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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | Principi  fondamentali  per  la  disciplina  unitaria  in  materia di formazione specifica in medicina generale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista  la direttiva comunitaria 2001/19/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio,  del  14  maggio  2001  che  modifica  la  direttiva comunitaria 93/16/CEE, relativa alla libera circolazione dei medici e di  reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
 Visto  il  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 in attuazione della  direttiva  n. 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri  titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 in attuazione della direttiva 2001/19/CE;
 Visto  il  titolo  IV,  capo  I,  del citato decreto legislativo 17 agosto  1999,  n. 368, relativo alla Formazione specifica in medicina generale;
 Considerato,  in  particolare,  che  il  comma  2  dell'art. 25 del rinnovellato   decreto  legislativo  del  17  agosto  1999,  n.  368, stabilisce  che  le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro  il  28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale   di   formazione   specifica   in  medicina  generale,  in conformita'  ai  principi  fondamentali  definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;
 Acquisito  l'avviso  favorevole del Coordinamento interregionale in sanita'  espresso  con  lettera  in  data  5  gennaio  2006, prot. n. A00GRT/4306/125.010.002.003;
 Vista  la  proposta di ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale  per  il finanziamento del corso di formazione specifica in medicina   generale   predisposta   dalla  direzione  generale  della programmazione  sanitaria  con  nota  del  23 novembre 2005, n. prot. 29353;
 Decreta:
 Art. 1.
 Bandi e contingenti
 1.  Le  regioni  e le province autonome emanano ogni anno, di norma entro il termine di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n.  368  del  1999,  in  relazione  alle  proprie  esigenze  ed  alle necessita'  formative evidenziate nelle rilevazioni dei fabbisogni, i bandi  di  concorso per l'ammissione ai corsi triennali di formazione specifica  in  medicina  generale.  I  bandi  contengono,  tutti,  le medesime  disposizioni,  concordate  tra  le  regioni  e  le province autonome.
 2.  I  contingenti  numerici da ammettere annualmente ai corsi sono determinati,  entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno, dalle regioni e province  autonome nell'ambito delle risorse disponibili e dei limiti concordati  con  il  Ministero  della  salute.  La determinazione dei contingenti  consegue  ad  una  previsione  triennale del fabbisogno, effettuata  sulla  base  delle  effettive  esigenze, correlate sia al numero  degli  iscritti  alle  graduatorie  regionali per la medicina convenzionata   ancora   non   occupati,   sia  alle  previsioni  dei pensionamenti  dei  medici  in  servizio  ed alla verifica delle zone carenti  e  relativi  posti disponibili, in base al rapporto ottimale previsto dagli accordi nazionali vigenti.
 |  |  |  | Art. 2. Pubblicita'
 1.  I  bandi  sono  pubblicati sul bollettino ufficiale di ciascuna regione  o  provincia  autonoma  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale «Concorsi ed esami» - ne viene data comunicazione in estratto, entro il 30 marzo di ogni anno. La  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di concorso   decorre   dalla   data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale.
 2.   Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  viene pubblicato  in estratto l'avviso del giorno e dell'ora delle prove di esame, almeno trenta giorni prima.
 3.   Le  regioni  e  le  province  autonome  fissano  il  luogo  di svolgimento  dell'esame  e  l'ora  di convocazione dei candidati e ne danno  avviso  sul  bollettino ufficiale della regione, almeno trenta giorni prima.
 |  |  |  | Art. 3. Prova di esame - Quiz
 1.  Il  concorso,  da  svolgersi  nella  medesima  data  ed ora per ciascuna  regione  o  provincia  autonoma,  stabilite d'intesa con il Ministero  della  salute, consiste in una prova scritta, identica per tutte  le  regioni,  costituita  da  quesiti  a  risposta multipla su argomenti di medicina clinica.
 2.  Gli avvisi relativi alla data ed al luogo della prova di esame, pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui bollettini  ufficiali regionali, sono affissi anche presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
 3. I quesiti, formulati da commissioni di sette esperti, di cui sei designati  dalla  Conferenza  delle  regioni, individuati a rotazione secondo il criterio della rappresentativita' territoriale, ed uno dal Ministero  della  salute,  nominati  tra medici di medicina generale, professori  universitari  ordinari  di  medicina interna o discipline equipollenti e da direttori di struttura complessa, sono in numero di 100,  con cinque proposte di risposta, di cui una sola esatta. I quiz devono  essere differenti per ogni edizione concorsuale e predisposti in  modo  tale  da  prevedere differenti livelli di difficolta'. Deve essere   assicurata  la  massima  segretezza  sia  nella  fase  della predisposizione  delle  prove  di  esame,  prevedendo  fascicolazioni diverse  dei medesimi quiz, sia in quella della stampa del materiale. Il  materiale  di  esame  e'  confezionato  in  modo  tale da poterlo dissigillare  pubblicamente  il giorno dell'esame, innanzi a tutta la commissione  di esame e ad almeno due rappresentanti dei concorrenti. I  questionari devono essere anonimi ed e' fatto divieto ai candidati di  apporre  alcun  segno  sugli stessi, ad eccezione di quello sulla risposta indicata come esatta.
 4.  Il  tempo  a  disposizione  per  la prova e' uguale su tutto il territorio  nazionale  e,  comunque,  non  superiore  a  due ore, con decorrenza  dal  momento  in  cui  il presidente della commissione di esame ha terminato la lettura delle istruzioni generali contenute nel fascicolo del questionario.
 5. La commissione di esperti, incaricata di predisporre la prova di esame,  provvede,  altresi', alla redazione della griglia di risposte esatte,   che   e'  consegnata  in  busta  sigillata  al  funzionario responsabile  della  regione  o  della provincia autonoma, unitamente alle  istruzioni  per l'espletamento della prova. La busta contenente le  soluzioni  e'  desigillata  alla presenza di tutta la commissione d'esame, al momento della correzione degli elaborati.
 6. Il punteggio da attribuire durante la correzione e' il seguente: le  risposte esatte danno diritto ad un punto, mentre quelle errate o non  date  non  danno  luogo ad alcuna penalizzazione. Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte.
 7.  Le  attivita'  di  supporto  alla commissione che predispone le prove  di  esame sono fornite dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 4. Commissioni d'esame
 1. La  commissione di esame per l'ammissione al corso e' presieduta dal  presidente  dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della  provincia  in  cui insiste il capoluogo della regione, o da un suo  delegato,  ed e' composta da un dirigente di struttura complessa di  medicina interna designato dalla regione o provincia autonoma, da un  medico  di  medicina  generale,  designato  dall'ordine,  e da un funzionario  amministrativo  regionale o provinciale, con funzioni di segretario.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  prevedere piu' commissioni  di  esami;  in  tal caso le commissioni devono avere non meno  di  100  candidati  e  non  piu' di 250. Per l'assegnazione dei candidati  alle commissioni, si utilizza il criterio della residenza, quello  alfabetico  o  un  altro  criterio  obiettivo stabilito dalla regione o provincia autonoma.
 |  |  |  | Art. 5. Requisiti generali di ammissione al concorso
 La  partecipazione  al  concorso  ed al relativo corso triennale e' riservata  ai cittadini italiani e comunitari, laureati in medicina e chirurgia,  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al relativo   albo   professionale.  Tutti  i  requisiti  devono  essere posseduti   entro  la  data  della  presentazione  della  domanda  di partecipazione  al  concorso.  Per i cittadini comunitari dell'Unione europea   e'   considerata   valida  l'iscrizione  al  corrispondente dell'albo di ogni Paese dell'Unione europea, fermo restando l'obbligo di  iscrizione  all'albo  in  Italia  prima  dell'inizio del corso di formazione.
 |  |  |  | Art. 6. Domanda e termine di presentazione
 1.  Le  domande di partecipazione al concorso devono essere redatte in  carta  semplice,  a  macchina o in stampatello, ed indirizzate al competente  assessorato  della  regione o della provincia autonoma in cui  il  candidato  intende  svolgere  il  corso  di  formazione.  La sottoscrizione della domanda e' richiesta a pena della non ammissione al  concorso.  Non  si  possono  produrre  domande  in piu' regioni o province autonome.
 2.  La domanda, oltre alle generalita' (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e localita' di residenza), deve riportare, a   pena  di  esclusione  e  sotto  la  diretta  responsabilita'  del dichiarante, puntuali indicazioni circa:
 a) il possesso della cittadinanza;
 b) il  possesso  del  diploma  di laurea in medicina e chirurgia, precisando  l'universita'  che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l'anno in cui e' stato conseguito;
 c) l'iscrizione all'albo professionale, precisando la provincia o il Paese europeo, in caso di cittadini comunitari;
 d) il  possesso  del  diploma  di specializzazione, precisando la tipologia del titolo posseduto qualora gia' specialisti;
 e) i  periodi  di formazione teorico-pratica (documentati) svolti ai sensi dell'art. 24, 2-bis del decreto legislativo n. 368/1999, con idonea  certificazione  delle  universita' presso le quali sono stati svolti,  purche'  compresi  nell'elenco  di  cui al seguente art. 11, comma 2.
 3.   La   domanda  deve  essere  prodotta  esclusivamente  a  mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento o per mezzo di altro corriere privato.  Sulla  busta contenente la domanda deve essere specificato: «Domanda  di  ammissione  al  concorso  per  il  corso  di formazione specifica in medicina generale».
 4. La domanda deve contenere la precisa indicazione del domicilio o recapito   del  candidato,  il  quale  ha  l'obbligo  di  comunicare, tempestivamente, al competente assessorato regionale o provinciale le eventuali variazioni.
 5.  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande e' di trenta giorni  a  decorrere  dalla data di pubblicazione dell'estratto nella Gazzetta Ufficiale.
 6.  Le  regioni  e  province autonome comunicano al Ministero della salute,  entro  venti giorni dalla scadenza del bando il numero delle domande al concorso.
 |  |  |  | Art. 7. Adempimenti del presidente di commissione di esami
 1.  Il  presidente della commissione, il giorno della prova e prima dell'inizio di quest'ultima:
 constata la regolare costituzione dell'intera commissione;
 verifica  e  fa  verificare agli altri commissari, in presenza di almeno due candidati, l'integrita' dei plichi ministeriali contenenti i questionari, di cui all'art. 3 del presente decreto;
 provvede  all'apertura  dei  plichi  contenenti le prove d'esame, all'ora stabilita su tutto il territorio nazionale;
 adotta  le  misure piu' idonee per assicurare la vigilanza, anche nel caso in cui il locale per la prova d'esame non sia unico.
 2. Il presidente della commissione, al termine della prova:
 raccoglie   tutti  gli  elaborati  in  uno  o  piu'  plichi  che, debitamente  sigillati  e  controfirmati  da  tutti  i  membri  della commissione  e dal segretario, sono custoditi da quest'ultimo fino al momento della correzione;
 coordina  le  operazioni  di  correzione  dei  quiz,  nel  giorno concordato  ed  alla  presenza  di  tutta la commissione al completo, secondo le indicazione e la griglia delle risposte corrette contenute nelle istruzioni unite ai plichi inviati dal Ministero;
 procede  all'apposizione  di  un  numero  progressivo su ciascuna busta  esterna  di ogni singolo elaborato, riproducendolo anche sulla busta  contenente  il  modulo  anagrafico,  sul  questionario e su un distinto  elenco  destinato alla registrazione del voto di correzione ed alla successiva identificazione dei candidati;
 provvede,  coadiuvato  dal  segretario  della  commissione,  alla redazione  di  un  verbale  delle  operazioni  sia di svolgimento del concorso  che  di correzione degli elaborati, nel quale sono indicate anche tutte le deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice.
 |  |  |  | Art. 8. Adempimenti della commissione di esami
 1. La commissione di esame provvede:
 ad  insediarsi  in  tempo  utile  nelle  rispettive sedi di esame fissate dalle regioni o province autonome;
 all'identificazione  dei  candidati,  nella quale operazione puo' essere coadiuvata anche da altro personale di sorveglianza;
 all'ammissione dei candidati nella sede di esame;
 alla  constatazione  dell'integrita'  dei  plichi ed all'apertura degli stessi alla presenza di almeno due candidati;
 alla vidimazione dei questionari con timbri forniti dalla regione o  dalla  provincia autonoma ed all'apposizione della firma di almeno un  membro della commissione, a seguito di parziale lacerazione di un angolo della busta contenente il questionario stesso;
 alla distribuzione dei questionari tra i candidati;
 alla  sorveglianza  del  rispetto  da  parte  dei candidati delle disposizioni  contenute  nelle  istruzioni  generali, con facolta' di adottare   i   provvedimenti   necessari   a  garantire  il  corretto svolgimento delle prove di esame;
 a  garantire  durante  lo svolgimento della prova, la presenza di almeno due membri e del segretario nella sala degli esami;
 al  ritiro  delle buste contenenti gli elaborati dei candidati ed alla  relativa  chiusura in presenza dei candidati con apposizione di colla, timbri e sigle;
 alla  formulazione,  in  base al punteggio conseguito nella prova d'esame,  di  una  graduatoria  di merito, trasmettendola, unitamente agli  altri  documenti concorsuali, alla regione o provincia autonoma per gli adempimenti di competenza;
 a completare i propri lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di esame; in mancanza, e' considerata decaduta e la regione  o  provincia  autonoma provvede alla sostituzione di tutti i componenti  della  commissione  stessa,  escluso il segretario, senza corrispondere  alcun  compenso  ai membri decaduti, salvo il rimborso delle spese sostenute.
 |  |  |  | Art. 9. Graduatorie e ammissione al corso
 1. La regione o provincia autonoma riscontrata la regolarita' degli atti, procede all'approvazione della graduatoria di merito e, in caso di  piu'  commissioni,  provvede  a  redigere un'unica graduatoria di merito  entro  e  non oltre il ventesimo giorno dall'acquisizione dei verbali di esame di tutte le commissioni.
 2.  In  caso di parita' di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio  di  preferenza  della  minore  anzianita'  di  laurea o, in subordine, della minore eta'.
 3.  L'attribuzione  dei  posti  e'  disposta  in  conformita'  alle risultanze  della graduatoria unica e nei limiti del numero dei posti prefissato dal bando di concorso.
 4.   La   regione   o  provincia  autonoma  provvede  a  contattare tempestivamente  gli  interessati a mezzo raccomandata a/r ed a darne comunicazione  ufficiale  a  mezzo  del  Bollettino  ufficiale  della regione  o  della  provincia  autonoma  procedendo,  su istanza degli interessati,   entro   dieci   giorni  da  detta  pubblicazione  alla correzione  di  eventuali  errori materiali ed alla relativa modifica della graduatoria stessa, cui e' data medesima pubblicita'.
 5.  La  graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata non oltre  il  termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i  posti  che  si  siano  resi  vacanti  per cancellazione, rinuncia, decadenza  o  altri  motivi.  I  giorni  di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti.
 |  |  |  | Art. 10. Durata del corso
 1.  Il  corso  ha  durata  triennale. Tuttavia, la durata del corso medesimo  puo' essere ridotta per un periodo totale di un anno pari a 1600  ore ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999.
 2.  Il  Ministero  della  salute  trasmette  alle  regioni  ed alle province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in tempo  utile per consentire alle regioni ed alle province autonome la valutazione  dei crediti formativi, l'elenco dei corsi attivati dalle universita',  valutabili  ai  fini della riduzione della durata della frequenza.
 |  |  |  | Art. 11. Corsi a tempo pieno - Incompatibilita'
 1.  Il  corso  e'  strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno  implica  la  partecipazione  alla  totalita'  delle  attivita' mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie,  in  modo  che  il  medico  in  formazione  dedichi  a  tale formazione pratica e teorica tutta la sua attivita' professionale per l'intera  durata  della  normale  settimana lavorativa e per tutta la durata   dell'anno.   Conseguentemente,   e'  inibito  al  medico  in formazione  l'esercizio  di  attivita'  libero-professionali  ed ogni rapporto  convenzionale,  precario  o  di  consulenza con il Servizio sanitario  nazionale  o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di  carattere  saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso e', altresi', esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale   stato  successivamente  all'inizio  del  corso  di  formazione specifica  in  medicina  generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi  di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio  ai  sensi  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni,   attestanti   la   non   sussistenza   di   cause  di incompatibilita'   ovvero   dichiarazioni  di  rinuncia  ai  suddetti rapporti incompatibili.
 2.  Ai  sensi  dell'art.  19,  comma  11, della legge n. 448 del 28 dicembre  2001,  ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilita' dei medici gia' iscritti nei  relativi  elenchi  regionali  per  la  medicina  convenzionata e purche'  compatibili  con  lo  svolgimento  dei  corsi  stessi  -  le sostituzioni  a  tempo  determinato  di  medici  di medicina generale convenzionati   con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le sostituzioni  per  le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel  conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere alle regioni ed  alle  province autonome di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.
 3.  Nell'ipotesi  di  sostituzione  del medico di medicina generale convenzionato  con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita la sostituzione del proprio tutor.
 4.  Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma  11,  legge n. 448/2001 esclude la possibilita' di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali.
 In  presenza di accertata incompatibilita' ne consegue l'espulsione del medico tirocinante dal corso.
 5.  La  frequenza  al  corso  non  comporta  l'instaurazione  di un rapporto  di  dipendenza  o  di  lavoro convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ne' con i medici tutori.
 6.  Il  medico  in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego  e'  collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in  posizione  di  aspettativa  senza assegni secondo le disposizioni legislative  contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai   fini  della  progressione  di  carriera  e  del  trattamento  di quiescenza e di previdenza.
 |  |  |  | Art. 12. Corso a tempo parziale
 1.  Le  regioni  e le province autonome possono organizzare corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 a)  il  livello  della  formazione corrisponda qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;
 b)  la  durata  complessiva  della  formazione non sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno;
 c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;
 d)  la  formazione  comporti  un  congruo  numero  di  periodi di formazione  a  tempo  pieno  sia per la parte dispensata in un centro ospedaliero,  sia  per  la  parte  effettuata  in  un  ambulatorio di medicina  generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale i medici dispensano cure primarie;
 e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di numero  e  durata  tali  da  preparare in modo adeguato all'effettivo esercizio della medicina generale.
 2.  In  caso di attivazione di corsi a tempo parziale, le regioni e le  province  autonome  ne  danno  comunicazione  al  Ministero della salute,  alla  Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse   umane  ed  alla  Direzione  generale  della  programmazione sanitaria,  indicando il numero ed i nominativi dei tirocinanti per i quali si applica tale tipologia di formazione.
 3.  La  scelta  della  formazione a tempo parziale fa decadere ogni preclusione  ed  incompatibilita'  presente  in  caso di formazione a tempo  pieno:  ai  medici  che  optano per tale tipologia di corso e' consentito lo svolgimento di ogni altra attivita' lavorativa, purche' compatibile  con  i  periodi  di formazione stabiliti dalla regione o provincia autonoma e fatta eccezione per i periodi in cui il corso e' strutturato  a  tempo pieno, come previsto alla lettera d) del citato art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999.
 4.  In  caso  di formazione a tempo parziale, la borsa di studio e' corrisposta in misura proporzionalmente ridotta, tale da garantire al tirocinante  la  medesima  somma corrisposta in caso di corsi a tempo pieno.
 5.  Per  quanto  concerne  la  disciplina relativa agli impedimenti lavorativi per malattia, gravidanza, o servizio militare, nonche' per la  regolamentazione delle assenze per motivi personali, si fa rinvio a quanto disciplinato nel decreto legislativo n. 368/1999.
 |  |  |  | Art. 13. Principi generali per l'organizzazione dei programmi Rinvio
 1.  Per  tutto  quel  che  concerne l'articolazione degli obiettivi didattici,  le  metodologie  di  insegnamento  -  apprendimento  ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche del corso di formazione specifica  in  medicina generale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto   legislativo  n.  368  del  17  agosto  1999,  e  successive modificazioni  ed integrazioni, si fa rinvio ad un successivo decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano, da adottare sentito il Consiglio superiore di sanita', la Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri.
 |  |  |  | Art. 14. Attivazione dei corsi
 1.  I  corsi  di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano  36 mesi, tranne che nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 24, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 368/1999.
 2.  Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero della salute,  tempestivamente  e,  comunque, entro i primi quindici giorni dall'inizio del corso, la data di inizio delle attivita'.
 3.  Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni e province autonome trasmettono, altresi', il piano dei corsi.
 4.  L'esame  finale  deve  essere  svolto a fine corso e, comunque, entro  la  fine  dell'anno  solare in modo da permettere ai medici in formazione  l'inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 15. Organizzazione dei corsi
 1.   Le   regioni  o  province  autonome  gestiscono  direttamente, attraverso  i  propri  uffici,  i  corsi  di  formazione specifica in medicina  generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso,  esse  possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione,  delle  universita'  degli  studi,  di  un  apposito  centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale  per  la formazione specifica in medicina generale. In ogni caso, esse nominano almeno un gruppo tecnico scientifico di supporto.
 2. Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in  dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone     l'assetto     organizzativo    ed    amministrativo, l'articolazione  dei periodi della formazione in conformita' a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo:
 all'individuazione   delle   sedi  nelle  quali  si  svolgono  le attivita'  formative  avendo  cura  di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneita' prefissati;
 alla  definizione dei criteri e della modalita' di individuazione dei  coordinatori  delle  attivita'  didattiche teoriche e pratiche e della loro durata in carica;
 all'individuazione  di  criteri  oggettivi  per l'abbinamento dei medici in formazione ai poli formativi ed ai tutor medici di medicina generale,  ai  fini  dell'espletamento  dei  vari  periodi  formativi previsti dai programmi;
 alla  definizione  di  un  modello di libretto individuale per il medico  in  formazione  che  preveda  le  modalita' di verifica delle presenze, l'indicazione del periodo di frequenza e il giudizio finale di ciascun periodo formativo espresso da ogni tutor. In tale libretto e',  inoltre,  prevista  la  possibilita'  per  i  coordinatori delle attivita'  seminariali  e pratiche, ciascuno per il proprio ambito di competenza,  di  riportare  il  proprio giudizio analitico e motivato sulle  attivita'  svolte  dal  medico  in formazione, con particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi formativi raggiunti;
 all'individuazione  di  modalita'  operative  che garantiscano la corretta  ed  omogenea  attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli   obiettivi   didattici   programmati,   prevedendo   anche  la possibilita'   di   eventuali   integrazioni   e   modifiche  qualora risultassero necessarie ed opportune;
 alla definizione di criteri e modalita' per la determinazione dei requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture che  la  compongono  e  la  verifica,  nel  tempo,  del permanere dei suddetti requisiti;
 alla  realizzazione  di  corsi  per coordinatori, tutor e docenti secondo le necessita' formative emergenti, nonche' all'individuazione di modalita' e criteri per la loro valutazione periodica;
 all'individuazione   dei  requisiti  minimi  delle  tesi  finali, nonche'  alla  formulazione di indicazioni su criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi.
 3.  L'ammissione  all'esame  finale  e'  deliberata  da  parte  del collegio  di  tutor  e di docenti, al termine del percorso formativo, sulla  base  dei  singoli giudizi espressi nel libretto personale del medico in formazione.
 |  |  |  | Art. 16. Prova finale
 1.  Per  la  prova  finale,  la  commissione, di cui all'art. 4 del presente   decreto,   e'  ricostituita  nella  medesima  composizione nominativa  ed  integrata  da  un  rappresentante del Ministero della salute  e  da  un  professore  ordinario  di  medicina  interna  o di disciplina  equipollente,  designato  dal  Ministero  della salute, a seguito  di  sorteggio  tra  i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti  dal  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono prevedere anche ulteriori  sedute  di  esame  per  i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza  a  seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale  ipotesi  le  sedute  di  esame  devono essere indette secondo i criteri di economicita' ed opportunita'.
 3.  Per  ragioni di uniformita' di giudizio, le commissioni per gli esami  finali  devono prevedere la medesima composizione anche per le successive  sessioni  straordinarie,  fatta  salva la possibilita' di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.
 Al   termine  della  prova  finale  e'  rilasciato  il  diploma  di formazione  specifica  in  medicina  generale  conforme al fac-simile allegato.
 4.  Qualora  il  medico  tirocinante  non  abbia  conseguito  esito favorevole  all'esame  finale,  puo'  essere  ammesso  a  partecipare nuovamente  agli  esami  nella  successiva  seduta utile, purche' con differente   commissione  esaminatrice,  discutendo  una  nuova  tesi predisposta  dallo  stesso. La prova finale puo' essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso che il candidato non superi neppure il  secondo  colloquio,  e'  escluso dal corso, ma puo' partecipare a future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.
 |  |  |  | Art. 17. Borsa di studio
 1. Al medico in formazione e' conferita una borsa di studio annuale di  Euro  11.103,  82,  dedotto  il premio di assicurazione di cui al successivo  art.  21,  qualora non siano stipulate direttamente dagli interessati. Il trattamento fiscale della borsa di studio e' soggetto alle trattenute I.R.P.E.F. e I.R.A.P.
 |  |  |  | Art. 18. Assicurazione
 1.  I  medici  in  formazione  devono  essere  coperti  da  polizza assicurativa  per  i  rischi  professionali  e gli infortuni connessi all'attivita'   di   formazione  in  base  alle  condizioni  generali stabilite   dalla   regione.   Le  relative  polizze  sono  stipulate direttamente  dagli  interessati sulla base delle condizioni generali suddette  o,  a  scelta  del  tirocinante,  dalla regione o provincia autonoma  che  provvede  a  detrarre  i relativi premi dalla borsa di studio.  I  massimali di copertura devono essere i medesimi per tutte le  regioni  e  le  province  autonome  e  sono  definiti  in sede di coordinamento   interregionale.   Nel   caso   di   stipula   diretta dell'interessato,   copia  del  contratto  assicurativo  deve  essere inviata  a  cura  degli stessi interessati al centro regionale per la formazione  specifica  in  medicina  generale  prima  dell'inizio del corso.
 |  |  |  | Art. 19. Finanziamenti
 1.  Per  il  finanziamento  dei  corsi si provvede ogni anno con le quote  vincolate  del  Fondo  sanitario  nazionale.  Le  regioni e le province  autonome  effettuano  una  rendicontazione  dettagliata  al Ministero  della  salute  -  Direzione  generale della programmazione sanitaria  entro l'anno successivo a quello del termine del corso cui afferisce.
 |  |  |  | Art. 20. Valutazione dei risultati
 1.  Al  termine di ciascun anno di corso, gli uffici competenti del Ministero  della  salute e delle regioni e province autonome valutano congiuntamente l'andamento dei corsi ed i risultati conseguiti, anche al  fine  di  eventuali revisioni, sia dei criteri che dei programmi, anche alla luce delle indicazioni emanate dall'Unione europea.
 |  |  |  | Art. 21. Rinvio
 1.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente decreto, si fa rinvio alla normativa vigente.
 Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Storace
 |  |  |  | Allegato 
 ----> Vedere Allegato a pag. 71 della G.U. <----
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