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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2006, n. 23 |  | Testo  del  decreto-legge  1° febbraio 2006, n. 23, coordinato con la legge  di  conversione 3 marzo 2006, n. 86 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 49), recante: «Misure urgenti per i conduttori di immobili  in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni». |  | 
 |  |  |  | Avvertenze: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello dalla sua pubblicazione.
 Art. 1.
 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio
 1.  Al  fine  di  contenere  il  disagio  abitativo  di particolari categorie  sociali  assoggettate  a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con piu' di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  le  procedure  esecutive  di  sfratto contro conduttori che hanno  nel  loro  nucleo  familiare  persone ultrasessantacinquenni o handicappati  gravi,  purche' non dispongano di altra abitazione, ne' di  redditi  sufficienti  ad  accedere  alla  locazione  di  un nuovo immobile.
 2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si considerano handicap gravi quelli  comportanti  invalidita'  superiori al sessantasei per cento; agli  stessi  fini  si  considerano  sufficienti  per  l'accesso alla locazione  di  un  nuovo  immobile  requisiti  reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal  decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
 3.  La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione  resa  nelle  forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  27 maggio  2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti puo'  essere  contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
 4.  La  sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del   canone   di  locazione  e  dei  relativi  oneri  accessori.  La sospensione  non opera, altresi', in danno del locatore che dimostri, nelle  forme  di  cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.
 
 
 
 Riferimenti normativi.
 - Il testo dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
 431,  recante:  Disciplina  delle  locazioni e del rilascio
 degli  immobili  adibiti ad uso abitativo, pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1998, n. 292, S.O. e' il
 seguente:
 «Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero
 dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
 sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui
 dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
 sensi  dell'art.  11,  comma  3,  lettera  d),  della legge
 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 2.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 3 i
 conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria
 responsabilita'  che  il  contratto  di  locazione e' stato
 registrato.
 3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
 utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i
 requisiti  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al
 comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei
 canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
 di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
 disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le
 iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la
 costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o
 attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con
 cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la
 mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il
 reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per
 periodi  determinati.  I comuni possono, con delibera della
 propria  giunta,  prevedere  che  i  contributi integrativi
 destinati  ai  conduttori  vengano,  in  caso di morosita',
 erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
 medesima,  anche  tramite  l'associazione  della proprieta'
 edilizia  dallo stesso locatore per iscritto designata, che
 attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
 anche dal locatore
 4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro novanta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
 legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
 rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i
 requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
 integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la
 determinazione   dell'entita'   dei  contributi  stessi  in
 relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
 medesimo del canone di locazione.
 5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
 ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
 le  province  autonome  di Trento e di Bolzano. A decorrere
 dall'anno  2005  la ripartizione e' effettuata dal Ministro
 delle  infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
 sulla  base  dei  criteri  fissati con apposito decreto del
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
 medesima  intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
 a  disposizione  dalle singole regioni e province autonome,
 ai sensi del comma 6.
 6.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano   possono   concorrere   ai   finanziamento   degli
 interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
 nei rispettivi bilanci.
 7.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle
 risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse
 attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri
 che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
 con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
 cui  al  comma 3.  Qualora le risorse di cui al comma 5 non
 siano   trasferite   ai   comuni   entro   novanta   giorni
 dall'effettiva  attribuzione  delle  stesse  alle regioni e
 alle  province  autonome,  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici,
 previa  diffida  alla  regione  o  alla  provincia autonoma
 inadempiente,  nomina  un  commissario  ad  acta; gli oneri
 connessi  alla  nomina  ed all'attivita' del commissario ad
 acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
 8.  I  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di
 erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
 con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
 possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
 requisiti minimi di cui al comma 4.
 9.  Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001, ai fini della
 concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,
 e'  assegnata  al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
 cui  alla  legge  14 febbraio  1963,  n.  60, relative alle
 annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono
 versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
 riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
 unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
 Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,
 accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
 sono   trasferite   ai   sensi  dell'art.  61  del  decreto
 legislativo   31 marzo   1998,  n.  112,  e  restano  nella
 disponibilita'  della Sezione autonoma della Cassa depositi
 e prestiti per il predetto versamento.
 10.  Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvedera', a
 valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad
 effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello
 Stato   nell'anno   2003  delle  somme  occorrenti  per  la
 copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
 esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,
 pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi ridotta per un
 importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
 medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente
 articolo.
 11.  Le  disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
 sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
 versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
 riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui
 al comma 1.
 -  Il  testo dell'art. 4, commi 4 e 5 del decreto-legge
 27 maggio 2005, n. 86, recante: «Misure urgenti di sostegno
 nelle  aree  metropolitane  per i conduttori di immobili in
 condizioni  di  particolare disagio abitativo conseguente a
 provvedimenti   esecutivi  di  rilascio,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale 30 maggio 2005, n. 124» e convertito in
 legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005,
 n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005,
 n.  175,  entrata  in  vigore il giorno successivo a quello
 della sua pubblicazione, e' il seguente:
 «4.  La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e'
 comunicata  alla  cancelleria  del  giudice  procedente con
 raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  che  e' esibita
 all'ufficiale    giudiziario    procedente,    ovvero   con
 dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne
 redige processo verbale.
 5.   La  cancelleria  del  giudice  procedente,  ovvero
 l'ufficiale  giudiziario,  danno immediata comunicazione al
 locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
 differimento degli atti della procedura.».
 -  Il  testo  dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 20
 giugno  2002,  n.  122,  recante: «Disposizioni concernenti
 proroghe   in   materia   di  sfratti,  di  edilizia  e  di
 espropriazione    pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 21 giugno   2002,  n.  144»  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,  dall'art.  1, legge 1° agosto 2002, n. 185,
 e' il seguente:
 «2.  Su ricorso del locatore, notificato al conduttore,
 che  contesti  la  sussistenza  in capo a questo ultimo dei
 requisiti  richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il
 giudice  dell'esecuzione  procede  con  le modalita' di cui
 all'art.   11,  commi  quinto  e  sesto  del  decreto-legge
 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   25 marzo   1982,   n.  94,  disponendo  o  meno  la
 prosecuzione  dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi
 nel  termine di giorni otto dalla data di presentazione del
 ricorso.  Avverso  il  decreto  e'  ammessa  opposizione al
 tribunale,  che  giudica  in composizione collegiale con le
 modalita'  di  cui  all'art.  618  del  codice di procedura
 civile.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Benefici fiscali
 1.   Per   i   proprietari  degli  immobili  locati  ai  conduttori individuati  nell'articolo  1,  il relativo reddito dei fabbricati di cui  agli articoli 37 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive  modificazioni,  riferito  all'anno 2006, non concorre  alla  formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle societa', per tutta la  durata del periodo di sospensione legale dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 1.
 2.  Tutti  i  comuni,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di bilancio, possono prevedere, per i proprietari degli immobili locati a soggetti aventi  i  requisiti di cui all'articolo 1, nonche' per i proprietari che sospendono volontariamente per l'anno 2006 le procedure esecutive di  rilascio  degli  immobili  locati  a  conduttori  che abbiano nel proprio  nucleo  familiare  almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni  o  almeno  due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che nell'ambito  del  proprio  nucleo  familiare  abbiano sostenuto spese mediche  documentate  superiori  al dieci per cento del reddito annuo netto  complessivo  o abbiano componenti del nucleo familiare affetti da  malattie  invalidanti  o  che non ne consentono il trasferimento, purche'   non   dispongano   di  altra  abitazione,  ne'  di  redditi sufficienti   ad  accedere  alla  locazione  di  un  nuovo  immobile, esenzioni  o  riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nonche' dell'addizionale comunale, per l'anno fiscale 2006.
 3.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, dopo le parole: «ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma  1,»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche' ai conduttori che abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  almeno  un  figlio  di eta' inferiore  ai  tre  anni  o  almeno due figli minorenni fiscalmente a carico,  ovvero  che nell'ambito del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto  spese mediche documentate superiori al dieci per cento del reddito  annuo  netto  complessivo  o  abbiano  componenti del nucleo familiare  affetti da malattie invalidanti o che non ne consentono il trasferimento,  purche'  non  dispongano  di altra abitazione, ne' di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile».
 
 
 
 Riferimenti normativi.
 -  Il  testo  degli  articoli 37  e  90 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
 recante:  Approvazione  del  testo  unico delle imposte sui
 redditi»,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
 1986, n. 302, S.O. e' il seguente:
 «Art. 37 (Determinazione del reddito dei fabbricati). -
 1.  Il  reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
 determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo,
 stabilite  secondo  le  norme  della  legge  catastale  per
 ciascuna  categoria  e  classe,  ovvero, per i fabbricati a
 destinazione   speciale   o   particolare,  mediante  stima
 diretta.
 2.  Le  tariffe  d'estimo  e i redditi dei fabbricati a
 destinazione  speciale  o  particolare  sono  sottoposti  a
 revisione   quando   se   ne   manifesti   l'esigenza   per
 sopravvenute   variazioni  di  carattere  permanente  nella
 capacita'  di  reddito  delle unita' immobiliari e comunque
 ogni  dieci  anni. La revisione e' disposta con decreto del
 Ministro  delle  finanze  previo  parere  della Commissione
 censuaria  centrale  e  puo'  essere effettuata per singole
 zone  censuarie.  Prima  di  procedervi  gli uffici tecnici
 erariali devono sentire i comuni interessati.
 3.  Le  modificazioni  derivanti  dalla revisione hanno
 effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
 del  nuovo  prospetto  delle  tariffe,  ovvero, nel caso di
 stima  diretta,  dall'anno  in  cui  e' stato notificato il
 nuovo  reddito  al  possessore  iscritto  in catasto. Se la
 pubblicazione   o   notificazione  avviene  oltre  il  mese
 precedente  quello stabilito per il versamento dell'acconto
 di   imposta,  le  modificazioni  hanno  effetto  dall'anno
 successivo.
 4.  Il  reddito  delle  unita'  immobiliari  non ancora
 iscritte  in  catasto  e'  determinato  comparativamente  a
 quello delle unita' similari gia' iscritte.
 4-bis.  Qualora  il  canone risultante dal contratto di
 locazione,  ridotto  forfettariamente del 15 per cento, sia
 superiore  al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
 reddito  e'  determinato in misura pari a quella del canone
 di  locazione  al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
 siti  nella  citta'  di  Venezia centro e nelle isole della
 Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
 25 per cento.
 4-ter. Abrogato.
 4-quater. Abrogato.
 «Art.  90  (Proventi immobiliari). - 1. I redditi degli
 immobili   che   non  costituiscono  beni  strumentali  per
 l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
 cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
 a  formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le
 disposizioni  del  capo  II  del  titolo I per gli immobili
 situati  nel  territorio dello Stato e a norma dell'art. 70
 per  quelli  situati  all'estero.  Tale disposizione non si
 applica  per  i  redditi,  dominicali e agrari, dei terreni
 derivanti  dall'esercizio  delle  attivita' agricole di cui
 all'art.  32,  pur  se nei limiti ivi stabiliti. In caso di
 immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto
 di  locazione  ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento
 del  canone  medesimo, dell'importo delle spese documentate
 sostenute   ed  effettivamente  rimaste  a  carico  per  la
 realizzazione  degli  interventi di cui alla lettera a) del
 comma  1,  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della
 Repubblica  6 giugno  2001,  n.  380,  risulti superiore al
 reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito
 e'  determinato  in  misura  pari  a  quella  del canone di
 locazione al netto di tale riduzione.
 2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
 beni  immobili  indicati  nel  comma  1 non sono ammessi in
 deduzione.».
 -  Il  testo  dell'art.  1, del decreto legge 27 maggio
 2005,  n.  86,  recante:  «Misure urgenti di sostegno nelle
 aree   metropolitane   per  i  conduttori  di  immobili  in
 condizioni  di  particolare disagio abitativo conseguente a
 provvedimenti  esecutivi  di  rilascio»,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale  30 maggio 2005, n. 124 e convertito in
 legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005,
 n.  148  (Gazzetta  Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), come
 modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
 «Art.   1  (Finalita).  -  1.  Le  risorse  autorizzate
 dall'art.  5  del  decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 novembre
 2004,  n.  269,  nel  limite massimo di 104.940 migliaia di
 euro,  disponibili  alla  data  del  1° aprile  2005,  sono
 destinate,  con  le  modalita'  di cui agli articoli 2 e 3,
 alla  riduzione,nei  comuni  di cui al comma 2, del disagio
 abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive
 di  rilascio  che  siano,  o  abbiano  nel  proprio  nucleo
 familiare,  ultrasessantacinquenni  o  handicappati gravi e
 che inoltre:
 a) non  dispongano  di  altra abitazione o di redditi
 sufficienti  ad accedere alla locazione di una nuova unita'
 immobiliare;
 b) siano  beneficiari,  anche  per  effetto di rinvii
 della   data   di   esecuzione   disposti  dagli  ufficiali
 giudiziari,  della sospensione della procedura esecutiva di
 rilascio  ai  sensi  dell'art.  80,  comma  22, della legge
 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successivi  differimenti e
 proroghe,  ovvero  rientrino  tra  i  soggetti  di cui alla
 lettera  a)  che  abbiano  subito  sentenza  o ordinanza di
 sfratto  tra  il  1° luglio  2004  e  la data di entrata in
 vigore della legge di conversione del presente decreto;
 c) siano  tuttora in possesso dei requisiti economici
 previsti  dal  Ministero dei lavori pubblici ai sensi della
 citata  legge  n. 388 del 2000, e successivi differimenti e
 proroghe.
 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
 soggetti  di  cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo
 delle   aree  metropolitane  di  Torino,  Milano,  Venezia,
 Genova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli, Palermo,
 Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonche' nei comuni ad
 alta tensione abitativa con essi confinanti.
 3. Le risorse non utilizzate per le finalita' di cui al
 comma  1,  alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al
 finanziamento   di  interventi  speciali  finalizzati  alla
 realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali
 per  aumentare  la  disponibilita'  di  alloggi di edilizia
 sociale  nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore
 emergenza   abitativa,  da  destinare  prioritariamente  ai
 soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  cui al comma 1,
 nonche'  ai  conduttori  che  abbiano  nel  proprio  nucleo
 familiare  almeno un figlio di eta' inferiore ai tre anni o
 almeno due figli minorenni fiscalmente a carico, ovvero che
 nell'ambito  del proprio nucleo familiare abbiano sostenuto
 spese  mediche documentate superiori al dieci per cento del
 reddito  annuo  netto  complessivo o abbiano componenti del
 nucleo  familiare affetti da malattie invalidanti o che non
 ne  consentono  il trasferimento, purche' non dispongano di
 altra  abitazione,  ne'  di redditi sufficienti ad accedere
 alla  locazione  di  un  nuovo  immobile  con  modalita' da
 definire, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
 del   decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  con
 apposito  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti.  Tale decreto prevede che sui singoli interventi
 speciali  sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune
 capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Copertura finanziaria
 1.  Alle  minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma  1,  pari a 5,15 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede a valere  sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  27 maggio  2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla  legge  26 luglio  2005, n. 148, mediante ((conservazione delle somme  non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto dei residui   per   essere   utilizzate   nell'esercizio  successivo  con versamento  all'entrata  del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del corrispondente importo.))
 
 
 
 Riferimenti normativi.
 -  Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 86 del
 2005,  convertito, con modificazioni, dalle legge 26 luglio
 2005, n. 148, si veda nei riferimenti normativi all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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