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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | CIRCOLARE 7 marzo 2006, n. 814 |  | Legge  19 dicembre  1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000. |  | 
 |  |  |  | Alle imprese interessate Alle banche concessionarie
 Agli istituti collaboratori
 All'A.B.I.
 All'ASS.I.LEA.
 Alla Confindustria
 Alla Confapi
 Alla Confcommercio
 Alla Confesercenti
 Alle Confederazioni artigiane
 
 Com'e' noto, la circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, gia' alcune volte   modificata,   rappresenta   una  delle  principali  norme  di attuazione  della  legge n. 488/1992, definendo essa le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti da detta legge.
 Sulla  base  dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa,   si  ravvisa  l'esigenza  di  apportare  alla  predetta circolare  alcune  nuove  modifiche  ed  integrazioni  allo  scopo di aumentare  l'efficacia  e  la  tempestivita' dei controlli finali che correntemente  si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo  alle  imprese  interessate  di  predisporre per tempo la documentazione  generalmente  occorrente  senza cosi' pregiudicare la celerita' dei procedimenti agevolativi.
 Alla  circolare  n. 900315 del 14 luglio 2000 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate. Con riferimento al punto 3.10.
 Il  penultimo periodo («La dichiarazione di cui ... l'elenco di cui sopra»)  e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  dichiarazione di cui si tratta  deve  essere  esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni, nonche'  allegata  alla  documentazione  finale  di  spesa  di cui al successivo  punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui  sopra. All'atto della presentazione della documentazione finale, l'elenco  dovra'  essere  integrato  con  l'indicazione  del costo di ciascun bene in esso indicato.».
 L'ultimo   periodo   («La   mancata  ...  delle  agevolazioni»)  e' sostituito  dal  seguente:  «La  mancata o incompleta tenuta di dette scritture  da'  luogo  a  contestazione  all'impresa  e,  nel caso di ripetuta   inadempienza,   alla   revoca   totale  o  parziale  delle agevolazioni».
 Dopo  l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «L'impresa deve  inoltre  acquisire  e  conservare  la  documentazione  utile  a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e  attrezzature  oggetto  delle  richieste  di  erogazione  di cui al successivo  punto  7  e  della  rendicontazione  di  spesa  di cui al successivo   punto   8   (ad  esempio,  certificati  di  origine  dei macchinari,  documenti  di  trasporto,  certificati di assicurazione, documenti  di  immatricolazione,  dichiarazioni di conformita' di cui alla   direttiva   98/37/CE   del   22 giugno   1998,   ecc.).   Tale documentazione  deve  essere  esibita  dall'impresa  su richiesta del personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni,  nonche'  allegata  in copia alla documentazione finale di spesa  di  cui  al  successivo  punto  8.  La  mancata  o  incompleta esibizione   di   detta  documentazione  da'  luogo  a  contestazione all'impresa  e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni». Con riferimento al punto 7.5.
 Dopo  l'ultimo  periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Nei casi di  cui  al  successivo  punto 7.6, la banca concessionaria, prima di procedere  all'erogazione  parziale dell'ultima quota del contributo, effettua  accertamenti,  secondo  le  modalita' ed i criteri indicati dall'art.  71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  anche  sullo  stato  di  funzionamento del programma agevolato  e  sull'esistenza  presso  l'unita'  produttiva  dei  beni oggetto  della  documentazione finale di spesa, cosi' come dichiarati dall'impresa.  Per  l'erogazione  parziale  di  detta ultima quota il termine   di   quindici   giorni   sopra   indicato  e'  aumentato  a quarantacinque giorni». Con riferimento al punto 8.2.
 Dopo  le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese»  sono  aggiunte le seguenti: «nonche' aver avviato l'attivita' agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,».
 Dopo  le  parole  «comprovante  l'effettuazione delle spese stesse» sono  aggiunte le seguenti: «corredata della documentazione di cui al precedente  punto  3.10  e  delle  dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4». Con riferimento al punto 8.3.
 Dopo  le  parole  «nelle  commesse  interne  di  lavorazione.» Sono aggiunte  le  seguenti:  «Per  tutti  i  titoli  di  spesa di importo imponibile  pari  almeno  a  Euro 50.000  dovra'  essere trasmessa la documentazione  bancaria  che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando  l'obbligo  a  carico  dell'impresa  di produrre la medesima documentazione  anche  per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale  incaricato  degli  accertamenti,  dei  controlli  o  delle ispezioni.». Con riferimento al punto 8.4.
 Dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Alla documentazione di   spesa  devono  essere  inoltre  allegati  la  dichiarazione  con l'apposito  elenco  previsti  al precedente punto 3.10, nonche' copia della  documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.». Con riferimento al punto 8.5.
 Dopo  l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i programmi la cui spesa ammessa risulta almeno pari a tre miliardi di lire ovvero a 1.549.370,70  euro  dovranno  essere  trasmessi  al  Ministero  anche l'elenco  e  la  dichiarazione  previsti  al  precedente  punto 3.10, nonche'  copia  della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.10.». Con riferimento al punto 8.6.
 Dopo  le  parole  «apposite commissioni» sono aggiunte le seguenti: «allo scopo di accertare l'ultimazione dei lavori, la presenza, pur a campione,  dei  beni riportati nell'elenco di cui al precedente punto 3.10,  la tipologia dell'iniziativa realizzata, lo stato di attivita' dell'unita'  produttiva,  gli  obiettivi  conseguiti con il programma agevolato,   con   particolare   riferimento   a  quelli  produttivi, occupazionali  e  di  impatto  ambientale,  il  rispetto  delle norme urbanistiche  e  di  quelle  per  la  tutela  dell'ambiente  mediante l'acquisizione  di  idonea  documentazione,  nonche' le condizioni di ammissibilita' dei singoli titoli di spesa, cosi' come proposta dalla banca  concessionaria, in relazione alla natura degli investimenti ed ai   divieti,   limitazioni  e  condizioni  di  cui  all'art.  4  del regolamento,  al  precedente  punto 3.9 e ad altre direttive all'uopo emanate dal Ministero.». Con riferimento all'allegato n. 8a.
 Dopo  le  parole  «beni  maggiormente  rilevanti»  sono aggiunte le parole  «,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a Euro 10.000,00,». Con riferimento agli allegati numeri 28, 29, 30 e 31.
 Dopo  le  parole  «allo  stato  nuovi di fabbrica» sono aggiunte le seguenti: «cosi' come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti,  e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno  pari  a  Euro 10.000,00,  sono  singolarmente  identificabili attraverso  l'elenco  e  la  dichiarazione di cui al punto 3.10 della circolare esplicativa». Con riferimento agli allegati numeri 30 e 31.
 A  conclusione  della  dichiarazione,  prima  della  data  e  della sottoscrizione,  e'  aggiunta la seguente alinea «- che l'impianto e' in perfetto stato di funzionamento.».
 Le  modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le  iniziative  che,  alla  data  di entrata in vigore della presente circolare, risultino gia' agevolate in via provvisoria e per le quali le  imprese non abbiano ancora prodotto alle banche concessionarie la documentazione  finale  di  spesa  di  cui  all'art.  9  del  decreto ministeriale  n.  527  del  20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni,  fermo  restando  l'obbligo  per  tutte  le  imprese di consentire  al  Ministero  e/o  alla  banca  concessionaria, ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Scajola
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