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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 27 febbraio 2006 |  | Criteri  concessivi  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale  e  di mobilita', in favore dei lavoratori ed ex lavoratori delle  imprese  esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,  con  piu'  di  cinquanta  dipendenti  e  delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti. (Decreto n. 38023). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 Visto  l'art.  8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali  e  comunque  non  oltre  il 31 dicembre 2006, la proroga dei trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di  50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti;
 Ritenuta  la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul  piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali e/o settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  esercenti  attivita' commerciale  che occupino piu' di 50 addetti, per le aziende operanti nei  settori  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi  gli operatori  turistici,  con  piu'  di  cinquanta  dipendenti  e per le imprese  di  vigilanza  con  piu'  di  15  dipendenti, la proroga dei trattamenti  di  integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2006;
 Ritenuta,  altresi'  l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;
 Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni precedenti;
 Considerato che le disponibilita' finanziarie stanziate, sulla base del citato decreto interministeriale n. 36663 del 28 luglio 2005, per l'erogazione  del trattamento di mobilita' per l'anno 2005, in favore dei  lavoratori  ex dipendenti delle predette societa' sono risultate insufficienti,  come  risulta  dalla comunicazione pervenuta da parte dell'I.N.P.S. nella quale viene evidenziato che, per il completamento degli  interventi  di  mobilita'  per  l'anno  2005,  sono  necessari 12.330.000,00 euro;
 Ritenuto  che,  il  fabbisogno  complessivo  per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' per l'anno  2006, ai sensi del citato decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' pari a 25.000.000,00 di euro, da ripartire nel modo seguente:
 Euro 12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
 Euro 12.500.000,00 per il trattamento di mobilita';
 Decreta:
 Art. 1.
 Sulla base dell'art. 8, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
 a) per  le  imprese  esercenti attivita' commerciale che occupino piu'  di  cinquanta  addetti,  per  le  agenzie di viaggio e turismo, compresi  gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti e per  le  imprese  di  vigilanza  con  piu'  di quindici dipendenti e' autorizzato   il   completamento   degli   interventi  relativi  alla concessione  dei  trattamenti di mobilita' per l'anno 2005 nel limite di spesa di 12.330.000,00 di euro;
 b) per   le  medesime  imprese  e'  autorizzata  la  proroga  dei trattamenti  di  integrazione  salariale straordinaria e di mobilita' relativamente  all'anno  2006,  nel  limite  di spesa complessivo per l'anno 2006 di 25.000.000,00 cosi' ripartiti:
 e  12.500.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
 e 12.500.000,00 euro per i trattamenti di mobilita'.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.
 2.  Hanno diritto al trattamento di mobilita' previsto dall'art. 1, lettera b), del presente provvedimento, i lavoratori licenziati entro la  data  del 31 dicembre 2006. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
 |  |  |  | Art. 3. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente  art.  1,  e' fatto obbligo alle Direzioni provinciali del lavoro  -  Settore  politiche  del  lavoro,  di rilevare, tramite gli uffici   delle   regioni  competenti  nelle  procedure  di  cui  agli articoli 4  e  24  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori  interessati  al  beneficio  in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  si applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarieta'.
 2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la Divisione IV della Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della Divisione stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di protocollo della prima istanza.
 |  |  |  | Art. 5. Ai  fini  del rispetto della complessiva disponibilita' finanziaria prevista dal precedente art. 1, pari a 37.330.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S.  -  Istituto  nazionale  previdenza  sociale,  e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 27 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Maroni
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