Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 14 febbraio 2006 |
Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Castagna del Monte Amiata, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Castagna del Monte Amiata, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 31 luglio 2002 con il quale l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»; Visto il decreto 21 giugno 2005 con il quale la validita' dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2005; Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 21 giugno 2005, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 27 novembre 2005; Vista la comunicazione del Consorzio forestale dell'Amiata, datata 27 giugno 2005 con la quale viene indicato per il controllo sulla indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», l'organismo denominato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43; Considerato che l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl risulta gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Considerato che l'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526; Decreta: Art. 1. L'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl, con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane n. 43, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 1904/2000 del 7 settembre 2000. |
| Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. |
| Art. 3. L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Castagna del Monte Amiata» venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92». |
| Art. 4. L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa. |
| Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire. |
| Art. 6. L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 7. L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Toscana. |
| Art. 8. L'organismo autorizzato I.M.C. - Istituto Mediterraneo di Certificazione Srl e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2006
Il direttore generale: La Torre |
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