Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 90 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile, con Allegato, fatto a Roma il 6 ottobre 2004. |
| Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 26.710 annui, ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3289): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il 7 febbraio 2005. Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 29 novembre 2005 e il 31 gennaio 2006. Relazione scritta presentata il 31 gennaio 2006 (atto n. 3289-A, relatore sen. Pianetta). Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006. Camera dei deputati (atto n. 6311): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 2006. Esaminato in aula e approvato l'8 febbraio 2006. |
| ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li ha accordati. . La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorita' competenti dei due Paesi: in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.
ARTICOLO 2
Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una adeguata organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
ARTICOLO 3
La ripresa di scene naturali in esterni o in interni di un paese che non partecipi alla coproduzione, puo' essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria. I produttori, i soggettisti e i registi delle coproduzioni, nonche' i tecnici e gli interpreti che partecipano alla produzione, devono essere cittadini italiani o cileni o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o residenti permanenti in Italia o Cile. La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalita' di uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa solo eccezionalmente e a seguito di intesa tra le Autorita' competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia, gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione della coproduzione in qualita' di residenti permanenti del Paese.
ARTICOLO 4
La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario dovra', possibilmente, includere una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Deroghe eccezionali a quanto disposto nel precedente paragrafo possono essere stabilite concordemente dalle competenti Autorita' dei due Paesi, ai sensi e con le procedure di cui alle legislazioni vigenti.
ARTICOLO 5
Ambedue le Parti considereranno con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia ed il Cile ed ogni altro Paese con cui l'Italia o il Cile siano legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. Le condizioni di ammissione di tali film devono essere oggetto di un esame caso per caso. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
ARTICOLO 6
Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in italiano e in spagnolo.
ARTICOLO 7
Le due Parti contraenti faciliteranno, con il dovuto anticipo, l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
ARTICOLO 8
Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario. L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.
ARTICOLO 9
Per i fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere considerate, previa approvazione delle Autorita' competenti, come coproduzioni e usufruire degli stessi benefici. Nonostante l'articolo 3, nel caso di produzioni gemellate, la reciproca partecipazione di produttori di entrambi i Paesi puo' essere limitata solo ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente contributi artistici o tecnici. Per l'approvazione da parte delle Autorita' competenti, queste produzioni dovranno rispondere alle seguenti condizioni: 1. dovranno esserci rispettivi investimenti reciproci e un equilibrio generale rispetto alle condizioni di ripartizione delle entrate dei coproduttori nelle produzioni che beneficiano del gemellaggio; 2. le produzioni gemellate devono essere distribuite alle stesse condizioni in Italia e in Cile. 3. le produzioni gemellate possono essere prodotte o contemporaneamente o consecutivamente, fermo restando che, nel secondo caso, il periodo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
ARTICOLO 10
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita' competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, di massima, corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il "pool" dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel "pool" solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 dei presente Accordo non saranno inclusi nel "pool". I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
ARTICOLO 11
I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi: a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto; b) alle spese per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione; c) alle spese per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
ARTICOLO 12
L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti dei Paesi interessati non impegna le Autorita' stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi realizzato.
ARTICOLO 13
Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un Paese dove le importazioni di film siano soggette a limitazioni o gravami: a) il film e' imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione e' maggioritaria; b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film e' imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di sfruttamento; c) in caso di difficolta', il film e' imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalita'; d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficeranno di pieno diritto di questa possibilita' come i film nazionali.
ARTICOLO 14
I film di coproduzione devono essere presentati con la dicitura "coproduzione italo-cilena" o "coproduzione cileno-italiana". Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei film a manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
ARTICOLO 15
I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai Festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario. Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
ARTICOLO 16
Le Autorita' competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari in Cile. Il progetto di film che sara' beneficiario del presente Accordo di Coproduzione dovra' essere presentato, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. Le Autorita' competenti dei due Paesi si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo.
ARTICOLO 17
Nel periodo di validita' del presente Accordo una Commissione Mista, composta da funzionari ed esperti, si riunira' di massima una volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile ai film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in un Paese o nell'altro, o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione. In concreto, la Commissione esaminera' se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso contrario, determinera' le misure ritenute necessarie per stabilire tale equilibrio. La stessa Commissione sottoporra' alle Autorita' competenti dei due Paesi, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per superare le difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse dei due Paesi.
ARTICOLO 18
Nessuna restrizione sara' attuata per l'importazione, la distribuzione e la programmazione di produzioni cinematografiche, televisive e video italiane in Cile o cilene in Italia, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea. Inoltre, le Parti contraenti affermano la volonta' di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altro Paese.
ARTICOLO 19
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica in cui una delle parti abbia per iscritto informato l'altra parte di aver dato adempimento ai requisiti previsti a tale effetto dal suo ordinamento giuridico interno. Avra' una durata di due anni e si rinnovera' tacitamente per uguali periodi, a meno che una delle Parti manifesti la sua intenzione di porgli termine, notificandola per iscritto all'altra Parte, con un anticipo minimo di sei mesi rispetto alla prevista scadenza. I benefici stabiliti nel presente Accordo continueranno ad applicarsi pienamente alle coproduzioni approvate dalle Autorita' competenti o che siano in esecuzione prima della data di scadenza dell'Accordo. Continueranno ugualmente ad applicarsi, in tale circostanza, le disposizioni relative alla distribuzione delle entrate derivanti dalle coproduzioni gia' effettuate. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 6 del mese di ottobre del 2004 in due esemplari, ciascuno redatto nelle lingue italiana e spagnola, entrambe versioni facenti ugualmente fede. IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL CILE |
| ALLEGATO NORME DI PROCEDURA
Le istanze di ammissione ai benefici della coproduzione cinematografica devono essere depositate, di massima, nello stesso momento presso le due Amministrazioni competenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film. La documentazione per l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi, redatti in lingua italiana per l'Italia e in lingua spagnola per il Cile. I- un trattamento dettagliato; II- un documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore per l'adattamento cinematografico e' stata legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida; III- il contratto di coproduzione concluso con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi: Tale documento deve precisare: 1. il titolo del film; 2. il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; 3. il nome del regista (una clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento); 4. l'ammontare del costo; 5. l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori; 6. la ripartizione dei proventi e dei mercati; 7. l'impegno dei produttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in proporzione ai rispettivi apporti; 8. una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai benefici dell'Accordo non impegna le Autorita' competenti al rilascio del benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve, di conseguenza, precisare le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori: a) nel caso in cui le Autorita' competenti dell'uno o dell'altro Paese non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo; b) nel caso in cui le Autorita' competenti non autorizzassero la proiezione in pubblico del film nell'uno o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi; c) nel caso in cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 8 dell'Accordo. 9. una clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente; 10. una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per tutti i rischi di produzione; 11. il periodo previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film. IV- il piano di finanziamento; V- l'elenco degli elementi tecnici ed artistici e, per il personale, l'indicazione della loro nazionalita' e dei ruoli attribuiti agli attori; VI- il piano di lavorazione. Le Amministrazioni competenti dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti i documenti e tutte le precisazioni complementari ritenute necessarie. La sceneggiatura e i dialoghi dei film devono pervenire alle Amministrazioni stesse in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese. Modifiche contrattuali, ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori, possono essere apportate al contratto originario di coproduzione depositato, e dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni competenti dei due Paesi prima di terminare il film. La sostituzione di un coproduttore non puo' essere ammessa che in casi eccezionali per motivi riconosciuti validi dalle Amministrazioni competenti. Le Amministrazioni competenti si informano reciprocamente della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento. |
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