Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario)
LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
 
Art. 2.

1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 270 (Associazioni sovversive). - Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
 
Art. 3.

1. L'articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 283 (Attentato contro la Costituzione dello Stato). - Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
 
Art. 4.

1. L'articolo 289 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un piu' grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni».
 
Art. 5.

1. L'articolo 292 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 292 (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
 
Art. 6.

1. L'articolo 299 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). - Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformita' del diritto interno dello Stato italiano, e' punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».
 
Art. 7.

1. L'articolo 403 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 403 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). - Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
 
Art. 8.

1. L'articolo 404 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni».
 
Art. 9.

1. All'articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 405 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 405 (Turbamento di funzioni religiose del culto
di una confessione religiosa). - Chiunque impedisce o turba
l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del
culto di una confessione religiosa, le quali si compiano
con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un
luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto
al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di
minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.».



 
Art. 10.

1. L'articolo 406 del codice penale e' abrogato.
2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».
 
Art. 11.

1. All'articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
2. All'articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All'articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
b) al terzo comma, le parole: «e' della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 290 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 290 (Vilipendio della Repubblica, delle
istituzioni costituzionali e delle Forze armate). -
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le
assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o
la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito
con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende
le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 291 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 291 (Vilipendio alla nazione italiana). -
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana e'
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
- Si riporta il testo dell'art. 342 del codice penale
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 342 (Oltraggio a un corpo politico,
amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o
il prestigio di un corpo politico, amministrativo o
giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una
pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del
corpo, della rappresentanza o del collegio, e' punito con
la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto
mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno
diretti al corpo, alla rappresentanza o al collegio, a
causa delle sue funzioni.
La pena e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se
l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso
dell'articolo precedente.».



 
Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.
 
Art. 13.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
b) alla lettera b), la parola: «incita» e' sostituita dalla seguente: «istiga».



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le
forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
York il 7 marzo 1966) come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione
dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate
sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero
istiga a commettere o commette atti di discriminazione per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi;».



 
Art. 14.

1. All'articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del codice penale
come sostituito dalla legge qui pubblicata:
«Art. 2 (Successione di leggi penali). - Nessuno puo'
essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
in cui fu commesso, non costituiva reato.
Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo
una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi e'
stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti
penali.
Se vi e' stata condanna a pena detentiva e la legge
posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la
pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135.
Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia
stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si
applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
Le disposizioni di questo articolo si applicano
altresi' nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un
decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in
legge con emendamenti.».



 
Art. 15.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5490):
Presentato dall'on. Lussana il 15 dicembre 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 19 gennaio 2005 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione l'8 e il 22 febbraio
2005; 22 marzo 2005; 30 e 31 maggio 2005; 16-21-22 e
23 giugno 2005.
Esaminato in aula il 27 giugno 2005 e approvato il
6 luglio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3538):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 12 luglio 2005 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 10-23 e 29 novembre
2005; 20 e 23 dicembre 2005; 11 gennaio 2006.
Esaminato in aula il 24 gennaio 2006 e approvato il
25 gennaio 2006.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 101 e 102 del
decreto legislativo 30 settembre 1999, n. 507
(Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
1999, n. 205):
«Art. 101 (Procedimenti definiti con sentenza
irrevocabile). - 1. Se i procedimenti penali per le
violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo
quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
non e' previsto dalla legge come reato e adotta i
provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i
decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle
spese del procedimento, con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
3. Restano salve la confisca nonche' le pene
accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili
alle violazioni depenalizzate come sanzioni
amministrative.».
«Art. 102 (Trasmissione degli atti all'autorita'
amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
previsti dall'art. 100, comma 1, l'autorita' giudiziaria
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, dispone la trasmissione
all'autorita' amministrativa competente degli atti dei
procedimenti penali relativi ai reati trasformati in
illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti
prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
la trasmissione degli atti e' disposta direttamente dal
pubblico ministero, che, in caso di procedimento gia'
iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche
elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice,
ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano,
pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile
di assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto
non e' previsto dalla legge come reato, disponendo la
trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorita' amministrativa notifica gli estremi
della violazione agli interessati residenti nel territorio
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si
tratta di violazione al codice della strada o in materia
finanziaria, dell'art. 202, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'art. 16, comma 3,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il
pagamento in misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del
procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la
prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione
delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non
determina responsabilita' contabile.».



 
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