| 
| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 13 marzo 2006 |  | Fondazioni   bancarie.   Misure   dell'accantonamento   alla  riserva obbligatoria  e  dell'accantonamento  patrimoniale  facoltativo,  per l'esercizio 2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 Vista  la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per  il  riordino  della  disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n.  153, recante disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti  conferenti  di  cui all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di  ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;
 Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,  ai  sensi  del  quale  «la  vigilanza  sulle  fondazioni e' attribuita   al   Ministero   del   tesoro,   del  bilancio  e  della programmazione   economica»,  ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze;
 Visto  l'art.  8,  comma  1,  lettera  c),  del decreto legislativo 17 maggio   1999,   n.   153,   ai   sensi   del   quale   la  misura dell'accantonamento   alla   riserva   obbligatoria   e'  determinata dall'Autorita' di vigilanza;
 Visto  l'art.  8,  comma  1,  lettera  e),  del decreto legislativo 17 maggio  1999,  n. 153, ai sensi del quale l'Autorita' di vigilanza puo' prevedere riserve facoltative;
 Visto  il  provvedimento  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, n. 96 del 26 aprile 2001,  recante  le  indicazioni  per  la  redazione,  da  parta delle fondazioni  bancarie,  del  bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 Visto   il   decreto  26 marzo  2002  del  direttore  generale  del Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 80 del 5 aprile 2002;
 Visto   il   decreto  27 marzo  2003  del  direttore  generale  del Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 78 del 3 aprile 2003;
 Visto   il   decreto  25 marzo  2004  del  direttore  generale  del Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 75 del 30 marzo 2004;
 Visto   il   decreto  15 marzo  2005  del  direttore  generale  del Dipartimento  del  tesoro,  con il quale sono state fissate le misure degli  accantonamenti  alla  riserva  obbligatoria e alla riserva per l'integrita'  del  patrimonio  per l'esercizio 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  n. 65 del 19 marzo 2005;
 Considerata    la    necessita'    di    determinare    la   misura dell'accantonamento   alla   riserva   obbligatoria  per  l'esercizio 1° gennaio 2005 - 31 dicembre 2005;
 Considerata   l'opportunita'   di   consentire   un  accantonamento patrimoniale  facoltativo,  ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato  alla  salvaguardia  dell'integrita'  del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;
 Considerata  l'opportunita'  che, nei casi eccezionali in cui siano presenti     disavanzi    pregressi,    le    fondazioni    destinino prioritariamente  parte  dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali  disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuita' all'attivita' istituzionale;
 Considerato  che  e'  in corso di predisposizione il regolamento di cui  all'art.  9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Nella  redazione  del  bilancio d'esercizio 2005, le fondazioni bancarie  osservano  le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento del Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.
 2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante   dall'applicazione   delle   disposizioni   di   cui   al provvedimento   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica del 19 aprile 2001.
 3.  L'accantonamento  alla  riserva obbligatoria di cui all'art. 8, comma  1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e'  determinato,  per  l'esercizio  2005,  nella misura del venti per cento    dell'avanzo    dell'esercizio,   al   netto   dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2.
 4.  Al  solo  fine  di  conservare  il  valore  del  patrimonio, le fondazioni  bancarie  possono  effettuare, per il medesimo esercizio, con  atto  motivato,  un accantonamento alla riserva per l'integrita' del  patrimonio  in  misura  non  superiore  al  quindici  per  cento dell'avanzo  dell'esercizio,  al netto dell'eventuale destinazione di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 3.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e  fatte  salve  le  valutazioni dell'autorita' di vigilanza previste dalla  legge,  il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio e' destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.
 2.  Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la  percentuale  di  cui  al  comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare   il   patrimonio,   sia   di   garantire   continuita' all'attivita' istituzionale.
 3. Non e' consentito effettuare l'accantonamento di cui all'art. 1, comma  4,  se  i  disavanzi  pregressi  non  sono stati integralmente coperti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 marzo 2006
 Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 |  |  |  |  |