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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 13 febbraio 2006, n. 83 |  | Adesione  della  Repubblica  italiana  all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art.1
 (Autorizzazione all'adesione)
 
 1.   Il   Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad  aderire all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997.
 |  |  |  | Art. 2 (Ordine di esecuzione)
 
 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
 |  |  |  | Art. 3 (Entrata in vigore)
 
 1.  La  presente legge entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 13 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Fini, Ministro degli affari esteri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 6085):
 Presentato  dal Ministro degli affari esteri (Fini), il
 20 settembre 2005.
 Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il  7 ottobre 2005 con pareri delle commissioni
 I, II, V e VI.
 Esaminato  dalla III commissione il 19 ottobre 2005; 17
 novembre 2005 ed il 1° dicembre 2005.
 Esaminato in aula il 20 dicembre 2005 e approvato il 22
 dicembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3703):
 Assegnato  alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
 referente,  il 10 gennaio 2006 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 8ª.
 Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
 Relazione  scritta  presentata il 30 gennaio 2006 (atto
 n. 3703-A relatore sen. Sodano).
 Esaminato in aula ed approvato il 31 gennaio 2006.
 |  |  |  | ----> Vedere Accordo da pag. 6 a pag. 24 della G.U. <---- |  |  |  | (Traduzione non ufficiale) 
 ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL TRIBUNALE
 INTERNAZIONALE DEL DIRITTO DEL MARE
 
 Gli Stati Parti al presente Accordo, Considerando  che  la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare istituisce il Tribunale internazionale del diritto del mare, Considerando  che il Tribunale deve godere sul territorio di ciascuno Stato  Parte,  della capacita' giuridica e dei privilegi ed immunita' di cui necessita' per esercitare le sue funzioni, Ricordando  che  lo Statuto del Tribunale stabilisce nel suo articolo 10  che  i  membri  del  Tribunale,  godono nell'esercizio delle loro funzioni, di privilegi e di immunita' diplomatiche, Considerando che le persone che partecipano alla procedura, nonche' i funzionari  del  Tribunale  devono  poter beneficiare dei privilegi e delle   immunita'   loro   necessarie   per  esercitare  in  completa indipendenza le loro funzioni presso il Tribunale, Hanno convenuto quanto segue
 
 Articolo primo
 Uso dei termini Ai fini del presente Accordo:
 
 a) per "Convenzione" s'intende la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; b)  per  "Statuto"  s'intende lo Statuto del Tribunale internazionale del mare, riprodotto all'annesso VI della Convenzione; e) per "Stati Parti" s'intendono gli Stati Parti al presente Accordo; d)  per "Tribunale" s'intende il Tribunale internazionale del diritto del mare; e)  per  "membri  del  Tribunale"  s'intendono  i  membri  eletti del Tribunale  o  qualsiasi persona scelta in conformita' all'articolo 17 dello Statuto ai fini di un determinato caso; f)  per  "Cancelliere"  s'intende  il  Cancelliere  del  Tribunale  o qualsiasi funzionario del Tribunale che svolge funzioni di cancelliere; g)  per  "funzionari  del Tribunale" s'intendono il Cancelliere e gli altri membri del personale dell'Ufficio di Cancelleria; h)  per  "Convenzione  di  Vienna" s'intende la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
 
 Articolo 2
 Personalita' giuridica del Tribunale
 
 Il Tribunale ha personalita' giuridica. Esso ha capacita': a) di contrattare; b) di acquisire e di alienare beni immobili e mobili; c) di stare in giustizia.
 
 Articolo 3
 Inviolabilita' dei locali del Tribunale
 
 I  locali  del  Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che  potrebbero essere stabilite di comune accordo con lo Stato Parte interessato.
 
 Articolo 4
 Bandiere ed emblema
 
 Il  Tribunale  ha  diritto  d'inalberare  la  sua  bandiera ed il suo emblema  nei  suoi  locali  e  sui  veicoli  destinati  ai  suoi  usi ufficiali.
 
 Articolo 5
 Immunita' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi
 
 1.  Il Tribunale e' immune da qualsiasi forma di azione legale, salvo se  vi rinuncia espressamente in un determinato caso. Rimane tuttavia inteso  che  la  rinuncia  all'immunita' non puo' applicarsi a misure esecutive. 2.  I beni, gli averi ed i fondi del Tribunale, ovunque si trovino ed a  prescindere  da  chi  li  detiene,  sono  esenti da perquisizione, requisizione,  confisca,  sequestro, esproprio e, da ogni altra forma di   coercizione  derivante  da  una  misura  del  potere  esecutivo, amministrativo, giudiziario o legislativo. 3.  I  beni,  gli  averi  ed  i  fondi  del  Tribunale sono esenti da qualsiasi  limitazione,  regolamentazione,  controllo  e da qualunque tipo  di  moratoria,  cio' al fne di consentirgli di adempiere le sue funzioni. 4.  Il  Tribunale sottoscrive un'assicurazione riguardo a terzi per i veicoli  di  cui e' proprietario o che sono utilizzati per suo conto, come  previsto  dalle leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati.
 
 Articolo 6
 Archivi
 
 Gli  archivi  del Tribunale e tutti i documenti di sua appartenenza o in  suo  possesso  sono  inviolabili in ogni circostanza e ovunque si trovino. Lo Stato Parte in cui tali archivi e documenti si trovano e' informato del luogo dove sono custoditi.
 
 Articolo 7
 Casi in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede
 
 Quando il Tribunale ritiene di dover sedere o diversamente esercitare le  sue  funzioni  fuori  sede,  esso  puo'  concludere  con lo Stato interessato  un  accordo  per  la  fornitura  delle strutture che gli consentiranno di adempiere alle sue funzioni.
 
 Articolo 8
 Comunicazioni
 
 1.  Ai  fini  delle  sue  comunicazioni  e  della  sua corrispondenza ufficiale,  il  Tribunale beneficia, sul territorio di ciascuno Stato Parte, compatibilmente con gli obblighi internazionali a carico dello Stato interessato, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello   concesso  da  questo  Stato  ad  ogni  altra  organizzazione inter-governativa  o  missione  diplomatica  per  quanto  concerne le priorita', le tariffe e le tasse che si applicano al corriere ed alle diverse forme di comunicazioni e di corrispondenza. 2.  Il  Tribunale  puo'  utilizzare  tutti  i  mezzi di comunicazione appropriati ed utilizzare codici o una cifra per le sue comunicazioni o   la   sua   corrispondenza   ufficiale.   Le  comunicazioni  e  la corrispondenza ufficiali del Tribunale sono inviolabili. Il  Tribunale  ha  diritto di spedire e di ricevere corrispondenza ed altri documenti o comunicazioni per corriere o valigie sigillate, che beneficiano  degli  stessi  privilegi,  immunita' e facilitazioni dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
 
 Articolo 9 Esonero   da   imposte   e   diritti   doganali   e   da  limitazioni
 all'importazione o
 all'esportazione
 
 1.  Il  Tribunale,  i suoi averi, redditi ed altri beni, come pure le sue  operazioni  e  transazioni,  sono esonerati da qualsiasi imposta diretta.  Rimane  inteso  tuttavia  che  il  Tribunale  non chiedera' l'esonero  da imposte che di fatto costituiscono un corrispettivo per servizi di utilita' pubblica. 2.  Il  Tribunale  e'  esonerato  da  qualsiasi diritto doganale e da imposte  sul suo fatturato all'importazione; e' esentato da qualsiasi proibizione  e  limitazione  all'importazione  o all'esportazione per quanto riguarda oggetti che importa o esporta per suo uso ufficiale 3.  Gli articoli in tal modo importati o acquistati in franchigia non saranno  ne'  venduti ne' alienati sul territorio di uno Stato Parte, tranne  che  in  condizioni ammesse dal governo di detto Stato Parte. Inoltre,  il Tribunale e' esentato da qualsiasi diritto doganale e da imposte  sul  fatturato all'importazione e da qualsiasi proibizione e restrizione  all'importazione  ed all'esportazione attinente alle sue pubblicazioni.
 
 Articolo 10
 Rimborso di diritti e/o tasse
 
 1.  In  linea  di  massima,  il  Tribunale non rivendica l'esonero da diritti  e  tasse  incluse nel prezzo di beni mobili o immobili, e da tasse  che  vengono  riscosse  per  servizi resi. Tuttavia, quando il Tribunale  effettua per suo uso ufficiale acquisti importanti di beni e  di  articoli, o di servizi il cui prezzo comprende diritti e tasse di  questo  tipo,  gli Stati Parti prenderanno adeguati provvedimenti amministrativi  in  vista  di esonerarlo da tali diritti o tasse o di rimborsargli l'ammontare dei diritti e/o tasse pagati. 2.  Gli  articoli  acquistati  in franchigia o che sono oggetto di un rimborso,  non possono essere venduti o diversamente alienati, tranne che  alle  condizioni  enunciate  dallo  Stato  Parte che ha concesso l'esonero o il rimborso. Nessun esonero o rimborso e' concesso ove si tratti  del  corrispettivo di servizi di utilita' pubblica forniti al Tribunale.
 
 Articolo 11
 Regime fiscale
 
 1.  Le  retribuzioni,  gli  emolumenti e le indennita' corrisposte ai membri  ed  ai  funzionari  del  Tribunale sono esentati da qualsiasi imposta. 2.  Nel  caso  in  cui  l'incidenza  di  una  qualunque  imposta  sia subordinata  alla  residenza  del  contribuente,  i periodi durante i quali i membri o i funzionari del Tribunale si trovano sul territorio di uno Stato per l'esercizio delle loro funzioni non sono considerati come periodi di residenza, se tali membri o funzionari beneficiano di privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 3.  Le  Parti  al  presente  Accordo  non  sono  tenute  ad  esentare dall'imposta  sul  reddito  le  pensioni  o  le  rendite versate agli ex-membri ed agli ex-funzionari del Tribunale.
 
 Articolo 12
 Abolizione di restrizioni in materia di cambio
 
 Senza  essere  assoggettato  ad  alcun  controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria e, nell'esercizio delle sue attivita': a)  il  Tribunale  puo'  detenere fondi, ogni tipo di valuta o oro ed avere conti in qualsiasi moneta; b)  il Tribunale puo' liberamente trasferire i suoi fondi, il suo oro o  le  sue  valute  da  un paese all'altro o all'interno di qualunque paese  e  convertire  tutte  le valute da esso detenute, in qualsiasi altra moneta; c)  il  Tribunale  puo'  ricevere,  detenere, negoziare, trasferire o convertire cauzioni ed altre garanzie finanziarie e procedere ad ogni altra operazione al riguardo. 2.  Nell'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti al paragrafo 1 di cui sopra, il Tribunale terra' conto di qualsiasi rivendicazione fatta  valere  da  uno  Stato  Parte, qualora ritenga di potervi dare seguito senza arrecare pregiudizio ai propri interessi.
 
 Articolo 13
 Membri del Tribunale
 
 1.  Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Tribunale godono dei privilegi, immunita', agevolazioni e prerogative concesse ai capi delle  rappresentanze  diplomatiche  ai  sensi  della  Convenzione di Vienna. 2.   1   membri   del   Tribunale  ed  i  loro  familiari  conviventi beneficeranno  di  agevolazioni  per  lasciare  il  paese  in  cui si trovano, nonche' per accedere al paese in cui il Tribunale ha sede ed uscirne.  Durante  gli  spostamenti connessi all'esercizio dello loro funzioni,  essi beneficiano in tutti i paesi che devono attraversare, dei  privilegi, immunita' ed agevolazioni concessi da tali paesi agli agenti diplomatici in circostanze analoghe. 3.  Se,  al fine di mantenersi a disposizione del Tribunale, i membri del  Tribunale,  i  loro congiunti e familiari e le altre persone che vivono  sotto  il loro tetto, risiedono in un paese diverso da quello di  cui sono cittadini o residenti stabili, essi godono di privilegi, immunita' ed agevolazioni durante il periodo in cui vi risiedono. 4.  I  membri  del  Tribunale beneficiano per se' stessi e per i loro familiari  conviventi,  delle  stesse  agevolazioni  di  rimpatrio in periodo  di  crisi  internazionale  di  quelle  concesse  agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna, 5.  I  membri del Tribunale sottoscrivono un'assicurazione riguardo a terzi  per  i  veicoli di cui sono proprietari o che utilizzano, come previsto  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  dello  Stato in cui tali veicoli sono utilizzati. 6.  I  paragrafi  da 1 a 5 continuano ad essere applicabili ai membri del  Tribunale  dopo  la  loro  sostituzione se gli stessi continuano esercitare   le   loro   funzioni   in  conformita'  al  paragrafo  3 dell'articolo 5 dello Statuto. 7.  In  vista  di  assicurare  ai  membri  del Tribunale una completa liberta'  di parola ed una completa indipendenza nell'esercizio delle loro  funzioni,  continua  ad  essere  loro  concessa  l'immunita' da qualsiasi  forma  di  azione  legale  per  parole,  scritti  ed  atti derivanti  dall'adempimento  delle  loro  funzioni, anche se non sono piu'  membri  del  Tribunale  o  hanno  cessato di esercitare le loro funzioni.
 
 Articolo 14
 Funzionari
 
 1.   Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il  Cancelliere  gode  di privilegi, immunita' ed agevolazioni diplomatiche. 2.  Gli  altri funzionari del Tribunale, nei paesi in cui soggiornano per  esigenze di servizio, o in quelli che attraversano per lo stesso motivo, godono dei privilegi, immunita' ed agevolazioni richiesti per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare: a)  dell'immunita'  da  arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b)  del  diritto  d'importare in franchigia la loro mobilia ed i loro effetti in occasione dell'assunzione iniziale dello loro funzioni nel paese  interessato  e  di  riesportarli  in franchigia nel paese dove hanno il domicilio; c)  dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, salvo   se  esistono  motivi  validi  di  ritenere  che  gli  effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui  importazione  o  esportazione  e'  vietata dalla legge o dipende dalla  regolamentazione  dello  Stato Parte interessato in materia di quarantena.  In questo caso, si procede all'ispezione in presenza del funzionario interessato; d)  dell'immunita'  da  qualsiasi  forma di azione legale per le loro parole,  scritti  ed  atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.  Questa  immunita'  continua  ad essere loro concessa anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; e)   dell'esenzione   da   qualsiasi  obbligo  relativo  al  servizio nazionale; f)  per loro stessi e per i loro familiari conviventi, dell'esenzione da  misure  restrittive  relative  all'immigrazione  e  da formalita' relative alla registrazione degli stranieri, g)  degli  stessi  privilegi  ed  agevolazioni  di  cambio  di quelli concessi  ai  funzionari  di  rango  paragonabile  appartenenti  alle rappresentanze    diplomatiche    accreditate   pressi   il   governo interessato; h)  per  loro  stessi e per i loro familiari conviventi, delle stesse agevolazioni  di  rimpatrio  di  quelle  concesse in periodo di crisi internazionale  agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 3.   I   funzionari   del   Tribunale  sono  tenuti  a  sottoscrivere un'assicurazione   riguardo  a  terzi  per  i  veicoli  di  cui  sono proprietari,  o  che  utilizzano,  come  previsto  dalle  leggi e dai regolamenti dello Stato in cui tali veicoli sono utilizzati. 4.  Il  Tribunale informa tutti gli Stati Parti circa le categorie di funzionari  cui  si applicano le disposizioni del presente articolo e comunica  loro periodicamente i nominativi dei funzionari compresi in queste categorie.
 
 Articolo 15
 Esperti designati in conforrita' all'articolo 289 della Convenzione
 
 Gli   esperti   designati   in  conformita'  all'articolo  289  della Convenzione  godono  durante  tutta la loro missione, ivi compresa la durata   del   viaggio,  dei  privilegi,  immunita'  ed  agevolazioni necessarie  per  garantire  la loro indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, in particolare: a)  dell'immunita'  da  arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b)  dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro effetti personali, a  meno  che  esistano  motivi  validi  di  ritenere  che gli effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui  importazione  o  esportazione  e'  vietata dalla legge o dipende dalla  regolamentazione  dello  Stato Parte interessato in materia di quarantena.  In  questo  caso,  si  procede all'ispezione in presenza dell'esperto interessato; e)  dell'immunita'  da  qualsiasi  forma di azione legale per le loro parole   o   i   loro  scritti  e  per  gli  atti  da  essi  compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni.  Questa  immunita' continua ad essere  loro  concessa  anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; d) inviolabilita' di tutta la documentazione e documenti personali; e)  dell'esenzione  da misure restrittive relative all'immigrazione e da formalita' relative alla registrazione degli stranieri; f)  delle  stesse  agevolazioni,  per  quanto concerne le restrizioni monetarie  e  di  cambio,  di  quelle  concesse  ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g)  delle  stesse  agevolazioni  di  rimpatrio  in  periodo di' crisi internazionale  di  quelle  concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna.
 
 Articolo 16
 Agenti, consulenti legali e avvocati
 
 1. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati presso il Tribunale godono,  durante  la  durata  della  loro  missione,  ivi compreso in occasione   di   viaggi   effettuati  nell'ambito  di  missioni,  dei privilegi,   immunita'   ed   agevolazioni  richieste  dell'esercizio indipendente delle loro funzioni, in particolare; a)  dell'immunita'  da  arresto o detenzione e dal sequestro dei loro effetti personali; b)  dell'esenzione da qualsiasi ispezione dei loro afferri personali, a  meno  che  esistano  motivi  validi  di  ritenere  che gli effetti contengono articoli non destinati al loro uso personale o articoli la cui  importazione  o  esportazione  e'  vietata dalla legge o dipende dalla  regolamentazione  dello  Stato Parte interessato in materia di quarantena.  In  questo  caso,  si  procede all'ispezione in presenza dell'agente, del consulente legale o dell'avvocato interessato; c)  dell'immunita'  da  qualsiasi  forma di azione legale per le loro parole,  i  loro  scritti  e  per  tutti  gli  atti  da essi compiuti nell'esercizio  delle  loro  funzioni  di  rappresentanti delle parti dinanzi  al  Tribunale;  tale immunita' sussiste anche dopo che hanno cessato di esercitare le loro funzioni; d)   dell'inviolabilita'  di  tutta  la  documentazione  e  documenti personali; e)  del  diritto  di  ricevere  documenti  o  corrispondenza  tramite corriere o valigie sigillate; f)   dell'esenzione   da   qualsiasi   misura   restrittiva  relativa all'immigrazione  e  da  qualsiasi  formalita' di registrazione degli stranieri; g)  delle  stesse  agevolazioni,  per  quanto concerne i loro effetti personali  e  le  loro  transazioni  monetarie o di cambio, di quelle concesse ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; h)  delle  stesse  agevolazioni  di  rimpatrio  in  periodo  di crisi internazionale  di  quelle  concesse agli agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna. 2.  Dopo  che  le parti alla procedura dinanzi al Tribunale gli hanno notificato la designazione di un agente, di un consulente legale o di un  avvocato,  il  Cancelliere  firma  un  certificato che attesta Io status  del rappresentante e che e' valido per un ragionevole periodo di tempo richiesto dalla procedura. 3.   Le   autorita'  competenti  dello  Stato  interessato  concedono privilegi,   immunita',   agevolazioni  e  prerogative  agli  agenti, consulenti  legali  ed  avvocati  di cui al presente articolo, dietro presentazione del certificato di cui al paragrafo 2. 4.  Nel  caso  in  cui  l'incidenza  di  una  qualunque  imposta  sia subordinata  alla  residenza  del  contribuente, i peritili durante i quali  gli  agenti, i consulenti Iegali o gli avvocati si trovano sul territorio  di uno Stato per l'esercizio dello loro funzioni non sono considerati come periodi di residenza,
 
 Articolo 17
 Testimoni, esperti e persone che compiono missioni
 
 1.  I  testimoni,  gli esperti e le persone che compiono missioni per ordine  del Tribunale, godono, durante la durata della loro missione, ivi  compreso  in  occasione  di  viaggi  effettuati  nell'ambito  di missioni,   dei  privilegi,  delle  immunita'  e  delle  agevolazioni previste ai capoversi da a) ad O dell'articolo 15. 2.  I  testimoni,  gli  esperti  e  le  persone che compiono missioni beneficiano   di  agevolazioni  di  rimpatrio  in  periodi  di  crisi internazionale.
 
 Articolo 18
 Connazionali e residenti stabili
 
 Fatti  salvi  i  privilegi e le immunita' supplementari eventualmente concesse  dallo  Stato Parte interessato, e fermo restando l'articolo 11,  qualsiasi  persona che gode di privilegi e di immunita' ai sensi del  presente  Accordo beneficia, sul territorio dello Stato Parte di cui  ha  la nazionalita' o in cui ha uno status di residente stabile, unicamente  dell'immunita'  da  qualsiasi  forma  di azione legale, e dell'inviolabilita'  per  le  sue  parole, i suoi scritti e tutti gli atti  da  essa  compiuti  nell'esercizio  delle  sue  funzioni.  Tale immunita'  sussiste  anche  dopo  che ha cessato di esercitare le sue funzioni presso il Tribunale.
 
 Articolo 19
 Rispetto delle leggi e dei regolamenti
 
 1.  I  privilegi,  le  immunita',  le  agevolazioni  e le prerogative previste  agli articoli da 13 a 17 del presente Accordo sono concesse alle  persone  interessate,  non  a  loro  vantaggio personale ma per garantire la loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni che esse svolgono presso il Tribunale, 2. Fatti salvi i loro privilegi e le loro immunita', tutte le persone di  cui  agli  articoli  da  13 a 17 hanno l'obbligo di rispettare le leggi  ed  i  regolamenti  dello  Stato  Parte in cui soggiornano per esigenze  di  servizio,  o  dei  paesi che attraversano per lo stesso motivo.  Esse  hanno  altresi'  l'obbligo  di  non immischiarsi negli affari interni di detto Stato.
 
 Articolo 20
 Abolizione dell'immunita'
 
 1.  Poiche'  i privilegi e le immunita' previste nel presente Accordo sono   concesse  alle  persone  interessate,  non  a  loro  vantaggio personale  ma  nell'interesse  di  una corretta amministrazione della giustizia,  l'autorita'  competente  ha  il  diritto  ed il dovere di abolire  l'immunita'  della  persona  coinvolta  in un caso in cui, a giudizio   dello   Stato   Parte,  l'immunita'  impedirebbe  di  fare giustizia, sempre che tale Stato ritenga che l'immunita' possa essere abolita  senza  arrecare  pregiudizio ad una corretta amministrazione della giustizia. 2. A tal fine, l'autorita' competente per quanto concerne gli agenti, i  consulenti  legali e gli avocati che rappresentano uno Stato Parte nella  procedura  dinanzi  al  Tribunale  o che sono nominati da tale Stato,  e'  lo  Stato  interessato.  Per  quel che riguarda gli altri agenti,  consulenti  legali  ed avvocati, il Cancelliere, gli esperti designati  in  conformita'  all'articolo  289  della Convenzione ed i testimoni,  esperti  e persone che compiono missioni, il Tribunale e' l'autorita'  competente.  Per  gli  altri  funzionari  dei Tribunale, l'autorita' competente e' il Cancelliere che agisce con l'accordo del Presidente del Tribunale.
 
 Articolo 21
 Lasciapassare e visto
 
 1.  Gli  Stati  Parti riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai funzionari  del  Tribunale  o  agli  esperti, nominati in conformita' all'articolo 289 della Convenzione. 2.  Le richieste di visti (quando i visti sono necessari) provenienti dai membri dei Tribunale e dal Cancelliere devono essere esaminate al piu'  presto.  Le  richieste  di  visti presentate da qualsiasi altra persona titolare dei lasciapassare di cui al paragrafo 1 del presente articolo,  o  avente diritto a tale lasciapassare, e dalle persone di cui agli articoli 16 e 17, quando sono accompagnate da un certificato attestante che tali persone viaggiano per conto del Tribunale, devono essere esaminate al piu' presto.
 
 Articolo 22
 Liberta' di spostamento
 
 Nessuna  restrizione  di  ordine  amministrativo  o  di altro tipo e' applicata  al  libero  spostamento  dei  membri del Tribunale o delle altre persone di cui agli articoli da 13 a 17 che si recano presso la sede  del Tribunale o in qualsiasi altro luogo in cui il Tribunale ha sede o esercita in altro modo le sue funzioni, o ne ritornano.
 
 Articolo 23
 Mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico
 
 1.  Quando  uno  Stato  parte  ritiene di dover prendere, fatta salva l'indipendenza ed un corretto funzionamento del Tribunale, misure per garantire  la  sicurezza  o  il mantenimento dell'ordine pubblico nel paese,  in  conformita'  al  diritto internazionale, tale Stato Parte consulta  il  Tribunale  al  piu'  presto,  al fine di determinare di comune  accordo  le misure necessarie per assicurare la protezione di quest'ultima. 2. Il Tribunale collabora con il governo dello Stato Parte al fine di evitare di arrecare pregiudizio, con le sue attivita', alla sicurezza o all'ordine pubblico ditale Stato.
 
 Articolo 24
 Cooperazione con le autorita' degli Stati Parti
 
 Il  Tribunale  collabora  in  ogni  tempo con le autorita' competenti degli  Stati  Parti,  in  vista  di  facilitare  l'applicazione della legislazione di detti Stati ed evitare qualsiasi abuso cui potrebbero dar  luogo i privilegi, le immunita' le agevolazioni e le prerogative indicate nel presente Accordo.
 
 Articolo 25
 Relazioni con gli accordi speciali
 
 Quando  una  disposizione del presente Accordo ed una disposizione di qualsiasi  accordo  speciale  concluso  fra il Tribunale ed uno Stato Parte  attengono  al  medesimo oggetto, entrambe le disposizioni sono considerate,  per  quanto  possibile,  complementari  ed applicabili, nessuna  delle due limitando gli effetti dell'altra; tuttavia in caso di conflittualita' prevale la disposizione dell'accordo speciale.
 
 Articolo 26
 Soluzione delle controversie
 
 Il Tribunale adotta adeguate disposizioni in vista della soluzione: a) delle controversie risultanti da contratti e di altre controversie di diritto privato in cui il tribunale e' Parte; b)  delle  controversie  implicanti  qualsiasi  persona  indicata nel presente  Accordo  che  beneficia dell'immunita' in ragione della sua situazione ufficiale, salvo se tale immunita' e' stata abolita. 2.  Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del  presente  Accordi e' deferita dinanzi ad un tribunale arbitrale, salvo  se  le  parti  convengano  di  avvalersi di altre modalita' di soluzione.  Ogni controversia fra il Tribunale ed uno Stato Parte che non  viene  risolta per mezzo di consultazioni, di negoziazione o con ogni altro mezzo convenuto nei tre mesi successivi alla domanda fatta in  tal  senso  da  una delle parti alla controversia, e' deferita, a richiesta  dell'una  o  dell'altra parte, dinanzi ad un gruppo di tre arbitri  che  decidera'  definitivamente. Uno degli arbitri e' scelto dal  Tribunale,  un  altro  dallo  Stato Parte, ed il terzo, il quale presiede,  dagli altri due arbitri. Se una o l'altra delle parti alla controversia non ha nominato un arbitro nei due mesi susseguenti alla designazione  di  un arbitro ad opera dell'altra parte, il Segretario Generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite procede a questa designazione.  In  mancanza  di accordo fra i primi due arbitri sulla scelta  del  terzo,  nei  tre mesi successivi alla loro designazione, questo    terzo   arbitro   e'   scelto   dal   Segretario   Generale dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite, a richiesta del Tribunale o dello Stato Parte.
 
 Articolo 27
 Firma
 
 Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede  dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per ventiquattro mesi, a decorrere dal 1 luglio 1997.
 
 Articolo 28
 Ratifica
 
 Il  presente  Accordo  e'  sottoposto a ratifica. I suoi strumenti di ratifica    sono    depositati    presso   il   Segretario   Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 Articolo 29
 Adesione
 
 Il  presente  Accordo  e' aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti  di  adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
 
 Articolo 30
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2.  Per ciascuno Stato che ratifica il presente Accordo o vi aderisce dopo  il  deposito  del  decimo  strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo  entra  in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
 
 Articolo 31
 Applicazione a titolo provvisorio
 
 Ogni  Stato  che  intende ratificare il presente Accordo, o aderirvi, puo'  in  qualsiasi  momento  notificare  al  depositario che applica l'accordo  a  titolo  provvisorio  per un periodo non superiore a due anni.
 
 Articolo 32
 Applicazione speciale
 
 Quando,  come  previsto dal suo Statuto, il Tribunale e' investito da una  controversia,  ogni  Stato  che,  senza essere parte al presente Accordo,  e'  parte  alla  controversia puo', in tale circostanza, ai fini  e  per la durata del caso di specie, divenire parte al presente Accordo  depositando  uno strumento di accettazione. Gli strumenti di accettazione  sono  depositati  presso  il  Segretario Generale delle Nazioni Unite ed hanno effetto a decorrere dalla data di deposito.
 
 Articolo 33
 Denuncia
 
 1.  Uno  Stato  Parte  puo'  denunciare  l'Accordo  per  mezzo di una notifica     scritta     indirizzata     al    Segretario    Generale dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite. La denuncia ha effetto un anno  dopo  la  data  di  ricevimento  della notifica, a meno che non preveda una data ulteriore. 2.  La  denuncia non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato Parte  di  adempiere  a  qualsiasi obbligo enunciato nell'Accordo, al quale   sarebbe   in   ogni   caso   tenuto  in  virtu'  del  diritto internazionale, a prescindere dall'Accordo.
 
 Articolo 34
 Depositario
 
 Il  Segretario  Generale  dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite e' depositario del presente Accordo.
 
 Articolo 35
 Testi facenti fede
 
 I  testi  dell'Accordo  in  arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo dell'Accordo fanno ugualmente fede. IN   FEDE   DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,  a  tal  fine debitamente autorizzati, hanno firmato l'Accordo. APERTO ALLA FIRMA a New York il 1 luglio millenovecento novantasette, in  un  unico  esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.
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