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| Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 88 |  | Ratifica  ed  esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra   il  Governo  della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  della Repubblica  del  Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Autorizzazione alla ratifica
 1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato a ratificare l'Accordo  di  coproduzione  cinematografica  tra  il  Governo  della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Citta' del Capo il 13 novembre 2003.
 |  |  |  | Art. 2. Ordine di esecuzione
 1.   Piena   ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo  di  cui all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  21  dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro  37.960 ogni quadriennio a decorrere dal 2006. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5335):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
 il 7 ottobre 2004.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 3 novembre 2004 con pareri delle commissioni
 I, V e VII.
 Esaminato  dalla  III  commissione il 23 novembre 2004,
 17 novembre 2005 e 11 gennaio 2006.
 Esaminato  in aula il 16 gennaio 2006 e approvato il 19
 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3741):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 24 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª e 7ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 25 e 31 gennaio 2006.
 Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | Allegato 
 NORME DI PROCEDURA
 
 Le   istanze   di   ammissione  ai  benefici  della  coproduzione cinematografica  devono  esssere depositate, di massima, nello stesso momento  presso  le  due  Amministrazioni  competenti,  almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese del film.
 La  documentazione  per  l'ammissione deve comprendere i seguenti elementi,  redatti in lingua italiana per la Repubblica italiana e in lingua inglese per la Repubblica del Sud Africa:
 I) un trattamento dettagliato;
 II)  un  documento comprovante che la proprieta' dei diritti di autore   per   l'adattamento   cinematografico  e'  stata  legalmente acquistata, o in mancanza, una opzione valida;
 III)  il  contratto  di  coproduzione  concluso  con riserva di approvazione da parte delle Amministrazioni competenti dei due Paesi.
 Tale documento deve precisare:
 1) il titolo del film;
 2)  il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 3)  il  nome  del  regista  (una  clausola di salvaguardia e' ammessa per il suo cambiamento);
 4) l'ammontare del costo;
 5) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 6) la ripartizione dei proventi e dei mercati;
 7)  l'impegno  dei  produttori  a  partecipare  ad  eventuali eccedenze  di spese o a beneficiare delle economie sul costo del film in   proporzione   ai  rispettivi  apporti.  La  partecipazione  alle eccedenze di spese puo' limitarsi al 30% del costo del film;
 8) una clausola del contratto deve prevedere che l'ammissione ai  benefici  dell'Accordo  non  impegna  le  Autorita' competenti al rilascio  del  benestare di proiezione in pubblico. Un'altra clausola deve,   di  conseguenza,  precisare  le  condizioni  del  regolamento finanziario tra i coproduttori:
 a) nel  caso  in  cui  le  Autorita'  competenti dell'uno o dell'altro  Paese  non accordassero l'ammissione richiesta dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 b) nel   caso   in   cui   le   Autorita'   competenti  non autorizzassero   la  proiezione  in  pubblico  del  film  nell'uno  o nell'altro dei due Paesi, o in Paesi terzi;
 c) nel  caso  in  cui i versamenti degli apporti finanziari non siano stati effettuati secondo le esigenze previste dall'articolo 10 dell'Accordo.
 9)  una  clausola che stabilisca le misure da prendere se uno dei coproduttori risulti parzialmente inadempiente;
 10)  una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare  una  polizza  di  assicurazione  per  tutti  i  rischi  di produzione;
 11)  il  periodo  previsto, in linea di massima, per l'inizio delle riprese del film;
 IV) il piano di finanziamento;
 V)  l'elenco  degli  elementi  tecnici  ed  artistici e, per il personale,   l'indicazione   della  loro  nazionalita'  e  dei  ruoli attribuiti agli attori;
 VI) il piano di lavorazione.
 Le  competenti Autorita' dei due Paesi possono inoltre richiedere tutti  i  documenti  e  tutte  le precisazioni complementari ritenute necessarie.
 La  sceneggiatura  finale del film, comprensiva del dialogo, deve essere  sottoposta  alle  Autorita'  competenti  in linea di massima, prima dell'inizio delle riprese.
 Modifiche  contrattuali,  ivi compresa la sostituzione di uno dei coproduttori,  possono  essere  apportate  al contratto originario di coproduzione     depositato,    e    dovranno    essere    sottoposte all'approvazione  delle  Autorita'  competenti dei due Paesi prima di terminare il film.
 La  sostituzione  di' un coproduttore non puo' essere ammessa che in  casi  eccezionali  per motivi riconosciuti validi dalle Autorita' competenti.
 Le  Autorita' competenti dovranno reciprocamente informarsi della loro decisione, allegando una copia dell'incartamento.
 
 ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
 TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
 E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
 
 Preambolo
 
 Il   Governo   della  Repubblica  italiana  e  il  Governo  della Repubblica del Sud Africa, di seguito denominati le «Parti»;
 Consapevoli della continua evoluzione dei loro rapporti culturali bilaterali ed in considerazione degli accordi esistenti tra le Parti;
 Considerato  che  l'industria  cinematografica,  televisiva,  del video  e  dei  nuovi  media  dei  loro rispettivi Paesi potra' trarre beneficio  dalla  coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore  artistico  o  spettacolare  siano  in grado di contribuire al prestigio  e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione cinematografica, televisiva, video e dei nuovi media in Italia e in Sud Africa;
 Hanno convenuto quanto segue:
 Art. 1.
 Definizioni
 (1)  Ai  fini  del presente Accordo, si intende per «coproduzione audiovisiva»  un  progetto  di  film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni  di  animazione  e  i documentari, realizzato su qualsiasi supporto,   per   l'utilizzazione  nelle  sale  cinematografiche,  in televisione,  su  videocassetta,  su videodisco, CD-ROM, o attraverso qualsiasi  altra  forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo.
 Art. 2.
 Film nazionali
 (1)  Tutte  le  coproduzioni  realizzate  ai  sensi  del presente Accordo  dovranno  essere considerate come film nazionali da entrambe le Parti. Esse dovranno beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che risultano  dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate da  ciascuna delle Parti. Questi vantaggi saranno acquisiti solamente dal produttore della Parte che li accorda.
 (2)  La  realizzazione  di film in coproduzione tra le Parti deve ottenere  l'approvazione,  dopo  la  consultazione  tra  le Autorita' competenti di entrambe le Parti.
 Art. 3.
 Autorita' competenti
 (1)  Le  Autorita'  competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
 per  la  Repubblica  italiana:  il  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali - Direzione generale cinema; e
 per  la Repubblica del Sud Africa: il Dipartimento delle arti e della cultura.
 Art. 4.
 Coproduzione
 (1)   Per  essere  ammessi  ai  benefici  della  coproduzione,  i coproduttori    devono   documentare   l'esistenza   di   una   buona organizzazione tecnica, una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale e un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione.
 Art. 5.
 Riprese
 (1)  Le  riprese  in  esterni  o  in interni, in un Paese che non partecipa  alla  coproduzione,  possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto del film lo rendano necessario.
 (2)  I  produttori,  i  soggettisti,  i  registi  e  il personale artistico  e  tecnico  qualificato  delle  coproduzioni,  nonche'  le maestranze  che  partecipano alla produzione, devono essere cittadini della  Repubblica  italiana  o  della  Repubblica  del  Sud Africa, o cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione   africana   inclusa   la  Southern  African  Development Community  Region  (SADC) o residenti permanenti nella Repubblica del Sud Africa.
 (3)  La  partecipazione  di  personale  tecnico  e artistico, non avente  la  nazionalita'  di  uno dei Paesi coproduttori, puo' essere ammessa   solo   eccezionalmente  e  dopo  intesa  tra  le  Autorita' competenti delle Parti, tenuto conto delle esigenze del film.
 (4)  Il  personale  tecnico e artistico straniero che risiede e/o lavora  abitualmente nella Repubblica italiana o nella Repubblica del Sud  Africa  puo',  eccezionalmente,  partecipare  alla realizzazione della coproduzione come appartenente al Paese di residenza.
 Art. 6.
 Apporti dei produttori
 (1)  La  proporzione  degli apporti rispettivi dei produttori dei due  Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva.
 (2)  Deroghe  eccezionali  alle  disposizioni  del  comma (1) del presente   articolo  possono  essere  stabilite  concordemente  dalle competenti  Autorita'  di  entrambe  le  Parti,  ai  sensi  e  con le procedure di cui alle legislazioni nazionali delle Parti.
 Art. 7.
 Produzioni tradizionali
 (1)  Le  Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di  coproduzioni  di  qualita'  internazionale  tra  l'Italia, il Sud Africa  ed  ogni  altro Paese con cui l'Italia e/o il Sud Africa sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale.
 (2)  Le  condizioni  di  ammissione  di  tali film devono formare oggetto  di  esame,  caso  per  caso,  per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione  minoritaria  in  questi film puo' essere inferiore al venti  (20)  per  cento  del  costo.  Gli apporti artistici e tecnici devono conformarsi a questa percentuale.
 Art. 8.
 Negativi e lingue
 (1)  Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno,   un  negativo  e  un  controtipo.  Ciascun  coproduttore  e' proprietario  di  un  negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene  per  ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun   coproduttore  ha  il  diritto  di  utilizzare  il  negativo originale  conformemente  alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.
 (2)  Ciascun  film  di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in inglese.
 Art. 9.
 Importazione temporanea
 (1) Le Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la  riesportazione  dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione  dei  film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto  della  legislazione  vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti  permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di  entrare  e  di  risiedere  nel  proprio  territorio  senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.
 Art. 10.
 Saldo degli apporti
 (1)  Il  saldo  della partecipazione del coproduttore minoritario deve  essere  versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta)  giorni  dalla  data  di  consegna  di  tutto il materiale necessario  per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.
 (2)  L'inosservanza  di  questa  norma  comporta  la  perdita dei benefici della coproduzione.
 Art. 11.
 Coproduzioni gemellate
 (1)  Per  i  fini sopra indicati, le produzioni gemellate possono essere  considerate,  previa approvazione delle Autorita' competenti, come  coproduzioni  e  usufruire  degli  stessi  benefici. Nonostante quanto  stabilito  dall'articolo 5, nel caso di produzioni gemellate, la  reciproca  partecipazione  di produttori di entrambi i Paesi puo' essere  limitata  solo  ad un contributo finanziario, senza escludere necessariamente ogni contributo artistico o tecnico.
 (2)  Per  l'approvazione  da  parte  delle  Autorita' competenti, queste produzioni devono rispondere alle seguenti condizioni:
 (A)  dovranno  esserci  rispettivi  investimenti reciproci e un equilibrio  generale  rispetto  alle condizioni di ripartizione delle entrate   dei  coproduttori  nelle  produzioni  che  beneficiano  del gemellaggio;
 (B)  le  produzioni  gemellate  devono  essere distribuite alle stesse  condizioni  nella  Repubblica italiana e nella Repubblica del Sud Africa;
 (C)   le   produzioni   gemellate  possono  essere  prodotte  o contemporaneamente   o  consecutivamente,  fermo  restando  che,  nel secondo  caso,  il  lasso  di  tempo tra il completamento della prima produzione e l'inizio della seconda non deve superare un (1) anno.
 Art. 12.
 Ripartizione dei mercati
 (1)  Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati devono essere approvate dalle Autorita'  competenti  delle  Parti.  Questa  ripartizione  deve,  di massima,  corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.
 (2)  Nel  caso  in  cui  il  contratto di coproduzione preveda il «pool»  dei  mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi  nel  «pool»  solo  dopo  la  copertura  degli  investimenti nazionali.
 (3)  I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool».
 (4)  I  trasferimenti  valutari  risultanti dall'applicazione del presente  Accordo  saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.
 Art. 13.
 Contratti tra i coproduttori
 (1) I contratti tra coproduttori devono precisare chiaramente gli obblighi  finanziari  di  ciascuno  in merito alla ripartizione degli oneri relativi:
 a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;
 b) alle  spese  per  un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle  Autorita'  competenti  delle Parti, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;
 c) alle  spese  per  una coproduzione realizzata nel quadro del presente  Accordo,  qualora  il  film  non  abbia  ottenuto  in uno o nell'altro  dei  due  Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.
 Art. 14.
 Approvazione delle coproduzioni
 (1) L'approvazione di' un progetto di coproduzione da parte delle Autorita'  competenti  di  entrambe le Parti non impegna le Autorita' stesse  alla  concessione del benestare di proiezione in pubblico del film cosi' realizzato.
 Art. 15.
 Esportazione dei film
 (1) Nel caso in cui un film di coproduzione venga esportato verso un  Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film e' imputato,   di   massima,  al  contingente  della  Parte  di  cui  la partecipazione e' maggioritaria.
 (2)  Nel  caso  di film comportanti una eguale partecipazione dei due  Paesi, il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento.
 (3)  In  caso  di  difficolta', il film coprodotto e' imputato al contingente della Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
 Art. 16.
 Identificazione dei film di coproduzione
 (1)  I  film  di  coproduzione  devono  essere  presentati con la dicitura   «coproduzione  italo-sud  africana»  o  «coproduzione  sud africanoitaliana».
 (2)  Questa  dicitura  deve  figurare  in  un quadro separato nei titoli  di  testa, nella pubblicita' commerciale, nella presentazione dei  film  alle  manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.
 Art. 17.
 Presentazione nei festivals
 (1)  I  film  di  coproduzione  sono,  di  massima, presentati ai festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario.
 (2)  Per  i  film  a  partecipazione eguale, essi sono presentati dalla Parte di cui il regista ha la nazionalita'.
 Art. 18.
 Norme di procedura e istanza per la qualificazione
 (1)  Le  Autorita'  competenti  di  entrambe  le Parti fissano di comune  accordo  le  norme  di  procedura della coproduzione, tenendo conto  delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica del Sud Africa.
 (2)  L'istanza  per  l'ammissione  del  film  ai  benefici  della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per  i  film  d'animazione,  in  accordo  con  le  norme di procedura allegate al presente Accordo.
 (3)  In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si  notificheranno  le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione,   entro   il  piu'  breve  termine  possibile,  ma  non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.
 Art. 19.
 Commissione mista
 (1) Nel periodo di validita' del presente Accordo una commissione mista,  composta  da  funzionari  di  entrambe  le  Parti ed esperti, inclusi  registi  e  produttori  di  entrambi i Paesi, si riunira' di massima  una  volta ogni due anni, alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta  di una o di entrambe le Autorita' competenti, specialmente nel caso di importanti modifiche legislative o della regolamentazione applicabile  ai  film, alla televisione ed alle industrie audiovisive in  un  Paese  o  nell'altro,  o  nel  caso  che  l'Accordo  incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
 (2)  In  concreto,  la  commissione  esaminera'  se  l'equilibrio numerico  e  percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato e, in caso  contrario,  determinera'  le  misure  ritenute  necessarie  per stabilire tale equilibrio.
 (3)  La  commissione  mista sottoporra' alle Autorita' competenti delle  due  Parti, per approvazione, le modifiche ritenute necessarie per  superare  le  difficolta' sorte nell'applicazione dell'Accordo e per migliorare lo stesso, nell'interesse delle Parti.
 Art. 20.
 Importazione
 (1)  Nessuna  restrizione  sara'  attuata  per l'importazione, la distribuzione  e  la  programmazione  di produzioni cinematografiche, televisive  e  video  italiane  nella  Repubblica  del  Sud  Africa o produzioni  cinematografiche,  televisive  e video sud africane nella Repubblica italiana, al di fuori di quelle previste dalle leggi e dai regolamenti  esistenti in ciascuno dei due Paesi, inclusi, per quanto riguarda   la  Repubblica  italiana,  gli  obblighi  derivanti  dalla normativa dell'Unione europea.
 (2)  Inoltre,  le  Parti  contraenti  affermano  la  volonta'  di favorire con ogni mezzo la distribuzione nei loro rispettivi Paesi di produzioni provenienti dall'altra Parte.
 Art. 21.
 Entrata in vigore
 (1)  Il  presente  Accordo  entrera'  in  vigore  alla data della ricezione  della  seconda  delle  due  notifiche  con  cui  le  Parti contraenti    si    saranno   ufficialmente   comunicate   l'avvenuto espletamento  delle  procedure  interne previste a tale scopo e sara' valido per un periodo di cinque anni.
 (2) Esso sara' tacitamente rinnovato per un uguale periodo, salvo denuncia  di  una  delle  due  Parti  contraenti,  da notificarsi per iscritto almeno sei mesi prima della sua scadenza.
 (3)  Le  coproduzioni  approvate dalle competenti Autorita' e che siano  in stato di avanzamento al momento della denuncia dell'Accordo da  una delle due Parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla  fine,  dei vantaggi dell'Accordo. Alla scadenza dell'Accordo, i suoi  termini  continueranno  ad  applicarsi  alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.
 Art. 22.
 Modifiche
 (1) Il presente Accordo potra' essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in  vigore  con  le  stesse  procedure  previste  per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.
 Art. 23.
 Risoluzione delle controversie
 (1)  Le  controversie  che dovessero eventualmente sorgere tra le Parti  circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, verranno  risolte  amichevolmente  attraverso consultazioni negoziali tra loro.
 In   fede  di  che  i  sottoscritti  rappresentanti,  debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in due originali in italiano e in inglese.
 Fatto  a  Cape  Town, il 13 novembre 2003 nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi autentici.
 
 PER IL GOVERNO DELLA                        PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA                         REPUBBLICA DEL SUD AFRICA
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