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 IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
 Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'   di   governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 303, recante «Ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio  2002,  reeante  «Ordinamento  delle  strutture generali della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 21 che  definisce  le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti   amministrativi»,   che   ha   introdotto  i  principi  di trasparenza degli atti amministrativi;
 Vista  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio   1994,   recante   «Principi   sull'erogazione  dei  servizi pubblici»;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente «Riordino  e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e  di  valutazione  dei  costi,  dei rendimenti e dei risultati delle attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Vista  la  legge  7  giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita'   di   informazione  e  di  comunicazione  delle  pubbliche amministrazioni»;
 Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche»;
 Vista  la direttiva del Ministro della funzione pubblica 7 febbraio 2002,  recante  «Direttiva  sulle  attivita'  di  comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005,  recante  «Delega  di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza portafoglio on. Mario Baccini»; Emana la presente direttiva: 1. Premessa.
 Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche,  particolare  rilevanza assume ormai da anni l'adozione di iniziative  e  strumenti  di trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione  volti  a  costruire  un  rapporto aperto e proficuo con cittadini  ed  utenti. Molte disposizioni, dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  alla  legge  7  giugno  2000,  n. 150, si ispirano a questo concetto ed hanno introdotto istituti giuridici, principi operativi e strutture  organizzative  a  questo  scopo.  Tra le iniziative che le amministrazioni, proprio in questa logica, hanno iniziato ad adottare e  che  si  stanno  sempre  piu' diffondendo, quella dell'utilizzo di tecniche  di  rendicontazione  sociale  ha  particolare  rilevanza  e specifiche potenzialita'.
 La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle  esigenze  conoscitive  dei  diversi  interlocutori,  siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre istituzioni pubbliche  o  private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa. Essa puo' essere considerata come una   risposta   al   deficit  di  comprensibilita'  dei  sistemi  di rendicontazione  pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati  delle  amministrazioni  pubbliche, di esplicitazione delle finalita',  delle  politiche  e  delle  strategie, di misurazione dei risultati e di comunicazione.
 Gli  strumenti  per  effettuare  la rendicontazione sociale possono essere  molteplici,  a  seconda  degli  ambiti e degli obiettivi. Tra essi,  il  bilancio  sociale  pubblico  puo'  essere  considerato  il principale,  in  quanto  finalizzato  a dar conto del complesso delle attivita'   dell'amministrazione  e  a  rappresentare  in  un  quadro unitario  il  rapporto  tra  visione  politica,  obiettivi, risorse e risultati.
 Sinora  la realizzazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche   e'  stato  piu'  l'esito  di  sperimentazioni  realizzate singolarmente  dai  singoli  enti  che  il  risultato di una politica nazionale.  D'altronde  si  tratta  di  uno  strumento volontario che ciascuna  amministrazione  puo'  adottare  nell'ambito  della propria autonomia  statutaria  e  organizzativa. Tuttavia, data la sua sempre piu'   ampia  diffusione,  occorre  fornire  riferimenti  e  principi generali  cui  le  amministrazioni  che  intendono  adottarlo possano ispirarsi.
 A  questo scopo, il Dipartimento della funzione pubblica gia' negli scorsi  mesi  ha  realizzato,  nell'ambito del Programma cantieri, il manuale  «Rendere  conto  ai  cittadini.  Il  bilancio  sociale nelle amministrazioni   pubbliche»,  strumento  di  indirizzo  operativo  e pratico  che  puo' essere acquisito dalle amministrazioni interessate secondo le modalita' indicate sul sito wvw. funzionepubblica.it
 Con  la presente direttiva, ed in particolare con le allegate Linee guida, che ne costituiscono parte integrante, si intende oggi fornire in  maniera  piu'  puntuale  i  principi  generali  cui uniformare il bilancio  sociale,  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche  che intendano  realizzarlo,  con particolare riferimento agli aspetti che seguono. 2. Obiettivi del bilancio sociale.
 Lo  scopo  di  questa  direttiva  e'  di  promuovere,  diffondere e sviluppare  nelle  amministrazioni  pubbliche  un orientamento teso a rendere  accessibile,  trasparente  e  valutabile  il loro operato da parte  dei  cittadini,  mediante  l'adozione del bilancio sociale. Il bilancio  sociale  e' definibile come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l'amministrazione riferisce, a beneficio di  tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attivita' svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine   utilizzate,   descrivendo   i  suoi  processi  decisionali  ed operativi.
 Tale strumento puo' incidere positivamente sul sistema di relazioni in  cui  l'amministrazione  e'  inserita.  In  particolare, esso puo' contribuire a migliorare:
 la dimensione contabile, in quanto puo' integrare e rivitalizzare il    sistema    di    rendicontazione    dell'uso    delle   risorse economico-finanziarie  gia'  adottato  secondo  le diverse discipline normative vigenti;
 la  dimensione  comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle relazioni con i portatori di interesse;
 la   dimensione   della   responsabilita'  politica,  poiche'  si inserisce  nel  sistema della rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza  e  visibilita' delle scelte politiche e una possibilita' di valutazione della capacita' di governo;
 la  dimensione  di  funzionamento,  in  quanto responsabilizza le amministrazioni  alla  sostenibilita' della spesa pubblica, anche con riferimento  ai nuovi vincoli posti dal patto di stabilita' europeo e dalle azioni di risanamento del deficit pubblico;
 la  dimensione  strategico-organizzativa, come strumento efficace per   riorientare,   nell'ottica   del   cittadino,   i  processi  di pianificazione,  programmazione e controllo e per ripensare l'assetto organizzativo dell'ente;
 la  dimensione  professionale, in quanto orienta l'organizzazione del  lavoro  alla  consapevolezza  e  al  miglioramento dei risultati prodotti  per i destinatari, valorizzando e sviluppando le competenze e  le professionalita' e fornendo nuove occasioni di motivazione e di responsabilizzazione degli operatori.
 Le  sei  finalita'  appena  descritte non devono essere considerate alternative:   in  realta'  il  dar  conto  dei  risultati  coinvolge naturalmente tutte le dimensioni. 3. Presupposti di adozione del bilancio sociale.
 Ogni  amministrazione  pubblica, in quanto titolare di una funzione di  tutela  di interessi e di soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha  l'onere  di  rendere conto di quanto operato nei propri ambiti di competenza.  A  tal  fine,  le amministrazioni pubbliche sperimentano strumenti   di  rendicontazione  diversi  e  aggiuntivi  rispetto  al bilancio  di  esercizio,  che rendano piu' trasparenti e leggibili da parte del destinatario finale i risultati raggiunti.
 In   particolare,  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  della presente direttiva le amministrazioni pubbliche assicurano i seguenti presupposti per l'adozione del bilancio sociale:
 la   chiara   formulazione  dei  valori  e  delle  finalita'  che presiedono  alla  propria  azione  e l'identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
 l'attribuzione delle responsabilita' politiche e dirigenziali;
 l'esistenza  di  un  sistema  informativo  in grado di supportare efficacemente l'attivita' di rendicontazione;
 il  coinvolgimento  interno  degli  organi  di  governo  e  della struttura amministrativa;
 il coinvolgimento della comunita' nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli obiettivi di miglioramento;
 l'allineamento    e    l'integrazione    degli    strumenti    di programmazione,  controllo,  valutazione  e  rendicontazione adottati dall'amministrazione;
 la continuita' dell'iniziativa. 4. Indicazioni operative per la realizzazione del bilancio sociale. I. Significato e contenuti del bilancio sociale.
 Il  bilancio  sociale  serve  a  rendere conto ai cittadini in modo trasparente  e chiaro di cosa fa l'amministrazione per loro. Rispetto al  bilancio  tradizionale,  che  riporta  dati  economico-finanziari difficilmente  comprensibili  dal cittadino, il bilancio sociale deve dunque  rendere  trasparenti  e  comprensibili  le  priorita'  e  gli obiettivi   dell'amministrazione,   gli   interventi   realizzati   e programmati, e i risultati raggiunti.
 Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono:
 la volontarieta';
 la  resa  del  conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti;
 l'individuazione  e  la costruzione di un dialogo con i portatori d'interesse.
 Il  bilancio sociale, dopo una presentazione iniziale del documento ed  una  nota  metodologica sul processo di rendicontazione, contiene informazioni relative ai seguenti ambiti:
 valori  di riferimento, visione e programma dell'amministrazione: l'amministrazione esplicita la propria identita' attraverso i valori, la  missione  e la visione che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende perseguire e le priorita' di intervento;
 politiche  e  servizi  resi:  l'amministrazione  rende  conto del proprio  operato  nelle  diverse  aree  di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati;
 risorse  disponibili  e  utilizzate:  l'amministrazione  da conto delle  risorse  utilizzate,  delle  azioni  poste  in  essere  e  dei risultati conseguiti con la loro gestione. II. Fasi del processo di rendicontazione sociale.
 Elemento fondamentale del bilancio sociale e' il processo che porta alla  sua  realizzazione. La qualita' del processo di rendicontazione incide  direttamente sulla capacita' del documento di rispondere alle esigenze  conoscitive  dei  diversi  interlocutori e di costruire con essi un dialogo permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilita' sociale.
 Il  processo  di  realizzazione  del bilancio sociale presuppone la preventiva  definizione  degli ambiti oggetto di rendicontazione e si articola in quattro fasi:
 la  definizione  del sistema di rendicontazione, ovvero della sua struttura  di  base,  in  cui  si esplicita la visione e il programma dell'amministrazione  e le diverse aree di rendicontazione, definendo per  ciascuna  di  esse  gli  elementi  informativi  e gli indicatori necessari;
 la  rilevazione  delle  informazioni,  ovvero  la  raccolta delle informazioni  e  dei  dati, che deve necessariamente essere integrata con il proprio sistema di programmazione e controllo;
 la   redazione   e   l'approvazione   del  documento,  ovvero  la strutturazione  delle  informazioni  qualitative e quantitative in un documento dell'organo di governo dell'amministrazione;
 la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la  realizzazione  delle azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all'interno e all'esterno dell'amministrazione.
 Nello   svolgimento   di  ciascuna  delle  fasi  del  processo,  e' necessario  garantire,  da un lato, il coinvolgimento della struttura interna,  e  dall'altro  il  raccordo e l'integrazione con i processi decisionali,  gestionali  e  di  comunicazione  dell'amministrazione, nonche'  con  i sistemi di programmazione e controllo e con i sistemi informativi.
 Roma, 17 febbraio 2006
 Il Ministro: Baccini
 
 Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 384
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