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| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |  | Ulteriori  disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  istituito  ai sensi dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3505). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte,  ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un  apposito  Fondo  per  interventi straordinari, autorizzando a tal fine  la  spesa  di  euro  73.487.000,00  per  l'anno  2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
 Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del  21 ottobre  2003  recante  «Disposizioni  attuative dell'art. 2, commi  2,  3  e  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi  straordinari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326»  con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto  Fondo,  e' stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione  del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro,  in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e  2005,  di  cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005  destinati  ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale;
 Vista  l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004 con  il  quale e' stata ripartita tra le regioni le predetta quota di 67,5  milioni  di  euro  relativa  all'anno  2004,  rinviando  ad una successiva  ordinanza  il riparto della quota relativa all'anno 2005, da  effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento;
 Visti  l'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3429  del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, con  i  quali  sono  state introdotte modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004;
 Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione tutte  le  regioni  hanno  provveduto  con  presa  d'atto  ovvero con modifiche attraverso propri specifici atti;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di   concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  capo  del Dipartimento   della   protezione   civile   del  14 settembre  2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222;
 Tenuto  conto  che  le  regioni  hanno  evidenziato  l'esigenza  di disporre di un maggior tempo per assicurare la piu' proficua gestione delle  risorse  assegnate  e  di  definire  procedure  flessibili per l'aggiornamento   dei   programmi   e   dei   piani  nell'ambito  dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione;
 Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  disciplinare il predetto riparto  tra  le  regioni  delle  risorse  disponibili  per il 2005 e contestualmente   di   modificare,   in  relazione  a  quanto  appena evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004;
 Viste  le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo tecnico con le regioni e le province autonome;
 Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Con  la  presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse  disponibili  per  l'anno 2005 e destinate agli interventi di competenza  regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  istituito ai sensi dell'art.   32-bis  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi 68.379.713,65   milioni   di  euro,  di  cui  67,5  milioni  di  euro corrispondenti  alla  quota relativa all'anno 2005 ed Euro 879.713,65 corrispondenti   all'importo  non  assegnato  a  valere  sulla  quota relativa all'anno 2004.
 3.  Le  somme  assegnate  a  ciascuna  regione  sono indicate nella tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Ai  fini dell'utilizzo delle somme disponibili per l'anno 2005, si  applica  la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004 con le modifiche di cui alla presente ordinanza.
 2.   A  tal  fine,  ciascuna  regione  predispone  e  trasmette  al Dipartimento  della  protezione  civile,  entro il 30 giugno 2006, un programma  temporale  delle  verifiche  tecniche  ed  un  piano degli interventi  di  adeguamento  o  miglioramento che intende realizzare, ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n.  3362  del  2004,  come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera  a),  della  presente ordinanza, con indicazione dei relativi costi  convenzionali,  determinati  sulla  base  dei criteri indicati nell'allegato   2  alla  medesima  ordinanza  n.  3362,  della  quota percentuale  finanziabile,  dell'ente  beneficiario  e  del  soggetto attuatore.
 3.  Limitatamente  agli  interventi  di  cui  all'art.  1, comma 4, lettera  c),  della richiamata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), oltre  a  quelli  che si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata  la  sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed  attuale,  sono  ammessi  al finanziamento anche gli interventi di completamento  di opere per le quali sono stati gia' finanziati lotti funzionali a valere sulla quota assegnata per l'anno 2004.
 4.  Ciascuna regione puo' predisporre e trasmettere al Dipartimento della  protezione  civile,  entro  il  31 dicembre 2006, un ulteriore piano  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  comma 4, lettera b), dell'ordinanza  n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3,   comma   1,  lettera  a),  con  indicazione  dei  relativi  costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore.
 5.  Nell'ambito  del  programma e dei piani di intervento di cui ai commi  2  e 4, le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti  la  quota  assegnata,  ai  fini  dell'utilizzo  di risorse finanziarie che dovessero eventualmente rendersi disponibili, purche' siano  indicate  le priorita' di ciascun intervento e sia individuato l'ultimo intervento finanziabile con la quota ripartita.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) l'art.  1,  comma  4,  e' sostituito dal seguente: «4. Possono essere  ammessi  al  finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle   seguenti   tipologie:   a)  verifiche  tecniche  da  eseguire conformemente  a  quanto  richiesto  al  punto  3  dell'allegato 2 al decreto  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  del 21 ottobre   2003,  ovvero  sulla  base  delle  indicazioni  tecniche definite  dalle  regioni  in coerenza con le norme tecniche riportate negli  allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3274  del  20 marzo 2003 e successive integrazioni e di quanto  rilevante  in  materia  sismica  nell'ambito  del decreto del 14 settembre  2005  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di   concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  capo  del Dipartimento  della protezione civile; b) interventi di adeguamento o di  miglioramento  che  risultino  necessari  a  seguito di verifiche tecniche  gia'  eseguite  con le modalita' di cui alla lettera a); c) interventi   di  adeguamento  o  miglioramento  che,  in  assenza  di verifiche  tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si  riferiscano  ad  opere  per  le  quali  da studi e documenti gia' disponibili  alla  data della presente ordinanza risulta accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale.»;
 b) all'art.   1,  comma  7,  lettera  b),  dopo  le  parole  «con esclusione  degli» sono aggiunte le parole «interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli»;
 c) l'art.  3,  comma  3,  come  modificato dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre  2005,  e' sostituito dal seguente: «3. Relativamente alla fattispecie  di  cui all'art. 1, comma 4, lettera a), come modificata ai  sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e'  effettuata  direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della  data  di  conferimento  dell'incarico  di verifica e del costo complessivo  necessario  per  l'espletamento  dell'incarico medesimo. Qualora  la  predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma  2  dell'art.  3 la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento  della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.  Relativamente  alle  fattispecie  di  cui all'art. 1, comma  4,  lettere b) e c), come modificate ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente dalla  regione  a  seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione della  gara  di  affidamento  dei  lavori  e  del  costo  complessivo necessario   per  la  relativa  realizzazione.  Qualora  la  predetta comunicazione   non   pervenga   entro  dodici  mesi  dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro i  successivi  sei  mesi  dalla  data di pubblicazione della gara, la regione  segnala  tali  situazioni  al  capo  del  Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.».
 2.  Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma 1, lettera c), trovano  applicazione  per  l'utilizzo  della quota relativa all'anno 2005. Per cio' che attiene all'utilizzo della quota relativa all'anno 2004,  le  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma 1, lettera c), dovranno  pervenire  alle  regioni  entro  il  31 maggio 2006 per gli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  4,  lettera a), ed entro il 30 settembre  2006  per  gli  interventi  di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c).
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi
 |  |  |  | Allegato I 
 TABELLA DI RIPARTIZIONE   DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2005
 
 REGIONI                        |Percentuale      |Importo (euro) Piemonte                       |  1,10%          |749.992,83 Valle d'Aosta                  |  0,31%          |214.095,47 Lombardia                      |  3,12%          |2.133.687,05 Provincia autonoma Trento      |  0,56%          |379.595,84 Veneto                         |  5,87%          |4.015.743,13 Friuli-Venezia Giulia          |  2,57%          |1.757.051,13 Liguria                        |  1,48%          |1.015.212,01 Emilia-Romagna                 |  8,02%          |5.487.213,56 Toscana                        |  8,67%          |5.925.609,51 Umbria                         |  2,63%          |1.797.245,58 Marche                         |  4,33%          |2.963.890,44 Lazio                          | 10,65%          |7.280.090,44 Abruzzo                        |  3,46%          |2.368.758,45 Molise                         |  1,16%          |796.356,27 Campania                       | 16,25%          |11.111.538,97 Puglia                         |  5,39%          |3.685.482,65 Basilicata                     |  2,14%          |1.464.047,39 Calabria                       |  7,78%          |5.319.589,41 Sicilia                        | 14,50%          |9.914.513,54
 Totale . . .               |100,00%          |68.379.713,65
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