IL DIRIGENTE del servizio politiche del lavoro di Napoli
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; Vista la circolare del Ministero del lavoro e politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerati gli aumenti contrattuali intervenuti nel settore, nonche' gli oneri contributi e fiscali gravanti sulle imprese; Decreta le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Napoli: tariffa a giornata Euro 137,68, per ogni unita' lavorativa per otto ore giornaliere; tariffa oraria Euro 17,21 per ogni ora di lavoro prestato da una singola unita' lavorativa. Le suddette tariffe sono comprensive di oneri riflessi.
Napoli, 23 febbraio 2006
Il dirigente del servizio: Biondi |