la   conferma   dell'eventuale  registrazione  di'  dati personali  che  la  riguardano,  in  un archivio informatizzato, e la comunicazione di tali dati in forma comprensibile;
 c)  di  ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di   quei   dati   che   siano  stati  trattati  contravvenendo  alle disposizioni  della  legislazione  nazionale  che  detta  i  principi fondamentali di cui ali paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
 d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
 
 5.1  Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei paragrafi  1,  2  e  4  del  presente  allegato, salvo che nei limiti previsti in questo paragrafo.
 5.2  Si  puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1,2 e 4 del presente  allegato  qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda  e  tale  deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica al fine di:
 a)  proteggere  la  sicurezza  dello  Stato  e  l'ordine pubblico nonche'  gli  interessi  finanziari  dello  Stato  o  a  reprimere le violazioni alla normativa penale;
 b)  proteggere  le  persone  alle  quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
 
 5.3  La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di  cui  al  paragrafo  4  lettere  b), c) e d) del presente allegato relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.
 6.  Ciascuna  Parte  Contraente  si impegna a prevedere sanzioni e mezzi   di   ricorso  per  le  violazioni  delle  disposizioni  della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel presente allegato.
 7.  Nessuna  delle  disposizioni del presente allegato deve essere interpretata   nel  senso  di  limitare  o  altrimenti  intaccare  la possibilita'  per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali  si  riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nel presente allegato.
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