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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 8 marzo 2006 |  | Completamento  del  Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II. |  | 
 |  |  |  | IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 2001, n. 2522, registrato alla  Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle  infrastrutture  ed  assetto  del territorio, in data 11 aprile 2002,  registro  n.  1,  foglio  n.  199,  pubblicato nel supplemento ordinario  n.  142 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, con il quale, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art.  4, comma 4, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stati definiti  i  contenuti  del  progranima  innovativo in ambito urbano, denominato  «Contratti di quartiere II», finalizzato prioritariamente ad incrementare la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di  comuni  e citta' a piu' forte disagio abitativo ed occupazionale, iniziativa  per  la  quale  era  stato  previsto  la  possibilita' di co-finanziamento da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto  il  decreto  ministeriale  30 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture  ed  assetto del territorio il 25 marzo 2003, registro n.  1,  foglio  n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile  2003, di modifica del citato decreto 27 dicembre 2001, con il  quale, si e' provveduto alla ripartizione concordata, sulla media dei   parametri   di   ripartizione  dell'edilizia  sovvenzionata  ed agevolata fissati, per ciascuna regione, dalle tabelle A e C allegate alla  delibera CIPE 22 dicembre 1998, di risorse da porre a bando per il varo del programma;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture   ed  assetto  del  territorio  il  1° dicembre  2003, registro  n. 4, foglio n. 59, con il quale, in attuazione dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale 27 dicembre 2001, e' stata disposta la  destinazione  delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c ),  del  medesimo decreto al programma innovativo concernente le zone adiacenti  alle  stazioni  ferroviarie  delle  grandi citta' e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali;
 Visto  il  decreto  ministeriale  21 novembre 2003, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture  ed assetto del territorio il 7 gennaio 2004, registro n.  1,  foglio  n.  11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio  2004,  con  il quale si e' proceduto all'approvazione del secondo  bando  inteso a consentire l'accesso al programma dei comuni delle regioni Toscana, Campania e Calabria;
 Vista  la  lettera  n.  102229  del  7 settembre  2005  della Cassa depositi  e  prestiti,  con  la  quale, e' stata accertata la residua disponibilita', ai fini del completamento del programma «Contratti di quartiere II», di euro 311.455.371.216;
 Sentito il Ministro per gli affari regionali;
 Ravvisata   l'opportunita'   di   procedere  al  completamento  del programma   «Contratti   di  quartiere  II»,  pervenendo  alla  piena utilizzazione delle risorse ad esso destinate;
 Ritenuto  di  destinare  l'importo  di  euro  308.340.817.703,84 al finanziamento  dei programmi innovativi in ambito urbano, e l'importo di  euro  3.114.533.512,16,  pari  all'1%  dell'intero  finanziamento disponibile,  alla  realizzazione  dei  connessi servizi di assisteza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per  le  infrastrutture  stradali,  l'edilizia  e  la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche  urbane  ed  abitative, essendo state esaurite le procedure sopraccitati  bandi,  provvede,  con le residue disponibilita' di cui alle premesse, al completamento del programma «Contratti di quartiere II». L'importo complessivo e' comprensivo della quota dell'1%, che e' destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.
 2.   Ulteriori  risorse  da  destinare  al  programma  indicato  al precedente  comma  1 possono essere apportate dai comuni interessati, dagli  enti  territoriali  e  da  altri  soggetti  pubblici e privati partecipanti ai relativi interventi.
 |  |  |  | Art. 2. 1  .  Le modalita' di presentazione da parte dei comuni interessati delle  domande  di partecipazione ed il riepilogo del contenuto delle stesse,   delle  procedure  di  valutazione  degli  interventi  e  di attuazione, sono ripetute nell'avviso, che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).
 |  |  |  | Art. 3. 1.   I   comuni   interessati  debbono  presentare  la  domanda  di partecipazione   al   programma,   contenente  le  indicazioni  e  la documentazione di cui all'art. 2, al Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti   -  Dipartimento  per  le  infrastrutture  stradali, l'edilizia  e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, entro quaranta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
 Roma, 8 marzo 2006
 
 Il Vice Ministro: Martinat
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
 |  |  |  | Allegato 1 
 AVVISO  INTESO  AL  COMPLETAMENTO  DEL PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO «CONTRATTI DI QUARTIERE II».
 
 Art. 1.
 Completamento del programma «Contratti di quartiere II»
 1.   Con   la  disponibilita'  residua  di  Euro  311.455.000,00, segnalata   dalla   Cassa   depositi   e  prestiti,  si  provvede  al completamento  del  programma  nazionale  innovativo in ambito urbano denominato   «Contratti   di   quartiere  II»,  che  ha  previsto  il cofinanziamento  da  parte  dello  Stato,  e delle regioni e province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  hanno manifestato la loro adesione  al  programma  partecipando  al finanziamento, di proposte, avanzate  dai  comuni,  di contratti di quartiere recanti interventi, finalizzati   prioritariamente   ad   incrementare,   anche   con  la partecipazione     di     investimenti    privati,    la    dotazione infrastrutturale, incluso l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di competenza delle amministrazioni pubbliche, dei  quartieri  degradati  di  comuni  e  citta' a piu' forte disagio abitativo.  L'attuazione  del  programma si e' percio' articolata per bandi,  regionali  e  provinciali laddove gli enti territoriali hanno manifestato  la  disponibilita',  e  statale,  in carenza della detta manifestazione  di  disponbilita'.  In  relazione a quanto precede e' stata  verificata la disponibilita' residua di cui al presente comma. L'importo   residuo   del  finanziamento  statale  e'  percio'  anche comprensivo  della  quota  dell'1% destinata ai servizi di assistenza tecnica, monitoraggio e diffusione dei risultati.
 2.   Con   l'attivazione  del  programma,  che  ora  si  porta  a completamento a totale carico delle residue risorse statali, ci si e' proposto  in  particolare,  di  concorrere con i comuni, nel rispetto delle  loro  prerogative  costituzionali,  al superamento delle cause strutturali  del  disagio,  incrementando,  anche  con il supporto di ulteriori  investimenti  pubblici  e  privati  ed attraverso forme di progettazione  partecipata con il coinvolgimento dei cittadini per la definizione  degli  obiettivi,  la  dotazione  infrastrutturale  e di servizi  a  fruizione  collettiva  in  quartieri degradati di comuni, citta'  o loro consorzi, prevedendo nel contempo misure ed interventi che   favoriscano   l'integrazione,   o   reintegrazione  sociale,  e l'occupazione.
 3. Ulteriori risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1  previsti nei singoli progetti di intervento possono percio' essere apportate   da  soggetti  pubblici,  enti  territoriali  e/o  privati partecipanti  al  progetto,  e  costituiscono elemento di valutazione delle relative proposte.
 4. Nel presente avviso si recano pertanto nuovamente le modalita' di  partecipazione  al  programma  e  si  indica  il  termine  per la presentazione delle relative proposte.
 Art. 2. Localizzazione  degli  interventi  e modalita' di presentazione delle
 domande
 1.  I  progetti  di  contratti  di quartiere II, recanti proposte interventi  innovativi  in  ambito  urbano,  di  cui  all'art.1, sono localizzati nei comuni, in quartieri caratterizzati da:
 diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano;
 carenze di servizi;
 contesti di scarsa coesione sociale connessa a marcato disagio abitativo.
 2. Gli interventi devono essere compresi, in via prioritaria, nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962,  n.  167,  aventi  o  meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art.  34  della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, in  comparti  di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della  legge  27 luglio  1978,  n.  392,  nelle  aree  assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n.  47, ovvero in aree aventi caratteristiche analoghe, eventualmente gia'  individuate  dalla  vigente  legislazione  regionale,  in  aree degradate  ed in quelle soggette a recupero a causa di eventi sismici o di pubblica calamita'.
 3. Ai fini della partecipazione al programma i sindaci dei comuni interessati  presentano  domanda  al Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti   -  Dipartimento  per  le  infrastrutture  stradali, l'edilizia  e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale per  l'edilizia  residenziale  e le politiche urbane e abitative, via Nomentana n. 2 - 00161 Roma, corredate da:
 a) proposta  di  «Contratto  di  quartiere  II»,  contenente la relazione  descrittiva  delle  motivazioni  e  degli  obiettivi degli interventi,  delle  loro  modalita'  di  attuazione  e delle forme di partecipazione degli abitanti alla definizione del programma;
 b) piano  di  recupero  adottato dal comune, redatto secondo le modalita'  dell'art.  28 della legge n. 457/1978, ovvero stralcio del piano   regolatore   generale   vigente,   qualora   sufficientemente dettagliato;
 c) progetto    preliminare    delle    opere    proposte,   con quantificazione   dei   costo   dell'intervento,   eventualmente   in riferimento ai massimali regionali vigenti.
 L'importo  complessivo del finanziamento richiesto, esplicitato nel quadro  tecnico economico degli interventi deve risultare dalla somma delle seguenti voci:
 importo  dei  lavori, (di cui il 25 % destinato al programma di sperimentazione);
 acquisizione aree o immobili;
 IVA sui lavori, calcolata al 10%;
 corrispettivo   per   progettazione  definitiva,  esecutiva, direzione  dei  lavori, contabilita', coordinamento per la sicurezza, collaudi e spese generali;
 IVA sui corrispettivo, calcolata al 20%;
 somme a disposizione dell'Amministrazione;
 imprevisti;
 individuate per ogni intervento previsto;
 d) programma di sperimentazione, contenuto nel 25% dell'importo di   finanziamento  richiesto,  costituito  da  oneri  per  lavori  e attivita';
 e) formale  contratto  preliminare,  seppur  condizionato  alla realizzazione  dell'opera, comprovante l'eventuale acquisto del o dei manufatti oggetto di intervento;
 f) designazione   del   responsabile  della  realizzazione  del progetto  d'intervento, che assuma e coordini le opportune iniziative per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  e costituisca riferimento,  nelle  diverse  fasi  del procedimento, della Direzione generale   per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  urbane  e abitative;
 g) schema  di  proposta di organizzazione delle attivita' e dei servizi   di   assistenza  tecnica,  monitoraggio  e  diffusione  dei risultati,   nel   limite   dell'1%  dell'importo  del  finanziamento richiesto;
 h) delibera  di  giunta comunale di approvazione della proposta di cui alla lettera a).
 5. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura   «Programma   contratti   di   quartiere  II  -  avviso  di completamento   pubblicato   il   (indicazione  degli  estremi  della pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  )»  al  Ministero  delle infrastrutture  e  dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici - Direzione generale   per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  urbane  e abitative,  via  Nomentana  n.  2 - 00100 Roma, entro quaranta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella Gazzetta Ufficiale.
 6.  La  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le politiche  urbane  e  abitative,  sulla  base della graduatoria delle proposte   selezionate   dalla   Commissione   di   cui  all'art.  5, individuera'  formalmente  i  comuni  i  cui  progetti  sono ritenuti finanziabili,  fino  ad  esaurimento  delle risorse economiche di cui all'art.1.  Detti  comuni dovranno predisporre il progetto definitivo entro    sessanta    giorni    dalla    comunicazione   dell'avvenuto finanziamento.   La   stessa   Direzione   generale   per  l'edilizia residenziale  e  le  politiche  urbane ed abitative procedera' quindi alla  stipula dei relativi protocolli d'intesa, previa verifica della conformita'   del   progetto   definitivo,  rispetto  agli  elaborati presentati a corredo della domanda di cui al precedente comma 4.
 7.  A  decorrere  dalla  stipula del protocollo d'intesa i comuni individuati  dispongono  di sessanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento.
 8.  Per  la  redazione  delle  progettazioni,  i  comuni  possono accedere  al fondo di rotazione per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1978, n. 135.
 Art. 3.
 Caratteristiche e finalita' dei progetti
 1.  I progetti sono finalizzati al recupero, al potenziamento e/o alla  realizzazione  ex novo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,  al  miglioramento  delle  condizioni  ambientali e delle dotazioni  di servizi pubblici e privati, nonche' al recupero, per la fruizione  pubblica,  di  edifici  ed  aree degradati o suscettivi di degrado,  ed  alla  ricostruzione  dei  manufatti  colpiti  da eventi sismici o pubbliche calamita';
 2.  I  progetti  stessi  debbono  essere  conformi agli strumenti urbanistici  vigenti  od  adottati individuando un ambito all'interno del  quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano  equipollente)  o,  qualora  sufficientemente  dettagliato, dal piano regolatore generale.
 3. I progetti sono caratterizzati:
 dalla  riqualificazione  dell'ambito  urbano, anche attraverso l'adeguamento  e lo sviluppo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 dalla  dotazione  di  servizi  volti al raggiungimento di piu' elevati standard di qualita';
 dal  recupero  e  riuso,  a  servizio  della collettivita', di contenitori  dismessi  o  da  dismettere,  da  destinare  ad opere di urbanizzazione;
 dalla ristrutturazione di immobili colpiti da eventi sismici o pubblica calamita', da destinare ad opere di urbanizzazione;
 dal  miglioramento  delle  condizioni  ambientali e sociali ed dall'incentivazione dell'offerta occupazionale.
 4.  Sono  considerati  a  carattere  sperimentale  gli interventi innovativi  mirati  al  contenimento  dei  consumi  energetici, ed al miglioramento  della  qualita'  ambientale,  dell'economicita'  della gestione e della manutenzione di servizi collettivi, ottenuti facendo ricorso   a  manufatti  e/o  tecnologie  innovative,  che  comprovino l'abbattimento  dei  costi  sopportati dalla pubblica amministrazione per  la  progettazione,  realizzazione  e  gestione  delle  opere  di urbanizzazione.
 5.  In  ogni  caso  ciascun  progetto  d'intervento potra' essere finanziato,  con  le  risorse  del precedente art. 1, comna 1, per un ammontare compreso tra 1 e 8 milioni di euro.
 6.  Nell'ambito  dei  citati  progetti  destinati  al  recupero e riqualificazione urbana, ulteriori risorse, diverse rispetto a quelle indicate all'art. 1, comma 1, di natura pubblica e/o privata, possono essere finalizzate ad interventi compresi in una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate:
 opere infrastrutturali;
 strutture per servizi;
 interventi  residenziali  e  di  dotazione  connessa  a quella residenziale,  finanziabili  con  risorse  private, per i quali vanno individuate   idonee   garanzie  atte  ad  assicurarne,  la  completa realizzazione;
 interventi  a completamento di opere di urbanizzazione, per le quali le risorse pubbliche sono insufficienti.
 7.  Ulteriori  risorse aggiuntive, pubbliche e/o private, diverse da  quelle  di  cui  all'art.  1,  comma  1, possono essere destinate all'ampliamento   e/o   integrazione   e/o  completamento  di  quanto finanziato  con  le  risorse  di cui al comma 1 citato, attraverso la concessione  di  diritti  edificatori su tutto il territorio comunale ovvero   mediante   concessione  di  progettazione,  realizzazione  e gestione  delle  stesse  opere  per  periodi  temporali  legati  alla remunerazione dei capitali investiti.
 Art. 4.
 Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblico -privato
 1.  Al  fine  di  dare  completa attuazione ai progetti di cui al presente   bando   possono   essere   formalizzati   accordi  tra  le amministrazioni  pubbliche, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare  l'occupazione  ed  a favorire l'integrazione sociale in settori  quali:  promozione della formazione professionale giovanile, recupero  dell'evasione  scolastica,  assistenza agli anziani ed alle categorie svantaggiate, realizzazione di strutture per l'accoglienza.
 2.  Con  analoghe  finalita' possono essere stipulate convenzioni tra  amministrazioni  pubbliche  ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni  di  volontariato  ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi.
 Art. 5. Commissione per la valutazione delle domande e criteri di valutazione
 1. Con decreto del direttore generale per l'edilizia residenziale e  le politiche urbane ed abitative e' nominata la Commissione per la valutazione  delle  proposte  redatte  dai  comuni,  da  ammettere  a finanziamento.  Detta Commissione ha sede in Roma presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  La  Commissione formula la graduatoria  delle  proposte  di  intervento.  La  valutazione  delle proposte avviene mediante l'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare,  relativamente  a ciascun gruppo di indicatori di cui alle lettere successive, fino ad un massimo di 18 punti:
 a) Caratteri del comune con riferimento a:
 dimensionamento demografico;
 tasso di disoccupazione;
 rischio sismico;
 dichiarazione di pubblica calamita';
 potenzialita' di sviluppo economico e sociale.
 La  documentazione relativa a dimensionamento demografico, tasso di disoccupazione, classificazione sismica e dichiarazione/i di pubblica calamita',  deve essere fornita dal comune interessato, ed unita alla domanda,  insieme ad una relazione documentata sulle potenzialita' di sviluppo economico e sociale;
 b) caratteri della proposte d'intervento con riferimento a:
 risultati   attesi   per   gli  aspetti  urbanistici,  legate all'efficienza  e  fruibilita'  dei  servizi,  anche  connessa con il recupero di edifici e aree degradate;
 risultati attesi per gli aspetti sociali;
 risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
 risultati attesi per l'adeguamento e/o miglioramento sismico;
 risultati  attesi  per  il  recupero  delle  zone  colpite da pubblica calamita';
 c)  presenza ed entita' di finanziamenti apportati dallo stesso comune  o da altri soggetti istituzionali e/o privati con riferimento a:
 ulteriori interventi sia di ampliamento, che di integrazione, che di completamento;
 interventi    edilizi,    di    recupero,    sostituzione   e riqualificazione urbanistica;
 interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
 interventi per favorire lo sviluppo economico dell'area;
 interventi per favorire l'occupazione;
 interventi tesi all'ammodernamento funzionale e gestionale;
 d)  caratteri del progetto preliminare con riferimento a:
 opere sperimentali e/o innovative;
 sostenibilita' ambientale e rapporto con il contesto urbano;
 opere caratterizzate da semplificazione gestionale;
 opere      caratterizzate      da      alto      tasso     di investimento/redditivita';
 e) caratteri  del  programma di sperimentazione con riferimento a:
 interesse  e  sjgnificativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale;
 2.   Ai   fini  della  valutazione  delle  proposte,  costituisce condizione  di  particolare attenzione la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria anche attraverso interventi residenziali  e/o  infrastrutturali  che contribuiscano ad elevare il tasso  di  reddito, l'occupazione e l'integrazione sociale. Cio' puo' avvenire  anche  ricorrendo  ad operazioni di recupero, demolizione e ricostruzione, anche previo acquisto da parte dei comuni interessati, dei  manufatti  in  disuso o meno, ovvero con interventi del capitale privato.
 Art. 6.
 Procedure
 1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o di un suo delegato, sono resi esecutivi i risultati della procedura di    valutazione.    Detto   provvedimento,   successivamente   alla registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti. I comuni ammessi al finanziamento dovranno presentare il  progetto  definitivo, accompagnato da delibera di giunta comunale di approvazione, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione da parte  della  Direzione  generale  per  l'edilizia  residenziale e le politiche urbane e abitative dell'avvenuto finanziamento.
 2.  Il  Direttore  generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le politiche  urbane  e  abitative  procedera' stipulare i protocolli di intesa  con  i  comuni  ammessi  al finanziamento, previa verifica di conformita'  del  progetto  definitivo  con la proposta presentata in fase di gara, entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui sopra.  A  seguito  dei  protocolli di intesa, qualora necessario, le amministrazioni   interessate   procedono  alla  formalizzazione  dei relativi  accordi  di  programma  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo  18 agosto  2000,  n. 267. In attuazione di detti atti il medesimo  direttore  generale o un suo delegato, entro quarantacinque giorni  dal protocollo d'intesa, stipulera' con i comuni di cui sopra le  convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, comma 1,  la  cui  efficacia e' subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
 Art. 7.
 Monitoraggio e vigilanza
 1.  L'attivita'  di  vigilanza  sull'attuazione  del programma e' esercitata  in  base allo schema propositivo di cui all'art. 2, comma 4,  lettera g),  che viene recepito nella convenzione di cui all'art. 6.  Il  comune  proponente  nomina  il  responsabile del contratto di quartiere  II  come  previsto dal precedente art. 2, comma 4, lettera f).
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