Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |
|
LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84 |
Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. (Principi e finalita)
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali di disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. 2. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilita' sociale. A tale fine la presente legge e' volta ad assicurare l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la tutela dei consumatori e dell'ambiente, garantendo l'unita' giuridica dell'ordinamento di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 117, 41 e 120, secondo comma, della Costituzione: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato». «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.». «Il Governo puo' sostituirsi a organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione.». Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente: «4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro: a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;». Nota all'art. 4: - Il testo vigente dell'art. 1176, secondo comma, del codice civile e' il seguente: «Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). - (Omissis). Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attivita' professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attivita' esercitata.». Note all'art. 5, comma 1: - Il testo vigente dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985, e' il seguente: «Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'. In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo' conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore eta' dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non e iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le societa' consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.». - Il testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente: «Art. 8. (Registro delle imprese). - 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.
|
| Art. 2. (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale)
1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia l'attivita' dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonche' ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attivita'; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata. 3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. 4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione dei diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; principi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricita' e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. |
| Art. 3. (Competenze delle regioni)
1. In conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalita': a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo l'integrazione con le altre attivita' economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano; b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualita' delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicita' delle tariffe; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante; e) promuovere, d'intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi; f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attivita' per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l'avvio e l'esercizio dell'attivita', ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei principi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi. |
| Art. 4. (Modalita' di esercizio dell'attivita)
1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attivita' nella sede indicata. 2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. 3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. 4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove e' effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attivita' svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. 5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile. |
| Art. 5. (Sanzioni)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attivita' e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o piu' requisiti richiesti o in violazione dei principi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni: a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse; b) dei casi in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. 3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
| Art. 6. (Norme transitorie)
1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1. 2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneita' professionale. 3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l'adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge. |
| Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5337): Presentato dall'on. Milanato ed altri il 7 ottobre 2004. Assegnato alla X commissione (Attivita' produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 2 novembre 2004 con parere delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 28 settembre 2005; 8 e 29 novembre 2005; 23 gennaio 2006. Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 25 gennaio 2006 con il parere delle commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa e approvato il 25 gennaio 2006. Senato della Repubblica (atto n. 3761): Assegnato alla 10ª commissione (Industria, commercio e turismo), in sede deliberante, il 31 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 11ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 10ª commissione il 1° e 7 febbraio 2006 e approvato l'8 febbraio 2006. |
|
|
|