Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |
Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3505). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»; Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto Fondo, e' stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro, in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, di cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale; Vista l'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza n. 3362 del 2004 con il quale e' stata ripartita tra le regioni le predetta quota di 67,5 milioni di euro relativa all'anno 2004, rinviando ad una successiva ordinanza il riparto della quota relativa all'anno 2005, da effettuare sulla base della nuova mappa sismica di riferimento in corso di perfezionamento; Visti l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3429 del 29 aprile 2005 e l'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, con i quali sono state introdotte modificazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004; Considerato che sulla classificazione sismica di prima applicazione tutte le regioni hanno provveduto con presa d'atto ovvero con modifiche attraverso propri specifici atti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile del 14 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222; Tenuto conto che le regioni hanno evidenziato l'esigenza di disporre di un maggior tempo per assicurare la piu' proficua gestione delle risorse assegnate e di definire procedure flessibili per l'aggiornamento dei programmi e dei piani nell'ambito dei finanziamenti assegnati a ciascuna regione; Ravvisata, pertanto, la necessita' di disciplinare il predetto riparto tra le regioni delle risorse disponibili per il 2005 e contestualmente di modificare, in relazione a quanto appena evidenziato la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004; Viste le risultanze della riunione del 14 novembre 2005 del tavolo tecnico con le regioni e le province autonome; Sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Con la presente ordinanza vengono ripartite tra le regioni le risorse disponibili per l'anno 2005 e destinate agli interventi di competenza regionale, a valere sul Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono pari a complessivi 68.379.713,65 milioni di euro, di cui 67,5 milioni di euro corrispondenti alla quota relativa all'anno 2005 ed Euro 879.713,65 corrispondenti all'importo non assegnato a valere sulla quota relativa all'anno 2004. 3. Le somme assegnate a ciascuna regione sono indicate nella tabella riportata in allegato 1 alla presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. Ai fini dell'utilizzo delle somme disponibili per l'anno 2005, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3362 del 2004 con le modifiche di cui alla presente ordinanza. 2. A tal fine, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro il 30 giugno 2006, un programma temporale delle verifiche tecniche ed un piano degli interventi di adeguamento o miglioramento che intende realizzare, ricompresi nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), della presente ordinanza, con indicazione dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 alla medesima ordinanza n. 3362, della quota percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. 3. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della richiamata ordinanza di protezione civile n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), oltre a quelli che si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulti accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale, sono ammessi al finanziamento anche gli interventi di completamento di opere per le quali sono stati gia' finanziati lotti funzionali a valere sulla quota assegnata per l'anno 2004. 4. Ciascuna regione puo' predisporre e trasmettere al Dipartimento della protezione civile, entro il 31 dicembre 2006, un ulteriore piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 3362 del 2004, come modificato dal successivo art. 3, comma 1, lettera a), con indicazione dei relativi costi convenzionali, della percentuale finanziabile, dell'ente beneficiario e del soggetto attuatore. 5. Nell'ambito del programma e dei piani di intervento di cui ai commi 2 e 4, le regioni possono indicare ulteriori interventi anche eccedenti la quota assegnata, ai fini dell'utilizzo di risorse finanziarie che dovessero eventualmente rendersi disponibili, purche' siano indicate le priorita' di ciascun intervento e sia individuato l'ultimo intervento finanziabile con la quota ripartita. |
| Art. 3. 1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 1, comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi che rientrino nelle seguenti tipologie: a) verifiche tecniche da eseguire conformemente a quanto richiesto al punto 3 dell'allegato 2 al decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003, ovvero sulla base delle indicazioni tecniche definite dalle regioni in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive integrazioni e di quanto rilevante in materia sismica nell'ambito del decreto del 14 settembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno e con il capo del Dipartimento della protezione civile; b) interventi di adeguamento o di miglioramento che risultino necessari a seguito di verifiche tecniche gia' eseguite con le modalita' di cui alla lettera a); c) interventi di adeguamento o miglioramento che, in assenza di verifiche tecniche eseguite con le modalita' di cui alla lettera a), si riferiscano ad opere per le quali da studi e documenti gia' disponibili alla data della presente ordinanza risulta accertata la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale.»; b) all'art. 1, comma 7, lettera b), dopo le parole «con esclusione degli» sono aggiunte le parole «interventi di adeguamento o miglioramento sismico sugli»; c) l'art. 3, comma 3, come modificato dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3469 del 13 ottobre 2005, e' sostituito dal seguente: «3. Relativamente alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), come modificata ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento. Relativamente alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c), come modificate ai sensi della precedente lettera a), l'erogazione dei finanziamenti e' effettuata direttamente dalla regione a seguito di comunicazione di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione. Qualora la predetta comunicazione non pervenga entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 dell'art. 3, ovvero i relativi lavori non inizino concretamente entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione della gara, la regione segnala tali situazioni al capo del Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.». 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera c), trovano applicazione per l'utilizzo della quota relativa all'anno 2005. Per cio' che attiene all'utilizzo della quota relativa all'anno 2004, le comunicazioni di cui al medesimo comma 1, lettera c), dovranno pervenire alle regioni entro il 31 maggio 2006 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), ed entro il 30 settembre 2006 per gli interventi di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c). La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2006 Il Presidente: Berlusconi |
| Allegato I
TABELLA DI RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2005
REGIONI |Percentuale |Importo (euro) Piemonte | 1,10% |749.992,83 Valle d'Aosta | 0,31% |214.095,47 Lombardia | 3,12% |2.133.687,05 Provincia autonoma Trento | 0,56% |379.595,84 Veneto | 5,87% |4.015.743,13 Friuli-Venezia Giulia | 2,57% |1.757.051,13 Liguria | 1,48% |1.015.212,01 Emilia-Romagna | 8,02% |5.487.213,56 Toscana | 8,67% |5.925.609,51 Umbria | 2,63% |1.797.245,58 Marche | 4,33% |2.963.890,44 Lazio | 10,65% |7.280.090,44 Abruzzo | 3,46% |2.368.758,45 Molise | 1,16% |796.356,27 Campania | 16,25% |11.111.538,97 Puglia | 5,39% |3.685.482,65 Basilicata | 2,14% |1.464.047,39 Calabria | 7,78% |5.319.589,41 Sicilia | 14,50% |9.914.513,54 Totale . . . |100,00% |68.379.713,65 |
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