| IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Vista  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
 Visto  l'art.  20,  primo  comma  del  decreto del Presidente della Repubblica  29  luglio 1982, n. 571, secondo cui l'importo dovuto per ogni  richiesta  di  revisione  di  analisi  di campioni ai sensi del secondo  comma  dell'art.  15  della  predetta  legge n. 689/1981, e' aggiornato  ogni  anno  in  misura  pari all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;
 Visto  il  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 16 marzo  2005  emanato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  con  cui  l'importo e' stato fissato in euro 101,88;
 Considerato  che  il predetto indice di variazione e' risultato per l'anno 2004 pari al 2%;
 Ritenuto  necessario  aggiornare della stessa percentuale l'importo di euro 101,88 suindicato;
 Decreta:
 A  decorrere  dal  primo  giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo da  versare,  per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni, alla  competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 15  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, viene determinato in euro 103,92.
 Roma, 28 febbraio 2006
 
 p. Il ministero dell'economia e delle finanze
 Il ragioniere generale dello Stato
 Canzio p. Il Ministero delle politiche
 agricole e forestali
 Lo Piparo
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