Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 91
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1. Applicazione delle disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai
familiari superstiti delle vittime dell'eccidio di Kindu.
1. Le disposizioni di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, si applicano, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, della medesima legge, anche ai familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'ammini-strazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 3 agosto
2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente:
«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani
verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente
legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.».



 
Art. 2.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l'anno 2006, in 416.389 euro per l'anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 416.389 per l'anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5692):
Presentato dall'on. Boato il 3 marzo 2005.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 marzo 2005 con pareri delle
commissioni IV, V, VI e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 3,
8, 10 e 15 novembre 2005; 18 gennaio 2006.
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 18 gennaio 2006 con il parere delle
commissioni IV, V, VI e XI.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa ed
approvato il 19 gennaio 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 3738):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede deliberante, il 25 gennaio 2006, con pareri delle
commissioni 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 11ª.
Esaminato dalla 1ª commissione il 31 gennaio 2006 e
approvato il 7 febbraio 2006.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978), e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 468 del 1978, e'
il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».



 
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