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| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 8 marzo 2006 |  | Nuove  modalita'  di  gestione  del  Fondo per il finanziamento delle attivita'  di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico  nazionale  e  abrogazione  del  decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della  direttiva  n.  96/92/CE  recante  norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che  prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto  decreto  legislativo,  con  uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita'  produttive),  di  concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio    e   della   programmazione   economica   (oggi   Ministro dell'economia  e  delle  finanze),  su  proposta  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas, sono altresi' individuati gli oneri generali  afferenti  al  sistema  elettrico,  ivi  inclusi  gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
 Vista  la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  del  29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria  A5  a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio  e  della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione  degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di  seguito:  il decreto 26 gennaio 2000) e in particolare il titolo IV,  che  disciplina  gli  oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo  di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V,  art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita' alla suddetta attivita' di ricerca;
 Visto   l'art.  11,  comma  2,  del  decreto  26 gennaio  2000  che attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas, la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti di  ricerca  da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per  la  ricerca  e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati   dei   progetti   ammessi,   nonche'   dei   criteri   per l'organizzazione  strutturale  della  ricerca  di  sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e  della  programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al  decreto  26 gennaio 2000, e in particolare le modifiche al Titolo V, art. 13, comma 2;
 Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive 28 febbraio  2003  recante  modalita'  di  gestione  del Fondo per il finanziamento  delle  attivita'  di  ricerca  e sviluppo di interesse generale  per  il sistema elettrico nazionale (di seguito: il decreto 28 febbraio 2003);
 Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003,  con  il quale e' stato costituito e sono stati nominati per un triennio  i  componenti  del  Comitato  di  esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
 Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di energia;
 Visti  i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre 2004  e  22 settembre  2005,  recanti modifiche del decreto 16 maggio 2003;
 Considerata l'opportunita' di integrare le disposizioni del decreto 28 febbraio  2003  procedendo  ad  una  razionalizzazione dei compiti amministrativi ed operativi previsti dal citato decreto e ad una piu' chiara   individuazione   della   titolarita'   delle   funzioni   di programmazione,   selezione  e  controllo  in  materia,  al  fine  di perseguire  una  maggiore  efficacia ed efficienza nella gestione del Fondo per la ricerca di sistema;
 Considerato  che  il  sistema  di  finanziamento delle attivita' di ricerca  e  sviluppo  di  interesse generale per il sistema elettrico nazionale  deve assicurare condizioni di accesso non discriminatorio, in   termini  di  dimensioni  o  di  natura  giuridica,  ai  soggetti ammissibili, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia per gli aiuti alla ricerca e sviluppo;
 Ritenuto  opportuno  distinguere,  sotto il profilo delle procedure gestionali  e  di rispetto della disciplina comunitaria, le attivita' di  ricerca  i  cui  risultati sono a totale beneficio generale degli utenti  del  sistema elettrico nazionale, indicate all'art. 10, comma 2,  lettera  a),  del  decreto 26 gennaio 2000, da altre attivita' di ricerca  i  cui  risultati  sono a beneficio degli utenti del sistema elettrico  nazionale  e  contestualmente  di  interesse  specifico di soggetti  operanti  nel  settore  dell'energia  elettrica  ed  i  cui risultati formano oggetto di diritti di privativa da parte di singole imprese;
 Ritenuto opportuno individuare per le tipologie di attivita' di cui al  precedente  paragrafo  differenti  modalita' di finanziamento dei relativi  progetti  e  selezione  dei  soggetti realizzatori, secondo criteri di adeguatezza e di semplificazione procedurale;
 Vista  l'intesa  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas espressa con delibera del 3 marzo 2006, n. 48/2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto
 1.  Il  presente decreto definisce le modalita' per la selezione ed il  finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli   stanziamenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1,  del  decreto 26 gennaio  2000,  le  modalita'  per  il  controllo  dello  stato di avanzamento e dei risultati delle attivita' e dei progetti di ricerca di  sistema,  al  fine di garantirne l'aderenza alle finalita' di cui all'art.   10   del   medesimo   decreto,   nonche'   i  criteri  per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema.
 |  |  |  | Art. 2. Piano triennale della ricerca di sistema
 1.  Il  Piano  triennale contenente le priorita' delle attivita' di ricerca  e  sviluppo  di  interesse generale per il sistema elettrico nazionale,  gli  obiettivi,  i  progetti di ricerca e di sviluppo (di seguito:  i  progetti di ricerca), i risultati attesi e la previsione del  fabbisogno per il finanziamento del Fondo di cui all'art. 11 del decreto 26 gennaio 2000 e' predisposto dal CERSE, Comitato di esperti di  ricerca per il settore elettrico, di cui all'art. 8, acquisito il parere  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas e, per gli aspetti     di    competenza,    del    Ministero    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  della  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico. Del Piano triennale fa parte integrante il Piano operativo annuale relativo al primo anno del triennio.
 2.  Il  Piano  triennale  predisposto  dal  CERSE  e'  trasmesso al Ministero  delle  attivita'  produttive  entro  il  mese di agosto di ciascun anno.
 3.  Il  Piano  triennale  e'  approvato,  entro trenta giorni dalla presentazione da parte del CERSE della necessaria documentazione, dal Ministero  delle attivita' produttive, che lo trasmette all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il gas per le determinazioni necessarie all'alimentazione   del   Fondo,  ed  al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, al Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  ed  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico.
 4.  Il  Piano  triennale  approvato viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 3. Contribuzione del Fondo ai progetti di ricerca
 1. I  progetti  di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, sono ammessi a contribuzione del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia e con le seguenti modalita':
 a) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del  decreto  26 gennaio  2000, possono essere interamente finanziati dal  Fondo,  a  condizione  che  i  progetti  di ricerca soddisfino i requisiti  di  cui  all'art.  10, comma 1, del medesimo decreto e non beneficino di altri finanziamenti;
 b) i progetti di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, possono essere finanziati dal Fondo fino ad  una  quota  massima definita nel Piano di cui all'art. 2 per ogni progetto  di  ricerca,  in  misura differente in ragione dei piani di cofinanziamento proposti, della tipologia dell'attivita' di ricerca e sviluppo,  del  grado  di  innovazione  della  medesima e del rischio tecnico-economico che ne consegue. Le quote di finanziamento a carico del  Fondo  non  sono  superiori  a quelle definite dalla Commissione europea.
 2.  I progetti di ricerca sono ammessi a contribuzione a condizione che   il  proponente  abbia  adeguata  disponibilita'  di  strutture, attrezzature  e  risorse professionali idonee alla ricerca proposta e dimostri   effettiva   esperienza   maturata   sui   temi   specifici caratterizzanti il progetto.
 3.  L'erogazione  dei  contributi  a  carico  del Fondo puo' essere condizionata,   con   l'approvazione   del   Piano   triennale,  alla prestazione,   da   parte   dei  soggetti  interessati,  di  garanzie finanziarie od assicurative.
 |  |  |  | Art. 4. Affidamento  delle  attivita'  di  ricerca  a  totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale
 1.  Il  Ministero  delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti  di  ricerca  di  interesse  generale  contenuti  nel  Piano triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma  2,  lettera  a),  del  decreto 26 gennaio 2000, puo' stipulare accordi  di  programma  con  validita'  anche  triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, aventi i  requisiti  tecnici e professionali e l'esperienza acquisita di cui all'art. 3, comma 2, sulla base di proposte di programmi di attivita' ritenuti coerenti con gli obiettivi del Piano.
 2.  I  risultati  dei  progetti  di  ricerca di cui al comma 1 sono liberamente  utilizzabili,  secondo  criteri  non  discriminatori, da tutti  i  soggetti  pubblici  e privati, in linea con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
 3.  Per  ciascun  accordo  di  programma, e' prevista l'istituzione presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero  delle  attivita' produttive di un comitato di sorveglianza presieduto  dal  direttore  generale  per  l'energia e per le risorse minerarie  e  composto  da  rappresentanti  del  Ministero stesso, da rappresentanti  dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas, dal presidente  del  CERSE  o  un  suo  delegato,  da  rappresentanti dei soggetti affidatari ed eventuali esperti.
 4. Il Comitato di sorveglianza effettua un'attivita' di vigilanza e controllo sulla realizzazione dell'accordo e sul raggiungimento degli obiettivi  e esprime pareri e proposte di cui il soggetto affidatario tiene  conto  nella  definizione dei piani annuali di realizzazione e nell'eventuale   rimodulazione  temporale  delle  attivita',  secondo eventuali   priorita'   di  intervento  e  criteri  di  miglioramento dell'efficacia delle attivita' finanziate.
 5.   Il  soggetto  affidatario  di  ciascun  accordo  di  programma presenta,  entro  due  mesi dalla stipula dell'accordo, al CERSE e al Comitato  di  sorveglianza piani annuali di realizzazione, articolati per  progetti  di  ricerca, per ciascuna delle attivita' di ricerca e sviluppo oggetto dell'accordo di programma.
 6.  La  valutazione dei piani annuali e dei progetti di ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento, e' effettuata dagli esperti di cui  all'art.  11,  secondo criteri di rispondenza e coerenza con gli obiettivi programmatici dell'accordo, tempi e costi delle attivita' e risultati ottenibili. I risultati della valutazione sono trasmessi al Ministero delle attivita' produttive.
 7.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive,  sulla  base delle valutazioni  trasmesse, ammette i progetti di ricerca di cui al comma 5 ai contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' assegnate e trasmette  i  relativi  provvedimenti  alla  Cassa  conguaglio per il settore  elettrico  ed  al  CERSE  per le attivita' di erogazione dei contributi  e  verifica  dei  risultati,  secondo le modalita' di cui all'art. 7.
 |  |  |  | Art. 5. Procedura concorsuale per l'ammissione alla contribuzione
 1.  La  procedura  concorsuale  per  la  selezione  dei progetti di ricerca  non  compresi negli accordi di programma di cui all'art. 4 e proposti   per   l'ammissione   a   contributo,  e'  preceduta  dalla pubblicazione   di   un   bando  di  gara,  contenente  l'indicazione dell'oggetto,  la  descrizione  degli  aspetti  scientifici, tecnici, organizzativi  e  finanziari  dei  progetti di ricerca da presentare, l'indicazione  delle  eventuali  garanzie finanziarie od assicurative richieste,  dei criteri di ammissibilita' dei costi e dei criteri per la  valutazione  delle proposte di progetti di ricerca presentate. Il bando  di gara e' approvato dal Ministero delle attivita' produttive, su  proposta  del  CERSE,  e  trasmesso  alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 2.  La valutazione delle proposte di progetti di ricerca presentate nell'ambito  della  procedura concorsuale e' effettuata dagli esperti individuati  ai sensi dell'art. 11 entro trenta giorni dal termine di ricevimento  delle  medesime, secondo i criteri specificati nel bando di gara.
 3.  Gli  esperti  di  cui  al  comma  precedente  predispongono  su indicazione  del  CERSE  gli  elementi  per  porre  in graduatoria le proposte  di progetti di ricerca presentate e lo schema di ammissione delle  medesime  ai  contributi  del  Fondo.  Il  CERSE predispone la graduatoria delle proposte di progetti di ricerca presentate.
 |  |  |  | Art. 6. Verifica dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca
 1. Il CERSE, avvalendosi della segreteria operativa di cui all'art. 10  e  degli  esperti  di  cui  all'art.  11,  verifica  lo  stato di avanzamento   dei   progetti   di  ricerca,  l'ammissibilita',  e  la pertinenza   e   la   congruita'   delle   spese  documentate  ed  il conseguimento   dei   risultati  finali,  comunicando  l'esito  delle verifiche  alla  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico ai fini della liquidazione delle quote di contribuzione.
 2.  Ai  fini di cui al comma 1, i soggetti titolari dei progetti di ricerca  ammessi  a  contribuzione  del  Fondo  trasmettono  al CERSE relazioni  intermedie  sullo  stato  di  avanzamento  dei progetti di ricerca ed una relazione finale, secondo quanto indicato all'art. 7.
 |  |  |  | Art. 7. Modalita' di concessione ed erogazione dei contributi
 1.  Il Ministero delle attivita' produttive approva la graduatoria, di cui all'art. 5, comma 3, predisposta dal CERSE, ammette i progetti di  ricerca  ai  contributi del Fondo nei limiti delle disponibilita' esistenti  e trasmette i relativi provvedimenti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le successive attivita'.
 2. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti di  finanziamento  con  i  soggetti  titolari dei progetti di ricerca ammessi  e  eroga  il  contributo per i progetti stessi in piu' quote correlate allo stato di avanzamento del progetto medesimo.
 3. La prima quota di contributo, liquidata a titolo di acconto, non puo' essere superiore al 30% dell'intero importo. Le successive quote di contributo sono erogate a seguito della presentazione di relazioni intermedie   di   avanzamento   ed   in   relazione   alla  effettiva realizzazione  del  progetto, secondo indicazioni che vengono fornite nell'ambito  del  bando di gara. La liquidazione della quota a saldo, non  inferiore  al  20%  dell'intero  importo,  e'  subordinata  alla presentazione di una relazione finale.
 4.   Le   relazioni   di  cui  al  comma  3  sono  corredate  dalla documentazione   contabile   relativa   ai  costi  per  le  attivita' sostenute,   insieme  ad  una  dichiarazione  attestante  che  quanto prodotto  e'  conforme  alla  documentazione contabile originale e si riferisce   unicamente   a   costi   ammissibili  e  pertinenti  alla realizzazione del progetto di ricerca.
 5. La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, entro trenta giorni  dal  ricevimento della valutazione sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, le corrispondenti quote di contributo.
 |  |  |  | Art. 8. Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico
 1.  Il  Comitato  di  esperti  di  ricerca per il settore elettrico (CERSE),  con sede presso il Ministero delle attivita' produttive, e' composto  da  cinque  membri  di  alta  e  riconosciuta competenza in materia di pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione   di   attivita'   di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore energetico,  con  particolare  riferimento alle diverse attivita' del settore elettrico rilevanti per la ricerca di sistema di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
 2.  I  membri  del  CERSE  non possono intrattenere, direttamente o indirettamente,  rapporti  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di impiego  con  gli operatori interessati ai progetti di ricerca di cui al  presente  decreto.  La  verifica dell'incompatibilita' e' rimessa alla decisione del Ministro delle attivita' produttive.
 3.  I membri del CERSE sono nominati con decreto del Ministro delle attivita'  produttive.  L'incarico  ha durata triennale. I membri del CERSE  cessano  dalle  funzioni  allo scadere del triennio, ancorche' siano   nominati   nel   corso  di  esso  in  sostituzione  di  altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.
 4.  Il  decreto  di  nomina  designa il membro cui e' attribuita la carica  di  presidente.  Tale  carica  e'  revocabile  e  puo' essere attribuita per non piu' di due volte. Il decreto di nomina stabilisce anche il compenso dei membri e del presidente del CERSE.
 5.  Il  CERSE delibera a maggioranza ed adotta, entro trenta giorni dal decreto di nomina di cui al precedente comma 2:
 a) disposizioni  concernenti  la  propria  organizzazione  ed  il proprio  funzionamento,  tra  le  quali  le modalita' di convocazione delle riunioni e di assunzione delle deliberazioni;
 b) disposizioni  concernenti  l'indirizzo  ed  il controllo della ricerca  di  sistema,  le  modalita'  di  ammissione  dei progetti di ricerca    alla    contribuzione,    le    modalita'    di   verifica tecnico-economica  dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca e del conseguimento dei risultati finali.
 6.  Le  disposizioni  di cui al comma precedente sono trasmesse dal CERSE  al Ministro delle attivita' produttive, che le approva entro i successivi trenta giorni.
 7.  Le sedute del CERSE sono convocate autonomamente dal presidente o su richiesta del Ministero delle attivita' produttive.
 |  |  |  | Art. 9. Funzioni del CERSE
 1.  Il  CERSE  esercita  funzioni  consultive  e  di  proposta  nei confronti del Ministero delle attivita' produttive, e segnatamente:
 a) predispone   ed   aggiorna  annualmente  il  Piano  triennale, comprensivo del Piano operativo annuale, individuando gli oggetti dei progetti  di  ricerca in base alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, definendo le relative previsioni di finanziamento;
 b) entro quindici giorni dall'approvazione del Piano, definisce i criteri  per  la predisposizione, da parte della Segreteria operativa di  cui all'art. 10, degli schemi dei bandi di gara, che trasmette al Ministero delle attivita' produttive per l'approvazione;
 c) organizza  l'attivita'  di valutazione sui progetti di ricerca affidandola  a singoli o gruppi di esperti appartenenti alla lista di cui all'art. 11;
 d) predispone la graduatoria dei progetti di ricerca presentati e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione;
 e) trasmette  alla  Cassa  conguaglio per il settore elettrico le valutazioni degli stati di avanzamento dei progetti e delle relazioni finali  presentati dai soggetti realizzatori, ai fini dell'erogazione dei contributi;
 f) assicura la pubblicita' di tutti i progetti di ricerca ammessi a contribuzione e dei relativi affidatari;
 g) definisce  i criteri per la formazione e l'aggiornamento della lista degli esperti di cui all'art. 11;
 h) presenta    al    Ministero    delle   attivita'   produttive, all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ed al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro il mese di dicembre  di  ogni  anno,  un  rapporto  annuale sullo stato della ricerca,   contenente   anche  il  quadro  economico-finanziario  dei progetti svolti e di quelli in essere;
 i) promuove  eventuali sinergie con altri organismi o programmi o piani a sostegno della ricerca per il settore elettrico.
 2.  Nell'espletamento  dei  propri  compiti,  il CERSE e' assistito dalla segreteria operativa di cui all'art. 10.
 |  |  |  | Art. 10. Funzioni  della  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico e della segreteria operativa del CERSE
 1. La Cassa conguaglio per il settore elettrico svolge le attivita' operative  e  gestionali  connesse  allo svolgimento delle gare, alla definizione  dei  contratti  con  i  soggetti  aggiudicatari  e  alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti dell'attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal CERSE.
 2.  La  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico istituisce la segreteria operativa del CERSE che in particolare:
 a) entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, lettera b), e successivamente con la cadenza definita dal CERSE, sottopone alla valutazione del medesimo CERSE uno o  piu'  schemi  di  bandi  di gara per l'assegnazione di progetti di ricerca;
 b) provvede  alla  pubblicazione,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  o  con le altre modalita' eventualmente fissate dal   Ministero  delle  attivita'  produttive,  dei  bandi  di  gara, assicurandone  la  massima  diffusione  anche per il tramite di mezzi telematici;
 c) elabora   indicatori   di   idoneita'  tecnico-scientifica  ed economico-finanziaria  dei  progetti  di  ricerca, che sottopone alla valutazione del CERSE;
 d) assiste  il  CERSE nella predisposizione delle graduatorie dei progetti, assicurando alle operazioni il carattere di riservatezza;
 e) cura  la  diffusione dei risultati finali dei progetti ammessi alla  contribuzione,  tenendo  conto di quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000;
 f) informa  periodicamente  il  comitato  di gestione della Cassa conguaglio  per  il settore elettrico sulle attivita' realizzate e in corso di realizzazione.
 |  |  |  | Art. 11. E s p e r t i
 1.  Entro  trenta  giorni  dalla  comunicazione  dei criteri di cui all'art.  9, comma 1, lettera g), la segreteria operativa rende noto, con  mezzi  idonei,  l'avvio di una selezione di esperti, nazionali o esteri,  di  comprovata  competenza nei settori della ricerca e dello sviluppo  del  settore  elettrico  e che garantiscano indipendenza di valutazione e di giudizio.
 2.  Il  CERSE forma l'elenco degli esperti selezionati e individua, nell'ambito  dell'elenco stesso e secondo criteri di competenza nelle materie  oggetto  dei singoli bandi di gara, gli esperti cui affidare la valutazione dei singoli progetti.
 3.  L'elenco  degli  esperti  di  cui al comma 2 e' aggiornato, con cadenza annuale, secondo la medesima procedura.
 4. La Cassa conguaglio per il settore elettrico stipula i contratti con gli esperti individuati per la valutazione dei singoli progetti e definisce  i  compensi degli esperti sulla base degli importi unitari stabiliti per analoghe attivita' nell'ambito dei programmi comunitari di sostegno alla ricerca e sviluppo in campo energetico.
 |  |  |  | Art. 12. Copertura finanziaria
 1.  Gli  oneri  per  il  funzionamento  del CERSE, della segreteria operativa  e  delle attivita' svolte dagli esperti di cui all'art. 11 sono a carico del Fondo.
 2.  La Cassa conguaglio per il settore elettrico liquida i compensi dei componenti del CERSE e degli esperti sulla base, rispettivamente, di quanto indicato nel decreto di nomina e di quanto fissato ai sensi dell'art. 11, comma 4.
 |  |  |  | Art. 13. Disposizioni transitorie e finali
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il decreto 28 febbraio 2003 e' abrogato.
 2.   Sono   fatti   salvi,  fino  alla  scadenza  dell'incarico,  i provvedimenti  di  nomina  dei componenti del CERSE di cui al decreto 16 maggio   2003  e  successive  modifiche,  nonche'  gli  atti  gia' prodotti.
 3.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana  e  nel  sito  del  Ministero  delle  attivita' produttive, entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
 Roma, 8 marzo 2006
 Il Ministro: Scajola
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