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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 |  | Testo  aggiornato  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: Il  testo  aggiornato  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche  antidroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.1092,  nonche'  dell'art.  10,  comma  3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto,  integrate  con  le  modifiche  apportate  dalle  nuove disposizioni,  sia  di  quelle richiamate nel decreto stesso. Restano invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui riportati.
 Nel  testo  unico  sono  state  inserite  le  modifiche normative intervenute  sino  alla  Gazzetta  Ufficiale  del  27  febbraio  2006 (decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito  in legge, con modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 1992, n. 356, decreto-legge 14 maggio  1993,  n.  139, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno 1993, n. 171, decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, legge  8  agosto 1995, n. 332, decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258,  legge  18 febbraio 1999, n. 45, decreto-legge 24 novembre 2000, n.  341,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 19 gennaio  2001,  n.  4, legge 8 febbraio 2001, n. 12, decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, legge 16 gennaio 2003, n. 3, legge 24 dicembre  2003,  n. 350, legge 5 dicembre 2005, n. 251, decreto-legge 30  dicembre  2005,  n.  272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49).
 In  particolare,  per  l'ampiezza delle modifiche apportate, sono state  evidenziate,  in  corsivo,  quelle intervenute con la legge 21 febbraio  2006,  n.  49, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre  n.  272,  pubblicata nel supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2006.
 
 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
 Art. 1 Comitato   nazionale   di   coordinamento   per  l'azione  antidroga. Assistenza  ai  Paesi  in  via  di  sviluppo  produttori  di sostanze
 stupefacenti
 1.  E'  istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
 2.  Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,   che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari  esteri, dell'interno,  di  grazia  e  giustizia, delle finanze, della difesa, della   pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica  e  dai  Ministri  per gli affari sociali, per gli affari regionali  ed  i  problemi  istituzionali e per i problemi delle aree urbane,  nonche'  dal  Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.
 4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
 5.  Il  Comitato  ha  responsabilita'  di indirizzo e di promozione della  politica  generale  di  prevenzione  e di intervento contro la illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, a livello interno ed internazionale.
 6.  Il  Comitato  formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione   di   indirizzo   e   di   coordinamento   delle  attivita' amministrative di competenza delle regioni nel settore.
 7.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale  per  le  politiche  antidroga e' istituito un Osservatorio permanente    che    verifica    l'andamento   del   fenomeno   della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la    solidarieta'   sociale   disciplina,   con   proprio   decreto, l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Osservatorio, in modo da assicurare  lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
 8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri diramati  dal  Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
 a) sulla  entita'  della  popolazione tossicodipendente anche con riferimento  alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le  caratteristi  che  del  mercato  del  lavoro  e  delle  attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;
 b) sulla  dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati    operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura   e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi  compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e  nelle  caserme;  sul  numero di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;
 c) sui  tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in  particolare  per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei  servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia delle patologie  correlate,  nonche'  sulla  produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 d) sulle  iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
 e) sulle  fonti  e  sulle  correnti  del  traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
 f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope;
 g) sul  numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali  per reati previsti dal presente testo unico;
 h) sui  flussi  di  spesa  per  la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
 9.  I  Ministeri  degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle rispettive competenze,  sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al  comma  8,  relativi  al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
 10.  L'Osservatorio,  avvalendosi  anche  delle  prefetture e delle amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione  statale  e  regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.
 11.   Ciascun   Ministero   e  ciascuna  regione  possono  ottenere informazioni dall'Osservatorio.
 12.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli  affari  sociali,  promuove  campagne  informative  sugli effetti negativi  sulla  salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope,  nonche'  sull'ampiezza  e  sulla  gravita'  del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
 13.  Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la   stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso  pubbliche affissioni  e  servizi  telefonici  e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue  a  valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla  droga  destinata  agli interventi previsti dall'articolo 127.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'  sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in   deroga   alle  norme  sulla  pubblicita'  delle  amministrazioni pubbliche,  la  distribuzione  delle  risorse  finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e  locali  nonche'  a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.
 14. (Abrogato).
 15.  Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua  qualita'  di  Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi  con  la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla  quale  invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attivita'   nel   campo   della   prevenzione   e  della  cura  della tossicodipendenza.  Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al  Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
 16.  L'Italia  concorre,  attraverso  gli organismi internazionali, all'assistenza  ai  Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o psicotrope.
 17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito  per  liberare  le  popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni   illecite   da   cui   attualmente   traggono  il  loro sostentamento.
 18.  A  tal  fine  sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge  26 febbraio  1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
 |  |  |  | Art. 2. Attribuzioni del Ministro della sanita'
 1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
 a) determina,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  gli indirizzi  per  le  attivita'  di  prevenzione  del  consumo  e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura  e  il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
 b) partecipa  ai  rapporti,  sul  piano  internazionale,  con  la Commissione  degli  stupefacenti  e  con  l'Organo di controllo sugli stupefacenti  del  Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con  il  Fondo  delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica europea   e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale  avente competenza  nella  materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura  l'aggiornamento  dei  dati  relativi alle quantita' di sostanze stupefacenti   o   psicotrope  effettivamente  importate,  esportate, fabbricate,  impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;
 c) determina,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  gli indirizzi  per  il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e delle unita' sanitarie  locali,  concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
 d) concede  le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la    fabbricazione,   l'impiego,   il   commercio,   l'esportazione, l'importazione,  il  transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  quelle per la produzione,   il   commercio,  l'esportazione,  l'importazione  e  il transito  delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;
 e) stabilisce con proprio decreto:
 1)    l'elenco   annuale   delle   imprese   autorizzate   alla fabbricazione,  all'impiego  e  al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  di  quelle  di cui al comma 1, dell'articolo 70; ((        2)  il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo  13,  sentiti  il  Consiglio  superiore  di sanita' e la Presidenza  del  Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ));
 3)   le   indicazioni  relative  alla  confezione  dei  farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
 4) (Abrogato);
 f) verifica,  ad  un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata  in  commercio  di  nuovi  farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei consumatori;
 g) promuove,  in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e di grazia e giustizia, studi  e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici,  psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;
 h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare    il    fenomeno    dello    scambio   di   siringhe   tra tossicodipendenti,   favorendo  anche  l'immissione  nel  mercato  di siringhe monouso autobloccanti.
 |  |  |  | Art. 3. Istituzione  del  Servizio  centrale  per  le  dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
 1.  E'  istituito  presso  il  Ministero  della sanita' il Servizio centrale  per  le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze stupefacenti o psicotrope.
 2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per  le  politiche  e  i  programmi  inerenti  il  trattamento  delle dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere   obbligatorio  del  Consiglio  sanitario  nazionale.  Inoltre provvede a:
 a) raccogliere  i  dati  epidemiologici  e  le  statistiche circa l'andamento   dei   consumi,   delle  violazioni  delle  norme  sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;
 b) raccogliere  ed  elaborare  i  dati  trasmessi  dalle  regioni relativi  all'andamento  delle  dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope  e  da  alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';
 c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici  e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi  ad  essi  singolarmente  erogati, nonche' al numero degli utenti  assistiti  ed  ai  risultati  conseguiti  nelle  attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;
 d) esprimere  il  parere motivato sulle autorizzazioni in materia di  sostanze  stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';
 e) esprimere,  sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato  in  ordine  alla  concessione di licenza di importazione di materie   prime   per   la  produzione  e  l'impiego  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope;
 f) procedere  all'accertamento  qualitativo  e quantitativo delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 87;
 g) elencare  gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili; ((      h) individuare  sostanze  da  taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope )).
 3.  Il  Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale  dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di istituti universitari.
 |  |  |  | Art. 4. Composizione  del  servizio  centrale  per  le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope
 1.  Al  servizio  centrale  per  le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti  o  psicotrope  e'  preposto  un  dirigente generale del Ministero della sanita'.
 2.  Il  Ministro  provvede  alla costituzione del Servizio centrale articolandolo  in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze  stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da   HIV   tra  i  tossicodipendenti  e  altre  patologie  correlate, all'alcoolismo  e  al  tabagismo  preponendovi  i dirigenti di cui al comma 3.
 3.  Nella  tabella XIX, allegata al (( decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748  )), sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il  quadro  A,  livello  di funzione C, e' incrementato di una unita';
 b) il  quadro  C,  livello  di funzione D, e' incrementato di due unita';
 c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'.
 4.  All'onere  derivante  dalla applicazione del presente articolo, valutato  in lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
 5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 5. Controllo e vigilanza
 1.  Per  l'esercizio  del  controllo e della vigilanza il Ministero della   sanita'   si  avvale  normalmente  dei  nuclei  specializzati dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  della  Guardia  di finanza,  dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale  e  agente  della  forza  pubblica.  Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
 |  |  |  | Art. 6. Modalita' della vigilanza
 1.  La  vigilanza  presso  gli  enti  e le imprese autorizzati alla coltivazione,  alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque  sia  autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'.
 2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie.
 3.  Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29.
 4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie.
 5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi  della  collaborazione  degli  organi  di  polizia, i quali comunque  hanno  facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
 6.  La  Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni   tempo   presso   gli   enti  e  le  imprese  autorizzati  alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.
 |  |  |  | Art. 7. Obbligo di esibizione di documenti
 1.   Ai  fini  della  vigilanza  e  dei  controlli  previsti  dagli articoli 5  e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i  direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero  della  sanita'  ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti  i  documenti  inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
 |  |  |  | Art. 8. Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
 1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
 a) indebitamente  impedisce  od  ostacola  lo  svolgimento  delle ispezioni previste dall'articolo 6;
 b) rivela  o  preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
 c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli   altri   atti  previsti  dall'articolo  29,  oppure  si  sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.
 |  |  |  | Art. 9. Attribuzioni del Ministro dell'interno
 1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
 a) esplica  le  funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti  o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti  e delle attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa  con  il  Ministro  degli affari esteri e con il Ministro di grazia  e  giustizia,  accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
 b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri  degli  affari esteri e della sanita', rapporti con il Fondo delle   Nazioni  Unite  per  il  controllo  dell'abuso  delle  droghe (UNFDAC),  con  i  competenti  organismi  della  Comunita'  economica europea  e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.
 |  |  |  | Art. 10. Servizio centrale antidroga
 1.  Per  l'attuazione  dei  compiti  del  Ministro  dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di  alta  direzione  dei  servizi  di polizia per la prevenzione e la repressione   del   traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza  si  avvale del Servizio centrale antidroga, gia' istituito nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ai  sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
 2.  Ai  fini  della  necessaria  cooperazione  internazionale nella prevenzione   e   repressione   del  traffico  illecito  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con  i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione    internazionale    della    polizia   criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.
 3.  Il  Servizio  cura,  altresi',  i  rapporti  con  gli organismi internazionali  interessati  alla  cooperazione  nelle  attivita'  di polizia antidroga.
 4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e'  equivalente,  agli  effetti  dello  sviluppo  della  carriera, al periodo   di  comando,  nei  rispettivi  gradi,  presso  i  Corpi  di appartenenza.
 5.  Per  le  attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli  oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui  all'articolo  101,  comma  2,  sono  stanziati,  per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.
 |  |  |  | Art. 11. Uffici antidroga all'estero
 1.  Il  Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del  territorio  nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga,  che  operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  in  qualita'  di  esperti,  per  lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.
 2.  A  tali  fini  il  contingente  previsto  dall'articolo 168 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato  di  una  quota di venti unita', riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
 3.  Per  l'assolvimento  dei compiti di cooperazione internazionale nella  prevenzione  e  repressione  del traffico illecito di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  il  Servizio  centrale  antidroga  puo' costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di   specifici  accordi  di  cooperazione  stipulati  con  i  Governi interessati.  Tali  accordi  stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
 4.  Agli  uffici  di  cui  al  comma  3  e' destinato personale del Servizio  centrale  antidroga,  nominato  con  decreto  del  Ministro dell'interno,  di  concerto  con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.
 5.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e' valutato  in  lire  4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per  le  spese  riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.
 |  |  |  | Art. 12. Consultazione  e  raccordo  tra  lo  Stato  le  regioni e le province autonome
 1.  I  compiti  di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della  Repubblica,  delle  attivita'  di  prevenzione,  di  cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope sono svolti dalla Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo le modalita' previste  dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine  del  giorno  della  Conferenza  sono  in  discussione  le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
 |  |  |  | Art. 13. Tabelle delle sostanze soggette a controllo ((    1.  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sottoposte  alla vigilanza   ed   al   controllo   del  Ministero  della  salute  sono raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle,  allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce  con  proprio  decreto  il completamento e l'aggiornamento delle  tabelle  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2) )).
 2.  Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le  sostanze  e  dei  preparati  indicati  nelle  convenzioni e negli accordi  internazionali  e  sono  aggiornate tempestivamente anche in base  a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
 3. (Abrogato).
 4.   Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  e  inserito  nella  successiva  edizione  della Farmacopea ufficiale. ((    5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita'  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri-Dipartimento nazionale   per   le  politiche  antidroga,  ed  in  accordo  con  le convenzioni  internazionali  in  materia  di  sostanze stupefacenti o psicotrope,  dispone  con apposito decreto l'esclusione da una o piu' misure  di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per  la  loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati )).
 |  |  |  | Art. 14. Criteri per la formazione delle tabelle ((    1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle  di  cui  all'articolo  13  e' effettuata in base ai seguenti criteri:
 a) nella tabella I sono indicati:
 1)  l'oppio  e  i  materiali  da cui possono essere ottenute le sostanze  oppiacee  naturali,  estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi  ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili; le sostanze   ottenute   per  trasformazione  chimica  di  quelle  prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per   struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle  oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
 2)  le  foglie  di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema  nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga  ottenute  per  trasformazione  chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
 3)  le  sostanze  di  tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;
 4)  ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale  ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica o psichica   dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a  quelle precedentemente indicate;
 5)   gli   indolici,   siano  essi  derivati  triptaminici  che lisergici,  e  i  derivati  feniletilamminici,  che  abbiano  effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;
 6)   la  cannabis  indica,  i  prodotti  da  essa  ottenuti;  i tetraidrocannabinoli,  i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per  sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;
 7)  ogni  altra  pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni  o  gravi  distorsioni  sensoriali  e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;
 b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
 1)  i  medicinali  contenenti  le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;
 2)  i  medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
 3)   i  medicinali  contenenti  sostanze  di  corrente  impiego terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;
 4)  i  barbiturici  che  hanno  notevole  capacita'  di indurre dipendenza  fisica  o  psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
 c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
 1)  i  medicinali  che  contengono sostanze di corrente impiego terapeutico  per  le  quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione  di  dipendenza  fisica o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;
 2)  i  barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;
 3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi  ad  azione  ansiolitica  o  psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;
 d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella  II,  sezione  B,  da sole o in associazione con altri principi  attivi,  per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;
 e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e quantitativa  e  per  le modalita' del loro uso, presentano rischi di abuso   o   farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a  quello  delle composizioni  medicinali  comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto  non  sono  assoggettate  alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;
 2)  le  composizioni  medicinali  ad  uso parenterale a base di benzodiazepine;
 3)  le  composizioni  medicinali  per  uso  diverso  da  quello iniettabile,  le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti  contengono  alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale  in  morfina  non  superiore  allo  0,05  per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere  tali  da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;
 f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
 1)  le  composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella  tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi  attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa e quantitativa  o  per  le  modalita' del loro uso, possono dar luogo a pericolo  di  abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello  delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella II, sezioni A, C o D.
 2.  Nelle  tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del  presente  testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed  i  sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri  nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze  ed  ai  preparati  inclusi  nelle  tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
 3.   Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con  la denominazione    comune   internazionale,   il   nome   chimico,   la denominazione  comune italiana o l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto  sufficiente,  ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla.
 4.  Le  sostanze  e  le  piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette  alla  disciplina  del  presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela )).
 |  |  |  | Art. 15. Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni
 1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed  alla  diffusione  mediante  trasmissione  alle  regioni  ed  alle autorita'   sanitarie  locali  dei  dati  aggiornati  concernenti  le sostanze  indicate  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14, i loro effetti,  i  metodi  di  cura  delle  tossicodipendenze, l'elenco dei presidi  sanitari  specializzati  e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
 2.  Gli  uffici  regionali  competenti  provvedono  a comunicare le notizie  di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
 |  |  |  | Art. 16. Elenco delle imprese autorizzate
 1.  L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione  e  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi  di  ciascuna  autorizzazione  e  con la specificazione delle attivita'   autorizzate,   e'  pubblicato  annualmente,  a  cura  del Ministero  della  sanita',  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 17. Obbligo di autorizzazione
 1.  Chiunque  intenda  coltivare,  produrre,  fabbricare impiegare, importare,  esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo  o  comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope,  comprese  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'.
 2.  Dall'obbligo  dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto  riguarda  l'acquisto  di sostanze stupefacenti o psicotrope e per  l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
 3.   L'importazione,  il  transito  e  l'esportazione  di  sostanze stupefacenti    o    psicotrope   da   parte   di   chi   e'   munito dell'autorizzazione   di  cui  al  comma  1,  sono  subordinati  alla concessione  di  un permesso rilasciato dal Ministro della sanita' in conformita'  delle convenzioni internazionali e delle disposizioni di cui al titolo V del presente testo unico.
 4.   Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti  e  le  imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili  della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi  imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del presente testo unico.
 5.  Il  Ministro  della  sanita',  nel  concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e'  subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonche',    quando    trattasi    di   coltivazione,   il   Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
 6.  Il  decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa di concessione governativa.
 7. (Abrogato).
 |  |  |  | Art. 18. Comunicazione dei decreti di autorizzazione
 1.  I  decreti  ministeriali  di  autorizzazione sono comunicati al Dipartimento  di  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno, al Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  e al Comando generale dell'Arma   i  carabinieri  che  impartiscono  ai  dipendenti  organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza.
 2.   Uguale   comunicazione  e'  effettuata  al  Servizio  centrale antidroga.
 |  |  |  | Art. 19. Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
 1.  Le  autorizzazioni  previste  dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali  e  non  possono  essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.
 2.  Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti  o  imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di  societa',  sia  di  buona  condotta  e  offra  garanzie  morali e professionali.  Gli  stessi  requisiti  deve  possedere  il direttore tecnico dell'azienda.
 3.  Nel  caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e'  necessaria  l'autorizzazione  per  ciascuna filiale o deposito. I requisiti  previsti  dal  comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.
 4.   Nel   caso  di  cessazione  dell'attivita'  autorizzata  o  di cessazione  dell'azienda,  di  mutamento  della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o  del  legale  rappresentante  dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito provvedimento.
 5.  Tuttavia  nel  caso  di  morte  o  di sostituzione del titolare dell'impresa  o  del  legale  rappresentante  dell'ente, il Ministero della  sanita'  puo'  consentire in via provvisoria, per non oltre il termine  perentorio  di  tre  mesi,  la  prosecuzione  dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico.
 |  |  |  | Art. 20. Rinnovo delle autorizzazioni
 1.  La  domanda  per  ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere  presentata,  almeno  tre  mesi  prima  della scadenza, con la procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni.
 2.  Nei  casi  di  decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini  del  rilascio  della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida  la  documentazione  relativa  ai  requisiti obiettivi rimasti invariati.
 |  |  |  | Art. 21. Revoca e sospensione dell'autorizzazione
 1.  In  caso  di  accertate  irregolarita'  durante  il corso della coltivazione,  della  raccolta,  della fabbricazione, trasformazione, sintesi,  impiego,  custodia,  commercio  di  sostanze stupefacenti o psicotrope,  o  quando  vengono  a  mancare  in  tutto  o  in parte i requisiti  prescritti  dalla  legge  per  il titolare o per il legale rappresentante  o per il direttore tecnico, il Ministro della sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.
 2.  Il  Ministro  della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso  di  incidente  tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale addetto.
 3.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve  entita',  puo' essere adottato un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fino a sei mesi.
 4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed  e'  notificato  agli  interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita'  sanitaria  regionale,  alla  questura  competente  per territorio  e,  ove  occorra,  al  Comando  generale della Guardia di finanza.
 5.  Nel  caso  che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano esclusivamente  le  prescrizioni  tecnico-agrarie,  il Ministro della sanita'  adotta  i  provvedimenti  opportuni,  sentito  il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
 |  |  |  | Art. 22. Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
 1.   Nei   casi   di   decadenza,   di   revoca  o  di  sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo  23,  adotta  i  provvedimenti  ritenuti  opportuni nei riguardi   delle   eventuali  giacenze  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope  e  provvede  al  ritiro  del  bollettario  e dei registri previsti  dal  presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.
 |  |  |  | Art. 23. Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
 1.  Nell'esercizio  delle  facolta'  previste  dall'articolo 22, il Ministro    della    sanita'    puo'    consentire,    su   richiesta dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti o  psicotrope  ai  relativi  fornitori ovvero ad altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
 2.  Qualora  nel  termine  di  un  anno  non  sia  stato  possibile realizzare   alcuna   destinazione   delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui all'articolo 24.
 3.  Le  sostanze  deteriorate  non  utilizzabili farmacologicamente devono  essere distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25.
 4.  Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente articolo deve essere redatto apposito verbale.
 |  |  |  | Art. 24. Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
 1.  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope confiscate o comunque acquisite  dallo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  23  sono  poste  a disposizione   del   Ministero   della  sanita'  che  effettuate,  se necessario,   le   analisi   provvede   alla   loro  utilizzazione  o distruzione.
 2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,  dedotte  le  spese  sostenute  dallo  Stato, e' versato al proprietario.  Le  somme  relative  ai recuperi delle spese sostenute dallo  Stato  sono versate con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
 |  |  |  | Art. 25. Distruzione  delle  sostanze  consegnate  o  messe a disposizione del Ministero della sanita'
 1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti  dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della  sanita'  che  ne  stabilisce  le  modalita' di attuazione e si avvale  di  idonee  strutture  pubbliche  locali,  ove  esistenti,  o nazionali.
 2.   In  tali  casi  il  Ministro  della  sanita'  puo',  altresi', richiedere   ai   prefetti   delle  province  interessate  che  venga assicurata  adeguata  assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
 3.  Il  verbale  relativo  alle  operazioni  di  cui  al comma 2 e' trasmesso al Ministero della sanita'.
 |  |  |  | Art. 26. Coltivazioni e produzioni vietate ((   1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello  Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 )).
 2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e  laboratori  pubblici  aventi  fini  istituzionali di ricerca, alla coltivazione  delle  piante  sopra  indicate  per  scopi scientifici, sperimentali o didattici.
 |  |  |  | Art. 27. Autorizzazione alla coltivazione
 1.  La  richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti  di  cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere   il   nome   del   richiedente  coltivatore  responsabile, l'indicazione   del   luogo,   delle  particelle  catastali  e  della superficie  di  terreno sulla quale sara' effettuata la coltivazione, nonche'  la  specie  di  coltivazione  e  i  prodotti  che si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
 2.  Sia  la  richiesta  che  l'eventuale  decreto  ministeriale  di autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale e  agli  organi  di  cui  all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della  vigilanza  e del controllo di tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
 3.  L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi  esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti.
 |  |  |  | Art. 28. Sanzioni
 1.  Chiunque,  senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, e' assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
 2.   Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  e  le  garanzie  cui l'autorizzazione  e'  subordinata,  e'  punito,  salvo  che  il fatto costituisca  reato  piu'  grave,  con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.
 3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
 |  |  |  | Art. 29. Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
 1.  Ai  fini  della  vigilanza  sulle  attivita'  di  coltivazione, raccolta  e  produzione  di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza  svolgono  controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per  accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle   garanzie   richieste   dal  provvedimento  autorizzativo.  La periodicita'  dei  controlli  e'  concordata  tra  il Ministero della sanita',  il Comando generale della Guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste,  in relazione alla ubicazione ed estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
 2.  Indipendentemente  dalle  ispezioni  previste  dal  comma  1, i militari  della  Guardia  di  finanza  possono  eseguire  controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
 3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di  finanza  hanno  facolta'  di  accedere  in  qualunque  tempo alle coltivazioni,  nonche'  nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
 4.  Le  operazioni  concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,  dell'oppio  grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
 5.  Fuori  delle  coltivazioni  autorizzate,  e  specialmente nelle immediate  vicinanze  di  esse,  i  militari della Guardia di finanza esercitano   attiva  vigilanza  al  fine  di  prevenire  e  reprimere qualsiasi   tentativo   di  abusiva  sottrazione  dei  prodotti.  Ove accertino  l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle  piante  coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni.
 |  |  |  | Art. 30. Eccedenze di produzione
 1.  Sono  tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al  10  per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al  Ministero  della sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
 2.  Le  eccedenze  sono  computate  nei  quantitativi  da  prodursi nell'anno successivo.
 3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita'  superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
 |  |  |  | Art. 31. Quote di fabbricazione
 1.  Il  Ministro  della  sanita', entro il mese di novembre di ogni anno,   tenuto   conto  degli  impegni  derivanti  dalle  convenzioni internazionali,  stabilisce  con  proprio  decreto le quantita' delle varie  sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,  sezioni  A  e  B  di  cui  all'articolo  14,  che possono essere fabbricate  e  messe  in  vendita,  in Italia o all'estero, nel corso dell'anno  successivo,  da  ciascun  ente  o impresa autorizzati alla fabbricazione.
 2.  I  limiti  quantitativi  stabiliti  nel provvedimento di cui al comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
 3.  I  provvedimenti  di  cui  ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 4.   Sono   tollerate  eventuali  eccedenze  di  fabbricazione  non superiori  al  10  per cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate  al  Ministero  della  sanita'  entro  quindici giorni dal momento  in  cui  sono  accertate.  Le  eccedenze  sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
 5.  Chiunque  per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in  quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la  reclusione  fino  ad  un  anno  o  con la multa fino a lire venti milioni.
 |  |  |  | Art. 32. Autorizzazione alla fabbricazione
 1.   Chiunque   intenda   ottenere  l'autorizzazione  per  estrarre alcaloidi  dalla  pianta  di  papavero  sonnifero  o dall'oppio dalle foglie  o  dalla  pasta di coca o da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno.
 2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma  1,  da  chi  intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze psicotrope.
 3.  La  domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo  professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
 4.  La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
 a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale rappresentanza  dell'ente  che  avra'  la  responsabilita' per quanto riguarda l'osservanza delle norme di legge;
 b) la   sede,   l'ubicazione   e,   la  descrizione  dell'ente  o dell'impresa  di  fabbricazione  con  descrizione  grafica dei locali adibiti  alla  lavorazione  e  al  deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
 c) le   generalita'   del   direttore   tecnico   che  assume  la responsabilita'   con   il   titolare   dell'impresa   o   il  legale rappresentante dell'ente;
 d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la lavorazione;
 e) le  sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di lavorazione.
 5.  L'autorizzazione  e'  valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  anche  per  l'acquisto  delle relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.
 |  |  |  | Art. 33. Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
 1.   Ogni   officina   deve  essere  provvista  di  locali  adibiti esclusivamente  alla  fabbricazione  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope,  di  apparecchi  e  mezzi adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
 2.  Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
 3.  Qualora  il  richiedente  non  sia autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
 4.   Il   Ministero  della  sanita'  accerta,  mediante  ispezione, l'idoneita'  dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
 5.  Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico del richiedente  ed  i  relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
 |  |  |  | Art. 34. Controllo sui cicli di lavorazione ((   1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari  della  Guardia  di  finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita  delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza  a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione )).
 2.  La  vigilanza  puo' essere disposta, su richiesta del Ministero alla  sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza,  anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
 3.  Le  istruzioni  di servizio sono impartite dal Comando generale della  Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate,  anche  ai  fini  del  coordinamento, col Ministero della sanita'.
 4.  Le  aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno  l'obbligo  di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza  presso  lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle  operazioni  di controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte.
 |  |  |  | Art. 35. Controllo sulle materie prime
 1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di  materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti  o psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B  di  cui  all'articolo 14,  fabbricate  o  comunque  in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.
 2.  Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento,  ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.
 3.  Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanita'.
 |  |  |  | Art. 36. Autorizzazione all'impiego
 1.   Chiunque  intende  ottenere  l'autorizzazione  all'impiego  di sostanze  stupefacenti  o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui  all'articolo  14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di  officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanita',  secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
 2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla preparazione,  all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
 3.  Il  decreto  di  autorizzazione  e' valido per l'acquisto e per l'impiego  delle  sostanze  sottoposte  a  controllo,  nonche' per la vendita (( dei prodotti ottenuti )).
 4.  Le  spese  relative  agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico  del  richiedente  ed  i  relativi  recuperi  sono versati con imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato di previsione delle entrate statali.
 |  |  |  | Art. 37. Autorizzazione al commercio all'ingrosso
 1.   Chiunque   intende   ottenere  l'autorizzazione  al  commercio all'ingrosso  di  sostanze  stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda   al  Ministero  della  sanita',  separatamente  per  ciascun deposito o filiale.
 2.  Il  Ministero  della  sanita'  accerta  l'idoneita'  dei locali adibiti  alla  conservazione  e  alla  custodia  delle sostanze e dei prodotti.
 3.  Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico del richiedente  ed  i  relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
 4.  La  domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
 a) le  generalita'  del  titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;
 b) le  generalita'  della  persona responsabile del funzionamento dell'esercizio  e  l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis  del  testo  unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 c) l'ubicazione   delle  sedi,  delle  filiali,  dei  depositi  o magazzini  nei  quali il commercio viene esercitato con l'indicazione dei   locali   riservati  alla  ricezione,  alla  detenzione  e  alla spedizione  o  consegna  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;
 d) le  sostanze,  i  prodotti  e le specialita' medicinali che si intende commerciare.
 5.  Il  Ministro  della  sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia  l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.
 |  |  |  | Art. 38. Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope ((    1.  La  vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle  sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo  14  deve  essere fatta alle persone autorizzate a norma del  presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori  di  farmacie  aperte  al pubblico o ospedaliere per quanto attiene  ai  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari  o  i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono   utilizzare   il  bollettario  «buoni  acquisto»  anche  per richiedere,  a  titolo  gratuito, i medicinali compresi nella tabella II,  sezioni  A,  B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte al pubblico o ospedaliere,   qualora   si   configuri   il   carattere  di  urgenza terapeutica.
 1-bis.  Il  Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello   di  bollettario  «buoni  acquisto»  adatto  alle  richieste cumulative )).
 2.  In  caso  di  perdita,  anche  parziale, del bollettario «buoni acquisto»,  deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia  scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale  disposizione  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.
 3.  I  produttori  di  specialita'  medicinali  contenenti sostanze stupefacenti  o  psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme  stabilite  dal  Ministero  della  sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'.
 4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari  di  campioni  delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.
 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la disposizione   di   cui   al  comma  4  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa  del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.
 6.  L'invio  delle  specialita'  medicinali  di  cui  al comma 4 e' subordinato  alla  richiesta  datata  e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'.
 7.  Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito salvo che  il  fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi  a  tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
 |  |  |  | Art. 39. Buoni acquisto
 1.  Ogni  buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.
 2.  Esso  e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice  e  rimane  in  possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi  del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda e'  consegnata  al  fornitore  che  deve  allegarla  alla copia della fattura di vendita.
 3.  Le  sezioni  prima  e  seconda  devono  essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.
 4.  La  sezione  terza  deve essere inviata a cura del venditore al Ministero  della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di  farmacia,  la  sezione  stessa  deve essere inviata all'autorita' sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
 |  |  |  | Art. 40. Confezioni per la vendita ((    1.  Il  Ministero  della  salute,  nel rispetto delle normative comunitarie,   al   momento   dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica  e  posologia,  le  confezioni  dei medicinali contenenti sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere  messe in commercio   ed   individua,   in  applicazione  dei  criteri  di  cui all'articolo  14,  la  sezione  della  tabella II in cui collocare il medicinale stesso )).
 2.  Composizione,  indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni  devono  essere  riportate  in  modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.
 |  |  |  | Art. 41. Modalita' di consegna
 1.  La  consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
 a) personalmente    all'intestatario    dell'autorizzazione    al commercio  o  al farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora  la  consegna  sia  effettuata  presso  la  sede  dell'ente o dell'impresa,  e  annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
 b) a  mezzo  di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente  autorizzato,  direttamente al domicilio dell'acquirente, previo  accertamento  della  identita'  di quest'ultimo e annotando i dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
 c) a mezzo pacco postale assicurato;
 d) mediante  agenzia  di  trasporto o corriere privato. In questo caso,  ove  si  tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle  tabelle  I  e II, (( sezione A, di cui all'articolo 14 )) e il cui  quantitativo  sia  superiore  ai cento grammi, il trasporto deve essere  effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino  ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
 1-bis.  In  deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di  sostanze  sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche di (( medicinali )) di   cui   all'allegato   III-bis,   accompagnate   da  dichiarazione sottoscritta   dal   medico  di  medicina  generale,  di  continuita' assistenziale  o  dal  medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa,  ad  esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.
 2.  La  comunicazione,  di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice  copia,  deve  indicare  il  mittente ed il destinatario, il giorno  in  cui  si  effettua  il trasporto, la natura e la quantita' degli   stupefacenti  trasportati.  Una  delle  copie  e'  trattenuta dall'ufficio  o  comando predetti; la seconda e' da questo inviata al corrispondente    ufficio   o   comando   della   giurisdizione   del destinatario,  per  la  opportuna  azione  di  vigilanza;  la  terza, timbrata  e  vistata  dall'ufficio  o  comando  di  cui  sopra,  deve accompagnare  la  merce  ed  essere  restituita  dal  destinatario al mittente.
 3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non  ottemperando  alle  disposizioni del presente articolo e' punito con  l'arresto  fino  ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
 4.   Chi  vende  o  cede  sostanze  sottoposte  a  controllo,  deve conservare  la  copia  della  fattura,  il  relativo  buono acquisto, nonche',  ove  la  consegna  avvenga  a  mezzo  posta  o corriere, la ricevuta  postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa   alla   spedizione   della  merce.  La  inosservanza  delle disposizioni   del   presente   comma   e'  punita  con  la  sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
 |  |  |  | Art. 42. Acquisto  di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi ((  1.  I  medici  chirurghi  ed  i  medici  veterinari,  i direttori sanitari  o  responsabili  di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita'  operativa  di  farmacia,  e  titolari  di  gabinetto per l'esercizio  delle  professioni  sanitarie  qualora,  per  le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessita' di approvvigionarsi di  medicinali  a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella  tabella  II,  sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne  richiesta  scritta  in  triplice  copia  alla  farmacia  o  al grossista  di  medicinali.  La  prima delle predette copie rimane per documentazione  al  richiedente;  le  altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una  per  il  proprio  discarico  e  trasmettono  l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento )).
 2.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per  le  normali  necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro 500 )).
 3.  I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1  debbono  tenere  un registro di carico e scarico (( dei medicinali acquistati   )),  nel  quale  devono  specificare  l'impiego  ((  dei medicinali stessi )).
 4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita' sanitaria locale.
 |  |  |  | Art. 43. Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari ((    1.  I  medici  chirurghi  e  i  medici veterinari prescrivono i medicinali  compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14,  su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
 2.  La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per  una  cura  di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della  prescrizione  dei medicinali di cui all'allegato III-bis per i quali  la  ricetta puo' comprendere fino a due medicinali diversi tra loro  o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
 3. Nella ricetta devono essere indicati:
 a) cognome   e   nome   dell'assistito  ovvero  del  proprietario dell'animale ammalato;
 b) la   dose   prescritta,   la   posologia   ed   il   modo   di somministrazione;
 c) l'indirizzo  e  il  numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
 d) la   data  e  la  firma  del  medico  chirurgo  o  del  medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
 e) il   timbro   personale  del  medico  chirurgo  o  del  medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata.
 4.  Le  ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco   per   i  medicinali  non  forniti  dal  Servizio  sanitario nazionale,  ed  in  triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque conservata  dall'assistito  o dal proprietario dell'animale ammalato. Il  Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.
 5.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezione  A,  di  cui  all'articolo  14,  qualora  utilizzati  per  il trattamento  di  disassuefazione  dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei   o   di  alcooldipendenza,  e'  effettuata  utilizzando  il ricettario  di  cui  al  comma  1  nel rispetto del piano terapeutico predisposto  da  una  struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata  autorizzata  ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'  di  diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo.  La  persona  alla  quale  sono consegnati in affidamento i medicinali  di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.
 6.  I  medici  chirurghi  e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a detenere   i   medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis  per  uso professionale  urgente,  utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una  copia  della  ricetta  e'  conservata  dal medico chirurgo o dal medico   veterinario   che   tiene   un  registro  delle  prestazioni effettuate,  annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali  di  cui  si  e'  approvvigionato e che successivamente ha somministrato.  Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di modello ufficiale   e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far  data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono  conservate,  come  giustificativo  dell'entrate,  per lo stesso periodo del registro.
 7.  Il  personale  che  opera  nei distretti sanitari di base o nei servizi  territoriali  o  negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende  sanitarie locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa,  ad  esclusione del trattamento domiciliare degli stati di  tossicodipendenza  da  oppiacei,  le  quantita'  terapeutiche dei medicinali   compresi   nell'allegato   III-bis   accompagnate  dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
 8.   Gli   infermieri   professionali  che  effettuano  servizi  di assistenza  domiciliare  nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che  ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare le quantita'  terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate   dalla   certificazione  medica  che  ne  prescrive  la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo   in   corso  di  patologia  neoplastica  o  degenerativa,  ad esclusione    del    trattamento    domiciliare    degli   stati   di tossicodipendenza da oppiacei.
 9.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.
 10.  La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella tabella II, sezione  E,  di  cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica )).
 |  |  |  | Art. 44. Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
 1.  E'  fatto  divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle   tabelle   previste   dall'articolo   14  a  persona  minore  o manifestamente inferma di mente.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la disposizione  del  comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
 |  |  |  | Art. 45. Dispensazione dei medicinali ((    1.  La  dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si accerta dell'identita' dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.
 2.  Il  farmacista  dispensa  i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal   comma   1  dell'articolo  43  nella  quantita'  e  nella  forma farmaceutica prescritta.
 3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.
 4.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B  e  C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica  da  rinnovarsi  volta  per  volta. Il farmacista appone sulla ricetta  la  data  di  spedizione  e  il  timbro  della farmacia e la conserva  tenendone  conto  ai  fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.
 5.  Il  farmacista  conserva  per  due  anni,  a partire dal giorno dell'ultima  registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1,  le  ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni  A,  B  e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio  sanitario  nazionale,  il farmacista e' tenuto a conservare una   copia   della  ricetta  originale  o  fotocopia  della  ricetta originale, recante la data di spedizione.
 6.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.
 7.  La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E,  e'  effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione di ricetta medica.
 8.  Decorsi  trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non puo' essere piu' spedita.
 9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni   del   presente  articolo  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa  pecuniaria  del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
 10.  Il  Ministro  della  salute  provvede a stabilire, con proprio decreto,  tenuto  conto  di  quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio  2004  in materia di tracciabilita' di medicinali, la forma ed  il  contenuto  dei  moduli  idonei al controllo del movimento dei medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti )).
 |  |  |  | Art. 46. Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
 1.  La  richiesta  per  l'acquisto (( dei medicinali compresi nella tabella  II,  sezioni  A, C e D, prevista )) dall'articolo 14, di cui devono  essere  provviste  le  navi  mercantili  a  norma della legge 16 giugno  1939,  n.  1045,  e'  fatta  in triplice copia, nei limiti stabiliti  dalle  tabelle allegate alla legge medesima, dal medico di bordo   o,   qualora   questi   manchi,   da   un  medico  fiduciario dell'armatore.
 Essa  deve  precisare  il  nome o il numero del natante, nonche' il luogo  ove  ha  sede  l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
 2.  La  prima  delle  predette  copie  rimane per documentazione al richiedente;  le  altre  due  devono essere rimesse al farmacista, il quale  ne  trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la dicitura: «spedita il giorno...».
 3.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle  disposizioni  del  presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
 4.  Il  medico  di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave,  e'  consegnatario  ((  dei  medicinali  ))  e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
 5.  Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
 6.  Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
 |  |  |  | Art. 47. Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
 1.  La  richiesta  per  l'acquisto (( dei medicinali compresi nella tabella  II,  sezioni  A, C e D, prevista )) dall'articolo 14, di cui devono   essere  provviste  le  aziende  industriali,  commerciali  e agricole,  a  norma  del  decreto  del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  303,  e'  fattain  triplice copia, nei limiti stabiliti nelle   disposizioni   previste  dal  decreto  medesimo,  dal  medico fiduciario  dell'azienda.  Essa deve precisare il nome dell'azienda e il  luogo  ove  e'  ubicato  il  cantiere per il quale e' rilasciata, nonche'  il  numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorita'  sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
 2.  La  prima  delle  predette  copie  rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene  una  per  il  proprio  discarico  e trasmette l'altra alla competente  unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».
 3.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle  disposizioni  del  presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
 4.  Il  titolare  dell'azienda  o  il  medico  del  cantiere  o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario (( dei medicinali )) e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
 5.  Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina  dall'autorita'  sanitaria  locale  nella  cui  circoscrizione l'azienda  ha  sede. Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione.
 |  |  |  | Art. 48. Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
 1.  Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste  negli  articoli 46  e  47,  il Ministero della sanita' puo' rilasciare  autorizzazione,  indicando  la persona responsabile della custodia   e   della   utilizzazione,   alla   detenzione   di  dette preparazioni,  per finalita' di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo.
 2.  L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura corrispondente  alle  esigenze  mediamente  calcolabili,  nonche'  le disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare.
 |  |  |  | Art. 49. Istituti  di  ricerca  scientifica  Assegnazione  di  stupefacenti  e sostanze psicotrope
 1.  Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini   richieste   dall'autorita'   giudiziaria,   gli   istituti d'istruzione  universitaria  ed  i titolari di laboratorio di ricerca scientifica  e  sperimentazione,  all'uopo  riconosciuti  idonei  dal Ministero  della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi  di  sostanze  stupefacenti  o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  da  parte  del Ministro della sanita',  previa  determinazione  dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi  deve  essere  dato  conto al Ministero della sanita' in qualsiasi  momento  ne  venga  fatta richiesta, nonche' con relazione scritta  annuale  contenente  la  descrizione  delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione governativa.
 3.  Il  responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in  entrata  la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico,  delle  dichiarazioni  lasciate  dai  singoli  ricercatori e sperimentatori o periti.
 4.  Le  persone  autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro   vidimato   dall'autorita'  sanitaria  locale  le  seguenti indicazioni:
 a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
 b) la  quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in giacenza;
 c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate  e  l'indicazione  dei prodotti ottenuti e delle quantita' residue.
 5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.
 |  |  |  | Art. 50. Disposizioni generali
 1.  L'importazione,  l'esportazione  ed  il  transito  di  sostanze stupefacenti  o  psicotrope  possono essere effettuati esclusivamente dagli  enti  e  dalle  imprese  autorizzati  alla  coltivazione delle piante,   alla   produzione  alla  fabbricazione,  all'impiego  e  al commercio  di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' all'impiego delle   predette  sostanze,  a  fini  di  ricerca  scientifica  e  di sperimentazione.
 2.  Le  operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria.
 3.  Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha  la  validita'  di  mesi  sei  e  puo' essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati.
 4.  Le  sostanze  stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
 5.  E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca.
 6.  Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o  depositi  franchi  qualora  la  disciplina  a  questi  relativa vi consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 7.  Durante  il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare   gli   involucri   contenenti   sostanze  stupefacenti  o psicotrope  salvo che per finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanita',  a  Paese  diverso  da  quello  risultante  dal  permesso di esportazione e da quello di transito.
 8.  Per  il  trasporto  e  la  consegna  di sostanze stupefacenti o psicotrope  in  importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41.
 9.  Le  disposizioni  dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.
 |  |  |  | Art. 51. Domanda per il permesso di importazione
 1.  Per  ottenere  il  permesso  di  importazione, l'interessato e' tenuto  a  presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
 |  |  |  | Art. 52. Importazione
 1.   Il   Ministero   della  sanita',  rilasciato  il  permesso  di importazione  in conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo   avviso   alla  dogana  presso  la  quale  e'  effettuata l'importazione  e,  se  quest'ultima e' interna, anche alla dogana di confine.
 2.  L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto  con  scorta  di  bolletta  di  cauzione  per  merci  estere dichiarate,  sulla  quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.
 3.  L'importatore  deve  presentare  al  piu'  presto  alla  dogana destinataria   il   permesso   di   importazione,   insieme   con  la dichiarazione  doganale,  provvedendo  in  pari  tempo,  ove si debba procedere  al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
 4.  La  dogana  destinataria,  pervenuta  la  merce  e  qualora non sussista   la  possibilita'  di  sdoganare  immediatamente  la  merce medesima,   ne   dispone   l'introduzione  nei  propri  magazzini  di temporanea  custodia,  dandone  nello  stesso  tempo comunicazione al Ministero   della   sanita',   al  Servizio  centrale  antidroga,  al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
 |  |  |  | Art. 53. Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
 1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3  dell'articolo  52  e  dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento  dei  prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni  doganali.  Sulla  bolletta  di  importazione la dogana, oltre  alle  indicazioni di rito, deve annotare anche gli estremi del permesso  di  importazione,  da  allegarsi alla bolletta matrice, e a scorta    della    merce   importata   rilascia   una   bolletta   di accompagnamento,  riportante  tutti  i  dati essenziali dell'avvenuta operazione,  nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere  restituita  alla  dogana  emittente  con  le  attestazioni di scarico.
 2.   L'arrivo   a   destinazione  della  merce  deve  risultare  da attestazione  che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico  sull'apposito  registro,  avra'  cura  di  far  apporre sulla bolletta  di  accompagnamento  dal  piu' vicino ufficio di Polizia di Stato  o  Comando  dei  carabinieri o della Guardia di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta.
 3.   La   bolletta   di   accompagnamento,   munita  della  cennata attestazione,  deve  essere  restituita,  entro il termine perentorio specificato  nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana, che informa  dall'avvenuta  regolare  importazione,  citando la data e il numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il Servizio  centrale  antidroga  ed il Comando della Guardia di finanza competente.
 4.  Trascorso  il  termine  assegnato  per  la  restituzione  della bolletta  di  accompagnamento  senza che questa sia stata restituita, munita  dell'attestazione  di  scarico,  la  dogana  redige  processo verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3.
 |  |  |  | Art. 54. Prelevamento di campioni
 1.  Nel  caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese  nelle  tabelle  ((I  e  II,  sezioni  A  e  B  )),  di  cui all'articolo  14  la  dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni,  a richiesta del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.
 2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle (( I e II, sezione A )), previste dall'articolo 14  la  dogana  preleva  quattro  separati  campioni con le modalita' indicate nel presente articolo.
 3.  Ciascun  campione,  salvo  diversa  determinazione disposta dal Ministero  della  sanita'  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per  gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca;  di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per  la  morfina,  per la codeina, per la etilmorfina e per qualunque altra  sostanza  chimica  allo  stato  grezzo  o  puro,  di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
 4.  I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con chiusura a tenuta, suggellati.
 5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita'   della   sostanza,   della   ditta   importatrice  e  della provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza.
 6.  All'operazione  di  prelevamento  dei campioni deve presenziare anche un militare della Guardia di finanza.
 7.  Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato  in  contraddittorio  con  l'importatore  o  un  suo legale rappresentante e firmato dagli intervenuti.
 8.  Una  copia  del  verbale  e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero  della  sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore.
 9.  Dei  campioni  prelevati,  due  devono essere trasmessi, a cura della  dogana,  al  Ministero  della  sanita', uno rimane alla dogana stessa  ed  uno  e' trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve  tenerne  conto  agli  effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.
 |  |  |  | Art. 55. Analisi dei campioni
 1.  L'analisi  sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed  e'  effettuata  entro  sessanta giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese dell'importatore.
 2.  I  risultati  sono  comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana  competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico  centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
 3.  I  residuati  dell'analisi  dei  campioni  ed  i  campioni  non utilizzati  sono  restituiti,  su  richiesta,  all'importatore  a sue spese.
 4.  I  residuati  e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanita'.
 5.  Ad  esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione affidatogli per la custodia.
 |  |  |  | Art. 56. Domanda per il permesso di esportazione
 1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
 2.  La  domanda  deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal  permesso  di  importazione rilasciato dalle competenti autorita' del  Paese  di  destinazione  della  merce,  vidimato delle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
 |  |  |  | Art. 57. Esportazione
 1.   Il   Ministero   della  sanita',  rilasciato  il  permesso  di esportazione,  ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di confine, attraverso  la  quale  deve  essere  effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
 2.  Copia  del  permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
 3.  Sulla  matrice  e  sulla  figlia della bolletta di esportazione rilasciata  dalla  dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
 4.  Dell'avvenuta  uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della  sanita', segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione.
 5.  Nel  caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo,   il   permesso   di   esportazione   deve  essere  presentato dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali  sono  tenuti  ad unirlo ai documenti di viaggio a scorta della merce   fino  alla  dogana  di  uscita.  Quest'ultima  provvede  agli adempimenti indicati nel presente articolo.
 6.  La  spedizione  deve  essere  effettuata  secondo  le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita'.
 |  |  |  | Art. 58. Domanda per il permesso di transito
 1.  Per  ottenere  il  permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare  domanda  al  Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro.
 2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
 a) dal  permesso  di  importazione  rilasciato  dalle  competenti autorita' del Paese di destinazione;
 b) dal  permesso  di  esportazione  rilasciato  dalle  competenti autorita' del Paese di provenienza.
 3.  I  documenti  previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti autorita' consolari italiane.
 4.  Il  transito  e'  ammesso  soltanto  tramite  dogane  di  prima categoria.
 |  |  |  | Art. 59. Transito
 1.  Il  Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di entrata e uscita.
 2.  La  dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di  transito,  procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo  a  scorta  della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine di  validita'  di  tale  bolletta  deve essere fissato sulla base del tempo  strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.
 3.  Tanto  sulla  matrice  quanto  sulla  figlia  della bolletta di cauzione  la  dogana  emittente deve indicare la data e il numero del permesso  di  transito. La stessa dogana comunica quindi al Ministero della   sanita',  nonche'  alla  dogana  di  uscita,  l'arrivo  e  la spedizione  della  merce,  specificando  gli  estremi  della bolletta emessa.
 4.   La   dogana  di  uscita,  effettuata  l'operazione,  invia  il certificato  di  scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato  medesimo,  provvede  a  dare conferma al Ministero della sanita'  dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione effettuata.
 5.  Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione,   la   dogana  di  uscita,  indipendentemente  dagli  altri adempimenti  di  competenza,  informa  immediatamente  il piu' vicino posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'.
 |  |  |  | Art. 60. Registro di entrata e uscita ((    1.  Ogni  acquisto  o  cessione,  anche  a  titolo gratuito, di sostanze  e  di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14,  e'  iscritto  in  un  registro  speciale nel quale, senza alcuna lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  in  ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o  medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o  da  un  suo delegato   che   riporta   nella   prima  pagina  gli  estremi  della autorizzazione  ministeriale  e  dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da parte  degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la  durata  di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine  e'  ridotto  a  cinque  anni  per  le  officine  autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.
 2.  I  responsabili  delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e delle farmacie   ospedaliere   riportano  sul  registro  il  movimento  dei medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A, B e C secondo le modalita' indicate al comma precedente.
 3.  Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche e private,  nonche'  le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende  sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei  medicinali  di  cui  alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
 4.  I  registri  di  cui  ai  commi  1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.
 5.  In  alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della   salute   stabilisce  con  proprio  decreto  le  modalita'  di registrazione  su  supporto  informatico  della  movimentazione delle sostanze  e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.
 6.  Il  registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il   registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,  dal responsabile  dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.
 7.   Il   dirigente   medico   preposto   all'unita'  operativa  e' responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e  quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
 8.  Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto  di  cui  al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria )).
 |  |  |  | Art. 61. Registro  di  entrata  e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope. ((    1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e  imprese  autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope  nonche'  dei  medicinali,  compresi  nelle tabelle di cui all'articolo  14,  e'  annotata  ciascuna  operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione )).
 2.  Nelle  registrazioni  relative  alle  operazioni di uscita o di passaggio  in  lavorazione  deve  risultare  anche  il  numero  della operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.
 3.  La  sostanza  ottenuta  dal processo lavorativo, anche mediante sintesi,  deve  essere  registrata  in entrata con le indicazioni che consentono  il  collegamento  con  i  dati  contenuti nel registro di lavorazione.
 4.  Le  variazioni  quantitative  delle  giacenze  di ogni sostanza devono  essere  contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza  stessa,  in  corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate.
 |  |  |  | Art. 62. Registro  di  entrata  e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego  o  al  commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie. ((    1.  Il  registro  di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti  e  imprese  autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti  o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo  14  ed il registro delle farmacie per quanto concerne  i  medicinali  di  cui  alla  tabella  II,  sezioni  A e C, dell'articolo  14,  sono  chiusi  al  31 dicembre  di  ogni  anno. La chiusura  si  compie  mediante  scritturazione riassuntiva di tutti i dati  comprovanti  i  totali  delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati  durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo )).
 |  |  |  | Art. 63. Registro  di  lavorazione  per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope. ((    1.  Gli  enti  o  le  imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle  tabelle  di  cui  all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione,  numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero  della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantita'  di  materie  prime  poste  in lavorazione, con indicazione della  loro  esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di  lavorazione,  nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione )).
 2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a  cinque  anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
 3.  Il  registro  di  lavorazione  deve  essere conforme al modello predisposto  dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
 |  |  |  | Art. 64. Registro  di  carico  e  scarico  per  i  medici chirurghi e i medici veterinari,  le  navi  mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
 1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e  47  devono  essere  annotati  per  ogni somministrazione, oltre il cognome,  il  nome  e  la  residenza  del  richiedente,  salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la  denominazione e la quantita' della preparazione somministrata, la diagnosi  o  la  sintomatologia.  Ciascuna  pagina  del  registro  e' intestata  ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
 2.  Detti  registri  ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti  al  controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale  o  del  medico  di  porto  che  ne  ha  effettuato  la  prima vidimazione.
 |  |  |  | Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati ((    1.  Gli  enti  e  le  imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione  e  all'impiego  di  sostanze stupefacenti o psicotrope nonche'  dei  medicinali,  compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14,  trasmettono  al  Ministero della salute, alla Direzione centrale per  i  servizi  antidroga  e alla competente unita' sanitaria locale annualmente,  non  oltre  il  31 gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
 a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
 b) la  quantita'  e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;
 c) la  quantita'  e  la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
 d) la  quantita'  e  la  qualita'  delle giacenze esistenti al 31 dicembre )).
 |  |  |  | Art. 66. Trasmissione di notizie e dati trimestrali ((    1.  Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che  abbiano  effettuato  importazioni  o  esportazioni  di  sostanze stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle tabelle  di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai  permessi  di  importazione o di esportazione utilizzati nel corso del  trimestre  precedente.  Gli  enti  e le imprese autorizzati alla fabbricazione  trasmettono,  altresi',  un  rapporto  sulla  natura e quantita'  delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope nonche' dei medicinali  ricavati,  e  di  quelli  venduti nel corso del trimestre precedente.  In  tale  rapporto,  per  l'oppio grezzo, nonche' per le foglie  e  pasta  di coca e' indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente )).
 2.   Il   Ministero  della  sanita'  puo',  in  qualsiasi  momento, richiedere  agli  enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego  e  al  commercio  di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
 3.  Salvo  che,  il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle  condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le  informazioni  previste  dal  presente articolo e dall'articolo 65 ovvero  fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
 |  |  |  | Art. 67. Perdita, smarrimento o sottrazione
 1.  In  caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro  parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro  ventiquattro  ore  dalla  constatazione, devono farne denuncia scritta  alla  piu'  vicina  autorita' di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanita'.
 2.  Per  le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta  all'autorita'  sanitaria  locale,  nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
 |  |  |  | Art. 68. Registri  di  entrata  e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati
 1.  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera  alle  norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di  carico  e  scarico  e  di  lavorazione,  nonche'  all'obbligo  di trasmissione  dei  dati e di denunzia di cui agli articoli da 60 a 67 e'  punito  con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
 |  |  |  | Art. 69. Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni
 (Abrogato)
 |  |  |  | Art. 70. Sostanze  suscettibili  di  impiego  per  la  produzione  di sostanze stupefacenti o psicotrope
 1.  Sono  sostanze  suscettibili  di  impiego  per la produzione di sostanze  stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
 2.  I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli «operatori»,  i  quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti  alla  categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita' indicate  nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 17.  Si  applicano altresi'  le disposizioni di cui al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso  articolo 17  nonche', in quanto compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di cui al presente comma si   applicano  altresi'  agli  operatori  che  intendono  effettuare attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione degli spedizionieri  doganali,  dei  depositari  e dei vettori che agiscono unicamente in tale qualita'.
 3.   Gli   operatori   che   intervengono   nella  fabbricazione  e nell'immissione  in  commercio  di taluna delle sostanze appartenenti alla  categoria  2  dell'allegato  I,  sono  tenuti  a  comunicare al Ministero  della  sanita'  gli  indirizzi dei locali in cui producono dette  sostanze  o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare  tempestivamente  eventuali  variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'articolo 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
 4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3  dell'allegato  I  e'  subordinata  al previo rilascio del permesso all'esportazione  da parte del Ministero della sanita' in conformita' e  nei  limiti  di  quanto  disposto  dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento  CEE  del  Consiglio  del  13 dicembre  1990. Egualmente, l'importazione  e  il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato  I da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al titolo V.
 5.  All'interno  del  territorio  dell'Unione  europea, le sostanze appartenenti  alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente  alle  persone  autorizzate,  ai  sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita' di altro Stato membro.
 6.   Gli   operatori  sono  tenuti  a  documentare  le  transazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le modalita' indicate nell'allegato III.
 7.  Gli  operatori  hanno  l'obbligo  di  comunicare alla Direzione centrale   per   i   servizi  antidroga,  istituita  nell'ambito  del Dipartimento  della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali  relative  alle  sostanze  da  essi  trattate, secondo le modalita'  e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanita',  di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle  finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo  obbligo  si  applica  altresi'  agli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
 8.  Gli  operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo  con  la  Direzione  centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito  del  Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta,  nonche'  segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che,  per  caratteristiche,  entita',  natura  o  per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere  che  le  sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono attivita' di importazione, esportazione e transito.
 9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma 2  e  sull'esattezza  e  completezza  dei  dati  e delle informazioni forniti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 6, con esclusione  del  comma  3,  e  agli  articoli 7  e  8.  Ai fini della vigilanza  relativa  agli altri obblighi si applicano le disposizioni dell'articolo 35, comma 3.
 10.  Chiunque  non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma  7  e'  punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire  cinquecentomila  a  lire  cinque  milioni.  Il  giudice, con la sentenza     di    condanna,    puo'    disporre    la    sospensione dell'autorizzazione  a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo  non  inferiore  ad  un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere  applicata  la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio  dell'attivita'  di  cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
 11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi  di  informazione  e  di  segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un   milione   a   lire  cinque  milioni.  Puo'  essere  adottato  il provvedimento  della  sospensione  dell'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita'  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  mese  e non superiore  ad  un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
 12.   Chiunque   produce,   commercia,   effettua   operazioni   di importazione,   esportazione  o  transito  relativamente  a  sostanze inserite  nella  categoria  1  dell'allegato  I  senza  la prescritta autorizzazione,  o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la  revoca  dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio  per  la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il  giudice  puo'  altresi'  disporre  la  sospensione dell'attivita' svolta  dall'operatore,  con  riferimento  alle  sostanze di cui alle categorie 2  e  3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
 13.  Chiunque  esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4,  sostanze  classificate  nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno  o  con  l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice   puo'   disporre   la   sospensione   dell'attivita'  svolta dall'operatore  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  mese  e non superiore  ad  un  anno.  Puo'  essere  applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
 14.  La  violazione  dell'obbligo  di  cui al comma 5 e' punita con l'arresto  fino  ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire  cinque  milioni.  Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre  la  sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di  cui  al  comma  2  per  un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
 15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del  Ministero  della sanita', in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
 |  |  |  | Art. 71. Prescrizioni relative alla vendita
 (Abrogato)
 |  |  |  | Art. 72. Attivita' illecite
 1. (Abrogato).
 2.  E'  consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le  necessita'  di  cura  in  relazione  alle  particolari condizioni patologiche del soggetto.
 |  |  |  | Art. 73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ((    1.  Chiunque,  senza  l'autorizzazione  di cui all'articolo 17, coltiva,  produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,  cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia,  passa  o  spedisce  in transito, consegna per qualunque scopo sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  di cui alla tabella I prevista dall'articolo  14,  e' punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
 1-bis.  Con  le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
 a) sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita', in particolare  se  superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro  della  salute  emanato  di  concerto  con il Ministro della giustizia     sentita     la    Presidenza    del    Consiglio    dei Ministri-Dipartimento  nazionale  per le politiche antidroga-, ovvero per   modalita'  di  presentazione,  avuto  riguardo  al  peso  lordo complessivo   o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre circostanze   dell'azione,   appaiono   destinate   ad   un  uso  non esclusivamente personale;
 b) medicinali   contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope elencate  nella  tabella  II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta' )).
 2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,  illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle (( I e II di cui all'articolo  14  )),  e'  punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da (( euro 26.000 a euro 300.000 )). ((    2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita  produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base  e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al  presente  testo  unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle  sostanze  stupefacenti  o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.
 3.  Le  stesse  pene  si  applicano  a  chiunque coltiva, produce o fabbrica   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da  quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
 4.  Quando  le  condotte  di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
 5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze dell'azione  ovvero  per  la  qualita'  e quantita' delle sostanze, i fatti  previsti  dal  presente  articolo  sono  di  lieve entita', si applicano  le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
 5-bis.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui  al  presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza  di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta  dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba  concedersi  il  beneficio della sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella del  lavoro  di  pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo   28 agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi previste.  Con  la  sentenza  il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione  penale  esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro  di  pubblica  utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice.  In  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso  puo'  essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai  sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione  degli  obblighi  connessi  allo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita',  in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero   o   d'ufficio,   il   giudice   che   procede,  o  quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di  procedura  penale,  tenuto  conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze  della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena con conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di due volte )).
 6.  Se  il  fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata.
 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due  terzi  per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia  portata  a  conseguenze  ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
 |  |  |  | Art. 74. Associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze stupefacenti o psicotrope
 1.  Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'  delitti  tra  quelli  previsti  dall'articolo 73, chi promuove, costituisce,  dirige,  organizza  o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
 2.  Chi  partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
 3.  La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu'  o  se  tra  i  partecipanti  vi  sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel  caso  previsto  dal  comma  2,  a  dodici  anni  di  reclusione. L'associazione  si  considera  armata  quando i partecipanti hanno la disponibilita'  di  armi  o  materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
 5.  La  pena  e'  aumentata  se  ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
 6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal  comma  5  dell'articolo  73,  si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.
 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due  terzi  per  chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
 8.  Quando  in  leggi  e  decreti  e'  richiamato il reato previsto dall'articolo  75  della  legge  22 dicembre  1975,  n. 685, abrogato dall'articolo  38,  comma  1,  della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 75. Condotte integranti illeciti amministrativi ((    1.  Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi   titolo   o   comunque  detiene  sostanze  stupefacenti  o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o psicotrope elencate nella  tabella  II,  sezioni  B  e  C,  fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un periodo non inferiore a  un  mese  e  non  superiore a un anno, a una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative:
 a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
 b) sospensione  della  licenza  di  porto  d'armi  o  divieto  di conseguirla;
 c) sospensione   del   passaporto   e  di  ogni  altro  documento equipollente o divieto di conseguirli;
 d) sospensione  del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.
 2.  L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a  seguire  il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo di cui all'articolo  122  o  ad  altro  programma  educativo  e  informativo personalizzato   in   relazione  alle  proprie  specifiche  esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per  territorio  analogamente  a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
 3.  Accertati  i  fatti  di  cui  al comma 1, gli organi di polizia procedono  alla  contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza  ritardo  e  comunque  entro  dieci giorni, con gli esiti degli esami  tossicologici  sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture  pubbliche  di  cui  al comma 10, al prefetto competente ai sensi  del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia  la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore, gli organi  di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro della patente  di  guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita ad un ciclomotore,  gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro  della  patente di guida, nonche' del certificato di idoneita' tecnica  e  il  fermo  amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta  giorni  e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al  comma 4.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni degli  articoli 214  e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di  idoneita'  tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del  comma  13.  In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui  la  patente  sia  stata  ritirata  ovvero di circolazione con il veicolo    sottoposto    a   fermo   amministrativo,   si   applicano rispettivamente  le  sanzioni  previste  dagli articoli 216 e 214 del decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive modificazioni.
 4.  Entro  il  termine  di  quaranta  giorni  dalla ricezione della segnalazione,  il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a  seguito  di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro  durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del nucleo    operativo   costituito   presso   ogni   prefettura-ufficio territoriale  del  Governo.  Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle  facolta'  previste  dall'articolo  18  della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa ordinanza   motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da  comunicare integralmente   all'organo   che   ha   effettuato  la  segnalazione, contestualmente   all'ordinanza   con   cui  viene  ritenuto  fondato l'accertamento,   da   adottare  entro  centocinquanta  giorni  dalla ricezione   degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo  svolgimento dell'audizione   ove   richiesta,  il  prefetto  convoca  la  persona segnalata  ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma. La mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle sanzioni  di  cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene  fondato  l'accertamento  e convoca la persona segnalata puo' essere  proposta  opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci  giorni  dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso di minore l'opposizione  viene  proposta  al Tribunale per i minorenni. Valgono per  la  competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.
 5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio'  non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori  o  chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende edotti delle circostanze  di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.
 6.  Degli  accertamenti  e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere  fatto  uso  soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
 7.  L'interessato  puo'  chiedere di prendere visione e di ottenere copia   degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che  riguardino esclusivamente  la  sua  persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu'  persone,  l'interessato  puo'  ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
 8.  Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da  straniero  maggiorenne,  gli  organi  di  polizia  ne riferiscono altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo, come  determinato  al  comma  13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
 9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma  1  e  eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione  entro  il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti  al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i  minorenni,  competente  in  relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.
 10.  Gli  accertamenti  medico-legali  e tossicologico-forensi sono effettuati  presso  gli  istituti  di  medicina  legale, i laboratori universitari  di  tossicologia  forense,  le strutture delle Forze di polizia  ovvero  presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.
 11.  Se  risulta  che  l'interessato  si  sia sottoposto, con esito positivo,  al  programma  di  cui  al  comma 2, il prefetto adotta il provvedimento  di  revoca  delle  sanzioni,  dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.
 12.  Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del   capo  I  e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge 24 novembre 1981, n. 689.
 13.  Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano  sconosciuti,  in  relazione  al luogo ove e' stato commesso il fatto,  applica  le  sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
 14.  Se  per  i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita'  della  violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che   la   persona  si  asterra',  per  il  futuro,  dal  commetterli nuovamente,  in  luogo  della  sanzione,  e  limitatamente alla prima volta,  il  prefetto  puo'  definire  il  procedimento con il formale invito  a  non  fare  piu'  uso  delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno )).
 |  |  |  | Art. 75-bis Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica ((    1.  Qualora  in  relazione  alle  modalita' od alle circostanze dell'uso,  dalla  condotta  di  cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare  pericolo  per  la  sicurezza  pubblica,  l'interessato  che risulti  gia' condannato, anche non definitivamente, per reati contro la  persona,  contro  il  patrimonio  o  per  quelli  previsti  dalle disposizioni   del   presente   testo   unico  o  dalle  norme  sulla circolazione  stradale,  oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,  puo'  essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu' delle seguenti misure:
 a) obbligo  di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale  ufficio  della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
 b) obbligo  di  rientrare  nella  propria  abitazione, o in altro luogo  di  privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
 c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
 d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
 e) obbligo  di  comparire  in  un  ufficio  o  comando di polizia specificamente  indicato,  negli  orari  di  entrata  ed uscita dagli istituti scolastici;
 f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
 2.  Il  questore,  ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata  una  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure  di  cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto  dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che lo stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il provvedimento  e'  comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice  di  pace  competente per territorio in relazione al luogo di residenza  o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se  ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.
 3.  Le  misure,  su  istanza dell'interessato, sentito il questore, possono  essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora   siano   cessate   o  mutate  le  condizioni  che  ne  hanno giustificato  l'emissione.  Le  prescrizioni  possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta  di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facolta'  prevista  dal  comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
 4.  Il  decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato  quando  l'interessato  risulta essersi sottoposto con esito positivo  al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75, e' comunicato  al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
 5.  Della  sottoposizione  con  esito positivo al programma e' data comunicazione  al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
 6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1  del  presente  articolo  e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
 7.  Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio )).
 |  |  |  | Art. 76. Provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria Sanzioni penali in caso di inosservanza
 (Abrogato)
 |  |  |  | Art. 77. Abbandono di siringhe
 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere  a  rischio  l'incolumita'  altrui siringhe o altri strumenti pericolosi  utilizzati  per  l'assunzione  di sostanze stupefacenti o psicotrope  e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
 |  |  |  | Art. 78. Quantificazione delle sostanze ((   1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto  superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui all'articolo   1-ter,   e   periodicamente  aggiornato  in  relazione all'evoluzione  delle  conoscenze  nel  settore,  sono determinate le procedure  diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi per accertare  il  tipo,  il  grado e l'intensita' dell'abuso di sostanze stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell'applicazione   delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis )).
 2. (Abrogato).
 |  |  |  | Art. 79. Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope ((    1.  Chiunque  adibisce  o  consente  che  sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di  persone  che  ivi  si  danno  all'uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a  dieci  anni  e  con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda  le  sostanze  e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione  A,  previste  dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro  anni  e  con  la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda  i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14 )).
 2.  Chiunque,  avendo  la  disponibilita'  di  un  immobile,  di un ambiente  o  di  un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri  lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.
 3.  La  pena  e'  aumentata  dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore.
 4.  Qualora  si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
 5.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio puo' essere disposta con provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
 6.  La  chiusura  del  pubblico  esercizio puo' essere disposta con provvedimento  cautelare  dal  prefetto territorialmente competente o dal  Ministro  della sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.
 |  |  |  | Art. 80. Aggravanti specifiche
 1.  Le  pene  previste  per  i  delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta':
 a) nei  casi  in  cui  le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore;
 b) nei  casi  previsti  dai  numeri  2),  3) e 4) del primo comma dell'articolo 112 del codice penale;
 c) per  chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione   del   reato,   persona   dedita   all'uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope;
 d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
 e) se  le  sostanze  stupefacenti  o psicotrope sono adulterate o commiste  ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
 f) se   l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad  ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
 g) se  l'offerta  o  la  cessione  e' effettuata all'interno o in prossimita'  di  scuole  di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
 2.  Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e'  di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2  e  3  dell'articolo 73  riguardano  quantita'  ingenti di sostanze stupefacenti  o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
 3.  Lo  stesso  aumento  di  pena  si  applica  se il colpevole per commettere  il  delitto  o  per  conseguirne  per  se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi.
 4.  Si  applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice penale.
 5. (Abrogato).
 |  |  |  | Art. 81. Prestazioni  di  soccorso  in  caso  di  pericolo  di morte o lesioni dell'assuntore
 1.  Quando  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  abbia cagionato  la  morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver  determinato  o  comunque  agevolato  l'uso  di  sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le  pene  stabilite  da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta  attivita'  di  determinazione  o agevolazione, sono ridotte dalla  meta'  a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona  offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.
 |  |  |  | Art. 82. Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
 1.  Chiunque  pubblicamente  istiga  all'uso  illecito  di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di  proselitismo  per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una  persona  all'uso  medesimo, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
 2.  La  pena  e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di  ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
 3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore  degli  anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona  affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
 4.  Se  il  fatto  riguarda (( i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista )) dall'articolo 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla meta'.
 |  |  |  | Art. 83. Prescrizioni abusive
 1.  Le pene previste dall'articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi'  a  carico  del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia  prescrizioni  delle  sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
 |  |  |  | Art. 84. Divieto di propaganda pubblicitaria
 1.  La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle  tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto,  e'  vietata.  Non  sono  considerate  propaganda le opere dell'ingegno  non  destinate  alla  pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
 2.  Il  contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire  dieci  milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 82.
 3.  Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui  al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.
 |  |  |  | Art. 85. Pene accessorie
 1.  Con  la  sentenza  di  condanna  per  uno dei fatti di cui agli articoli 73,  74,  79  e  82,  il giudice puo' disporre il divieto di espatrio  e  il  ritiro  della  patente  di  guida per un periodo non superiore a tre anni.
 2.  Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato  a  norma  dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
 3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
 |  |  |  | Art. 86. Espulsione dello straniero condannato
 1.  Lo  straniero  condannato  per  uno  dei  reati  previsti dagli articoli 73,  74,  79  e  82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
 2.  Lo  stesso  provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
 3.  Se  ricorre  lo  stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice  di  procedura  penale  in riferimento ai delitti previsti dai commi  1,  2  e  5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata  e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente.
 |  |  |  | Art. 87. Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria
 1.  L'autorita'  che  effettua  il  sequestro  deve darne immediata notizia  al  Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze sequestrate.
 2.  Quando  il  decreto  di  sequestro o di convalida del sequestro effettuato  dall'autorita'  giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame,  l'autorita'  giudiziaria  dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di  cui  all'articolo 364  del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
 3.  Se  la  conservazione  delle  sostanze  di  cui  al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.
 4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.
 5.  Per  la  distruzione  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  idonea  struttura  pubblica locale,  ove  esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del  regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni  e'  trasmesso  all'autorita'  giudiziaria procedente e al Ministero della sanita'.
 6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
 |  |  |  | Art. 88. Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
 1.  Il  Servizio  centrale  antidroga,  istituito  nell'ambito  del Dipartimento  di  pubblica  sicurezza,  puo'  chiedere  all'autorita' giudiziaria   la   consegna   di   alcuni   campioni  delle  sostanze sequestrate.  Altri  campioni  possono essere motivatamente richiesti dalle  singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il  Servizio  centrale  antidroga.  L'autorita'  giudiziaria,  se  la quantita'  delle  sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono  pervenute  prima  della  esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.
 |  |  |  | Art. 89. Provvedimenti  restrittivi  nei  confronti  dei  tossicodipendenti  o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. ((    1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere   il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza,   dispone  gli  arresti  domiciliari  quando imputata  e'  una  persona  tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia  in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo 116, e l'interruzione   del   programma   puo'   pregiudicare   il  recupero dell'imputato.   Quando   si  procede  per  i  delitti  di  cui  agli articoli 628,  terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque  nel  caso  sussistano  particolari  esigenze  cautelari, il provvedimento   e'   subordinato   alla  prosecuzione  del  programma terapeutico   in   una   struttura   residenziale.   Con   lo  stesso provvedimento,  o  con  altro  successivo,  il  giudice  stabilisce i controlli   necessari   per  accertare  che  il  tossicodipendente  o l'alcooldipendente  prosegua  il  programma di recupero ed indica gli orari   ed   i  giorni  nei  quali  lo  stesso  puo'  assentarsi  per l'attuazione del programma.
 2.  Se  una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia  cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero    presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza   ai tossicodipendenti,  ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti   domiciliari   ove   non  ricorrano  esigenze  cautelari  di eccezionale   rilevanza.  La  sostituzione  e'  concessa  su  istanza dell'interessato;  all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da  un  servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera    d),    dell'articolo   116,   attestante   lo   stato   di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche,     nonche'    la    dichiarazione    di    disponibilita' all'accoglimento  rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell'interessato  di sottoporsi  a  programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si  procede  per  i  delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629,  secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale )).
 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il   ripristino   quando   accerta   che  la  persona  ha  interrotto l'esecuzione   del   programma,   ovvero  mantiene  un  comportamento incompatibile  con  la  corretta  esecuzione, o quando accerta che la persona  non  ha  collaborato  alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione. ((   4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si  procede  per  uno  dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge   26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  ad eccezione  di  quelli  di  cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo  comma,  del  codice  penale  purche'  non  siano ravvisabili elementi  di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva )).
 5.  Nei  confronti  delle  persone  di  cui ai (( commi 1 e 2 )) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. ((    5-bis.  Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da' comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura )).
 |  |  |  | Art. 90. Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva ((   1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di tossicodipendente,  il  tribunale  di  sorveglianza  puo'  sospendere l'esecuzione  della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione  della  relazione  finale  di cui all'articolo 123, accerti  che  la  persona  si  e' sottoposta con esito positivo ad un programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una struttura  sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi  dell'articolo  116.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  qualora l'interessato  si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche, puo' altresi'  sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia  stata  gia'  riscossa.  La sospensione puo' essere concessa solo quando  deve  essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche residua e congiunta  a  pena  pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni  se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di cui all'articolo  4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )).
 2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la relativa  domanda  e'  inammissibile  ))  se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. ((   3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali  della  condanna,  tranne  che  si  tratti  della confisca. La sospensione  non  si  estende  alle obbligazioni civili derivanti dal reato )).
 4.  La  sospensione  della  esecuzione  della  pena non puo' essere concessa piu' di una volta. ((    4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile,  la  disciplina  prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )).
 |  |  |  | Art. 91. Istanza per la sospensione dell'esecuzione
 1. (Abrogato). ((    2.  All'istanza  di  sospensione  dell'esecuzione della pena e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),  dell'articolo  116  attestante,  ai  sensi dell'articolo 123, la procedura  con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e socio-riabilitativo  scelto,  l'indicazione  della  struttura  ove il programma  e'  stato  eseguito,  le  modalita'  di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso )).
 3. (Abrogato). ((   4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e'  presentata  al magistrato di sorveglianza competente in relazione al  luogo  di  detenzione,  il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono  offerte  concrete  indicazioni  in  ordine alla sussistenza dei presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano  elementi  tali  da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga,  puo'  disporre  l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla  decisione  del  tribunale  di  sorveglianza  il  magistrato  di sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93,  comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 )).
 |  |  |  | Art. 92. Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
 1.   Il   tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un  difensore  al condannato  che  ne  sia  privo,  fissa  senza  indugio la data della trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al  difensore  e  al pubblico  ministero  almeno  cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare  l'avviso  al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella richiesta  ((  o  all'atto  della  scarcerazione  ))  e lo stesso non compare   all'udienza,   il   tribunale   dichiara  inammissibile  la richiesta.
 2.  Ai  fini  della  richiesta,  il  tribunale di sorveglianza puo' acquisire  copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti  in ordine al programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
 3.  Dell'ordinanza  che  conclude il procedimento e' data immediata comunicazione  al  pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale,   se   la  sospensione  non  e'  concessa,  emette  ordine  di carcerazione.
 |  |  |  | Art. 93. Estinzione del reato. Revoca della sospensione ((    1.  Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.
 2.  La  sospensione  dell'esecuzione  e'  revocata di diritto se il condannato,  nel  termine  di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di  sorveglianza  che  ha  disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1.
 2-bis.  Il  termine  di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data  di  presentazione  dell'istanza  in seguito al provvedimento di sospensione  adottato  dal  Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656   del   codice  di  procedura  penale  o  della  domanda  di  cui all'articolo  91,  comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata  delle  limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e'   spontaneamente   sottoposto   e   del  suo  comportamento,  puo' determinare   una   diversa,   piu'  favorevole  data  di  decorrenza dell'esecuzione )).
 |  |  |  | Art. 94. Affidamento in prova in casi particolari ((    1.  Se  la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale  per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  una azienda unita' sanitaria  locale  o  con  una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo  116.  L'affidamento  in prova in casi particolari puo' essere  concesso  solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od  a  quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di  cui  all'articolo  4-bis  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di inammissibilita',   certificazione   rilasciata   da   una  struttura sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per l'attivita'   di   diagnosi   prevista   dal  comma  2,  lettera  d), dell'articolo  116  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza o di alcooldipendenza,  la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale   di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o  alcoliche, l'andamento  del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita',   ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'  il trattamento  sia  eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la  struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale  di  cui  all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,  ed  aver stipulato  gli  accordi  contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.
 2.  Se  l'ordine  di  carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata  al  magistrato  di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile,  se  sono  offerte  concrete  indicazioni in ordine alla sussistenza  dei  presupposti  per l'accoglimento della domanda ed al grave   pregiudizio   derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di detenzione,  qualora  non  vi  siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione provvisoria   della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del  tribunale  di  sorveglianza  il  magistrato  di  sorveglianza e' competente  all'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )).
 3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire  copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti  in  ordine  al  programma  terapeutico concordato; deve altresi'    accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza   o alcooldipendenza  o  l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati  al  conseguimento  del  beneficio.  ((  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3 )). ((    4.  Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di  recupero,  anche  attraverso  le  altre  prescrizioni  di  cui al all'articolo  47,  comma  5,  della  legge  26 luglio  1975,  n. 354, contribuisce  al  recupero  del condannato ed assicura la prevenzione del  pericolo  che  egli  commetta  altri  reati.  Se il tribunale di sorveglianza  dispone  l'affidamento,  tra  le prescrizioni impartite devono  essere  comprese  quelle  che  determinano  le  modalita'  di esecuzione  del  programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le  forme  di  controllo  per  accertare  che  il tossicodipendente o l'alcooldipendente  inizi  immediatamente  o prosegua il programma di recupero.  L'esecuzione  della  pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al  momento  della  decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale,  tenuto  conto  della  durata delle limitazioni alle quali l'interessato   si   e'   spontaneamente   sottoposto   e   del   suo comportamento,  puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione )).
 5.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale non puo' essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte.
 6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista  dalla  legge  26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. ((    6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente  articolo  l'interessato  abbia  positivamente  terminato la parte  terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di sorveglianza, previa   rideterminazione   delle   prescrizioni,  puo'  disporne  la prosecuzione  ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua  superi  quella  prevista  per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
 6-ter.  Il  responsabile  della  struttura  presso cui si svolge il programma  terapeutico  di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare  all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato,   in   caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da' comunicazione  alle  autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione  di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui  all'articolo  117,  ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura )).
 |  |  |  | Art. 94-bis. Concessione dei benefici ai recidivi
 (Abrogato).
 |  |  |  | Art. 95. Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente 1.  La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi  in  relazione  al  proprio  stato di tossicodipendente deve essere  scontata  in  istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  di  grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.
 |  |  |  | Art. 96. Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
 1.  Chi  si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena   per   reati   commessi   in  relazione  al  proprio  stato  di tossicodipendenza    o    sia   ritenuto   dall'autorita'   sanitaria abitualmente  dedito  all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che  comunque  abbia  problemi  di  tossicodipendenza  ha  diritto di ricevere  le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
 2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  al tossicodipendente  non  ammesso,  per divieto di legge o a seguito di provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  alle  misure sostitutive previste  negli  articoli 90  e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del  programma  terapeutico  al  quale  risulta  sottoposto o intende sottoporsi.
 3.  Le  unita'  sanitarie  locali,  d'intesa  con  gli  istituti di prevenzione  e  pena  ed  in  collaborazione  con  i servizi sanitari interni   dei   medesimi   istituti,  provvedono  alla  cura  e  alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.
 4.  A  tal  fine  il  Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio    decreto,   su   basi   territoriali,   reparti   carcerari opportunamente  attrezzati,  provvedendo  d'intesa  con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'articolo 115.
 5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri  medici  e  di  assistenza sociale regionali competenti coloro che,  liberati  dal  carcere,  siano  ancora bisognevoli di cure e di assistenza. ((    6.  Grava  sull'amministrazione  penitenziaria  l'onere  per il mantenimento,  la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli  arresti  domiciliari  allorche' tale misura sia eseguita presso una  struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.
 6-bis.   Per   i  minori  tossicodipendenti  o  tossicofili,  anche portatori  di  patologie  psichiche  correlate  all'uso  di  sostanze stupefacenti,  sottoposti  alle  misure cautelari non detentive, alla sospensione   del  processo  e  messa  alla  prova,  alle  misure  di sicurezza,  nonche'  alle  misure  alternative  alla detenzione, alle sanzioni   sostitutive,  eseguite  con  provvedimenti  giudiziari  di collocamento  in  comunita'  terapeutiche  e socio-riabilitative, gli oneri  per  il  trattamento  sanitario  e  socio-riabilitativo sono a carico  del  Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con  gli  enti  territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.
 6-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione del precedente comma, determinato  nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a decorrere dall'anno  2006,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, alla scopo parzialmente utilizzando per  gli  anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca )).
 |  |  |  | Art. 97. Attivita' sotto copertura ((    1.  Fermo  il  disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono  punibili  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria addetti alle unita'  specializzate  antidroga,  i quali, al solo fine di acquisire elementi  di  prova  in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico  ed  in  esecuzione  di operazioni anticrimine specificatamente disposte  dalla  Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa  con  questa,  dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia  tributaria  o  dal  direttore  della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,    anche   per   interposta   persona,   acquistano,   ricevono, sostituiscono  od  occultano  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope o compiono attivita' prodromiche e strumentali.
 2.  Per  le  stesse  indagini  di  cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o  indicazioni  di copertura anche per attivare o entrare in contatto con  soggetti  e  siti  nelle  reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attivita'.
 3.  Dell'esecuzione  delle  operazioni  di  cui  al comma 1 e' data immediata  e  dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi   antidroga   ed  all'autorita'  giudiziaria,  indicando,  se necessario  o  se  richiesto,  anche  il nominativo dell'ufficiale di polizia   giudiziaria   responsabile   dell'operazione,   nonche'  il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
 4.  Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  avvalersi di ausiliari  ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita'  di  cui  al  presente  articolo.  Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili  ed  immobili,  nonche'  di  documenti di copertura secondo le modalita'   stabilite  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con gli altri Ministri interessati.
 5.  Chiunque,  nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca  piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni )).
 |  |  |  | Art. 98. Ritardo  o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro - Collaborazione internazionale
 1.  L'autorita'  giudiziaria  puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione   o   disporre   che   sia   ritardata   l'esecuzione  di provvedimenti  di  cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per    acquisire    rilevanti    elementi    probatori   ovvero   per l'individuazione  o  la  cattura  dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.
 2.  Per  gli  stessi  motivi  gli  ufficiali di polizia giudiziaria addetti  alle  unita'  specializzate  antidroga, nonche' le autorita' doganali,  possono  omettere  o  ritardare  gli  atti  di  rispettiva competenza  dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria,  che puo' disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga   per   il   necessario   coordinamento   anche  in  ambito internazionale.  L'autorita'  procedente  trasmette motivato rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.
 3.  L'autorita'  giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni   di   massima   per   il   controllo   degli   sviluppi dell'attivita'   criminosa,   comunicando  i  provvedimenti  adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve  concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia  effettuato  il  transito  in  uscita dal territorio dello Stato, ovvero  quello  in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70.
 4.  Nei  casi  di  urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento  deve  essere  emesso  entro le successive ventiquattro ore.
 |  |  |  | Art. 99. Perquisizione  e  cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 1.  La  nave  italiana  da  guerra  o  in  servizio di polizia, che incontri  in  mare  territoriale  o  in alto mare una nave nazionale, anche  da diporto, che sia sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  puo'  fermarla,  sottoporla a visita  ed  a  perquisizione  del carico, catturarla e condurla in un porto  dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda una autorita' consolare.
 2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque  territoriali  e,  al  di  fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.
 3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.
 |  |  |  | Art. 100. Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga
 1.  I  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  le navi, le imbarcazioni,  i  natanti  e  gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni  di  polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita'  giudiziaria  procedente  in  custodia giudiziale agli organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in attivita'  di  polizia  antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.
 2.  Se  risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati  dall'autorita'  giudiziaria procedente per svolgere, anche con  l'assistenza  di  un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione  di  elementi  utili  ai  fini  della restituzione. Si applicano,  in  quanto  compatibili, le norme del codice di procedura penale.
 3.  Gli  oneri  relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria  dei  veicoli,  dei  natanti  e  degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
 4.  I  beni  mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento  definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta dell'Amministrazione  di  appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano  avuto  l'uso  ai  sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere  assegnati,  a  richiesta anche ad associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.
 5.  Le  somme  di  denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni  confiscati  affluiscono  ad apposito capitolo delle entrate del bilancio  dello  Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base  di  specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione  del  Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di  competenza  ai  sensi  del  decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del  Ministero  della  sanita'  con  vincolo  di  destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
 |  |  |  | Art. 101. Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga 1.  Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati  previsti  dal  presente  testo  unico ovvero per il delitto di sostituzione  di  denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze  stupefacenti  o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico   illecito   di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sono destinate   al   potenziamento   delle  attivita'  di  prevenzione  e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello   internazionale   mediante   interventi   finalizzati   alla collaborazione  e  alla  assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.
 2.  A  tal  fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani  annuali  o  frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle  attivita'  del Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle  strutture  tecnologiche  della  Amministrazione della pubblica sicurezza,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza, impiegate  per  l'attivita' di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 3.  I  predetti  piani  di potenziamento sono formulati secondo una coordinata   e  comune  pianificazione  tra  l'Amministrazione  della pubblica  sicurezza  e  le  forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati  con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale   dell'ordine   e   della   sicurezza   pubblica,   di  cui all'articolo 18  della  legge  1° aprile  1981,  n.  121, al quale e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
 4.  Ai  fini  del  presente  articolo  le  somme  di cui al comma 1 affluiscono  ad  apposito  capitolo  delle entrate del bilancio dello Stato  per  essere  assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti   capitoli   dello   stato  di  Previsione  del  Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».
 |  |  |  | Art. 102. Notizie di procedimenti penali
 1.  Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di   polizia   giudiziaria,  appositamente  delegati,  puo'  chiedere all'autorita'  giudiziaria  competente  copie  di  atti processuali e informazioni  scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la  prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dal   presente  testo  unico,  nonche'  per  la  raccolta  e  per  la elaborazione  dei  dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.
 2.   L'autorita'   giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie  e  le informazioni  di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.
 3.  Le  copie  e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono  coperte  dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi  di  polizia  degli  Stati  esteri con i quali siano raggiunte specifiche  intese  per  la lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata.
 4.  Se  l'autorita'  giudiziaria  ritiene  di non poter derogare al segreto  di  cui  all'articolo 329  del  codice  di procedura penale, dispone  con  decreto  motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
 |  |  |  | Art. 103. Controlli ed ispezioni
 1.  Al  fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di  finanza  possono  svolgere  negli  spazi  doganali le facolta' di visita,  ispezione  e  controllo  previste dagli articoli 19 e 20 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia doganale, approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 gennaio 1973,  n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
 2.  Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di  polizia  giudiziaria,  nel  corso di operazioni di polizia per la prevenzione  e  la  repressione  del  traffico  illecito  di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  possono  procedere  in  ogni  luogo  al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere  rinvenute  sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli  e  delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli,   trasmessi   entro  quarantotto  ore  al  procuratore  della Repubblica  il  quale,  se  ne  ricorrono i presupposti, li convalida entro  le  successive  quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente   comma,   saranno   emanate,   con   decreto  del  Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le  opportune  norme  di  coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare  necessita'  ed  urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione   telefonica   del  magistrato  competente,  possono altresi'  procedere  a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque  entro  quarantotto  ore, al procuratore della Repubblica il quale,   se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro  le successive quarantotto ore.
 4.  Gli  ufficiali  e  gli  agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto  al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei   commi   2   e   3,  sono  tenuti  a  rilasciare  immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.
 |  |  |  | Art. 104. Promozione  e  coordinamento, a livello nazionale, delle attivita' di educazione ed informazione
 1.  Il  Ministero  della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita'  di  educazione  alla  salute  e  di informazione sui danni derivanti  dall'alcoolismo,  dal  tabagismo,  dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate.
 2.  Le  attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario    dell'attivita'   educativa   e   didattica,   attraverso l'approfondimento   di   specifiche   tematiche   nell'ambito   delle discipline curricolari.
 3.  Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati  per  tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione,  per  la  promozione  di attivita' da realizzarsi nelle scuole,  sulla  base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da venticinque   membri,   di  cui  diciotto  esperti  nel  campo  della prevenzione,  compreso  almeno  un  esperto di mezzi di comunicazione sociale,  e  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  che  si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al  comma  1  e  sette  esponenti  di  associazioni  giovanili  e dei genitori.
 4.  Il  comitato,  che  funziona  sia  unitariamente che attraverso gruppi   di   lavoro   individuati   nel   decreto  istitutivo,  deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:
 a) della pedagogia preventiva;
 b) dell'impiego   degli   strumenti  didattici,  con  particolare riferimento  ai  libri  di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
 c) dell'incentivazione   di  attivita'  culturali,  ricreative  e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
 d) del  coordinamento  con  le  iniziative  promosse o attuate da altre   amministrazioni   pubbliche  con  particolare  riguardo  alla prevenzione primaria.
 5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.
 6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale  della  scuola  sara'  data  priorita'  alle  iniziative in materia   di   educazione   alla   salute   e  di  prevenzione  delle tossicodipendenze.
 |  |  |  | Art. 105. Promozione  e  coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di  educazione  e  di  prevenzione.  Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.
 1.  Il  provveditore  agli  studi  promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali  e  di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.
 2.  Nell'esercizio  di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato  tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito    distrettuale    o   interdistrettuale,   di   comitati distrettuali  o  interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri  sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e  della  prevenzione  e recupero dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti   di   associazioni  familiari.  Detti  comitati  sono composti da sette membri.
 3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica  sicurezza, degli enti locali   territoriali   e  delle  unita'  sanitarie  locali,  nonche' esponenti di associazioni giovanili.
 4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della  scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni   in  vigore.  Le  istituzioni  scolastiche  interessate possono   avvalersi  anche  dell'assistenza  del  servizio  ispettivo tecnico.
 5.   Il   provveditore   agli  studi,  d'intesa  con  il  consiglio provinciale  scolastico  e  sentito  il comitato tecnico provinciale, organizza  corsi  di  studio  per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine  e  grado  sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani  dall'uso  di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno  criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua disposizione,  apposite  convenzioni  con  enti  locali, universita', istituti  di  ricerca  ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni  iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 116.
 6.  I  corsi  statali  sperimentali  di scuola media per lavoratori possono  essere  istituiti  anche  presso gli enti, le cooperative di solidarieta'  sociale  e  le  associazioni  iscritti nell'albo di cui all'articolo 116  entro  i  limiti  numerici  e  con  le modalita' di svolgimento  di  cui  alle  vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno finalizzati  anche  all'inserimento o al reinserimento dell'attivita' lavorativa.
 7.   Le  utilizzazioni  del  personale  docente  di  ruolo  di  cui all'articolo 14,  decimo  comma,  della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono  essere disposte, nel limite massimo di cento unita', ai fini del  recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche  presso  gli  enti  e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116,    a    condizione   che   tale   personale   abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
 8.  Il  Ministro  della  pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di  ciascuno,  fondi  per le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione  delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 106.
 9.    L'onere    derivante    dal    funzionamento   del   comitato tecnico-scientifico  di cui all'articolo 104 e dei comitati di cui al presente  articolo  e'  valutato  in  complessive  lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione   con   proprio  decreto  disciplina  l'istituzione  e  il funzionamento   del   comitato  tecnico-scientifico  e  dei  comitati provinciali,  distrettuali  e  interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.
 |  |  |  | Art. 106. Centri  di  informazione  e  consulenza  nelle  scuole  Iniziative di studenti animatori
 1.  I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e   con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria  ai tossicodipendenti,  istituiscono  centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
 2.  I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di  consulenza  concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni  e  le  consulenze  sono  erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.
 3.  Gruppi  di  almeno  venti  studenti  anche di classi e di corsi diversi,  allo  scopo  di  far  fronte  alle  esigenze di formazione, approfondimento    ed    orientamento    sulle   tematiche   relative all'educazione    alla    salute    ed    alla    prevenzione   delle tossicodipendenze,   possono   proporre   iniziative   da  realizzare nell'ambito   dell'istituto   con  la  collaborazione  del  personale docente,   che   abbia  dichiarato  la  propria  disponibilita'.  Nel formulare  le  proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.
 4.  Le  iniziative  di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6,   secondo   comma,   lettera  d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal  consiglio  di  istituto,  sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
 5.  La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si svolgono  in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria.
 |  |  |  | Art. 107. Centri di formazione e di informazione
 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e  sociologia  per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole  infermieri,  nonche'  per  ufficiali  e sottufficiali di arma finalizzati  di  addestrare  personale  esperto  preposto alla tutela della  salute  fisica  e  psichica  dei  giovani  alle armi. Promuove altresi'  sessioni  di  studio  sulla  psicologia di gruppo e su temi specifici   di   sociologia,   nonche'  seminari  sul  disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
 2.  Il  Ministero  della  difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope,  alcool e tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione  di  educazione  civica  e sanitaria che viene svolta nei confronti  dei  giovani  che  prestano  il servizio militare di leva, nonche'  dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico  di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione e' attuata  anche  mediante  periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali  medici  ai  militari  di  leva,  con  il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.
 |  |  |  | Art. 108. Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
 1.  Il  Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia  delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
 2.  In  occasione  delle  operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento  dei  volontari,  ove  venga  individuato  un  caso di tossicodipendenza  o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede alla  visita  medica  e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato    all'ospedale    militare    per   gli   opportuni accertamenti.
 3.  Analogamente  provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di  visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o categorie.
 |  |  |  | Art. 109. Stato  di  tossicodipendenza  degli  iscritti  e  arruolati  di leva, nonche' dei militari gia' incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.
 1.  Gli  iscritti  di  leva  e  gli  arruolati  di  leva  a cui sia riscontrato  dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di  abuso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  possono  essere giudicati  rivedibili  per  un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto  nelle  avvertenze  e  negli  articoli 40  e  41 dell'elenco approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 settembre 1985,  n.  1008,  e  nell'articolo 69,  decreto  del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
 2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare  il  loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.
 3.  Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti tossicodipendenti  dalle  autorita'  sanitarie  civili e che hanno in corso  un  documentato  trattamento  di  recupero  da parte di centri civili  autorizzati,  possono  essere  giudicati  rivedibili  per  un massimo  di  tre anni, previo accertamento delle competenti autorita' sanitarie militari.
 4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al  termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti  tossicodipendenti  possono, a domanda, essere dispensati ai sensi  dell'articolo 100  del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,  n.  237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorita' ivi previsto.
 5.  I  militari  di  leva  gia'  incorporati  che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza  fino  al  termine  del  congedamento  della  classe di appartenenza   e   il   periodo  di  licenza  e'  computato  ai  fini dell'assolvimento  degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24,  comma  8,  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958. Detti  militari  vengono  altresi'  segnalati  alle competenti unita' sanitarie  locali  al  fine  di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
 6.  Il  termine  in  ferma  prolungata  o  rafferma  o  in servizio permanente   riconosciuto  tossicodipendente,  che  dichiari  la  sua disponibilita'    a    sottoporsi    a    trattamenti   di   recupero socio-sanitario,    viene   posto   in   licenza   di   convalescenza straordinaria  e  successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo  massimo  previsto  dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento  viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare.
 7.  Per  i  militari  di  cui  al  presente  articolo  riconosciuti tossicofili,  vengono  realizzate attivita' di sostegno di educazione sanitaria presso i consultori militari.
 8.  Le  funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione  dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.
 9.  Tutti  gli  interventi  previsti  nel capo II del titolo IX del presente  testo  unico  devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.
 |  |  |  | Art. 110. Servizio civile
 1.  Il  dipendente  da  sostanze  stupefacenti o psicotrope che, al termine  del  trattamento  di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato  al  servizio militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su  parere  conforme  della  direzione  della  comunita' terapeutica, continuare   a   prestare  come  servizio  civile  la  sua  attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.
 2.  Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso  il  centro  di  accoglienza  e  di  orientamento  dell'unita' sanitaria  locale  e'  valido  a  tutti  gli  effetti  come  servizio militare.
 3.  In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica  o  il  responsabile  del  centro  di  accoglienza  e  di orientamento  dell'unita'  sanitaria locale devono dare comunicazione alle  competenti  autorita' militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.
 4.  Le  autorita'  militari  competenti  del territorio possono, in qualsiasi  momento,  accertare presso comunita' terapeutiche o presso il  centro  di  accoglienza  e  di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.
 5.  Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o  presso  il  centro  di  accoglienza  e di orientamento dell'unita' sanitaria  locale,  l'autorita'  militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
 |  |  |  | Art. 111. Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
 1.  I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture    sanitarie    civili    impegnate   nel   settore   delle tossicodipendenze   sono  volti  ad  assicurare,  in  ogni  caso,  la continuita'  dell'assistenza  a  favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.
 2.  I  dati  statistici  relativi  all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza  rilevati  nell'ambito  militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.
 |  |  |  | Art. 112. Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
 1.  Gli  obiettori  di  coscienza  ammessi  ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono  chiedere  di  prestare  servizio  sostitutivo  civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'amministrazione della difesa   che   provvedono   all'assistenza  socio-sanitaria  ed  alla riabilitazione  dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
 |  |  |  | Art. 113. Competenze delle regioni e delle province autonome ((    1.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano  l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze  nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
 a) le  attivita'  di  prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze  stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni  di  parita'  dei  servizi  pubblici  per  l'assistenza ai tossicodipendenti  e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
 b) i  servizi  pubblici  per  le tossicodipendenze e le strutture private   che   esercitano   attivita'   di   prevenzione,   cura   e riabilitazione  nel  settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali,   tecnologici,   organizzativi   e   funzionali  di  cui all'articolo 116;
 c) la  disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo 8-quater   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi ed  alle  prestazioni  erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
 d) ai  servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 1)   analisi   delle  condizioni  cliniche,  socio-sanitarie  e psicologiche   del   tossicodipendente  anche  nei  rapporti  con  la famiglia;
 2)  controlli  clinici e di laboratorio necessari per accertare lo  stato  di  tossicodipendenza  effettuati  da  strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
 3)  individuazione  del programma farmacologico o delle terapie di   disintossicazione  e  diagnosi  delle  patologie  in  atto,  con particolare  riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
 4)   elaborazione,   attuazione  e  verifica  di  un  programma terapeutico  e  socio-riabilitativo,  nel  rispetto della liberta' di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
 5)  progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione )).
 |  |  |  | Art. 114. Compiti di assistenza degli enti locali
 1.   Nell'ambito  delle  funzioni  socio-assistenziali  di  propria competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle   associazioni   di  cui  all'articolo 115,  perseguono,  anche mediante  loro  consorzi,  ovvero mediante appositi centri gestiti in economia  o  a  mezzo  di  loro  associazioni,  senza  fini di lucro, riconosciute  o  riconoscibili,  i  seguenti  obiettivi  in  tema  di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
 a) prevenzione  della  emarginazione e del disadattamento sociale mediante  la  progettazione  e  realizzazione,  in  forma  diretta  o indiretta, di interventi programmati;
 b) rilevazione   ed  analisi,  anche  in  collaborazione  con  le autorita'  scolastiche,  delle  cause  locali  di disagio familiare e sociale   che   favoriscono   il  disadattamento  dei  giovani  e  la dispersione scolastica;
 c) reinserimento    scolastico,    lavorativo   e   sociale   del tossicodipendente. ((    2.  Il  perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere  affidato  dai  comuni  e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni  alle  competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 )).
 |  |  |  | Art. 115. Enti ausiliari
 1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i  servizi  pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie   locali,   singole  o  associate,  ed  i  centri  previsti dall'articolo 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato  o degli enti di cui all'articolo 116 che svolgono senza fine  di  lucro  la  loro  attivita' con finalita' di prevenzione del disagio    psico-sociale,    assistenza,   cura,   riabilitazione   e reinserimento  del  tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di  loro  emanazione  con  finalita'  di  educazione  dei giovani, di sviluppo    socio-culturale   della   personalita',   di   formazione professionale e di orientamento al lavoro.
 2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri  medesimi  allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.
 |  |  |  | Art. 116. Livelli  essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private ((    1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano assicurano,  quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai sensi dell'articolo  117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta'   di  scelta  di  ogni  singolo  utente  relativamente  alla prevenzione,   cura  e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze.  La realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria    a   favore   di   soggetti   tossicodipendenti   o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
 2.   L'autorizzazione   alla   specifica   attivita'  prescelta  e' rilasciata   in   presenza   dei   seguenti   requisiti  minimi,  che rappresentano  livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
 a) personalita'  giuridica di diritto pubblico o privato o natura di   associazione   riconosciuta   o  riconoscibile  ai  sensi  degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
 b) disponibilita'  di  locali  e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta;
 c) personale  dotato  di  comprovata  esperienza  nel  settore di attivita' prescelto;
 d) presenza  di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali   del   medico   con  specializzazioni  attinenti  alle patologie  correlate  alla  tossicodipendenza  o del medico formato e perfezionato  in  materia  di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello   psicologo   abilitato   all'esercizio  della  psicoterapia  e dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
 e) presenza  numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica attivita' prescelta di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
 3.  Il  diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
 4.  Le  regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause    che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla   revoca dell'autorizzazione.
 5.  Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare  accordi  finalizzati  a promuovere  e  supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti   da   organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri  per  il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
 6.  L'autorizzazione  con  indicazione delle attivita' prescelte e' condizione  necessaria  oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale  e  agli  accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
 a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
 b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
 c) la  stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di  cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione.
 7.  Fino  al  rilascio  delle  autorizzazioni ai sensi del presente articolo  sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.
 8.  Presso  il  Ministero  della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture   private  autorizzate  e  convenzionate,  con  indicazione dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
 9.  Per  le  finalita'  indicate  nel comma 1 dell'articolo 100 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province  autonome  di  cui  al  comma 1  sono  abilitate  a ricevere erogazioni  liberali  fatte  ai  sensi  del  comma 2, lettera a), del suddetto  articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme  percepite  tra  gli  enti  di  cui all'articolo 115, secondo i programmi  da  questi  presentati  ed  i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee )).
 |  |  |  | Art. 117. Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali ((    1.  Le  regioni  e  le  province autonome fissano gli ulteriori specifici  requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale  per  lo svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione   attestante   lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di alcooldipendenza,  recupero  e riabilitazione dei soggetti dipendenti da   sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi  dell'articolo 8-quater   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e successive modificazioni.
 2.  L'esercizio  delle  attivita'  di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione  dei  soggetti  dipendenti  da sostanze stupefacenti e psicotrope,  con  oneri  a carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato   alla   stipula   degli   accordi  contrattuali  di  cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni )).
 |  |  |  | Art. 118. Organizzazione  dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali
 1.  In  attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali,  il  Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli  affari  sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,    determina   con   proprio   decreto   l'organico   e   le caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
 2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
 a) l'organico  dei servizi deve prevedere le figure professionali del     medico,    dello    psicologo,    dell'assistente    sociale, dell'infermiere,  dell'educatore  professionale  e  di  comunita'  in numero  necessario  a svolgere attivita' di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
 b) il  servizio  deve  svolgere  un'attivita'  nell'arco completo delle  ventiquattro  ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento  della  sieropositivita'  nei tossicodipendenti, anche in relazione  alle problematiche della sessualita', della procreazione e della  gravidanza,  operando  anche  in collegamento con i consultori familiari,  con  particolare  riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
 3.  Entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  del decreto di cui al comma  1,  in  ogni  unita'  sanitaria  locale e' istituito almeno un servizio  per  le  tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano entro  il  termine  indicato,  il  presidente  della giunta regionale nomina  un  commissario (( ad acta )) il quale istituisce il servizio reperendo  il  personale  necessario  anche  in deroga alle normative vigenti  sulle  assunzioni,  sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora  entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo  il  presidente  della  giunta  regionale  non  abbia  ancora nominato  il  commissario (( ad acta )), quest'ultimo e' nominato con decreto del Ministro della sanita'.
 4.  Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le  tossicodipendenze,  valutato  per  la  fase  di  avvio in lire 30 miliardi  per  l'anno  1990  e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:
 a) per   l'anno  1990,  mediante  l'utilizzo  del  corrispondente importo  a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127;
 b) per  ciascuno  degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote  del  Fondo  sanitario  nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
 |  |  |  | Art. 119. Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
 1.  Il Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri,  in  base  alle  disposizioni  dell'articolo 37  della  legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali  con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano  all'estero,  il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la  organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia   fornendo   apposita  comunicazione  alle  competenti  unita' sanitarie locali per successivi interventi.
 |  |  |  | Art. 120. Terapia volontaria e anonimato ((    1.  Chiunque  fa  uso  di  sostanze  stupefacenti e di sostanze psicotrope    puo'    chiedere    al   servizio   pubblico   per   le tossicodipendenze  o  ad  una  struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo  116  e  specificamente per l'attivita' di diagnosi, di cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo  articolo  di  essere sottoposto  ad  accertamenti  diagnostici  e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo )).
 2.  Qualora  si  tratti  di  persona  minore  di eta' o incapace di intendere  e  di volere la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o la tutela.
 3.   Gli   interessati,   a  loro  richiesta,  possono  beneficiare dell'anonimato  nei  rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle  aziende  unita'  sanitarie  locali, e con le strutture private autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  116  nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente. ((    4.  Gli  esercenti  la professione medica che assistono persone dedite  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  e di sostanze psicotrope possono,  in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per  le  tossicodipendenze  e  delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 )).
 5. (Abrogato).
 6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda  sanitaria  non  contenga  le  generalita'  ne' altri dati che valgano alla loro identificazione. ((    7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e  delle  strutture  private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo  l'obbligo  di  segnalare  all'autorita'  competente  tutte  le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene detentive,  non  possono  essere  obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto   per  ragione  della  propria  professione,  ne'  davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si   applicano   le  disposizioni  dell'articolo 200  del  codice  di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili )).
 8.  Ogni  regione  o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello  unico  regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine  dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai  singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
 9.  Il  modello  di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica  atto  a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.
 |  |  |  | Art. 121. Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
 1. (Abrogato).
 2.   L'autorita'   giudiziaria   o   il   prefetto  nel  corso  del procedimento,  quando  venga a conoscenza di persone che facciano uso di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.
 3.  Il  servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui  al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
 |  |  |  | Art. 122. Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo ((    1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private  autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti  e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico  di  fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente  lo  consentano,  in collaborazione con i centri di cui  all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarieta' sociale  e  delle  associazioni  di  cui all'articolo 115, iniziative volte  ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione   professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o  di solidarieta'  sociale.  Nell'ambito  dei programmi terapeutici che lo prevedono,  possono  adottare metodologie di disassuefazione, nonche' trattamenti  psico-sociali  e farmacologici adeguati. Il servizio per le  tossicodipendenze  controlla  l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente )).
 2.  Il  programma viene formulato nel rispetto della dignita' della persona,  tenendo  conto  in  ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
 3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture (( private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 )) o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. ((    4.  Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture   private   autorizzate   ai   sensi  dell'articolo  116  e specificamente  per  l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi struttura  situata nel territorio nazionale che si dichiari di essere in condizioni di accoglierlo )).
 5.  Il  servizio  pubblico  per  le tossicodipendenze, destinatario delle    segnalazioni    previste    nell'articolo 121   ovvero   del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni  decorrenti  dalla  data di ricezione della segnalazione o del provvedimento     suindicato,     il    programma    terapeutico    e socio-riabilitativo.
 |  |  |  | Art. 122-bis. Verifiche e controlli ((   1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato  in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione sull'attivita' svolta dal servizio   pubblico   per  le  tossicodipendenze  e  dalle  comunita' terapeutiche,  con  particolare  riferimento ai programmi terapeutici definiti   ed   effettivamente   eseguiti   dai  tossicodipendenti  e all'efficacia dei programmi medesimi )).
 |  |  |  | Art. 123. Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena, nonche' di affidamento in prova in casi particolari. ((    1.  Ai  fini  dell'applicazione  degli  istituti  di  cui  agli articoli 90  e  94,  viene  trasmessa  dall'azienda  unita' sanitaria locale  competente  o  dalla  struttura  privata autorizzata ai sensi dell'articolo  116,  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  una relazione  secondo  modalita' definite con decreto del Ministro della salute,  di  concerto  con il Ministro della giustizia, relativamente alla  procedura  con  la  quale  e' stato accertato l'uso abituale di sostanze  stupefacenti  o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento  del  soggetto  e ai risultati conseguiti a seguito del programma  stesso  e  della  sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione  di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.
 1-bis.  Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni  nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione al provvedimento adottato )).
 |  |  |  | Art. 124. Lavoratori tossicodipendenti
 1.   I   lavoratori   di   cui   viene   accertato   lo   stato  di tossicodipendenza,   i   quali   intendono   accedere   ai  programmi terapeutici  e  di  riabilitazione  presso  i  servizi sanitari delle unita'      sanitarie     locali     o     di     altre     strutture terapeutico-riabilitative  e  socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato  hanno  diritto  alla conservazione del posto di lavoro per  il  tempo  in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta  all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
 2.  I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico   impiego   possono  determinare  specifiche  modalita'  per l'esercizio  della  facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina   contrattuale,   l'assenza   di   lungo  periodo  per  il trattamento   terapeutico-riabilitativo   e'   considerata,  ai  fini normativi,   economici  e  previdenziali,  come  l'aspettativa  senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori,  familiari  di un tossicodipendente, possono a loro volta essere  posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al  programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora   il   servizio   per  le  tossicodipendenze  ne  attesti  la necessita'.
 3.  Per  la  sostituzione  dei  lavoratori  di  cui  al  comma 1 e' consentito  il  ricorso  all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1,  secondo  comma,  lettera b),  della legge 18 aprile 1962,  n.  230.  Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.
 4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vigenti che richiedono il possesso  di  particolari  requisiti  psico-fisici e attitudinali per l'accesso  all'impiego,  nonche'  quelle  che, per il personale delle Forze  armate  e  di  polizia,  per quello che riveste la qualita' di agente  di  pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti  dall'articolo 2  della  legge  13 dicembre  1986,  n.  874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
 |  |  |  | Art. 125. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
 1.  Gli  appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori  destinati a mansioni  che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute  dei  terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sono  sottoposti,  a  cura  di  strutture  pubbliche  nell'ambito del Servizio  sanitario  nazionale  e  a  spese  del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
 2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli accertamenti e le relative modalita'.
 3.  In  caso  di  accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso  del  rapporto  di  lavoro  il datore di lavoro e' tenuto a far cessare  il  lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi.
 4.  In  caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3,  il datore di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
 |  |  |  | Art. 126. Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
 1.  Durante  il  periodo  di  affidamento  di cui all'articolo 94 e all'articolo 4-sexies  del  decreto-legge  22 aprile  1985,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile  della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona  di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi  di  necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
 |  |  |  | Art. 127. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
 1.  Il  decreto  del  Ministro  per  la solidarieta' sociale di cui all'articolo  59,  comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede  di  ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito  della  quota  destinata al Fondo nazionale di intervento per  la  lotta  alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti  triennali  finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze   e   dall'alcoldipendenza  correlata,  secondo  le modalita'  stabilite  dal  presente  articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale  di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del  presente  comma  non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente,  salvo  in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
 2.  La  quota  del  Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75  per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente  con  decreto  del  Ministro  per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione  delle  tossicodipendenze,  sulla  base  dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
 3.  Le  province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e  116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della  legge  8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e   al   recupero   dalle  tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza correlata  e  al  reinserimento  lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare  a  valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
 4.  Le  regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative   degli  enti  ausiliari,  delle  organizzazioni  del volontariato  e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come  previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7  del  presente  articolo,  stabiliscono le modalita', i criteri e i termini  per la presentazione delle domande, nonche' la procedura per la   erogazione  dei  finanziamenti,  dispongono  i  controlli  sulla destinazione  dei  finanziamenti  assegnati  e prevedono strumenti di verifica  dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento  ai  progetti  volti  alla  riduzione del danno nei quali siano   utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le  regioni  provvedono altresi'  ad  inviare  una  relazione al Ministro per la solidarieta' sociale  sugli  interventi  realizzati  ai  sensi  del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
 5.  Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al  comma  1  e'  destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle   tossicodipendenze  e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa  con  i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:
 a) alla  promozione  di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;
 b) alla  realizzazione  di  iniziative  di  razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
 c) alla  elaborazione  di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
 d) allo   sviluppo   di   iniziative   di   informazione   e   di sensibilizzazione;
 e) alla   formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica competenza;
 f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
 g) al  trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni  centrali e locali.
 6.  Per  la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese connesse ai progetti  di  cui  al  comma  5  possono  essere  disposte  le visite ispettive  previste  dall'articolo  65,  commi  5  e  6,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
 7.  Con  atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei  Ministri,  su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo  parere  delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza  unificata  di  cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali  di  cui  all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
 a) realizzazione   di   progetti   integrati  sul  territorio  di prevenzione  primaria,  secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
 b) promozione    di    progetti    personalizzati   adeguati   al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;
 c) diffusione  sul  territorio  di  servizi sociali e sanitari di primo  intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
 d) individuazione  di  indicatori  per la verifica della qualita' degli   interventi   e   dei   risultati  relativi  al  recupero  dei tossicodipendenti;
 e) in  particolare,  trasferimento  dei dati tra assessorati alle politiche  sociali,  responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
 f) trasferimento  e  trasmissione  dei  dati  tra  i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
 g) realizzazione  coordinata  di  programmi  e  di progetti sulle tossicodipendenze  e  sull'alcoldipendenza  correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
 h) educazione alla salute. ((    8.  I  progetti  di  cui  alle  lettere a) e c) del comma 7 non possono  prevedere  la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope  incluse  nella  tabella  I di cui all'articolo 14 e delle sostanze  non  inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei    medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche'   i   dosaggi somministrati   e  la  durata  del  trattamento  abbiano  l'esclusiva finalita'  clinico-terapeutica  di  avviare  gli  utenti a successivi programmi riabilitativi )).
 9.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con il Ministro per la solidarieta'  sociale,  promuove,  sentite  le competenti commissioni parlamentari,  l'elaborazione  di  linee  guida  per  la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
 10.  Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno  finanziario  ad  adottare  i  provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1   ad   esse   assegnate,   si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
 11.   Per   l'esame   istruttorio  dei  progetti  presentati  dalle amministrazioni  indicate  al  comma  5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico   al  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per l'azione  antidroga,  e'  istituita,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un  dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  designato  dal  Ministro per la solidarieta' sociale e composta  da  nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle       tossicodipendenze,       nei       seguenti      settori: sanitario-infettivologico,     farmaco-tossicologico,    psicologico, sociale,  sociologico,  riabilitativo,  pedagogico, giuridico e della comunicazione.   All'ufficio   di  segreteria  della  commissione  e' preposto  un  funzionario  della  carriera  direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 Gli  oneri  per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.
 12.  L'organizzazione  e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento  per  l'azione  antidroga sono disciplinati con decreto del    Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri.   L'attuazione amministrativa  delle  decisioni  del  Comitato  e'  coordinata dalla Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali  attraverso  un'apposita  conferenza  dei  dirigenti generali delle  amministrazioni  interessate,  disciplinata  con  il  medesimo decreto.
 |  |  |  | Art. 128. Contributi
 1.  Per  la  costruzione,  l'ampliamento  o il recupero di immobili destinati  a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato  per  l'edilizia  residenziale  (CER),  integrato  per  tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, puo'  concedere  agli  enti  di  cui all'articolo 11 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.
 2.  La  concessione  di  detto contributo, secondo le procedure dei programmi  straordinari  attivati  dal  CER ai sensi dell'articolo 3, primo  comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un   vincolo  decennale  di  destinazione  dell'immobile  a  sede  di comunita'  terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed e'   subordinata   alla   previa  autorizzazione  alla  realizzazione dell'opera.
 3.  I  contributi  sono  ripartiti tra le regioni in proporzione al numero  di  tossicodipendenti  assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono  destinati  in  percentuale  non  inferiore  al  40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
 4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, valutato  in  lire  100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle disponibilita' della sezione  autonoma  della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
 |  |  |  | Art. 129. Concessione di strutture appartenenti allo Stato
 1.  Agli  enti  locali,  alle  unita'  sanitarie locali e ai centri privati  autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle  finanze,  emanato  di  concerto con il Ministro per gli affari sociali,  edifici,  strutture  e  aree  appartenenti  al demanio o al patrimonio  e  dello  Stato,  al  fine di destinarli a centri di cura recupero  di  tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.
 2.  Gli  enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di  ricostruzione,  restauro  e  manutenzione per l'adattamento delle strutture  attingendo  ai finanziamenti di cui all'articolo 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.
 3.  Agli  enti  di  cui  al  comma  1  si applicano le disposizioni dell'articolo 1,  comma  1,  4,  5  e  6, dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
 |  |  |  | Art. 130. Concessione delle strutture degli enti locali
 1.  Le  regioni,  le  province autonome, gli enti locali, nonche' i loro  enti  strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari di cui all'articolo 115, anche se in possesso dei soli   requisiti   di   cui   alle  lettere  a)  e  c)  del  comma  2 dell'articolo 116,  beni  immobili  di loro proprieta' con vincolo di destinazione  alle attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento anche  lavorativo  dei  tossicodipendenti,  disciplinate dal presente testo unico.
 2.  L'uso  e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,  stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene  e  le  cause  di  risoluzione  del  rapporto,  e  disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene,   anche   mediante   utilizzazione   dei   contributi   di  cui all'articolo 128.
 |  |  |  | Art. 131. Relazione al Parlamento
 1.  Il  Ministro  per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati  allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di  ciascun  anno  una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato  delle  tossicodipendenze  in  Italia,  sulle strategie e sugli obiettivi  raggiunti,  sugli  indirizzi  che  saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno    delle    attivita'    di   prevenzione,   riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
 |  |  |  | Art. 132. Consulta degli esperti e degli operatori sociali
 1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
 2.  La  Consulta  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  per la solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli  operatori  dei  servizi  pubblici  e  del  privato sociale ed e' convocata  periodicamente  dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in  sessioni  di  lavoro  per  argomenti  al fine di esaminare temi e problemi    connessi   alla   prevenzione   e   al   recupero   dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
 3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  lire  400  milioni  annue,  sono  a  carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127.
 |  |  |  | Art. 133. Province autonome di Trento e Bolzano
 1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle  proprie  competenze,  alle  finalita'  di cui all'articolo 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.
 |  |  |  | Art. 134. Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
 1.  I  contributi  di  cui  all'articolo 132  sono destinati, nella misura   del   40   per  cento,  al  finanziamento  di  progetti  per l'occupazione   di   tossicodipendenti   che  abbiano  completato  il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
 2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e  dalle  cooperative  operanti  per  l'inserimento  lavorativo tanto autonomamente  quanto  in  collaborazione  con  imprese  pubbliche  e private  e  con  cooperative  e  con  il  concorso,  anche  in  veste propositiva,  delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni   dalla  loro  ricezione,  esprime  alla  Commissione  di  cui all'articolo 134  un  parere  sulla  fattibilita'  e sulla congruita' economico-finanziaria,  nonche'  sulla  validita'  del  progetto  con riferimento  alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere  una  prima  fase  di  formazione  del  personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.
 3.  La  Commissione,  acquisito il parere del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.
 |  |  |  | Art. 135. Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
 1.  Il  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della  sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati  alla  prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario,  al  recupero  e  al  successivo  reinserimento  dei tossicodipendenti detenuti.
 2.  Il  Ministro  di  grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi,  anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.
 3.  Il  Ministero  di  grazia  e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento  e  riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
 4.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo e' determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
 |  |  |  | Art. 136. Abrogazioni
 1.  Sono  abrogati  la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli  articoli 447  e  729  del  codice  penale  e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
 2.  Sono  abrogati  gli  articoli 2,  8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
 3.  Sono  abrogati  gli  articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 47 del S.O.  <---- |  |  |  | ---->  Vedere Tabelle da pag. 48 a pag. 63 del S.O.  <---- |  |  |  |  |