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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 3 marzo 2006 |  | Ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, recante: «Misure di finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo»  ed  in particolare   l'art.   52  che  ha  previsto  che  le  autorizzazioni legislative  di spesa ed i rifinanziamenti concernenti gli interventi alle  imprese  gestiti  dal  Ministero  delle  attivita'  produttive, affluiscono  ad un apposito Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese  da  ripartire tra i vari interventi con decreto del Ministro delle   attivita'   produttive   previo   parere   delle  commissioni parlamentari competenti;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente: «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008»;
 Visto  il  decreto  29 dicembre 2005 del Ministro dell'economia e delle  finanze  relativo  alla «Ripartizione in capitoli delle unita' previsionali  di  base relative al bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario 2006» e che prevede, nell'ambito dello stato di  previsione del Ministero delle attivita' produttive, il Fondo per gli  interventi  agevolativi  alle  imprese  con uno stanziamento sul capitolo 7420 di Euro 1.438.343.063 in termini di competenza;
 Ritenuto  opportuno  ripartire  lo stanziamento complessivo tra i vari interventi agevolativi;
 Considerato  che  una  parte degli interventi a suo tempo gestiti dal  Ministero  e'  stata  conferita,  in  applicazione  del  decreto legislativo n. 112/1998, alle regioni, ma che detto trasferimento non ha  ancora  interessato  le  regioni  Sicilia e Valle d'Aosta che non hanno  adeguato  i  loro statuti, e che, sebbene sia da prevedere che nel corso del 2006 il conferimento sara' completato, appare opportuno precisare  che nel caso in cui vi fossero dei ritardi, la quota degli stanziamenti  che  sara'  attribuita  a dette regioni e che non possa essere  trasferita  sara'  utilizzata  dal  Ministero delle attivita' produttive   per   i   vari  interventi  sulla  base  di  percentuali prestabilite;
 Visto il parere della X commissione parlamentare del Senato della Repubblica  che  pur  esprimendo  parere  favorevole alla proposta di riparto  ha rilevato l'opportunita' di tener conto delle osservazioni della  V  commissione  che  ha  espresso osservazioni favorevoli, nel presupposto   che   con   il   provvedimento  si  proceda  alla  sola ripartizione delle somme non impegnate;
 Visto il parere della X commissione parlamentare della Camera dei deputati  che  pur  esprimendo  parere  favorevole  alla  proposta di riparto  ha  chiesto  di  valutare  «l'opportunita'  di  una  diversa distribuzione  delle  risorse  disponibili,  al  fine  di non privare totalmente  di  finanziamenti  alcuni settori di particolare rilievo, quali  il settore commerciale e quello della ricerca e dello sviluppo che   rivestono  importanza  strategica  per  il  sistema  produttivo nazionale»;
 Considerato  che  per le risorse finanziarie gia' impegnate viene confermata la destinazione delle risorse stesse;
 Considerato che per il triennio 2006/2008 non sono stati disposti dalla  finanziaria 2006 stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli che avevano  gia'  formato  oggetto  del  riparto  effettuato con decreto ministeriale   16 giugno   2005   e  che  anzi  sono  state  disposte sostanziali  riduzioni  degli  stanziamenti per gli anni 2006 e 2007, per  cui  si sono dovute apportare corrispondenti riduzioni dei fondi gia' previsti dal citato decreto ministeriale 16 giugno 2005;
 Considerato   che   pertanto  non  e'  possibile  procedere  alle integrazioni di stanziamento richieste dalla commissione parlamentare della  Camera  dei  deputati ed adottare quindi la ripartizione sulla base della proposta formulata;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  ripartizione  tra i vari interventi delle risorse globalmente assegnate,  in  termini  di  competenza, allo stato di previsione del Ministero  delle  attivita' produttive per gli interventi agevolativi alle imprese e' quella risultante dall'allegato.
 |  |  |  | Art. 2. Le  maggiori  somme  che confluiranno al Fondo per gli interventi agevolativi  alle  imprese  per  effetto  di  variazioni  di bilancio saranno  attribuite  agli  interventi  di  competenza.  Per eventuali variazioni tra gli interventi dovute ad intervenute nuove esigenze si procedera'  sulla  base  delle  disposizioni  di cui all'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 |  |  |  | Art. 3. Qualora   ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  legislativo  n. 112/1998,   nel   corso  dell'anno  2006,  non  venga  completato  il conferimento delle funzioni in materia di incentivi alle imprese alle regioni   Sicilia  e  Valle  d'Aosta,  la  ripartizione  tra  i  vari interventi  dei  fondi di competenza di dette regioni, avverra' sulla base delle seguenti percentuali:
 
 ===================================================================== Intervento                            |Percentuale fondi da assegnare ===================================================================== Art. 13 del decreto-legge n. 79/1997  | convertito con legge 28 maggio 1997,  | n. 140 {Misure fiscali a sostegno     | dell'innovazione nelle imprese        | industriali} (cosi' come modificata   | dalla legge 7 agosto 1997, n. 266,    | art. 17)....                          |                         14,70 --------------------------------------------------------------------- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art.  | 11 {Interventi a favore del commercio | e turismo} (cosi' come modificata     | dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, | dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 e| dall'art. 145, comma 74, legge        | finanziaria 2001)....                 |                         19,10 --------------------------------------------------------------------- Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 8,  | comma 2 {Incentivi automatici}....    |                         66,20
 |  |  |  | Art. 4. Il  decreto  viene  comunicato  alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 3 marzo 2006
 
 Il Ministro: Scajola
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato a pag. 41 della G.U.  <----
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