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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 22 febbraio 2006, n. 84 |  | Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Principi e finalita)
 
 1.  La  presente  legge,  nell'ambito della legislazione esclusiva in materia  di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in   materia   di   professioni,   di   cui  all'articolo  117  della Costituzione,    reca   i   principi   fondamentali   di   disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia. 2.   L'esercizio   dell'attivita'  professionale  di  tintolavanderia rientra nella sfera della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi  dell'articolo  41  della  Costituzione,  per  la quale possono essere  determinati  programmi o controlli esclusivamente per fini di utilita'  sociale.  A  tale  fine  la  presente  legge  e'  volta  ad assicurare  l'omogeneita' dei requisiti professionali e la parita' di condizioni  di  accesso delle imprese del settore al mercato, nonche' la  tutela  dei  consumatori  e  dell'ambiente,  garantendo  l'unita' giuridica  dell'ordinamento  di  cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo  degli articoli 117, 41 e 120,
 secondo comma, della Costituzione:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato».
 «Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
 Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale
 o  in  modo  da recare danno alla sicurezza, alla liberta',
 alla dignita' umana.
 La  legge determina i programmi e i controlli opportuni
 perche'  l'attivita'  economica  pubblica  e  privata possa
 essere indirizzata e coordinata a fini sociali.».
 «Il  Governo  puo'  sostituirsi a organi delle regioni,
 delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
 caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
 o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
 l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
 richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
 economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
 delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
 prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
 La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
 poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
 principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
 collaborazione.».
 Nota all'art. 3:
 - Il  testo  dell'art.  2,  comma  4, lettera a), della
 legge  29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere
 di   commercio,   industria,   artigianato  e  agricoltura)
 pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
 «4.  Le  camere  di commercio, singolarmente o in forma
 associata, possono tra l'altro:
 a) promuovere    la   costituzione   di   commissioni
 arbitrali   e   conciliative   per   la  risoluzione  delle
 controversie  tra  imprese  e  tra imprese e consumatori ed
 utenti;».
 Nota all'art. 4:
 - Il  testo  vigente dell'art. 1176, secondo comma, del
 codice civile e' il seguente:
 «Art. 1176. (Diligenza nell'adempimento). - (Omissis).
 Nell'adempimento     delle     obbligazioni    inerenti
 all'esercizio  di  un'attivita' professionale, la diligenza
 deve  valutarsi  con  riguardo  alla  natura dell'attivita'
 esercitata.».
 Note all'art. 5, comma 1:
 - Il  testo  vigente  dell'art.  5 della legge 8 agosto
 1985,  n.  443  (Legge-quadro per l'artigianato) pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985, e' il
 seguente:
 «Art. 5. (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
 l'albo  provinciale  delle imprese artigiane, al quale sono
 tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
 cui  agli  articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
 per  il  registro  delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
 La   domanda  di  iscrizione  al  predetto  albo  e  le
 successive  denunce  di  modifica  e  di cessazione esimono
 dagli  obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
 20 settembre  1934,  n.  2011, e sono annotate nel registro
 delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
 L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa'
 a   responsabilita'   limitata  che,  operando  nei  limiti
 dimensionali  di cui alla presente legge e con gli scopi di
 cui  al  primo  comma  dell'art.  3,  presenti domanda alla
 commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento
 della  qualifica  artigiana  ed alla conseguente iscrizione
 nell'albo  provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci,
 ovvero  uno  nel  caso  di  due  soci, svolga in prevalenza
 lavoro  personale, anche manuale, nel processo produttivo e
 detenga  la maggioranza del capitale sociale e degli organi
 deliberanti della societa'.
 In  caso  di  invalidita',  di  morte  o  d'intervenuta
 sentenza  che  dichiari  l'interdizione  o l'inabilitazione
 dell'imprenditore   artigiano,  la  relativa  impresa  puo'
 conservare,  su  richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
 primo  comma,  anche  in  mancanza  di  uno  dei  requisiti
 previsti  all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
 o   fino  al  compimento  della  maggiore  eta'  dei  figli
 minorenni,   sempre   che  l'esercizio  dell'impresa  venga
 assunto   dal  coniuge,  dai  figli  maggiorenni  o  minori
 emancipati    o    dal    tutore    dei   figli   minorenni
 dell'imprenditore    invalido,   deceduto,   interdetto   o
 inabilitato.
 L'iscrizione  all'albo  e' costitutiva e condizione per
 la  concessione  delle  agevolazioni a favore delle imprese
 artigiane.
 Le  imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un
 massimo  del  20 per cento e per un periodo non superiore a
 tre  mesi  nell'anno,  i  limiti  di  cui  al  primo  comma
 dell'art.  4,  mantengono  l'iscrizione  all'albo di cui al
 primo comma del presente articolo.
 Per  la  vendita  nei  locali  di produzione, o ad essi
 contigui,  dei  beni  di  produzione propria, ovvero per la
 fornitura  al committente di quanto strettamente occorrente
 all'esecuzione  dell'opera  o alla prestazione del servizio
 commessi,  non si applicano alle imprese artigiane iscritte
 all'albo  di  cui  al  primo comma le disposizioni relative
 all'iscrizione  al  registro degli esercenti il commercio o
 all'autorizzazione   amministrativa   di   cui  alla  legge
 11 giugno  1971,  n. 426, fatte salve quelle previste dalle
 specifiche normative statali.
 Nessuna  impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
 marchio,  una  denominazione  in  cui ricorrano riferimenti
 all'artigianato,  se essa non e iscritta all'albo di cui al
 primo  comma;  lo  stesso  divieto vale per i consorzi e le
 societa'  consortili  fra  imprese  che  non siano iscritti
 nella separata sezione di detto albo.
 Ai  trasgressori  delle disposizioni di cui al presente
 articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
 sanzione  amministrativa  consistente  nel pagamento di una
 somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
 delle  procedure  di  cui  alla  legge 24 novembre 1981, n.
 689.».
 - Il  testo vigente dell'art. 8 della legge 29 dicembre
 1993,  n.  580  (Riordinamento  delle  camere di commercio,
 industria,   artigianato   e  agricoltura)  pubblicata  nel
 supplemento   ordinario   alla   Gazzetta  Ufficiale  n.  7
 dell'11 gennaio 1994, e' il seguente:
 «Art.  8.  (Registro  delle imprese). - 1. E' istituito
 presso  la camera di commercio l'ufficio del registro delle
 imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
 2.  L'ufficio  provvede  alla tenuta del registro delle
 imprese  in  conformita'  agli articoli 2188 e seguenti del
 codice  civile,  nonche'  alle  disposizioni della presente
 legge  e  al  regolamento  di  cui  al comma 8 del presente
 articolo,  sotto  la  vigilanza  di un giudice delegato dal
 presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
 giunta  nella  persona del segretario generale ovvero di un
 dirigente  della  camera di commercio. L'atto di nomina del
 conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 4.
 5.  L'iscrizione  nelle sezioni speciali ha funzione di
 certificazione  anagrafica  e di pubblicita' notizia, oltre
 agli effetti previsti dalle leggi speciali.
 6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
 gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
 imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
 modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
 per  tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
 tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
 nazionale.
 7.  Il  sistema  di  pubblicita'  di  cui  al  presente
 articolo  deve  trovare  piena  attuazione entro il termine
 massimo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge.  Fino  a  tale data le camere di commercio
 continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
 cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
 8.  Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su proposta del Ministro
 dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
 concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
 centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
 presente  legge,  sono stabilite le norme di attuazione del
 presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
 a) il   coordinamento  della  pubblicita'  realizzata
 attraverso  il  registro  delle  imprese  con il Bollettino
 ufficiale  delle  societa'  per  azioni e a responsabilita'
 limitata  e  con  il  Bollettino  ufficiale  delle societa'
 cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
 successive modificazioni;
 b) il  rilascio,  anche  per corrispondenza e per via
 telematica,  a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
 di  iscrizione  nel registro delle imprese o di certificati
 attestanti  il  deposito  di atti a tal fine richiesti o di
 certificati   che  attestino  la  mancanza  di  iscrizione,
 nonche'  di  copia integrale o parziale di ogni atto per il
 quale   siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito  nel
 registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
 c) particolari procedure agevolative e semplificative
 per  l'istituzione  e  la tenuta delle sezioni speciali del
 registro,  evitando  duplicazioni di adempimenti ed aggravi
 di oneri a carico delle imprese;
 d) l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da parte delle
 camere  di  commercio  di  ogni  altra notizia di carattere
 economico,  statistico  ed  amministrativo  non prevista ai
 fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
 sezioni,  evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
 a carico delle imprese.
 9.  Per  gli  imprenditori  agricoli  e  i  coltivatori
 diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
 l'importo  del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
 lettera  b),  e' determinato, in sede di prima applicazione
 della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
 previsto per le ditte individuali.
 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
 unico  approvato  con  regio  decreto 20 settembre 1934, n.
 2011, e successive modificazioni.
 11.  Allo  scopo di favorire l'istituzione del registro
 delle   imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,  a
 decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
 legge,  ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli atti
 comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
 delle imprese.
 12.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
 entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
 regolamento di cui al comma 8.
 13.  Gli  uffici  giudiziari hanno accesso diretto alla
 banca  dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro delle
 imprese  e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
 delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
 integrale  o  parziale  di  ogni  atto  per  il quale siano
 previsti  l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le modalita'
 disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
 -   La   legge   24 novembre  1981,  n.  689,  recante:
 «Modifiche   al   sistema   penale»,   e'   pubblicata  nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 329 del
 30 novembre 1981.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Definizione dell'attivitae idoneita' professionale)
 
 1.  Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell'attivita' professionale  di tintolavanderia l'attivita' dell'impresa costituita e  operante  ai  sensi  della  legislazione  vigente,  che  esegue  i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria,  di  smacchiatura,  di  stireria, di follatura e affini, di indumenti,  capi  e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad  uso  industriale  e  commerciale,  nonche'  ad  uso sanitario, di tappeti,  tappezzeria  e  rivestimenti  per  arredamento,  nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra. 2.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  definita dal comma 1 le imprese devono  designare  un  responsabile  tecnico  in possesso di apposita idoneita'  professionale  comprovata  dal  possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano  l'effettuazione  di  adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai   sensi  della  legislazione  vigente  in  materia  di  formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c)  diploma  di  maturita'  tecnica  o  professionale  o  di  livello post-secondario   superiore  o  universitario,  in  materie  inerenti l'attivita'; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1)  un  anno,  se  preceduto  dallo  svolgimento  di  un  rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2)  due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3)  tre  anni,  anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata. 3.  Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attivita' qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore. 4.  I  contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonche' l'identificazione  dei  diplomi inerenti l'attivita', di cui al comma 2,  sono  stabiliti  dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi;  principi  di  scioglimento  chimico,  fisico e biologico; elementi  di  meccanica,  elettricita'  e  termodinamica; tecniche di lavorazione  delle  fibre;  legislazione  di  settore,  con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi  di  diritto  commerciale;  nozioni  di  gestione aziendale; legislazione  in  materia  di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera. 6.  Non  costituiscono  titolo  valido per l'esercizio dell'attivita' professionale  gli  attestati  e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza  di  corsi  professionali  che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
 |  |  |  | Art. 3. (Competenze delle regioni)
 
 1.  In  conformita' ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge  le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano,  adottano  norme  volte  a  favorire  lo sviluppo economico e professionale  del  settore  e  definiscono i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative dei comuni. 2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalita': a)  favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l'impatto territoriale e ambientale dell'insediamento delle imprese e promuovendo  l'integrazione  con  le  altre attivita' economiche e di servizio,  anche  in  funzione  della  riqualificazione  del  tessuto urbano; b)   valorizzare   la   funzione   di   servizio   delle  imprese  di tintolavanderia  assicurando  la  migliore qualita' delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di   apertura  al  pubblico  delle  imprese  e  la  previsione  della pubblicita' delle tariffe; c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche  a  fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti; d)   definire  specifici  criteri  per  assicurare  il  rispetto  dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e  dei  mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la  riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante; e)  promuovere,  d'intesa  con  le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell'articolo 2, comma  4,  lettera  a),  della  legge  29  dicembre  1993, n. 580, di commissioni  arbitrali  e  conciliative  per  la  definizione, con la partecipazione  delle  organizzazioni rappresentative delle imprese e delle  associazioni  di  tutela  di  interessi dei consumatori, delle controversie  tra  imprese  del settore e consumatori, ferma restando l'applicazione  degli  usi  accertati  e  raccolti  dalle  camere  di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi; f)  assicurare  forme  stabili  di  consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni   omogenee   di   accesso   al   mercato  e  di  esercizio dell'attivita' per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina   concernente   il  regime  autorizzativo  per  l'avvio  e l'esercizio dell'attivita', ivi compresi i servizi per la raccolta ed il    recapito    dei    capi,   nel   rispetto   dei   principi   di autocertificazione,  semplificazione  e unificazione dei procedimenti amministrativi.
 |  |  |  | Art. 4. (Modalita' di esercizio dell'attivita)
 
 1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente  o  di  un  addetto  dell'impresa,  almeno un responsabile tecnico  in possesso dell'idoneita' professionale di cui all'articolo 2,   che   svolga  prevalentemente  e  professionalmente  la  propria attivita' nella sede indicata. 2.  Non  e'  ammesso  lo  svolgimento dell'attivita' professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio. 3.  I  servizi  di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2, sono gestiti dal titolare,  da  un  socio  partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare,  da  un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure,  qualora  siano  svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto. 4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna  di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto  un  apposito  cartello indicante la sede dell'impresa ove e' effettuata,  in  tutto  o  in  parte,  la  lavorazione.  Nel  caso di attivita'  svolte  in  forma  itinerante,  l'indicazione  di  cui  al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali. 5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle  indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni,   alla  composizione  e  ai  criteri  di  manutenzione riportate  nella  etichettatura  dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo  di  diligenza  nell'adempimento  di cui all'articolo 1176, secondo comma, del codice civile.
 |  |  |  | Art. 5. (Sanzioni)
 
 1.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane  di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive  modificazioni,  o  nel  registro  delle  imprese  di  cui all'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  nei  confronti  di  chiunque  svolge le attivita' e i servizi  disciplinati  dalla  presente legge in assenza di uno o piu' requisiti  richiesti  o  in  violazione  dei  principi  e dei criteri previsti,  sono  inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorita' competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori  a  5.000  euro,  secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2.  Il Ministero delle attivita' produttive, previa intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni: a)  della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravita' delle infrazioni commesse; b)  dei  casi  in cui e' consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo. 3.  Gli  importi  delle  sanzioni  amministrative  di cui al presente articolo  sono  aggiornati  ogni cinque anni con decreto del Ministro delle  attivita'  produttive,  previa  intesa  in  sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  |  |  | Art. 6. (Norme transitorie)
 
 1.  Le  imprese  del  settore operanti alla data di entrata in vigore della  presente  legge  sono  autorizzate  a  continuare  a  svolgere l'attivita'  di  cui all'articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima  data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, comma 1. 2.  In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti  presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono  far  valere  i  periodi  di  inserimento  maturati presso le predette  imprese  e  gli  eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l'idoneita' professionale. 3.  Le  regioni  definiscono  i criteri e i termini per l'adeguamento delle  imprese  alle  disposizioni  regionali e amministrative di cui all'articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.
 |  |  |  | Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
 
 1.  Dall'attuazione  della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 22 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 5337):
 Presentato  dall'on.  Milanato  ed  altri  il 7 ottobre
 2004.
 Assegnato  alla  X  commissione  (Attivita' produttive,
 commercio e turismo), in sede referente, il 2 novembre 2004
 con  parere  delle  commissioni  I,  II,  V, VII, XI, XIV e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 28
 settembre 2005; 8 e 29 novembre 2005; 23 gennaio 2006.
 Assegnato   nuovamente  alla  X  commissione,  in  sede
 legislativa,  il  25  gennaio  2006  con  il  parere  delle
 commissioni  I,  II,  V, VII, XI, XIV e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato  dalla  X  commissione, in sede legislativa e
 approvato il 25 gennaio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 3761):
 Assegnato  alla 10ª commissione (Industria, commercio e
 turismo),  in  sede  deliberante,  il  31  gennaio 2006 con
 pareri  delle  commissioni  1ª,  2ª,  5ª,  7ª,  11ª,  14ª e
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 10ª commissione il 1° e 7 febbraio 2006
 e approvato l'8 febbraio 2006.
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