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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 14 febbraio 2006 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, ad effettuare i controlli  sulla  indicazione  geografica protetta Castagna del Monte Amiata, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  d'origine  dei  prodotti  agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1904/2000 del 7 settembre  2000  con  il  quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione  della  indicazione  geografica  protetta  Castagna del Monte  Amiata,  nel  quadro  della  procedura  di  cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto 31 luglio 2002 con il quale l'organismo I.M.C. - Istituto  Mediterraneo  di Certificazione Srl e' stato autorizzato ad espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio  n.  2081/92  per  la  indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;
 Visto   il  decreto  21 giugno  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di controllo I.M.C. - Istituto  Mediterraneo  di  Certificazione  Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2005;
 Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto 21 giugno  2005,  e' stato differito di novanta giorni a far data dal 27 novembre 2005;
 Vista  la comunicazione del Consorzio forestale dell'Amiata, datata 27 giugno  2005  con  la  quale viene indicato per il controllo sulla indicazione   geografica   protetta   «Castagna  del  Monte  Amiata», l'organismo    denominato   I.M.C.   -   Istituto   Mediterraneo   di Certificazione  Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43;
 Considerato  che  l'organismo  I.M.C.  -  Istituto  Mediterraneo di Certificazione  Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di  controllo privati per le per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.),   le   indicazioni   geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato   che   l'organismo  di  controllo  I.M.C.  -  Istituto Mediterraneo  di Certificazione Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo  puntuale  il  piano di controllo predisposto per la indicazione geografica  protetta  «Castagna del Monte Amiata», allo schema tipo e di   possedere  la  struttura  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  indicazione  geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo   di   controllo  I.M.C.  -  Istituto  Mediterraneo  di Certificazione  Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art.  10  del  regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione   geografica   protetta   «Castagna  del  Monte  Amiata», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000.
 |  |  |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo I.M.C.  -  Istituto  Mediterraneo  di Certificazione Srl del rispetto delle  prescrizioni  previste  nel  presente  decreto  e  puo' essere sospesa  o  revocata  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 4, della legge 24 aprile  1998,  n.  128,  come  sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 3. L'organismo   autorizzato   I.M.C.   -   Istituto  Mediterraneo  di Certificazione Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai requisiti  descritti  nel  relativo  disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna del Monte Amiata» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero  delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  |  |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   I.M.C.   -   Istituto  Mediterraneo  di Certificazione  Srl  non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio  statuto,  i  propri  organi  di  rappresentanza,  il proprio sistema  qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati   nell'apposito  piano  di  controllo  per  la  indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» cosi' come depositati presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  |  |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo   di   controllo   I.M.C.   -  Istituto  Mediterraneo  di Certificazione  Srl  e'  tenuto  ad adempiere a tutte le disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  |  |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   I.M.C.   -   Istituto  Mediterraneo  di Certificazione  Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non   superiore  a  trenta  giorni  lavorativi,  le  attestazioni  di conformita'   all'utilizzo   della  indicazione  geografica  protetta «Castagna  del  Monte  Amiata», anche mediante immissione nel sistema informativo  del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 7. L'organismo   autorizzato   I.M.C.   -   Istituto  Mediterraneo  di Certificazione   Srl   immette  anche  nel  sistema  informativo  del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'Autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della indicazione  geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» riferita all'olio  extravergine  di  oliva  rilasciate  agli  utilizzatori. Le modalita'  di  attuazione  di  tali  procedure  saranno  indicate dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi  individuati  dal  presente  articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana.
 |  |  |  | Art. 8. L'organismo   autorizzato   I.M.C.   -   Istituto  Mediterraneo  di Certificazione  Srl  e'  sottoposto  alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 14 febbraio 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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