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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 marzo 2006 |  | Riconoscimento  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la valorizzazione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta del  Cilento  e  attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
 Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento (CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita' di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;
 Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;
 Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
 Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali;
 Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000, emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi, determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle denominazioni  protette e alla conservazione e alla loro difesa della loro  reputazione,  costituenti  anche lo scopo sociale del consorzio istante;
 Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
 Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;
 Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;
 Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
 Visto   il   decreto  12 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'ispettorato centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1065 della Commissione del 12 giugno 1997,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 156   del  13 giugno  1997  con  il  quale  e'  stata  registrata  la denominazione di origine protetta «Cilento»;
 Vista  l'istanza  presentata  dal  Consorzio  per  la  tutela  e la valorizzazione  dell'olio  extravergine  di  oliva a denominazione di origine   protetta   del  «Cilento»  con  sede  in  Laureana  Cilento (Salerno),  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  dello stesso ad esercitare  le  funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
 Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;
 Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi  (oli),  individuata  all'art.  4,  lettera  d),  del medesimo decreto,  che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal  predetto  organismo  di  controllo, nel periodo significativo di riferimento.  La  verifica  di cui sopra e' stata eseguita sulla base delle  dichiarazioni  presentate  dal  consorzio  richiedente e delle attestazioni    rilasciate    dall'organismo    privato   IS.ME.CERT, autorizzato  a svolgere le attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Cilento» con decreto ministeriale 8 giugno 2005, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2005;
 Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge 21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;
 Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva  a  denominazione  di origine protetta del «Cilento» al fine di consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e specificamente  indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 Lo  statuto  del  Consorzio  per  la  tutela  e  la  valorizzazione dell'olio  extravergine  di oliva a denominazione di origine protetta del  «Cilento»  con  sede  in Laureana Cilento (Salerno), e' conforme alle  prescrizioni  di  cui  all'art.  3  del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine  protette  (D.O.P)  e  delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Consorzio  per  la  tutela  e  la  valorizzazione dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine  protetta  del «Cilento»  e'  riconosciuto  ai  sensi  dell'art. 14, comma 15, della legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  ed  e' incaricato di svolgere le funzioni   previste   dal  medesimo  comma,  sulla  D.O.P.  «Cilento» registrata  con  regolamento  (CE)  n.  1065  della  Commissione  del 12 giugno 1997.
 2.  Gli  atti  del  consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza  esterna,  contengono  gli  estremi del presente decreto di riconoscimento  al  fine  di  distinguerlo  da  altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e  di  rendere  evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal  Ministero  allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Cilento».
 |  |  |  | Art. 3. Il   Consorzio   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine  protetta  del «Cilento»,  non  puo'  modificare  il proprio statuto e gli eventuali regolamenti  interni,  senza  il  preventivo  assenso  dell'autorita' nazionale competente.
 |  |  |  | Art. 4. Il   Consorzio   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine  protetta  del «Cilento» e' tenuto ad eliminare, alla prima assemblea straordinaria, il  comma  2  dell'art. 13 - Ammissione al consorzio, ed a modificare l'art. 17 - Recesso, decadenza ed esclusione del consorziato, perdita della  qualita' di consorziato, dello statuto approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, cosi' come segue:
 «1. I consorziati possono recedere, dandone comunicazione scritta al  consiglio  di  amministrazione,  da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 2.  Detta  comunicazione  ha  efficacia immediata dal ricevimento della  raccomandata.  Il consorziato e' comunque tenuto a onorare gli impegni finanziari assunti fino al termine dell'esercizio in corso al momento della comunicazione del recesso.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione  dichiara la decadenza del consorziato  che  abbia  perduto  i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6 dello statuto.
 4.  I  consorziati receduti o decaduti non hanno comunque diritto di  richiedere  le  quote e le somme versate, ne' hanno alcun diritto sul fondo consortile fino alla cessazione dello stesso.
 5.  I consorziati receduti o decaduti decadono automaticamente da tutte le cariche ricoperte nel consorzio.
 6. Il consorziato puo' essere escluso dal consorzio, con delibera del  consiglio di amministrazione, nei casi in cui: a) commetta gravi inadempienze   o   violazioni  dello  statuto  o  dei  regolamenti  e segnatamente   quando,   con   la  sua  condotta,  rechi  pregiudizio all'attivita'  del consorzio, al suo prestigio o ne danneggi l'opera; b)  sia  moroso,  per oltre sei mesi, nel pagamento: delle quote, dei contributi  e  di quanto, a qualunque titolo, dovuto al consorzio; c) sia dichiarato fallito ovvero assoggettato a procedura concorsuale.
 7.  Contro le decisioni di decadenza e di esclusione e' possibile proporre  opposizione introducendo, entro trenta giorni dalla data di comunicazione  di  intervenuta  decadenza e/o esclusione, il giudizio arbitrale di cui al successivo art. 43 dello statuto».
 |  |  |  | Art. 5. Il   Consorzio   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  dell'olio extravergine  di  oliva  a  denominazione  di  origine  protetta  del «Cilento» puo' coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art.  2  del  presente decreto, l'attivita' di autocontrollo svolta dai  propri  associati  e,  ove  richiesto,  dai soggetti interessati all'utilizzazione  della D.O.P. «Cilento» non associati, a condizione che   siano   immessi   nel   sistema   di  controllo  dell'organismo autorizzato.
 |  |  |  | Art. 6. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva   a  denominazione  di  origine  protetta  del  «Cilento»  sono ripartiti  in  conformita'  del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione  del  regolamento  concernente  la  ripartizione  dei  costi derivanti  dalle attivita' dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della D.O.P. «Cilento»  appartenenti  alla  catetoria «olivicoltori» nella filiera grassi  (oli),  individuata  all'art.  4,  lettera  d),  del  decreto 12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'incarico  conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 2.  Il  predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 1° marzo 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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