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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 8 marzo 2006 |  | Modalita'  di  attuazione  degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Veneto. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  decreto-legge  28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge  29 aprile  2005, n. 71, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare;
 Visto  il  decreto-legge  9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni   dalla   legge   11 novembre  2005,  n.  231,  recante interventi  urgenti  in  agricoltura e per gli organismi pubblici del settore,  nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
 Visto,  in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 182/2005,   che   prevede   interventi   economici   e   agevolazioni previdenziali a favore dei produttori di uve da vino, individuati con le  procedure  di  cui  al  decreto-legge  28 febbraio  2005,  n. 22, convertito  dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, che hanno subito una riduzione  di  reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Viste  la  delibera di giunta della regione Veneto del 20 settembre 2005,  n.  2.714,  che dichiara la grave crisi di mercato dell'uva da vino nel 2005;
 Ritenuto  di  attivare gli interventi recati dall'art. 1, comma 1 e 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre  2005,  n.  231,  a  favore  delle imprese agricole della regione  Veneto  che  per  la  crisi di mercato del 2005 delle uve da vino, hanno subito una riduzione di reddito del 30 per cento rispetto al reddito medio del triennio precedente;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  l'attuazione  dell'art.  1,  commi  1  e  2,  del  decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  le  aree  d'intervento  sono  quelle  individuate dalla regione Veneto con delibera di giunta n. 2.714 del 20 settembre 2005;
 2.   La   stessa   regione   determina   le  modalita'  e  provvede all'istruttoria  per  la verifica dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.
 3.  Le  domande  di  intervento,  da  parte  delle imprese agricole interessate,  devono  essere  presentate agli uffici territorialmente competenti  indicati  dalla  regione  medesima,  entro  il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Gli aiuti economici a favore delle imprese agricole danneggiate, nei   limiti  stabiliti  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,  sono  erogati  secondo  le  disposizioni stabilite dall'Agea ai sensi del medesimo art. 1, comma 3.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 8 marzo 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
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