Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2006, n. 23
Testo del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, coordinato con la legge di conversione 3 marzo 2006, n. 86 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49), recante: «Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni».

Avvertenze:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione.
Art. 1.
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.
2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidita' superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.



Riferimenti normativi.
- Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, recante: Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, S.O. e' il
seguente:
«Art. 11 (Fondo nazionale). - 1. Presso il Ministero
dei lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui
dotazione annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilita' che il contratto di locazione e' stato
registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i
requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le
iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la
costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attivita' di promozione in convenzione con
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la
mobilita' nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per
periodi determinati. I comuni possono, con delibera della
propria giunta, prevedere che i contributi integrativi
destinati ai conduttori vengano, in caso di morosita',
erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
medesima, anche tramite l'associazione della proprieta'
edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che
attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
anche dal locatore
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la
determinazione dell'entita' dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
medesimo del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere
dall'anno 2005 la ripartizione e' effettuata dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
a disposizione dalle singole regioni e province autonome,
ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono concorrere ai finanziamento degli
interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle
risorse di cui al comma 6 nonche' di quelle ad esse
attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri
che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni
dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni e
alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
previa diffida alla regione o alla provincia autonoma
inadempiente, nomina un commissario ad acta; gli oneri
connessi alla nomina ed all'attivita' del commissario ad
acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando
con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei
requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3,
e' assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle
annualita' 1996, 1997 e 1998. Tali disponibilita' sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
sono trasferite ai sensi dell'art. 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi
e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera', a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello
Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la
copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
esercizio, dall'applicazione dell'art. 8, commi da 1 a 4,
pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un
importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
11. Le disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui
al comma 1.
- Il testo dell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, recante: «Misure urgenti di sostegno
nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in
condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2005, n. 124» e convertito in
legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005,
n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005,
n. 175, entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, e' il seguente:
«4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e'
comunicata alla cancelleria del giudice procedente con
raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita
all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con
dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
redige processo verbale.
5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero
l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al
locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
differimento degli atti della procedura.».
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 20
giugno 2002, n. 122, recante: «Disposizioni concernenti
proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di
espropriazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 giugno 2002, n. 144» e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 1° agosto 2002, n. 185,
e' il seguente:
«2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore,
che contesti la sussistenza in capo a questo ultimo dei
requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui
all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la
prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi
nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del
ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al
tribunale, che giudica in composizione collegiale con le
modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura
civile.».



 
Art. 2.
Benefici fiscali
1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, il relativo reddito dei fabbricati di cui agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferito all'anno 2006, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.
2. Tutti i comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di rilascio degli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile, esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonche' ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento, purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».



Riferimenti normativi.
- Il testo degli articoli 37 e 90 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O. e' il seguente:
«Art. 37 (Determinazione del reddito dei fabbricati). -
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
stabilite secondo le norme della legge catastale per
ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella
capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque
ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione
censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole
zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di
stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il
nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora
iscritte in catasto e' determinato comparativamente a
quello delle unita' similari gia' iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone
di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
25 per cento.
4-ter. Abrogato.
4-quater. Abrogato.
«Art. 90 (Proventi immobiliari). - 1. I redditi degli
immobili che non costituiscono beni strumentali per
l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili
situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 70
per quelli situati all'estero. Tale disposizione non si
applica per i redditi, dominicali e agrari, dei terreni
derivanti dall'esercizio delle attivita' agricole di cui
all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. In caso di
immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto
di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento
del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate
sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la
realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del
comma 1, dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al
reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito
e' determinato in misura pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto legge 27 maggio
2005, n. 86, recante: «Misure urgenti di sostegno nelle
aree metropolitane per i conduttori di immobili in
condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a
provvedimenti esecutivi di rilascio», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2005, n. 124 e convertito in
legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005,
n. 148 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 1 (Finalita). - 1. Le risorse autorizzate
dall'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di
euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono
destinate, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3,
alla riduzione,nei comuni di cui al comma 2, del disagio
abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive
di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo
familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e
che inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi
sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unita'
immobiliare;
b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii
della data di esecuzione disposti dagli ufficiali
giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di
rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e
proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla
lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di
sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici
previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e
proroghe.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo
delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo,
Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad
alta tensione abitativa con essi confinanti.
3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al
comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al
finanziamento di interventi speciali finalizzati alla
realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali
per aumentare la disponibilita' di alloggi di edilizia
sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore
emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai
soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
nonche' ai conduttori che abbiano nel proprio nucleo
familiare almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o
almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che
nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto
spese mediche documentate superiori al dieci per cento del
reddito annuo netto complessivo o abbiano componenti del
nucleo familiare affetti da malattie invalidanti o che non
ne consentono il trasferimento, purche' non dispongano di
altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere
alla locazione di un nuovo immobile con modalita' da
definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi
speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune
capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi».



 
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, mediante ((conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del corrispondente importo.))



Riferimenti normativi.
- Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 86 del
2005, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 luglio
2005, n. 148, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.



 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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