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| Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 |  | Disciplina dell'agriturismo. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  La  Repubblica,  in  armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione   europea,   dello   Stato   e  delle  regioni,  sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
 a) tutelare,  qualificare  e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
 b) favorire  il  mantenimento  delle  attivita'  umane nelle aree rurali;
 c) favorire   la   multifunzionalita'   in   agricoltura   e   la differenziazione dei redditi agricoli;
 d) favorire  le  iniziative  a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente   da   parte  degli  imprenditori  agricoli  attraverso l'incremento  dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita' di vita;
 e) recuperare   il   patrimonio   edilizio  rurale  tutelando  le peculiarita' paesaggistiche;
 f) sostenere  e  incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
 h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizione di attivita' agrituristiche
 1.  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono  le  attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali   o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,  attraverso l'utilizzazione  della propria azienda in rapporto di connessione con le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di allevamento di animali.
 2.   Possono   essere   addetti   allo  svolgimento  dell'attivita' agrituristica  l'imprenditore  agricolo  e  i suoi familiari ai sensi dell'articolo   230-bis  del  codice  civile,  nonche'  i  lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di  cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini  della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il  ricorso  a  soggetti  esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.
 3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:
 a) dare  ospitalita'  in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 b) somministrare  pasti  e  bevande costituiti prevalentemente da prodotti  propri  e  da  prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi  i  prodotti  a  carattere  alcoolico  e superalcoolico, con preferenza  per  i  prodotti  tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP,  IGT,  DOC  e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari    tradizionali,   secondo   le   modalita'   indicate nell'articolo 4, comma 4;
 c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita  di  vini,  alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
 d) organizzare,   anche   all'esterno  dei  beni  fondiari  nella disponibilita'   dell'impresa,   attivita'   ricreative,   culturali, didattiche,  di  pratica  sportiva,  nonche'  escursionistiche  e  di ippoturismo,  anche  per  mezzo  di  convenzioni con gli enti locali, finalizzate  alla  valorizzazione  del  territorio  e  del patrimonio rurale.
 4.  Sono  considerati  di  propria  produzione  i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
 5.   Ai   fini  del  riconoscimento  delle  diverse  qualifiche  di imprenditore  agricolo,  nonche'  della priorita' nell'erogazione dei contributi  e,  comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale,  il  reddito  proveniente  dall'attivita'  agrituristica  e' considerato reddito agricolo.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  trascrive  il testo degli articoli 230-bis e 2135
 del codice civile:
 «Art.  230-bis  (Impresa  familiare).  -  Salvo che sia
 configurabile  un diverso rapporto, il familiare che presta
 in  modo  continuativo  la  sua  attivita'  di lavoro nella
 famiglia   o   nell'impresa   familiare   ha   diritto   al
 mantenimento   secondo  la  condizione  patrimoniale  della
 famiglia  e  partecipa agli utili dell'impresa familiare ed
 ai   beni  acquistati  con  essi  nonche'  agli  incrementi
 dell'azienda,    anche   in   ordine   all'avviamento,   in
 proporzione  alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
 Le  decisioni  concernenti  l'impiego  degli  utili e degli
 incrementi    nonche'   quelle   inerenti   alla   gestione
 straordinaria,  agli indirizzi produttivi e alla cessazione
 dell'impresa  sono  adottate,  a maggioranza, dai familiari
 che    partecipano    all'impresa   stessa.   I   familiari
 partecipanti  all'impresa  che non hanno la piena capacita'
 di  agire  sono  rappresentati  nel voto da chi esercita la
 potesta' su di essi.
 Il  lavoro  della  donna  e'  considerato equivalente a
 quello dell'uomo.
 Ai  fini  della  disposizione  di cui al primo comma si
 intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo
 grado,  gli  affini entro il secondo; per impresa familiare
 quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo
 grado, gli affini entro il secondo.
 Il  diritto  di partecipazione di cui al primo comma e'
 intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore
 di  familiari indicati nel comma precedente col consenso di
 tutti  i  partecipi.  Esso  puo' essere liquidato in danaro
 alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del
 lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il
 pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in
 difetto di accordo, dal giudice.
 In  caso  di  divisione  ereditaria  o di trasferimento
 dell'azienda  i  partecipi  di  cui  al  primo  comma hanno
 diritto  di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti
 in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732.
 Le    comunioni    tacite    familiari   nell'esercizio
 dell'agricoltura   sono   regolate   dagli   usi   che  non
 contrastino con le precedenti norme.».
 «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
 agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
 coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
 animali  e  attivita' connesse. Per coltivazione del fondo,
 per  selvicoltura e per allevamento di animali si intendono
 le  attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo
 biologico  o  di  una  fase necessaria del ciclo stesso, di
 carattere  vegetale  o  animale,  che  utilizzano o possono
 utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
 marine.   Si  intendono  comunque  connesse  le  attivita',
 esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
 manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
 commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
 prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
 fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
 attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
 l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
 dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
 esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
 territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
 ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
 - La  legge  27 luglio  1999, n. 268, reca: «Disciplina
 delle strade del vino».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Locali per attivita' agrituristiche
 1.  Possono  essere  utilizzati  per  attivita'  agrituristiche gli edifici o parte di essi gia' esistenti nel fondo.
 2.  Le  regioni  disciplinano  gli  interventi  per il recupero del patrimonio  edilizio  esistente  ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini  dell'esercizio  di attivita' agrituristiche, nel rispetto delle specifiche  caratteristiche  tipologiche  e  architettoniche, nonche' delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.
 3.  I  locali  utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
 |  |  |  | Art. 4 Criteri e limiti dell'attivita' agrituristica
 
 1.  Le  regioni,  tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale  o  di  parti  di  esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica.
 2.  Affinche'  l'organizzazione  dell'attivita'  agrituristica  non abbia  dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attivita' agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri   per  la  valutazione  del  rapporto  di  connessione  delle attivita'  agrituristiche rispetto alle attivita' agricole che devono rimanere  prevalenti,  con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attivita'.
 3.  L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita'  di  ricezione  e  di  somministrazione  di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.
 4.  Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle   attivita'  agrituristiche  e  alla  promozione  dei  prodotti agroalimentali  regionali,  nonche'  alla caratterizzazione regionale dell'offerta    enogastronomica,    le    regioni   disciplinano   la somministrazione  di  pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'azienda  che somministra pasti e bevande deve apportare comunque
 una  quota  significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe
 possono  essere  previste  nel caso di somministrazione di pasti e
 bevande solo alle persone alloggiate; b) per  aziende  agricole della zona si intendono quelle collocate in
 ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe,
 e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di
 prodotti; c) le  quote  di  cui  alle  lettere  a) e b) devono rappresentare la
 prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti
 e delle bevande; d) la  parte  rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione
 deve  preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona
 e  comunque  riferirsi  a  produzioni agricole regionali o di zone
 omogenee contigue di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito
 regionale  o  in  zona  limitrofa  omogenea  e  di  loro effettiva
 necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica,
 e'  definita  una quota limitata di prodotti di altra provenienza,
 in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita'; f) qualora  per  cause  di  forza  maggiore,  dovute in particolare a
 calamita'  atmosferiche,  fitopatie  o  epizoozie, accertate dalla
 regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera
 c),  deve  essere  data  comunicazione  al  comune  in cui ha sede
 l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente
 l'esercizio dell'attivita'.
 5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3,    lettera    d),   possono   svolgersi   autonomamente   rispetto all'ospitalita'  e  alla  somministrazione  di pasti e bevande di cui alle  lettere  a)  e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente  la  connessione  con  l'attivita'  e  con  le risorse agricole  aziendali,  nonche'  con  le  altre  attivita'  volte  alla conoscenza   del   patrimonio   storico-ambientale  e  culturale.  Le attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza  possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e  la  partecipazione,  anche  facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
 |  |  |  | Art. 5 Norme igienico-sanitarie
 
 1.   I   requisiti   igienico-sanitari   degli   immobili  e  delle attrezzature   da   utilizzare   per  attivita'  agrituristiche  sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto   delle   particolari   caratteristiche  architettoniche  e  di ruralita'  degli  edifici,  specie  per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.
 2.   La  produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento  e  la somministrazione   di  alimenti  e  di  bevande  sono  soggetti  alle disposizioni  di  cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,  nonche'  alle  disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto   legislativo   26   maggio   1997,   n.  155,  e  successive modificazioni.
 3.  L'autorita'  sanitaria,  nella  valutazione  dei  requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo  piano  aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto   della  diversificazione  e  della  limitata  quantita'  delle produzioni,  dell'adozione  di  metodi  tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
 4.  Nel  caso  di  somministrazione  di  pasti in numero massimo di dieci,  per  la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
 5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti  letto,  per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'.
 6.   Per   gli   edifici  e  i  manufatti  destinati  all'esercizio dell'attivita'  agrituristica  la  conformita'  alle norme vigenti in materia   di   accessibilita'   e   di   superamento  delle  barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: "Modifica
 degli  articoli 242,  243,  247,  250 e 262 del testo unico
 delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della
 vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  9  del  decreto
 legislativo  26 maggio  1997,  n. 155, recante: "Attuazione
 della   direttiva   93/43/CEE  e  della  direttiva  96/3/CE
 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari":
 "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - 1. Le industrie
 alimentari  devono adeguarsi alle disposizioni del presente
 decreto  entro  dodici mesi dalla data della sua entrata in
 vigore,   fatta   eccezione   per   quelle  che  vendono  o
 somministrano  prodotti  alimentari  su  aree pubbliche, le
 quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della
 sua pubblicazione.
 2.  Nella  applicazione  delle  disposizioni  di cui ai
 capitoli  I e II dell'allegato, alle lavorazioni alimentari
 svolte   per  la  vendita  diretta  ai  sensi  della  legge
 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto
 ai  sensi  della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonche' per
 la  produzione,  la  preparazione  e  il confezionamento in
 laboratori  annessi  agli  esercizi  di  somministrazione e
 vendita  al  dettaglio  di sostanze alimentari destinate ad
 essere  somministrate  e  vendute  nei  predetti  esercizi,
 l'autorita' sanitaria competente per territorio tiene conto
 delle   effettive   necessita'   connesse   alla  specifica
 attivita'.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6 Disciplina amministrativa
 
 1.  L'esercizio  dell'attivita'  agrituristica  non  e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro  che  hanno  riportato  nell'ultimo  triennio, con sentenza
 passata  in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli
 articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei
 delitti  in  materia  di  igiene  e  di  sanita'  o di frode nella
 preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro  che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della
 legge  27  dicembre  1956,  n. 1423, e successive modificazioni, o
 sono stati dichiarati delinquenti abituali.
 2.  La  comunicazione  di  inizio  dell'attivita'  consente l'avvio immediato  dell'esercizio  dell'attivita'  agrituristica.  Il comune, compiuti  i  necessari  accertamenti,  puo',  entro  sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza   sospensione   dell'attivita'  in  caso  di  lievi  carenze  e irregolarita',  ovvero,  nel  caso  di gravi carenze e irregolarita', puo'  disporre  l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
 3.  Il  titolare  dell'attivita'  agrituristica  e'  tenuto,  entro quindici  giorni,  a  comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita'  in  precedenza  autorizzate,  confermando,  sotto  propria responsabilita',  la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  trascrive  il testo degli articoli 442, 444, 513,
 515 e 517 del codice penale:
 "Art.    442    (Commercio   di   sostanze   alimentari
 contraffatte   o  adulterate).  -  Chiunque,  senza  essere
 concorso  nei  reati preveduti dai tre articoli precedenti,
 detiene   per  il  commercio,  pone  in  commercio,  ovvero
 distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono
 state   da   altri   avvelenate,   corrotte,  adulterate  o
 contraffatte,  in  modo  pericoloso  alla  salute pubblica,
 soggiace  alle  pene  rispettivamente  stabilite  nei detti
 articoli.".
 "Art.  444 (Commercio di sostanze alimentari nocive). -
 Chiunque  detiene  per  il  commercio,  pone  in commercio,
 ovvero  distribuisce  per  il  consumo  sostanze  destinate
 all'alimentazione,  non  contraffatte  ne'  adulterate,  ma
 pericolose   alla   salute   pubblica,  e'  punito  con  la
 reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  e con la multa non
 inferiore a lire centomila.
 La  pena  e'  diminuita  se  la  qualita'  nociva delle
 sostanze  e'  nota  alla  persona  che  le  acquista  o  le
 riceve.".
 "Art.   513  (Turbata  liberta'  dell'industria  o  del
 commercio).  -  Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero
 mezzi  fraudolenti  per  impedire  o turbare l'esercizio di
 un'industria  o  di un commercio e' punito, a querela della
 persona  offesa,  se il fatto non costituisce un piu' grave
 reato,  con la reclusione fino a due anni e con la multa da
 lire duecentomila a due milioni.".
 "Art.  515  (Frode  nell'esercizio  del  commercio).  -
 Chiunque,   nell'esercizio   di  un'attivita'  commerciale,
 ovvero   in   uno  spaccio  aperto  al  pubblico,  consegna
 all'acquirente  una  cosa  mobile  per un'altra, ovvero una
 cosa   mobile,   per   origine,   provenienza,  qualita'  o
 quantita',  diversa  da  quella  dichiarata  o pattuita, e'
 punito,  qualora  il  fatto  non  costituisca un piu' grave
 delitto,  con  la reclusione fino a due anni o con la multa
 fino a lire quattro milioni.
 Se  si  tratta  di oggetti preziosi, la pena e' della
 reclusione  fino  a  tre anni o della multa non inferiore a
 lire duecentomila.".
 "Art.  517  (Vendita  di prodotti industriali con segni
 mendaci).  - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
 circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con
 nomi,  marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a
 indurre  in inganno il compratore sull'origine, provenienza
 o  qualita'  dell'opera  o  del  prodotto, e' punito, se il
 fatto  non e' preveduto come reato da altra disposizione di
 legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino
 a ventimila euro.".
 - La  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di
 prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
 sicurezza e per la pubblica moralita".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Abilitazione e disciplina fiscale
 1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  per  il  rilascio del certificato     di    abilitazione    all'esercizio    dell'attivita' agrituristica.  Per  il  conseguimento  del  certificato,  le regioni possono  organizzare,  attraverso  gli enti di formazione del settore agricolo  e in collaborazione con le associazioni agrituristiche piu' rappresentative, corsi di preparazione.
 2.  Lo  svolgimento dell'attivita' agrituristica nel rispetto delle disposizioni  previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo   6,   comporta   la   conseguente  applicazione  delle disposizioni  fiscali  di  cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413,  nonche'  di  ogni  altra  normativa  previdenziale o comunque  settoriale,  riconducibile  all'attivita' agrituristica. In difetto  di  specifiche  disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  della  legge
 30 dicembre   1991,  n.  413,  recante:  «Disposizioni  per
 ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare
 e  potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per
 la  rivalutazione  obbligatoria  dei  beni  immobili  delle
 imprese,  nonche'  per  riformare  il  contenzioso e per la
 definizione  agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;
 delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
 amnistia  per  reati  tributari;  istituzioni dei centri di
 assistenza fiscale e del conto fiscale»:
 «Art.  5.  -  1. I soggetti, diversi da quelli indicati
 alle  lettere  a)  e b)  del comma 1 dell'art. 87 del testo
 unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
 successive   modificazioni,  che  esercitano  attivita'  di
 agriturismo  di  cui  alla  legge  5 dicembre 1985, n. 730,
 determinano  il reddito imponibile applicando all'ammontare
 dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attivita', al
 netto  dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di
 redditivita' del 25 per cento.
 2.  I  soggetti che esercitano attivita' di agriturismo
 di  cui  alla  legge  5 dicembre  1985, n. 730, determinano
 l'imposta  sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa
 alle  operazioni  imponibili in misura pari al 50 per cento
 del  suo  ammontare,  a  titolo  di  detrazione  forfetaria
 dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
 3.  Il  contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
 disposizioni  del  presente articolo, esercitando l'opzione
 nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore
 aggiunto  per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche
 per  la determinazione del reddito e deve essere comunicata
 all'ufficio   delle  imposte  dirette  nella  dichiarazione
 annuale  relativa  alle  imposte  sul  reddito  per  l'anno
 precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8 Periodi di apertura e tariffe
 
 1.  L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  svolta  tutto  l'anno oppure,  previa  comunicazione  al  comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
 2.  Entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno, secondo la procedura indicata   dalla  regione,  i  soggetti  che  esercitano  l'attivita' agrituristica  presentano  una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.
 |  |  |  | Art. 9. Riserva di denominazione. Classificazione
 1.   L'uso   della   denominazione  «agriturismo»,  e  dei  termini attributivi   derivati,  e'  riservato  esclusivamente  alle  aziende agricole   che   esercitano   l'attivita'   agrituristica   ai  sensi dell'articolo 6.
 2.  Al  fine di una maggiore trasparenza e uniformita' del rapporto tra  domanda  e  offerta  di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attivita' produttive, previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale  e  definisce  le  modalita' per l'utilizzo, da parte delle regioni,  di  parametri  di  valutazione riconducibili a peculiarita' territoriali.
 |  |  |  | Art. 10. Trasformazione e vendita dei prodotti
 1.   Alla  vendita  dei  prodotti  propri,  tal  quali  o  comunque trasformati, nonche' dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica   si  applicano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge 9 febbraio  1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - La  legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: «Norme per la
 vendita  al  pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli
 da parte degli agricoltori produttori diretti».
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
 e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
 «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
 imprenditori  agricoli,  singoli  o associati, iscritti nel
 registro  delle  imprese  di  cui  all'art.  8  della legge
 29 dicembre  1993,  n. 580, possono vendere direttamente al
 dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica, i
 prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive
 aziende,  osservate  le  disposizioni vigenti in materia di
 igiene e sanita'.
 2.  La  vendita  diretta dei prodotti agricoli in forma
 itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
 luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
 effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
 comunicazione.
 3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2, oltre alle
 indicazioni     delle    generalita'    del    richiedente,
 dell'iscrizione  nel registro delle imprese e degli estremi
 di    ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere   la
 specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la
 vendita  e  delle modalita' con cui si intende effettuarla,
 ivi compreso il commercio elettronico.
 4.   Qualora   si  intenda  esercitare  la  vendita  al
 dettaglio  non  in  forma itinerante su aree pubbliche o in
 locali  aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
 al  sindaco  del  comune  in  cui  si intende esercitare la
 vendita.  Per  la  vendita  al  dettaglio su aree pubbliche
 mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve
 contenere   la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio
 medesimo,  ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo
 31 marzo 1998, n. 114.
 5.  La presente disciplina si applica anche nel caso di
 vendita   di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
 attivita'  di  manipolazione  o trasformazione dei prodotti
 agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
 del ciclo produttivo dell'impresa.
 6.   Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
 diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
 societa'   di   persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui
 amministratori  abbiano  riportato, nell'espletamento delle
 funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta nella societa',
 condanne  con sentenza passata in giudicato, per delitti in
 materia  di  igiene e sanita' o di frode nella preparazione
 degli   alimenti   nel  quinquennio  precedente  all'inizio
 dell'esercizio  dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
 un  periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
 sentenza di condanna.
 7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
 decreto   legislativo   continuano   a  non  applicarsi  le
 disposizioni  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n.  114,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 4,
 comma  2,  lettera  d), del medesimo decreto legislativo n.
 114 del 1998.
 8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
 vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
 aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80
 milioni  per  gli  imprenditori individuali ovvero a lire 2
 miliardi  per le societa', si applicano le disposizioni del
 citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
 1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale, predispone   un   programma   di   durata   triennale,   aggiornabile annualmente,  finalizzato  alla  promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.
 2.  Allo  scopo  di promuovere le attivita' di turismo equestre, le regioni  possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella,  nell'ambito  delle  aziende  agrituristiche, e l'allestimento delle  relative  attrezzature  di  ricovero  e  di esercizio. Possono essere  altresi'  incentivati  gli  itinerari  di  turismo  equestre, opportunamente   segnalati   in   collaborazione   con   le   aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.
 3.   Le   regioni,  in  collaborazione  con  le  associazioni  piu' rappresentative  di  operatori  agrituristici, sostengono altresi' lo sviluppo  dell'agriturismo  attraverso  attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.
 4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 12. Attivita' assimilate
 1.  Sono  assimilate  alle  attivita' agrituristiche e sono ad esse applicabili   le  norme  della  presente  legge,  quelle  svolte  dai pescatori  relativamente  all'ospitalita',  alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attivita' di  pesca,  nonche'  le  attivita'  connesse  ai  sensi  del  decreto legislativo  18 maggio  2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.
 
 
 
 Nota all'art. 12:
 - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca:
 «Orientamento  e  modernizzazione del settore della pesca e
 dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
 2001, n. 57.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13 Osservatorio nazionale dell'agriturismo
 
 1.  Al  fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attivita' di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle  politiche agricole e forestali, nonche' allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le  regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole   e   forestali   una   relazione   sintetica   sullo  stato dell'agriturismo  nel territorio di propria competenza, integrata dai dati  sulla  consistenza  del  settore  e  da  eventuali disposizioni emanate in materia.
 2.  Presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e' istituito   l'Osservatorio   nazionale   dell'agriturismo,  al  quale partecipano   le   associazioni   di   operatori  agrituristici  piu' rappresentative a livello nazionale.
 3.  L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione  delle  informazioni  provenienti  dalle regioni e dalle associazioni  di  cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale  sullo  stato  dell'agriturismo  e formulando, anche con il contributo  di  esperienze  estere,  proposte  per  lo  sviluppo  del settore.
 4.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 14 Norme transitorie e finali
 
 1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, e' abrogata.
 2.  Le  regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente  legge  le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
 3.   Le   regioni,   per   le  aziende  agricole  gia'  autorizzate all'esercizio   dell'attivita'   agrituristica,   emanano   norme  di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 - La  legge  5 dicembre  1985,  n.  730, abrogata dalla
 presente legge, recava: "Disciplina dell'agriturismo".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. Disposizioni  particolari  per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
 1.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita'  di  cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
 |  |  |  | Art. 16. Copertura finanziaria
 1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 2.  Alle  minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni  di  euro  per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche  agricole  e  forestali,  e  quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere   dall'anno   2007,   mediante   corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
 3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  delle  minori entrate di cui alla presente legge, anche ai  fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 817):
 Presentato  dall'on.  Giuseppe  Molinari  il  13 giugno
 2001.
 Assegnato  alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
 referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle commissioni
 I,  II,  V,  VI,  VII,  VIII, X, XI, XII, XIV e commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla commissione XIII, in sede referente, il
 7,  9,  15 maggio  2002; 22 gennaio 2003; 26 febbraio 2003;
 13,  19  e  25 marzo  2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e
 23 settembre 2004.
 Relazione  presentata il 23 settembre 2004 (atto n. 817
 -  1085  -1198  -  2596  -  2635-A, relatore De Ghislanzoni
 Cardoli).
 Esaminato  in  aula  il  17 maggio  2005 e approvato in
 testo  unico  con  A.C  1085 (on. De Ghislanzoni Cardoli ed
 altri)  A.C  1198  (on.  Losurdo  ed altri ), A.C 2596 (on.
 Rossiello  ed  altri),  A.C  2635 (on. Rocchi ed altri ) il
 18 maggio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3438):
 Assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione
 agroalimentare),  in  sede referente, il 25 maggio 2005 con
 pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª;
 13ª;  14ª  e  commissione  parlamentare  per  le  questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla  commissione 9ª, in sede referente, il
 5,  6,  7,  12,  19  e 26 luglio 2005; 14, 15, 22 settembre
 2005;   15 novembre  2005;  11  e  31 gennaio  2006,  1°  e
 2 febbraio 2006.
 Nuovamente assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e
 produzione  agroalimentare),  in  sede  deliberante,  il  7
 febbraio  2006 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª;
 8ª;  10ª; 11ª; 12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per
 le questioni regionali.
 Esaminato  dalla commissione 9ª, in sede deliberante, e
 approvato con modificazioni l'8 febbraio 2006.
 Camera  dei  deputati  (atti  n. 817 - 1085 - 1198 - 2596 -
 2635-B):
 Assegnato  alla commissione XIII (Agricoltura), in sede
 legislativa, l'8 febbraio 2006.
 Esaminato  dalla commissione XIII, in sede legislativa,
 ed approvato 1'8 febbraio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Si  trascrive  il testo dell'art. 5 del decreto-legge
 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  30 novembre  2005,  n.  244, recante: «Misure
 urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria»:
 «Art.  5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
 L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
 ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
 superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
 di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
 2.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,
 con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina le
 modalita'  di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
 AGEA delle carni di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari  a  20 milioni  di  euro per l'anno 2005, si provvede,
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
 allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
 euro,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
 quanto  a  8  milioni di euro, l'accantonamento relativo al
 Ministero  degli  affari  esteri,  e, quanto a 7 milioni di
 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, il Ministro
 delle   politiche   agricole  e  forestali  puo'  disporre,
 d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
 limiti  delle risorse di cui al comma 3-ter, a favore degli
 allevatori avicoli, delle imprese di macellazione avicola e
 degli  esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso di
 carni avicole, i seguenti interventi:
 a) sospensione  o  differimento  dei termini relativi
 agli adempimenti e ai versamenti tributari;
 b) sospensione  dei  pagamenti  di  ogni contributo o
 premio  di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la
 quota  a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni,
 interessi o altri oneri;
 c) sospensione   dei   pagamenti   delle  rate  delle
 operazioni  creditizie  e  di  finanziamento,  ivi comprese
 quelle  poste  in  essere  dall'Istituto  di servizi per il
 mercato  agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data
 di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
 presente decreto.
 3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
 la  spesa  di  2 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8
 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
 relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
 annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 36
 del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n. 228, per le
 finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
 legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
 dall'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione della
 proiezione   per   il   medesimo  anno  dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3-quater.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
 forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
 l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
 ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
 di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
 allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
 trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
 carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
 autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
 degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
 mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
 spesa  di  cui  all'art.  15,  comma  2, primo periodo, del
 decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
 Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
 4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11-ter della legge
 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di
 contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio».
 «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
 In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
 Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
 spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
 intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
 intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
 previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
 salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
 eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
 delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
 minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
 seguenti modalita':
 a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
 nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
 precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
 capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
 per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
 contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
 internazionali;
 b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
 legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
 affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
 presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
 iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
 risorse da utilizzare come copertura;
 c);
 d) mediante  modificazioni legislative che comportino
 nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
 copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
 conto capitale.
 2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
 legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
 comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
 da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
 competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
 bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
 quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
 ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
 con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
 minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
 attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
 della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
 pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
 obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
 dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
 fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
 parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
 parlamentari.
 3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
 richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
 tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
 esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
 degli oneri da essi recati.
 4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
 CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
 relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
 5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
 pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
 un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
 decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
 ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
 materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
 sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
 automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
 loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
 con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
 dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
 legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
 appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
 riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
 6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
 Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
 adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
 sulle  tecniche  di  quantificazione, degli oneri. La Corte
 riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
 parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
 Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
 conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
 di copertura recate dalla legge di delega.
 6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
 spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
 espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
 legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
 Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
 dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
 espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
 a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
 l'anno in corso alla medesima data.
 6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
 dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
 Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
 uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
 dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
 disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
 organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
 revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
 adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
 Ministero dell'economia e delle finanze.
 7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 
 
 
 
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