Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 18 novembre 2005 |
Recepimento della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita'. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L166 del 30 aprile 2004 e n. L200 del 7 giugno 2004 per rettifica, relativa all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradali nella Comunita'; Considerato che la direttiva in parola e' relativa a disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli nelle infrastrutture stradali a pedaggio; Visto l'art. 6 della direttiva 2004/52/CE, che prevede che la trasposizione della stessa negli ordinamenti degli Stati membri deve avvenire entro il 20 novembre 2005; Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11; Decreta: Art. 1. Obiettivo e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale dello Stato italiano con quelli nella Comunita' in base alla direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che prevede l'entrata in esercizio di un servizio europeo di telepedaggio per la funzionalita' del quale l'interoperabilita' e' condizione essenziale. Il presente decreto si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale nazionale urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti. 2. Il presente decreto non si applica: a) a sistemi di pedaggio stradale per i quali non esistono strumenti elettronici di riscossione dei pedaggi; b) a sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l'installazione di apparecchiature a bordo; c) a sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento ai requisiti della presente direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito in Italia un servizio di telepedaggio, denominato servizio europeo di telepedaggio, che garantisce all'utente l'interoperabilita', in tutta la Comunita', dei sistemi di telepedaggio gia' in uso negli Stati membri cosi' come di quelli che saranno introdotti in futuro nell'ambito di applicazione del presente decreto. 4. Delle disposizioni del presente decreto sono destinatari gli operatori, intendendosi con tale dizione gli enti proprietari delle infrastrutture di cui al comma 1 ed i gestori delle stesse - a qualsiasi titolo - per conto degli enti proprietari, ovvero i soggetti emittenti del servizio europeo di telepedaggio per conto dei gestori, o comunque esercitanti attivita' connesse all'implementazione di sistemi di telepedaggio. |
| Art. 2. Soluzioni tecnologiche 1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono realizzati, per consentire il pagamento di pedaggi in via elettronica, basandosi sull'uso di una o piu' delle tecnologie seguenti: a) localizzazione satellitare; b) comunicazioni mobili secondo la norma GSM-GPRS (riferimento GSM TS 03.60/23060); c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz. 2. A seguito dell'entrata in esercizio del servizio europeo di telepedaggio, gli operatori mettono a disposizione dell'utenza interessata un'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli, idonea per essere utilizzata con tutti i sistemi di telepedaggio in servizio negli Stati membri, che utilizzi le tecnologie di cui al comma 1 e sia atta all'uso sui veicoli di tutti i tipi entro i termini di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto. Detta apparecchiatura dovra' essere interoperabile e in grado di comunicare almeno con tutti i sistemi in funzione negli Stati membri, utilizzando una o piu' delle tecnologie elencate nel precedente comma 1, secondo le modalita' dettagliate che saranno stabilite dal Comitato telepedaggio istituito presso la Commissione europea, che potra' emettere anche disposizioni sulla disponibilita' dell'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli per soddisfare la richiesta degli utenti interessati. 3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l'apparecchiatura di bordo puo' anche essere idonea all'utilizzo di altre tecnologie, a condizione che cio' non comporti un ulteriore onere per gli utenti ne' crei discriminazione fra di essi. La stessa puo' anche essere collegata al tachigrafo elettronico del veicolo. 4. Gli operatori sono invitati a potenziare i sistemi di telepedaggio. In particolare gli enti proprietari delle strade attivano le opportune misure per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio in modo tale da garantire che, entro il 1° gennaio 2007, almeno il 50% del flusso di traffico di ogni casello possa utilizzare sistemi di telepedaggio. Le corsie utilizzate per la riscossione di telepedaggi possono anche essere utilizzate per la riscossione di pedaggi con altri mezzi, tenendo debito conto della sicurezza. Gli enti proprietari di infrastrutture stradali a pedaggio, con particolare riferimento all'ANAS S.p.A., riferiscono al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Direzione generale per le Strade ed Autostrade, entro il 30 giugno 2006, sulle misure adottate per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio e per raggiungere il predetto obiettivo di potenziale utilizzo entro il 1° gennaio 2007; essi riferiscono, entro il 31 gennaio 2007, sul raggiungimento del detto obiettivo sulla intera rete di loro competenza; in relazione a tali comunicazioni sono emesse le eventuali direttive di competenza. 5. Gli operatori nell'adottare le soluzioni tecnologiche e le modalita' di installazione degli apparati tengono conto delle attivita' sull'interoperabilita' delle tecnologie di telepedaggio esistenti, sviluppate nell'ambito del servizio europeo di telepedaggio, che garantiscono la reciproca compatibilita' e interfaccia di tali tecnologie con le tecnologie di cui al comma 1 e delle loro attrezzature. 6. Il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del servizio europeo di telepedaggio deve avvenire in conformita' alle norme nazionali vigenti ed a quelle comunitarie in materia di protezione delle liberta' e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, soprattutto della loro riservatezza e con il rispetto, in particolare, delle disposizioni delle direttive 95/46/CE del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
| Art. 3. Istituzione di un servizio europeo di telepedaggio 1. L'Italia aderisce, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto, al servizio europeo di telepedaggio istituito su tutte le reti stradali della Comunita' sulle quali e' riscosso per via elettronica un pedaggio o un diritto stradale d'uso. Tale servizio e' definito da un insieme di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio, da una serie di norme e requisiti tecnici e da un contratto di abbonamento unico tra i clienti e gli operatori e/o gli emittenti che offrono il servizio. Quest'ultimo contratto da accesso al servizio sull'intera rete e puo' essere sottoscritto presso qualsiasi operatore e/o emittente di questa rete. 2. Il servizio europeo di telepedaggio e' indipendente dalle decisioni fondamentali adottate dagli Stati membri in merito alla riscossione del pedaggio su particolari categorie di veicoli, dal livello di tariffazione applicato e dalla sua finalita', e riguarda soltanto il modo di riscossione dei pedaggi o dei diritti. Il servizio autorizza la sottoscrizione di contratti indipendentemente dal luogo di immatricolazione del veicolo, della nazionalita' delle parti contraenti, e dalla zona o dal punto della rete stradale dove il pedaggio e' dovuto. 3. Il sistema consente lo sviluppo dell'intermodalita' senza comportare svantaggi per altri modi di trasporto. 4. Tutti gli operatori dei sistemi elettronici nazionali di riscossione del pedaggio, offrono il servizio europeo di telepedaggio ai loro clienti interessati al servizio stesso, con le caratteristiche stabilite dal presente decreto, secondo il calendario seguente: a) per tutti i veicoli di piu' di 3,5 tonnellate e per tutti i veicoli che sono autorizzati a trasportare piu' di 9 passeggeri (autista +8), entro tre anni dall'adozione delle decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2; b) per tutti gli altri tipi di veicoli, entro cinque anni dall'adozione delle decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2. |
| Art. 4. Definizione del servizio europeo di telepedaggio 1. Il servizio europeo di telepedaggio e' definito sulla base degli elementi elencati nell'allegato I del presente decreto, ed utilizza le soluzioni tecnologiche di cui all'art. 2, secondo specifiche accessibili al pubblico. 2. Le decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio sono adottate dalla Commissione entro il 1° luglio 2006 se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, tali da consentire l'interoperabilita' da tutti i punti di vista, compresi quello tecnico, giuridico e commerciale, ovvero entro una nuova data stabilita dalla Commissione stessa con identica procedura. 3. Gli apparecchi per il servizio europeo di telepedaggio devono essere conformi in particolare alle prescrizioni delle direttive 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', e 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica. Il presente decreto sara' sottoposto a registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 2005 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 25 |
| Allegato I Al decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2004152/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita'.
Elementi necessari per definire e realizzare il servizio europeo di telepedaggio. Gli elementi elencati in prosieguo sono necessari per definire e realizzare il servizio europeo di telepedaggio istituito a norma del presente decreto ministeriale. Essi sono ripartiti in aspetti tecnici, procedurali e giuridici. Aspetti tecnici: a) procedure operative del servizio: sottoscrizione di un abbonamento, istruzioni per l'uso, installazione e fissaggio dell'apparecchiatura di bordo, trattamento delle transazioni alle stazioni di pedaggio o a tariffazione continua, procedure di recupero dei dati relativi alle transazioni in caso di guasto o cattivo funzionamento dell'apparecchiatura, sistemi di controllo, fatturazione e recupero delle somme dovute, servizio post-vendita, assistenza alla clientela, definizione del livello del servizio offerto ai clienti. Al momento di stabilire queste procedure operative si deve tener conto delle procedure esistenti in Italia; b) specifiche funzionali del servizio: descrizione delle funzioni dell'apparecchiatura di bordo e dell'apparecchiatura al suolo; c) specifiche tecniche degli apparecchi al suolo e delle apparecchiature di bordo per il servizio e norme, procedure di certificazione e vincoli da osservare; d) lancio e monitoraggio delle azioni concernenti gli organismi pertinenti di normalizzazione, complementi tecnici eventuali rispetto alle norme o prenome utilizzate e che permettono di garantire l'interoperabilita'; e) specifiche di installazione delle apparecchiature di bordo; f) modelli transazionali: definizione precisa degli algoritmi di transazione secondo i vari tipi di pedaggio (pedaggio in un punto fisso o tariffazione continua), definizione dei dati scambiati tra le apparecchiature di bordo e quelle al suolo, e loro formati; g) accordi sulla disponibilita' delle apparecchiature di bordo per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti interessati; Aspetti procedurali: h) procedure per la verifica del rendimento tecnico e modalita' di installazione per le apparecchiature di bordo dei veicoli e quelli posti sul ciglio della strada; i) parametri di classificazione dei veicoli: la convalida di un elenco comunitario di parametri tecnici nell'ambito del quale lo Stato italiano selezionera' i parametri che desidera utilizzare per la propria politica di tariffazione. Tali parametri rappresentano le caratteristiche fisiche, di motorizzazione e ambientali dei veicoli. La eventuale nuova definizione delle classi di veicoli sulla base di detti parametri spettera' allo Stato italiano; j) attuazione delle procedure che assicurino il trattamento di casi particolari, come disfunzioni di qualsiasi natura. Cio' in particolare nel caso in cui l'operatore del pedaggio stradale interessato e il cliente non siano dello stesso paese; Aspetti giuridici: k) convalida delle soluzioni tecniche adottate rispetto alle esigenze regolamentari comunitarie in materia di protezione delle liberta' e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, soprattutto la loro vita privata. In particolare, sara' necessario garantire la conformita' alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE; l) definizione di regole comuni di non discriminazione e di requisiti minimi che i potenziali prestatori di servizi devono rispettare per fornire il servizio; m) esame della possibilita' di armonizzare le norme di esecuzione nel settore del telepedaggio; n) un protocollo di accordo fra gli operatori di pedaggi stradali che consenta la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio, comprese le procedure di risoluzione delle controversie. |
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