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| Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82 |  | Disposizioni  di  attuazione  della normativa comunitaria concernente  l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Definizioni) 1.  Ad  integrazione  delle  definizioni  previste  dall'articolo  1, paragrafi  2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del  Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali: a)  per  "vino  passito" o "passito" si intende un vino sottoposto ad appassimento,  anche  parziale,  naturale  sulla  pianta  o  dopo  la raccolta.  L'appassimento  puo' essere realizzato mediante uno o piu' procedimenti   e   tecniche,   anche   con  l'ausilio  di  specifiche attrezzature.  Nella  produzione  dei  vini passiti non e' consentita alcuna  pratica  di  arricchimento  del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento. La definizione di vino passito si  applica ai vini da uve stramature, nonche' ai vini ad indicazione geografica   tipica  e  ai  vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni determinate  (VQPRD),  per  i  quali  e'  prevista tale tipologia nei singoli  disciplinari  di  produzione.  I vini passiti possono essere ottenuti  da  uve di tutte le varieta' autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini  ad  indicazione geografica tipica e a denominazione di origine. La  menzione  "vino  passito  liquoroso"  o  "passito  liquoroso"  e' riservata  ai  vini  liquorosi  ad indicazi one geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La  menzione  "vino  passito" o "passito", ai sensi dell'articolo 12, paragrafo  1,  lettera  b),  del  regolamento  (CE) n. 753/2002 della Commissione,   del   29  aprile  2002,  e  successive  modificazioni, sostituisce  la  denominazione "vino da uve stramature" e puo' essere accompagnata  in  etichetta  dalla  menzione  "vendemmia tardiva". La menzione "passito" o "vino passito" puo' inoltre essere sostituita in etichetta  dalle  menzioni  tradizionali  "Vin  santo", "vino santo", "vinsanto"  esclusivamente  nel  caso  di  VQPRD,  i cui disciplinari prevedono tali menzioni; b)   per   "mosto   cotto"   si   intende  il  prodotto  parzialmente caramellizzato  ottenuto  mediante  eliminazione di acqua dal mosto o dal  mosto  muto  a  riscaldamento  diretto  o  indiretto e a normale pressione atmosferica; c)  per "filtrato dolce" si intende il mosto parzialmente fermentato, la  cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione  o  centrifugazione,  con  l'ausilio  eventuale  di altri trattamenti e pratiche consentiti; d)  per  "mosto muto" si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica  e'  impedita  mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti; e)  per  "enocianina" si intende il complesso delle materie coloranti estratte  dalle  bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa  e  successiva  concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici. 2. Sono altresi' stabilite le seguenti definizioni: a)  per  "pulcianella" si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo  approssimativamente  sferico, raccordato a un collo di profilo allungato.  L'altezza  totale  deve  essere  superiore a due volte il diametro  del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o  di  paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente  denominato  "pulcianella"  e' riservato ai vini bianchi o rosati   diversi   da   quelli   frizzanti,   spumanti,  liquorosi  e aromatizzati; b)  per  "bottiglia  marsala"  si  intende  un  recipiente  di  vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo  con rigonfiamento centrale, denominato "collo oliva". Il fondo della   bottiglia   puo'   presentare  una  rientranza  piu'  o  meno accentuata.  L'altezza totale e' di circa quattro volte il diametro e l'altezza   della  parte  cilindrica  e'  pari  a  circa  tre  quinti dell'altezza  totale.  La  bottiglia  marsala  e'  riservata  ai vini Marsala e ai vini liquorosi; c)  per "fiasco toscano" si intende un recipiente in vetro costituito da  un  corpo  avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione,  raccordato  secondo  il  suo  asse  maggiore  a  un collo allungato,  nel  quale l'altezza totale non e' inferiore alla meta' e non  e'  superiore  a  tre  volte il diametro del corpo, rivestito in tutto  o  in  parte  con  sala  o  paglia  o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo puo' essere anche piano o leggermente concavo.  Il  fiasco  toscano  e'  riservato  ai  vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e  a  denominazione  di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali  il  disciplinare  di  produzione  non  fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
 sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Nota all'art. 1:
 - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
 del   Consiglio,  relativo  all'Organizzazione  comune  del
 mercato   vitivinicolo,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale  delle Comunita' europee del 14 luglio 1999, n. L
 179.
 Note all'art. 2:
 - Si  trascrive  l'art.  11  del decreto del Presidente
 della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164:
 «Art. 11. - E' istituito presso l'Istituto sperimentale
 per  la viticoltura di Conegliano Veneto, di cui al decreto
 del  Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318,
 il  registro  nazionale  delle  varieta'  di  viti  il  cui
 materiale  di  moltiplicazione  e'  ammesso al controllo ed
 alla certificazione.
 Nel    registro    sono    indicate    le    principali
 caratteristiche  morfologiche e fisiologiche che consentono
 di distinguere fra di loro le varieta'.
 L'iscrizione  e'  disposta  a  domanda  o d'ufficio dal
 Ministero   dell'agricoltura  e  delle  foreste  quando,  a
 seguito  di  esami  ufficiali od ufficialmente controllati,
 effettuati  particolarmente  in  coltura,  risulti  che  la
 varieta' e' sufficientemente omogenea e stabile.
 L'iscrizione  e'  revocata  quando venga meno una delle
 condizioni richieste per l'iscrizione stessa.
 Per l'iscrizione disposta su domanda e' dovuta la tassa
 di   concessione   governativa   di   lire   ventimila   da
 corrispondersi   entro   il  31 gennaio  dell'anno  cui  si
 riferisce.
 Il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica
 copia  del  registro  e delle modificazioni dello stesso al
 competente organo delle Comunita' europee.».
 - La  legge  10 febbraio  1992,  n. 164, recante «Nuova
 disciplina  delle  denominazioni  d'origine», e' pubblicata
 nella   Gazzetta   Ufficiale   26 febbraio   1992,  n.  47,
 supplemento ordinario.
 Nota all'art. 5:
 - Il  regolamento  (CEE)  n. 1601/91 del 10 giugno 1991
 del  Consiglio,  che stabilisce le regole generali relative
 alla  definizione,  alla  designazione e alla presentazione
 dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
 vino  e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
 e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
 Nota all'art. 9:
 - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
 del  17  maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda nella nota
 all'art. 1.
 Nota all'art. 10:
 - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
 del  17 maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda  nella nota
 all'art. 1.
 Nota all'art. 12:
 - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
 della  Commissione,  stabilisce  modalita'  di applicazione
 relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
 prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
 settore vitivinicolo.
 Note all'art. 13:
 - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
 del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1
 - Il  regolamento  (CEE) n. 1576/89 del 29 maggio 1989,
 che   stabilisce   le   regole   generali   relative   alla
 definizione,  alla  designazione e alla presentazione delle
 bevande spiritose, e' pubblicato nella GUCE 12 giugno 1989,
 n. L 160.
 - Il  regolamento  (CEE) n. 1601/91, del 10 giugno 1991
 del  Consiglio,  che stabilisce le regole generali relative
 alla  definizione,  alla  designazione e alla presentazione
 dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di
 vino  e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli,
 e' pubblicato nella GUCE 14 giugno 1991, n. L 149.
 Note all'art. 14:
 - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
 del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
 - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
 della Commissione, che stabilisce modalita' di applicazione
 relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
 prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
 settore  vitivinicolo,  e'  pubblicato nella GUCE 10 maggio
 2001, n. L 128.
 Nota all art. 16:
 - Per  i  riferimenti del regolamento (CE) n. 1493/1999
 del  17 maggio  1999  del  Consiglio,  si  veda  nella nota
 all'art. 1.
 Note all'art. 18:
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
 ministeriale  9 luglio  1996,  n.  524, regolamento recante
 norme  per  disciplinare  l'impiego  dell'alcole  etilico e
 delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa, pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1996, n. 237:
 «Art.   6   (Impiego   di   alcole   nella   produzione
 dell'aceto).  -  1.  L'alcole  etilico  impiegato, ai sensi
 dell'art.  27,  comma 3, lettera c), del testo unico, nella
 produzione   dell'aceto  deve  essere  denaturato  mediante
 l'aggiunta  di una percentuale dell'1,50 per cento di acido
 acetico glaciale.
 2.  Per  la  denaturazione, la circolazione e l'impiego
 dell'alcole  agevolato  per  la  produzione  dell'aceto  si
 seguono,   in  quanto  applicabili,  le  modalita'  di  cui
 all'art. 2.».
 Nota all'art. 20:
 - Il  decreto-legge  3 luglio 1976, n. 451, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, reca
 attuazione  delle  direttive  del Consiglio delle Comunita'
 europee  n.  75/106/CEE  relativa  al precondizionamento in
 volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n.
 75/107    relativa    alle    bottiglie    impiegate   come
 recipienti-misura.
 Nota all'art. 21:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  della  legge
 10 febbraio 1992, n. 164:
 «Art.    13    (Analisi    chimico-fisica    ed   esame
 organolettico).  -  1.  I  vini prodotti nel rispetto delle
 norme  previste  per  la designazione e presentazione delle
 DOCG   e  delle  DOC  e  degli  specifici  disciplinari  di
 produzione,  nella  fase della produzione, secondo le norme
 della  CEE,  ai  fini  dell'utilizzazione  delle rispettive
 denominazioni  di  origine, devono essere sottoposti ad una
 preliminare   analisi   chimico-fisica   e   ad   un  esame
 organolettico.   Per   i   vini   DOCG,   inoltre,  l'esame
 organolettico  deve  essere  ripetuto, partita per partita,
 nella   fase   dell'imbottigliamento.   La   certificazione
 positiva   dell'analisi  e  dell'esame  e'  condizione  per
 l'utilizzazione della DOCG e della DOC.
 2.  L'analisi  chimico-fisica  di  cui  al  comma  1 e'
 effettuata,   su   richiesta   degli   interessati,   dalla
 competente  camera  di  commercio, industria, artigianato e
 agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma
 1   e'   effettuato,  su  richiesta  degli  interessati  da
 presentare  alla  suddetta camera di commercio, da apposite
 commissioni  di  degustazione  istituite  con  decreto  del
 Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste presso ciascuna
 camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
 detentrice degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.
 3.  Le  commissioni  di  cui  al  comma 2 devono essere
 composte    da    tecnici   ed   esperti   degustatori   in
 rappresentanza  delle  categorie  professionali interessate
 alla  produzione  e  commercializzazione  dei  vini, scelti
 nell'ambito  di  appositi  elenchi  tenuti  dalle camere di
 commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura.  Esse
 durano  in  carica  per  un  periodo massimo di tre anni; i
 relativi componenti possono essere riconfermati.
 4.   Il   Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
 istituisce   con   proprio   decreto,  presso  il  Comitato
 nazionale  di  cui  all'art.  17,  commissioni  di  appello
 incaricate  della  revisione  delle  risultanze degli esami
 organolettici  rispettivamente per l'Italia settentrionale,
 per   l'Italia  centrale  e  per  l'Italia  meridionale  ed
 insulare.
 5.   I   giudizi  delle  commissioni  di  appello  sono
 definitivi.
 6.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
 foreste,  su  parere conforme del Comitato nazionale di cui
 all'art.   17,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di  Bolzano  di  cui  all'art.  12  della  legge
 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato, ai sensi dell'art. 17,
 comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, il regolamento
 per la disciplina delle operazioni di prelievo dei campioni
 e  degli  esami  analitico-organolettici,  nonche'  per  il
 funzionamento  delle  commissioni di degustazione istituite
 presso  le  camere  di commercio, industria, artigianato ed
 agricoltura  e  di  quelle  di  appello, stabilendo anche i
 termini per l'effettuazione dei prelievi e degli esami.
 7.  Il  Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, di
 concerto  con  il  Ministro del commercio con l'estero, con
 apposito  decreto,  emana norme riguardanti i controlli cui
 devono  essere  sottoposti  i vini italiani prima di essere
 esportati  e  quelli  presenti  sul  mercato estero. Con lo
 stesso  decreto  sono stabilite le occorrenti misure per la
 protezione  delle denominazioni di origine dalle imitazioni
 e dalle usurpazioni che possano verificarsi all'estero.
 8.  Fino all'istituzione delle commissioni previste dai
 commi  2  e  4  e  all'emanazione del regolamento di cui al
 comma  6,  continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
 in materia.».
 Nota all'art. 22:
 - Il  regolamento  (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999
 del Consiglio, e' citato nella nota all'art. 1.
 Nota all'art. 23:
 - Il  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  107,
 recante  «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE
 relative  agli  aromi  destinati  ad  essere  impiegati nei
 prodotti  alimentari  ed  ai  materiali di base per la loro
 preparazione»,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
 Note all'art. 29:
 - Il  regio  decreto-legge  15 ottobre  1925,  n. 2033,
 convertito  dalla  legge  18 marzo  1926,  n.  562, recante
 «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio
 di  sostanze  di  uso  agrario  e  di  prodotti agrari», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3 dicembre 1925, n.
 281.
 - Si  trascrive il testo dell'art. 10 del decreto-legge
 18 giugno  1986,  n.  282,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
 «Art.  10.  - 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e
 delle   foreste   e'   istituito  un  Ispettorato  centrale
 repressione  frodi  per l'esercizio delle funzioni inerenti
 alla  prevenzione  e  repressione  delle  infrazioni  nella
 preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
 delle  sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
 qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
 settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
 controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
 affidati dalla legge ad altri organismi.
 2.  L'Ispettorato  centrale si articola perifericamente
 in   uffici   a   livello   interregionale,   regionale  ed
 interprovinciale, con laboratori di analisi.
 3.  Con  decreto  del Ministro dell'agricoltura e delle
 foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti
 della dotazione organica delle singole carriere di cui alla
 allegata  tabella A, e' determinato il numero degli addetti
 all'Ispettorato  centrale  ed  agli  uffici interregionali,
 regionali  ed interprovinciali, con la specificazione delle
 relative  qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e
 le   circoscrizioni  territoriali  degli  anzidetti  uffici
 periferici.
 4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente
 decreto,  il  personale  di  cui  ai  prospetti  A,  B  e C
 dell'allegata  tabella A e' dotato di contrassegno di Stato
 che  lo  abilita  a  fermare  i veicoli di ogni specie. Con
 decreto  del  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da
 emanarsi  di concerto con il Ministro dell'interno, saranno
 stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.
 5.  Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale
 di  cui  al comma 4 e' applicata la sanzione amministrativa
 da L. 300.000 a L. 1.000.000.».
 Nota all'art. 30:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  15  della  legge
 4 giugno 1984, n. 194:
 «Art.  15.  -  Ai  fini dell'esercizio delle competenze
 statali  in  materia  di  indirizzo  e  coordinamento delle
 attivita'   agricole  e  della  conseguente  necessita'  di
 acquisire  e  verificare  tutti  i dati relativi al settore
 agricolo  nazionale,  il  Ministro dell'agricoltura e delle
 foreste   e'   autorizzato   all'impianto   di  un  sistema
 informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una
 o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione
 statale,  anche  indiretta,  per la realizzazione, messa in
 funzione  ed  eventuale gestione temporanea di tale sistema
 informativo  in  base  ai  criteri  e  secondo le direttive
 fissate dal Ministro medesimo.
 Le  convenzioni  di  cui  al  precedente  comma, aventi
 durata  non  superiore  a cinque anni, sono stipulate, e le
 relative  spese  sono  eseguite, anche in deroga alle norme
 sulla  contabilita'  dello Stato ed all'art. 14 della legge
 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di
 gestione fuori bilancio.
 Per  i  fini  di  cui  al  precedente  primo  comma  e'
 autorizzata,  per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6
 miliardi  in  ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli
 anni dal 1984 al 1986.».
 Nota all'art. 31:
 - Il  regolamento  (CE) n. 884/2001, del 24 aprile 2001
 della  Commissione,  stabilisce  modalita'  di applicazione
 relative   ai  documenti  che  scortano  il  trasporto  dei
 prodotti  vitivinicoli  e  alla  tenuta  dei  registri  nel
 settore vitivinicolo.
 Nota all'art. 32:
 - Il  regio  decreto-legge  26 ottobre  1933,  n. 1443,
 recante  estensione  del  marchio  nazionale  istituito con
 legge  23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini,
 convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
 29 gennaio  1934, n. 332, abrogato dalla presente legge, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 novembre 1933, n.
 265.
 Note all'art. 37:
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  1  del  decreto
 legislativo  10 agosto 2000, n. 260, recante: «Disposizioni
 sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
 1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato
 vitivinicolo,  a  norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre
 1999,   n.   526,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
 21 settembre  2000,  n. 221, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  1  (Violazioni  in  materia  di  vinificazione e
 distillazione). - 1. Chiunque nella preparazione dei mosti,
 dei  vini  e  degli  altri  prodotti  indicati  all'art. 1,
 paragrafo  2,  e  all'allegato  I  del  regolamento (CE) n.
 1493/99  del  Consiglio  del  17 maggio  1999  e successive
 modificazioni  e  disposizioni  applicative,  non osserva i
 requisiti  stabiliti  nel  citato allegato e' soggetto alla
 sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire seicentomila a
 lire sei milioni.
 2.  Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola
 all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di
 uve  da  vino  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale
 caso  si  applica  la  sanzione  accessoria  della chiusura
 dell'impianto   da   due   a  quattro  mesi.  Nel  caso  di
 reiterazione   dell'illecito,   si   applica   la  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da  lire  cinque milioni a lire
 sessanta  milioni  e  la sanzione accessoria della chiusura
 dell'impianto da sei mesi ad un anno.
 3.   Chiunque   procede   alla   vinificazione  di  uve
 appartenenti  a  varieta'  che non figurano, ai sensi e per
 gli  effetti dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e
 successive  modificazioni  e disposizioni applicative, come
 varieta'   di  uve  da  vino  nella  classificazione  delle
 varieta'  di  viti  per  la  provincia in cui tali uve sono
 state  raccolte,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
 pecuniaria  da  lire cinquecentomila a lire cinque milioni;
 nel  caso  di  reiterazione  dell'illecito,  si  applica la
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da lire tre milioni a
 lire trenta milioni.
 4.  Chiunque  detiene,  pone  in  vendita o somministra
 mosti  o  vini  elaborati utilizzando uve in difformita' di
 quanto  disposto dall'art. 42, paragrafo 5, del regolamento
 (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
 applicative,   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
 pecuniaria  di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o
 frazione   di  esso  e,  comunque,  non  inferiore  a  lire
 cinquecentomila.
 5.  Chiunque  viola  i divieti di sovrappressione delle
 uve,   di  pressatura  delle  fecce,  ovvero  l'obbligo  di
 consegna  alla  distillazione  dei  sottoprodotti  ottenuti
 dalla  lavorazione  delle  uve,  previsti  dall'art. 27 del
 regolamento  (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e
 disposizioni   applicative,   e'   soggetto  alla  sanzione
 amministrativa   pecuniaria   da  lire  trentamila  a  lire
 centocinquantamila  per  ogni  100 chilogrammi di prodotto.
 Chiunque  viola il divieto di rifermentazione delle vinacce
 per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato art.
 27  e'  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
 lire  novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni
 cento  chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a
 lire    cinquecentomila;    nel    caso   di   reiterazione
 dell'illecito  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  si
 raddoppia   e  si  applica  la  sanzione  accessoria  della
 chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.
 6.   Chiunque   viola   l'obbligo   di   consegna  alla
 distillazione  dei  prodotti,  previsto  dagli  articoli 2,
 paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo,
 del  regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni
 e  disposizioni  applicative,  e'  soggetto  alla  sanzione
 amministrativa   pecuniaria  di  lire  centomila  per  ogni
 ettolitro o frazione di esso.
 7.  Chiunque  viola  i limiti, le condizioni e le altre
 prescrizioni   in   materia   di   pratiche  e  trattamenti
 enologici,  previsti  nell'art. 43 e negli allegati IV, V e
 VI,  lettere  F,  G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e
 successive  modificazioni  e  disposizioni  applicative, e'
 soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire
 quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione
 si  applica in caso di violazione delle disposizioni di cui
 all'art.  44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14,
 e   all'art.   45.  Se  il  fatto  concerne  esclusivamente
 variazioni  non  superiori  al  dieci  per cento dei limiti
 previsti  nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi
 di  presentazione  all'autorita'  competente delle previste
 dichiarazioni  o  l'omessa  annotazione  di  operazioni sui
 registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica
 la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.
 8.  Chiunque  viola  le  disposizioni  stabilite  negli
 articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII
 e  VIII  del  regolamento  (CE)  n.  1493/99  e  successive
 modificazioni  e  disposizioni  applicative  relative  alla
 designazione, denominazione, presentazione e protezione dei
 prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto
 alla  sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione
 a lire dieci milioni.
 9.  Chiunque,  pur  essendovi  tenuto,  non effettua le
 dichiarazioni  di  raccolta, di produzione e di giacenza di
 prodotti vitivinicoli previste dall'art. 18 del regolamento
 (CE)  n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni
 applicative,  ovvero  le  effettua  in maniera difforme, e'
 soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire
 seicentomila  a  lire  sei  milioni.  Se  il  ritardo nella
 presentazione  delle  dichiarazioni  suddette  non supera i
 dieci   giorni   lavorativi,   si   applica   la   sanzione
 amministrativa   pecuniaria   da   lire  centomila  a  lire
 seicentomila;  la  stessa  sanzione  si  applica a chiunque
 presenti  una dichiarazione contenente errori o indicazioni
 inesatte  non  essenziali  ai  fini della quantificazione e
 qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti
 comunitari  nonche'  nel  caso  di dichiarazioni riferite a
 superfici  non  superiori  a  0,50  ettari  e  comunque per
 produzioni   inferiori   a   cento   ettolitri  o  a  dieci
 tonnellate.
 10.  Chiunque  viola gli obblighi relativi ai documenti
 di   accompagnamento,  alla  tenuta  dei  registri  e  alla
 documentazione   ufficiale   e  commerciale,  previsti  nel
 settore  vitivinicolo ai sensi dell'art. 70 del regolamento
 (CE)  n.  1493/99 e successive modificazioni e disposizioni
 applicative,   e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
 pecuniaria  da lire un milione e duecentomila a lire trenta
 milioni.  Si  applica la sanzione amministrativa pecuniaria
 da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila
 nel  caso  di  indicazioni  non  essenziali  ai  fini della
 identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e
 qualita'  del  prodotto  o  nel  caso  di  quantitativo  di
 prodotto,  oggetto  di  irregolarita',  inferiore  a  cento
 ettolitri   o   a   dieci  tonnellate  o,  per  i  prodotti
 confezionati, a dieci ettolitri.
 10-bis.   Chiunque   non  osserva  le  modalita'  e  le
 prescrizioni   adottate  con  decreto  del  Ministro  delle
 politiche  agricole  e forestali riguardanti l'aggiunta nei
 vini    destinati   alle   distillazioni   delle   sostanze
 rivelatrici  in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999,
 e  successive  modificazioni,  e al relativo regolamento di
 applicazione  (CE)  n.  1623/2000  della  Commissione,  del
 25 luglio  2000,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa
 pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
 10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il
 produttore  che, nelle operazioni relative al magazzinaggio
 dei  mosti  e  dei  vini,  non  osserva le prescrizioni del
 titolo  III,  capo  I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e
 delle  relative  disposizioni  applicative,  nonche'  della
 legislazione   nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
 amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
 10-quater.   Chiunque   non   osserva  le  prescrizioni
 sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
 spumanti,  previste  dall'allegato  V,  sezioni  H  e  I, e
 dall'allegato  VI,  sezione  K,  del  regolamento  (CE)  n.
 1493/1999,   e  dalle  relative  disposizioni  applicative,
 nonche'  dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto alla
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  300 euro a 30.000
 euro.
 10-quinquies.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni
 sull'elaborazione  e  sulla  commercializzazione  dei  vini
 liquorosi,   previste   dall'allegato   V,   sezione  J,  e
 dall'allegato  VI,  sezione  L,  del  regolamento  (CE)  n.
 1493/1999,   e  dalle  relative  disposizioni  applicative,
 nonche'  dalla  legislazione  nazionale,  e'  soggetto alla
 sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  200 euro a 20.000
 euro.
 10-sexies.  Chiunque  non osserva le prescrizioni sulla
 definizione,  designazione  e  presentazione  delle bevande
 spiritose,    dei    vini   aromatizzati,   delle   bevande
 aromatizzate  a base di vino e dei cocktail aromatizzati di
 prodotti  vitivinicoli  stabilite  dai regolamenti (CEE) n.
 1576/89  del  Consiglio,  del  29 maggio 1989, e successive
 modificazioni,  e  n.  1601/91 del Consiglio, del 10 giugno
 1991,    e    successive   modificazioni,   nonche'   dalla
 legislazione   nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione
 amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
 legislativo n. 260 del 2000, come modificato dalla presente
 legge:
 «Art. 3 (Entrata in vigore). - 1. (Abrogato).
 2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno
 successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica italiana.».
 Nota all'art. 41:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  della  legge
 24 novembre 1981, n. 689:
 «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
 stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
 funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
 salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
 presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
 contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
 sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
 cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
 la violazione o, in mancanza, al prefetto.
 Deve  essere  presentato  al  prefetto il rapporto, dal
 testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
 decreto  8 dicembre  1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno
 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
 Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
 casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
 rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
 Per   le   violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
 comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
 presidente della giunta provinciale o al sindaco.
 L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
 luogo in cui e' stata commessa la violazione.
 Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
 previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
 l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
 precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
 sequestro.
 Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
 proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
 emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
 presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
 della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
 gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
 primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
 abbiano regolato diversamente la competenza.
 Con  il  decreto  indicato nel comma precedente saranno
 stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
 sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
 consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
 eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
 altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
 Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
 provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
 precedente.».
 Note all'art. 43:
 - La  legge  10 febbraio  1992, n. 164, e' citata nelle
 note all'art. 2.
 - Il  decreto  legislativo  10 agosto  2000, n. 260, e'
 citato nelle note all'art. 37.
 Nota all'art. 44:
 - Il  regio  decreto-legge  15 ottobre  1925,  n. 2033,
 convertito  dalla  legge  18 marzo  1926, n. 562, e' citato
 nelle note all'art. 29.
 Note all'art. 47:
 - Il  decreto-legge  11 gennaio  1956,  n.  3,  recante
 «Aumento   del   prezzo   dei  contrassegni  di  Stato  per
 recipienti  contenenti prodotti alcolici e disciplina della
 produzione  e del commercio del vermouth e degli altri vini
 aromatizzati», e convertito, con modificazioni, dalla legge
 16 marzo  1956,  n.  108, abrogato dalla presente legge, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1956, n. 14.
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 12 febbraio  1965, n. 162, recante norme per la repressione
 delle  frodi  nella preparazione e nel commercio dei mosti,
 vini ed aceti, abrogato dalla presente legge, e' pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1965, n. 73, supplemento
 ordinario.
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 marzo
 1968,  n.  773, recante norme di attuazione del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1965, n. 162, in
 materia   di  preparazione  e  di  commercio  degli  aceti,
 abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 13 luglio 1968, n. 176.
 - Il  decreto-legge  28 ottobre  1971,  n. 858, recante
 norme    relative   all'obbligo   di   far   distillare   i
 sottoprodotti   della   vinificazione,   e  convertito  con
 modificazioni,   nella  legge  3 dicembre  1971,  n.  1064,
 abrogato dalla presente legge, e' pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 29 ottobre 1971, n. 275.
 - La  legge 2 agosto 1982, n. 527, recante norme per la
 produzione  e  la  commercializzazione degli agri, abrogato
 dalla   presente   legge,   e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 12 agosto 1982, n. 221.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Vitigno autoctono italiano) 1.  E'  definito  "vitigno  autoctono  italiano"  il  vitigno  la cui presenza  e'  rilevata  in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la  coltivazione  di  vitigni  autoctoni  italiani  sul territorio di competenza.   A   tale  fine  esse  verificano  la  permanenza  della coltivazione  per  un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul   territorio,   il   nome,  la  descrizione  ampelografica  e  le caratteristiche agronomiche dei vitigni. 3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti, costituito con decreto del  Ministro  delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002. 4.  Il  Comitato  di  cui  al  comma 3, esaminata la documentazione e accertata la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede  alla  iscrizione del vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale  delle varieta' di viti, di cui all'articolo 11 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  dicembre  1969,  n. 1164, con l'indicazione "vitigno autoctono italiano". 5.  Il  vitigno  di  cui al comma 1 e' iscritto con l'indicazione del nome  storico  tradizionale,  di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche  di colore dell'acino e della zona di coltivazione di riferimento. 6.  L'uso  del  vitigno  di  cui  al comma 1 e dei suoi sinonimi puo' essere   soggetto   a   limitazione   nella   designazione   e  nella presentazione  di  specifici  vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164. 7.   Alle  attivita'  previste  dal  presente  articolo  si  provvede nell'ambito   degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  e  con  le dotazioni  umane  e  strumentali  disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 3. (Produzione di mosto cotto) 1.  Ad  integrazione  di  quanto previsto dall'allegato IV del citato regolamento  (CE)  n.  1493/1999,  e  successive modificazioni, negli stabilimenti  enologici e' permessa la concentrazione a riscaldamento diretto  o  indiretto  del mosto o del mosto muto per la preparazione del  mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto  per  l'aceto  balsamico  di  Modena  e  per  l'aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. 2.  E'  altresi'  ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, la produzione di  mosto  cotto,  denominato  anche saba, sapa o similari. L'ufficio periferico     dell'Ispettorato     centrale    repressione    frodi, nell'autorizzare   la   produzione,  determina  le  condizioni  e  le modalita' operative che l'operatore deve rispettare.
 |  |  |  | Art. 4. (Vini spumanti) 1.   La  detenzione  di  anidride  carbonica  in  bombole,  in  altri recipienti  e allo stato solido, sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque  uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti,  e'  subordinata  ad  apposita comunicazione da inviare al competente  ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi    contestualmente    all'introduzione   del   prodotto   negli stabilimenti  e nei locali. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione di anidride carbonica. 2. E' vietato produrre, nonche' detenere nello stesso stabilimento di produzione  di  vini  spumanti,  i  vini  spumanti  naturali e i vini spumanti gassificati, anche se gia' confezionati.
 |  |  |  | Art. 5. (Comunicazione preventiva di lavorazioni) 1.  La  preparazione  di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini  liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di  vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti vitivinicoli e di spumanti  puo'  essere  fatta  anche  in  stabilimenti  dai  quali si estraggono  mosti  o  vini  nella  cui preparazione non e' consentito l'impiego  di  saccarosio,  dell'acquavite  di  vino, dell'alcol e di tutti  i  prodotti  consentiti  dal  regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il  quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico    dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi.   Il saccarosio,  l'acquavite  di  vino,  l'alcol  e  gli  altri  prodotti consentiti  dal  citato  regolamento  (CEE)  n. 1601/91, e successive modificazioni,  devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla  vigilanza  dell'autorita'  fi  nanziaria;  anche  in tale caso, tuttavia,   l'ufficio   periferico   puo'   controllare   i  prodotti immagazzinati. 2.  Negli  stabilimenti  in  cui  si  producono  essenzialmente  vini spumanti  sono  consentite  le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma  1,  diversi dal vino spumante, nonche' le elaborazioni di vini frizzanti,   purche'   tali   elaborazioni   vengano  preventivamente comunicate  seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.
 |  |  |  | Art. 6. (Sostanze vietate) 1.   Salvo   quanto  previsto  dall'articolo  5,  negli  stabilimenti enologici   e   nelle   cantine,   nonche'   nei   locali  annessi  o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose; b)  zuccheri  in  quantitativi  superiori  a  10  chilogrammi  e loro soluzioni; c)  sciroppi,  bevande  e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonche'   sostanze   zuccherine   o   fermentate  diverse  da  quelle provenienti dall'uva fresca; d)  uve  passite  o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle  uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o  tradizionali  individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, comma 4; e)  qualunque  sostanza  atta  a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti; f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge; g)   salvo   le   deroghe  previste  dall'articolo  8,  mosti,  mosti parzialmente  fermentati,  vini  nuovi ancora in fermentazione e vini aventi  un  titolo  alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume; h) invertasi. 2.  E'  in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacita' non superiore a 5 litri. 3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti  abitazioni  civili  destinate a residenza del titolare o di suoi  collaboratori  o  impiegati, in deroga al comma 1 e' consentito detenere:  le  sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo  di  3  litri  anidri; le sostanze di cui alla lettera b) del comma 1 nel limite massimo di 15 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera  c) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi.
 |  |  |  | Art. 7. (Comunicazione per la detenzione e il confezionamento) 1. In deroga all'articolo 6, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti  enologici  e  nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora  essi  non si prestino alla sofisticazione o all'inquinamento dei  prodotti  vinicoli,  sono  subordinati ad apposita comunicazione inviata  all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi  competente  per  il  luogo  di  detenzione.  Con  decreto  del Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali  possono  essere stabilite   le  prescrizioni  volte  a  prevenire  ogni  abuso  nella detenzione e nel confezionamento di prodotti non consentiti.
 |  |  |  | Art. 8. (Succhi  d'uva  da  mosti con tasso alcolometrico inferiore all'8 per cento) 1.  I  mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in  volume,  destinati  alla preparazione di succhi d'uve e di succhi d'uve  concentrati,  possono  essere  detenuti nelle cantine senza la prescritta  denaturazione,  a  condizione  che  siano  rispettate  le modalita'  definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali,  da  emanare  entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, e previa denuncia al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. In ogni caso, l'eventuale  loro  vinificazione,  in  funzione  del  loro invio alla distillazione,  deve  essere  effettuata  separatamente  e tali mosti devono  essere  addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  di concerto  con  il  Ministro  della  salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.  Con  il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono altresi' stabilite  le  modalita'  da  osservare  per l'impiego della sostanza rivelatrice.
 |  |  |  | Art. 9. (Determinazione del periodo per le fermentazioni) 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il  quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo  non puo' comunque superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato. 2.  Con  provvedimento  analogo  a  quello  previsto  dal comma 1, le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano, ai sensi dell'allegato V, sezione C, punto 1, e sezione E, punto 6, del citato regolamento  (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l'aumento del titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  destinati a diventare  vini  da  tavola  con  o senza indicazione geografica, dei VQPRD  e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti  di  qualita'  e  dei  vini spumanti di qualita' prodotti in regioni  determinate  (VSQPRD),  nonche'  l'acidificazione  delle uve fresche,  del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione  e  del  vino  prodotti  nella  zona viticola C1b) alle condizioni   previste   per  le  zone  viticole  C2  e  C3b)  di  cui all'allegato  III  del  medesimo  regolamento  (CE)  n.  1493/1999, e successive modificazioni. 3.  Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito   ai  sensi  del  comma  1,  devono  essere  immediatamente comunicate,  a  mezzo  telegramma,  telefax  o  sistemi  equipollenti riconosciuti,   al  competente  ufficio  periferico  dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 4.  E'  vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del  periodo  stabilito  ai  sensi  del  comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti,  nonche'  per  quelle che si verificano spontaneamente nei vini  imbottigliati.  Con  il  provvedimento  di  cui al comma 1 sono altresi'  individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni  e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1.
 |  |  |  | Art. 10. (Divieto di detenzione a scopo di commercio) 1. E' vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non  rispondenti  alle  definizioni  stabilite  o  che  hanno  subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varieta' di vite  non  iscritte  ad  uva  da  vino  nel  Registro nazionale delle varieta' di vite, secondo le regole ivi previste. 2.  Il  divieto  di  cui al comma 1 si applica altresi' ai mosti e ai vini che: a)  all'analisi  organolettica  o  chimica  o  microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili  per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalita' previste dall'articolo 14, comma 5; b) contengono una delle seguenti sostanze: 1) bromo organico; 2)  cloro  organico, salvo le eventuali piccole quantita' che possono provenire  da  residui  di  pesticidi  impiegati  nel  vigneto,  come stabilite  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; 3)  fluoro,  oltre  i  limiti  stabiliti  con  il decreto di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11; 4) alcol metilico in quantita' superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di  alcol  totale. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro  delle  politiche  agricole e forestali puo' consentire, con proprio  decreto,  per  determinate zone di produzione e per prodotti provenienti  da  uve  di  particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori  di  mosti  e di vini rossi aventi un contenuto in alcol metilico  superiore  a  0,30  millilitri,  per ogni 100 millilitri di alcol  totale,  purche'  siano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto; c)  all'analisi  chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di  potassio  e  suoi  derivati  a  trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione alla normativa vigente. 3.  Il  vino,  la  cui  acidita' volatile espressa in grammi di acido acetico   per   litro  supera  i  limiti  previsti  dalla  sezione  B dell'allegato  V  del  citato regolamento (CE) n. 1493/1999, non puo' essere   detenuto   se  non  previa  denaturazione  con  la  sostanza rivelatrice  prescritta  dal  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, della  presente  legge. La denaturazione deve essere comunicata entro il  giorno  stesso  della sua effettuazione con lettera raccomandata, telefax  o  sistemi  equipollenti  riconosciuti al competente ufficio periferico   dell'Ispettorato   centrale   repressione  frodi;  nella comunicazione devono essere obbligatoriamente indicati la quantita' e il luogo di detenzione. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico  sui registri obbligatori in un apposito conto separato e puo' essere  ceduto  e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale  disposizione  si applica anche ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica. 4.  Si  intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si  trovano  nelle  cantine  o  negli  stabilimenti  o nei locali dei produttori e dei commercianti.
 |  |  |  | Art. 11. (Divieto di vendita e di somministrazione) 1.  E'  vietato  vendere,  porre  in  vendita o mettere altrimenti in commercio, nonche' comunque somministrare mosti e vini: a)  i  cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei  limiti  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole  e  forestali,  di concerto con il Ministro della salute, da emanare  entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione; b)  che  all'analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali; c)  che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi  ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. E' fatta eccezione per i mosti d'uva mutizzati con alcol, i vini liquorosi e i vini aromatizzati; d)  contenenti  oltre  1  grammo  per  litro di cloruri espressi come cloruro  di  sodio,  fatta  eccezione  per  il  vino  Marsala, i vini liquorosi  e  i  mosti  d'uva  mutizzati  con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 2 grammi per litro; e)  contenenti  oltre  2  grammi  per  litro di solfati espressi come solfato  neutro  di  potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini  liquorosi e i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i quali tale limite e' elevato a 5 grammi per litro; f) contenenti alcol metilico in quantita' superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcol totale; g)  contenenti  acido  citrico in quantita' superiore ad 1 grammo per litro; h)  contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest'ultimo, quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2); i)  che  all'analisi  chimica  rivelano  presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati. 2.  In  aggiunta  ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con il Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  in base alla accertata pericolosita' per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini  venduti,  posti  in  vendita  o messi altrimenti in commercio o somministrati  non  possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto. 3.  I  prodotti  che  presentano  caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2, nonche' all'articolo 10, commi  1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice  prevista  dall'articolo  14,  comma  5,  ed avviati alla distillazione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto.
 |  |  |  | Art. 12. (Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura) 1.  I  mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non  superiore  a  60  litri,  muniti  di chiusura e di etichetta, si intendono  posti  in  vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine   e   negli  stabilimenti  enologici  dei  produttori  e  dei commercianti all'ingrosso. 2.  Non  e'  considerato  posto  in vendita per il consumo il vino in bottiglia  in  corso  di  invecchiamento  presso  i  produttori  e  i commercianti  all'ingrosso,  nonche' il vino contenuto in bottiglie o in  recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o  confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del  produttore,  purche'  la partita dei recipienti sia ben distinta dalle  altre  e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza. 3.  Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria  di  fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia. 4.  Il  sistema  di chiusura riconosciuto dei recipienti di capacita' inferiore  a  60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno,   il   nome,   la   ragione   sociale   o   il  marchio dell'imbottigliatore,  come  definito nell'articolo 2 del regolamento (CE)  n.  884/2001  della  Commissione,  del  24  aprile  2001, o, in alternativa,  il  numero di codice identificativo, denominato "codice ICRF",  attribuito  dall'Ispettorato  centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento.
 |  |  |  | Art. 13. (Altre bevande derivate dall'uva) 1.  Salvo  quanto  previsto da altre disposizioni vigenti in materia, nessuna  bevanda  diversa dalle seguenti puo' essere posta in vendita utilizzando  nella propria etichettatura, designazione, presentazione e  pubblicita' denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino: a)  le  bevande  indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni; b) le bevande a base di prodotti indicati nel citato regolamento (CE) n.  1493/1999, e successive modificazioni, e previste dal regolamento (CEE)  n.  1576/89  del  Consiglio,  del 29 maggio 1989, e dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni; c) lo sciroppo o il succo d'uva; d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia; e) l'uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa; f) le marmellate o le gelatine o le confetture di uva.
 |  |  |  | Art. 14. (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello) 1.  La  detenzione  delle  vinacce  negli  stabilimenti  enologici e' vietata  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno dalla fine del periodo vendemmiale   determinato  annualmente  con  il  provvedimento  delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano di cui all'articolo 9, comma 1. 2.  Fatta  eccezione  per  i  casi  di  esenzione  o di ritiro previo controllo  previsti  dal  citato  regolamento  (CE)  n.  1493/1999, e successive  modificazioni,  e  per  le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce  e  le  fecce  di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle  uve  e  dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle  distillerie  autorizzate ai sensi dell'articolo 27 del medesimo regolamento  (CE)  n.  1493/1999,  e  successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 3. E' consentita alle distillerie l'istituzione di centri di raccolta temporanei  fuori  fabbrica  previa  autorizzazione,  valida  per una campagna  vitivinicola,  rilasciata dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  al quale deve essere presentata  domanda in carta da bollo con specificazione della sede e dell'ubicazione  dei  locali  interessati,  nonche'  del quantitativo presunto  di  sottoprodotti  oggetto di richiesta. L'introduzione dei sottoprodotti  nei  locali  di  deposito e' comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalita' di cui   al   citato   regolamento   (CE)   n.  884/2001,  e  successive modificazioni. 4.  La  detenzione  di  vinacce  destinate  ad altri usi industriali, diversi    dalla    distillazione,    ivi    compresa    l'estrazione dell'enocianina,   deve   essere   preventivamente   comunicata   dai responsabili  degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio periferico  dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente in base al luogo di detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera  e  valida  per  una  campagna  vitivinicola,  deve  pervenire all'ufficio  periferico  con  qualsiasi  mezzo almeno entro il quinto giorno  antecedente  alla  prima  introduzione  di  vinaccia  e  deve contenere  il nome o la ragione sociale dell'impresa, la sede legale, la  partita  IVA,  l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce  e  la quantita' complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 5.  In  ogni  caso  le  fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine,   devono  essere  denaturate  con  la  sostanza  rivelatrice prescritta  dal  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali con proprio  decreto,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della presente legge, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' da osservare per l'impiego della sostanza denaturante. 6.  Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce   di  vino  sono  soggette  alla  sola  comunicazione  prevista dall'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. 7. La preparazione del vinello e' consentita: a)  presso  le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; b)  presso  le  cantine  dei  viticoltori vinificatori di uve proprie aventi  capacita'  ricettiva  non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione  che ne siano prodotti non piu' di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. E' fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli  organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la prova preliminare  di  fermentazione  e la ricerca dei denaturanti previsti dalla   presente   legge   per  ogni  prodotto  vinoso  ufficialmente analizzato,  di  riportarne  il  risultato sul certificato di analisi chimica  e  di  segnalarne l'eventuale esito irregolare al competente ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti.
 |  |  |  | Art. 15. (Planimetria dei locali) 1.  I  titolari  di  stabilimenti enologici, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali al competente ufficio tecnico di finanza  (UTF),  hanno l'obbligo di trasmettere al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria dei  locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione  di tutti i recipienti fissi di capacita' superiore a 10 ettolitri.  La  planimetria  e' corredata dalla legenda riportante il numero  che  contraddistingue ogni recipiente e la relativa capacita' totale.   La   planimetria  deve  riguardare  tutti  i  locali  dello stabilimento  e  relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera  raccomandata  ovvero  tramite  consegna  diretta  in duplice copia,  una  delle  quali viene restituita all'interessato munita del timbro   di  accettazione  dell'ufficio  periferico  dell'Ispettorato centrale repressione frodi ricevente. 2.   Gli   UTF   pongono   a  disposizione  degli  uffici  periferici dell'Ispettorato   centrale   repressione   frodi,  che  ne  facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati. 3. Qualsiasi successiva variazione riguardante i recipienti di cui al comma  1  o  l'inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi  vinari  deve  essere  immediatamente  comunicata  al competente ufficio   periferico   dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi tramite  lettera  raccomandata,  consegna  diretta, telefax o sistemi equipollenti  riconosciuti. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello   stesso   stabilimento   e'  sempre  consentito.  Deve  essere presentata   una   nuova   planimetria   qualora   siano  intervenute sostanziali  variazioni  nell'assetto  dello  stabilimento,  tali  da rendere  difficoltosa  la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza. 4.   Ai  fini  della  presente  legge  si  intendono  per  cantine  o stabilimenti  enologici  i  locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili.
 |  |  |  | Art. 16. (Denominazione degli aceti) 1.  La  denominazione  di  "aceto di (...)", seguita dall'indicazione della  materia prima da cui deriva, e' riservata al prodotto ottenuto esclusivamente  dalla  fermentazione  acetica  di  liquidi alcolici o zuccherini   di   origine   agricola,   che   presenta   al   momento dell'immissione  al  consumo  umano  diretto  o indiretto un'acidita' totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri,  una  quantita'  di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento  in  volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra  sostanza  o  elemento  in  quantita'  non  superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.  Con  successivi  decreti  del Ministro delle politiche agricole e forestali,  di  concerto  con  il  Ministro della salute, puo' essere modificata  e integrata l'individuazione delle caratteristiche, delle sostanze ed elementi, nonche' dei limiti di cui al comma 1. 3.  In deroga al comma 1 del presente articolo, l'aceto di vino e' il prodotto  definito  dall'allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE)  n.  1493/1999,  contenente  una  quantita' di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. 4. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto. 5.  I  vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.
 |  |  |  | Art. 17. (Acetifici e depositi di aceto) 1. Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a  comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalita' previste dall'articolo 15. 2.  Negli  acetifici  e  nei  depositi  di  aceto  sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento: a)  di  aceti  provenienti  da  qualsiasi  materia  prima  di origine agricola idonea al consumo alimentare; b)  di  prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto e' presente come ingrediente; c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
 |  |  |  | Art. 18. (Divieti) 1.  E'  vietato  produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti: a)  che,  all'esame  organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori  anormali  in  misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto; b)  che  contengono  aggiunte  di  alcol  etilico,  di  acido acetico sintetico,  o  liquidi  acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o di acidi minerali; c)  ottenuti  a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse. 2.  Il  divieto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non  si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi  dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle  finanze  9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido  acetico  glaciale  aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione. 3.  Negli  stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: a)  acido acetico, nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti; b)  prodotti  vinosi  alterati  per  agrodolce  o  per  girato  o per fermentazione putrida. 4.  Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui   si   preparano  o  detengono  prodotti  alimentari  e  conserve alimentari all'aceto. 5. E' vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto. 6.  E'  vietato  trasportare,  detenere  per  la  vendita, mettere in commercio   o  comunque  utilizzare  per  uso  alimentare  diretto  o indiretto  alcol etilico sintetico, nonche' prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica. 7.  In  deroga  al  divieto  previsto dal comma 4, sono consentiti la detenzione  dell'acido  acetico  nei  panifici  e  negli stabilimenti dolciari, nonche' l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per  la  panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici  o  stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche   attraverso   cortili,  non  si  detengano  aceto  o  prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.
 |  |  |  | Art. 19. (Registro) 1.  Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto deve  essere  tenuto  un  registro aggiornato di carico e scarico con fogli   progressivamente  numerati  e  preventivamente  vidimato  dal competente  ufficio  periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.  Sul  registro,  tenuto  eventualmente  anche tramite supporto informatico  secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  devono essere annotati, di volta in volta: a) la data dell'operazione; b)  il  quantitativo  entrato  o  uscito  delle  materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime; c)    il   prodotto   ottenuto   adottando   l'esatta   denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 16 e 23; d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita; e) la trasformazione e lo scarico del prodotto. 2. Sul registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto da diverse materie prime, ivi compresi  gli aceti che utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine protette di cui all'articolo 21. 3.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, con decreto emanato  di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, puo' fissare: a)  le  eventuali  ulteriori  caratteristiche  dei liquidi alcolici o zuccherini  di  origine  agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti; b)  le  eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste   dall'articolo   16,  in  relazione  a  nuove  acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie; c)  qualora  si  renda  necessario,  le  precauzioni e le limitazioni idonee  a  evitare  possibili  forme  di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.
 |  |  |  | Art. 20. (Immissione in commercio) 1.  E'  vietato  porre  in  commercio  per il consumo umano diretto o indiretto  aceti  non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 16 e 23. 2.  Gli  aceti  destinati  al  consumo diretto devono essere posti in commercio  in  confezioni  originali  non  manomissibili con chiusura ermetica,  congegnata  in  modo tale che a seguito dell'apertura essa non  risulti  piu' integra. Sulla confezione deve sempre figurare una indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento  del  recipiente.  I recipienti devono avere le capacita' stabilite  dalle  disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 21. (Utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai vini) 1.  L'utilizzo  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino puo'   essere   consentito   a   condizione   che  l'elaborazione  di quest'ultimo   avvenga   esclusivamente   a  partire  da  un  vino  a denominazione  di  origine  per  il  quale  e'  stata  rilasciata  la certificazione  di idoneita' prevista dall'articolo 13 della legge 10 febbraio   1992,   n.  164,  o,  nel  caso  di  vino  ad  IGT,  altra documentazione idonea. 2.  Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate  a  prodotti  riconosciuti  con  denominazione  di  origine protetta  o  indicazione geografica protetta puo' essere consentito a condizione  che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata  certificata dall'apposita autorita' competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
 |  |  |  | Art. 22. (Pratiche e trattamenti enologici) 1.  Nella  produzione  e  nella conservazione degli aceti, le materie prime  e  gli  aceti  possono  essere  sottoposti  alle pratiche e ai trattamenti  enologici  menzionati  nel  citato  regolamento  (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonche' a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale. 2. Nella preparazione degli aceti e' inoltre consentita: a)  l'aggiunta  di  acqua,  purche'  sia  effettuata  soltanto  negli acetifici; b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
 |  |  |  | Art. 23. (Sostanze aromatizzanti) 1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione  diretta  o  mediante  impiego  di  infusi,  nella misura massima  del  5  per  cento  in  volume,  o altri aromi naturali come definiti  nel  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  107.  E' consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele. 2.  L'aceto  preparato  ai  sensi  del  comma  1 deve essere posto in commercio con la denominazione di "aceto di (...) aromatizzato" e con l'indicazione  della  materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia. 3.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,  puo'  stabilire eventuali  caratteristiche  specifiche di composizione e modalita' di preparazione degli aceti di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 24. (Trasporto di sidri, mosti e aceti) 1.  I  sidri  e  altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subito  fermentazione  acetica  o  che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie. 2.  I  mosti  ed  i  vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti  allo  stato  sfuso  possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione. 3.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2 i prodotti destinati alla distilleria   o   alla  distruzione  possono  essere  estratti  dagli stabilimenti  solo  previa  denaturazione  ai sensi dell'articolo 14, comma 5.
 |  |  |  | Art. 25. (Sostanze ammesse) 1.  E'  consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso   enologico   e   impiegare  in  enologia  soltanto  le  sostanze espressamente  ammesse  dalle  vigenti norme nazionali e comunitarie, che  rispondono  ai requisiti e alle caratteristiche anche di purezza determinati  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro della salute, sono stabilite le norme relative  alla  produzione,  al confezionamento, alla conservazione e alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonche' dei  prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicate le modalita' e   le  condizioni  necessarie  per  ottenere  l'autorizzazione  alla produzione e alla commercializzazione dei citati preparati. 3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 2 e' rilasciata dal Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con il Ministro della salute.
 |  |  |  | Art. 26. (Prodotti per l'igiene della cantina) 1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il  Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali  sostanze  e prodotti possono essere usati per la pulizia e per il  risanamento  dei  recipienti  di  prodotti  vinosi, nonche' degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina. 2.  I  prodotti,  preparati  con le sostanze o prodotti stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  1,  devono  riportare  in  etichetta  la denominazione   dei   componenti   attivi  e  la  dizione  "da  usare esclusivamente  per  l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili,  in  lingua  italiana,  di  formato  non  inferiore  a un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione piu' evidente. 3.  E'  vietato  produrre,  vendere  e  detenere  negli  stabilimenti enologici,  nelle  cantine  e nei locali comunicanti anche attraverso cortile,   a   qualunque  uso  destinati,  negli  spacci  di  vendita all'ingrosso  e  al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e prodotti per  l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti ai sensi del decreto di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 27. (Detenzione dei prodotti chimici) 1.  E'  vietato  vendere  per uso enologico e detenere nelle cantine, negli  stabilimenti  di  produzione,  nei  magazzini  e  nei depositi enologici,  nonche'  nei  locali  comunque comunicanti con essi anche attraverso  cortili,  a  qualunque  uso  destinati,  prodotti  di uso enologico   non   consentiti  ai  sensi  della  presente  legge.  Nei reagentari dei laboratori annessi e' tuttavia permessa la presenza di prodotti  chimici  non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici,   gli  antifermentativi  e  gli  antibiotici,  purche'  in quantitativi  strettamente  necessari  al  normale lavoro analitico e purche'  sul  contenitore  sia  indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile e indelebile, in lingua italiana. |  |  |  | Art. 28. (Registri  per  i  produttori,  gli  importatori  ed  i  grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio) 1.  I  produttori,  gli  importatori  ed  i  grossisti di saccarosio, escluso  lo  zucchero  a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione,  devono  tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato   all'imposta   di  bollo,  con  fogli  progressivamente numerati  e  vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo   di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e  le estrazioni all'atto in cui si verificano. 2.  I  grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro   di   carico  e  scarico  ogni  operazione,  precisando  il nominativo e il recapito dell'acquirente. 3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai  commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o  che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o  di  somministrazione,  compresi  quelli  artigiani, e di quelli in possesso  di  un  registro  di  carico e scarico delle materie prime, vidimato  dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione  frodi,  o  dell'apposito  registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, e' fatto obbligo di  tenere  un  registro  di carico e scarico con le stesse modalita' previste  dal  comma  1  e  di  annotarvi  giornalmente  per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate. 4.  I  registri  istituiti  ai  sensi  dei commi 1 e 3 possono essere tenuti  anche  tramite  supporto  informatico,  secondo  le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge, e devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 5.  Per  coloro  che  tengono  la propria contabilita' avvalendosi di sistemi  informatizzati,  ai  sensi  del  comma  4, le iscrizioni nei registri    di   carico   e   scarico   possono   essere   completate settimanalmente.
 |  |  |  | Art. 29. (Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza) 1.  I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio  decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18  marzo  1926,  n.  562, e successive modificazioni, della legge 30 aprile  1962,  n.  283, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno  1986,  n.  282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n. 462, possono accedere liberamente anche ai depositi esistenti  nei  punti  franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte dell'UTF, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge. 2.  Gli  esercenti  di  cui  alla  presente  legge hanno l'obbligo di esibire   la   documentazione   ufficiale   prescritta   dalle  norme comunitarie e nazionali, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza  e  di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma  1,  fornendo,  nei  limiti  delle normali necessita', anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.
 |  |  |  | Art. 30. (Accessibilita' dei dati) 1.  I  dati  delle  dichiarazioni  annuali di raccolta delle uve e di vinificazione,  di  giacenza  e  di  denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni  della  IGT,  della  DOC  e  della  DOCG,  non  appena pervenuti  ed  elaborati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale  di  cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, senza  che  da  cio'  derivino nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza  pubblica,  sono  resi  disponibili  a  chiunque  ne dimostri interesse   e  pubblicati  sul  sito  INTERNET  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 31. (Convalida dei documenti di accompagnamento) 1.  La  convalida  dei  documenti  di  accompagnamento  redatti per i trasporti  di  prodotti vinosi in recipienti di capacita' superiore a 60 litri, prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino,  del  citato  regolamento  (CE)  n.  884/2001,  puo' essere espletata, in alternativa, mediante: a)  l'apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del  sindaco  del  comune  competente  per  il  luogo  di  inizio del trasporto; b)   l'apposizione  da  parte  del  mittente  di  una  stampigliatura effettuata da una apparecchiatura automatica di microfilmatura; c)  l'apposizione  da parte del mittente di una specifica impronta di una   timbratrice   riconosciuta   munita   di   un  dispositivo  non manomissibile  recante  la  data  e  la numerazione progressiva delle impronte   eseguite.   La   foggia   dell'impronta   e'   determinata dall'utilizzatore  ed  e'  depositata  presso  il  competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. 2.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, con proprio decreto,  da  emanare  entro  un anno dalla data di entrata in vigore della    presente    legge,   fissa   le   disposizioni   riguardanti l'applicazione  della  convalida,  nonche'  le  caratteristiche della timbratrice riconosciuta.
 |  |  |  | Art. 32. (Abrogazioni) 1.  Sono  abrogati  il  regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332, e il  decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 23 dicembre 1933,   in   materia   di   marchio   dell'Istituto   nazionale   per l'esportazione (INE) per l'esportazione dei vini.
 |  |  |  | Art. 33. (Sanzioni per l'utilizzo di prodotti nocivi
 o non consentiti) 1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti con effetti potenzialmente nocivi   alla  salute,  quali  antibiotici,  ovvero  addiziona  altre sostanze  antifermentative,  acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche  o  altre  sostanze  non  consentite,  salvo che il fatto costituisca   reato,   e'   soggetto   alla  sanzione  amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro. 2.   Chiunque,   fuori  dai  casi  consentiti,  nelle  operazioni  di vinificazione  o  di  manipolazione  dei  vini, impiega in tutto o in parte  prodotti  non  consentiti,  quali  alcol,  zuccheri  o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 2.500 euro. 3.   Quando,  tenuto  conto  delle  proporzioni  dell'azienda,  della quantita'  di  prodotto,  del  semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine  destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di  altre  sostanze  non  consentite,  e  di  ogni  altra circostanza attenuante  in  relazione al comportamento del trasgressore, il fatto commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni puo' essere ritenuto  di  lieve  entita', rientrando nei limiti di un aumento del titolo  alcolometrico  volumico  totale  del  2 per cento, e riguarda aziende di trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato. 4.  Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui  ai  commi  1  e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.
 |  |  |  | Art. 34. (Sanzioni   per   la   detenzione   di   prodotti   vitivinicoli  non giustificati) 1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie  e  nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle  varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto,  chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati  dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto  costituisca  reato,  e'  soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del  quantitativo eccedente. Tale sanzione e' elevata rispettivamente a  50  euro,  se  trattasi  di  vino  da  tavola  ad  IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato  all'ottenimento  di  tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino  a  DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un  quantitativo  di  prodotto,  corrispondente  per  qualita'  e per quantita' alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle  disposizioni  di  cui all'articolo 10, comma 3, e avviato alla distillaz  ione  senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto. 2.  Quando  il  fatto  e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione,  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,  e riguarda  aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto  delle  proporzioni  dell'azienda,  della quantita' di prodotto eccedentario  e se esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola,  si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della meta'.
 |  |  |  | Art. 35. (Altre sanzioni relative alla produzione,
 detenzione e commercializzazione
 di mosti e di vini) 1.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: a)  chiunque pone in vendita con la denominazione di "vino passito" o "passito"   vini   che   non   rispondono  alle  definizioni  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); b)   chiunque   detiene   anidride   carbonica  in  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1; c)  chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati  in  violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2. 2.  Chiunque  pone  in  vendita  in recipienti di cui all'articolo 1, comma  2,  vini  diversi  da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 3.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: a)  chiunque  produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; b)   chiunque   detiene   nelle   cantine   mosti  aventi  un  titolo alcolometrico  inferiore all'8 per cento in volume e chiunque procede alla   vinificazione   dei   suddetti   mosti   in  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 8; c)  chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo  stabilito  ai  sensi  dell'articolo 9, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 9; d)  chiunque  effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico   naturale   e   di   acidificazione   in  violazione  delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2. 4.  Chiunque  detiene  negli  stabilimenti enologici e nelle cantine, nonche'  nei  locali  annessi  o  intercomunicanti,  anche attraverso cortili,  le  sostanze  vietate ai sensi dell'articolo 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. 5.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 11, comma 1, lettere a),  c)  f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla  distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3,  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per  ettolitro  o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di  somministrazione;  la  sanzione  non  puo'  essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 6.  Sono  soggetti  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.000 euro: a)  chiunque  detiene  il vino di cui all'articolo 10, comma 3, primo periodo,   senza   procedere  alla  denaturazione  con  le  modalita' stabilite dal medesimo periodo e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato,  nonche'  vini  nei  quali  e'  in corso la fermentazione acetica  a  stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in  violazione  di  quanto  previsto dal citato articolo 10, comma 3, terzo e quarto periodo; b)  chiunque  detiene  a  scopo  di  vendita  o di somministrazione o comunque  di  commercio mosti e vini di cui all'articolo 11, comma 1, lettere  b),  d),  e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 11, comma 3; c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacita' inferiore  a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 12, comma 4; d)  chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 14, comma 1; e)  chiunque  istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in  violazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 14, comma 3, primo periodo; f)  chiunque  prepara il vinello in difformita' dalle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7; g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all'articolo 14, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma. 7.  Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  10  e 11 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o  comunque  distribuisce  per  il  consumo  i  prodotti  di cui alla presente  legge  in  confezione  originale, salvo che il commerciante stesso  sia  a  conoscenza  della  violazione  o  che  la  confezione originale presenti segni di alterazione. 8.  Chiunque  pone  in  vendita  bevande  diverse  da quelle indicate dall'articolo   13   utilizzando   nell'etichettatura,  designazione, presentazione   e   pubblicita'   della   bevanda   denominazioni   o raffigurazioni  che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino,  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 9.  Chiunque  non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle  cantine,  con  la sostanza rivelatrice di cui all'articolo 14, comma  5,  e chi impiega la sostanza denaturante in difformita' dalle modalita'  previste  ai  sensi  del  medesimo comma, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10.   I   titolari   di  cantine  o  stabilimenti  enologici  di  cui all'articolo  15  che non presentano al competente ufficio periferico dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi la planimetria prevista dal  comma  1  e  dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo, sono  soggetti  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata e' inferiore a 300  ettolitri,  la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. 11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione delle disposizioni  emanate con i decreti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2,   nonche'   l'esercizio   dell'attivita'   di   produzione   e  di commercializzazione   delle  sostanze  per  uso  enologico  senza  la prescritta  autorizzazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di  cui  all'articolo  26  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 13.  Chiunque  vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti  di  produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonche'  nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque  uso  destinati,  prodotti  di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi   prodotti   chimici  non  consentiti  in  difformita'  dalle disposizioni  di  cui  all'articolo  27, comma 1, secondo periodo, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 5.000 euro a 25.000 euro. 14.  Sono  soggetti  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: a)  i  produttori,  gli importatori e i grossisti di cui all'articolo 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; b)  i  grossisti  di cui all'articolo 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma; c)  gli utilizzatori di cui all'articolo 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; d)  i  soggetti  di  cui  all'articolo  28,  commi  1, 2 e 3, che non conservano  i  registri  di  carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni  per  un  periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. 15.  La  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  cui al comma 14 e' ridotta  alla  meta'  nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore  e  la  movimentazione  sia  dimostrabile  e supportata da idonea documentazione. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli  addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore  vitivinicolo  o  impedisce  il  prelevamento  di campioni in violazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  29,  comma  2, e' soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
 |  |  |  | Art. 36. (Sanzioni  per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti) 1. Chiunque utilizza la denominazione di "aceto di vino" per prodotti che  non  abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 16, commi 1,  2,  3 e 4, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75  euro  a  100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto  irregolare;  la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, chiunque produce, detiene,   trasporta   e   pone  in  commercio  aceti  che  hanno  le caratteristiche  di cui al medesimo articolo 18, comma 1, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 75 euro a 100 euro per quintale  o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 3.  Chiunque  detiene  nei  locali  di  cui all'articolo 18, comma 3, prodotti   vinosi   alterati   per  agrodolce  o  per  girato  o  per fermentazione   putrida  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria  da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di  prodotto  riconosciuto  irregolare; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 4.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: a) chiunque utilizza la denominazione di "aceto di vino" per prodotti ottenuti  mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 5; b)  chiunque  detiene,  produce  e  imbottiglia negli acetifici e nei depositi  di  aceto  prodotti  diversi  da  quelli  previsti ai sensi dell'articolo 17, comma 2; c)  chiunque  nella  preparazione  e  nella conservazione degli aceti ricorre   a  pratiche  e  trattamenti  enologici  diversi  da  quelli consentiti ai sensi dell'articolo 22; d)  chiunque  aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di  quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, e chiunque viola nella composizione   e   nelle   modalita'   di  preparazione  degli  aceti aromatizzati  le  prescrizione  stabilite  ai  sensi  del comma 3 del medesimo articolo; e)   chiunque   utilizza   la   denominazione   di  "aceto  di  (...) aromatizzato"  per  prodotti  che  non  possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 23. 5.   Chiunque   non  effettua  la  comunicazione  prevista  ai  sensi dell'articolo  17,  comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacita' complessiva non denunciata  e'  inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria e' determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. 6.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro: a)   chiunque   detiene  negli  stabilimenti  e  nei  locali  di  cui all'articolo  18,  commi  3  e  4,  acido acetico, nonche' ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo; b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto; c)  chiunque  trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque  utilizza  per  uso  alimentare  diretto  o  indiretto alcol etilico  sintetico,  nonche'  prodotti  contenenti  acido acetico non derivante da fermentazione acetica. 7.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro: a)  chiunque  viola  le  disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 19, comma 3; b)  chiunque  pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni  e  recipienti  che  non hanno le caratteristiche previste dall'articolo 20, comma 2. 8.  Chiunque  utilizza  le  denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 21 nella designazione di un aceto che non  possiede  le  caratteristiche previste dal medesimo articolo, e' soggetto  alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale  o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. 9.  Chiunque  vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, in violazione delle disposizioni previste  ai  sensi  dei  medesimi  commi,  e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. 10. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti  di  cui  all'articolo  24,  commi  1  e  2,  destinati alla distillazione   o   alla  distruzione  senza  avere  provveduto  alla denaturazione  prescritta ai sensi del medesimo articolo 24, comma 3, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
 |  |  |  | Art. 37. (Modifiche al decreto legislativo
 10 agosto 2000, n. 260) 1.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le prescrizioni adottate con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali riguardanti  l'aggiunta  nei  vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive  modificazioni,  e al relativo regolamento di applicazione (CE)  n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10-ter.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, il produttore che, nelle  operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva  le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n.  1493/1999,  e  delle  relative  disposizioni applicative, nonche' della    legislazione    nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 10-quater.  Chiunque  non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla  commercializzazione  dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n.  1493/1999,  e  dalle  relative  disposizioni applicative, nonche' dalla    legislazione    nazionale,   e'   soggetto   alla   sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro. 10-quinquies.  Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e    sulla   commercializzazione   dei   vini   liquorosi,   previste dall'allegato  V,  sezione  J,  e  dall'allegato  VI,  sezione L, del regolamento   (CE)   n.  1493/1999,  e  dalle  relative  disposizioni applicative,  nonche'  dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro. 10-sexies.  Chiunque  non  osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione  e  presentazione  delle  bevande  spiritose,  dei  vini aromatizzati,  delle  bevande  aromatizzate  a  base  di  vino  e dei cocktail   aromatizzati   di   prodotti  vitivinicoli  stabilite  dai regolamenti  (CEE)  n.  1576/89  del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive  modificazioni,  e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991,   e   successive   modificazioni,  nonche'  dalla  legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro". 2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n.  260,  e'  abrogato;  conseguentemente,  alla rubrica del medesimo articolo 3, le parole: "Disposizioni finali ed" sono soppresse.
 |  |  |  | Art. 38. (Violazioni  del  decreto  del  Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999) 1.  Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le  politiche  agricole  13  luglio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la  commercializzazione dei vini ad IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione "novello", e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da  50  euro  a  150  euro  per  ettolitro  o frazione di ettolitro; la sanzione non puo', in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
 |  |  |  | Art. 39. (Altre sanzioni) 1.  E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro: a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 5; b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 7; c)   chiunque   non   provvede   alla  comunicazione  concernente  le fermentazioni spontanee prevista dall'articolo 9, comma 3; d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di  denaturazione  e  alle  annotazioni  ai  sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo; e)  chiunque  non  avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce  di  vino  in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2; f)  chiunque  non  tiene  il  registro  di  carico e scarico previsto dall'articolo 14, comma 3, secondo periodo; g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce  prevista  dall'articolo  14,  comma  4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma; h)  chiunque  non  effettua  la comunicazione di cui all'articolo 14, comma  6,  relativa  alle  operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino; i)  chiunque  non  provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 15, comma 3, primo periodo; l)  chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede  agli  aggiornamenti  e  alle  annotazioni previsti ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.
 |  |  |  | Art. 40. (Chiusura degli stabilimenti) 1.  Per le infrazioni previste dagli articoli 33, 34, 35, commi 4, 11 e  13,  e  36,  commi  1, 3 e 4, il prefetto, in caso di reiterazione specifica  delle  violazioni,  su  proposta  del  competente  ufficio periferico  dell'Ispettorato centrale repressione frodi, e dopo avere sentito gli interessati, puo' disporre la chiusura degli stabilimenti e  degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
 |  |  |  | Art. 41. (Ordinanza di ingiunzione) 1.  L'autorita'  amministrativa di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre  1981,  n. 689, nell'emettere l'ordinanza di ingiunzione per le  infrazioni  alle  disposizioni  previste  dalla  presente  legge, dispone: a)  che  siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le  spese  di  analisi  da  corrispondere  agli  istituti  di analisi incaricati; b)  che,  nei  casi  gravi  o  di reiterazione degli atti, l'estratto dell'ordinanza di ingiunzione sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali  scelto  fra  i  quotidiani  locali, e che sia affisso all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia  e all'albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove e' ubicata la cantina nella quale e' stata commessa l'infrazione.
 |  |  |  | Art. 42. (Costituzione delle associazioni come parte civile) 1.  Le  associazioni  dei produttori, le associazioni rappresentative della   filiera,   le   associazioni   dei  consumatori  e  le  altre associazioni    interessate   possono   costituirsi   parte   civile, indipendentemente  dalle  prove  di  danno  immediato  e diretto, nei procedimenti  penali  per violazioni alle disposizioni della presente legge.
 |  |  |  | Art. 43. (Diffida per le infrazioni minori) 1. Al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori, quali imprecisioni,  errori  e  omissioni  formali  o  infrazioni  di lieve entita',  punite  con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo  edittale  non superiore a 500 euro, e' istituito lo strumento della  diffida  volto  a  sanare  il  fatto  accertato  attraverso un richiamo   formale  che  comporti,  quando  possibile,  una  semplice operazione   di   regolarizzazione,   nonche'  il  declassamento,  la distruzione  o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari. 2.  L'agente  verbalizzante  che  ha accertato l'infrazione di cui al comma  1,  tenuto  conto  della  gravita'  del  fatto  e su richiesta dell'avente   diritto,  anche  successiva  alla  contestazione,  puo' applicare  la diffida redigendo apposito verbale nel quale precisa il richiamo   effettuato   e   dispone   i   tempi   e  i  modi  per  la regolarizzazione  dell'infrazione  e  ogni  altra operazione a cui il contravventore deve attenersi. 3. Nel caso in cui la medesima azienda sia soggetta a diffida per tre volte  nell'arco  dei  cinque  anni precedenti all'accertamento, ogni altra  infrazione  deve  essere  contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida. 4.  Sono,  in  ogni  caso, esclusi dalla possibilita' di applicazione della  diffida  i  reati e le violazioni per fatti riguardanti falsi, frodi  o  prodotti pregiudizievoli per la salute, anche se puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. 5. Nell'ipotesi in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni impartite  nel  verbale di richiamo formale di cui al comma 2 entro i tempi  previsti,  e'  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prescritta per il fatto accertato aumentata fino al doppio. 6.  La  diffida  di  cui  al  comma  1 si applica a tutte le sanzioni amministrative  previste  nel  settore  vitivinicolo e in particolare alle  sanzioni  amministrative  previste  dalla presente legge, dalla legge  10  febbraio  1992,  n. 164, dal decreto legislativo 10 agosto 2000,  n.  260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali di attuazione di norme nazionali o comunitarie.
 |  |  |  | Art. 44. (Commissione  consultiva  per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi) 1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e' istituita  la  commissione  consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali  di  analisi  relativi  ai  prodotti disciplinati dal regio decreto-legge  15  ottobre  1925,  n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali  non  esistono  metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti  dall'Organizzazione  internazionale  della  vigna e del vino  (OIV),  in relazione all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. 2.  La  commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, e' composta  da  rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali,  dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e delle attivita'  produttive,  nonche'  eventualmente  di  enti  o  istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto,  articolare  la  commissione  di  cui  al  comma  1  in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione. 4.  Le  mansioni  di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle   sottocommissioni  di  cui  al  comma  3  sono  esercitate  da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 45. (Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi) 1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e' istituito  il  comitato  di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di: a)  realizzare  una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi; b)  proporre  provvedimenti  di  carattere  amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi; c)  proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza. 2.  Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e   forestali,  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente,  da  tre rappresentanti  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, da tre rappresentanti  del  Ministero  della  salute  e da un rappresentante rispettivamente  del  Ministero  dell'interno  e  del Ministero delle attivita' produttive. 3.  Le  mansioni  di  segreteria  del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia.
 |  |  |  | Art. 46. (Assenza di nuovi o maggiori oneri) 1.  All'istituzione  e  al  funzionamento  della  commissione  di cui all'articolo  44  e  del comitato di cui all'articolo 45 si fa fronte con  le  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  partecipazione  all'attivita'  della commissione e del comitato  non  da'  luogo  alla  corresponsione  di  alcun compenso o rimborso spese.
 |  |  |  | Art. 47. (Abrogazioni) 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a)   il   decreto-legge  11  gennaio  1956,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  16  marzo  1956,  n.  108, e successive modificazioni; b)  il  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste 6 dicembre  1956,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 29 del 1° febbraio 1957; c) il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 1° luglio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 15 luglio 1957; d)  il  decreto  del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni; e)  il  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste 22 settembre  1967,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967, concernente il rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione; f)  il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968; g) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773; h)  il  decreto-legge  28  ottobre  1971,  n.  858,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre 1971, n. 1064, e successive modificazioni; i) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e successive modificazioni; l)   gli   articoli  1,  2,  5,  6  e  7  del  decreto  del  Ministro dell'agricoltura  e  delle  foreste  27  marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1986; m)  il  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 gennaio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 136 del 14 giugno 2001. 2.  Ogni  riferimento  contenuto  nella  presente legge a regolamenti comunitari  deve  intendersi  riferito  anche  ai regolamenti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa con i quali vengono ricodificate le medesime disposizioni.
 
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 20 febbraio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 31):
 Presentato  dall'on.le  Collavini ed altri il 30 maggio
 2001.
 Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede
 referente,  il 5 novembre 2001 con pareri delle commissioni
 I,  II,  V,  VI,  VIII,  X,  XII,  XIV  e della commissione
 parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla XIII commissione (Agricoltura), in sede
 referente,  il 10 luglio 2002; il 18, 24 settembre 2002; il
 24 novembre  2004;  il  6 aprile 2005; il 4 maggio 2005; il
 29 giugno 2005; il 12 luglio 2005; il 14 dicembre 2005.
 Assegnato     nuovamente    alla    XIII    commissione
 (Agricoltura),  in sede legislativa, il 17 gennaio 2006 con
 pareri  delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII, XIV e
 della commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla XIII commissione, in sede legislativa,
 il  18,  24 gennaio 2006 ed approvato il 25 gennaio 2006 in
 un testo unificato con atto n. 2743 (on. Preda ed altri).
 Senato della Repubblica (atto n. 3754):
 Assegnato  alla  9ª  commissione (Agricoltura), in sede
 deliberante,   il   26 gennaio   2006   con   pareri  delle
 commissioni   1ª,  2ª,  5ª,  6ª,  10ª,  12ª,  14ª  e  della
 commissione parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  9ª commissione (Agricoltura), in sede
 deliberante,  il 31 gennaio 2006; il 1°, 8 febbraio 2006 ed
 approvato il 9 febbraio 2006.
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