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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 2 marzo 2006 |  | Modalita'  di  applicazione delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL per autotrazione, ai sensi dell'articolo 5-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  il  decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403;
 Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 2, secondo e terzo periodo, del  citato  decreto-legge n. 324/1997, il quale prevede agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto   (GPL),   nonche'  agevolazioni  per  l'installazione  di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  17 luglio 1998, n. 256, recante norme di attuazione del citato art. 1, comma 2;
 Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003,  n.  183,  recante  modifiche al decreto del 17 luglio 1998, n. 256;
 Visto  l'accordo  di  programma  sottoscritto  dal  Ministero delle attivita'  produttive  e  dalle associazioni di categoria del settore del GPL e del metano in data 22 luglio 2003;
 Visto  l'art. 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, i   quali   prevedono   l'applicazione   delle  agevolazioni  per  le installazioni  di impianti a GPL o a metano su autoveicoli effettuate entro  i  tre  anni dalla data di immatricolazione anche alle persone giuridiche;
 Visto   l'avviso   di  sospensione  dell'intervento,  per  avvenuto utilizzo  degli  stanziamenti,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 22 aprile 2005;
 Visto  l'art.  5-sexies,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248, che prevede una nuova autorizzazione di spesa di euro quaranta milioni per l'anno 2005;
 Visto  il  comma  2-bis  del citato art. 5-sexies, il quale prevede che, per le agevolazioni concernenti le installazioni di impianti, il credito  di  imposta  per  il recupero delle agevolazioni puo' essere attribuito  ai  soggetti interessati alla filiera di settore, secondo modalita' da definire con accordo di programma tra il Ministero delle attivita'  produttive  e  le  associazioni  di categoria maggiormente rappresentative,  ai sensi del citato regolamento n. 183 del 2 luglio 2003;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  69/2001  della Commissione del 12 gennaio 2001 e il regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004;
 Visto  l'accordo  di programma con le associazioni di categoria, in rappresentanza  delle  imprese  installatrici  di  impianti  a  GPL e metano, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
 Visto  l'accordo  di programma con le associazioni di categoria dei produttori  di  autoveicoli  omologati anche, o esclusivamente, a gas metano o a GPL, sottoscritto in data 9 gennaio 2006;
 Visto  il  comma  4  del citato art. 5-sexies, il quale prevede che l'efficacia  delle  disposizioni  dello  stesso art. 5-sexies decorre dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze,  che  stabilisce  le  modalita'  di  fruizione  del  credito d'imposta;
 Decreta:
 Art. 1.
 Oggetto e ambito di applicazione
 1. Il presente decreto individua le modalita' di applicazione delle agevolazioni  per  l'installazione  di  impianti  di  alimentazione a metano o a GPL per l'autotrazione, previsti dall'art. 1, comma 2-bis, del   decreto-legge  25  settembre  1997,  n.  324,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  25  novembre  1997,  n. 403, introdotto dall'art.  5-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
 |  |  |  | Art. 2. Soggetti interessati al recupero delle agevolazioni
 1.  I  soggetti  interessati  alla filiera del settore, che possono recuperare  l'importo  delle  agevolazioni di cui all'art. 1 mediante credito   di   imposta,   sono   individuati,   in  alternativa  agli installatori,    nelle   imprese   costruttrici   di   impianti   per l'alimentazione   dei  veicoli  a  metano  o  a  GPL,  nelle  aziende commerciali  di  vendita all'ingrosso di impianti per l'alimentazione dei  veicoli  a metano o a GPL, nelle aziende titolari di stazioni di distribuzione metano o GPL per autotrazione.
 |  |  |  | Art. 3. Limiti di assegnazione dei contributi
 1.  I  contributi  di  cui  all'art.  1 sono assegnati alle imprese beneficiarie  nei  limiti  previsti  dal  regolamento (CE) n. 69/2001 della  Commissione  del  12  gennaio  2001  e dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di accesso alle agevolazioni e al credito di imposta
 1. Le modalita' di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1 sono specificate  negli  accordi  di  programma  tra  il  Ministero  delle attivita'  produttive  e  le  associazioni  di  settore, citati nelle premesse, che formano parte integrante del presente decreto (Allegato 1).
 2. Le modalita' per il recupero delle agevolazioni mediante credito di  imposta  sono  individuate  negli  accordi di programma di cui al comma  1,  ferme restando le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324.
 |  |  |  | Art. 5. Operazioni di acquisto e di installazione
 1.  Le  agevolazioni  di  cui  all'art.  1 sono riconosciute per le operazioni  di  acquisto  e  di installazione perfezionate secondo le modalita' stabilite dagli accordi di programma di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 6. Trasmissione degli elenchi dei soggetti
 1.  Con  provvedimento  dirigenziale  del Ministero delle attivita' produttive e dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita'  di  trasmissione,  mediante  procedure  telematiche,  alla Agenzia,  dell'elenco  dei  soggetti  ammessi  a  fruire  del credito d'imposta  completo  dei  dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale,  le  date  di  approvazione  delle  pratiche,  e  i relativi importi, nonche' l'ammontare del credito d'imposta concesso nell'anno solare precedente a quello di trasmissione dei dati stessi.
 |  |  |  | Art. 7. Revoca delle agevolazioni
 1.  Qualora  il  Ministero delle attivita' produttive, a seguito di eventuali   controlli,   successivi   all'invio   alle   associazioni interessate  degli  elenchi  delle  pratiche  approvate,  accerti che l'agevolazione  sia  in  tutto o in parte non spettante, il Ministero revoca  l'agevolazione,  oppure  ridetermina  l'importo  del  credito d'imposta e dispone il recupero dei contributi assegnati.
 2. Su richiesta del Ministero delle attivita' produttive, l'Agenzia delle   entrate  trasmette,  con  le  modalita'  individuate  con  il provvedimento  di  cui  al  comma  1,  i  dati concernenti il credito d'imposta revocato o rideterminato.
 3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate ovvero la Guardia di finanza accertino,  nell'ambito  dei  controlli  istituzionali di competenza, l'insussistenza  dei  requisiti  prescritti per il riconoscimento del credito d'imposta, comunicano al Ministero delle attivita' produttive i dati necessari per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 8. Dichiarazione dei redditi
 1.  L'ammontare  complessivo  del  credito  d'imposta  spettante e' indicato   nella   dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo d'imposta  in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione. In caso  di fruizione eccedente in tutto o in parte il credito d'imposta spettante,   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  il contenzioso  e  le  sanzioni sono disciplinate dalle norme in materia delle imposte sui redditi.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 marzo 2006
 Il Ministro delle attività produttive
 Scajola
 
 Il Ministro dell'economia e delle finanze
 Tremonti
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