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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Recepimento  della  direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  29  aprile  2004,  relativa all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita'. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista   la  direttiva  2004/52/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio  del  29  aprile  2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L166 del 30 aprile 2004 e n. L200 del 7 giugno 2004  per  rettifica,  relativa  all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradali nella Comunita';
 Considerato  che  la direttiva in parola e' relativa a disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli nelle infrastrutture stradali a pedaggio;
 Visto  l'art.  6  della  direttiva  2004/52/CE,  che prevede che la trasposizione  della stessa negli ordinamenti degli Stati membri deve avvenire entro il 20 novembre 2005;
 Visto  l'art.  229  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che  delega  i  Ministri  della  Repubblica  a  recepire,  secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visto l'art. 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
 Decreta:
 Art. 1.
 Obiettivo e ambito di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le condizioni necessarie per garantire  l'interoperabilita'  dei  sistemi di telepedaggio stradale dello  Stato  italiano  con  quelli  nella  Comunita'  in  base  alla direttiva  2004/52/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile  2004,  che  prevede  l'entrata  in  esercizio  di un servizio europeo    di   telepedaggio   per   la   funzionalita'   del   quale l'interoperabilita' e' condizione essenziale.
 Il  presente  decreto  si  applica  alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale nazionale urbana  e  interurbana,  autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.
 2. Il presente decreto non si applica:
 a)  a  sistemi  di  pedaggio  stradale  per  i quali non esistono strumenti elettronici di riscossione dei pedaggi;
 b) a   sistemi   di  telepedaggio  stradale  che  non  richiedono l'installazione di apparecchiature a bordo;
 c) a  sistemi  di  pedaggio  piccoli  e strettamente locali per i quali  i  costi  di adeguamento ai requisiti della presente direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.
 3. Per  le  finalita'  di cui al comma 1, e' istituito in Italia un servizio    di   telepedaggio,   denominato   servizio   europeo   di telepedaggio, che garantisce all'utente l'interoperabilita', in tutta la  Comunita',  dei  sistemi  di telepedaggio gia' in uso negli Stati membri  cosi'  come  di  quelli  che  saranno  introdotti  in  futuro nell'ambito di applicazione del presente decreto.
 4. Delle  disposizioni  del  presente  decreto sono destinatari gli operatori,  intendendosi  con tale dizione gli enti proprietari delle infrastrutture  di  cui  al  comma  1  ed  i gestori delle stesse - a qualsiasi  titolo  -  per  conto  degli  enti  proprietari,  ovvero i soggetti emittenti del servizio europeo di telepedaggio per conto dei gestori,     o     comunque     esercitanti     attivita'    connesse all'implementazione di sistemi di telepedaggio.
 |  |  |  | Art. 2. Soluzioni tecnologiche
 1.  Tutti  i  nuovi  sistemi  di  telepedaggio  messi in servizio a decorrere  dal  1°  gennaio  2007  sono realizzati, per consentire il pagamento  di pedaggi in via elettronica, basandosi sull'uso di una o piu' delle tecnologie seguenti:
 a) localizzazione satellitare;
 b) comunicazioni  mobili  secondo  la norma GSM-GPRS (riferimento GSM TS 03.60/23060);
 c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.
 2.  A  seguito  dell'entrata  in  esercizio del servizio europeo di telepedaggio,   gli  operatori  mettono  a  disposizione  dell'utenza interessata  un'apparecchiatura  da  installare  a bordo dei veicoli, idonea  per  essere utilizzata con tutti i sistemi di telepedaggio in servizio  negli  Stati  membri,  che utilizzi le tecnologie di cui al comma 1  e  sia  atta  all'uso  sui  veicoli  di tutti i tipi entro i termini di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.
 Detta  apparecchiatura  dovra'  essere interoperabile e in grado di comunicare almeno con tutti i sistemi in funzione negli Stati membri, utilizzando una o piu' delle tecnologie elencate nel precedente comma 1,  secondo  le  modalita'  dettagliate  che  saranno  stabilite  dal Comitato  telepedaggio  istituito  presso la Commissione europea, che potra'    emettere    anche    disposizioni    sulla   disponibilita' dell'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli per soddisfare la richiesta degli utenti interessati.
 3.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 1, l'apparecchiatura di bordo  puo'  anche  essere idonea all'utilizzo di altre tecnologie, a condizione  che  cio'  non comporti un ulteriore onere per gli utenti ne'  crei  discriminazione  fra  di essi. La stessa puo' anche essere collegata al tachigrafo elettronico del veicolo.
 4.   Gli   operatori  sono  invitati  a  potenziare  i  sistemi  di telepedaggio.  In  particolare  gli  enti  proprietari  delle  strade attivano  le opportune misure per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio in modo tale da garantire che, entro il 1° gennaio 2007, almeno il 50% del flusso di traffico di ogni casello possa utilizzare sistemi  di  telepedaggio. Le corsie utilizzate per la riscossione di telepedaggi  possono  anche  essere  utilizzate per la riscossione di pedaggi con altri mezzi, tenendo debito conto della sicurezza.
 Gli  enti  proprietari  di  infrastrutture stradali a pedaggio, con particolare  riferimento  all'ANAS  S.p.A.,  riferiscono al Ministero delle  infrastrutture  e trasporti - Direzione generale per le Strade ed  Autostrade,  entro  il  30 giugno 2006, sulle misure adottate per aumentare l'utilizzo dei sistemi di telepedaggio e per raggiungere il predetto  obiettivo  di potenziale utilizzo entro il 1° gennaio 2007; essi  riferiscono,  entro  il 31 gennaio 2007, sul raggiungimento del detto  obiettivo sulla intera rete di loro competenza; in relazione a tali comunicazioni sono emesse le eventuali direttive di competenza.
 5. Gli  operatori  nell'adottare  le  soluzioni  tecnologiche  e le modalita'   di  installazione  degli  apparati  tengono  conto  delle attivita'  sull'interoperabilita'  delle  tecnologie  di telepedaggio esistenti,   sviluppate   nell'ambito   del   servizio   europeo   di telepedaggio,   che   garantiscono   la  reciproca  compatibilita'  e interfaccia  di tali tecnologie con le tecnologie di cui al comma 1 e delle loro attrezzature.
 6. Il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del servizio  europeo  di  telepedaggio deve avvenire in conformita' alle norme  nazionali  vigenti  ed  a  quelle  comunitarie  in  materia di protezione  delle  liberta'  e dei diritti fondamentali delle persone fisiche,  soprattutto  della  loro riservatezza e con il rispetto, in particolare,  delle  disposizioni  delle  direttive  95/46/CE  del 24 ottobre 1995 e 2002/58/CE del 12 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
 |  |  |  | Art. 3. Istituzione di un servizio europeo di telepedaggio
 1. L'Italia aderisce, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto,  al  servizio  europeo di telepedaggio istituito su tutte le reti  stradali  della  Comunita'  sulle  quali  e'  riscosso  per via elettronica un pedaggio o un diritto stradale d'uso. Tale servizio e' definito  da  un  insieme di norme contrattuali che autorizzano tutti gli  operatori  e/o gli emittenti a fornire il servizio, da una serie di  norme  e requisiti tecnici e da un contratto di abbonamento unico tra  i  clienti  e  gli  operatori  e/o  gli emittenti che offrono il servizio.  Quest'ultimo  contratto da accesso al servizio sull'intera rete  e  puo'  essere  sottoscritto  presso  qualsiasi  operatore e/o emittente di questa rete.
 2.  Il  servizio  europeo  di  telepedaggio  e'  indipendente dalle decisioni  fondamentali  adottate  dagli  Stati membri in merito alla riscossione  del  pedaggio  su  particolari categorie di veicoli, dal livello  di  tariffazione applicato e dalla sua finalita', e riguarda soltanto  il  modo  di  riscossione  dei  pedaggi  o  dei diritti. Il servizio  autorizza  la sottoscrizione di contratti indipendentemente dal  luogo  di immatricolazione del veicolo, della nazionalita' delle parti  contraenti,  e dalla zona o dal punto della rete stradale dove il pedaggio e' dovuto.
 3.  Il  sistema  consente  lo  sviluppo  dell'intermodalita'  senza comportare svantaggi per altri modi di trasporto.
 4.  Tutti  gli  operatori  dei  sistemi  elettronici  nazionali  di riscossione del pedaggio, offrono il servizio europeo di telepedaggio ai   loro   clienti   interessati   al   servizio   stesso,   con  le caratteristiche stabilite dal presente decreto, secondo il calendario seguente:
 a) per  tutti  i  veicoli di piu' di 3,5 tonnellate e per tutti i veicoli  che  sono  autorizzati  a  trasportare  piu' di 9 passeggeri (autista  +8),  entro tre anni dall'adozione delle decisioni relative alla  definizione  del  servizio  europeo  di  telepedaggio,  di  cui all'art. 4, comma 2;
 b)  per  tutti  gli  altri  tipi  di  veicoli,  entro cinque anni dall'adozione  delle decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio, di cui all'art. 4, comma 2.
 |  |  |  | Art. 4. Definizione del servizio europeo di telepedaggio
 1. Il servizio europeo di telepedaggio e' definito sulla base degli elementi  elencati  nell'allegato I del presente decreto, ed utilizza le  soluzioni  tecnologiche  di  cui  all'art.  2, secondo specifiche accessibili al pubblico.
 2.  Le  decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio  sono adottate dalla Commissione entro il 1° luglio 2006 se sono soddisfatte tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati,  tali da consentire l'interoperabilita' da tutti i punti di  vista,  compresi  quello tecnico, giuridico e commerciale, ovvero entro  una nuova data stabilita dalla Commissione stessa con identica procedura.
 3.  Gli  apparecchi  per il servizio europeo di telepedaggio devono essere  conformi  in  particolare  alle  prescrizioni delle direttive 1999/5/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante  le  apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di   telecomunicazione  e  il  reciproco  riconoscimento  della  loro conformita',  e  89/336/CEE  del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica.
 Il  presente  decreto sara' sottoposto a registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il Ministro: Lunardi
 
 Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 25
 |  |  |  | Allegato I Al decreto ministeriale di recepimento della direttiva 2004152/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile 2004 relativa all'interoperabilita'  dei  sistemi  di  telepedaggio  stradale nella Comunita'.
 
 Elementi  necessari per definire e realizzare il servizio europeo di telepedaggio.
 Gli  elementi elencati in prosieguo sono necessari per definire e realizzare  il servizio europeo di telepedaggio istituito a norma del presente decreto ministeriale.
 Essi sono ripartiti in aspetti tecnici, procedurali e giuridici.
 Aspetti tecnici:
 a) procedure  operative  del  servizio:  sottoscrizione  di  un abbonamento,   istruzioni   per   l'uso,  installazione  e  fissaggio dell'apparecchiatura  di  bordo,  trattamento  delle transazioni alle stazioni di pedaggio o a tariffazione continua, procedure di recupero dei  dati  relativi  alle  transazioni  in  caso  di guasto o cattivo funzionamento    dell'apparecchiatura,    sistemi    di    controllo, fatturazione  e  recupero  delle somme dovute, servizio post-vendita, assistenza  alla  clientela,  definizione  del  livello  del servizio offerto   ai  clienti.  Al  momento  di  stabilire  queste  procedure operative si deve tener conto delle procedure esistenti in Italia;
 b) specifiche   funzionali   del  servizio:  descrizione  delle funzioni  dell'apparecchiatura  di  bordo  e  dell'apparecchiatura al suolo;
 c) specifiche  tecniche  degli  apparecchi  al  suolo  e  delle apparecchiature  di  bordo  per  il  servizio  e  norme, procedure di certificazione e vincoli da osservare;
 d) lancio e monitoraggio delle azioni concernenti gli organismi pertinenti di normalizzazione, complementi tecnici eventuali rispetto alle  norme  o  prenome  utilizzate  e  che  permettono  di garantire l'interoperabilita';
 e) specifiche di installazione delle apparecchiature di bordo;
 f) modelli  transazionali:  definizione precisa degli algoritmi di  transazione secondo i vari tipi di pedaggio (pedaggio in un punto fisso o tariffazione continua), definizione dei dati scambiati tra le apparecchiature di bordo e quelle al suolo, e loro formati;
 g) accordi  sulla disponibilita' delle apparecchiature di bordo per venire incontro alle esigenze di tutti gli utenti interessati;
 Aspetti procedurali:
 h) procedure per la verifica del rendimento tecnico e modalita' di installazione per le apparecchiature di bordo dei veicoli e quelli posti sul ciglio della strada;
 i) parametri di classificazione dei veicoli: la convalida di un elenco  comunitario  di  parametri  tecnici  nell'ambito del quale lo Stato  italiano  selezionera' i parametri che desidera utilizzare per la  propria politica di tariffazione. Tali parametri rappresentano le caratteristiche fisiche, di motorizzazione e ambientali dei veicoli.
 La eventuale nuova definizione delle classi di veicoli sulla base di detti parametri spettera' allo Stato italiano;
 j) attuazione  delle procedure che assicurino il trattamento di casi  particolari,  come  disfunzioni  di  qualsiasi  natura. Cio' in particolare  nel  caso  in  cui  l'operatore  del  pedaggio  stradale interessato e il cliente non siano dello stesso paese;
 Aspetti giuridici:
 k) convalida  delle  soluzioni  tecniche adottate rispetto alle esigenze  regolamentari  comunitarie  in  materia di protezione delle liberta'   e   dei   diritti   fondamentali  delle  persone  fisiche, soprattutto  la  loro  vita privata. In particolare, sara' necessario garantire la conformita' alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE;
 l) definizione  di  regole  comuni  di non discriminazione e di requisiti  minimi  che  i  potenziali  prestatori  di  servizi devono rispettare per fornire il servizio;
 m) esame   della   possibilita'  di  armonizzare  le  norme  di esecuzione nel settore del telepedaggio;
 n) un  protocollo  di  accordo  fra  gli  operatori  di pedaggi stradali  che  consenta  la  realizzazione  del  servizio  europeo di telepedaggio,    comprese   le   procedure   di   risoluzione   delle controversie.
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