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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |  | DELIBERAZIONE 8 febbraio 2006 |  | Adozione  del  regolamento  recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili   e   giudiziari   e  di  operazioni  eseguibili  ai  sensi dell'articolo  20,  comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo  30  giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 15318). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista  la  legge 7 giugno 1974, n. 216, conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,  recante disposizioni  relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei  titoli  azionari, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, ai  sensi  del  quale la Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento;
 Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
 Visto   il   Regolamento   di   organizzazione   e  funzionamento dell'Istituto,  adottato  con  delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa  esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994;
 Visto  il  regolamento  del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002;
 Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita' della  Commissione nazionale per le societa' e la borsa, adottato con delibera  n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997;
 Visto  l'articolo 20,  comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, ai sensi  del  quale  il  trattamento  dei  dati  sensibili  da parte di soggetti  pubblici  e'  consentito  solo  se  autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono  essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico  perseguite, e l'articolo 20, comma 2, del  medesimo  decreto,  ai  sensi  del  quale  nei  casi  in cui una disposizione  di  legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni  identificati  e  resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano  il  trattamento,  in  relazione alle specifiche finalita' perseguite  nei  singoli  casi  e  nel  rispetto  dei principi di cui all'articolo  22,  con  atto  di  natura  regolamentare  adottato  in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1,  lettera g), del medesimo decreto;
 Visto   l'articolo 21,   comma   1,   del  sopra  citato  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai sensi del quale il trattamento di  dati  giudiziari da parte di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante  che  specifichi le finalita' di rilevante interesse pubblico del  trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili, e l'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la disposizione   dell'articolo 20,   comma   2,  si  applica  anche  al trattamento dei dati giudiziari;
 Vista  la  Parte  II  del  medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella  quale  sono indicate finalita' di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;
 Visto  il  provvedimento  del  Garante per la protezione dei dati personali  in  data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al  trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;
 Ravvisata la necessita' di provvedere all'individuazione dei tipi di  dati  sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi dell'articolo 20,  comma  2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati  personali  effettuati  per  le  finalita' di interesse pubblico individuate dalla legge;
 Ritenuto  di individuare analiticamente nelle tabelle allegate le operazioni  effettuate  dalla  Consob  che  possono  spiegare effetti maggiormente   significativi   per   l'interessato,  con  particolare riguardo alle operazioni di comunicazione a terzi, di diffusione e di trasferimento  di dati personali all'estero ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Ritenuto,   altresi',   di   indicare   sinteticamente  anche  le operazioni  ordinarie che la Consob deve necessariamente svolgere per perseguire  le  finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dalla  legge  (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);
 Considerato  che  per  quanto concerne tutti i trattamenti di cui alle  allegate tabelle e' stato verificato il rispetto dei principi e delle  garanzie  previste  dall'articolo 22  del  decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non  eccedenza  e  indispensabilita'  dei dati sensibili e giudiziari utilizzati  rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle  predette  operazioni  per  il perseguimento delle finalita' di rilevante   interesse   pubblico  individuate  dalla  legge,  nonche' all'esistenza  di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;
 In  conformita' al parere favorevole espresso in data 15 dicembre 2005 dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dagli articoli 20,  comma  2,  21, comma 2, e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 Delibera:
 E'  adottato  il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati  sensibili  e  giudiziari  e  di  operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20,  comma  2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo  30 giugno  2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei  dati  personali.  Il  regolamento  consta  di 4 articoli e di 10 tabelle allegate.
 La  presente  delibera  e l'annesso Regolamento saranno trasmessi alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri per gli adempimenti di competenza  e  saranno pubblicati nel bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 8 febbraio 2006
 Il presidente: Cardia
 |  |  |  | REGOLAMENTO  RECANTE  L'INDIVIDUAZIONE  DEI  TIPI DI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  E  DI  OPERAZIONI  ESEGUIBILI  AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA  2,  E  DELL'ARTICOLO 21,  COMMA  2,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 30 GIUGNO  2003,  n.  196,  CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
 Art. 1.
 (Ambito applicativo)
 Le  norme del presente regolamento si applicano ai trattamenti di dati  personali  di  cui all'articolo 20, comma 2, e all'articolo 21, comma  2,  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, effettuati dalla Consob.
 Art. 2.
 (Tipi di dati e di operazioni eseguibili)
 1.  I  trattamenti  di  dati  personali  di  cui  all'articolo 1, effettuati  per  il  perseguimento di finalita' di interesse pubblico individuate  dalla  legge,  hanno  ad oggetto i tipi di dati indicati nelle  tabelle,  contraddistinte  dai  numeri  da 1 a 10, allegate al presente   regolamento;   dette  tabelle  individuano  le  operazioni eseguibili sui medesimi dati.
 2.  Le  tabelle  di  cui  al  comma  1 indicano, per ciascuno dei trattamenti di cui all'articolo 1:
 1) la denominazione del trattamento;
 2)  la  fonte  normativa  dell'attivita'  istituzionale  al cui svolgimento il trattamento e' funzionale;
 3) la finalita' di rilevante interesse pubblico del trattamento individuata dalla legge;
 4) i tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati;
 5) i tipi di operazioni eseguibili;
 6) la descrizione del trattamento.
 3.  Nelle  tabelle  di  cui  al  comma  1 per «TUF» si intende il decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  testo  unico delle disposizioni  in  materia  di  intermediazione  finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
 Art. 3.
 (Pertinenza, completezza e indispensabilita)
 1.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza, completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite nei  singoli  casi,  specie  nel  caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.
 2.  Non  possono  essere utilizzati i dati trattati in violazione della  disciplina  rilevante  in  materia  di  trattamento  dei  dati personali  e  i  dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti  o  non  pertinenti  o  non  indispensabili,  salvo che per l'eventuale   conservazione,  a  norma  di  legge,  dell'atto  o  del documento che li contiene.
 Art. 4.
 (Riferimenti normativi)
 1.   Al   fine  di  assicurare  una  maggiore  semplificazione  e leggibilita'  del presente regolamento, le disposizioni di legge e di regolamento  nonche' le disposizioni comunitarie individuate sotto la voce  «fonte  normativa»  delle  allegate  tabelle  si intendono come recanti le successive modifiche ed integrazioni.
 
 ----> Vedere Tabelle da pag. 103 a pag. 115 della G.U. <----
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