Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 febbraio 2006
Estensione delle indennita' ordinarie di disoccupazione non agricola, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 13 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, all'art. 13, comma 11, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato, per le quali trovano applicazioni le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, nonche' le procedure di comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dei lavoratori aventi titolo alle prestazioni di cui ai predetti commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo monitoraggio, da parte del medesimo Istituto, di cui al comma 12;
Sentito l'I.N.P.S;
Decreta:
Art. 1.
1. Le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono cosi' definite:
a) crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
b) mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
c) mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
d) incendio;
e) calamita' naturali.
 
Art. 2.
1. Tutte le causali di cui all'art. 1 devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo.
 
Art. 3.
1. Possono essere indennizzati periodi di sospensione dovuti agli eventi o situazioni di cui all'art. 2 relativi alle sole istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35.
 
Art. 4.
1. Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'INPS territorialmente competente, con le modalita' stabilite dallo stesso Istituto, la sospensione dell'attivita' lavorativa e relative motivazioni, nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro al locale Centro per l'impiego.
2. Gli stessi lavoratori interessati possono essere dispensati dal presentare la dichiarazione di immediata disponibilita' al centro per l'impiego, qualora il periodo di sospensione sia stato concordato con verbale di accordo raggiunto con le OO.SS.
 
Art. 5.
1. Ai fini del rispetto delle disponibilita' finanziarie, rispettivamente individuate in 48 milioni di euro annui e in 6 milioni di euro annui dai commi 7 e 8 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle relative prestazioni di disoccupazione, nei limiti degli oneri per ciascuno indicati e comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 126
 
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