Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERAZIONE 8 marzo 2006 |
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali, indette nella regione Friuli-Venezia Giulia, per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Deliberazione n. 38/06/CPS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 marzo 2006; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»; come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49/1995»; Vista la propria delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 2005; Rilevato che con decreti dell'assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 3 e n. 4, entrambi del 14 febbraio 2006, sono state fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 23 e 24 aprile 2006, rispettivamente le elezioni dirette del Sindaco e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione, nonche' le elezioni dirette del presidente e del consiglio della provincia di Trieste, Udine e Gorizia; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; Delibera: Articolo unico 1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento a tutti i soggetti politici impegnati nella competizione elettorale, si applicano alle campagne per le elezioni dirette del sindaco e dei consigli comunali di trentasei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' del presidente e del consiglio della provincia di Trieste, Udine e Gorizia, fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 11/05/CSP del 3 febbraio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali previste per i giorni 3 e 4 aprile 2005». 2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 20, comma 1, della delibera n. 11/05/CSP decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 10 aprile 2006, ovvero sino a tutto il 24 aprile 2006 nella eventualita' della effettuazione del turno di ballottaggio per le elezioni dei sindaci e dei presidenti delle province. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito Web della stessa Autorita': www.agcom.it
Roma, 8 marzo 2006
Il Presidente Calabro'
Il commissario relatore Innocenzi Botti
Il commissario relatore Sortino |
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