| IL DIRETTORE GENERALE per le qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista  la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina attivita' sementiera  ed in particolare l'art 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna  specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Considerato  che  la  Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 20 dicembre 2005, ha espresso  parere  favorevole  all'iscrizione,  nel  relativo registro nazionale, della varieta' indicata nel dispositivo;
 Considerato   che,  ai  sensi  dell'art.  16-ter  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065, per la stessa varieta'  era  stata  temporaneamente  sospesa  l'iscrizione  per  la verifica della denominazione proposta;
 Considerato  che  tale  verifica  e'  stata  effettuata  con  esito positivo;
 Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  la  sotto  riportata  varieta',  la  cui descrizione  ed  i  risultati  delle  prove  eseguite sono depositate presso  questo Ministero, e' iscritta, fino alla fine del decimo anno civile  successivo  a  quello  dell'iscrizione medesima, nei registri delle  varieta'  di  specie  di  piante ortive le cui sementi possono essere   certificate   in   quanto   «sementi  di  base»  o  «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:
 Specie:  pomodoro - Codice Sian: n. 2742 - Varieta': Mister Red - Responsabile  della  conservazione  in  purezza:  Zeta  Seeds  S.L. - Benifayo, Valencia - Spagna
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 22 febbraio 2006
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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