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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI |  | DECRETO 17 febbraio 2006 |  | Disposizioni   in   merito  alla  fornitura  del  servizio  di  posta elettronica ibrida. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale
 
 Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la  direttiva  97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della  qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23  dicembre  2003,  n.  384,  che ha attuato la direttiva 2002/39/CE riguardante l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita';
 Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1999, n. 49, concernente l'autorizzazione   provvisoria   all'espletamento   del  servizio  di recapito  della posta elettronica ibrida, come modificato dal decreto del  Ministero  delle  comunicazioni  12 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1999, n. 116;
 Visto  il  decreto  del Ministro delle comunicazioni in qualita' di Autorita'  di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000, concernente  la  conferma  della  concessione  del  servizio  postale universale  alla  societa'  Poste  italiane  S.p.a., pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 102 del 4 maggio 2000;
 Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni in qualita' di  Autorita'  di  regolamentazione  del  settore postale 23 dicembre 2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  301  del  30  dicembre  2003,  recante «Nuove tariffe dei servizi postali  riservati  e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;
 Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 29 dicembre 2005, riguardante  l'ambito  della  riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
 Vista  la  deliberazione  del  CIPE  24 aprile 1996, n. 65, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita»;
 Vista  la  deliberazione  CIPE  29  settembre  2003, n. 77, recante «Linee guida sulla regolazione del settore postale»;
 Visto  il  provvedimento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  in  data 23 febbraio 2005 di avvio dell'istruttoria per presunto  abuso  di  posizione  dominante  di Poste italiane S.p.a ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE;
 Ritenuto   che  le  attuali  esigenze  del  mercato  richiedono  un superamento  delle disposizioni del decreto 18 febbraio 1999 mediante l'eliminazione  di  condizioni  per l'accesso alla rete postale degli invii  aventi  caratteristiche  di corrispondenza epistolare generati mediante  l'impiego  di  mezzi  telematici  e trasformati in messaggi cartacei  che  possono costituire barriere significative all'ingresso di nuovi operatori;
 Considerato  che  il  recapito di invii di posta elettronica ibrida indirizzati  alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato  il  ritiro  da  Poste  italiane  S.p.a comporta per Poste italiane  S.p.a  costi  effettivi  tendenzialmente inferiori a quelli sostenuti  per l'ordinario servizio di raccolta, recapito, trasporto, smistamento e consegna in aree territoriali di servizio diverse;
 Considerato  che  ai  fini  dell'individuazione della riduzione dei costi   e'   comunque   necessario   tenere  conto  di  una  adeguata remunerazione  del  capitale gia' investito nella realizzazione della rete postale;
 Ritenuto  opportuno  che,  conseguentemente, Poste italiane proceda all'applicazione nei suddetti casi di riduzioni rispetto alle tariffe ordinarie  a  favore  di  tutti  gli  operatori ed a condizioni eque, trasparenti  e  non  discriminatorie,  approvate  dal Ministero delle comunicazioni  in  qualita'  di  Autorita'  di  regolamentazione  del settore postale;
 Ritenuto di mantenere provvisoriamente, nelle more del procedimento di  approvazione  delle suddette riduzioni, l'attuale tariffa di 0,37 euro   per   un   numero   minimo  di  un  milione  di  invii  aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare su base annua;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   Poste   italiane   S.p.a  consente  agli  operatori  di  posta elettronica  ibrida  l'accesso  alla  propria  rete  postale  per  il recapito  degli invii generati mediante l'impiego di mezzi telematici e trasformati in messaggi cartacei alle condizioni e con le modalita' indicate nel presente decreto.
 2.  Ai  predetti  fini il territorio nazionale e' suddiviso in aree territoriali  di  servizio,  corrispondenti ai comprensori postali di smistamento  e  di  recapito  individuati  dai  codici  di avviamento postale  di  cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  ritiro  degli  invii trasformati in messaggi cartacei, gia' imbustati e distinti per codice di avviamento postale, avviene a cura delle  Poste italiane presso i centri stampa indicati dagli operatori di posta elettronica ibrida.
 2. Gli invii aventi caratteristiche di corrispondenza epistolare di cui  al comma 1, indirizzati ad aree territoriali di servizio diverse da  quelle  ove  e'  stato  effettuato  il  ritiro  da parte di Poste italiane S.p.a., sono soggetti a tariffazione ordinaria.
 3.   Per   il   recapito  degli  invii  aventi  caratteristiche  di corrispondenza epistolare di cui al comma 1 indirizzati alle medesime aree  territoriali  di  servizio  ove  e' stato effettuato il ritiro, Poste  italiane  S.p.a.  applica a tutti gli operatori, per l'accesso alla  rete  postale,  riduzioni  rispetto alla tariffa ordinaria, che tengono  conto  dei  minori  costi  effettivamente sostenuti e di una adeguata  remunerazione  del  capitale  investito, a condizioni eque, trasparenti  e  non  discriminatorie.  Tali  riduzioni,  che  possono altresi'  presupporre  un  numero  minimo  di invii consegnati da uno stesso  operatore,  comunque tale da non costituire una significativa barriera  all'entrata  di  nuovi  operatori  nel  mercato della posta ibrida,  devono  essere  comunicate, entro trenta giorni dal presente decreto  ed  entro  quindici giorni da ogni successiva variazione, al Ministero   delle   comunicazioni   in   qualita'   di  Autorita'  di regolamentazione  del  settore  postale.  Il  Ministero  procede alla approvazione  delle  riduzioni  prospettate,  valutata  la congruita' delle  proposte  in  rapporto  ai  minori  costi  sostenuti  da Poste italiane   S.p.a.   rispetto   al  servizio  ordinario  di  raccolta, trasporto, smistamento e consegna degli invii individuali indirizzati in  aree  territoriali  di  servizio  diverse  da quelle ove e' stato effettuato  il ritiro, tenuto conto di una adeguata remunerazione del capitale  investito  nella rete postale. Nel caso in cui il Ministero non  si  pronunci  nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione,   le   riduzioni  si  hanno  per  approvate.  Ove  sia necessario  acquisire  informazioni,  documenti  o pareri, il termine ricomincia  a  decorrere  per  non piu' di una volta dalla data della relativa ricezione.
 4.  Fino all'approvazione delle riduzioni, la tariffa per il ritiro e  il  recapito  di  ciascun invio avente carattere di corrispondenza epistolare,   di   peso  rientrante  nel  primo  porto  (20  grammi), indirizzato  alle medesime aree territoriali di servizio ove e' stato effettuato   il   ritiro   da   parte   di   Poste,   resta   fissata provvisoriamente  in  euro 0,37 per un numero minimo di un milione di invii su base annua.
 5.  Per gli invii di corrispondenza diversa da quella epistolare si applicano condizioni economiche non discriminatorie da stipularsi tra Poste italiane S.p.a e gli operatori interessati.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Gli  invii  di natura epistolare generati mediante l'impiego di mezzi  telematici  e  trasformati  in messaggi cartacei devono essere individuati  riportando in modo evidente sulla busta il logo P.E.I.E. (posta  elettronica  ibrida  epistolare),  di  cui  all'allegato B, e l'indicazione del centro stampa di cui all'art. 2.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 18 febbraio 1999 e' abrogato.
 
 Roma, 17 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Landolfi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 292
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 51 a pag. 52 della G.U.  <----
 |  |  |  | Allegato B 
 Logo: P.E.I.E.
 Posizione sulla busta:
 non meno di millimetri 5 dal bordo superiore;
 non meno di millimetri 5 dal bordo sinistro.
 Dimensioni:
 altezza minima millimetri 6;
 altezza massima millimetri 15;
 larghezza minima millimetri 20;
 larghezza massima millimetri 40.
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