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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 90 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra   il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo  di  coproduzione  cinematografica  tra  il  Governo  della Repubblica  italiana  e  il  Governo  della  Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  19  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di  euro  26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3289):
 Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7
 febbraio 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente, il 22 febbraio 2005 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 e il
 31 gennaio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 31 gennaio 2006 (atto
 n. 3289-A, relatore sen. Pianetta).
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6311):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, V, VI e X.
 Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2006.
 Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
 
 IL  GOVERNO  DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi  mezzi  di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potra'  trarre  beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica  e  per  valore  artistico  o  spettacolare siano in grado di contribuire  al  prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile
 
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 
 ARTICOLO 1
 
 Ai   fini   del   presente  Accordo,  si  intende  per  "coproduzione audiovisiva"  un  progetto  di  film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni  di  animazione  e  i documentari, realizzato su qualsiasi formato,   per   l'utilizzazione   nelle  sale  cinematografiche,  in televisione,  su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi  altra  forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte  le  coproduzioni  realizzate  ai  sensi  del  presente Accordo saranno   considerate   come  film  nazionali  dei  due  Paesi.  Esse beneficiano  di  pieno  diritto  dei  vantaggi  che  risultano  dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in  ciascun  Paese.  Questi  vantaggi  sono  acquisiti  solamente dal produttore del Paese che li ha accordati. .  La  realizzazione  di  film  in  coproduzione tra i due Paesi deve ottenere   l'approvazione,   dopo   reciproca  consultazione  tra  le Autorita' competenti dei due Paesi: in  Italia:  dal  Ministero  per  i  Beni  e le Attivita' Culturali - Direzione  Generale  Cinema  e  in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.
 
 ARTICOLO 2
 
 Per  essere  ammessi  ai  benefici della coproduzione, i coproduttori devono   documentare   l'esistenza  di  una  adeguata  organizzazione tecnica,  una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e  un  finanziamento  che  permetta  loro  di condurre a buon fine la produzione.
 
 ARTICOLO 3
 
 La  ripresa di scene naturali in esterni o in interni di un paese che non  partecipi alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria. I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i tecnici  e  gli  interpreti  che  partecipano alla produzione, devono essere  cittadini  italiani  o  cileni o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Italia o Cile. La  partecipazione  di  interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei  Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e a seguito  di  intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono  e  lavorano  abitualmente  in  uno  dei  due Paesi possono eccezionalmente  partecipare alla realizzazione della coproduzione in qualita' di residenti permanenti del Paese.
 
 ARTICOLO 4
 
 La  proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto   del   coproduttore   minoritario  dovra',  possibilmente, includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Deroghe  eccezionali  a  quanto  disposto  nel  precedente  paragrafo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei due  Paesi,  ai  sensi  e  con  le procedure di cui alle legislazioni vigenti.
 
 ARTICOLO 5
 
 Ambedue  le  Parti  considereranno  con  favore  la  realizzazione di coproduzioni  di  qualita'  internazionale tra l'Italia ed il Cile ed ogni   altro   Paese   con  cui  l'Italia  o  il  Cile  siano  legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. Le  condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un esame caso per caso. Nessuna   partecipazione  minoritaria  in  questi  film  puo'  essere inferiore  al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
 
 ARTICOLO 6
 
 Ciascun  film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un  negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un  negativo  o  di  un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere   un  altro  controtipo  o  delle  copie.  Inoltre,  ciascun coproduttore  ha  il  diritto  di  utilizzare  il  negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun  film  di  coproduzione  deve  comportare  due  versioni,  in italiano e in spagnolo.
 
 ARTICOLO 7
 
 Le  due  Parti  contraenti  faciliteranno,  con  il  dovuto anticipo, l'importazione   temporanea  e  la  riesportazione  dell'attrezzatura cinematografica  necessaria  alla  produzione dei film realizzati nel quadro  del  presente  Accordo.  Ciascuna  delle due Parti contraenti permettera'  al  personale  tecnico  ed artistico dell'altra Parte di entrare   e   di   risiedere  nel  proprio  territorio  senza  alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
 
 ARTICOLO 8
 
 Il  saldo  della  partecipazione  del  coproduttore  minoritario deve essere  versato  al  coproduttore  maggioritario  nel  termine  di 60 (sessanta)  giorni  dalla  data  di  consegna  di  tutto il materiale necessario  per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.
 
 ARTICOLO 9
 
 Per  i  fini  sopra  indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate,  previa  approvazione  delle  Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante  l'articolo  3,  nel  caso  di  produzioni  gemellate,  la reciproca  partecipazione  di  produttori  di  entrambi  i Paesi puo' essere  limitata  solo  ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente contributi artistici o tecnici. Per  l'approvazione  da  parte  delle  Autorita'  competenti,  queste produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni: 1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale  rispetto  alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; 2.  le  produzioni  gemellate  devono  essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Cile. 3.    le    produzioni    gemellate   possono   essere   prodotte   o contemporaneamente   o  consecutivamente,  fermo  restando  che,  nel secondo  caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
 
 ARTICOLO 10
 
 Le   clausole  contrattuali  che  prevedono  la  ripartizione  fra  i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita'  competenti  dei  due  Paesi.  Questa ripartizione deve, di massima,  corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel  caso  in  cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 dei presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I  trasferimenti  valutari  risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
 
 ARTICOLO 11
 
 I   contratti  tra  coproduttori  devono  precisare  chiaramente  gli obblighi  finanziari  di  ciascuno  in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b)  alle  spese  per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita'  competenti  dei  due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo,  qualora  il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
 
 ARTICOLO 12
 
 L'approvazione   di  un  progetto  di  coproduzione  da  parte  delle Autorita'  competenti  dei Paesi interessati non impegna le Autorita' stesse  alla  concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi realizzato.
 
 ARTICOLO 13
 
 Nel  caso  in  cui  un  film di coproduzione venga esportato verso un Paese  dove  le  importazioni  di film siano soggette a limitazioni o gravami: a)  il  film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria; b)  nel  caso  di  film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi,  il  film  e'  imputato  al  contingente  del  Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento; c)  in  caso  di  difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita'; d)  se  uno  dei  Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri  film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno  di  pieno  diritto  di questa possibilita' come i film nazionali.
 
 ARTICOLO 14
 
 I  film  di  coproduzione  devono  essere  presentati con la dicitura "coproduzione italo-cilena" o "coproduzione cileno-italiana". Questa  dicitura  deve  figurare  in un quadro separato nei titoli di testa,  nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film a manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
 
 ARTICOLO 15
 
 I  film  di  coproduzione  sono,  di  massima, presentati ai Festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
 
 ARTICOLO 16
 
 Le  Autorita'  competenti  dei due Paesi fissano di comune accordo le norme  di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano  la  cinematografia  in Italia e delle leggi similari in Cile. Il  progetto  di  film che sara' beneficiario del presente Accordo di Coproduzione  dovra'  essere  presentato, in ogni caso, almeno trenta (30)  giorni  prima  dell'inizio  delle  riprese  o delle lavorazioni principali  per  i  film  d'animazione,  in  accordo  con le Norme di Procedura  allegate  al presente Accordo. Le Autorita' competenti dei due  Paesi  si  notificheranno  le loro decisioni in merito a ciascun progetto  di  coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo.
 
 ARTICOLO 17
 
 Nel  periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta  da  funzionari ed esperti, si riunira' di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta  di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile  ai  film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in  un  Paese  o  nell'altro,  o  nel  caso  che  l'Accordo  incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. In  concreto,  la  Commissione  esaminera' se l'equilibrio numerico e percentuale  delle  coproduzioni  e'  stato  rispettato  e,  in  caso contrario,  determinera'  le misure ritenute necessarie per stabilire tale  equilibrio.  La  stessa  Commissione sottoporra' alle Autorita' competenti  dei  due  Paesi,  per approvazione, le modifiche ritenute necessarie   per  superare  le  difficolta'  sorte  nell'applicazione dell'Accordo  e  per  migliorare  lo  stesso,  nell'interesse dei due Paesi.
 
 ARTICOLO 18
 
 Nessuna    restrizione   sara'   attuata   per   l'importazione,   la distribuzione  e  la  programmazione  di produzioni cinematografiche, televisive  e  video italiane in Cile o cilene in Italia, al di fuori di  quelle  previste  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  esistenti in ciascuno  dei  due  Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. Inoltre,  le  Parti  contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni  mezzo  la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.
 
 ARTICOLO 19
 
 Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla  data  di ricezione dell'ultima  notifica  in  cui  una  delle  parti  abbia per iscritto informato  l'altra  parte  di  aver  dato  adempimento  ai  requisiti previsti  a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avra' una  durata  di  due  anni  e  si  rinnovera'  tacitamente per uguali periodi,  a  meno  che una delle Parti manifesti la sua intenzione di porgli  termine,  notificandola  per iscritto all'altra Parte, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza. I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi pienamente  alle  coproduzioni approvate dalle Autorita' competenti o che  siano  in  esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo. Continueranno  ugualmente  ad  applicarsi,  in  tale  circostanza, le disposizioni  relative  alla  distribuzione  delle  entrate derivanti dalle coproduzioni gia' effettuate. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO  a  Roma  il  6  del mese di ottobre del 2004 in due esemplari, ciascuno  redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni facenti ugualmente fede.
 IL GOVERNO DELLA                             PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA                     DELLA REPUBBLICA DEL CILE
 |  |  |  | ALLEGATO NORME DI PROCEDURA
 
 Le   istanze   di   ammissione   ai   benefici   della   coproduzione cinematografica  devono  essere  depositate, di massima, nello stesso momento  presso  le  due  Amministrazioni  competenti,  almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. La  documentazione  per  l'ammissione  deve  comprendere  i  seguenti elementi,  redatti  in  lingua  italiana  per  l'Italia  e  in lingua spagnola per il Cile. I- un trattamento dettagliato; II-  un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per  l'adattamento  cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III-   il   contratto   di   coproduzione  concluso  con  riserva  di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi: Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2.  il  nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 3.  il  nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento); 4. l'ammontare del costo; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7.  l'impegno  dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese   o  a  beneficiare  delle  economie  sul  costo  del  film  in proporzione ai rispettivi apporti; 8.  una  clausola  del  contratto  deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra  clausola  deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a)  nel  caso  in  cui  le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese  non  accordassero  l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b)  nel  caso  in  cui  le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione  in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi; c)  nel  caso  in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati   effettuati  secondo  le  esigenze  previste  dall'articolo  8 dell'Accordo. 9.  una  clausola  che  stabilisca  le  misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10.   una  clausola  che  impegni  il  coproduttore  maggioritario  a stipulare  una  polizza  di  assicurazione  per  tutti  i  rischi  di produzione; 11.  il  periodo  previsto,  in  linea di massima, per l'inizio delle riprese del film. IV- il piano di finanziamento; V-  l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione  della  loro  nazionalita'  e dei ruoli attribuiti agli attori; VI- il piano di lavorazione. Le   Amministrazioni   competenti   dei  due  Paesi  possono  inoltre richiedere  tutti  i  documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La  sceneggiatura  e  i  dialoghi  dei  film  devono  pervenire  alle Amministrazioni  stesse  in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche  contrattuali,  ivi  compresa  la  sostituzione  di uno dei coproduttori,  possono  essere  apportate  al contratto originario di coproduzione     depositato,    e    dovranno    essere    sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La  sostituzione  di  un  coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti. Le  Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.
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