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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 24 febbraio 2006, n. 85 |  | Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita' dello  Stato).  -  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  compie  atti  violenti  diretti  e  idonei  a sottoporre il territorio  dello  Stato  o  una parte di esso alla sovranita' di uno Stato  straniero,  ovvero  a menomare l'indipendenza o l'unita' dello Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
 La  pena  e'  aggravata  se il fatto e' commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  270  (Associazioni  sovversive).  -  Chiunque nel territorio dello  Stato  promuove,  costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o  sociali  costituiti  nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento  politico  e  giuridico  dello  Stato, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 Chiunque  partecipa  alle  associazioni  di  cui  al primo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
 Le  pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso  nome  o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
 |  |  |  | Art. 3. 
 1. L'articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  283  (Attentato  contro  la  Costituzione  dello  Stato).  - Chiunque,  con  atti  violenti,  commette un fatto diretto e idoneo a mutare  la  Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».
 |  |  |  | Art. 4. 
 1. L'articolo 289 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  289  (Attentato  contro  organi  costituzionali  e contro le assemblee  regionali).  - E' punito con la reclusione da uno a cinque anni,  qualora  non  si  tratti  di  un  piu' grave delitto, chiunque commette  atti  violenti  diretti  ad  impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
 1)  al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
 2)  alle  assemblee  legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale  o  alle  assemblee  regionali  l'esercizio delle loro funzioni».
 |  |  |  | Art. 5. 
 1. L'articolo 292 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  292  (Vilipendio  o  danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la multa  da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000 a  euro  10.000  nel  caso  in  cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
 Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde, deteriora,  rende  inservibile  o imbratta la bandiera nazionale o un altro  emblema  dello  Stato  e'  punito con la reclusione fino a due anni.
 Agli  effetti  della legge penale per bandiera nazionale si intende la  bandiera  ufficiale  dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».
 |  |  |  | Art. 6. 
 1. L'articolo 299 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  299  (Offesa  alla  bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero).  -  Chiunque  nel  territorio  dello  Stato  vilipende,  con espressioni  ingiuriose,  in  luogo  pubblico  o  aperto o esposto al pubblico,  la  bandiera  ufficiale  o  un  altro emblema di uno Stato estero,   usati  in  conformita'  del  diritto  interno  dello  Stato italiano, e' punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».
 |  |  |  | Art. 7. 
 1. L'articolo 403 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art.  403  (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di   persone).  -  Chiunque  pubblicamente  offende  una  confessione religiosa,  mediante  vilipendio di chi la professa, e' punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 Si  applica  la  multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
 |  |  |  | Art. 8. 
 1. L'articolo 404 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento  di  cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa,  vilipende  con  espressioni  ingiuriose  cose che formino oggetto  di  culto,  o  siano  consacrate al culto, o siano destinate necessariamente  all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione  di  funzioni  religiose,  compiute  in luogo privato da un ministro  del  culto,  e'  punito  con  la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde, deteriora,  rende  inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto  o  siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni».
 |  |  |  | Art. 9. 
 1.  All'articolo  405  del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al   primo  comma,  le  parole:  «del  culto  cattolico»  sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
 b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 405 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  405  (Turbamento di funzioni religiose del culto
 di una confessione religiosa). - Chiunque impedisce o turba
 l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del
 culto  di  una  confessione religiosa, le quali si compiano
 con  l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un
 luogo  destinato  al culto, o in un luogo pubblico o aperto
 al pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni.
 Se  concorrono  fatti  di  violenza  alle  persone o di
 minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. 
 1. L'articolo 406 del codice penale e' abrogato.
 2.  Al  libro  secondo,  titolo  IV,  capo I, del codice penale, la rubrica   e'  sostituita  dalla  seguente:  «DEI  DELITTI  CONTRO  LE CONFESSIONI RELIGIOSE».
 |  |  |  | Art. 11. 
 1.  All'articolo  290,  primo  comma, del codice penale, le parole: «con  la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
 2.   All'articolo  291  del  codice  penale,  le  parole:  «con  la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
 3.  All'articolo  342  del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono  sostituite  dalle  seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;
 b) al  terzo  comma,  le  parole:  «e'  della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000».
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 290 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   290   (Vilipendio   della   Repubblica,   delle
 istituzioni   costituzionali   e  delle  Forze  armate).  -
 Chiunque   pubblicamente   vilipende   la   Repubblica,  le
 assemblee  legislative o una di queste, ovvero il Governo o
 la  Corte  costituzionale o l'ordine giudiziario, e' punito
 con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende
 le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 291 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   291   (Vilipendio  alla  nazione  italiana).  -
 Chiunque  pubblicamente  vilipende  la  nazione italiana e'
 punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 -  Si  riporta il testo dell'art. 342 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.    342    (Oltraggio   a   un   corpo   politico,
 amministrativo o giudiziario). - Chiunque offende l'onore o
 il   prestigio  di  un  corpo  politico,  amministrativo  o
 giudiziario,  o  di  una  rappresentanza  di esso, o di una
 pubblica  autorita' costituita in collegio, al cospetto del
 corpo,  della  rappresentanza o del collegio, e' punito con
 la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 La  stessa  pena  si  applica  a  chi commette il fatto
 mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno
 diretti  al  corpo,  alla  rappresentanza  o al collegio, a
 causa delle sue funzioni.
 La  pena  e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000, se
 l'offesa    consiste    nell'attribuzione   di   un   fatto
 determinato.
 Si   applica   la  disposizione  dell'ultimo  capoverso
 dell'articolo precedente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. 
 1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.
 |  |  |  | Art. 13. 
 1.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
 «a)  con  la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o sull'odio  razziale  o  etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;
 b) alla  lettera  b),  la  parola:  «incita»  e' sostituita dalla seguente: «istiga».
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
 13 ottobre  1975,  n.  654  (Ratifica  ed  esecuzione della
 convenzione  internazionale  sull'eliminazione  di tutte le
 forme  di discriminazione razziale, aperta alla firma a New
 York  il  7 marzo  1966)  come  modificato  dalla legge qui
 pubblicata:
 «Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
 reato,  anche  ai  fini  dell'attuazione della disposizione
 dell'art. 4 della convenzione, e' punito:
 a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con
 la  multa  fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate
 sulla  superiorita'  o  sull'odio razziale o etnico, ovvero
 istiga  a commettere o commette atti di discriminazione per
 motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
 b) con  la reclusione da sei mesi a quattro anni chi,
 in  qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza
 o  atti  di provocazione alla violenza per motivi razziali,
 etnici, nazionali o religiosi;».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. 
 1.  All'articolo  2  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
 «Se  vi  e'  stata  condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si  converte  immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135».
 
 
 
 Nota all'art. 14:
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 2 del codice penale
 come sostituito dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  2  (Successione di leggi penali). - Nessuno puo'
 essere  punito per un fatto che, secondo la legge del tempo
 in cui fu commesso, non costituiva reato.
 Nessuno  puo'  essere  punito per un fatto che, secondo
 una  legge  posteriore,  non costituisce reato; e, se vi e'
 stata  condanna,  ne  cessano  l'esecuzione  e  gli effetti
 penali.
 Se  vi  e'  stata  condanna a pena detentiva e la legge
 posteriore  prevede  esclusivamente  la pena pecuniaria, la
 pena  detentiva  inflitta  si converte immediatamente nella
 corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135.
 Se  la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le
 posteriori   sono   diverse,   si  applica  quella  le  cui
 disposizioni  sono  piu'  favorevoli  al reo, salvo che sia
 stata pronunciata sentenza irrevocabile.
 Se  si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si
 applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
 Le   disposizioni   di  questo  articolo  si  applicano
 altresi'  nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un
 decreto-legge  e nel caso di un decreto-legge convertito in
 legge con emendamenti.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 15. 
 1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 5490):
 Presentato dall'on. Lussana il 15 dicembre 2004.
 Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il 19 gennaio 2005 con parere della commissione
 I.
 Esaminato  dalla  II  commissione  l'8 e il 22 febbraio
 2005;  22 marzo  2005;  30  e  31 maggio  2005;  16-21-22 e
 23 giugno 2005.
 Esaminato  in  aula  il  27 giugno  2005 e approvato il
 6 luglio 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3538):
 Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
 referente,  il  12 luglio 2005 con parere della commissione
 1ª.
 Esaminato  dalla  2ª commissione il 10-23 e 29 novembre
 2005; 20 e 23 dicembre 2005; 11 gennaio 2006.
 Esaminato  in  aula  il  24 gennaio 2006 e approvato il
 25 gennaio 2006.
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 101 e 102 del
 decreto    legislativo    30 settembre    1999,    n.   507
 (Depenalizzazione  dei  reati  minori e riforma del sistema
 sanzionatorio,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno
 1999, n. 205):
 «Art.   101   (Procedimenti   definiti   con   sentenza
 irrevocabile).  -  1.  Se  i  procedimenti  penali  per  le
 violazioni  depenalizzate  dal presente decreto legislativo
 sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
 sentenza  di  condanna  o  decreto irrevocabili, il giudice
 dell'esecuzione  revoca  la  sentenza  o  il decreto, salvo
 quanto  previsto  dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto
 non   e'  previsto  dalla  legge  come  reato  e  adotta  i
 provvedimenti   conseguenti.   Il  giudice  dell'esecuzione
 provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 667,
 comma 4, del codice di procedura penale.
 2.  Le  multe e le ammende inflitte con le sentenze o i
 decreti  indicati  nel  comma 1 sono riscosse, insieme alle
 spese   del  procedimento,  con  l'osservanza  delle  norme
 sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
 3.   Restano   salve   la   confisca  nonche'  le  pene
 accessorie,  nei casi in cui queste ultime sono applicabili
 alle     violazioni     depenalizzate     come     sanzioni
 amministrative.».
 «Art.   102   (Trasmissione  degli  atti  all'autorita'
 amministrativa e procedimento sanzionatorio). - 1. Nei casi
 previsti  dall'art.  100,  comma 1, l'autorita' giudiziaria
 entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
 presente   decreto  legislativo,  dispone  la  trasmissione
 all'autorita'  amministrativa  competente  degli  atti  dei
 procedimenti   penali  relativi  ai  reati  trasformati  in
 illeciti   amministrativi,   salvo  che  il  reato  risulti
 prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
 2.  Se  l'azione penale non e' stata ancora esercitata,
 la  trasmissione  degli  atti  e' disposta direttamente dal
 pubblico  ministero,  che,  in  caso  di  procedimento gia'
 iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie
 di  reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa,
 il  pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del
 codice  di procedura penale; la richiesta ed il decreto del
 giudice  che  la  accoglie  possono  avere ad oggetto anche
 elenchi cumulativi di procedimenti.
 3.  Se l'azione penale e' stata esercitata, il giudice,
 ove  l'imputato  o  il pubblico ministero non si oppongano,
 pronuncia,  in  camera di consiglio, sentenza inappellabile
 di  assoluzione o di non luogo a procedere perche' il fatto
 non  e'  previsto  dalla  legge  come  reato, disponendo la
 trasmissione degli atti a norma del comma 1.
 4.  L'autorita'  amministrativa  notifica  gli  estremi
 della  violazione agli interessati residenti nel territorio
 della  Repubblica  entro  il  termine di novanta giorni e a
 quelli   residenti   all'estero   entro   il   termine   di
 trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
 5.   Entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dalla
 notificazione degli estremi della violazione, l'interessato
 e' ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'art.
 16  della  legge  24 novembre  1981,  n. 689, ovvero, se si
 tratta  di  violazione  al codice della strada o in materia
 finanziaria,  dell'art.  202,  commi  1  e  2,  del decreto
 legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'art. 16, comma 3,
 del  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472.  Il
 pagamento  in  misura ridotta e' ammesso anche in deroga ad
 eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
 6.    Il    pagamento    determina   l'estinzione   del
 procedimento.
 7.  Si applicano, per quanto non stabilito dal presente
 articolo,  le  disposizioni delle sezioni I e II del capo I
 della   legge   24 novembre   1981,   n.   689,  in  quanto
 compatibili.
 8.   Nei   casi   previsti  dal  presente  articolo  la
 prescrizione  della sanzione o del diritto alla riscossione
 delle  somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non
 determina responsabilita' contabile.».
 
 
 
 
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