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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 92 |  | Norme  per  la  concessione  di  contributi statali alle associazioni combattentistiche. |  | 
 |  |  |  | La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione   sociale   e  di  tutela  degli  associati  svolte  dalle Associazioni  combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93,  sottoposte  alla  propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita'  di  cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - La  legge  31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per
 la    concessione    di    contributi   alle   associazioni
 combattentistiche»,  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
 - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica», e' pubblicata
 nel  supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale -
 serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivita' di promozione   sociale   e  di  tutela  degli  associati  svolte  dalle Associazioni  combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93,  sottoposte  alla  propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita'  di  cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - Per  la  legge  31  gennaio  1994,  n. 93, e la legge
 28 dicembre 1995, n. 549, vedasi nota all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. 1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad  euro  2.620.000  per  ciascuno  degli  anni 2006, 2007 e 2008, si provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per    l'anno    2006,    allo    scopo   parzialmente   utilizzando, rispettivamente,   per   l'anno  2006  l'accantonamento  relativo  al Ministero  dell'interno  e  per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 2274):
 Presentato  dal  sen.  Bonatesta  ed altri il 21 maggio
 2003.
 Assegnato   alla   4ª  commissione  (Difesa),  in  sede
 referente,  il  27 maggio 2003 con pareri delle commissioni
 1ª e 5ª.
 Esaminato  dalla  4ª commissione, in sede referente, il
 23  luglio  2003;  il  25  novembre 2003, 3 marzo 2004 e 23
 novembre 2004.
 Relazione presentata il 25 gennaio 2005 (atto n. 2274-A
 relatore sen. Manfredi).
 Esaminato  in  aula  il 10 febbraio 2005; il 17 gennaio
 2006  ed approvato il testo unico con S. 2275 (sen. Nieddu)
 il 19 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6277):
 Assegnato   alla   IV  commissione  (Difesa),  in  sede
 referente,   il   1°   febbraio   2006,  con  pareri  delle
 commissioni I e V.
 Esaminato  dalla  IV commissione, in sede referente, il
 1° e 7 febbraio 2006.
 Nuovamente  assegnato  alla IV commissione (Difesa), in
 sede  legislativa,  l'8  febbraio  2006  con  pareri  delle
 commissioni I e V.
 Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, ed
 approvato il l'8 febbraio 2006.
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