Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2006, di euro 796.460 per l'anno 2007 e di euro 808.635 annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3449):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 31
maggio 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 novembre 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
26 novembre 2005 e 20 dicembre 2005.
Relazione scritta annunciata l'11 gennaio 2006, relatore
sen. Pianetta.
Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6313):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
l'8 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 
ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
IL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

La Repubblica Italiana e il Regno di Svezia (rappresentato dall'Istituto Svedese), qui di seguito denominati 1e Parti contraenti% desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i loro due paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, educative, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Lo scopo di questo Accordo e' promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.
Articolo 2 Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e universitaria anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche e scolastiche anche attraverso scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
Articolo 3 Le Parti Contraenti promuoveranno - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attivita' di istituzioni e organizzazioni pubbliche e private al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo le Parti Contraenti si incoraggeranno vicendevolmente ad inviare mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le Parti Contraenti promuoveranno l'attivita' dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma e dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma nei rispettivi ambiti di competenza.
Articolo 4 Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione fra le istituzioni competenti nel settore dei beni culturali ed ambientali e gli archivi, i musei, le biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti particolarmente nei.settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, tutela e gestione del paesaggio culturale e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e promuoveranno attivita' presso mostre di libri.
Articolo 5 Le Parti Contraenti concordano sulla neeiasita' di proteggere il patrimonio culturale di tutti i paesi e di combattere il traffico illecito di beni culturali. La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita impartazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali e' un importante strumento in tale ambito.
Articolo 6 Le Parti Contraenti promuoveranno l'insegnamento della lingua, letteratura e cultura italiana in Svezia e della lingua, letteratura e cultura svedese in Italia. Le Parti Contraenti concordano di favorire le istituzioni universitarie e scolastiche che insegnino le rispettive lingue e di facilitare lo scambio di materiale didattico.
Articolo 7 Le Parti Contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori in tutti i settori.
Articulo 8 Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.
Articolo 9 Le Parti Contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifiea e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.
Articolo 10 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali e cinematografici fra i rispettivi organismi radio-televisivi e cinematografici.
Articolo 11 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attivita' giovanili.
Articolo 12 Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione Mista, incaricata di formulare programmi esecutivi di durata biennale e di esaminare il progresso della cooperazione culturale, educativa e scientifica fra i due Paesi. La Commissione, che sara' convocata attraverso i canali diplomatici, si riunira' alternativamente nelle rispettive,capitali.
Articolo 13 I mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti dal presente Accordo, saranno fissati secondo le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
Articolo 14 Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Articolo 15 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo che verra' notificata all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.
PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER IL REGNO DI SVEZIA
Firma illeggibile Firma illeggibile
 
----> Vedere Accordo da pag. 16 a pag. 18 della G.U. <----
 
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