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| Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 93 |  | Ratifica   ed   esecuzione  del  Protocollo  recante  modifica  della Convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL)  e  del  Protocollo  relativo  ai privilegi e alle immunita' dell'EUROPOL,  dei  membri  dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo  recante  modifica  della  Convenzione  che  istituisce un ufficio  europeo  di  polizia  (Convenzione EUROPOL) e del Protocollo relativo  ai  privilegi e alle immunita' dell'EUROPOL, dei membri dei suoi  organi,  dei  suoi vicedirettori e agenti, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al Protocollo di cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Entrata in vigore
 1.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3644):
 Presentato  dal  Ministro  degli  affari  esteri (Fini)
 l'8 novembre 2005.
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,   il   21   novembre   2005,  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
 Esaminato  dalla  3ª commissione, in sede referente, il
 30 novembre 2005 ed il 17 gennaio 2006.
 Relazione   scritta   annunciata  il  24 gennaio  2006,
 relatore sen. Provera.
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6314):
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 febbraio 2006 con pareri delle commissioni
 I, II, V e XIV.
 Esaminato  dalla  III  commissione,  in sede referente,
 l'8 febbraio 2006.
 Esaminato in aula ed approvato l'8 febbraio 2006.
 |  |  |  | ---->  Vedere Protocollo da pag. 6 a pag. 7 del S.O.  <---- |  |  |  | PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELLA CONVENZIONE
 CHE ISTITUISCE UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA (CONVENZIONE EUROPOL) E DEL PROTOCOLLO RELATIVO Al PRIVILEGI E ALLE IMMUNITA' DELL'EUROPOL,
 DEI MEMBRI DEI SUOI ORGANI,
 DEI SUOI VICEDIRETTORI E AGENTI
 
 LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  del  presente protocollo e le alte parti contraenti  della  convenzione  che  istituisce un Ufficio europeo di polizia  e  del  protocollo  relativo  ai  privilegi e alle immunita' dell'Europol,  dei  membri  dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, Stati membri dell'Unione europea,
 
 CON  RIFERIMENTO  all'atto  del  Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2002,
 
 CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
 
 (1) In virtu' dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione  europea,  il  Consiglio  mette  Europol in condizione di agevolare  e  sostenere  la  preparazione,  nonche'  di promuovere il coordinamento    e    l'effettuazione    di   specifiche   operazioni investigative da parte delle autorita' competenti degli Stati membri, comprese   azioni   operative   di   unita'   miste  cui  partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.
 
 (2)  E' necessario fissare norme per disciplinare tale partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni. Tali norme dovrebbero riguardare  il  ruolo  che  avranno  gli  agenti  dell'Europol  nelle suddette  squadre,  lo  scambio  di  informazioni  tra l'Europol e la squadra   investigativa   comune   nonche'   la  responsabilita'  non contrattuale  per  i  danni  provocati  dagli agenti dell'Europol che partecipano a tali squadre.
 
 (3) In virtu' dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del trattato sull'Unione  europea,  devono  essere  adottate misure che consentano all'Europol  di  richiedere  alle  autorita'  competenti  degli Stati membri di svolgere e coordinare le loro indagini su casi specifici.
 
 (4)  E'  necessario  modificare il protocollo relativo ai privilegi e alle  immunita'  dell'Europol,  dei  membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori    e   agenti,   affinche'   l'immunita'   riguardo   a dichiarazioni  verbali  o  scritte  e  atti  compiuti  da  membri del personale  dell'Europol  nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non si estenda alle attivita' svolte in qualita' di partecipanti alle attivita' delle squadre investigative comuni,
 
 HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
 ARTICOLO 1
 
 La convenzione Europol e' modificata come segue:
 
 1) All'articolo 3, paragrafo 1 sono inseriti i seguenti punti:
 
 "(6)  partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, conformemente all'articolo 3 bis;
 
 (7)   chiedere   alle   autorita'   competenti  degli  Stati  membri interessati  di  svolgere  o  coordinare  indagini in casi specifici, conformemente all'articolo 3 ter."
 
 2) Sono inseriti i seguenti articoli nella convenzione Europol:
 a) "Articolo 3 bis
 
 Partecipazione alle squadre investigative comuni
 
 1.  Gli  agenti  dell'Europol possono partecipare, con funzioni di supporto, a squadre investigative comuni, comprese quelle istituite a norma  dell'articolo  I  della  decisione  quadro  del 13 giugno 2002 relativa  alle  squadre  investigative  comuni  (1)  ovvero  ai sensi dell'articolo  13  della  convenzione  del  29  maggio  2000 relativa all'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale tra gli Stati membri dell'Unione  europea,  nella  misura  in cui tali squadre indagano su reati   che   rientrano   nella  competenza  dell'Europol  in  virtu' dell'articolo 2. Gli agenti dell'Europol possono prestare assistenza, entro  i limiti previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui opera  la squadra investigativa comune e conformemente all'accordo di cui  al  paragrafo  2, in tutte le attivita' e scambiare informazioni con  tutti i membri della squadra investigativa comune, conformemente al  paragrafo  3.  Essi non prendono tuttavia parte all'attuazione di qualsivoglia misura coercitiva.
 
 2.  La  partecipazione  degli  agenti  dell'Europol  a una squadra investigativa comune viene attuata sotto il profilo amministrativo in base  a  un  accordo  tra  il  direttore  dell'Europol e le autorita' competenti  degli  Stati  membri  che  costituiscono  la  squadra  in questione  con il coinvolgimento delle unita' nazionali. Le norme che disciplinano   siffatti  accordi  sono  stabilite  dal  consiglio  di amministrazione dell'Europol, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
 
 3.  Gli  agenti  dell'Europol  svolgono  i propri compiti sotto la guida  del  direttore  della  squadra secondo le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2.
 
 4. Conformemente all'accordo di cui ai paragrafi 2 e 3, gli agenti dell'Europol  possono  entrare  in  collegamento diretto con i membri della  squadra  investigativa  comune e fornire ai membri e ai membri distaccati della squadra investigativa comune, a norma della presente convenzione,  informazioni tratte da uno degli elementi di cui consta il  sistema  informatizzato  di  raccolta  di  informazioni,  di  cui all'articolo 6, In caso di collegamento diretto, 1'Europol ne informa contemporaneamente   le  unita'  nazionali  degli  Stati  membri  che costituiscono  la  squadra  e  gli  Stati  membri  che  hanno fornito l'informazione.
 
 5.   Le   informazioni  ottenute,  con  il  consenso  e  sotto  la responsabilita'  dello  Stato  membro che le ha fornite, da un agente dell'Europol  mentre  partecipa  ad  una squadra investigativa comune possono  essere  inserite  in  uno  degli  elementi  di cui consta il sistema   informatizzato  alle  condizioni  previste  dalla  presente convenzione.
 
 6.  Quando partecipano alle operazioni delle squadre investigative comuni  di  cui  al  presente  articolo, gli agenti dell'Europol sono soggetti,  per  quanto  riguarda  i  reati  che  dovessero  subire  o commettere,  alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui si svolge   l'operazione   applicabile   alle   persone   con   funzioni comparabili."
 
 b) "Articolo 3 ter
 
 Richiesta da parte dell'Europol di avviare indagini penali
 
 1.  Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste dell'Europol di  avviare,  svolgere  o  coordinare  indagini in determinati casi e dovrebbero   debitamente   esaminarle.   L'Europol   dovrebbe  essere informato dell'avvio dell'indagine richiesta.
 
 2. Qualora le autorita' competenti di uno Stato membro decidano di non   dar  seguito  a  una  richiesta  dell'Europol,  esse  informano l'Europol  della  loro  decisione e dei motivi che l'hanno indotta, a meno che non possano rivelare i suddetti motivi:
 
 i)  perche' in tal modo pregiudicherebbero interessi fondamentali della sicurezza nazionale; o
 
 ii)  perche'  metterebbero  cosi'  a repentaglio il buon esito di indagini in corso o la sicurezza di determinate persone.
 
 3. Le risposte alle richieste dell'Europol di svolgere indagini in determinati   casi   e  i  risultati  delle  indagini  da  comunicare all'Europol  dovrebbero  essere  trasmessi  attraverso  le  autorita' competenti  degli  Stati  membri  conformemente  alle norme stabilite nella convenzione Europol e nella pertinente legislazione nazionale.
 
 4.  In  base  a  un  accordo di cooperazione che sara' firmato con l'Eurojust,  quando  l'Europol  presenta  una  richiesta  di  avviare indagini penali, esso ne informa l'Eurojust."
 
 c) "Articolo 39 bis
 
 Responsabilita'  civile  riguardo  alla partecipazione dell'Europol alle squadre investigative comuni
 
 1.  Lo  Stato  membro,  nel cui territorio gli agenti dell'Europol abbiano  causato  danni  nell'assistere  a  misure  operative a norma dell'articolo  3bis,  provvede  al  risarcimento  di  tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.
 
 2.  Salvo  che  lo  Stato  membro  abbia  convenuto  diversamente, l'Europol rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto per i danni di cui al paragrafo 1.  Qualsiasi  disaccordo tra lo Stato membro e l'Europol relativo al principio  o  all'importo  del  rimborso  deve  essere  sottoposto al consiglio  di  amministrazione, che delibera alla maggioranza dei due terzi."
 
 3) All'articolo 28, paragrafo 1 sono inseriti i punti seguenti:
 
 "1bis) definisce, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri,  le  norme che disciplinano l'attuazione amministrativa della partecipazione  degli  agenti dell'Europol alle squadre investigative comuni (articolo 3 bis, paragrafo 2);"
 
 "21bis)  delibera, a maggioranza dei due terzi, sulle controversie tra   uno   Stato   membro   e   l'Europol  per  quanto  riguarda  la responsabilita'  per  la  partecipazione  dell'Europol  alle  squadre investigative comuni (articolo 39 bis)".
 ARTICOLO 2
 
 All'articolo  8 del protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' dell'Europol,  dei  membri  dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti, e' aggiunto il seguente paragrafo:
 
 "(4)  In  conformita'  dell'articolo 17, paragrafo 2, l'immunita' di cui  al  paragrafo  1,  lettera  a),  non viene concessa per gli atti ufficiali  che  devono  essere compiuti in adempimento dei compiti di cui  all'articolo  3  bis  della  convenzione  per quanto concerne la partecipazione  di  agenti  dell'Europol  alle  squadre investigative comuni."
 ARTICOLO 3
 
 1.  Il  presente  protocollo  e'  sottoposto  agli  Stati  membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
 
 2.  Gli  Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
 
 3.  Il  presente  protocollo  entra  in vigore novanta giorni dopo la notifica  di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato,  membro dell'Unione  europea  alla  data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto  che  stabilisce  il presente protocollo, che ottemperi per ultimo a detta formalita'.
 ARTICOLO 4
 
 l.  Il  presente protocollo e' aperto all'adesione di qualsiasi Stato che  diventi  membro  dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore  alla  data  di  deposito  degli  strumenti  di  adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
 
 2.  Gli  strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
 
 3.  Fa  fede  il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
 
 4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore,  esso  entrera'  in  vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
 
 5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3,   entri   in  vigore  prima  dello  scadere  del  periodo  di  cui all'articolo   46,   paragrafo   4   della  convenzione  Europol,  ma successivamente  al  deposito  dello  strumento di adesione di cui al paragrafo  2,  lo  Stato  membro  aderente  aderisce alla convenzione Europol  modificata  in  virtu'  del  presente  protocollo,  a  norma dell'articolo 46 della medesima.
 ARTICOLO 5
 
 1.  Il  Segretario  Generale  del  Consiglio  dell'Unione  europea e' depositario del presente protocollo.
 
 2.  Il  depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee  per informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.
 
 Fatto a Bruxelles, addi' ventotto novembre duemiladue.
 |  |  |  | ---->  Vedere da pag. 17 a pag. 21 del S.O.  <---- |  |  |  |  |