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| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 97 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana   ed  il  Regno  di  Svezia  sulla  cooperazione  culturale, educativa,  scientifica  e  tecnologica,  fatto a Roma il 29 novembre 2001. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  tra  il  Governo  della Repubblica italiana ed il Regno di Svezia   sulla   cooperazione  culturale,  educativa,  scientifica  e tecnologica, fatto a Roma il 29 novembre 2001.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  14  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 815.940 per l'anno 2006, di euro 796.460 per l'anno 2007 e di euro  808.635  annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  finanziario  2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3449):
 Presentato  dal  Ministro  degli affari esteri (Fini) il 31
 maggio 2005.
 Assegnato  alla  3ª  commissione  (Affari  esteri), in sede
 referente, il 3 novembre 2005, con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 7ª.
 Esaminato  dalla  3ª  commissione,  in  sede  referente, il
 26 novembre 2005 e 20 dicembre 2005.
 Relazione  scritta  annunciata  l'11 gennaio 2006, relatore
 sen. Pianetta.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6313):
 Assegnato  alla  III  commissione  (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, V e VII.
 Esaminato   dalla   III  commissione,  in  sede  referente,
 l'8 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA,
 SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
 
 La   Repubblica   Italiana   e  il  Regno  di  Svezia  (rappresentato dall'Istituto   Svedese),   qui   di   seguito  denominati  1e  Parti contraenti%  desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i loro due  paesi  e  di  promuovere  la reciproca comprensione e conoscenza attraverso  lo  sviluppo  delle  loro relazioni culturali, educative, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:
 Articolo 1 Lo  scopo  di questo Accordo e' promuovere e realizzare attivita' che favoriscano  la  cooperazione  culturale,  educativa,  scientifica  e tecnologica fra i due Paesi.
 Articolo 2 Le   Parti   Contraenti   favoriranno  la  collaborazione  nel  campo dell'istruzione   scolastica   e   universitaria   anche   attraverso l'eventuale  scambio  di  esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra   le  rispettive  istituzioni  accademiche  e  scolastiche  anche attraverso  scambi di docenti universitari e ricercatori e attraverso progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
 Articolo 3 Le   Parti   Contraenti  promuoveranno  -  previo  mutuo  consenso  e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attivita' di istituzioni e  organizzazioni  pubbliche  e  private  al  fine  di  rafforzare le relazioni  culturali fra i due Paesi e promuovere in ciascun Paese la diffusione  della  lingua  e cultura dell'altro. Al riguardo le Parti Contraenti   si  incoraggeranno  vicendevolmente  ad  inviare  mostre rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale. Le  Parti Contraenti promuoveranno l'attivita' dell'Istituto Italiano di  Cultura  di Stoccolma e dell'Istituto Svedese di Studi Classici a Roma nei rispettivi ambiti di competenza.
 Articolo 4 Le  Parti contraenti promuoveranno la cooperazione fra le istituzioni competenti  nel  settore  dei  beni  culturali  ed  ambientali  e gli archivi,   i   musei,   le  biblioteche,  attraverso  lo  scambio  di informazioni,  documentazione  ed esperti particolarmente nei.settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, tutela e   gestione  del  paesaggio  culturale  e  nel  campo  dell'editoria incoraggiando,  in  particolare,  la  traduzione, la pubblicazione di saggi  e  romanzi  dell'altro  Paese e promuoveranno attivita' presso mostre di libri.
 Articolo 5 Le  Parti  Contraenti  concordano  sulla  neeiasita' di proteggere il patrimonio  culturale  di  tutti  i paesi e di combattere il traffico illecito di beni culturali. La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita impartazione, esportazione e trasferimento di proprieta'  dei  beni  culturali  e'  un importante strumento in tale ambito.
 Articolo 6 Le   Parti  Contraenti  promuoveranno  l'insegnamento  della  lingua, letteratura  e cultura italiana in Svezia e della lingua, letteratura e  cultura  svedese  in  Italia.  Le  Parti  Contraenti concordano di favorire  le istituzioni universitarie e scolastiche che insegnino le rispettive lingue e di facilitare lo scambio di materiale didattico.
 Articolo 7 Le  Parti  Contraenti  offriranno,  su base di reciprocita', borse di studio  a  studenti  e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, enti di ricerca e conservatori in tutti i settori.
 Articulo 8 Le  Parti  Contraenti  favoriranno  la cooperazione nei settori della musica,  della  danza,  delle  arti  figurative,  del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.
 Articolo 9 Le  Parti  Contraenti  promuoveranno  lo  sviluppo della cooperazione scientifiea   e   tecnologica   tra   istituzioni   e  organizzazioni scientifiche,  pubbliche  e  private,  dei  due  Paesi nei settori di comune interesse.
 Articolo 10 Le  Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali e  cinematografici  fra  i  rispettivi  organismi  radio-televisivi e cinematografici.
 Articolo 11 Le  Parti  Contraenti  incoraggeranno  lo  scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attivita' giovanili.
 Articolo 12 Per  dare  applicazione  al  presente  Accordo,  le Parti decidono di istituire  una  Commissione  Mista, incaricata di formulare programmi esecutivi  di  durata  biennale  e  di  esaminare  il progresso della cooperazione culturale, educativa e scientifica fra i due Paesi. La  Commissione, che sara' convocata attraverso i canali diplomatici, si riunira' alternativamente nelle rispettive,capitali.
 Articolo 13 I  mezzi finanziari necessari all'esecuzione dei programmi congiunti, previsti   dal   presente   Accordo,   saranno   fissati  secondo  le disposizioni della legislazione interna di ciascun Paese.
 Articolo 14 Il  presente  Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti Contraenti abbiano comunicato  l'un  l'altra  l'adempimento  delle  rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.
 Articolo 15 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrera' in vigore sei mesi dopo che  verra'  notificata  all'altra  Parte Contraente. La denuncia non incidera'  sull'esecuzione  dei  programmi  in  corso  concordati nel periodo  di  validita'  del  presente  Accordo, salvo che entrambe le Parti Contraenti decidano diversamente. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
 a cio' dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto  a  Roma  il  29 novembre 2001, in due originali ciascuno nelle lingue  italiana, svedese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.  In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo inglese.
 PER LA REPUBBLICA ITALIANA            PER IL REGNO DI SVEZIA
 Firma illeggibile                     Firma illeggibile
 |  |  |  | ----> Vedere Accordo da pag. 16 a pag. 18 della G.U. <---- |  |  |  |  |