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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 31 gennaio 2006 |  | Modificazioni  al  decreto  11 febbraio  1997, recante: «Modalita' di importazione di specialita' medicinali registrate all'estero». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 Visto   il  decreto  legislativo  25  maggio  1991,  n.  178,  come modificato  dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 25, comma 7, lettera b);
 Visto  il  decreto ministeriale 11 febbraio 1997 recante «Modalita' di  importazione  di  specialita'  medicinali registrate all'estero», pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  27  marzo  1997,  n.  72,  e successive modificazioni;
 Considerato     che,     anche    in    base    alle    valutazioni tecnico-scientifiche  espresse dal Consiglio superiore di sanita' nel parere reso nel corso della seduta del 20 dicembre 2005, il ricorso a farmaci non autorizzati deve essere rigorosamente subordinato ai soli casi di concreta, effettiva necessita';
 Ravvisata   l'esigenza   di  apportare  modifiche  alla  disciplina dell'importazione  di  medicinali  gia'  registrati all'estero ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, per evitare  anomali impieghi in situazioni non giustificate da oggettivi caratteri di necessita' e di urgenza;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  All'art. 2 del decreto ministeriale 11 febbraio 1997, citato in premesse, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
 «1-bis.  L'importazione  di  cui  al  comma  1 e' giustificata da oggettivi  caratteri  di  eccezionalita' e l'impiego del farmaco deve avvenire  nel rispetto, oltre che della normativa in vigore in Italia delle  condizioni  di  uso  autorizzate nel paese di provenienza. Nel caso  in cui le richieste dello stesso medicinale risultino eccessive rispetto  a  periodi  precedenti,  il  competente  ufficio di sanita' marittima,  aerea  e  di  frontiera - Ministero della salute, in fase istruttoria,  ai  fini  degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, e' tenuto,  ad  eccezione dei farmaci orfani e dei farmaci innovativi, a chiedere   alla   struttura   sanitaria   e  al  medico,  oltre  alla documentazione  prevista  dal  comma  1,  ulteriori  delucidazioni in merito   alla   motivazione   clinica   ed  epidemiologica  idonea  a giustificare nel caso concreto la richiesta.».
 2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 31 gennaio 2006
 
 Il Ministro: Storace
 
 Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 123
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