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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 23 febbraio 2006 |  | Misure   per   la  lotta  obbligatoria  contro  il  fitoplasma  Apple Proliferation Phytoplasma. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Vista  la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause nemiche   e   sui   relativi   servizi,  nonche'  le  sue  successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il  regolamento  per  l'applicazione  della  citata  legge, approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista  la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,   in  virtu'  del  quale  e'  stata  confermata  allo  Stato  la determinazione  degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);
 Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n. 536, che in attuazione   della   direttiva   91/683/CEE  istituisce  il  Servizio fitosanitario  nazionale  (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);
 Visto  il  decreto  ministeriale  31 gennaio  1996,  pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  33  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  41 del 19 febbraio   1996,   concernente  le  misure  di  protezione  contro l'introduzione  e  la  diffusione  nel  territorio  della  Repubblica italiana  di  organismi  nocivi  ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  recante «Conferimento  alle  regioni delle funzioni amministrative in materia di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione centrale»;
 Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
 Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  169/L  alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre   2005,   concernente   le  misure  di  protezione  contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
 Considerato  il  termine  di  «Apple  proliferation phytoplasma» e' l'attuale  denominazione  sistematica  del fitoplasma gia' denominato «Apple   proliferation   mycoplasm»,   responsabile   della  malattia denominata «Scopazzi del melo»;
 Considerato  che l'Apple proliferation phytoplasma e' trasmessa sia tramite innesto sia dagli insetti del genere Cacopsylla;
 Considerato  che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, ma che la sua diffusione in talune aree frutticole ha gia' prodotto ingenti danni economici;
 Considerato   che  l'Apple  proliferation  phytoplasma  costituisce grande  pericolo  potenziale  per  le  produzioni frutticole e per il vivaismo delle pomacee;
 Ritenuto  che con la combinata azione di contenimento degli insetti del  genere  Cacopsylla e di altri eventuali vettori della malattia e l'eliminazione  del  potenziale  d'inoculo  sia  possibile  procedere all'eradicazione   di   tale   patogeno   dai  territori  di  recente insediamento;
 Ritenuto che per fronteggiare i danni derivanti dalla diffusione di Apple   Proliferation   Phytoplasma  sia  opportuno  adottare  misure fitosanitarie  volte  alla  sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si e' insediato da tempo;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  espresso  nella  seduta  del  26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Decreta:
 Art. 1.
 Scopo generale
 1.  La  lotta  contro l'Apple proliferation phytoplasma (di seguito denominata  APP)  ed  ai  suoi vettori e' obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.
 |  |  |  | Art. 2. Ispezioni
 1.  I  Servizi  fitosanitari  regionali  accertano  annualmente  la presenza  di APP nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti  di  tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.
 2.  Nel  caso  in cui sia stata accertata la presenza di APP in una determinata  area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo status che hanno  dichiarato  per  le  stesse  aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 4 e 5.
 |  |  |  | Art. 3. Azioni divulgative
 1.  I  Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle  informazioni  relative  ad  Apple proliferation phytoplasma, ai sintomi  ed  ai  danni  da  esso  provocati,  nonche'  alle  relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.
 |  |  |  | Art. 4. Misure fitosanitarie nei focolai
 1.  All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno km 0,5  di raggio in cui e' stata accertata ufficialmente la presenza di APP  e  si  puo' ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli  interessati ad ogni titolo procedono alla immediata estirpazione di   ogni   pianta   con  sintomi  sospetti  di  Apple  proliferation phytoplasma senza la necessita' di analisi di conferma.
 2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente puo'  adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di  eradicare  la  malattia  o  di  limitarne la diffusione, compreso l'obbligo   della   estirpazione  dell'intero  appezzamento  infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il divieto di svolgere attivita' vivaistica.
 3.  I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il focolaio dopo  tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato l'assenza di sintomi della malattia.
 |  |  |  | Art. 5. Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento
 1.  Si  definisce  «zona  di  insediamento»  l'area  delimitata dal Servizio   fitosanitario   regionale   competente  in  cui  e'  stata comprovata  la  presenza  Apple  proliferation phytoplasma e dei suoi vettori  e  la  sua  diffusione  e'  tale  da  non  far ritenere piu' possibile un'eventuale azione di eradicazione.
 2.   Nelle   zone   di  insediamento  l'adozione  delle  misure  di contenimento   dell'organismo   nocivo  sono  definite  dal  Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati, definiti come  impianti  regolari  di melo che negli ultimi due anni non siano stati  oggetto di adeguati interventi agronomici e fitosanitari e nei quali  sia  stata  comprovata  la  presenza  di  Apple  proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie  a carattere obbligatorio, ivi compreso l'obbligo della estirpazione  dell'intero  appezzamento  infetto,  o  il  divieto  di svolgere attivita' vivaistica.
 |  |  |  | Art. 6. Misure obbligatorie per l'attivita' vivaistica
 1.  I  produttori di materiale di moltiplicazione del melo devono assicurare  l'assenza  di  insetti  del  genere Cacopsylla o di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale esecuzione di specifiche  misure  secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale  competente  per  territorio.  Analoghi  interventi  devono essere  attuati nei piantonai qualora siano ubicati in aree in cui e' presente  la  malattia  o  su  indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.
 2.  Il  Servizio  fitosanitario regionale competente per territorio puo'  prescrivere annualmente mirate analisi di laboratorio su piante madri  e  piantonai  al  fine  di  accertare  la  presenza  di  Apple proliferation phytoplasma.
 3.  Nei  campi  di piante madri e nei piantonai ove si riscontri la presenza   di   Apple   proliferation  phytoplasma,  e'  obbligatorio procedere  alla  eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo  del  materiale  di  propagazione  fino  a quando successivi controlli  analitici  disposti  dal Servizio fitosanitario competente per   territorio   ne   abbiano  accertato  l'assenza  per  tre  anni consecutivi.
 |  |  |  | Art. 7. Misure finanziarie
 1.  Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto  sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.
 2.  Le  regioni  al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una  zona  agricola  possono  stabilire  interventi  di sostegno alle aziende   frutticole   e   vivaistiche   per   le  perdite  derivanti dall'adozione   delle   misure   imposte   a   norma   del   presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 8. Inadempienze
 1.  Fatta  salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e' facolta'  delle  regioni  stabilire  sanzioni  amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 23 febbraio 2006
 
 Il Ministro: Alemanno
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