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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Misure  per  la  lotta  obbligatoria  contro il cinipide del castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche   e   sui   relativi   servizi,  nonche'  le  sue  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il  regolamento  per  l'applicazione  della  citata  legge, approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista  la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 536, che in attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  istituisce  il  Servizio fitosanitario  nazionale  (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del 19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante «Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione centrale»;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  169/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre   2005,   concernente   le  misure  di  protezione  contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Considerato  che  il  cinipide  del  castagno Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu  (di  seguito  denominato D. kuriphilus) costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni ed il vivaismo castanicolo;
 Tenuto  conto  che  D. kuriphilus risulta essere presente in alcune aree  castanicole  del  territorio  nazionale  dove  ha gia' prodotto ingenti danni economici;
 Ritenuto   che  si  debba  procedere  all'attivazione,  sull'intero territorio nazionale, di un sistema permanente di monitoraggio per la verifica della presenza di D. kuriphilus;
 Ritenuto   che   per   fronteggiare  il  pericolo  derivante  dalla diffusione   di   D.   kuriphilus   sia   opportuno  adottare  misure fitosanitarie  volte  alla  sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da tempo;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  espresso  nella  seduta  del  26 gennaio 2006, ai sensi dell'art.  2,  com-ma 3,  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decreta:
 Art. 1.
 Scopo generale
 1.  La  lotta  contro  D. kuriphilus e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
 |  |  |  | Art. 2. Ispezioni
 1. I servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con il Corpo forestale  dello  Stato  e  i  Corpi  forestali  regionali, accertano annualmente  la  presenza  di  D. kuriphilus nei territori di propria competenza  e  comunicano  gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.
 2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di D. kuriphilus in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma  precedente,  i  Servizi  fitosanitari  regionali comunicano lo status  che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 5 e 6.
 |  |  |  | Art. 3. Denuncia dei casi sospetti
 1.  Chiunque,  sulla  base  del  rinvenimento  di  esemplari  o del riscontro  dei sintomi di infestazione (galle) su piante di castagno, venga  a  conoscenza  della  sospetta  presenza  di D. kuriphilus, lo comunica  tempestivamente  al  Servizio  fitosanitario competente per territorio.
 2.  I  Servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni  ricevute  adottando,  in caso di riscontro positivo, le misure previste dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Azioni divulgative
 1.  I  Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle  informazioni  relative a D. kuriphilus e ai sintomi ed ai danni da  esso  provocati, nonche' alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.
 |  |  |  | Art. 5. Misure fitosanitarie nei focolai
 1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area (in ogni caso non  inferiore  a  km  0,5  di  raggio)  in  cui  e'  stata accertata ufficialmente  la  presenza  di  D.  kuriphilus  e  si  puo' ritenere tecnicamente  possibile  la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo  procedono,  entro il 15 maggio di ogni anno, alla raccolta ed all'immediata  distruzione delle parti di piante con sintomi evidenti di infestazione.
 2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente puo'  adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di  eradicare  il  fitofago  o  di  limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infestato.
 3.  Il  focolaio  si  estingue  dopo  che il Servizio fitosanitario regionale   ha   accertato   l'assenza   dell'insetto  per  tre  anni consecutivi.
 |  |  |  | Art. 6. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
 1.  Si  definisce  «zona  di  insediamento»,  l'area delimitata dal Servizio   fitosanitario   regionale   competente  in  cui  e'  stata comprovata  la  presenza di D. kuriphilus e la sua diffusione e' tale da   non   far   ritenere   piu'  possibile  un'eventuale  azione  di eradicazione.
 2.   Nelle   zone   di   insediamento  le  misure  di  contenimento dell'organismo   nocivo  sono  definite  dal  Servizio  fitosanitario regionale   competente   per   territorio,   privilegiando  la  lotta biologica.
 |  |  |  | Art. 7. Divieti
 1.  E'  vietato  trasportare  rami  recisi,  fronde per ornamento e materiali  di  moltiplicazione  di  Castanea  sp., ad eccezione delle sementi,  al  di  fuori  delle zone in cui e' presente D. kuriphilus, siano esse zone di focolaio o di insediamento.
 2.  E' vietato detenere e porre in circolazione esemplari vivi di D.  kuriphilus  in  ogni  stadio  di  sviluppo, isolati o associati a vegetali   di   Castanea  sp.,  anche  per  scopi  scientifici  o  di miglioramento  genetico,  senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario centrale.
 |  |  |  | Art. 8. Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
 1.  Le piante madri di materiale di moltiplicazione di castagno e i campi  di  produzione  di giovani piante di castagno (piantonai) sono ubicati  in  zone  distanti  almeno  10  km dalle zone nelle quali e' presente il D. kuriphilus.
 2.   I   vivaisti  adottano  immediatamente  tutti  gli  interventi necessari,   secondo   le   indicazioni  del  Servizio  fitosanitario regionale competente per territorio.
 3.  In fase di commercializzazione dei materiali di Castanea sp., i vivaisti   notificano   tempestivamente   al  Servizio  fitosanitario regionale   competente   per  il  territorio  di  destinazione,  ogni movimentazione  di  piante  e materiale di moltiplicazione compresi i dati identificativi degli acquirenti, escluse le sementi.
 4.    Il    vivaista    che,    successivamente    alla   fase   di commercializzazione  dei  materiali  di  moltiplicazione di castagno, venga  a conoscenza che sullo stesso materiale o su una sua parte sia stata rilevata, alla successiva ripresa vegetativa, la presenza di D. kuriphilus,   comunica   gli  estremi  identificativi  di  tutti  gli acquirenti  dei  materiali  di  moltiplicazione  ceduti  al  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio di destinazione.
 |  |  |  | Art. 9. Notifica delle misure fitosanitarie
 1.  I  Servizi  fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio  fitosanitario  centrale  ed agli altri Servizi fitosanitari regionali  le  misure  fitosanitarie  adottate, ai sensi del presente decreto nei territori di propria competenza.
 |  |  |  | Art. 10. Misure finanziarie
 1.  Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto  sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
 2.  Le  regioni  al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una  zona  agricola  possono  stabilire  interventi  di sostegno alle aziende   castanicole   e   vivaistiche   per  le  perdite  derivanti dall'adozione   delle   misure   imposte   a   norma   del   presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 11. Inadempienze
 1.  Fatta  salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta'  delle  regioni  stabilire  sanzioni  amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
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