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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 91 |  | Norme  in  favore  dei  familiari  superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1. Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai
 familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
 1.  Le  disposizioni  di  cui  alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano,  in  deroga  a  quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della  medesima  legge,  anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 - Il  testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto
 2004,  n.  206  (Nuove  norme  in  favore delle vittime del
 terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
 «2.  Per  gli  eventi  coinvolgenti  cittadini italiani
 verificatisi  all'estero,  i  benefici di cui alla presente
 legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Copertura finanziaria
 1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge, valutato  complessivamente  in  3.570.226  euro  per  l'anno 2006, in 416.389  euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  ad  euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al  Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5692):
 Presentato dall'on. Boato il 3 marzo 2005.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  17 marzo  2005  con  pareri delle
 commissioni IV, V, VI e XI.
 Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3,
 8, 10 e 15 novembre 2005; 18 gennaio 2006.
 Assegnato   nuovamente  alla  I  commissione,  in  sede
 legislativa,   il  18 gennaio  2006  con  il  parere  delle
 commissioni IV, V, VI e XI.
 Esaminato  dalla  I commissione, in sede legislativa ed
 approvato il 19 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3738):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  deliberante, il 25 gennaio 2006, con pareri delle
 commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 11ª.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione  il 31 gennaio 2006 e
 approvato il 7 febbraio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Il  testo  dell'art.  11-ter,  comma  7,  della legge
 5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
 contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio),
 e   successive  modificazioni,  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978), e' il seguente:
 «7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi si
 verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
 rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
 dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
 il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
 Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
 manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
 con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
 legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
 determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
 dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
 degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
 dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
 procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
 l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
 degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
 di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
 aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
 parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
 sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
 costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
 vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
 - Il  testo dell'art. 7 della legge n. 468 del 1978, e'
 il seguente:
 «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
 di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
 Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
 «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
 cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
 articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
 Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
 alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
 iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
 di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
 1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
 corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
 perenzione amministrativa;
 2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
 spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
 l'accertamento e la riscossione delle entrate.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
 precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
 dalla legge di approvazione del bilancio.».
 
 
 
 
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