Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 94
Ratifica ed esecuzione del Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL) che modifica detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2003.
 
Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3685):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Fini) il
6 dicembre 2005.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 gennaio 2006, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 e 31 gennaio 2006.
Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
Camera dei deputati (atto n. 6317):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
I, II, V e XIV.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
l'8 febbraio 2006.
Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 
PROTOCOLLO
ELABORATO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO I DELLA CONVENZIONE
CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL),
CHE MODIFICA DETTA CONVENZIONE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 27/11/2003,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) E' necessaria una revisione della convenzione Europol alla luce delle discussioni in sede di Consiglio.

(2) Occorre dare all'Europol il necessario sostegno e la possibilita' di funzionare efficacemente come punto focale della cooperazione fra le polizie europee.

(3) Occorre apportare le necessarie modifiche alla convenzione Europol per rafforzare in tal modo la funzione operativa di sostegno dell'Europol alle autorita' di polizia nazionali.

(4) Il Consiglio europeo ha sottolineato che l'Europol ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda la cooperazione tra le autorita' degli Stati membri nelle indagini sulla criminalita' transfrontaliera, a sostegno della prevenzione della criminalita', dell'analisi e delle indagini a livello di Unione. Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio a dare all'Europol il necessario sostegno,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1

La Convenzione Europol e' modificata come segue:

1) L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Obiettivo
1. L'obiettivo dell'Europol e' di migliorare, nel quadro della cooperazione di polizia tra gli Stati membri ai sensi del trattato sull'Unione europea e mediante le misure menzionate nella presente convenzione, l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalita' internazionale, qualora vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi di ritenere che sia coinvolta una struttura criminale organizzata e che due o piu' Stati membri siano lesi in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravita' e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri. Ai sensi della presente convenzione sono considerati forme gravi di criminalita' internazionale i seguenti reati: reati commessi o che possono essere commessi nell'ambito di attivita' terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l'incolumita' fisica, la liberta' delle persone e i beni, traffico illecito di droga, attivita' illecite di riciclaggio di denaro, traffico illecito di materie nucleari e radioattive, organizzazione clandestina di immigrazione, tratta di esseri umani, criminalita' connessa con il traffico di veicoli rubati nonche' i tipi di reato elencati nell'allegato o forme specifiche di essi.
2. Su proposta del consiglio di amministrazione, il Consiglio stabilisce all'unanimita' le priorita' dell'Europol al fine di prevenire e combattere le forme gravi di criminalita' internazionale che rientrano nel suo mandato.
3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalita' o per aspetti specifici di una forma di criminalita' comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attivita' illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalita' rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 1, non e' competente.

Si considerano connessi e vengono presi in considerazione secondo le modalita' precisate agli articoli 8 e 10:

- i reati commessi per procurarsi i mezzi volti a perpetrare gli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per agevolare o consumare l'esecuzione degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol;

- i reati commessi per assicurare l'impunita' degli atti che rientrano nell'ambito delle competenze dell'Europol.
4. Ai sensi della presente convenzione i servizi competenti sono tutti gli organismi pubblici esistenti negli Stati membri, preposti, secondo la legislazione nazionale, alla prevenzione ed alla lotta contro la criminalita'".

2) L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

a) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

"3. inoltre, nell'ambito dell'obiettivo previsto all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol puo', in funzione del personale e delle risorse finanziarie di cui dispone, ed entro i limiti fissati dal consiglio di amministrazione, assistere gli Stati membri, mediante consigli e attivita' di ricerca, in particolare nei seguenti settori:

1) formazione dei membri dei servizi competenti;

2) organizzazione e equipaggiamento materiale di tali servizi agevolando la fornitura di assistenza tecnica tra gli Stati membri;

3) metodi di prevenzione dei reati;

4) metodi di polizia tecnica e scientifica e metodi di indagine."

b) e' aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Fatta salva la convenzione internazionale per la repressione del falso nurnmario, firmata a Ginevra il 20 aprile 1929, e del suo protocollo, l'Europol funge inoltre da punto di contatto dell'Unione europea nei suoi contatti con i paesi terzi e le organizzazioni per la repressione della falsificazione dell'euro."

3) L'articolo 4 e' modificato come segue:

a) il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:

"2. L'unita' nazionale e' l'unico organo di collegamento tra IEuropol e i servizi nazionali competenti. Gli Stati membri possono tuttavia permettere contatti diretti tra i servizi nazionali competenti designati e l'Europol purche' siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione, compreso il coinvolgimento preliminare dell'unita' nazionale.

Allo stesso tempo l'unita' nazionale riceve dall'Europol tutte le informazioni scambiate nei contatti diretti tra l'Europol e i servizi nazionali competenti designati. Le relazioni tra l'unita' nazionale e i servizi competenti sono disciplinate dalla legislazione nazionale, segnatamente dalle norme costituzionali."

b) Al paragrafo 5, le parole "quali sono enunciate nell'articolo K.2, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea" sono sostituite dalle seguenti: "riguardo al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna".

c) Il paragrafo 7 e' sostituito dal seguente:

"7. I capi delle unita' nazionali si riuniscono regolarmente per assistere l'Europol, di loro propria iniziativa o su richiesta, fornendo le loro consulenze."

4) E' inserito il seguente articolo:

"Articolo 6 bis

Trattamento delle informazioni da parte dell'Europol

A sostegno dello svolgimento delle sue funzioni, l'Europol puo' procedere anche al trattamento di dati al fine di determinare la pertinenza di tali dati per le funzioni svolte dall'Europol e se possano essere inseriti nel sistema informatizzato delle informazioni raccolte di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Le parti contraenti riunite in seno al Consiglio stabiliscono, deliberando alla maggioranza di due terzi, le condizioni per il trattamento dei dati, in particolare riguardo all'accesso a tali dati e al loro uso, nonche' i termini per la loro memorizzazione e cancellazione, che non possono essere superiori a sei mesi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14. Il consiglio di amministrazione prepara le decisioni delle parti contraenti e consulta l'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24."

5) L'articolo 9 e' modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la prima frase e' sostituita dalla seguente:

"l. Le unita' nazionali, gli ufficiali di collegamento, il direttore, i vicedirettori o gli agenti debitamente autorizzati hanno il diritto di introdurre direttamente dati nel sistema di informazione, come pure di richiamarli dal medesimo.";

b) e' aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Oltre alle unita' nazionali e alle persone indicate al paragrafo 1, anche i servizi competenti a tal fine designati dagli Stati membri hanno la facolta' di interrogare il sistema di informazione dell'Europol. Il risultato della richiesta indica tuttavia esclusivamente se i dati richiesti sono disponibili nel sistema di informazione dell'Europol. Ulteriori informazioni possono essere ottenute per il tramite dell'unita' nazionale Europol.

Le informazioni relative ai servizi competenti designati, e le successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio che provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea."

6) L'articolo 10 e' modificato come segue:

a) al paragrafo 1 la parte introduttiva e' sostituita dalla seguente:

"1. Ove cio' sia necessario per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'Europol puo' memorizzare, modificare e utilizzare in altri archivi, oltre ai dati non personali, dati relativi ai reati di competenza dell'Europol, compresi i dati relativi ai reati connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, ove siano destinati a lavori d'analisi specifici concernenti:";

b) al paragrafo 2, il punto 1, e' sostituito dal seguente:

"1. gli analisti e gli altri agenti dell'Europol designati dalla direzione dello stesso;";

c) dopo il paragrafo 2, punto 2, e' aggiunto il comma seguente:

"Soltanto gli analisti sono autorizzati a introdurre dati nell'archivio in questione e a modificarli; tutti i partecipanti possono ricercare dati nell'archivio";

d) il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Qualora nel quadro di strumenti giuridici dell'Unione europea o strumenti giuridici internazionali l'Europol abbia ottenuto il diritto di interrogare in modo automatizzato altri sistemi di informazione, puo' ricercare dati di carattere personale secondo tali modalita' nel caso in cui cio' sia necessario per consentirgli di adempiere le funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2. L'utilizzazione di tali dati da parte dell'Europol e' disciplinata dalle disposizioni di detti strumenti giuridici dell'Unione europea o internazionali applicabili in materia.";

e) al paragrafo 8, la seconda frase e' sostituita dal testo seguente:

"La diffusione o l'utilizzazione operativa dei dati comunicati e' subordinata alla decisione dello Stato membro che ha trasmesso i dati all'Europol. Se non e' possibile stabilire quale Stato membro ha trasmesso i dati all'Europol, la decisione sulla diffusione o utilizzazione operativa dei dati e' presa dai partecipanti all'analisi. Uno Stato membro o un esperto associato che si aggiunge a un'analisi in corso non puo', in particolare, diffondere o utilizzare i dati senza il consenso preventivo dello Stato membro inizialmente interessato.";

f) O e' aggiunto il paragrafo seguente:

"9. L'Europol puo' invitare esperti di Stati o organismi terzi ai sensi del paragrafo 4 da associare alle attivita' di un gruppo di analisi, se:

1) e' in vigore un accordo tra l'Europol e lo Stato o l'organismo terzo, che contiene disposizioni appropriate sullo scambio di' informazioni, compresa la trasmissione di dati personali, nonche' sulla riservatezza delle informazioni scambiate;

2) l'associazione degli esperti dello Stato o organismo terzo e' nell'interesse degli Stati membri;

3) lo Stato o l'organismo terzo e' direttamente interessato dal lavoro di analisi; e se

4) tutti i partecipanti ai sensi del paragrafo 2 accettano che gli esperti dello Stato o organismo terzo vengano associati alle attivita' del gruppo di analisi.

L'associazione di esperti di uno Stato o organismo terzo alle attivita' di un gruppo di analisi e' subordinata a un accordo tra l'Europol e il suddetto Stato o organismo terzo. Le norme che disciplinano tali accordi sono stabilite dal consiglio di amministrazione che delibera alla maggioranza di due terzi dei suoi membri.

Gli accordi tra l'Europol e uno Stato o organismo terzo sono trasmessi all'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24 la quale puo' formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie."

7) L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Decisione costitutiva degli archivi

1. Per ciascun archivio automatizzato contenente dati di carattere personale, che esso gestisce a norma dell'articolo 10 nell'ambito delle sue funzioni, l'Europol deve stabilire, in una decisione costitutiva, i seguenti elementi:

1) denominazione dell'archivio;

2) scopo dell'archivio;

3) categorie di persone su cui si archiviano dati;

4) tipo dei dati da memorizzare ed eventualmente i dati strettamente necessari tra quelli enumerati all'articolo 6, prima frase della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;

5) i vari tipi di dati di carattere personale che servono per accedere all'archivio nel suo insieme;

6) trasmissione o introduzione dei dati da memorizzare;

7) condizioni richieste per poter trasmettere i dati di carattere personale dell'archivio, con precisazione dei destinatari e della procedura da seguire;

8) frequenza dei controlli e durata dell'archiviazione;

9) modalita' relative alla stesura dei verbali.
2. Il consiglio di amministrazione e l'autorita' di controllo comune di cui all'articolo 24 sono immediatamente avvertiti dal direttore dell'Europol della decisione costitutiva dell'archivio e ricevono comunicazione del fascicolo.

L'autorita' di controllo comune puo' formulare, all'attenzione del consiglio di amministrazione, le osservazioni che reputa necessarie. Il direttore dell'Europol puo' chiedere all'autorita' di controllo comune di procedervi entro tempi determinati.
3. In qualsiasi momento il consiglio di amministrazione puo' incaricare il direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva o di chiudere l'archivio. Il consiglio di amministrazione decide la data in cui siffatta modifica o chiusura prendono effetto.
4. Gli archivi non possono essere conservati per piu' di tre anni. Tuttavia, prima della scadenza di questo periodo, l'Europol prende in esame la necessita' di conservazione degli archivi. Qualora strettamente necessario allo scopo degli archivi, il direttore dell'Europol puo' deciderne la conservazione per un altro triennio. In tali casi si applica la procedura specificata nei paragrafi da 1 a 3."

8) L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Disposizioni relative al controllo dei richiami

L'Europol fissa adeguati meccanismi di controllo che consentono di verificare la legittimita' dei richiami effettuati nell'ambito del sistema informatizzato di raccolte di informazioni di cui all'articolo 6 e all'articolo 6 bis.

I dati cosi' ricavati possono essere utilizzati dall'Europol e dalle autorita' di controllo di cui agli articoli 23 e 24 soltanto allo scopo sopra indicato e sono cancellati dopo sei mesi, a meno che i dati non siano necessari per un controllo in corso. Il consiglio di amministrazione disciplina i dettagli relativi a tali meccanismi di controllo, sentito il parere dell'autorita' di controllo comune".

9) L'articolo 18 e' modificato come segue: al paragrafo 1, il punto 3), e' sostituito dal seguente:

"3) cio' sia ammesso dalle norme generali di cui al paragrafo 2; tali norme possono prevedere una deroga al punto 2) in casi eccezionali qualora il direttore dell'Europol consideri assolutamente necessaria la trasmissione dei dati per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri interessati nell'ambito degli obiettivi dell'Europol o al fine di evitare un pericolo imminente associato alla criminalita'. Il direttore dell'Europol tiene conto in tutti i casi del livello di protezione dei dati dello Stato o dell'organismo in questione ai fini di conciliare questo livello di protezione dei dati con gli interessi di cui sopra".

10) All'articolo 21, il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La necessita' di un'ulteriore conservazione dei dati di carattere personale concernenti persone di cui all'articolo 10, punto 1) forma oggetto di esame annuale, che forma oggetto di un'indicazione. La conservazione di tali dati negli archivi di cui all'articolo 12 non puo' superare il periodo di esistenza degli archivi".

11) All'articolo 22 e' aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I principi stabiliti nel presente titolo riguardo al trattamento dell'informazione si applicano a dati contenuti in dossier".

12) All'articolo 24, paragrafo 6, la frase "Queste sono trasmesse al Consiglio secondo la procedura prevista al titolo VI del trattato sull'Unione europea" e' sostituita dalla seguente:

"Queste sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio;".

13) All'articolo 26, paragrafo 3, sono soppresse le parole "e del titolo VI del trattato sull'Unione europea".

14) L'articolo 28 e' modificato come segue:

a) il punto 1 e' sostituito dal seguente:

"1) collabora alla fissazione delle priorita' per l'Europol per quanto riguarda la lotta e la prevenzione delle forme gravi di criminalita' internazionale nell'ambito del suo mandato (articolo 2, paragrafo 2)";

b) sono inseriti i seguenti punti:

"3bis) collabora alla fissazione delle condizioni relative al trattamento dei dati ai fini di stabilire se tali dati sono pertinenti ai suoi compiti e possono essere inseriti nel sistema informatizzato di raccolta di informazioni (articolo 6 bis)";

"4 bis) stabilisce deliberando alla maggioranza di due terzi dei suoi membri le norme che disciplinano gli accordi relativi all'associazione di esperti di uno Stato terzo o organismo terzo alle attivita' di un gruppo di analisi (articolo 10, paragrafo 9)";

c) il punto 7 e' sostituito dal seguente:

"7) puo' impartire istruzioni al direttore dell'Europol di modificare una decisione costitutiva di un archivio o chiudere il suddetto archivio (articolo 12, paragrafo 3)";

d) e' inserito il seguente punto:

"l4 bis) adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, le norme che disciplinano l'accesso ai documenti dell'Europol (articolo 32 bis)";

e) il punto 22 e' sostituito dal seguente:

"22) collabora a un'eventuale modifica della presente convenzione o del relativo allegato (articolo 43)";

f) il paragrafo l0 e' sostituito dal seguente:

"10) Tenendo conto delle priorita' stabilite dal Consiglio conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, e delle informazioni aggiornate fornite dal direttore dell'Europol di cui all'articolo 29, paragrafo 3, punto 6, il consiglio di amministrazione adotta ogni anno all'unanimita':

1) una relazione generale sulle attivita' svolte dall'Europol nell'anno precedente;

2) una relazione sulle attivita' future dell'Europol, che tenga conto delle necessita' operative degli Stati membri e delle incidenze sul bilancio e sull'organico dell'Europol.

Queste relazioni sono presentate al Consiglio affinche' ne prenda atto e le approvi. Esse sono trasmesse dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo".

15) All'articolo 29, paragrafo 3:

- il punto 6 e' sostituito dal seguente:

"6) l'invio periodico al consiglio di amministrazione di informazioni aggiornate sull'attuazione delle priorita' di cui all'articolo 2, paragrafo 2)";

- e' aggiunto il punto seguente: "7) tutti gli altri compiti affidatigli dalla presente convenzione o dal consiglio di amministrazione".

16) All'articolo 30, paragrafo 1, sono soppresse le parole: "titolo VI del".

17) E' inserito l'articolo seguente:

"Articolo 32 bis

Diritto di accedere ai documenti dell'Europol

Su proposta del direttore dell'Europol, il consiglio di amministrazione adotta, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, disposizioni riguardanti l'accesso ai documenti dell'Europol per qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, tenendo conto dei principi e delle limitazioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottato sulla base dell'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunita' europea".

18) L'articolo 34 e' sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Informazione del Parlamento europeo

1. Il Consiglio consulta il Parlamento europeo conformemente alla procedura di consultazione prevista dal trattato sull'Unione europea in merito a un'iniziativa di uno Stato membro o a una proposta della Commissione pertinente all'adozione di qualsiasi misura di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 26, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1 e all'articolo 42, paragrafo 2, oppure in occasione dell'eventuale modifica della presente convenzione o dell'allegato.

2. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono presentarsi dinanzi al Parlamento europeo per discutere di questioni generali inerenti all'Europol. La Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante possono essere assistiti dal direttore dell'Europol. Nei confronti del Parlamento europeo la Presidenza del Consiglio o il suo rappresentante tengono conto degli obblighi di riservatezza e di protezione del segreto.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo lasciano impregiudicati i diritti dei parlamenti nazionali ed i principi generali applicabili alle relazioni con il Parlamento europeo ai sensi del trattato sull'Unione europea."

19) All'articolo 35, paragrafo 4, e' aggiunta la frase seguente:

"Il piano finanziario quinquennale e' trasmesso al Consiglio. Esso e' trasmesso dal Consiglio per informazione anche al Parlamento europeo."

20) All'articolo 39, paragrafo 4, la parte di frase a partire dalle parole "della convenzione di Bruxelles" e' sostituita dalla seguente:

"del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale".

21) All'articolo 42 e' aggiunto il paragrafo seguente:

"3. L'Europol istituisce e mantiene una stretta cooperazione con l'Eurojust qualora sia importante per l'espletamento dei compiti dell'Europol e per il conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto della necessita' di evitare un doppio sforzo. Gli elementi essenziali di tale cooperazione sono determinati mediante un accordo da definire conformemente alla presente convenzione e alle relative misure di attuazione".

22) L'articolo 43 e' modificato come segue:

a) al paragrafo 1, le parole "dell'articolo K. 1, punto 9" sono soppresse;

b) il paragrafo 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Tuttavia, il Consiglio, che delibera all'unanimita', puo' decidere, previa discussione in merito del consiglio di amministrazione, di modificare l'allegato della presente convenzione con l'aggiunta di altre forme gravi di criminalita' internazionale o la modifica delle definizioni ivi contenute."

23) L'allegato e' modificato come segue:

a) Il titolo e' sostituito dal seguente:
sp; "ALLEGATO di cui all'articolo 2

Elenco delle altre forme gravi di criminalita' internazionale di cui 1'Europol e' competente ad occuparsi integrando quelle gia' previste nell'articolo 2, paragrafo 1, nel rispetto degli obiettivi dell'Europol enunciati all'articolo 2, paragrafo 1":

b) Il paragrafo che inizia con le parole "a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre" e' soppresso.

c) Nel paragrafo che inizia con le parole "per quanto riguarda le forme di criminalita' menzionate all'articolo 2, paragrafo 2", i termini "articolo 2, paragrafo 2" sono sostituiti da "articolo 2, paragrafo 1".

d) Dopo le parole "firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990" e' aggiunto il seguente trattino: "- traffico illecito di droga: i reati quali elencati all'articolo 3, paragrafo 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope nonche' quelli che figurano nelle disposizioni che modificano o sostituiscono tale convenzione".

24) All'articolo 10, paragrafi 1 e 4, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafi 1 e 6, all'articolo 30, paragrafo 3, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, paragrafi 5 e 9, all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2 e all'articolo 43, paragrafo 1, le parole "secondo la procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea" sono soppresse.
ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalita'.
ARTICOLO 3

Se il presente protocollo entra in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, prima che il protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione(1) sia entrato in vigore a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del protocollo stesso, quest'ultimo protocollo si considera abrogato.
ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.

3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrera' in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla convenzione Europol modificata in virtu' del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.
ARTICOLO 5

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo.

2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' ventisette novembre duemilatre.

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(1) GU L 162 del 20.6.2002 pag. 1.
(2) GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2.
 
----> Vedere da pag. 50 a pag. 54 del S.O. <----
 
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