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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 1 febbraio 2006 |  | Estensione delle indennita' ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  19,  primo  comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939,  n.  636,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;
 Visto  l'art.  7,  comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art. 13,  comma  11,  prevede  che,  con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori,  ovvero  determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza   sociale   (INPS)   dei  lavoratori  aventi  titolo  alle prestazioni  di  cui  ai  predetti  commi  7  e  8, anche ai fini del tempestivo  monitoraggio,  da  parte del medesimo Istituto, di cui al comma 12;
 Sentito l'I.N.P.S;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  situazioni  aziendali  dovute  ad  eventi transitori ovvero determinate  da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione  le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono cosi' definite:
 a)  crisi  di  mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo    degli   indicatori   economico   finanziari   aziendali complessivamente considerati;
 b) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
 c) mancanza  di  materie  prime  non  dipendente  da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
 d) incendio;
 e) calamita' naturali.
 |  |  |  | Art. 2. 1.   Tutte  le  causali  di  cui  all'art.  1  devono  riferirsi  a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Possono  essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi  o  situazioni  di  cui  all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate  successivamente  all'entrata  in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  comunicare  con apposita dichiarazione  da  inviare  ai  centri  per  l'impiego  e  alla  sede dell'INPS  territorialmente  competente,  con  le modalita' stabilite dallo  stesso  Istituto,  la  sospensione dell'attivita' lavorativa e relative   motivazioni,   nonche'   i   nominativi   dei   lavoratori interessati,   che   devono  aver  reso  dichiarazione  di  immediata disponibilita' al lavoro al locale Centro per l'impiego.
 2.  Gli stessi lavoratori interessati possono essere dispensati dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilita' al centro per l'impiego, qualora il periodo di sospensione sia stato concordato con verbale di accordo raggiunto con le OO.SS.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Ai   fini   del  rispetto  delle  disponibilita'  finanziarie, rispettivamente  individuate  in  48  milioni  di  euro  annui e in 6 milioni  di euro annui dai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa,  afferenti  all'avvenuta erogazione delle relative prestazioni di  disoccupazione,  nei  limiti  degli oneri per ciascuno indicati e comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° febbraio 2006
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126
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