Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 marzo 2006, n. 86 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 marzo 2006
CIAMPI
in=34; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3768): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 1° febbraio 2006. Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente, il 2 febbraio 2006 con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 6ª, e 12ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 7 febbraio 2006. Esaminato dalle commissioni riunite il 7 ed 8 febbraio 2006. Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006. Camera dei deputati (atto n. 6360): Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 15 febbraio 2006 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI e XII. Esaminato dalla VIII commissione il 15 e 16 febbraio 2006. Esaminato in aula il 16 febbraio 2006 ed approvato il 23 febbraio 2006.
Avvertenza: Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 117.
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| Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006, n. 23
All'articolo 3, al comma 1, le parole: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo» sono sostituite dalle seguenti: «conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2006 nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo con versamento all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 del corrispondente importo». |
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