Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 92
Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 2.220.000.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante «Norme per
la concessione di contributi alle associazioni
combattentistiche», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 30 del 7 febbraio 1994.
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», e' pubblicata
nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.



 
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalita' di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.



Nota all'art. 2:
- Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93, e la legge
28 dicembre 1995, n. 549, vedasi nota all'art. 1.



 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 2.620.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, per l'anno 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per gli anni 2007 e 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2274):
Presentato dal sen. Bonatesta ed altri il 21 maggio
2003.
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
referente, il 27 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª e 5ª.
Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il
23 luglio 2003; il 25 novembre 2003, 3 marzo 2004 e 23
novembre 2004.
Relazione presentata il 25 gennaio 2005 (atto n. 2274-A
relatore sen. Manfredi).
Esaminato in aula il 10 febbraio 2005; il 17 gennaio
2006 ed approvato il testo unico con S. 2275 (sen. Nieddu)
il 19 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6277):
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 1° febbraio 2006, con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il
1° e 7 febbraio 2006.
Nuovamente assegnato alla IV commissione (Difesa), in
sede legislativa, l'8 febbraio 2006 con pareri delle
commissioni I e V.
Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, ed
approvato il l'8 febbraio 2006.
 
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