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| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2006 |  | Ulteriori  disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  istituito ai sensi dell'articolo  32-bis  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Ordinanza n. 3502). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  32-bis  del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che,  allo  scopo  di  contribuire  alla  realizzazione di interventi infrastrutturali,  con  priorita'  per quelli connessi alla riduzione del  rischio  sismico,  e  per  far fronte ad eventi straordinari nei territori  degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte,  ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un  apposito  Fondo  per  interventi straordinari, autorizzando a tal fine  la  spesa  di  euro  73.487.000,00  per  l'anno  2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del  20 marzo  2003,  e successive modifiche ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica  del  territorio  nazionale  e  di  normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;
 Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del  21 ottobre  2003,  recante  «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi  2,  3  e  4  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio  2004  recante  «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi  straordinari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326»  con cui, nell'ambito della complessiva dotazione del predetto  Fondo,  e' stata riservata agli interventi finalizzati alla riduzione  del rischio sismico la complessiva somma di 200 milioni di euro,  in ragione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e  2005,  di  cui 67,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005  destinati  ad interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di  euro  per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinati ad interventi di competenza statale;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 con cui sono state disciplinate le modalita' di attivazione  del  Fondo  per interventi straordinari della Presidenza del  Consiglio dei Ministri, per quanto attiene in via specifica alla realizzazione di interventi di competenza statale;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3370 del  6 agosto  2005,  recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi  dell'art.  32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con  il  quale e' stata assegnata alle amministrazioni richiedenti la quota relativa all'anno 2004;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di   concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  con  il  capo  del Dipartimento   della   protezione   civile   del  14 settembre  2005, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 23 settembre 2005, n. 222;
 Considerato  che  occorre  provvedere  alla  regolamentazione della disciplina   relativa  alla  quota  finanziaria  2005,  nonche'  alla rettifica  di talune procedure previste dalla precedente ordinanza n. 3376 del 2004;
 Viste  le  risultanze  della  riunione  del 1° dicembre 2005 tra il Dipartimento  della  protezione  civile  ed  i  rappresentanti  delle amministrazioni statali;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  La  presente  ordinanza  disciplina le modalita' di attivazione delle  risorse  disponibili  per  l'anno 2005, a valere sul Fondo per interventi  straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito  ai  sensi  dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, destinate agli interventi di competenza statale.
 2.  Ai  fini  dell'utilizzo  delle somme di cui al comma 1, pari ad euro 32,5 milioni, si applica la disciplina stabilita con l'ordinanza n. 3376 del 2004, con le modifiche di cui alla presente ordinanza.
 3.   In   relazione   a   quanto  previsto  al  comma  2,  ciascuna amministrazione dello Stato:
 a) predispone   e  trasmette  al  Dipartimento  della  protezione civile,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana  della  presente ordinanza, il programma temporale delle verifiche tecniche ed i piani degli  interventi  di  adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 3,  della  ordinanza  n. 3376 del 2004, che intende realizzare, con  indicazione  dei relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 della medesima ordinanza n. 3376,   della   quota  percentuale  finanziabile,  nonche'  dell'ente beneficiario e dell'ordine di priorita';
 b) puo'   predisporre   e   trasmettere   al  Dipartimento  della protezione  civile,  entro  il  31 dicembre  2006, un ulteriore piano degli  interventi  di  adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma  3, lettera b), dell'ordinanza n. 3376 del 2004 con indicazione dei  relativi costi convenzionali, determinati sulla base dei criteri indicati  nell'allegato  1  della  medesima  ordinanza,  della  quota percentuale  finanziabile,  dell'ente  beneficiario  e dell'ordine di priorita'.
 4.  Agli  interventi di cui al comma 3, lettera b) e' riservata una percentuale pari al 30% del complessivo importo di cui al comma 2.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 a) all'art.   2,   comma  1,  le  parole  «nell'allegato 2»  sono sostituite dalle parole «nell'allegato 1»;
 b) l'art.    3,    comma   3,   e'   sostituito   dal   seguente: «3. L'erogazione   dei   finanziamenti   agli   enti  beneficiari  e' effettuata direttamente dall'amministrazione dello Stato destinataria delle  risorse,  a  seguito  di  comunicazione  da  parte  degli enti beneficiari  medesimi  della  data  di  conferimento dell'incarico di verifica,   ovvero  di  avvenuto  inizio  dei  lavori,  e  del  costo complessivo  necessario  per  la  relativa  realizzazione. Qualora le predette  comunicazioni  non  pervengano,  per  la fattispecie di cui all'art.  1, comma 2, lettera a), e per quelle di cui alle successive lettere b) e c), rispettivamente, entro sei mesi ed entro dodici mesi dalla   data   di   riassegnazione   delle   risorse   alla  medesima amministrazione  dello  Stato,  l'amministrazione stessa segnala tali situazioni  al capo del Dipartimento della protezione civile che puo' disporre la revoca del finanziamento.».
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  consentire  al  Dipartimento  della  protezione  civile di raccogliere  in  maniera  omogenea  le  informazioni  ed  i risultati derivanti  dalle  verifiche  sismiche  di  cui  all'art.  1, comma 3, lettera a), dell'ordinanza n. 3376 del 2004, le amministrazioni dello Stato,  che  beneficiano  dei  finanziamenti  di  cui  alla  presente ordinanza  nonche' dei finanziamenti di cui all'ordinanza n. 3376 del 2004,  provvedono  a  compilare le schede tecniche di sintesi per gli edifici  ed  i  ponti,  con  le relative istruzioni d'uso, riportate, rispettivamente, negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi
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