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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 3 marzo 2006, n. 86 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 1° febbraio  2006,  n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili  in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. Il decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per  i  conduttori  di  immobili in condizioni di particolare disagio abitativo,  conseguente  a  provvedimenti  esecutivi  di  rilascio in determinati  comuni,  e'  convertito  in  legge  con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 3 marzo 2006
 
 CIAMPI
 
 in=34; Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3768):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal  Ministro  delle  infrastrutture e dei
 trasporti (Lunardi) il 1° febbraio 2006.
 Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª
 (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede referente,
 il  2 febbraio  2006  con  parere delle commissioni 1ª (per
 presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 6ª, e 12ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 7 febbraio 2006.
 Esaminato  dalle commissioni riunite il 7 ed 8 febbraio
 2006.
 Esaminato in aula ed approvato il 15 febbraio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 6360):
 Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
 lavori  pubblici),  in  sede referente, il 15 febbraio 2006
 con  pareri  del  comitato  per  la  legislazione  e  delle
 commissioni I, II, V, VI e XII.
 Esaminato  dalla  VIII  commissione il 15 e 16 febbraio
 2006.
 Esaminato  in  aula il 16 febbraio 2006 ed approvato il
 23 febbraio 2006.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  1°  febbraio  2006,  n. 23, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 27 del 2 febbraio 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 117.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 1° FEBBRAIO 2006, n. 23
 
 All'articolo  3, al comma 1, le parole: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno del corrispondente importo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «conservazione  delle  somme  non utilizzate  alla  chiusura  dell'esercizio 2006 nel conto dei residui per   essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo  con  versamento all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  l'anno  2007  del corrispondente importo».
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