Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 febbraio 2006, n. 89
Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle intrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto di dover apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi di Venezia, Monfalcone e Cagliari e dei circondari marittimi di Caorle, S. Antioco e Grado al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Uffici marittimi periferici
1. L'ufficio circondariale marittimo di Oristano e' elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Oristano.
2. Gli uffici locali marittimi Jesolo (VE), Porto Nogaro (UD), Bosa (OR) e Portoscuso (CI) sono elevati a uffici circondariali marittimi, assumendo la rispettiva denominazione di ufficio circondariale marittimo di Porto Nogaro, ufficio circondariale marittimo di Jesolo, ufficio circondariale marittimo di Bosa e ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere i promulgare le
leggi ed emandare decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) - c) (Omissis);
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;».
- L'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»,
pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 121, cosi' recita:
«Art. 1 (Organizzazione della pubblica
amministrazione). - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri,
nonche' le amministrazioni ad ordinamento autonomo;
b) istituire organismi indipendenti per la
regolazione dei servizi di rilevante interesse pubblico e
prevedere la possibilita' di attribuire funzioni omogenee a
nuove persone giuridiche;
c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
assicurando il collegamento funzionale e operativo con le
amministrazioni interessate.
2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo
si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi,
nonche' a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n.
241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione della distribuzione delle
competenze, ai fini della eliminazione di sovrapposizioni e
di duplicazioni, unificando, in particolare, le funzioni in
materia di ambiente e territorio, quelle in materia di
economia, quelle in materia di informazione, cultura e
spettacolo e quelle in materia di governo della spesa;
c) riordinamento, eliminando le duplicazioni
organizzative e funzionali, di tutti i centri esistenti e
le attivita' istituzionali svolte fuori dal territorio
nazionale raccordandoli con le sedi diplomatiche italiane
allo scopo di programmare le iniziative per
l'internazionalizzazione dell'economia italiana,
riorganizzare e programmare in maniera coordinata le
attivita' economiche provinciali, regionali e nazionali;
d) possibilita' di istituzione del Segretario
generale;
e) diversificazione delle funzioni di staff e di
line;
f) istituzione di strutture di primo livello sulla
base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di
organicita', anche mediante l'accorpamento di uffici
esistenti;
g) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza
delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi
dell'azione amministrativa;
h) istituzione di servizi centrali per la cura
dell'amministrazione di supporto e di controllo interno,
sulla base del criterio della uniformita' delle soluzioni
organizzative;
i) introduzione del principio della specializzazione
per le funzioni di supporto e di controllo interno, con
istituzione di ruoli unici interministeriali;
l) attribuzione al Governo e ai Ministri, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
di potesta' regolamentare nelle seguenti materie e secondo
i seguenti principi:
1) separazione tra politica e amministrazione e
creazione di uffici alle dirette dipendenze del Ministro,
in funzione di supporto e di raccordo tra organo di governo
e amministrazione;
2) organizzazione delle strutture per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita', per
corrispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi
allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al
raggiungimento di specifici obiettivi;
3) eliminazione di concerti ed intese, mediante il
ricorso alla conferenza di servizi prevista dall'ar. 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) previsione di controlli interni e verifiche dei
risultati nonche' di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione;
5) ridefinizione degli organici e riduzione della
spesa pubblica al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia della pubblica amministrazione;
m) attribuzione agli organismi indipendenti di
funzioni di regolazione dei servizi di rilevante interesse
pubblico, anche mediante il trasferimento agli stessi di
funzioni attualmente esercitate da Ministeri o altri enti,
nonche' di risoluzione dei conflitti tra soggetto erogatore
del servizio e utente, fatto salvo il ricorso all'autorita'
giudiziaria;
n) decentramento delle funzioni e dei servizi, anche
mediante l'attribuzione o il trasferimento alle regioni dei
residui compiti afferenti alla sfera di competenza
regionale e l'attribuzione agli uffici periferici dello
Stato dei compiti relativi ad ambiti territoriali
circoscritti;
o) attribuzione alle amministrazioni centrali di
prevalenti compiti di indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione; e alle amministrazioni
periferiche, a livello regionale e sub-regionale, di
compiti di utilizzazione e coordinamento di mezzi e
strutture, nonche' di gestione;
p) agevolazione dell'accesso dei cittadini alla
pubblica amministrazione, anche mediante la concentrazione
degli uffici periferici e l'organizzazione di servizi
polifunzionali.
3. Entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi e dei regolamenti di cui ai commi 1
e 2, al fine dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni permanenti competenti per la materia di cui ai
commi da 1 a 7. Le Commissioni si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi determinati dal comma 2 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1994.
5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio
periferico unificato del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, si provvede
all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla
individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla
determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di
cui all'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche'
al conferimento delle competenze gia' attribuite agli
ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma
restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di
vigilanza.
7. Sono fatte salve le competenze della Regione
siciliana, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta.
8. Sono soppressi il Ministero dei trasporti e il
Ministero della marina mercantile.
9. E' istituito il Ministero dei trasporti e della
navigazione, al quale sono trasferiti funzioni, uffici,
personale e risorse finanziarie dei soppressi Ministeri,
fatto salvo quanto disposto dal comma 10.
10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).
11. Con decreti del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede alla individuazione ed al
trasferimento di mezzi finanziari, personale ed uffici del
Ministero della marina mercantile, ivi compreso
l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, al Ministero
dell'ambiente. Con gli stessi decreti si provvede, inoltre,
a fissare i criteri per la parziale riassegnazione degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1993.
12. L'organizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' articolata in:
a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti
finali in relazione alle funzioni in materia di trasporti
terrestri, navigazione marittima e interna, ad eccezione di
quella lacuale, e navigazione aerea, in numero non
superiore a tre, nonche' per l'assolvimento di compiti di
indirizzo e di coordinamento delle ripartizioni interne in
ordine all'obiettivo di promuovere l'intermodalita';
b) servizi, per l'assolvimento di compiti
strumentali.
13. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e
delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di
funzione dirigenziale sono disposte con uno o piu'
regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e
dei servizi e' retta da criteri di omogeneita',
complementarieta' e organicita', mediante l'accorpamento di
uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;
b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si
conforma al criterio di flessibilita', per corrispondere al
mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non
permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;
c) gli uffici costituiscono le unita' operative delle
ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono
istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto
disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);
d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi
amministrativi e rende piu' spedite le procedure,
riducendone i tempi;
e) le funzioni di vigilanza sulla societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. sono esercitate da un'apposita unita' di
controllo.
14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e
della navigazione e' rideterminata, per le materie non
trasferite, ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 35, in modo
da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i
procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica,
razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare
la corretta gestione delle risorse pubbliche,
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti
coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al
31 agosto 1993, risulti in corso di espletamento un
concorso o pubblicato un bando di concorso.
15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei
trasporti e della navigazione e' sottoposta a verifica, al
fine di accertarne funzionalita' ed efficienza. Dell'esito
della verifica il Ministro riferisce alle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte
le disposizioni normative relative al Ministero dei
trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla e'
innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale
e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il
Ministero dei trasporti e il Ministero della marina
mercantile.
17. Presso il Ministero dei trasporti e della
navigazione e' istituita una Ragioneria centrale dipendente
dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza
cui e' preposto un dirigente generale di livello C del
ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche
sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del
bilancio dello Stato.
18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore
dell'Ente nazionale gente dell'aria.
19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le
competenze della regione Valle d'Aosta e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalita' della presente legge secondo le disposizioni
degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.
20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle
finanze in materia di demanio marittimo.
21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), il
Comitato interministeriale per la politica economica estera
(CIPES), il Comitato interministeriale per la
cinematografia, il Comitato interministeriale per la
protezione civile, il Comitato interministeriale per
l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la
tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato
interministeriale prezzi (CIP), il Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel
trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la
lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli
scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il
Comitato interministeriale gestione fondo interventi
educazione e informazione sanitaria. Sono altresi'
soppressi, fatta eccezione per il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il
coordinamento e il controllo degli interventi per la
salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma
25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per
legge la partecipazione di piu' Ministri o di loro
delegati.
22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge
9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, e'
ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di
funzionamento del Comitato interministeriale per
l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli
interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'art.
4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico
delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli
interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.
23. E' soppressa la Commissione di vigilanza sul debito
pubblico, di cui all'art. 90 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343.
24. Con uno o piu' regolamenti da emanarsi, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si procedera' a definire le funzioni dei
soppressi Comitati e a riordinare organicamente la
disciplina della normativa nelle relative materie, anche
attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni
normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e
principi:
a) attribuzione al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia
di programmazione e di politica economica nazionale,
nonche' di coordinamento della politica economica nazionale
con le politiche economiche comunitarie;
b) utilizzazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attivita'
regionali;
c) attribuzione alla responsabilita' individuale dei
Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei
compiti settoriali;
d) attribuzione alle regioni della potesta'
legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai
soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza
delle regioni stesse;
e) semplificazione e snellimento delle procedure,
anche in funzione della prevalente natura delle attivita' e
dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i
controlli, eliminando i concerti e le intese non
indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai
singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di
disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione
amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle
relazioni economiche internazionali nei relativi settori.
25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite l'organizzazione e le
funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza e del Comitato dei Ministri per
i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore
della difesa del suolo.
26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti
commissioni.
27. Cli organi dirigenti e gli uffici dei Ministeri
interessati sono adeguati alle funzioni mediante la
procedura di cui all'art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui
all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordino di organi
collegiali dello Stato, nonche' di organismi con funzioni
pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici,
conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) accorpare le funzioni per settori omogenei e
sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito
all'accorpamento;
b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze
di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
c) ridurre il numero dei componenti;
d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni
deliberative che non richiedano, in ragione del loro
peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;
e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali
o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali
deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in
procedure di concorso.
29. Il Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e' soppresso. Le funzioni sono devolute al
Dipartimento della funzione pubblica. Il personale e la
biblioteca sono trasferiti al Dipartimento della funzione
pubblica.
30. L'Autorita' per l'Adriatico e' soppressa e le
relative funzioni sono trasferite alle Amministrazioni
statali competenti per materia, che le esercitano
ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi di
cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La legge
19 marzo 1990, n. 57, e le successive disposizioni
modificative ed integrative sono abrogate.
31. Per effetto delle disposizioni dei commi da 21 a
30, i capitoli di spesa degli stati di previsione dei
Ministeri indicati negli allegati elenchi n. 2 e n. 3, sono
ridotti, per il 1994, nella misura risultante dagli elenchi
stessi. La stessa riduzione si' applica per gli anni 1995 e
1996.
32. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
enti pubblici di previdenza e assistenza.
33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 32 il Governo si atterra' ai seguenti principi e
criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti,
anche mediante:
1) la fusione di enti che esercitano funzioni
previdenziali o in materia infortunistica, relativamente a
categorie di personale coincidenti ovvero omogenee, con
particolare riferimento alle Casse marittime;
2) l'incorporazione delle funzioni in materia di
previdenza e assistenza, secondo le rispettive competenze,
in enti similari gia' esistenti;
3) l'incorporazione delle funzioni in materia di
infortunistica nell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
4) l'esclusione dalle operazioni di fusione e di
incorporazione degli enti pubblici di previdenza e
assistenza che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o
altri ausili pubblici di carattere finanziario e la
privatizzazione degli enti stessi, nelle forme
dell'associazione o della fondazione, con garanzie di
autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e
contabile, ferme restandone le finalita' istitutive e
l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi degli
appartenenti alle categorie di personale a favore dei quali
essi risultano istituiti;
5) il risanamento degli enti che presentano
disavanzo finanziario, attraverso:
5.1) l'alienazione del patrimonio immobiliare di
ciascun ente;
5.2) provvedimenti correttivi delle
contribuzioni;
5.3) misure dirette a realizzare economie di
gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e
prestazioni previdenziali;
b) distinzione fra organi di indirizzo generale e
organi di gestione;
c) eliminazione delle duplicazioni dei trattamenti
pensionistici, con esclusione delle pensioni di
reversibilita', fatti comunque salvi i diritti acquisiti;
d) limitazione dei benefici a coloro che
effettivamente esercitano le professioni considerate;
e) eliminazione a parita' di spesa delle
sperequazioni fra le categorie nel trattamento
previdenziale;
f) soppressione degli enti.
34. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo diretto a promuovere l'istituzione di
organizzazioni di previdenza per le categorie professionali
che ne sono prive ovvero a riordinare le funzioni in
materia di previdenza per dette categorie in enti gia'
esistenti operanti a favore di altre categorie
professionali, in armonia con i principi di cui al
comma 33.
35. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli altri
enti pubblici non economici con funzioni analoghe o
collegate.
36. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 35 il Governo si atterra' ai seguenti principi e
criteri direttivi, nonche' a quelli contenuti nella legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni:
a) fusione degli enti con finalita' omologhe o
complementari;
b) contenimento della spesa complessiva per sedi,
indennita' ai componenti di organi di amministrazione e
revisione, oneri di personale e funzionamento e conseguente
riduzione del contributo statale di funzionamento, con
particolare riferimento agli enti che possono utilizzare
sedi comuni di servizio, anche all'estero;
c) riduzione del numero di componenti degli organi di
amministrazione e di revisione;
d) trasformazione in associazioni o persone
giuridiche di diritto privato degli enti a struttura
associativa o che non svolgano funzioni o servizi di
rilevante interesse pubblico.
37. Nei casi di fusione o incorporazione di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera a) del comma 33 e alla lettera
a) del comma 36, i decreti legislativi potranno stabilire
che il controllo della Corte dei conti si eserciti,
sull'ente incorporante o risultante dalla fusione, in base
alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
38. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi
da 32 a 36 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica al fine di acquisire il parere
delle competenti commissioni.
39. Sono abrogate le disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti pubblici soppressi in liquidazione.
Al personale dipendente dagli enti soppressi in
liquidazione non si applicano, fino al suo definitivo
trasferimento ad altre amministrazioni o enti, gli
incrementi retributivi ed ogni altro compenso, integrativo
del trattamento economico fondamentale, stabiliti da norme
di legge e di contratto collettivo. Si applicano le
disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52.
40. Le gestioni liquidatorie degli enti pubblici
soppressi, affidate a commissari liquidatori, termineranno
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui ai commi da 32 a 36 ad essi relativi. Dopo tale data,
il titolare della gestione e' tenuto a consegnare le
attivita' esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il
rendiconto con gli allegati analitici relativi all'intera
gestione al Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti
disciolti, che adotta i provvedimenti e le misure ai fini
della liquidazione entro sei mesi dalla consegna. Ai fini
della accelerazione delle operazioni liquidatorie degli
enti soppressi affidati al predetto Ispettorato generale
del Ministero del tesoro, la detta amministrazione puo'
compiere qualsiasi atto di gestione, fare transazioni e
rinunce ai crediti di onerosa esazione e determinare il
prezzo e la procedura di alienazione dei beni patrimoniali
degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione
del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato e
sulla alienazione dei beni dello Stato. Per la riscossione
dei crediti puo' fare ricorso alla procedura prevista dal
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
41. Le disposizioni dei commi da 32 a 40 non si
applicano alla liquidazione dell'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e
dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno (AGENSUD).
42. Per effetto delle disposizioni dei commi da 32 a 41
i relativi capitoli degli stati di previsione della spesa
dei Ministeri interessati sono ridotti della somma
complessiva, per il 1994 di lire 40 miliardi, per il 1995
di lire 100 miliardi e per il 1996 di lire 100 miliardi. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. L'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri
dello Stato (OPAFS) di cui alla legge 14 dicembre 1973, n.
829, e successive modificazioni, e' soppressa a decorrere
dal 1° giugno 1994. Alla sua liquidazione provvede il
commissario nominato per la gestione dell'Opera stessa, che
cura il trasferimento alla societa' Ferrovie dello Stato
S.p.a. del personale e del patrimonio dell'OPAFS, nonche'
dei rapporti attivi e passivi facenti capo all'ente stesso.
Il personale puo' essere trasferito, a domanda, presso
altre amministrazioni pubbliche secondo le norme che
disciplinano la mobilita'. Le prestazioni erogate
dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. compatibilmente con la sua
natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi
dipendenti secondo la disciplina civilistica dei
corrispondenti istituti.».
- L'art. 16 del codice della navigazione approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Gazzetta Ufficiale
18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.) cosi' recita:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno
sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio del
circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i
capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima)», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, cosi' recitano:
«Art. 1 (Circoscrizioni). - La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e
della loro estensione territoriale lungo il litorale dello
Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica e' altresi'
stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre
leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). -
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore
importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135, recante: «Regolamento concernente
l'approvazione della nuova tabella delle circoscrizioni
territoriali marittime» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 maggio 2000, n. 121.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo
2005, n. 51, recante: «Regolamento recante ridefinizione di
uffici marittimi in Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2005, n.
88.
- L'art. 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto dei territori con
riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle
citta' e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e
opere di competenza statale; politiche urbane e
dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture
idrauliche, trasporti e viabilita'.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori
pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del
Dipartimento per le aree urbane istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59.».



 
Art. 2.
Circoscrizioni territoriali
1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147



Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2000, n. 135, e per il decreto del Presidente
della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, si veda nelle note
alle premesse.



 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 11 della G.U. <----
 
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