Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 7 marzo 2006 |
Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001 che modifica la direttiva comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE; Visto il titolo IV, capo I, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina generale; Considerato, in particolare, che il comma 2 dell'art. 25 del rinnovellato decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, stabilisce che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema; Acquisito l'avviso favorevole del Coordinamento interregionale in sanita' espresso con lettera in data 5 gennaio 2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003; Vista la proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina generale predisposta dalla direzione generale della programmazione sanitaria con nota del 23 novembre 2005, n. prot. 29353; Decreta: Art. 1. Bandi e contingenti 1. Le regioni e le province autonome emanano ogni anno, di norma entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, in relazione alle proprie esigenze ed alle necessita' formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale. I bandi contengono, tutti, le medesime disposizioni, concordate tra le regioni e le province autonome. 2. I contingenti numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati, entro il 31 ottobre di ogni anno, dalle regioni e province autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati con il Ministero della salute. La determinazione dei contingenti consegue ad una previsione triennale del fabbisogno, effettuata sulla base delle effettive esigenze, correlate sia al numero degli iscritti alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata ancora non occupati, sia alle previsioni dei pensionamenti dei medici in servizio ed alla verifica delle zone carenti e relativi posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti. |
| Art. 2. Pubblicita' 1. I bandi sono pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna regione o provincia autonoma e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La scadenza del termine per la presentazione delle domande di concorso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene pubblicato in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima. 3. Le regioni e le province autonome fissano il luogo di svolgimento dell'esame e l'ora di convocazione dei candidati e ne danno avviso sul bollettino ufficiale della regione, almeno trenta giorni prima. |
| Art. 3. Prova di esame - Quiz 1. Il concorso, da svolgersi nella medesima data ed ora per ciascuna regione o provincia autonoma, stabilite d'intesa con il Ministero della salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte le regioni, costituita da quesiti a risposta multipla su argomenti di medicina clinica. 2. Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui bollettini ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 3. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei designati dalla Conferenza delle regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal Ministero della salute, nominati tra medici di medicina generale, professori universitari ordinari di medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di 100, con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz devono essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in modo tale da prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve essere assicurata la massima segretezza sia nella fase della predisposizione delle prove di esame, prevedendo fascicolazioni diverse dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale. Il materiale di esame e' confezionato in modo tale da poterlo dissigillare pubblicamente il giorno dell'esame, innanzi a tutta la commissione di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti. I questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati di apporre alcun segno sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta. 4. Il tempo a disposizione per la prova e' uguale su tutto il territorio nazionale e, comunque, non superiore a due ore, con decorrenza dal momento in cui il presidente della commissione di esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel fascicolo del questionario. 5. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di esame, provvede, altresi', alla redazione della griglia di risposte esatte, che e' consegnata in busta sigillata al funzionario responsabile della regione o della provincia autonoma, unitamente alle istruzioni per l'espletamento della prova. La busta contenente le soluzioni e' desigillata alla presenza di tutta la commissione d'esame, al momento della correzione degli elaborati. 6. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente: le risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o non date non danno luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte. 7. Le attivita' di supporto alla commissione che predispone le prove di esame sono fornite dalla competente Direzione generale del Ministero della salute. |
| Art. 4. Commissioni d'esame 1. La commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia in cui insiste il capoluogo della regione, o da un suo delegato, ed e' composta da un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da un medico di medicina generale, designato dall'ordine, e da un funzionario amministrativo regionale o provinciale, con funzioni di segretario. 2. Le regioni e le province autonome possono prevedere piu' commissioni di esami; in tal caso le commissioni devono avere non meno di 100 candidati e non piu' di 250. Per l'assegnazione dei candidati alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza, quello alfabetico o un altro criterio obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma. |
| Art. 5. Requisiti generali di ammissione al concorso La partecipazione al concorso ed al relativo corso triennale e' riservata ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Per i cittadini comunitari dell'Unione europea e' considerata valida l'iscrizione al corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso di formazione. |
| Art. 6. Domanda e termine di presentazione 1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte in carta semplice, a macchina o in stampatello, ed indirizzate al competente assessorato della regione o della provincia autonoma in cui il candidato intende svolgere il corso di formazione. La sottoscrizione della domanda e' richiesta a pena della non ammissione al concorso. Non si possono produrre domande in piu' regioni o province autonome. 2. La domanda, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza), deve riportare, a pena di esclusione e sotto la diretta responsabilita' del dichiarante, puntuali indicazioni circa: a) il possesso della cittadinanza; b) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, precisando l'universita' che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui e' stato conseguito; c) l'iscrizione all'albo professionale, precisando la provincia o il Paese europeo, in caso di cittadini comunitari; d) il possesso del diploma di specializzazione, precisando la tipologia del titolo posseduto qualora gia' specialisti; e) i periodi di formazione teorico-pratica (documentati) svolti ai sensi dell'art. 24, 2-bis del decreto legislativo n. 368/1999, con idonea certificazione delle universita' presso le quali sono stati svolti, purche' compresi nell'elenco di cui al seguente art. 11, comma 2. 3. La domanda deve essere prodotta esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato. Sulla busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale». 4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni. 5. Il termine per la presentazione delle domande e' di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale. 6. Le regioni e province autonome comunicano al Ministero della salute, entro venti giorni dalla scadenza del bando il numero delle domande al concorso. |
| Art. 7. Adempimenti del presidente di commissione di esami 1. Il presidente della commissione, il giorno della prova e prima dell'inizio di quest'ultima: constata la regolare costituzione dell'intera commissione; verifica e fa verificare agli altri commissari, in presenza di almeno due candidati, l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti i questionari, di cui all'art. 3 del presente decreto; provvede all'apertura dei plichi contenenti le prove d'esame, all'ora stabilita su tutto il territorio nazionale; adotta le misure piu' idonee per assicurare la vigilanza, anche nel caso in cui il locale per la prova d'esame non sia unico. 2. Il presidente della commissione, al termine della prova: raccoglie tutti gli elaborati in uno o piu' plichi che, debitamente sigillati e controfirmati da tutti i membri della commissione e dal segretario, sono custoditi da quest'ultimo fino al momento della correzione; coordina le operazioni di correzione dei quiz, nel giorno concordato ed alla presenza di tutta la commissione al completo, secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero; procede all'apposizione di un numero progressivo su ciascuna busta esterna di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla busta contenente il modulo anagrafico, sul questionario e su un distinto elenco destinato alla registrazione del voto di correzione ed alla successiva identificazione dei candidati; provvede, coadiuvato dal segretario della commissione, alla redazione di un verbale delle operazioni sia di svolgimento del concorso che di correzione degli elaborati, nel quale sono indicate anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice. |
| Art. 8. Adempimenti della commissione di esami 1. La commissione di esame provvede: ad insediarsi in tempo utile nelle rispettive sedi di esame fissate dalle regioni o province autonome; all'identificazione dei candidati, nella quale operazione puo' essere coadiuvata anche da altro personale di sorveglianza; all'ammissione dei candidati nella sede di esame; alla constatazione dell'integrita' dei plichi ed all'apertura degli stessi alla presenza di almeno due candidati; alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla regione o dalla provincia autonoma ed all'apposizione della firma di almeno un membro della commissione, a seguito di parziale lacerazione di un angolo della busta contenente il questionario stesso; alla distribuzione dei questionari tra i candidati; alla sorveglianza del rispetto da parte dei candidati delle disposizioni contenute nelle istruzioni generali, con facolta' di adottare i provvedimenti necessari a garantire il corretto svolgimento delle prove di esame; a garantire durante lo svolgimento della prova, la presenza di almeno due membri e del segretario nella sala degli esami; al ritiro delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed alla relativa chiusura in presenza dei candidati con apposizione di colla, timbri e sigle; alla formulazione, in base al punteggio conseguito nella prova d'esame, di una graduatoria di merito, trasmettendola, unitamente agli altri documenti concorsuali, alla regione o provincia autonoma per gli adempimenti di competenza; a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di esame; in mancanza, e' considerata decaduta e la regione o provincia autonoma provvede alla sostituzione di tutti i componenti della commissione stessa, escluso il segretario, senza corrispondere alcun compenso ai membri decaduti, salvo il rimborso delle spese sostenute. |
| Art. 9. Graduatorie e ammissione al corso 1. La regione o provincia autonoma riscontrata la regolarita' degli atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso di piu' commissioni, provvede a redigere un'unica graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni. 2. In caso di parita' di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianita' di laurea o, in subordine, della minore eta'. 3. L'attribuzione dei posti e' disposta in conformita' alle risultanze della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato dal bando di concorso. 4. La regione o provincia autonoma provvede a contattare tempestivamente gli interessati a mezzo raccomandata a/r ed a darne comunicazione ufficiale a mezzo del Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma procedendo, su istanza degli interessati, entro dieci giorni da detta pubblicazione alla correzione di eventuali errori materiali ed alla relativa modifica della graduatoria stessa, cui e' data medesima pubblicita'. 5. La graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti. |
| Art. 10. Durata del corso 1. Il corso ha durata triennale. Tuttavia, la durata del corso medesimo puo' essere ridotta per un periodo totale di un anno pari a 1600 ore ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999. 2. Il Ministero della salute trasmette alle regioni ed alle province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in tempo utile per consentire alle regioni ed alle province autonome la valutazione dei crediti formativi, l'elenco dei corsi attivati dalle universita', valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza. |
| Art. 11. Corsi a tempo pieno - Incompatibilita' 1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in formazione l'esercizio di attivita' libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilita' ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili. 2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purche' compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni ed alle province autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza. 3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita la sostituzione del proprio tutor. 4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso. 5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ne' con i medici tutori. 6. Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. |
| Art. 12. Corso a tempo parziale 1. Le regioni e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno; b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno; c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno; d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero, sia per la parte effettuata in un ambulatorio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie; e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale. 2. In caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le regioni e le province autonome ne danno comunicazione al Ministero della salute, alla Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane ed alla Direzione generale della programmazione sanitaria, indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i quali si applica tale tipologia di formazione. 3. La scelta della formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione ed incompatibilita' presente in caso di formazione a tempo pieno: ai medici che optano per tale tipologia di corso e' consentito lo svolgimento di ogni altra attivita' lavorativa, purche' compatibile con i periodi di formazione stabiliti dalla regione o provincia autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso e' strutturato a tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999. 4. In caso di formazione a tempo parziale, la borsa di studio e' corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante la medesima somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno. 5. Per quanto concerne la disciplina relativa agli impedimenti lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonche' per la regolamentazione delle assenze per motivi personali, si fa rinvio a quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 368/1999. |
| Art. 13. Principi generali per l'organizzazione dei programmi Rinvio 1. Per tutto quel che concerne l'articolazione degli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche del corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare sentito il Consiglio superiore di sanita', la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. |
| Art. 14. Attivazione dei corsi 1. I corsi di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi, tranne che nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999. 2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute, tempestivamente e, comunque, entro i primi quindici giorni dall'inizio del corso, la data di inizio delle attivita'. 3. Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni e province autonome trasmettono, altresi', il piano dei corsi. 4. L'esame finale deve essere svolto a fine corso e, comunque, entro la fine dell'anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo. |
| Art. 15. Organizzazione dei corsi 1. Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle universita' degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto. 2. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformita' a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attivita' formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneita' prefissati; alla definizione dei criteri e della modalita' di individuazione dei coordinatori delle attivita' didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica; all'individuazione di criteri oggettivi per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale, ai fini dell'espletamento dei vari periodi formativi previsti dai programmi; alla definizione di un modello di libretto individuale per il medico in formazione che preveda le modalita' di verifica delle presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto e', inoltre, prevista la possibilita' per i coordinatori delle attivita' seminariali e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di riportare il proprio giudizio analitico e motivato sulle attivita' svolte dal medico in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti; all'individuazione di modalita' operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, prevedendo anche la possibilita' di eventuali integrazioni e modifiche qualora risultassero necessarie ed opportune; alla definizione di criteri e modalita' per la determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che la compongono e la verifica, nel tempo, del permanere dei suddetti requisiti; alla realizzazione di corsi per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessita' formative emergenti, nonche' all'individuazione di modalita' e criteri per la loro valutazione periodica; all'individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali, nonche' alla formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi. 3. L'ammissione all'esame finale e' deliberata da parte del collegio di tutor e di docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione. |
| Art. 16. Prova finale 1. Per la prova finale, la commissione, di cui all'art. 4 del presente decreto, e' ricostituita nella medesima composizione nominativa ed integrata da un rappresentante del Ministero della salute e da un professore ordinario di medicina interna o di disciplina equipollente, designato dal Ministero della salute, a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Le regioni e le province autonome possono prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicita' ed opportunita'. 3. Per ragioni di uniformita' di giudizio, le commissioni per gli esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilita' di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari. Al termine della prova finale e' rilasciato il diploma di formazione specifica in medicina generale conforme al fac-simile allegato. 4. Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito favorevole all'esame finale, puo' essere ammesso a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purche' con differente commissione esaminatrice, discutendo una nuova tesi predisposta dallo stesso. La prova finale puo' essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure il secondo colloquio, e' escluso dal corso, ma puo' partecipare a future selezioni per la formazione specifica in medicina generale. |
| Art. 17. Borsa di studio 1. Al medico in formazione e' conferita una borsa di studio annuale di Euro 11.103, 82, dedotto il premio di assicurazione di cui al successivo art. 21, qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio e' soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P. |
| Art. 18. Assicurazione 1. I medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di formazione in base alle condizioni generali stabilite dalla regione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali suddette o, a scelta del tirocinante, dalla regione o provincia autonoma che provvede a detrarre i relativi premi dalla borsa di studio. I massimali di copertura devono essere i medesimi per tutte le regioni e le province autonome e sono definiti in sede di coordinamento interregionale. Nel caso di stipula diretta dell'interessato, copia del contratto assicurativo deve essere inviata a cura degli stessi interessati al centro regionale per la formazione specifica in medicina generale prima dell'inizio del corso. |
| Art. 19. Finanziamenti 1. Per il finanziamento dei corsi si provvede ogni anno con le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome effettuano una rendicontazione dettagliata al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria entro l'anno successivo a quello del termine del corso cui afferisce. |
| Art. 20. Valutazione dei risultati 1. Al termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del Ministero della salute e delle regioni e province autonome valutano congiuntamente l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche al fine di eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi, anche alla luce delle indicazioni emanate dall'Unione europea. |
| Art. 21. Rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio alla normativa vigente. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 marzo 2006 Il Ministro: Storace |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 71 della G.U. <---- |
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