| 
| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 |  | Testo  del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n. 2, coordinato con la legge  di  conversione  11  marzo  2006,  n.  81  (in  questo  stesso supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi     urgenti     per     i    settori    dell'agricoltura, dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa». |  | 
 |  |  |  | Art. 01. Disposizioni in materia di previdenza agricola ((  1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
 2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni  contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi' determinate:
 a) nei   territori   montani   particolarmente   svantaggiati  la riduzione  contributiva  compete  nella  misura  del 75 per cento dei contributi  a  carico  del  datore  di  lavoro,  previsti  dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
 b) nelle   zone   agricole   svantaggiate,   compresi   le   aree dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del Consiglio,  del  21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni  Abruzzo,  Molise  e  Basilicata,  la  riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
 3.  Al  fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione  dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),  ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi  dell'articolo 13  della  legge  23 dicembre  1998, n. 448, con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e' istituita una commissione  di  tre  esperti,  di  cui  uno  designato  dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  uno dal Ministro delle politiche agricole  e  forestali.  La  commissione  presenta  al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  le  proposte  per l'estinzione dei predetti debiti  entro  il  31 luglio  2006.  Fino  a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti  carichi  contributivi  risultanti  alla  data del 30 giugno 2005.
 4.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il  calcolo  dei  contributi  agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e'   quella   indicata  all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.  338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
 5.  La  retribuzione  di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi  prevista,  vale  anche  ai  fini  del  calcolo delle prestazioni temporanee  in  favore  degli  operai  agricoli a tempo determinato e assimilati.
 6.  A  decorrere  dal  1° luglio  2006, i datori di lavoro agricolo devono  trasmettere  all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro   il   mese   successivo   al   trimestre  di  riferimento,  le dichiarazioni  di  manodopera  agricola  con  i dati retributivi e le informazioni   necessarie   per   il   calcolo  dei  contributi,  per l'implementazione  delle  posizioni  assicurative  individuali  e per l'erogazione  delle  prestazioni.  A  tal  fine  l'I.N.P.S.  emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
 7.  Entro  il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono  ripresentare  per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'   previste  dall'articolo 44,  comma 7,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 8.  A  decorrere  dal  1° luglio  2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere  trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS.   Ai   datori  di  lavoro  che  assumono  operai  a  tempo determinato  e'  fatto  obbligo  di  inserire  nel  predetto  modello l'indicazione  del  tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla verifica   delle   denunce  aziendali  con  priorita'  a  quelle  che presentano   valori   di  manodopera  impiegata  inferiori  a  quelli calcolati  sulla  base  dei  valori  medi  d'impiego  di  manodopera, conformemente  a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
 9.  I  datori  di  lavoro  agricolo  effettuano le comunicazioni di assunzione,  di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste,   rispettivamente,  dall'articolo 9-bis  del  decreto-legge 1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre    1996,    n.    608,    e   successive   modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21  della  legge  29 aprile  1949, n. 264, e successive modificazioni,  per  via telematica esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente  competenti.  L'I.N.P.S.  provvede  a trasmettere le comunicazioni  previste  dal presente comma al servizio competente di cui  all'articolo 1,  comma 2,  lettera g),  del  decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale  e'  ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
 10.  A  decorrere  dal  1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che,   ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  legislative  e  della contrattazione   collettiva   applicata,   anticipano  ai  lavoratori agricoli  prestazioni  temporanee a carico dell'INPS, possono portare in  compensazione,  in  sede  di  dichiarazione  mensile, gli importi anticipati.  Il  datore  di  lavoro  ha  facolta'  di  effettuare  le dichiarazioni  di  cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il  tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  e  successive  modificazioni,  e degli altri soggetti abilitati  dalle  vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
 11.  L'INPS,  nell'ambito  della  propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura  centrale  e  periferica dedicata alla previdenza agricola, con  il  compito  di  attuare  le  relative  normative  e  gestire  i conseguenti   rapporti   con   le   aziende,   i  lavoratori  e  loro rappresentanti,  sia  con riferimento al versante della contribuzione sia  con  riferimento  al versante delle prestazioni. La struttura, a livello  centrale,  e'  affidata  ad  un  dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
 12.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficaci  i controlli finalizzati all'emersione  del  lavoro  irregolare  in  agricoltura, l'I.N.P.S. e l'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura (AGEA), con le risorse umane    gia'    assegnate    a   legislazione   vigente,   procedono sistematicamente  all'integrazione  delle  proprie  banche  dati, con particolare  riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e  agli  allevamenti  realizzati  per  ciascun  anno  solare  e  alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
 13.  All'onere  derivante  dai  commi 1,  2,  3  e  15 del presente articolo,  pari  a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di  euro  per  l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede:
 a) quanto  a  42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro  per  l'anno  2007,  a  54  milioni  di  euro  annui a decorrere dall'anno  2008,  mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
 b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro  per  l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni   di   euro   annui  a  decorrere  dall'anno  2009,  mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa relativa al fondo  per  le  aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  come  rideterminata dalle tabelle  D  e  F  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266.  Ai fini dell'invarianza  del  fabbisogno  e  dell'indebitamento  netto  delle pubbliche  amministrazioni,  l'importo  relativo  al limite di cui al comma 33  dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto  di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1  della  citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in  misura  corrispondente  ad  una riduzione dei pagamenti per spese relative  a  investimenti  fissi  lordi  di  130  milioni di euro; il predetto fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
 14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 15.  L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
 16.   Ai   fini  della  regolarita'  contributiva  le  disposizioni contenute  al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,   n.   248,  nonche'  all'articolo 1,  comma 553,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.
 17.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizione  incompatibili  con  i commi da 1 a 16.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
 decreto   legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  recante:
 «Attuazione  della  delega conferita dall'art. 2, comma 24,
 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
 agricola»:
 «Art.  3 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. A
 partire  dal  1° gennaio  1998  le  aliquote dei contributi
 dovuti  al  Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori
 di   lavoro   agricolo   che   impiegano   operai  a  tempo
 indeterminato  e  a  tempo  determinato  ed assimilati sono
 elevate  annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali
 a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
 carico  del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota
 contributiva  prevista  dall'art.  3, comma 23, della legge
 8 agosto  1995,  n.  335,  per gli altri settori produttivi
 nelle  misure  rispettivamente  previste  per  i  datori di
 lavoro e i lavoratori.
 2. Per le aziende singole o associate di trasformazione
 o  manipolazione  di  prodotti  agricoli  zootecnici  e  di
 lavorazione  di prodotti alimentari con processi produttivi
 di  tipo  industriale  l'adeguamento, di cui al comma 1, e'
 fissato  in  0,60  punti percentuali a carico del datore di
 lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
 con decorrenza dal 1° luglio 1997.».
 - Si  trascrive  il  testo  dei  commi 5, 5-bis e 5-ter
 dell'art.  9  della  legge  11 marzo  1988, n. 67, recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»:
 «5.  I  premi  ed  i  contributi relativi alle gestioni
 previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
 agricolo  per  il  proprio personale dipendente, occupato a
 tempo  indeterminato  e  a  tempo determinato nei territori
 montani  di  cui  all'art.  9, decreto del Presidente della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n. 601, sono fissati nella
 misura  del  20  per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994,
 del  25  per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30
 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi
 e  contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
 nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
 dell'art.  15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati
 nella  misura  del  30 per cento a decorrere dal 1° ottobre
 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del
 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.
 5-bis.  Le  agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
 ai  datori  di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
 violazione delle norme sul collocamento.
 5-ter.  Le  agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
 soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
 -   Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
 21 giugno  1999,  recante  disposizioni  generali sui Fondi
 strutturali e' pubblicato nella GUCE n. L 161 del 26 giugno
 1999.
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  della  legge
 23 dicembre  1998,  n.  448,  recante:  «Misure  di finanza
 pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
 «Art.  13  (Cessione  e  cartolarizzazione  dei crediti
 INPS).  -  1.  In  deroga a quanto previsto dall'art. 8 del
 decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  i
 crediti   contributivi,  ivi  compresi  gli  accessori  per
 interessi,  le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
 all'art.  1,  commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
 1996,   n.   662,   e   successive  modificazioni,  vantati
 dall'INPS,  gia'  maturati e quelli che matureranno sino al
 31 dicembre  2008,  sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
 anche  al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
 fine  l'I.N.P.S.  si  avvale  di  uno o piu' consulenti con
 comprovata    esperienza   tecnico-economica   scelti   con
 l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica secondo procedure competitive tra
 primarie  banche  italiane  ed estere. L'I.N.P.S. si avvale
 altresi'   di  un  consulente  terzo  per  il  monitoraggio
 dell'operazione    di    cartolarizzazione,    scelto   con
 l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica secondo procedure competitive. Il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  sulla  base  di  apposita  relazione presentata
 dall'INPS,   riferisce  al  Parlamento  ogni  sei  mesi,  a
 decorrere  dalla data di costituzione della societa' di cui
 al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
 2.  Le  tipologie  e il valore nominale complessivo dei
 crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le
 modalita'   di  pagamento  dell'eventuale  prezzo  residuo,
 nonche'  le  caratteristiche  dei titoli da emettersi o dei
 prestiti  da  contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita'
 di  gestione  della societa' ivi indicata, sono determinati
 con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio  e della programmazione economica, di concerto con
 i  Ministri  delle  finanze e del lavoro e della previdenza
 sociale.  I  titoli  e  i  prestiti  di  cui sopra potranno
 beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato.
 La  garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con
 decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
 programmazione  economica,  che  stabilira'  i  limiti e le
 condizioni  della  stessa.  Per tipologie diverse da quelle
 individuate  dai  decreti  di  cui  al  primo  periodo  del
 presente  comma si  applicano i commi 18 e 18-bis. I valori
 dei  crediti  ceduti  nel  1999 saranno tali da determinare
 entrate  di  cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
 previste nella quantificazione degli effetti finanziari del
 presente articolo.
 3.  Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
 civile  e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
 n.  52.  I  privilegi  e  le garanzie di qualunque tipo che
 assistono  i  crediti  oggetto della cessione conservano la
 loro  validita'  e il loro grado in favore del cessionario,
 senza   bisogno   di   alcuna   formalita'  o  annotazione.
 L'I.N.P.S. e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al
 tempo  della  cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei
 debitori.    Restano    impregiudicate    le   attribuzioni
 dell'I.N.P.S.  quanto alle facolta' di concedere rateazioni
 e  dilazioni  ai  sensi della normativa vigente, compresi i
 crediti  oggetto  della cessione, anche se iscritti a ruolo
 per la riscossione.
 4.  I  crediti  di  cui  al  comma 1  del presente art.
 saranno  ceduti  ad  una  societa'  per  azioni  avente per
 oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali
 crediti.  I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti
 acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'I.N.P.S.
 o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero
 dei  finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi
 del  comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
 effetti  da quello della societa' e da quello relativo alle
 altre   operazioni.  Sul  patrimonio  separato  relativo  a
 ciascuna  operazione  non  sono  ammesse azioni da parte di
 creditori   fintanto  che  non  siano  stati  integralmente
 soddisfatti  i  diritti dei portatori dei titoli ovvero dei
 prestatori.  La societa' indicata nel presente comma potra'
 essere costituita con atto unilaterale dall'I.N.P.S. ovvero
 da   terzi   per   conto   o   anche   solo  nell'interesse
 dell'I.N.P.S.
 5.  Alla  societa'  per  azioni  di  cui  al comma 4 si
 applicano  le disposizioni contenute nel titolo V del testo
 unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
 al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  ad
 esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
 nonche'  le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
 titolo  VIII  del  medesimo  testo  unico.  La societa' per
 azioni  di  cui  al  comma 4  finanziera'  le operazioni di
 acquisto  dei  crediti  mediante emissione di titoli ovvero
 contrazione  di  prestiti.  I  decreti  di  cui  al comma 2
 definiranno  i  termini  e le condizioni della procedura di
 vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi
 da  parte  della  societa' per azioni di cui al comma 4. Ai
 titoli  emessi  si  applicano  gli  articoli 129  e 143 del
 citato   testo   unico   emanato  con  decreto  legislativo
 1° settembre  1993,  n.  385;  all'emissione  dei  predetti
 titoli  non  si applica l'art. 11 del medesimo testo unico.
 Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  i titoli di cui al
 presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i
 titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate
 nei  mercati  regolamentati,  fatta  eccezione per l'ultimo
 periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente
 della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e
 gli    altri   proventi   corrisposti   in   relazione   ai
 finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi
 i  soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
 regime  fiscale  privilegiato  individuati  dal decreto del
 Ministro  delle  finanze  4 maggio  1999,  pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10 maggio 1999, e raccolti
 dalla   societa'   di   cui   al   comma 4  per  finanziare
 l'operazione  di  acquisto  dei  crediti, non sono soggetti
 alle imposte sui redditi.
 6.  L'I.N.P.S.  iscrive a ruolo i crediti oggetto della
 cessione,  secondo  le  modalita' previste dall'art. 24 del
 decreto  legislativo  26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione
 dei  crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente
 al   30 novembre  1999,  dei  crediti  di  regolarizzazione
 contributiva  agevolata  prevista  da  norme di legge e dei
 crediti  gia'  oggetto di procedimenti civili di cognizione
 ordinaria  e  di  esecuzione;  rende esecutivi i ruoli e li
 affida   in   carico   ai  concessionari  del  servizio  di
 riscossione  dei tributi. Per tali crediti l'I.N.P.S. forma
 elenchi  da  trasmettere  al  cessionario. L'I.N.P.S. forma
 separati  elenchi  dei  crediti ceduti in contestazione, in
 dilazione  e  in  regolarizzazione  contributiva  agevolata
 prevista  da  norme  di  legge.  Nei rapporti tra cedente e
 cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
 documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
 codice civile.
 7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva
 dei  ruoli  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602, e del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  28 gennaio  1988,  n.  43, e
 riversano le somme riscosse al cessionario.
 8.   La   cessione  dei  crediti  di  cui  al  presente
 articolo costituisce  successione  a titolo particolare nel
 diritto  ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
 esecuzione,  pendenti  alla data della cessione, si applica
 l'art.  111,  commi primo e quarto, del codice di procedura
 civile.   Il   cessionario   puo'   intervenire   in   tali
 procedimenti  ma  non  puo' essere chiamato in causa, fermo
 restando  che  l'I.N.P.S.  non  puo'  in  ogni  caso essere
 estromesso.  Qualora, successivamente alla trasmissione dei
 ruoli  di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
 ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
 sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
 1989,  n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
 nel lato passivo tra l'I.N.P.S. ed il cessionario.
 9.  I  rapporti  tra  il  cessionario e i concessionari
 della   riscossione  sono  regolati  contrattualmente,  con
 convenzione  tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione
 sono   determinati   i   compensi   da   corrispondere   al
 concessionario   e  stabilite  idonee  forme  di  controllo
 sull'efficienza   dei   concessionari.  Il  cessionario  si
 obbliga  nei  confronti  dell'I.N.P.S.  a  stipulare  con i
 concessionari  convenzioni  conformi alla convenzione tipo.
 Ai  concessionari  spettano  i compensi ed i rimborsi spese
 definiti  ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
 della legge 28 settembre 1998, n. 337.
 10.  Il  concessionario  e  il  cessionario  comunicano
 all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
 con  decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
 programmazione  economica, di concerto con i Ministri delle
 finanze  e  del  lavoro  e della previdenza sociale, i dati
 relativi   all'andamento   delle   riscossioni.  L'I.N.P.S.
 comunica   periodicamente  al  cessionario  gli  esiti  dei
 giudizi di cui al comma 8.
 11.  Il  cessionario  trattiene  le somme riscosse fino
 alla concorrenza della somma corrisposta all'I.N.P.S. quale
 prezzo  iniziale  a  titolo definitivo, nonche' degli oneri
 per  interessi ed altri accessori connessi al finanziamento
 delle   operazioni   di   acquisto   dei  crediti,  per  la
 riscossione  dei  crediti  e  per  i  costi  connessi  alla
 cartolarizzazione  dei  crediti. Le somme riscosse a fronte
 dei  crediti  ceduti  sono destinate in via prioritaria dal
 cessionario  al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
 titoli  emessi  o  dei  prestiti  contratti dallo stesso ai
 sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e
 costi  connessi  all'operazione  di  cartolarizzazione.  Le
 somme  riscosse  in eccedenza a quelle indicate nel periodo
 precedente  vengono riversate all'I.N.P.S. secondo le norme
 stabilite  nel  contratto di cessione dei crediti di cui al
 comma 1. L'I.N.P.S. potra' assumere, ai fini della cessione
 e   cartolarizzazione   dei   crediti,  tutti  gli  impegni
 accessori   che   siano   richiesti   per   il  buon  esito
 dell'operazione,   secondo   la  prassi  finanziaria  delle
 operazioni  di cartolarizzazione e che saranno indicati nei
 decreti di cui al comma 2.
 12. I concessionari rendono all'I.N.P.S. il conto della
 gestione  ai  sensi  dell'art. 39, comma 2, del decreto del
 Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 13.    L'amministrazione   finanziaria   effettua   nei
 confronti   del   concessionario   controlli   a   campione
 sull'efficienza della riscossione.
 14.
 15.  A seguito della costituzione della societa' di cui
 all'art.  15,  avente per oggetto esclusivo la gestione dei
 rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione
 dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo
 termini  e  modalita'  da  definirsi  nei decreti di cui al
 comma 2.
 16.  Le  cessioni  di  cui  ai commi precedenti nonche'
 tutti  gli  altri atti e prestazioni posti in essere per il
 perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui
 al  presente articolo sono esenti dall'imposta di registro,
 dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
 17.  Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
 della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, e' disciplinato il
 versamento  dei  contributi  previdenziali dovuti in base a
 dichiarazione  unificata  sulla  base delle modalita' e dei
 tassi  previsti  dal  decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
 241.
 18.  L'INPS,  al fine di realizzare celermente i propri
 incassi,  puo'  procedere  in  ciascun anno, nell'ambito di
 piani  concordati  con  i  Ministeri vigilanti e attraverso
 delibere  del  proprio  consiglio  di amministrazione, alla
 cessione  dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La
 cessione, al momento del trasferimento del credito, produce
 la  liberazione del cedente nei confronti del cessionario e
 non  puo'  essere  effettuata  per  una entita' complessiva
 inferiore all'ammontare dei contributi.
 18-bis.  Per quanto non previsto dal presente articolo,
 si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.
 19.».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del
 decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge  7 dicembre  1989,  n.  389,
 recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  evasione
 contributiva,  di  fiscalizzazione  degli oneri sociali, di
 sgravi  contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
 patronati»:
 «Art.  1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
 contribuzione  settimanale  e limite minimo di retribuzione
 imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
 il  calcolo  dei  contributi  di previdenza e di assistenza
 sociale   non   puo'  essere  inferiore  all'importo  delle
 retribuzioni  stabilito  da  leggi,  regolamenti, contratti
 collettivi,  stipulati  dalle organizzazioni sindacali piu'
 rappresentative   su  base  nazionale,  ovvero  da  accordi
 collettivi  o  contratti individuali, qualora ne derivi una
 retribuzione  di  importo  superiore  a quello previsto dal
 contratto collettivo.».
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo  11 agosto  1993,  n. 375, recante: «Attuazione
 dell'art.  3,  comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre
 1992,  n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
 accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
 contributi»:
 «Art.  5  (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro
 agricolo  sono  tenuti a presentare agli uffici provinciali
 dello   SCAU,  ai  fini  dell'accertamento  dei  contributi
 previdenziali  dovuti  per  gli  operai agricoli occupati e
 della  gestione  dell'anagrafe  delle  aziende agricole, la
 denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
 a) ubicazione,   denominazione   ed   estensione  dei
 terreni distintamente per titolo del possesso e per singole
 colture praticate;
 b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
 fiscale del datore di lavoro;
 c) indicazione  della  ditta  intestata  in catasto e
 delle  partite,  fogli  e  particelle catastali dei terreni
 condotti;
 d) numero    dei    capi    di   bestiame   allevati,
 distintamente per specie, e modalita' di allevamento;
 e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
 l'attivita' agricola;
 f) parco  macchine  ed ogni altra notizia utile sulle
 caratteristiche dell'azienda.
 2.  La  denuncia  aziendale  e'  compilata  su  modello
 predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
 dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
 3.  Nei  casi  di  modificazioni  verificatesi nei dati
 precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
 di  lavoro  sono  tenuti  a presentare, entro trenta giorni
 dalla  intervenuta  modificazione, le denunce di variazione
 da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
 4.  Per  il  primo  anno  di  applicazione del presente
 decreto  la  denuncia  iniziale  e'  presentata  da tutti i
 datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
 5.   Le   denunce   aziendali   di   cui   al  presente
 articolo fanno  fede  a  tutti  gli  effetti.  In  caso  di
 omissione  o  di  attestazione  reticente  o infedele degli
 elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto
 alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
 inferiore  a  lire  duecentomila  e  non  superiore  a lire
 cinquecentomila.».
 - Si  trascrive  il  testo del comma 7 dell'art. 44 del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
 recante:  «Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
 per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
 «7.   A  decorrere  dal  30 aprile  2004,  la  denuncia
 aziendale   di  cui  all'art.  5  del  decreto  legislativo
 11 agosto  1993,  n.  375,  e  successive modificazioni, e'
 presentata   su  apposito  modello  predisposto  dall'INPS.
 Qualora,  a  seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
 comma 2,  del  citato  decreto legislativo n. 375 del 1993,
 sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
 della  prestazione  lavorativa,  l'I.N.P.S.  disconosce  la
 stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.».
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  8  della  legge
 12 marzo  1968,  n. 334, recante: «Norme per l'accertamento
 dei  lavoratori  agricoli  aventi  diritto alle prestazioni
 previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati
 in agricoltura»:
 «Art.  8.  -  I  compartecipanti familiari ed i piccoli
 coloni  sono  equiparati,  ai  fini  dei contributi e delle
 prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
 I  lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
 speciali  dei  giornalieri  di  campagna  per  meno  di  51
 giornate   annue   e   che   svolgano  anche  attivita'  di
 coltivatore  diretto  per  la  conduzione  di  fondi il cui
 fabbisogno  di  giornate  sia  inferiore  a  quello  minimo
 previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
 negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
 giornate  di  iscrizione  negli  elenchi dei giornalieri di
 campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
 I contributi per le giornate portate ad integrazione di
 quelle  di  giornaliero  di  campagna  sono  a  carico  del
 lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
 norma  di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
 24 settembre 1940, n. 1949.
 Per  avvalersi  della  facolta'  di  cui  al precedente
 secondo  comma, i lavoratori interessati debbono presentare
 domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
 lavoratori  e  per  i  contributi  unificati in agricoltura
 entro  il  31 gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  di
 competenza.».
 - Si   trascrive   il   testo   dell'art.   9-bis   del
 decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608,
 recante:   «Disposizioni   urgenti  in  materia  di  lavori
 socialmente  utili,  di interventi a sostegno del reddito e
 nel settore previdenziale»:
 «Art.  9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
 - 1.
 2.  In  caso  di  instaurazione  del rapporto di lavoro
 subordinato  e  di  lavoro  autonomo  in forma coordinata e
 continuativa,  anche  di socio lavoratore di cooperativa, i
 datori  di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
 pubbliche  Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
 contestuale   al   servizio   competente   nel  cui  ambito
 territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro,  dei  dati
 anagrafici  del lavoratore, della data di assunzione, della
 data  di  cessazione  qualora  il  rapporto non sia a tempo
 indeterminato,    della   tipologia   contrattuale,   della
 qualifica  professionale  e  del  trattamento  economico  e
 normativo.  Le  comunicazioni  possono essere effettuate ai
 sensi   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  2000, n. 445. La medesima procedura si applica
 ai  tirocini  di formazione e orientamento ed ad ogni altro
 tipo  di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
 in  cui  l'instaurazione  del  rapporto  avvenga  in giorno
 festivo,  nelle  ore  serali  o notturne, ovvero in caso di
 emergenza,  la  comunicazione di cui al presente comma deve
 essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
 3.
 4.
 5.
 6.  Il  datore  di  lavoro ha facolta' di effettuare le
 dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
 per  il  tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
 11 gennaio  1979,  n.  12, e degli altri soggetti abilitati
 dalle   vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione  e
 all'amministrazione  del  personale  dipendente del settore
 agricolo  ovvero  dell'associazione sindacale dei datori di
 lavoro  alla  quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
 confronti  di  quest'ultima  puo'  altresi' esercitare, con
 riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
 facolta'  di  cui  all'art. 5, comma 1, della citata legge.
 Nei  confronti  del  soggetto  incaricato dall'associazione
 sindacale  alla  tenuta  dei  documenti  trova applicazione
 l'ultimo comma del citato art. 5.
 7.
 8.
 9.  Per  far  fronte  ai maggiori impegni in materia di
 ispezione  e  di servizi all'impiego derivanti dal presente
 decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 organizza  corsi  di  riqualificazione professionale per il
 personale   interessato,   finalizzati   allo   svolgimento
 dell'attivita'  di  vigilanza  e  di  ispezione.  Per  tali
 finalita'  e'  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
 l'anno  1995  e  di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
 1996,  1997  e  1998.  Al relativo onere, comprensivo delle
 spese  di  missione  per  tutto  il personale, di qualsiasi
 livello  coinvolto  nell'attivita'  formativa si provvede a
 carico   del   Fondo   di  cui  all'art.  1,  comma 7,  del
 decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 10.  Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
 dell'art.  1,  comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
 n. 511, conservano efficacia.
 11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
 regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
 singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
 presso  pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
 individuati  tra  i  soggetti  che  si presentano presso le
 sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
 prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli uffici,
 attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
 diffusione  alle  richieste  pervenute,  da  evadere  entro
 quindici   giorni.  All'individuazione  dei  lavoratori  da
 avviare  si  perviene  secondo  l'ordine  di  punteggio con
 precedenza  per  coloro  che  risultino gia' inseriti nelle
 graduatorie  di  cui  all'art.  16  della legge 28 febbraio
 1987, n. 56.
 12.  Ai  fini della formazione delle graduatorie di cui
 al  comma 11  si  tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
 nelle  liste  nel  limite  massimo  di sessanta mesi, salvo
 diversa   deliberazione  delle  commissioni  regionali  per
 l'impiego  le  quali  possono anche rideterminare, ai sensi
 dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
 l'incidenza,   sulle   graduatorie,   degli   elementi  che
 concorrono  alla loro formazione. Gli orientamenti generali
 assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
 valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
 modificative  del  decreto  del Presidente della Repubblica
 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
 13.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  2,
 comma 9,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
 realizzare  una  piu'  efficiente  azione amministrativa in
 materia   di   collocamento,   sono   dettate  disposizioni
 modificative  delle  norme del decreto del Presidente della
 Repubblica  18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
 razionalizzare  i  procedimenti  amministrativi concernenti
 gli  esoneri  parziali,  le compensazioni territoriali e le
 denunce  dei  datori  di lavoro, del decreto del Presidente
 della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, capi III e IV, e
 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
 n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
 e'  emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
 in  vigore  del  presente decreto, su proposta del Ministro
 del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
 disciplinata   dal  citato  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  346  del  1994,  anche  con il concerto del
 Ministro  degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
 vigore  del decreto e comunque per un periodo non superiore
 a  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
 presente  decreto  rimane  sospesa  l'efficacia delle norme
 recate  dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
 e  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487 del
 1994,  capo  IV  e  l'allegata  tabella  dei criteri per la
 formazione delle graduatorie.
 14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
 uffici   periferici   del  Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale,  il personale dei nuclei dell'Arma dei
 carabinieri  in  servizio  presso l'ispettorato provinciale
 del    lavoro    dipende,    funzionalmente,    dal    capo
 dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
 dal   comandante  del  reparto  appositamente  istituito  e
 operante  alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
 della  previdenza  sociale,  il quale, con proprio decreto,
 puo'  attribuire  compiti specifici in materia di ispezione
 al   fine   di   potenziare  i  servizi  di  vigilanza  per
 l'applicazione  della  normativa nel settore del lavoro, e'
 aumentata  di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
 novanta  unita'  ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
 ventidue  unita'  ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
 brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
 al  ruolo  appuntati  e  carabinieri.  All'onere  derivante
 dall'incremento  relativo  alle centodue unita' valutato in
 lire  1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
 a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede a carico dello
 stanziamento  iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
 di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
 gli   anni  successivi.  All'onere  relativo  alle  residue
 quarantuno  unita'  si  provvede ai sensi e per gli effetti
 del  decreto  dell'assessorato del lavoro, della previdenza
 sociale,  della formazione professionale e dell'emigrazione
 della  regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del
 20 luglio 1996.
 15.   Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli  uffici
 provinciali  del  lavoro  e  della  massima  occupazione in
 materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
 in  favore  dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
 provvedimenti  adottati  dagli  ispettorati provinciali del
 lavoro  in  materia  di  rilascio dei libretti di lavoro in
 favore  della  medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
 ricorso,  entro  il  termine di trenta giorni dalla data di
 ricevimento  del  provvedimento impugnato, rispettivamente,
 al  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro e della
 massima   occupazione   e   al  direttore  dell'ispettorato
 regionale   del  lavoro,  competenti  per  territorio,  che
 decidono  con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
 predetti  provvedimenti,  pendenti  alla data del 14 giugno
 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
 della previdenza sociale.».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 4-bis del decreto
 legislativo  21 aprile 2000, n. 181, recante: «Disposizioni
 per  agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
 in  attuazione  dell'art.  45,  comma 1,  lettera a), della
 legge 17 maggio 1999, n. 144»:
 «Art.  4-bis  (Modalita'  di  assunzione  e adempimenti
 successivi).  -  1.  I  datori di lavoro privati e gli enti
 pubblici  economici,  procedono  all'assunzione  diretta di
 tutti  i  lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
 lavoro,  salvo  l'obbligo  di  assunzione mediante concorso
 eventualmente  previsto  dagli  statuti degli enti pubblici
 economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste
 per  l'assunzione  di  lavoratori  non comunitari di cui al
 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
 per  l'assunzione  di  lavoratori  italiani  da impiegare o
 trasferire  all'estero  di  cui  al decreto-legge 31 luglio
 1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
 12 marzo 1999, n. 68.
 2.  All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
 e  gli  enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
 lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
 di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
 comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
 n. 152.
 3.  Fermo  restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
 regioni  possono  prevedere  che una quota delle assunzioni
 effettuate  dai  datori  di  lavoro  privati  e  dagli enti
 pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
 lavoratori a rischio di esclusione sociale.
 4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro temporaneo sono
 tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno  venti  del  mese
 successivo  alla data di assunzione, al servizio competente
 nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la  loro  sede
 operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la cessazione dei
 lavoratori   temporanei   assunti   nel   corso   del  mese
 precedente.
 5.  I  datori  di  lavoro  privati,  gli  enti pubblici
 economici  e  le  pubbliche  amministrazioni, per quanto di
 competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
 rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
 rapporto  di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
 giorni,  al servizio competente nel cui ambito territoriale
 e'  ubicata  la  sede  di lavoro le seguenti variazioni del
 rapporto di lavoro:
 a) proroga del termine inizialmente fissato;
 b) trasformazione   da   tempo  determinato  a  tempo
 indeterminato;
 c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
 d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a
 contratto a tempo indeterminato;
 e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
 a contratto a tempo indeterminato.
 6.  Le  comunicazioni  di cui al presente articolo sono
 valide   ai   fini   dell'assolvimento  degli  obblighi  di
 comunicazione  nei  confronti  delle  Direzioni regionali e
 provinciali   del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
 assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
 altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
 7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
 del   sistema   informativo   lavoro,   i   moduli  per  le
 comunicazioni  obbligatorie  dei  datori  di lavoro e delle
 imprese   fornitrici   di  lavoro  temporaneo,  nonche'  le
 modalita'  di  trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
 comma 6  da  parte dei servizi competenti sono definiti con
 decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
 di   concerto  con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le
 tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
 8.  I  datori  di  lavoro  privati  e gli enti pubblici
 economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
 e  5  del  presente  articolo e di cui al comma 2 dell'art.
 9-bis   del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 novembre
 1996,  n.  608,  e  del  comma 1  dell'art.  21 della legge
 29 aprile  1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
 all'art.  1  della  legge  11 gennaio  1979, n. 12, e degli
 altri  soggetti  abilitati  dalle vigenti disposizioni alla
 gestione  ed  alla amministrazione del personale dipendente
 del  settore  agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
 dei   datori   di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o
 conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
 pubblici  economici,  con  riferimento all'assolvimento dei
 predetti  obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
 all'art.  5,  primo  comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
 12,   anche   nei  confronti  delle  medesime  associazioni
 sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei documenti con
 personale  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'art. 1,
 primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  21  della  legge
 29 aprile  1949, n. 264, recante: «Provvedimenti in materia
 di  avviamento  al  lavoro  e  di assistenza dei lavoratori
 involontariamente disoccupati»:
 «Art.  21.  - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
 comunicare  la  cessazione  dei rapporti di lavoro, entro i
 cinque  giorni  successivi,  quando  trattasi di rapporti a
 tempo  indeterminato  ovvero  nei casi in cui la cessazione
 sia  avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
 dell'assunzione.».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 del
 decreto   legislativo  21 aprile  2000,  n.  181,  recante:
 «Disposizioni  per  agevolare  l'incontro  fra  domanda  ed
 offerta  di  lavoro,  in  attuazione dell'art. 45, comma 1,
 lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
 «2. Ad ogni effetto si intendono per:
 a) "adolescenti",  i  minori  di  eta' compresa fra i
 quindici  e  diciotto  anni,  che  non  siano piu' soggetti
 all'obbligo scolastico;
 b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto
 anni  e  fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
 di  un  diploma  universitario  di laurea, fino a ventinove
 anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
 conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
 c) "stato   di  disoccupazione",  la  condizione  del
 soggetto   privo   di   lavoro,   che   sia  immediatamente
 disponibile   allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di  una
 attivita'  lavorativa  secondo  modalita'  definite  con  i
 servizi competenti;
 d) "disoccupati  di  lunga  durata", coloro che, dopo
 aver  perso  un  posto  di lavoro o cessato un'attivita' di
 lavoro   autonomo,   siano   alla   ricerca  di  una  nuova
 occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
 giovani;
 e) "inoccupati  di  lunga  durata", coloro che, senza
 aver  precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano
 alla  ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da
 piu' di sei mesi se giovani;
 f) "donne  in  reinserimento lavorativo", quelle che,
 gia'  precedentemente  occupate,  intendano  rientrare  nel
 mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
 g) "servizi  competenti",  i  centri per l'impiego di
 cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
 o   accreditati   a   svolgere  le  previste  funzioni,  in
 conformita' delle norme regionali e delle province autonome
 di Trento e di Bolzano.».
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  1  della  legge
 11 gennaio  1979,  n. 12, recante: «Norme per l'ordinamento
 della professione di consulente del lavoro»:
 «Art.  1 (Esercizio della professione di consulente del
 lavoro).  -  Tutti  gli  adempimenti  in materia di lavoro,
 previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
 quando  non  sono curati dal datore di lavoro, direttamente
 od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
 se   non   da  coloro  che  siano  iscritti  nell'albo  dei
 consulenti  del  lavoro  a norma dell'art. 9 della presente
 legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
 coloro  che  siano  iscritti  negli  albi  degli avvocati e
 procuratori   legali,   dei   dottori  commercialisti,  dei
 ragionieri  e  periti commerciali, i quali in tal caso sono
 tenuti  a  darne  comunicazione agli ispettorati del lavoro
 delle   province  nel  cui  ambito  territoriale  intendono
 svolgere gli adempimenti di cui sopra.
 I   dipendenti   del   Ministero  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale  che  abbiano prestato servizio, almeno
 per  15  anni,  con mansioni di ispettori del lavoro presso
 gli  ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
 l'iscrizione  all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e dal
 tirocinio  per  esercitare  tale attivita'. Il personale di
 cui  al  presente comma non potra' essere iscritto all'albo
 della  provincia  dove  ha  prestato servizio se non dopo 4
 anni dalla cessazione del servizio stesso.
 Il  titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
 che,  munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
 iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
 Le  imprese  considerate artigiane ai sensi della legge
 25 luglio  1956,  n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
 anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
 degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
 centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
 associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
 organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
 dipendenti dalle predette associazioni.
 Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
 relative  agli  adempimenti  di cui al primo comma, nonche'
 per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
 le  imprese  di cui al quarto comma possono avvalersi anche
 di  centri  di  elaborazione  dati  costituiti  e  composti
 esclusivamente  da  soggetti iscritti agli albi di cui alla
 presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
 contribuzione  integrativa  alle  casse  di  previdenza sul
 volume  di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
 dalle  rispettive associazioni di categoria alle condizioni
 definite  al  citato  quarto comma. I criteri di attuazione
 della  presente  disposizione  sono stabiliti dal Ministero
 del   lavoro   e   della   previdenza   sociale  sentiti  i
 rappresentanti  delle  associazioni  di  categoria  e degli
 ordini  e collegi professionali interessati. Le imprese con
 oltre  250  addetti che non si avvalgono, per le operazioni
 suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
 centri  di  elaborazione  dati,  di diretta costituzione od
 esterni,  i  quali  devono essere in ogni caso assistiti da
 uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
 Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
 sociale  e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
 dalle  associazioni  di categoria, dai rappresentanti degli
 ordini  e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e delle
 organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
 rappresentative   a   livello   nazionale,  allo  scopo  di
 esaminare  i problemi connessi all'evoluzione professionale
 ed occupazionale del settore.».
 - Si  trascrive il testo del comma 1 dell'art. 61 della
 legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2003)»:
 «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
 interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
 2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
 coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
 di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
 confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
 disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
 contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
 riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
 nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
 l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
 - Si  trascrive  il testo dei commi 33 e 34 dell'art. 1
 della   legge   della   legge  23 dicembre  2005,  recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
 «33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
 rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
 della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
 modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
 di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
 monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.
 34.   Per   l'anno  2006,  con  riferimento  a  ciascun
 Ministero,  i  pagamenti  per spese relative a investimenti
 fissi  lordi  non  possono  superare  il  95  per cento del
 corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».
 - Si    trascrive   il   comma 7   dell'art.   10   del
 decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
 modificazioni,   della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,
 recante:   «Misure  di  contrasto  all'evasione  fiscale  e
 disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
 «7.  Per  accedere  ai  benefici  ed  alle  sovvenzioni
 comunitari  le  imprese  di  tutti  i settori sono tenute a
 presentare  il  documento unico di regolarita' contributiva
 di  cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
 2002,  n.  210,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 22 novembre 2002, n. 266.
 - Si trascrive il testo del comma 553 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2006)»:
 «553.  Per  accedere  ai  benefici  ed alle sovvenzioni
 comunitarie   per  la  realizzazione  di  investimenti,  le
 imprese  di  tutti  i  settori  sono tenute a presentare il
 documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art.
 2,  comma 2,  del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22 novembre
 2002, n. 266.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1. Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto
 1. (Soppresso).
 2. (Soppresso).
 3.  Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui  all'articolo 3-bis  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,  a  tutti  i  soggetti,  nonche'  a  tutti  gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione,  le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con  lo  stesso  decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche  della  trasmissione  del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
 4.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro dell'economia  e  finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita'  di  gettito,  le  tariffe  dell'imposta  di bollo, dovuta in misura  forfetaria  ovvero  commisurata  alla natura ed entita' degli adempimenti  correlati,  sugli  atti  di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))
 5.  L'accesso  ai  servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale  e'  consentito  a  chiunque  in  rispetto  della normativa vigente  in  tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali,  su  base  convenzionale  ovvero  con pagamento telematico contestuale  per  ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le  tasse  ipotecarie  ed i tributi speciali catastali sono aumentati del  cinquanta  per  cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione  di  Tesoreria  provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo  necessario  a  quello  della riscossione. Con decreto del direttore   dell'Agenzia   del   territorio,   sentito  il  Ministero dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le modalita' attuative del presente comma.
 6.  Al  numero  d'ordine  4.1  della Tabella delle tasse ipotecarie allegata  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: ((    a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;))
 b) le  Note  sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente.  Il  servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale.  La  tariffa  e'  raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata».
 7. (Soppresso).».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3-bis del decreto
 legislativo    18 dicembre    1997,    n.   463,   recante:
 «Semplificazione  in  materia  di  versamenti  unitari  per
 tributi  determinati dagli enti impositori e di adempimenti
 connessi  agli  uffici  del  registro, a norma dell'art. 3,
 comma 134,  lettere f)  e g), della legge 23 dicembre 1996,
 n. 662»:
 «Art.   3-bis  (Procedure  telematiche,  modello  unico
 informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di
 atti  relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
 all'iscrizione  e all'annotazione nei registri immobiliari,
 nonche'  alla  voltura  catastale, si provvede, a decorrere
 dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
 Con  decreto  del  Ministero delle finanze, di concerto
 con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva
 attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati
 soggetti,  a  specifiche  aree geografiche, e a particolari
 tipologie  di  atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un
 codice unico immobiliare.
 2.   Le   richieste   di   registrazione,  le  note  di
 trascrizione   e   di  iscrizione  nonche'  le  domande  di
 annotazione  e di voltura catastale, relative agli atti per
 i   quali   e'   attivata  la  procedura  telematica,  sono
 presentate  su  un modello unico informatico da trasmettere
 per  via  telematica  unitamente  a tutta la documentazione
 necessaria.  Con  lo stesso decreto di cui al comma 1, puo'
 essere prevista la presentazione del predetto modello unico
 su  supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla
 quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
 3.   In   caso   di  presentazione  del  modello  unico
 informatico  per  via  telematica,  le formalita' di cui al
 comma 2  sono  eseguite previo pagamento dei tributi dovuti
 in   base   ad  autoliquidazione.  In  caso  di  irregolare
 funzionamento   del   collegamento   telematico,  fermo  il
 predetto  obbligo  di  pagamento,  la  trasmissione per via
 telematica  e'  sostituita  dalla presentazione su supporto
 informatico.
 4.  Nei  comuni  nei  quali  vige  il sistema del libro
 fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la
 presentazione   del   modello   unico   informatico  rileva
 unicamente  per gli adempimenti connessi alla registrazione
 e alla voltura catastale.».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del
 decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
 195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti
 i  tempi  e  le  modalita'  di  applicazione degli studi di
 settore»:
 «Art.  1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
 disposizioni  previste  nell'art. 10, commi da 1 a 6, della
 legge  8 maggio  1998, n. 146, si applicano a partire dagli
 accertamenti   relativi  al  periodo  d'imposta  nel  quale
 entrano  in  vigore gli studi di settore. Tali disposizioni
 si  applicano  anche  nel  caso in cui gli studi di settore
 siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
 del  periodo  d'imposta  successivo  a quello di entrata in
 vigore.
 2.  Le  disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
 citata  legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
 periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
 degli studi».
 -    Si  riporta  la  Tabella  delle  tasse  ipotecarie
 allegata  al  decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
 recante:  «Approvazione  del testo unico delle disposizioni
 concernenti  le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come
 modificata dalla presente legge:
 
 ----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-bis. Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura ((  1.  Per  l'anno  2006  il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre  1949,  n.  851,  a  favore  del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite  per  l'alimentazione  e  l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali. Il Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 2.   Le  somme  assegnate  all'AGEA,  destinate  all'attuazione  di interventi  e  misure  sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto  corrente  n.  20082  acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato  e  intestato  all'AGEA  medesima.  Nell'ambito  dello stato di previsione  dell'AGEA  per  l'anno  2006  e'  istituito  un  apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e  misure  nazionali  nel  settore  agricolo  e  agroalimentare». Con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, sono individuati  gli  interventi  e  le  misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
 3.   Le   assegnazioni   all'AGEA   degli   stanziamenti   di   cui all'articolo 10,  commi 20  e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 maggio 2003, n. 119,  all'articolo 2,  commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n.  268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71,  agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre  2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre   2005,   n.  231,  e  all'articolo 5  del  decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2005,  n.  244,  sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4,  comma 2,  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
 4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro  sono  trasferite  le  risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla  tutela  ed  ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite».
 5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «5-bis.  La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui  al  presente  decreto  deve  intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
 6.  Ove  non  diversamente  disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti   da  contratti  associativi  di  soccida,  sono  assegnati dall'AGEA  per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
 7.  All'articolo 5  del  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
 «3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a  favore  degli  allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione  di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera  e  degli  esercenti  attivita'  di commercio all'ingrosso di carni  avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di  ogni contributo o premio  di  previdenza  e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico  dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.  Non  si  fa  luogo  al  rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
 8.  Al  fine  di  assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti  a  fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato  «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalita':
 a) interventi,   in   conformita'   a   quanto   previsto   dagli orientamenti  comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  C 244  del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attivita' avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;
 b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
 c) programmi  finalizzati  alla  realizzazione  di interventi per l'abbandono  dell'attivita'  produttiva,  come  previsto  dal punto 9 degli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
 d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
 e) interventi,   disposti  dall'autorita'  sanitaria  a  fini  di benessere  degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento   delle  strutture  produttive  o  di  blocco  della movimentazione dei capi.
 9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 4:
 1)   al   primo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  concessa  al proprietario»,  sono  inserite  le  seguenti:  «o  al  soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
 2)  al  secondo  periodo,  dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati,  al  proprietario»,  sono  inserite  le  seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
 3)  al  terzo  periodo,  dopo le parole: «il proprietario degli animali  di  cui  sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;
 b) al  comma 8,  dopo  il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti  assunti  dalle  autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali».
 10.   Nell'ambito   di   programmi  di  prevenzione,  controllo  ed eradicazione   della   influenza   aviaria   realizzati   a   livello comunitario,  nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che  esercitano  attivita'  di  allevamento  avicolo  una  indennita' compensativa   della  perdita  di  reddito  o  delle  maggiori  spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
 11.  A  favore  delle  imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento  avicolo  sottoposte  a  restrizioni della movimentazione degli  animali  o  a  fermo  produttivo  a  seguito  di provvedimenti sanitari  e'  concessa  una  indennita'  per  i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
 12.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della  salute  adottano,  con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni  attuative  dei  commi 8,  10  e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
 13.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 8, pari a 100 milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita'   previste   dall'articolo 3,   comma 1,  della  legge 2 giugno  1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di  euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario  nazionale,  al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1,  comma 164,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1,  comma 278,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
 14.  Alla  maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
 a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater,   del   decreto-legge   1° ottobre   2005,   n.  202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
 c)  quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita' dell'AGEA  per  gli  interventi  di  cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165, come rideterminati ai sensi  del  comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
 d) quanto  a  30  milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle  disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 194,  come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  che  a  tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;
 e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale 2006-2008,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2006,  allo  scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio.
 15.  Per  fare  fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della  filiera  avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione  di  euro  al  Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro  all'Ispettorato  centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa, per l'anno 2006,   di   cui   all'articolo 5,   comma 3-ter,  del  decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - La    legge    27 ottobre   1949,   n.   851,   reca:
 «Determinazione  del  contributo  previsto  dall'art. 7 del
 decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce
 il Comitato nazionale italiano della F.A.O.».
 - Si  trascrive il testo dei commi 20 e 21 dell'art. 10
 del  decreto-legge  28 marzo  2003,  n. 49, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante:
 «Riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del
 prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
 lattiero-caseari»:
 «20.  Al  fine  di  favorire  la ristrutturazione della
 produzione  lattiera  e  il  rientro  della  produzione nei
 limiti  del  quantitativo  nazionale  garantito,  anche per
 favorire  la  definizione  della  regolazione debitoria, e'
 attivato   un   programma  di  abbandono  totale  ai  sensi
 dell'art.  8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.
 I  quantitativi  di  riferimento  di  cui  sono titolari le
 aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono
 nella  riserva  nazionale e sono ripartiti tra le regioni e
 le  province  autonome  con le modalita' di cui all'art. 3,
 comma 3,  per  essere  riassegnati  ai  sensi  dell'art. 8,
 lettera b),   del   regolamento   (CEE)   n.   3950/92,  in
 conformita'  al  comma 4  dell'art.  3  con  esclusione dei
 produttori  che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in
 parte  la propria quota conseguendo nel contempo un esubero
 produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da
 una  o  piu'  regioni  entro  novanta  giorni dalla data di
 ripartizione   confluiscono  nella  riserva  nazionale  per
 essere  ripartiti  tra le altre regioni o province autonome
 in   proporzione   ai   quantitativi  prodotti  in  esubero
 nell'ultimo   periodo   contabilizzato.   Il  programma  di
 abbandono   e'   attuato  dall'AGEA  secondo  le  modalita'
 definite  con decreto del Ministro delle politiche agricole
 e  forestali,  da emanare entro quarantacinque giorni dalla
 data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
 presente  decreto,  sentite  la Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento   e   di   Bolzano   e   le  competenti  Commissioni
 parlamentari.
 21.  Al fine di favorire la riconversione delle aziende
 zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
 al  comma 20  in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
 carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
 delle  razze  autoctone,  incentivando marchi di qualita' e
 introducendo  sistemi  di  tracciabilita',  e'  definito un
 apposito  regime  di  aiuti,  attuato  dall'AGEA secondo le
 modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
 agricole  e  forestali,  da  emanare  entro  quarantacinque
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
 conversione  del  presente  decreto,  sentite la Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province  autonome  di  Trento e di Bolzano e le competenti
 Commissioni  parlamentari  in coerenza con gli orientamenti
 comunitari  in  materia  di aiuti di Stato e con i piani di
 sviluppo  rurale  regionali  di  cui al regolamento (CE) n.
 1257/1999.»
 - Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
 decreto-legge  24 luglio  2003,  n.  192,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  24 settembre  2003,  n.  268,
 recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo
 colpito    da   eccezionali   avversita'   atmosferiche   e
 dall'emergenza diossina nella Campania»:
 «Art.  2  (Misure  per  fronteggiare  l'inquinamento da
 diossina  nella  regione  Campania). - 1. Gli animali delle
 specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al
 31 dicembre   2003  in  seguito  a  disposizioni  sanitarie
 relative  alla  presenza  negli  animali stessi di diossine
 oltre  i  limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei
 cicli   produttivi,   nonche'   i   prodotti  ottenuti  che
 presentano  contenuto  di  diossine  superiore al limite di
 legge,  sono  sequestrati,  denaturati mediante colorazione
 per  impedirne  la  reimmissione  in  commercio, depositati
 presso  idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione
 Campania  e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte
 iscritte   all'albo   di   cui   all'art.  30  del  decreto
 legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
 modificazioni,   abilitate  al  trasporto  di  rifiuti  non
 pericolosi.  Per  le  spese  connesse  a tali operazioni e'
 autorizzata  in  favore  dell'Agenzia  per le erogazioni in
 agricoltura  la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
 L'effettivita'   delle   operazioni   e'   attestata  dalle
 Autorita' regionali.
 2.  In  favore delle imprese agricole di allevamento di
 bovini,  bufalini  ed ovini situate nella regione Campania,
 sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a
 seguito  del  riscontro nei prodotti zootecnici di diossine
 oltre   i   limiti   di   tollerabilita',   sono   attivati
 dall'Agenzia  per le erogazioni in agricoltura, in coerenza
 con  gli  orientamenti  comunitari  in  materia di aiuti di
 Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8
 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:
 a) indennizzo  a prezzo di mercato del latte prodotto
 in   azienda   e   destinato   alla   termodistruzione  per
 disposizione dell'autorita' sanitaria;
 b) prestiti  agevolati  ad ammortamento quinquennale,
 ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri   29 novembre   1985,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  n.  284  del  3 dicembre 1985, per l'acquisto di
 mangimi  e  foraggi,  in sostituzione dei foraggi aziendali
 non   utilizzabili   e   destinati   alla  distruzione  per
 disposizione dell'autorita' sanitaria;
 c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
 della  spesa,  determinata  nei  limiti unitari fissati dai
 bollettini  ufficiali  ISMEA,  a  seguito  di  acquisto  di
 bestiame  da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai
 sensi  del  comma 1  o,  in alternativa, indennizzi per gli
 animali  abbattuti  di  cui  al  comma 1,  calcolati  con i
 medesimi criteri.».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del
 decreto-legge  28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con
 modificazioni,  dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante:
 «Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:
 «Art. 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura).
 -  1. All'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il
 comma 7 e' inserito il seguente:
 "7-bis.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
 al  comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
 all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
 32,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 aprile
 1995,  n.  104,  puo'  operare, anche attraverso specifiche
 convenzioni  con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
 (AGEA),   interventi  a  sostegno  di  produzioni  agricole
 colpite  da  crisi  di  mercato,  anche  in aree diverse da
 quelle   di  cui  al  comma 7,  purche'  classificate  come
 svantaggiate."».
 - Si  trascrive il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 1
 e   degli   articoli 1-bis   e   5-bis   del  decreto-legge
 9 settembre  2005,  n.  182, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge 11 novembre 2005, n. 231, recante: «Interventi
 urgenti  in  agricoltura  e  per gli organismi pubblici del
 settore,  nonche'  per  contrastare  andamenti  anomali dei
 prezzi nelle filiere agroalimentari»:
 «Art.  1  (Interventi  urgenti per taluni settori della
 produzione  agricola).  - 1. Agli imprenditori agricoli dei
 settori  della  produzione agricola che, ai sensi dell'art.
 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
 2005,  n.  71,  per le produzioni dell'anno 2004 sono stati
 individuati  quali  destinatari  di  interventi urgenti nel
 settore  agroalimentare,  nonche'  ai  produttori di uva da
 vino,  individuati  con  le  medesime  procedure  di cui al
 predetto  decreto-legge  n.  22  del  2005, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  n. 71 del 2005, si applica il
 regolamento  (CE)  n.  1860/2004  del  6 ottobre 2004 della
 Commissione,  relativo all'applicazione degli articoli 87 e
 88  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea agli
 aiuti  de  minimis  nei  settori  dell'agricoltura  e della
 pesca.
 2.  Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati
 dall'Agenzia  per  le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli
 imprenditori  agricoli,  iscritti  nella  relativa gestione
 previdenziale  ed  assistenziale,  nel limite massimo della
 somma  di  109  milioni  di euro per l'anno 2005, di cui 69
 milioni  di  euro destinati ai produttori per le produzioni
 dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori
 di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i
 seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di
 superficie  produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di
 cui  all'art.  131,  paragrafo  2,  del regolamento (CE) n.
 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio:
 a) 3.000  euro  per  imprenditore agricolo in caso di
 superfici  pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a
 15 UBA;
 b) 2.000  euro  per  imprenditore agricolo in caso di
 superfici  pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a
 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
 c) 1.000  euro  per  imprenditore agricolo in caso di
 superfici  pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori
 a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
 3.-4. (Omissis).
 5.  Per  fare  fronte  alle  problematiche  nel settore
 dell'uva  da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul
 mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva
 da  tavola.  Ai  relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro
 per   l'anno  2005,  si  provvede  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 1,
 comma 3-ter,  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
 n. 71.».
 «Art.   1-bis   (Interventi  del  commissario  ad  acta
 ex-Agensud  in  relazione  a  situazioni  di  crisi).  - 1.
 Nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
 dell'art.   5   della  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  il
 commissario  ad  acta  per le attivita' di cui all'art. 19,
 comma 4,   del   decreto-legge   8 febbraio  1995,  n.  32,
 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
 a) puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con l'AGEA
 finalizzate   a   erogare  aiuti  de  minimis,  di  cui  al
 regolamento  (CE)  n.  1860/2004  del  6 ottobre 2004 della
 Commissione,  a  vantaggio  degli imprenditori agricoli, di
 cui  all'art.  1,  commi 1-bis  e  1-ter, del decreto-legge
 28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  29 aprile  2005,  n.  71,  fino ad un importo
 massimo di 21 milioni di euro;
 b) puo'  realizzare,  anche a livello internazionale,
 per  il  tramite  del  Centro servizi ortofrutticoli (CSO),
 apposite   campagne  di  promozione  e  comunicazione,  per
 agevolare  la  conoscenza  da  parte  dei consumatori degli
 aspetti  qualitativi  e  nutrizionali  delle pesche e delle
 nettarine  fino  ad  un  importo  massimo  di  2 milioni di
 euro.».
 «Art.  5-bis  (Proroga  dei  compiti dell'AGEA relativi
 alla   Convenzione   sull'aiuto   alimentare).   -   1.  In
 considerazione  della  proroga della Convenzione sull'aiuto
 alimentare  del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui
 l'Italia  ha  aderito  con  legge 29 dicembre 2000, n. 413,
 decisa  ai  sensi dell'art. XXV della Convenzione medesima,
 e'  differito  fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA
 di cui all'art. 3 della citata legge n. 413 del 2000.
 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
 di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,  pari  a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si
 provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
 stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2005-2007,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
 parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
 del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
 2005,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
 relativo al Ministero degli affari esteri.
 4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
 1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con modificazioni
 dalla  legge  30 novembre  2005,  n.  244, recante: «Misure
 urgenti  per  la  prevenzione dell'influenza aviaria», come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
 L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
 ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
 superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
 di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
 2.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,
 con  decreto  di  natura  non  regolamentare,  determina le
 modalita'  di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
 AGEA delle carni di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1,
 pari  a  20  milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede,
 mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
 allo  scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
 euro,  l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
 quanto  a  8  milioni di euro, l'accantonamento relativo al
 Ministero  degli  affari  esteri,  e, quanto a 7 milioni di
 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  e  fino al
 31 ottobre  2006,  a favore degli allevatori avicoli, delle
 imprese  di  macellazione e trasformazione di carne avicola
 nonche'   mangimistiche  operanti  nella  filiera  e  degli
 esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di carni
 avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
 ai  versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di ogni
 contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
 compresa  la  quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
 di  sanzioni,  interessi  o altri oneri. Non si fa luogo al
 rimborso  di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
 il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
 creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
 essere  dall'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
 alimentare (ISMEA).
 3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
 la  spesa  di  2 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8
 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
 relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
 annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
 riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 36
 del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n. 228, per le
 finalita'  di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
 legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
 dall'anno  2007,  mediante  corrispondente  riduzione della
 proiezione   per   il   medesimo  anno  dello  stanziamento
 iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
 nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
 corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
 Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
 allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
 relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3-quater.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
 d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
 forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
 l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
 ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
 di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
 allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
 trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
 carne   avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma e'
 autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
 degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
 mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
 spesa  di  cui  all'art.  15,  comma 2,  primo periodo, del
 decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
 Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
 4.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
 variazioni di bilancio.».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 4 del
 decreto   legislativo  27 maggio  1999,  n.  165,  recante:
 «Soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le
 erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma dell'art. 11
 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
 «2.  In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
 svolge,  nel  rispetto  degli indirizzi del Ministro per le
 politiche agricole, i seguenti compiti di:
 a) intervento  sul mercato agricolo e agroalimentare,
 sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
 Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
 Bolzano,  per sostenere comparti in situazioni contingenti,
 per   periodi   temporalmente   circoscritti,  al  fine  di
 riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva per
 ristabilire  l'equilibrio  del  mercato stesso, provvedendo
 alla successiva collocazione dei prodotti;
 b) esecuzione    delle    forniture    dei   prodotti
 agroalimentari  disposte  dallo  Stato  italiano,  anche in
 conformita'   ai   programmi   annualmente   stabiliti  dal
 Ministero  degli  affari  esteri  in relazione agli impegni
 assunti  per  l'aiuto  alimentare e la cooperazione con gli
 altri Paesi.».
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 17 del
 decreto   legislativo   29 marzo   2004,  n.  99,  recante:
 «Disposizioni   in   materia   di   soggetti  e  attivita',
 integrita'  aziendale  e  semplificazione amministrativa in
 agricoltura,  a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
 g),  l),  ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   17   (Promozione   del  sistema  agroalimentare
 italiano).  -  1.  In  raccordo  con  il  Comitato  per  la
 valorizzazione  del  patrimonio  alimentare italiano di cui
 all'art.  59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
 488,  la  societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
 Ministero  delle politiche agricole e forestali e strumento
 operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione  delle
 politiche  promozionali  di  competenza  nazionale,  ha per
 scopo  l'erogazione  di  servizi  alle  imprese del settore
 agroalimentare      finalizzati      a      favorire     la
 internazionalizzazione  dei prodotti italiani, ivi compresi
 la   registrazione   a  livello  internazionale  di  marchi
 associati ai segni identificati delle produzioni di origine
 nazionali  e  la  loro tutela giuridica internazionale. Con
 decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali
 e  finanziarie  per  l'espletamento delle funzioni relative
 alla  valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli
 in  materia  di  indicazioni  geografiche, denominazioni di
 origine, specialita' tradizionali garantite.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, recante: «Interventi
 finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
 dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
 n. 38», come modificato dalla presente legge:
 «Art. 2 (Polizze assicurative) - 1. Per le finalita' di
 cui  all'art.  1,  lo  Stato  concede  contributi sui premi
 assicurativi,  in  conformita'  a quanto previsto dal punto
 11.5  degli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di
 Stato  nel  settore agricolo, agli imprenditori agricoli di
 cui all'art. 2135 del codice civile.
 2.  Il  contributo  dello Stato e' concesso fino all'80
 per  cento  del  costo dei premi per contratti assicurativi
 che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il
 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il
 30 per cento nelle altre zone.
 3.  Qualora  contratti assicurativi coprono anche altre
 perdite  dovute  ad  avverse  condizioni  atmosferiche  non
 assimilabili  alle calamita' naturali, di cui al precedente
 art.  1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie,
 il  contributo  dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento
 del costo del premio.
 4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005,  il contributo
 pubblico   e'   concesso   esclusivamente   per   contratti
 assicurativi  che prevedono per ciascun prodotto assicurato
 la   copertura   della   produzione  complessiva  aziendale
 all'interno  di uno stesso comune. Con decreto del Ministro
 delle  politiche  agricole  e  forestali  sono  stabiliti i
 termini,  le  modalita'  e  le  procedure di erogazione del
 contributo sui premi assicurativi.
 5.  La  sottoscrizione  delle  polizze  assicurative e'
 volontaria   e   puo'   avvenire   in  forma  collettiva  o
 individuale.  Possono  deliberare  di  far  ricorso a forme
 assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo
 III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
 5-bis.  La  copertura  assicurativa  per  le produzioni
 zootecniche  di  cui  al  presente  decreto deve intendersi
 comprensiva  del  costo  di  smaltimento dei capi morti per
 qualsiasi causa.».
 - Il  Regolamento  (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
 29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai
 regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
 agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
 favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
 n.  2019/93,  (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
 1454/2001,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n. 1251/1999, (CE) n.
 1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
 2529/2001,  e'  pubblicato  nella  GUCE  serie  L  270  del
 21 ottobre 2003.
 - Si  riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 giugno
 1988,  n.  218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta
 epizootica  ed  altre  malattie epizootiche degli animali»,
 come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco,
 su  proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria
 locale  competente,  ordina l'abbattimento e la distruzione
 degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.
 2.  Quando  sia  necessario, per impedire la diffusione
 della   malattia,   il   Ministro   della  sanita',  previa
 individuazione  dell'area interessata, dispone, con proprio
 decreto,  anche  l'abbattimento  degli  animali sospetti di
 contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
 eventualmente   l'utilizzazione  delle  carni  e  di  altri
 prodotti  ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni
 che saranno stabilite con decreto ministeriale.
 3.  Nei  casi  di altre malattie per le quali, ai sensi
 degli  articoli 1  e  2  del vigente regolamento di polizia
 veterinaria,  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica  8 febbraio  1954, n. 320, e' previsto l'obbligo
 della  denuncia,  il  Ministro  della  sanita',  quando sia
 necessario  per  impedire  la  diffusione  della  malattia,
 stabilisce  che gli animali infetti o sospetti di infezione
 o   di  contaminazione  siano  abbattuti  ed  eventualmente
 distrutti  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'  che
 saranno stabilite con decreto ministeriale.
 4.   Ad   esclusione  dei  casi  di  tubercolosi  e  di
 brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
 o  di  contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire
 dal  4 giugno  1986,  e'  concessa  al  proprietario  o  al
 soccidario,  in  ragione  degli  accordi  stipulati  con il
 soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
 di  mercato,  calcolata  sulla  base del valore medio degli
 animali  della stessa specie e categoria, secondo i criteri
 determinati  dal  Ministro della sanita' di concerto con il
 Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste, con decreto da
 emanarsi  entro  trenta giorni dall'entrata in vigore della
 presente  legge,  sentite  le  organizzazioni nazionali dei
 produttori  zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito
 dell'avvenuto  abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria
 competente  disponga la distruzione di attrezzature fisse o
 mobili  e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di
 mangimi,  di  prodotti  agricoli  e  di prodotti zootecnici
 contaminati,  al  proprietario  o al soccidario, in ragione
 degli  accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una
 indennita'  pari  all'80 per cento del valore attribuito in
 sede  di  stesura  del verbale di distruzione. L'indennita'
 viene  maggiorata della percentuale di compensazione di cui
 al  primo  comma dell'art.  34  del  decreto del Presidente
 della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
 il  proprietario  degli  animali  di cui sia stato disposto
 l'abbattimento  o  il soccidario sia un produttore agricolo
 che  non  abbia  esercitato  l'opzione  di  cui  all'ultimo
 comma dello  stesso  articolo.  Nel caso di abbattimento di
 bovini  l'indennita'  e' concessa alla condizione che siano
 stati  vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro
 della sanita' e nei casi in esse previsti.
 5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni
 degli  animali  di  cui  e'  stato disposto l'abbattimento,
 dall'indennita'   prevista   nel   comma 4  viene  detratto
 l'importo  ricavato dai proprietari degli animali a seguito
 dell'utilizzazione delle carni.
 6.    L'indennita'    non    viene    corrisposta   per
 l'abbattimento   degli  animali  in  transito  o  importati
 dall'estero,   ancorche'   nazionalizzati,   qualora  venga
 accertato     che     la    malattia    era    preesistente
 all'importazione.   In   tali  casi  sono  a  carico  dello
 speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
 relative   all'applicazione   delle   misure   di   polizia
 veterinaria,  ivi comprese la macellazione e la distruzione
 degli   animali,   disposte   dalle   competenti  autorita'
 sanitarie.
 7.  In  caso  di  abbattimento  nei posti di confine di
 animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
 a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
 della indennita' e' a carico dello Stato.
 8.   L'indennita'   non   e'   concessa  a  coloro  che
 contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del
 testo  unico  delle  leggi  sanitarie,  approvato con regio
 decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
 regolamento  di  polizia veterinaria, approvato con decreto
 del  Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
 L'indennita'   non   e'  altresi'  concessa  a  coloro  che
 contravvengono  ai  provvedimenti  assunti  dalle autorita'
 competenti  in  relazione  alle  malattie epizootiche degli
 animali.  In  tali  casi  l'indennita',  ove competa, viene
 corrisposta   soltanto   a   conclusione   favorevole   del
 procedimento  di  erogazione della sanzione amministrativa.
 Per  l'accertamento  delle  infrazioni e per l'applicazione
 delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste dalla
 presente  legge  si  applicano  le disposizioni di cui alla
 legge  24 novembre  1981,  n.  689,  e le relative norme di
 attuazione.
 9.  Il  Ministro  della sanita' dispone che le carni, i
 prodotti   ed   avanzi   ottenuti  da  animali  normalmente
 macellati,  ove  esista  il sospetto che siano contaminati,
 vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
 proprio  decreto,  al  fine di renderli sicuramente innocui
 nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
 10.  Per  i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
 cui  si  debba  procedere  alla  distruzione  dei  prodotti
 contaminati,  agli aventi diritto e' concesso un indennizzo
 secondo  i  criteri determinati dal Ministro della sanita',
 di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
 foreste,  avuto  riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori
 di mercato dei prodotti distrutti.».
 - Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 3 della
 legge  2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta
 contro  l'afta  epizootica  ed  altre  malattie epizootiche
 degli animali»:
 «1. Le indennita' di cui all'art. 2 gravano sulla quota
 a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per
 la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive
 e diffusive degli animali.».
 - Si trascrive il testo del comma 164 dell'art. 1 della
 legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2005)»:
 «164.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
 comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
 pubblica  per  il triennio 2005-2007 il livello complessivo
 della  spesa  del  Servizio  sanitario  nazionale,  al  cui
 finanziamento  concorre  lo Stato, e' determinato in 88.195
 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
 l'anno  2006  e  91.759  milioni di euro per l'anno 2007. I
 predetti  importi  ricomprendono anche quello di 50 milioni
 di  euro,  per  ciascuno  degli  anni indicati, a titolo di
 ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
 "Bambino  Gesu'".  Lo  Stato,  in deroga a quanto stabilito
 dall'art.  4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
 n.   347,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
 del  Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
 2003.  A  tal  fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
 debitoria,  la  spesa  di  2.000 milioni di euro per l'anno
 2005,  di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
 disavanzi  della  regione  Lazio per l'anno 2003, derivanti
 dal   finanziamento   dell'ospedale   "Bambino  Gesu'".  Le
 predette  disponibilita'  finanziarie sono ripartite tra le
 regioni  con decreto del Ministro della salute, di concerto
 con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
 la Conferenza Stato-regioni.».
 - Si trascrive il testo del comma 278 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2006)»:
 «278.  Al  fine  di  agevolare  la  realizzazione degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica  di  cui  al comma 274, il
 livello  complessivo  della  spesa  del  Servizio sanitario
 nazionale,  al  cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
 all'art.  1,  comma 164,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
 311,  e'  incrementato  di  1.000  milioni  di euro annui a
 decorrere  dall'anno  2006.  L'incremento  di  cui al primo
 periodo  e'  da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
 modalita'  concessive  definiti  con  decreto  del Ministro
 della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
 delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
 interessate,   la  stipula  di  specifici  accordi  diretti
 all'individuazione   di  obiettivi  di  contenimento  della
 dinamica  della  spesa  al fine della riduzione strutturale
 del disavanzo.».
 - Si  trascrive  il  testo del comma 9 dell'art. 48 del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
 recante:  «Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
 per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
 «9.   Le   risorse   di  cui  al  comma 8,  lettera a),
 confluiscono   nel   fondo  stanziato  in  apposita  unita'
 previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
 Ministero   della  salute  e  suddiviso  in  tre  capitoli,
 distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
 tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
 investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
 raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
 - Si  trascrive  il testo del comma 4 dell'art. 1 della
 legge  18 giugno  1998,  n.  194,  recante: «Interventi nel
 settore dei trasporti»:
 «Art. 1 (Interventi nel settore del trasporto aereo). -
 4.  In  relazione  al  processo  di  liberalizzazione  e di
 privatizzazione   del   mercato  del  trasporto  aereo,  il
 Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
 economica,  di  concerto  con  il  Ministro dei trasporti e
 della  navigazione,  e' autorizzato ad erogare somme per la
 ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui
 all'art.  2,  comma 192,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
 662,  nel  limite  di spesa di lire 196 miliardi per l'anno
 1998,  di  lire  322  miliardi per l'anno 1999, di lire 500
 miliardi  per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno
 2001.   Il  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
 riferisce   ogni   sei   mesi   al   Parlamento  in  merito
 all'andamento del predetto processo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 1-ter. Disposizioni  in  favore  delle  imprese  ubicate  nelle  province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990 ((  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione  dei  contributi  previdenziali  e  dei premi assicurativi, relativi  agli  anni  1990,  1991  e  1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990  e  ubicate  nelle  province di Catania, Siracusa e Ragusa.  Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente  periodo,  il  termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,   e'   fissato   al  30 settembre  2006  e  il  termine  per  la rateizzazione  di  cui  al  terzo  periodo  del  predetto comma 17 e' fissato  al  1° ottobre  2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite  un  versamento  in  conto entrata nel bilancio dello Stato a valere  sulle  risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61,  comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un  importo  equivalente  ai  fini  della  invarianza dei saldi per i medesimi anni.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive il testo del comma 17 dell'art. 9 della
 legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 2003)»:
 «17.  I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
 1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
 Siracusa,   individuati  ai  sensi  dell'art.  3  dell'O.M.
 21 dicembre  1990  del  Ministro per il coordinamento della
 protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
 299  del  24 dicembre  1990,  destinatari dei provvedimenti
 agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
 titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
 automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
 1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
 il  16 aprile  2003,  l'intero ammontare dovuto per ciascun
 tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
 eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
 per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
 gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
 versare    complessivamente    ai    sensi   del   presente
 comma eccedano   la   somma  di  5.000  euro,  gli  importi
 eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
 semestrali  con  l'applicazione  degli  interessi  legali a
 decorrere  dal  17 aprile  2003.  L'omesso versamento delle
 predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
 non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
 per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
 disposizioni  dell'art. 14 del decreto del Presidente della
 Repubblica   29 settembre   1973,   n.  602,  e  successive
 modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
 amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
 versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
 entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
 gli interessi legali.».
 - Per  i riferimenti normativi del comma 1 dell'art. 61
 della    legge   27 dicembre   2002,   n.   289,   recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2003)»,  si
 vedano le note all'art. 01.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero
 1.   Al   fine   di   fronteggiare   la  grave  crisi  del  settore bieticolo-saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  un  Comitato interministeriale composto dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  che  lo  presiede, dal Ministro delle politiche  agricole  e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministro delle attivita'  produttive,  dal  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali,  dal  Ministro  per  le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  ((nonche'  da  tre presidenti  di  regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.))  Le  funzioni  di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche  agricole  e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
 2. Il Comitato di cui al comma 1:
 a) approva,  entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
 b)   coordina  le  misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
 c) formula   direttive   per   l'approvazione   dei  progetti  di riconversione.
 3.  Le  imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole  e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  un  progetto  di  riconversione  per ciascuno  degli  impianti  industriali  ove cessera' la produzione di zucchero.   I  progetti  di  riconversione,  finalizzati  anche  alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono  approvati  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite   le   Amministrazioni  interessate,  anche  avvalendosi  del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA).
 4.  E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)  il  Fondo  per  la razionalizzazione e la riconversione della produzione  bieticolo-saccarifera,  al  quale  affluiscono le risorse finanziarie  comunitarie  destinate  alla diversificazione produttiva del  settore  bieticolo-saccarifero  in  Italia,  nonche'  le risorse presenti    nel    Fondo    per    il    risanamento    del   settore bieticolo-saccarifero    di    cui   all'articolo 3,   comma 2,   del decreto-legge  12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di utilizzo delle risorse   del   Fondo   sono  disposte  con  decreto  di  natura  non regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali, sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((  4-bis.  Al  Fondo  di  cui al comma 4 e' altresi' attribuita, per l'anno  2006,  una  dotazione  finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro,  finalizzata  ad  assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per  la  produzione  bieticolo-saccarifera  previsti  dalla normativa comunitaria,  nonche'  ad  assicurare, relativamente al primo anno di attuazione,  la  piu'  efficace  realizzazione  degli obiettivi della riforma  dell'organizzazione  comune  di  mercato  dello zucchero. Al relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione per l'anno  2006  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61, comma 1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
 5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli  aiuti  comunitari  alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito. ((  5-bis.  La  quota  di  raffinazione  di zucchero di canna greggio spettante   all'Italia   a   partire   dall'anno   2007   nell'ambito dell'organizzazione  comune  di  mercato dello zucchero e' attribuita con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,   n.  241,  prevedono  la  assegnazione  della  quota  suddetta garantendo  l'unitarieta'  della  quota  stessa  e  la  priorita' per l'ubicazione     dell'impianto     nelle    regioni    dell'obiettivo convergenza.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 del
 decreto-legge  12 agosto  1983,  n.  371,  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge  11 ottobre  1983,  n.  546,
 recante:  «Misure  urgenti  per fronteggiare problemi delle
 calamita', dell'agricoltura e dell'industria»:
 «2.  Per  le  finalita'  di  cui al precedente comma e'
 costituito,  presso  il  Ministero dell'agricoltura e delle
 foreste,   un   «Fondo   per  il  risanamento  del  settore
 bieticolo-saccarifero», al quale e' attribuita la dotazione
 di lire 100 miliardi per l'anno 1983».
 - Per  il  comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre
 2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  12  della  legge
 7 agosto  1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
 procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai
 documenti amministrativi»:
 «Art.   12   (Provvedimenti   attributivi  di  vantaggi
 economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
 sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
 economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
 privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione ed alla
 pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni procedenti,
 nelle   forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei
 criteri  e  delle  modalita'  cui le amministrazioni stesse
 devono attenersi.
 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
 di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
 relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2-bis. Etichettatura del miele ((  1.  All'articolo 3,  comma 2,  del  decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
 «f) sull'etichetta  devono  essere  indicati  il  Paese  o  i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 3 del
 decreto   legislativo  21 maggio  2004,  n.  179,  recante:
 «Attuazione  della  direttiva  2001/110/CE  concernente  la
 produzione  e la commercializzazione del miele», cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «2.  Al  miele  si  applicano  le  seguenti particolari
 disposizioni:
 a) la  denominazione  di vendita «miele» e' riservata
 al  miele  definito  nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata
 nel commercio per designare tale prodotto;
 b) la  denominazione  di  vendita  di cui all'art. 1,
 commi 2  e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
 sono   utilizzate  nel  commercio  per  designarli.  Queste
 denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
 di  vendita  «miele»,  ad eccezione del miele filtrato, del
 miele  in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato
 nel miele e del miele per uso industriale;
 c) il  miele  per  uso  industriale  deve  riportare,
 accanto   alla   denominazione   di  vendita,  la  menzione
 «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
 d) ad  esclusione  del miele filtrato e del miele per
 uso industriale, le denominazioni possono essere completate
 da indicazioni che fanno riferimento:
 1)  all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
 e'  interamente  o  principalmente  ottenuto  dalla  pianta
 indicata  e  ne possiede le caratteristiche organolettiche,
 fisicochimiche e microscopiche;
 2)    all'origine    regionale,    territoriale   o
 topografica,    se   il   prodotto   proviene   interamente
 dall'origine indicata;
 3)  a  criteri di qualita' specifici previsti dalla
 normativa comunitaria;
 e) il  miele  per  uso  industriale  utilizzato  come
 ingrediente  di un prodotto alimentare composto puo' essere
 designato  con  il solo termine «miele» nella denominazione
 di  vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
 l'elenco  degli ingredienti deve riportare la denominazione
 completa di miele per uso industriale;
 f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
 Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
 g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
 industriale,  i  contenitori per la merce alla rinfusa, gli
 imballaggi   e  i  documenti  commerciali  devono  indicare
 chiaramente  la  denominazione completa del prodotto di cui
 all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2-ter. Differimento  di  termine  per  adempimenti  concernenti  il prelievo supplementare ((  1.  Tutti  i  versamenti  di  cui  all'articolo 5,  comma 2,  del decreto-legge  28 marzo  2003,  n. 49, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  sono  rinviati al 31 luglio 2006.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 5 del
 decreto-legge   28 marzo   2003,  n.  49,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante:
 «Riforma  della  normativa  in  tema  di  applicazione  del
 prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
 lattiero-caseari»:
 «2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del
 termine  di  cui  al  comma 1,  fatto salvo quanto previsto
 dall'art.  10,  commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono
 al  versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto
 corrente  acceso  presso  l'istituto  tesoriere  dell'AGEA,
 nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di
 copia   delle   ricevute   di   versamento,   ovvero  delle
 fideiussioni di cui al comma 6.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico ((  1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  128,  e  per  favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, e' incentivata la produzione e la  commercializzazione  di  bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008.
 2.  Dal  1o luglio  2006  i  produttori  di  carburanti diesel e di benzina  sono  obbligati  ad  immettere  al  consumo biocarburanti di origine  agricola  oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro,  o  di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi  del  presente  articolo,  in  misura  pari all'1 per cento dei carburanti  diesel  e  della  benzina  immessi  al  consumo nell'anno precedente.   Tale   percentuale,   espressa   in  potere  calorifico inferiore, e' incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
 3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il  Ministro  delle  attivita'  produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  stabilite le modalita' per l'invio da parte dei   produttori   di   carburanti   diesel   e   di   benzina,   con autocertificazione,  dei  dati  relativi all'immissione in consumo di biocarburanti  di  origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati  relativi  all'immissione  in  consumo di carburanti diesel e di benzina,   riferiti  all'anno  precedente.  Con  detto  decreto  sono altresi'  stabilite  le  misure  per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.
 4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi',    l'integrazione    della   filiera   agroenergetica,   la valorizzazione,     la     produzione,    la    trasformazione,    la commercializzazione,  la  distribuzione  di  biomasse  agricole  e di biocarburanti  di  origine  agricola.  Gli imprenditori agricoli e le imprese  di  produzione  e  di  distribuzione  di  biocarburanti  e i soggetti  interessati,  pubblici  o  privati,  stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
 5.  Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali,  entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, delibera  la  disciplina  dei  contratti di programma agroenergetici, individuando  l'amministrazione  competente  per  la  loro stipula. I contratti  di  programma  agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale   e   sono   finalizzati   alla  creazione  di  occupazione aggiuntiva,  anche  mediante  l'attivazione  di  nuovi  impianti.  E' assicurata priorita' nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che  riconoscono  agli  imprenditori  agricoli  una  quota dell'utile conseguito   in  proporzione  ai  conferimenti  della  materia  prima agricola.
 6.   La  sottoscrizione  di  un  contratto  di  coltivazione  e  di fornitura,  o  contratti  ad  essi  equiparati,  o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
 a) nei  bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti  nel  settore  della  promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
 b) nei  contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
 7.  Le  pubbliche  amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma  con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e di biocarburanti di origine agricola,  la  ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
 8.  Ai  fini  dell'articolo 21,  comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
 9.  Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.   79,  e  successive  modificazioni,  il  gestore  della  rete  di trasmissione  nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas  oggetto  di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di  un  contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
 10.  Gli  operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti  di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine realizzano un sistema  di  identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie  a  ricostruire  il  percorso del biocarburante attraverso tutte  le  fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare  riferimento  alle informazioni relative alla biomassa ed alla  materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
 11.  All'articolo 1,  comma 423,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo   le   parole:  «energia  elettrica»,  sono  inserite  le seguenti: «e calorica»;
 b) dopo  le  parole:  «da  fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   trascrive  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo  30 maggio  2005,  n. 128, recante: «Attuazione
 della   direttiva   2003/30/CE   relativa  alla  promozione
 dell'uso   dei   biocarburanti   o   di   altri  carburanti
 rinnovabili nei trasporti»:
 «Art.  3  (Obiettivi  indicativi  nazionali). - 1. Sono
 fissati   i   seguenti   obiettivi   indicativi  nazionali,
 calcolati  sulla  base del tenore energetico, di immissione
 in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili,
 espressi  come percentuale del totale del carburante diesel
 e  di  benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato
 nazionale:
 a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
 b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.».
 - Si  trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 12 e
 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante:
 «Regolazioni  dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.
 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
 «Art.  9  (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
 ha  lo  scopo  di  favorire  l'integrazione di filiera e la
 valorizzazione  dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,
 tenendo   conto   degli   interessi  della  filiera  e  dei
 consumatori. L'intesa puo' definire:
 a) azioni   per   migliorare   la   conoscenza  e  la
 trasparenza della produzione e del mercato;
 b) azioni     per     un    migliore    coordinamento
 dell'immissione dei prodotti sul mercato;
 c) modelli  contrattuali compatibili con la normativa
 comunitaria  da  utilizzare  nella stipula dei contratti di
 coltivazione, allevamento e fornitura;
 d) modalita'   di   valorizzazione   e  tutela  delle
 denominazioni  di origine, indicazioni geografiche e marchi
 di qualita';
 e) criteri  per  la  valorizzazione  del legame delle
 produzioni al territorio di provenienza;
 f) azioni   al   fine  di  perseguire  condizioni  di
 equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
 e  ricerche  per  l'orientamento  della produzione agricola
 alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
 g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
 2.  L'intesa  di  filiera  e' stipulata nell'ambito del
 Tavolo  agroalimentare,  di  cui  all'art.  20  del decreto
 legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  tra  gli organismi
 maggiormente   rappresentativi   a  livello  nazionale  nei
 settori   della   produzione,   della  trasformazione,  del
 commercio  e  della  distribuzione  dei prodotti agricoli e
 agroalimentari,  presenti  o  rappresentati  nel  Consiglio
 nazionale  dell'economia  e  del  lavoro.  A  tale  fine, i
 predetti  organismi indicano la rappresentanza di filiera a
 livello  nazionale  per  il  settore  di  appartenenza. Con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
 proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
 da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
 del  presente  decreto,  sono  definite le modalita' per la
 stipula   delle   intese  di  filiera,  nonche'  quelle  di
 costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
 3.  Le  intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
 Organizzazioni  interprofessionali  riconosciute  ai  sensi
 all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
 4.  Le  intese non possono comportare restrizioni della
 concorrenza  ad  eccezione  di  quelli che risultino da una
 programmazione  previsionale  e coordinata della produzione
 in  funzione  degli sbocchi di mercato o da un programma di
 miglioramento  della  qualita'  che  abbia come conseguenza
 diretta una limitazione del volume di offerta.
 5.   Le  intese  sono  comunicate  al  Ministero  delle
 politiche  agricole  e  forestali  entro  i quindici giorni
 dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
 con  la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
 al  comma 4  sono  approvate con decreto del Ministro delle
 politiche agricole e forestali.».
 «Art.  10  (Contratti  quadro)-  - 1. Nell'ambito delle
 finalita'  di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della
 Comunita'  europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1,
 del  regolamento  (CEE)  n.  26/1962 del 4 aprile 1962, del
 Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici
 di  cui  al  capo  I possono sottoscrivere contratti quadro
 aventi i seguenti obiettivi:
 a) sviluppare  gli  sbocchi  commerciali  sui mercati
 interno  ed  estero, e orientare la produzione agricola per
 farla  corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo,
 alla   domanda,   al   fine  di  perseguire  condizioni  di
 equilibrio e stabilita' del mercato;
 b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
 c) migliorare    la   qualita'   dei   prodotti   con
 particolare  riguardo  alle  diverse  vocazioni colturali e
 territoriali e alla tutela dell'ambiente;
 d) ridurre  le  fluttuazioni dei prezzi ed assicurare
 le  altre  finalita'  perseguite  dall'art. 33 del Trattato
 sulla Comunita' europea;
 e) prevedere   i   criteri   di   adattamento   della
 produzione all'evoluzione del mercato.
 2.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali  possono  essere  definite,  per singole filiere,
 modalita'  di  stipula  dei contratti quadro in mancanza di
 intesa  di  filiera,  che  prevedano una rappresentativita'
 specifica,   determinata   in   percentuale  al  volume  di
 produzione   commercializzata,   da   parte   dei  soggetti
 economici di cui al capo I.».
 «Art. 11 (Modalita). - 1. Il contratto quadro definisce
 il  prodotto,  le  attivita'  e  l'area  geografica nei cui
 confronti  e'  applicabile;  nel  contratto  quadro  devono
 essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi
 generali:
 a) confronto   preventivo   delle   previsioni  della
 produzione  e  degli  sbocchi  commerciali  del prodotto in
 vista della loro armonizzazione;
 b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il
 prodotto   oggetto   del  contratto  quadro  alle  esigenze
 dell'immissione  sul  mercato,  con  riferimento anche alle
 caratteristiche  qualitative  del  prodotto  ed  ai servizi
 logistici  che  incidono sulla determinazione del prezzo di
 commercializzazione;
 c) obbligo  per  gli  acquirenti  di  rifornirsi  del
 prodotto  oggetto del contratto quadro tramite un contratto
 di  coltivazione,  allevamento e fornitura, o tramite altro
 contratto,  comunque denominato, da stipulare per iscritto,
 che  rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda
 espressamente  l'applicazione  anche  nei  confronti  degli
 imprenditori  agricoli  non  aderenti  alle  organizzazioni
 stipulanti,  ai  sensi  dell'art.  13.  Il  rispetto  delle
 condizioni  stabilite  nei  contratti  quadro  deve  essere
 garantito   dalla   previsione  espressa,  contenuta  negli
 accordi  stessi  e  confermata  nei  contratti-tipo  e  nei
 contratti   individuali,   che  considera,  ai  fini  degli
 articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza
 ogni  sua  violazione,  con  diritto  al risarcimento degli
 eventuali danni;
 d) definizione  dei  criteri per la valutazione delle
 diversificazioni  di  prezzo  da  stabilire in relazione al
 processo   produttivo   applicato  e  alle  caratteristiche
 qualitative  dei  prodotti  considerati  per  assicurare il
 raggiungimento  delle  finalita'  dell'art. 33 del Trattato
 istitutivo della Comunita' europea.
 3.  Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di
 prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai
 loro   consorzi   per   la  raccolta,  la  lavorazione,  la
 trasformazione  e  la commercializzazione sul mercato delle
 produzioni  agricole  ed  agroalimentari. E' facolta' delle
 cooperative   agricole  e  dei  loro  consorzi  aderire  ai
 contratti quadro.
 4.  I  contratti  quadro  devono  contenere,  per  ogni
 prodotto, disposizioni relative a:
 a) il  riconoscimento  delle  cause di forza maggiore
 che  giustificano  il  mancato  rispetto  parziale o totale
 delle  reciproche  obbligazioni  delle  parti  nei  singoli
 contratti;
 b) l'individuazione  di  un  collegio arbitrale terzo
 rispetto  alle  parti  al quale rimettere ogni controversia
 fra  le  organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in
 ordine  alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi,
 e  di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto
 quadro  ogni  controversia  tra  gli imprenditori che siano
 interessati  direttamente  alla  esecuzione dei contratti o
 che   siano  parti  dei  contratti  da  essi  regolati.  La
 determinazione  del  risarcimento del danno derivante dalla
 violazione  di  quanto disposto dal comma 2, la lettera c),
 deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio
 arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura
 previsti  nella  presente lettera b). Il danno e' liquidato
 con valutazione equitativa;
 c) le   modalita'  di  corresponsione,  da  parte  di
 ciascun    produttore,    trasformatore,   commerciante   e
 distributore  alle rispettive organizzazioni firmatarie, di
 contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese
 previste   dagli   accordi   finalizzate   a   favorire  la
 stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli
 tecnici  ed  economici,  ed  azioni  per la promozione e lo
 sviluppo  delle  vendite  -  la valorizzazione dei prodotti
 oggetto  dei  contratti  quadro.  Il contributo puo' essere
 determinato   da  una  quota  percentuale  del  prezzo  del
 prodotto oggetto dei singoli contratti;
 d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in
 caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni,
 anche   in   relazione   alle  ipotesi  disciplinate  dagli
 articoli 12 e 13.
 5.  I  contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo,
 che  deve  essere adottato nella stipulazione dei contratti
 di coltivazione, allevamento e fornitura.
 6.   I   contratti  quadro  e  il  contratto-tipo  sono
 depositati,  a  cura  delle  parti  contraenti, entro dieci
 giorni   dalla   stipulazione  presso  il  Ministero  delle
 politiche  agricole  e  forestali,  il  quale, entro trenta
 giorni  dal  deposito, puo' formulare osservazioni circa la
 rappresentativita'  delle parti contraenti e la conformita'
 degli  accordi  alla  normativa  comunitaria  e  nazionale.
 Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro
 ed   il   contratto-tipo   si  intendono  efficaci  e  sono
 pubblicati  sul sito del Ministero delle politiche agricole
 e forestali e su quelli delle regioni interessate.».
 «Art.  12 (Recesso, cessione di azienda, e privilegio).
 - 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di
 coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di
 un  anno  e  dopo  che  sia  trascorsa  almeno una campagna
 completa di consegne.
 2.  In  caso di cessione totale o parziale dell'azienda
 da   parte  di  un  imprenditore  che  ha  sottoscritto  un
 contratto   individuale   di  coltivazione,  allevamento  e
 fornitura  in esecuzione di un contratto quadro, il cedente
 e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di
 tale   contratto,  ed  il  cessionario  deve  impegnarsi  a
 rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
 3.  In  caso  di violazione degli obblighi previsti dai
 commi 1  e  2,  l'inadempiente e' obbligato al risarcimento
 dei  danni,  da  liquidarsi  con  valutazione equitativa in
 mancanza  di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle
 sanzioni  ed  agli indennizzi fissati dai contratti quadro.
 Gli   obblighi  suddetti  gravano,  nel  caso  di  cessione
 dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
 4.  I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti
 dei   trasformatori,   commercianti   e   dei  distributori
 acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel
 rispetto  del  presente  decreto, hanno privilegio generale
 sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751-bis, primo
 comma, n. 4), del codice civile.».
 «Art.  13  (Obblighi  degli  acquirenti). - 1. Le parti
 acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato
 un  contratto  quadro  sono obbligate ad applicare tutte le
 condizioni  in  esso previste ai contratti di coltivazione,
 allevamento  e  fornitura  e  ad  ogni  altro contratto che
 riguardi  prodotti  di  provenienza  nazionale  contemplati
 nell'accordo,  anche se stipulati con imprenditori agricoli
 non  aderenti  alle organizzazioni firmatarie del contratto
 quadro.
 2.   Gli   imprenditori   agricoli  non  aderenti  alle
 organizzazioni   firmatarie   di   contratti   quadro,  ove
 concludano   contratti   di   coltivazione,  allevamento  e
 fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto
 quadro,  possono  pretendere  l'applicazione in loro favore
 delle  clausole  contenute  in detto accordo, e sono in tal
 caso   obbligati   a   corrispondere   alle  organizzazioni
 firmatarie  i  contributi  di  cui  all'art.  11,  comma 4,
 lettera c).
 3.  La  violazione  degli obblighi di cui ai precedenti
 commi costituisce,  ai  fini degli articoli 1453 e 1455 del
 codice   civile,  grave  inadempienza,  con  diritto  delle
 organizzazioni   dei  produttori  o  loro  forme  associate
 firmatarie  del contratto quadro e dei singoli imprenditori
 agricoli   che   ne   hanno  richiesto  l'applicazione,  di
 richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
 4. Alle controversie relative alle fattispecie previste
 ai  commi  precedenti  si applica quanto disposto dall'art.
 11, comma 4, lettera b).».
 - Si  trascrive  il  comma 5  dell'art.  21 del decreto
 legislativo  26 ottobre  1995,  504,  recante: «Testo unico
 delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
 produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni penali e
 amministrative»:
 «5.  Oltre  ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato
 come  carburante  qualsiasi  altro  prodotto  destinato  ad
 essere  utilizzato,  messo  in  vendita  o  utilizzato come
 carburante  o come additivo ovvero per accrescere il volume
 finale  dei  carburanti.  I  prodotti  di  cui  al presente
 comma possono  essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche
 quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato,
 inoltre,  con  l'aliquota  d'imposta  prevista  per  l'olio
 minerale  equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
 o  in  miscela  con  altre  sostanze,  destinato  ad essere
 utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
 per  il  riscaldamento,  ad  eccezione  del  carbone, della
 lignite,  della  torba  o  di  qualsiasi  altro idrocarburo
 solido  simile  o  del  gas  naturale.  Per gli idrocarburi
 ottenuti  dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
 e  dei  residui  oleosi  di  ricupero  destinati  ad essere
 utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
 per gli oli combustibili densi.».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante: «Attuazione
 della  direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
 mercato interno dell'energia elettrica»:
 «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
 Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
 risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
 anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
 nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
 soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
 importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
 rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
 elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
 prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
 esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
 aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
 vigore del presente decreto.
 2.   L'obbligo  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle
 importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
 netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
 delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
 dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
 gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
 nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
 dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
 della  legge  23 dicembre  1998, n. 488; la quota di cui al
 comma 1  e'  inizialmente stabilita nel due per cento della
 suddetta energia eccedente i 100 GWh.
 3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto
 obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
 l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
 produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
 rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
 della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
 agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge
 14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
 rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
 trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
 fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
 puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
 rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
 con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
 emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
 4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
 assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
 impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
 rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
 specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
 elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
 combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
 annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
 l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
 elettrica consumata.
 5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
 commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
 dell'ambiente,  sono adottate le direttive per l'attuazione
 di  quanto  disposto  dai  commi 1,  2  e  3,  nonche'  gli
 incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
 successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
 al   rispetto  delle  norme  volte  al  contenimento  delle
 emissioni  di  gas  inquinanti, con particolare riferimento
 agli  impegni  internazionali  previsti  dal  protocollo di
 Kyoto.
 6.  Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
 di  fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
 su  proposta  del  Ministro dell'industria, del commercio e
 dell'artigianato,    sentita   la   Conferenza   unificata,
 istituita  ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
 pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
 e   le   province   autonome  delle  risorse  da  destinare
 all'incentivazione.  Le  regioni  e  le  province autonome,
 anche  con  proprie  risorse, favoriscono il coinvolgimento
 delle  comunita'  locali  nelle  iniziative  e  provvedono,
 attraverso  procedure  di  gara,  all'incentivazione  delle
 fonti rinnovabili.».
 - Si  riporta  il testo del comma 423 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  cosi'  come modificato
 dalla presente legge:
 «423.  La produzione e la cessione di energia elettrica
 e   calorica   da   fonti   rinnovabili   agroforestali   e
 fotovoltaiche   effettuate   dagli   imprenditori  agricoli
 costituiscono  attivita'  connesse ai sensi dell'art. 2135,
 terzo  comma, del codice civile e si considerano produttive
 di reddito agrario.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2-quinquies. Modifica  all'articolo 4  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ((  1.  All'articolo 4,  comma 2,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.  228,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Per la vendita  al  dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli  abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 4 del
 decreto   legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  recante:
 «Orientamento  e  modernizzazione  del  settore agricolo, a
 norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
 «2.  La  vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
 itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
 luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
 effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
 comunicazione.  Per  la  vendita al dettaglio esercitata su
 superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
 altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
 la  disponibilita'  non  e'  richiesta  la comunicazione di
 inizio attivita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Misure  urgenti  per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo
 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole  da:  «,  alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2»  fino  alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia  presentato  al  CIPE  la  proposta di adozione della relativa delibera  di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n.  26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del  16 settembre  2003,  non  oltre  il  30 settembre  2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi   statali   non  superiore  a  400  milioni  di  euro  che determinano  erogazioni  nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».
 2.  Al  comma 10  dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  le  parole:  «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento». ((  2-bis.  All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il  testo  del  comma 3  dell'art. 8 del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante:
 «Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo  sviluppo economico, sociale e territoriale», cosi' come
 modificato dalla presente legge:
 «3.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
 comma 356,  lettera e),  della  legge  30 dicembre 2004, n.
 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
 alla  concessione  di  incentivi  disposta in attuazione di
 bandi  gia'  emessi  alla  data  di  entrata  in vigore del
 presente decreto o a fronte di contratti di programma per i
 quali   il   Ministro   delle  attivita'  produttive  abbia
 presentato  al  CIPE la proposta di adozione della relativa
 delibera  di  approvazione,  ai  sensi  del punto 7.2 della
 delibera  CIPE  n.  26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre
 il  30 settembre  2005  e  per  un importo, per le proposte
 presentate  al  CIPE  dopo  il 17 marzo 2005, di contributi
 statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano
 erogazioni  nell'anno  2005  non  superiori a 80 milioni di
 euro.».
 -   Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 61 della
 legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria  2003)»,  cosi'  come modificato
 dalla presente legge:
 «10.  Le  economie derivanti da provvedimenti di revoca
 totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
 comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
 citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
 nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
 contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
 delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
 Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
 regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
 cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
 nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
 art.   87,   paragrafo  3,  lettera c),  del  Trattato  che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
 regolamento.».
 -    Si   riporta   il  testo  del  comma 17  dell'art.
 11-quaterdecies  del  decreto-legge  30 settembre  2005, n.
 203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
 2005,  n.  248,  recante: «Misure di contrasto all'evasione
 fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
 finanziaria», cosi' come modificato dalla presente legge:
 «17.  E'  autorizzato  un contributo quindicennale di 1
 milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2006  in favore
 dell'ANAS S.p.a. per la realizzazione di lavori di raccordo
 stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
 1.  Agli  appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo  forestale  dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia  giudiziaria  e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti  del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia  giudiziaria,  limitatamente  alle  funzioni  esercitate.  Il Ministro  dell'interno,  su  proposta  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza al personale di cui al presente  comma,  limitatamente  alle  funzioni esercitate. All'onere relativo  alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito   delle   esistenti   dotazioni   di   bilancio  all'uopo finalizzate.
 2.  All'articolo 1,  comma 1,  lettera c),  del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'alinea  le  parole:  «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»;
 b) al  numero  1),  le  parole:  «quando  la  denominazione e' il componente  esclusivo  della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite  dalle  seguenti:  «quando  gli  utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
 3.  Gli  articoli da  13  a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono  abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990   si  applicano  le  sanzioni  di  cui  al  decreto  legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
 4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e   forestali,  prescritti  dal  regolamento  (CEE)  n.  4045/89  del Consiglio,   del   21 dicembre   1989,  e  successive  modificazioni, concernenti  gli  aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti  dal  Corpo  forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione  frodi,  secondo  le  modalita'  previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((  4-bis.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  del  sistema  per l'identificazione   e   la   registrazione   degli   animali   e   la tracciabilita'  dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il  Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni  e  i  compiti  gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si  avvalgono  della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» quale  ente  strumentale  di  assistenza tecnica al sistema nazionale delle  anagrafi  animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai  fini  della  promozione  internazionale  del  sistema  Italia  di tracciabilita'  degli  alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano  direttamente  alla societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»,  con  provvedimento  amministrativo,  funzioni,  servizi  e risorse relativi a tali compiti.
 4-ter.   La   societa'   consortile  «Consorzio  anagrafi  animali» assicura,  nello  svolgimento  della funzione di cui al comma 4-bis e sulla  base  di  un  programma  annuale  formulato conformemente alle indicazioni   dei   Ministeri   competenti,  il  coordinamento  degli interventi   necessari  a  dare  piena  attuazione  agli  adempimenti connessi.  Per  la  promozione  di  attivita'  riconducibili a quanto previsto  dal  comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali»,  d'intesa  con  il  Ministero  della salute ed il Ministero delle  politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento  ed  ai  costi  generali  di  struttura  della predetta societa'  consortile,  per  lo  svolgimento  della  funzione  di ente strumentale  di  assistenza  tecnica,  l'AGEA  assegna  alla societa' medesima  un  contributo  a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di  euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui  al  decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 4-quater.  Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva  ed  assicurare  una  migliore  informazione ai consumatori, e' fatto  divieto  ai  pubblici  esercizi  di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
 4-quinquies.  In  caso  di  violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater,  si  applica  a  carico  degli  esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 1 del
 decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n.  297, recante:
 «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
 (CEE)   n.   2081/92,   relativo   alla   protezione  delle
 indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni di origine
 dei  prodotti agricoli e alimentari», cosi' come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  1  (Uso  commerciale). - 1. Salva l'applicazione
 delle    norme    penali    vigenti,    chiunque    impiega
 commercialmente   in   maniera   diretta  o  indiretta  una
 denominazione    protetta,    intendendo   per   tale   una
 denominazione di origine o una indicazione geografica cosi'
 come  definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92
 del  14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o
 il  marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e'
 sottoposto   alle   sanzioni   amministrative   di  seguito
 individuate:
 a) per  prodotti  comparabili, in quanto appartenenti
 allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a
 causa:
 1)  del  mancato assoggettamento al controllo della
 struttura   di   controllo  pubblica  designata  o  privata
 autorizzata   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
 forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
 n.   128,   come   sostituito   dall'art.  14  della  legge
 21 dicembre  1999,  n.  526,  e'  sottoposto  alla sanzione
 amministrativa   pecuniaria   da   euro   tremila  ad  euro
 ventimila;
 2)  del mancato ottenimento della certificazione di
 conformita'  rilasciata dalla struttura di controllo di cui
 al    presente   comma,   e'   sottoposto   alla   sanzione
 amministrativa  pecuniaria  da  euro  duemilacinquecento ad
 euro sedicimila;
 3)  dell'accertata  violazione  della disciplina di
 produzione   e'  sottoposto  alla  sanzione  amministrativa
 pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
 b) per   prodotti  non  comparabili,  in  quanto  non
 appartenenti  allo  stesso  tipo, nella misura in cui l'uso
 della   denominazione   protetta   consente   di  sfruttare
 indebitamente  la  reputazione  della stessa, e' sottoposto
 alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento
 ad euro tremilacinquecento;
 c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che
 recano  nell'etichettatura,  nella  presentazione  o  nella
 pubblicita',  il  riferimento  ad  una o piu' denominazioni
 protette,   e'   sottoposto  alla  sanzione  amministrativa
 pecuniaria  da  euro duemilacinquecento ad euro sedicimila.
 Non  costituisce violazione di cui alla presente lettera il
 riferimento alla denominazione protetta:
 1)  quando  gli utilizzatori del prodotto composto,
 elaborato  o  trasformato sono autorizzati dal Consorzio di
 tutela  della  denominazione protetta riconosciuto ai sensi
 dell'art.  53  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128, come
 sostituito  dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n.
 526,  e  risultano  inseriti in apposito registro attivato,
 tenuto  e  aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del
 provvedimento  di  riconoscimento del Consorzio la predetta
 autorizzazione  puo'  essere  concessa  dal Ministero delle
 politiche  agricole e forestali - Direzione generale per la
 qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
 consumatore,  che  provvede  anche alla gestione del citato
 registro;
 2)   o   quando  il  riferimento  alla  denominazione
 protetta  e'  riportato  soltanto  tra  gli ingredienti del
 prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato
 o trasformato.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4-bis. Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento ((  1.   All'Alto  Commissario  per  la  lotta  alla  contraffazione, istituito  dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta  il  compito  di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare,  dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta'    industriale   e   di   proprieta'   intellettuale,   di coordinamento  e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di   assistenza  alle  imprese  per  la  tutela  contro  le  pratiche commerciali sleali.
 2.  Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla  contraffazione,  l'Alto  Commissario  si  avvale di un comitato tecnico  composto  da  non  piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi,  contabili  e  ordinari,  gli avvocati dello Stato, i professori  universitari  ordinari  e  gli  avvocati  del libero foro nonche'  tra  esperti  di  particolare e comprovata qualificazione in materia,  ivi  compresi  quelli  di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146,  e  successive  modificazioni.  Le  eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
 3.  E'  altresi'  assegnato  all'Ufficio  dell'Alto  Commissario un contingente  di  15  unita'  di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo 2001,    n.   165,   e   successive   modificazioni,   e'   collocato obbligatoriamente  in  posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
 4.   Con  propri  atti  regolamentari  interni  l'Alto  Commissario disciplina   il   funzionamento   e  l'organizzazione  dell'attivita' dell'Ufficio di cui al comma 3.
 5.  I  Vice  Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dai  rispettivi  organi  di autogoverno  anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
 6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo  le  parole:  «e'  autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole:  «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
 7.  Ai  maggiori  oneri  derivanti  dal  presente  articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al  «Fondo  per  interventi strutturali    di    politica    economica»    istituito   ai   sensi dell'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge  29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 8.  In  conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite  nelle  risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo  del  programma  di  microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e'  trasformato  nel  Comitato  nazionale  italiano permanente per il Microcredito,  senza  oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato,  gia'  costituito  presso il Ministero degli affari esteri, durano  in  carica  quattro  anni e possono essere rinnovati una sola volta.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   trascrive   l'art.  1-quater  del  decreto-legge
 14 marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti
 nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
 sociale e territoriale»:
 «Art.  1-quater  (Alto  Commissario  per  la lotta alla
 contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
 la lotta alla contraffazione con compiti di:
 a) coordinamento  delle  funzioni  di sorveglianza in
 materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
 ed intellettuale;
 b) monitoraggio  sulle  attivita' di prevenzione e di
 repressione dei fenomeni di contraffazione.
 2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
 proposta del Ministro delle attivita' produttive.
 3.   L'Alto   Commissario  si  avvale  per  il  proprio
 funzionamento   degli  uffici  delle  competenti  direzioni
 generali del Ministero delle attivita' produttive.
 4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
 di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
 sono   definite   le   modalita'   di   composizione  e  di
 funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
 oneri per la finanza pubblica.
 5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
 - La  legge 24 aprile 1980, n. 146, reca: «Disposizioni
 per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
 Stato (legge finanziaria 1980)».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 del
 decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni pubbliche»:
 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
 amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
 scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
 le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
 autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
 montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
 universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
 loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
 nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
 aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
 l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
 amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
 legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
 - Si  riporta  il testo del comma 235 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  come  modificato dalla
 presente legge:
 «235.   Per   il   piu'  efficace  perseguimento  degli
 obiettivi   nella   lotta   alla   contraffazione,   l'Alto
 Commissario,    istituito    con    l'art.   1-quater   del
 decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale
 di  due  Vice  Alti Commissari, nominati dal Ministro delle
 attivita'  produttive.  Per  ottimizzare  le  condizioni di
 espletamento  delle  relative  attribuzioni e potenziare le
 strutture  di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione
 di euro dall'anno 2006.».
 - Si  trascrive  il  testo del comma 5 dell'art. 10 del
 decreto-legge  29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con
 modificazioni,   dalla  legge  27 dicembre  2004,  n.  307,
 recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale e di
 finanza pubblica»:
 «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
 obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
 volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
 di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
 e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
 di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
 maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
 l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Interventi urgenti nel settore della pesca
 1.  L'entrata  in  vigore  dell'obbligo  di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  5 agosto 2002, n. 218, ((come sostituito)) dall'articolo 5 ((del   regolamento   di   cui))   al   decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al 1° gennaio  2007.  Fino  a  tale  data  continuano  ad  applicarsi le disposizioni  di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  22 luglio  1982, e dal decreto del Ministro   delle  politiche  agricole  e  forestali  19 aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. ((  1-bis.   E'  autorizzata  presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie  dei  pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro.  Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono  determinate  le modalita' per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
 1-ter.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro  500.000  a  decorrere  dall'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente  utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali e, a decorrere  dall'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al Ministero dell'ambiente   e   della   tutela   del   territorio.   Il  Ministro dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 1-quater.  Per  l'anno  2006  sono  confermati  gli obiettivi e gli strumenti   di   intervento   previsti   per   il   2005   ai   sensi dell'articolo 5,  comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100,  nei  limiti  delle  disponibilita' previste dal Piano nazionale della  pesca  marittima  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto  1991,  n.  267,  per  l'anno  2006,  come determinate dalla tabella C  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  si  provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'.
 1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso dell'anno  2005  ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al  ritiro  definitivo  con  priorita' della domanda presentata dagli interessati  entro  il  31 marzo  2006  a valere sulle disponibilita' finanziarie   del  programma  comunitario  Strumento  finanziario  di orientamento della pesca (SFOP).
 1-sexies.  In  via  sperimentale  per l'anno 2006 agli imprenditori ittici  esercenti  attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto  dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali,  emana  il  decreto  di  cui  all'articolo 34 del predetto decreto  del  Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le  percentuali  di  compensazione,  per un onere complessivo massimo determinato  nei  limiti  di  12  milioni  di euro per l'anno 2006, a valere  sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  della legge n. 267 del 1991.  Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di  spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per  l'anno  2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo.
 1-septies.  All'onere  di  cui  al  comma 1-sexies, determinato nel limite  massimo  di  12  milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto  a  2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo 20,  comma 8, della legge 8 novembre 2000,   n.   328,  come  determinate  dalla  tabella  C  della  legge 23 dicembre  2005,  n.  266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro  mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di   cui   al  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n.  165,  come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo dell'art. 28 del decreto del
 Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti 5 agosto
 2002,  n.  218,  recante:  «Regolamento di sicurezza per le
 navi   abilitate  alla  pesca  costiera»,  come  sostituito
 dall'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
 dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, recante: «Regolamento
 recante   integrazioni   e   modifiche  al  regolamento  di
 sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»:
 «Art.  28  (Dotazioni  radioelettriche).  -  1. Fino al
 31 dicembre   2004,  le  navi  da  pesca  di  stazza  lorda
 inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
 a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
 b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).
 2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza
 lorda  uguale  o  superiore  a  30 tonnellate devono essere
 dotate di:
 a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
 b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
 c) stazione  radiotelefonica ad onde ettometriche, se
 effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
 3.  Gli  apparati  previsti dai commi precedenti devono
 essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
 4.  A  decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca
 che  effettuano  navigazione  oltre  tre miglia dalla costa
 devono  essere  dotate  degli  apparati radio prescritti al
 capitolo    IX   dell'allegato   al   decreto   legislativo
 18 dicembre   1999,   n.  541,  in  relazione  al  tipo  di
 navigazione   effettuata   nelle   diverse   aree  di  mare
 individuate da tale capitolo. In alternativa:
 a) le  unita'  da  pesca  che  effettuano navigazione
 nell'area  di  mare  A1,  come  individuata dal capitolo IX
 dell'allegato  al  decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado
 di trasmettere e ricevere:
 "1)  in DSC `classe D' sulla frequenza di 156,525 MHz
 (canale  70). Deve essere possibile avviare la trasmissione
 dell'allarme  di  soccorso  sul  canale  70 dalla posizione
 dalla quale la nave viene normalmente comandata;";
 "2)  in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz
 (canale  6),  156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale
 16);";
 b) le  unita'  da  pesca  che  effettuano navigazione
 nell'area  di  mare  A2,  come  individuata dal capitolo IX
 dell'allegato  al  decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui
 alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in
 grado  di  trasmettere  e  ricevere, ai fini del soccorso e
 della  sicurezza,  sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il
 DSC  `classe E' e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La
 nave  deve,  inoltre,  essere  in  grado  di  trasmettere e
 ricevere    radiocomunicazioni    di   carattere   generale
 impiegando  la  radiotelefonia  almeno  sulle  frequenze di
 lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;
 c) le  unita'  da  pesca  alle  quali si applicano le
 lettere a)  e  b), qualora abilitate alla navigazione oltre
 sei  miglia  dalla  costa, devono essere dotate anche di un
 EPIRB 406 Mhz.
 5.  Le  unita'  da pesca esistenti di cui alla presente
 Sezione  possono  essere  dotate,  in relazione all'area di
 navigazione  in  cui  operano,  delle dotazioni elencate al
 comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.
 6.  Le  aree  di  mare  A1  ed A2 indicate nel comma 4,
 lettere a)  e b), devono essere specificate nel certificato
 delle annotazioni di sicurezza.
 7.  Gli  apparati  previsti  dai  precedenti  commi del
 presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di
 tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto
 legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
 8.  Le  navi  dotate di apparato "blue box" in grado di
 inviare  i  messaggi  di  allarme  tramite INMARSAT, previo
 parere   favorevole   del  Ministero  delle  comunicazioni,
 possono  essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione
 l'EPIRB 406 Mhz.
 9.  Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli
 apparati  radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle
 comunicazioni.
 10.   Il   presente   articolo si   applica  alle  navi
 esistenti,  abilitate  alla  pesca  costiera  locale e alla
 pesca  costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa,
 a decorrere dal 1° gennaio 2005.».
 - Il  decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile
 22 giugno  1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
 del  22 luglio 1982, reca: «Approvazione del regolamento di
 sicurezza  per  le navi abilitate all'esercizio della pesca
 costiera (locale e ravvicinata)».
 - Il  decreto  del  Ministro delle politiche agricole e
 forestali   19 aprile   2000,   pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   126  del  1° giugno  2000,  reca:  «Regime
 definitivo  di  operativita'  delle  navi da pesca costiera
 locale».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 5 del
 decreto   legislativo  27 maggio  2005,  n.  100,  recante:
 «Ulteriori  disposizioni per la modernizzazione dei settori
 della  pesca  e  dell'acquacoltura  e  per il potenziamento
 della  vigilanza  e  del controllo della pesca marittima, a
 norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
 38»:
 «2.   Per  l'anno  2005  gli  obiettivi  di  intervento
 previsti  per  il  settore  della pesca e dell'acquacoltura
 dagli  articoli 4,  14  e  14-bis  del  decreto legislativo
 26 maggio  2004,  n. 154, nonche' quelli di cui al presente
 decreto    legislativo,    costituiscono   il   riferimento
 programmatico  ed  operativo  da adottare mediante utilizzo
 degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1,
 comma 1,   della   legge   8 agosto   1991,  n.  267,  come
 determinati   ai   sensi   della   tabella  C  della  legge
 30 dicembre 2004, n. 311.».
 - Si  trascrive  il testo del comma 1 dell'art. 1 della
 legge 8 agosto 1991, n. 267, recante: «Attuazione del terzo
 piano  nazionale  della pesca marittima e misure in materia
 di  credito  peschereccio,  nonche'  di riconversione delle
 unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante»:
 «1.  Per  l'attuazione  del terzo piano nazionale della
 pesca  marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge
 17 febbraio  1982,  n.  41,  con decreto del Ministro della
 marina   mercantile   15 gennaio   1991,   pubblicato   sul
 supplemento  ordinario  n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40
 del  16 febbraio  1991, e' autorizzata la complessiva spesa
 di  lire  287.000  milioni  per  il  triennio 1991-1993, in
 ragione  di  lire  89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire
 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».
 - Per  il  testo  dell'art.  2  del decreto legislativo
 18 maggio   2001,   n.   226,   recante:   «Orientamento  e
 modernizzazione     del     settore     della    pesca    e
 dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
 2001,  n.  57»,  come  modificato  dalla presente legge, si
 vedano i riferimenti normativi all'art. 5-quater.
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  34, comma 1, del
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 633,  recante:  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul
 valore aggiunto»:
 «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
 1.  Per  le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
 nella  prima  parte dell'allegata tabella a) effettuate dai
 produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
 forfettizzata   in   misura   pari  all'importo  risultante
 dall'applicazione,     all'ammontare    imponibile    delle
 operazioni   stesse,  delle  percentuali  di  compensazione
 stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
 delle  finanze di concerto con il Ministro per le politiche
 agricole.  L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
 singoli   prodotti,  salva  l'applicazione  delle  aliquote
 corrispondenti  alle  percentuali  di  compensazione  per i
 passaggi  di  prodotti  ai  soggetti  di  cui  al  comma 2,
 lettera c),  che  applicano  il  regime  speciale  e per le
 cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e
 secondo periodo.».
 - Si  trascrive il testo del comma 8 dell'art. 20 della
 legge  8 novembre  2000, n. 328, recante: «Legge quadro per
 la  realizzazione  del  sistema  integrato  di interventi e
 servizi sociali»:
 «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
 complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
 determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
 all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
 1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
 comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
 della presente legge.».
 -   Per  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
 si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-bis.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-bis. Modifica  al  comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi ((  1.  Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  le  parole:  «ai  sistemi  produttivi  locali,  distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca».
 2.  La  disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite  di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo dei commi 369 e 372 dell'art. 1
 della    legge   23 dicembre   2005,   n.   266,   recante:
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria 2006)», come
 modificato dalla presente legge:
 «369.  Le  norme  in favore dei distretti produttivi di
 cui  al  comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e
 agro-alimentari  di cui all'art. 13 del decreto legislativo
 18 maggio  2001,  n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi
 produttivi  locali,  distretti  industriali e della pesca e
 consorzi   di   sviluppo   industriale  definiti  ai  sensi
 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai
 consorzi   per  il  commercio  estero  di  cui  alla  legge
 21 febbraio 1989, n. 83.».
 «372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono
 derivare  oneri  superiori  a  50  milioni  di euro annui a
 decorrere dal 2006.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-ter. Interventi di semplificazione nel settore della pesca ((  1.  I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo  12 gennaio  1930,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del   18 gennaio   1930,  la  visita  periodica  della  cassetta  dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture,  dei  dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei  ganci  idrostatici,  nonche'  le visite periodiche agli apparati radio  a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le  unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di  cui  al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
 2.  Costituisce  prova  dell'avvenuto  imbarco  delle  provviste  e dotazioni  di  bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura  semplificata  prevista dalla circolare del Ministero delle finanze  -  Direzione  generale  delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973.
 3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  tariffe sanitarie di cui al decreto  del  Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in  banchina  possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
 4.   Al   codice  della  navigazione  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono  aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di  Mazara  del  Vallo  e  Salerno,  per  i  quali  le  matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»;
 b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «Per  i  pescherecci  d'altura  il libro giornale nautico, parte I, inventario  di  bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di  navigazione,  giornale  di  macchina  sono  unificati in un unico libro.  I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»;
 c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unita' da pesca».
 5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati  a  bordo  di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota  l'assenza  in  un  apposito  registro vidimato dall'autorita' marittima   d'iscrizione  della  nave;  in  tal  caso  e'  consentito l'esercizio  delle  attivita'  di  pesca,  purche'  sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.
 6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: «ad eccezione delle unita'  da pesca la cui durata e' fissata in tre anni». Per le unita' in   esercizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di  idoneita'  deve  intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale  del  certificato  di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
 7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
 «Il  capo  barca  per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi  non  superiori  a  100  GT  abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
 b) all'articolo 273,  secondo  comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente:
 «b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera».
 8.  Per  le  unita' da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC   di  classe  A  antecedentemente  al  7 aprile  2005,  e' consentito  l'utilizzo  di  tale  apparecchiatura  anche  da parte di personale  abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.
 9.  Per  il  personale  di  bordo  dei pescherecci, il rilascio del libretto  sanitario  previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
 10.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il  testo dell'art. 33 del decreto del
 Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale    n.    14   del   18 gennaio   1930,   recante:
 «Provvedimenti  per la difesa sanitaria del Regno contro la
 importazione, per la via del mare, della peste, del colera,
 della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo»:
 «Art.  33  (Distruzione dei topi). - a) Navi addette al
 traffico  internazionale - derattizzazione ed esonero dalla
 derattizzazione - certificati relativi.
 Tutte   le   navi,   comunque   addette   al   traffico
 internazionale,  devono  essere  periodicamente  sottoposte
 alla  distruzione  dei  topi,  da praticarsi a stive vuote;
 ovvero  essere tenute in condizioni tali che la popolazione
 murina vi sia ridotta al minimo possibile.
 Il  medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su
 modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza:
 nel    primo   caso,   un   certificato   di   eseguita
 derattizzazione;
 nel  secondo  caso,  un  certificato di esenzione dalla
 derattizzazione.  Ai  fini  del  rilascio  di  quest'ultimo
 certificato,   il   medico   di  porto  deve  tenere  conto
 dell'assetto   igienico-sanitario  della  nave,  delle  sue
 caratteristiche    costruttive    e    dell'impiego   fatto
 sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la
 distruzione dei topi.
 La  durata  di validita' dei certificati predetti e' di
 mesi  sei,  e  la  loro  efficacia  ha valore in quanto non
 sussista  una  delle  condizioni  indicate  nei  precedenti
 articoli 3,  4  e 5. Per le navi che si dirigano al proprio
 porto  di  origine  puo'  essere  consentita una tolleranza
 supplementare di un mese.
 Nel  caso  in cui non sia presentato alcun certificato,
 l'autorita'  sanitaria marittima ordina la esecuzione della
 distruzione   dei  topi,  da  farsi  in  conformita'  degli
 articoli 34,  35  e 36 della presente ordinanza e il medico
 di porto rilascia il relativo certificato.
 Qualora,  peraltro,  il  medico  di  porto abbia potuto
 accertare  che  la nave e' tenuta in condizioni tali che la
 popolazione  murina vi e' ridotta al minimo possibile e che
 e'   fatto  sistematico  uso  di  mezzi  di  cattura  o  di
 distruzione  dei  topi, potra' rilasciare il certificato di
 esenzione dalla derattizzazione.
 I  certificati  di derattizzazione e di esenzione dalla
 derattizzazione  rilasciati da autorita' sanitarie di Stati
 esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per
 il  riconoscimento  reciproco  di  efficacia  delle  misure
 sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al
 modello  stabilito  dall'Ufficio  internazionale  di igiene
 pubblica  di  Parigi  (allegato 3 alla presente ordinanza),
 devono   essere  corredati  da  una  traduzione  in  lingua
 italiana,  vidimata  gratuitamente  dalla  Regia  autorita'
 consolare.
 Non  sara'  tenuto  conto  di  quei certificati che non
 indichino  la  tecnica seguita, i locali trattati e l'esito
 della  operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave
 fu  esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il
 caso;   nonche'   di   quei  certificati  che  siano  stati
 rilasciati dalle autorita' di porti esteri che non figurino
 nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza.
 b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.
 Le  disposizioni  che precedono si applicano anche alle
 navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste
 dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validita'
 dei  certificati di cui al comma 2 del presente articolo e'
 portata  da  mesi  sei  a  mesi  dieci,  a  meno che non si
 verifichi  una  delle  condizioni  indicate  nei precedenti
 articoli 3, 4 e 5.».
 - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 14 febbraio
 1991,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale  n.  63  del 15 marzo 1991, reca: «Determinazione
 delle  tariffe  e  dei diritti spettanti al Ministero della
 sanita',  all'Istituto  superiore di sanita' e all'Istituto
 superiore  per  la  prevenzione e sicurezza del lavoro, per
 prestazioni  rese  a  richiesta  e ad utilita' dei soggetti
 interessati».
 - Si riporta il testo degli articoli 146, 169 e 176 del
 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della
 navigazione», come modificati dalla presente legge:
 «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
 Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
 uffici   di  compartimento  marittimo,  sedi  di  direzione
 marittima.  Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
 che  non  siano  sede  di direzione marittima e dagli altri
 uffici   sono  accentrate  presso  le  direzioni  marittime
 sovraordinate  ad  eccezione dei compartimenti marittimi di
 Mazara  del  Vallo  e Salerno, per i quali le matricole dei
 pescherecci  sono  tenute  presso  i medesimi compartimenti
 marittimi.
 Le  navi  minori  e  i  galleggianti  sono iscritti nei
 registri   tenuti   dagli  uffici  di  compartimento  e  di
 circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
 Per  le  navi e i galleggianti addetti alla navigazione
 interna  i  registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
 dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
 «Art.  169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte
 di   bordo,   sono,   per   le  navi  maggiori,  l'atto  di
 nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e
 i galleggianti, la licenza.
 Oltre  i  documenti  predetti,  le navi maggiori devono
 avere a bordo:
 a) il certificato di stazza; il certificato di classe
 o  quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e
 di galleggiabilita'; i certificati di visita;
 b) i documenti doganali e sanitari;
 c) il giornale nautico;
 d) gli  altri libri e documenti prescritti da leggi e
 regolamenti.
 Oltre  la  licenza,  le  navi  minori  o i galleggianti
 devono  avere  a  bordo  gli altri documenti prescritti dal
 presente codice, da leggi e da regolamenti.
 Per  i  pescherecci d'altura il libro giornale nautico,
 parte  I,  inventario  di  bordo,  parte  II,  generale  di
 contabilita',   parte  III,  di  navigazione,  giornale  di
 macchina  sono  unificati  in un unico libro. I pescherecci
 che  effettuano  la  pesca  mediterranea e costiera possono
 dotarsi del giornale di pesca.».
 «Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi
 minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
 alle  dieci  tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
 venticinque,  in  ogni  altro caso, devono essere provvisti
 dell'inventario  di  bordo  ad  eccezione  delle  unita' da
 pesca.
 Le  navi  e  i  galleggianti  della navigazione interna
 indicati   a   tal  fine  dal  regolamento,  devono  essere
 provvisti  dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
 servizio  pubblico,  devono  inoltre  essere  provviste del
 giornale  di  bordo, formato con le modalita' stabilite dal
 regolamento».
 - Si  riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 giugno
 1962, n. 616, recante: «Sicurezza della navigazione e della
 vita umana in mare», come modificato dalla presente legge:
 «Art.  6  (Rilascio  e  validita'  dei  certificati  di
 sicurezza  e d'idoneita). - I certificati di sicurezza e di
 idoneita'  sono rilasciati dall'autorita' marittima in base
 alle  disposizioni  contenute  nel  Capo  IV della presente
 legge.
 Nei  porti  appartenenti  a  Stati  coi  quali esistono
 particolari   accordi   in   materia   di  sicurezza  della
 navigazione,  al rilascio dei certificati di sicurezza o di
 idoneita'  provvedono  le autorita' locali su richiesta del
 console, in conformita' degli accordi medesimi.
 Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono
 particolari   accordi   in   materia   di  sicurezza  della
 navigazione,    l'autorita'   consolare,   allorche'   deve
 accertare   l'idoneita'   alla   navigazione  per  le  navi
 nazionali   risultanti   sprovviste   dei   certificati  di
 sicurezza  o  di  idoneita' in regolare corso di validita',
 procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai
 regolamenti  di  applicazione  della  presente legge. Degli
 accertamenti  effettuati,  l'autorita'  consolare redige un
 verbale  valevole, come documento di sicurezza provvisorio,
 fino  a  quando la nave non approdi in un porto nazionale o
 nel  primo  porto  di  uno  Stato  con  il  quale  esistono
 particolari   accordi   in   materia   di  sicurezza  della
 navigazione.  La  validita' del verbale non potra' comunque
 superare i tre mesi.
 La  durata  dei  certificati  di  sicurezza di cui alle
 lettere a),  c),  d)  ed  e)  dell'art.  4  non puo' essere
 superiore ad un anno.
 La  durata  del  certificato  di  sicurezza di cui alla
 lettera b)  e  del  certificato  di  idoneita'  di cui alla
 lettera f) dell'art. 4 non puo' essere superiore a due anni
 ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata
 in tre anni.».
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 261 e 273 del
 decreto  Presidente  della  Repubblica 15 febbraio 1952, n.
 328,    recante:    «Approvazione   del   regolamento   per
 l'esecuzione  del  codice  della  navigazione  (Navigazione
 marittima)», come modificati dalla presente legge:
 «Art.  261  (Capo  barca  per la pesca costiera). - Per
 conseguire  il  titolo  di capo barca per la pesca costiera
 occorrono i seguenti requisiti:
 1)  essere iscritto nella terza categoria della gente
 di mare;
 2)  non avere riportato condanne per i reati indicati
 nell'art. 238, n. 4;
 3) avere compiuto i 18 anni di eta';
 4)  avere  conseguito  la licenza elementare ed avere
 assolto l'obbligo scolastico;
 5)   avere  effettuato  18  mesi  di  navigazione  in
 servizio  di  coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla
 pesca;
 6)  avere  sostenuto  con  esito  favorevole un esame
 secondo  i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
 la marina mercantile.
 Il  capo  barca  per la pesca costiera puo' assumere il
 comando   di   navi   non  superiori  a  100  GT  abilitate
 all'esercizio della pesca costiera.
 Il  capo  barca per la pesca costiera, che sia anche in
 possesso  di  un  titolo  professionale  di  macchina, puo'
 esercitare  contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo
 di  navi  adibite  alla pesca nei limiti delle abilitazioni
 relative   ai   due   titoli   previo   parere   favorevole
 dell'autorita'  marittima  mercantile,  in  relazione  alle
 sistemazioni  di  bordo  ed ai requisiti tecnici delle navi
 stesse».
 «Art.  273  (Motorista  abilitato). - Per conseguire il
 titolo   di   motorista   abilitato  occorrono  i  seguenti
 requisiti:
 1)  essere iscritto nella terza categoria della gente
 di mare;
 2) avere compiuto i 19 anni di eta';
 3)  non avere riportato condanne per i reati indicati
 nell'art. 238, n. 4;
 4)  avere  conseguito  la licenza elementare ed avere
 assolto l'obbligo scolastico;
 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di
 specializzazione  presso  istituti  scolastici o altri enti
 autorizzati   con   decreto  del  Ministro  per  la  marina
 mercantile;
 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al
 servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
 7)  avere  sostenuto  con  esito favorevole un esame,
 secondo  i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
 la marina mercantile.
 Il motorista abilitato puo' condurre:
 a) motori  a  combustione  interna  o  a  scoppio  di
 potenza  non superiore a 85 cavalli asse installati su navi
 di  stazza  lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto
 di   passeggeri,   entro  i  limiti  del  compartimento  di
 iscrizione  della nave, e non superiore a 400 cavalli asse,
 installati su navi adibite al trasporto di merci;
 b) motori   a   combustione   interna  o  a  scoppio,
 installati  su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT,
 adibite alla pesca costiera.
 L'abilitazione   riguarda  esclusivamente  il  tipo  di
 motore per il quale e' rilasciata.
 I   meccanici  e  motoristi  provenienti  dalla  marina
 militare,   che   siano  in  possesso  del  certificato  di
 idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a
 scoppio  di  potenza  non  superiore  a  400  cavalli asse,
 rilasciato  per  uso  civile dalla marina militare, possono
 conseguire   il   titolo   di  motorista  abilitato,  senza
 sostenere   i  relativi  esami,  purche'  in  possesso  dei
 requisiti  prescritti  ai  numeri  3,  4  e  6 del presente
 articolo».
 - Si  trascrive  il  testo dell'art. 37 del decreto del
 Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante:
 «Regolamento  di  esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
 283,  e  successive modificazioni, in materia di disciplina
 igienica  della  produzione  e della vendita delle sostanze
 alimentari e delle bevande»:
 «Art.  37  (Libretto  di  idoneita'  sanitaria).  -  Il
 personale    addetto    alla    produzione,   preparazione,
 manipolazione  e  vendita  di  sostanze  alimentari  -  ivi
 compresi  il  conduttore  dell'esercizio e i suoi familiari
 che   prestino   attivita',   anche   a   titolo  gratuito,
 nell'esercizio  stesso - destinato anche temporaneamente od
 occasionalmente  a  venire  in contatto diretto o indiretto
 con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto
 di  idoneita'  sanitaria previsto dall'art. 14 della legge,
 rilasciato   dall'autorita'   sanitaria   del   comune   di
 residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.
 3),  del  presente  regolamento,  previa  visita  medica ed
 accertamenti  idonei a stabilire che il richiedente non sia
 affetto  da una malattia infettiva contagiosa o da malattia
 comunque  trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti
 patogeni.
 Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi
 del  successivo  art.  40  ha validita' un anno che permane
 anche  in  caso  di trasferimento del titolare da un comune
 all'altro.
 Per  il  rilascio  del libretto di idoneita' sanitaria,
 nel  caso  che il lavoratore provenga da altro comune, deve
 essere   prodotta   una   dichiarazione   della  competente
 autorita'   del   comune  di  provenienza,  attestante  che
 all'interessato  non  era  stato  rilasciato  in precedenza
 ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di
 idoneita' sanitaria.
 Presso  il comune che rilascia il libretto di idoneita'
 sanitaria    e'   istituito   apposito   schedario   tenuto
 costantemente  aggiornato. L'autorita' sanitaria competente
 ai  sensi  dell'art.  3,  comma primo,  n. 3), del presente
 regolamento,  puo'  disporre  in  ogni momento accertamenti
 sullo  stato  sanitario  del  personale  di  cui  al  primo
 comma del  presente articolo e adottare i provvedimenti che
 ritenga   necessari  ai  fini  della  tutela  della  salute
 pubblica».
 - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  23  del  decreto
 legislativo  27 luglio  1999, n. 271, recante: «Adeguamento
 della  normativa  sulla  sicurezza  e salute dei lavoratori
 marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
 a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
 «Art.  23  (Medico  competente e sorveglianza sanitaria
 del lavoratore marittimo). - 1. Il medico competente:
 a) collabora  con  l'armatore  e  con  il servizio di
 prevenzione  e  protezione  di  cui all'art. 13, sulla base
 della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a
 bordo  e  delle situazioni di rischio, alla predisposizione
 dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del
 lavoratore marittimo;
 b) effettua  gli  accertamenti  sanitari ed esprime i
 giudizi  di  idoneita'  alla mansione specifica indicati al
 comma 6;
 c) istituisce   ed   aggiorna,   sotto   la   propria
 responsabilita',  una  cartella  sanitaria  e di rischio da
 custodire,  presso  l'armatore con salvaguardia del segreto
 professionale;
 d) fornisce  informazioni ai lavoratori marittimi sul
 significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
 e,  nel  caso  di esposizione ad agenti con effetti a lungo
 termine,  sulla  necessita'  di  sottoporsi ad accertamenti
 sanitari   anche  dopo  la  cessazione  dell'attivita'  che
 comporta  l'esposizione  a tali agenti. Fornisce altresi' a
 richiesta  informazioni  analoghe  al  rappresentante  alla
 sicurezza dell'ambiente di lavoro;
 e) informa  il  lavoratore  marittimo  dei  risultati
 degli  accertamenti  sanitari  di  cui  alla lettera b) e a
 richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
 f) comunica   in  occasione  delle  riunioni  di  cui
 all'art.   14,   i   risultati   anonimi  collettivi  degli
 accertamenti  clinici  e  strumentali effettuati e fornisce
 indicazioni sul significato degli stessi;
 g) congiuntamente  al  responsabile  della  sicurezza
 visita  gli  ambienti  di  lavoro almeno due volte l'anno e
 partecipa     alla     programmazione     del     controllo
 dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
 h) fatti  salvi  i  controlli  sanitari  di  cui alla
 lettera b)   effettua   le  visite  mediche  richieste  dai
 lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi
 professionali.
 2.   Il   medico   competente   puo'   avvalersi  nello
 svolgimento   della   propria   attivita'  di  sorveglianza
 sanitaria,  per  motivate  ragioni, della collaborazione di
 medici  specialisti,  scelti  dall'armatore che ne sopporta
 gli oneri.
 3.   Qualora  il  medico  competente  a  seguito  degli
 accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima
 un giudizio di idoneita' parziale o temporanea o totale del
 lavoratore   imputabile  all'esposizione  a  situazioni  di
 rischio,   ne   informa   per  iscritto  l'armatore  ed  il
 lavoratore.  A  seguito  di  tale  informazione  l'armatore
 dispone  una  nuova  valutazione  del rischio e una analisi
 ambientale  finalizzata  alla verifica dell'efficacia delle
 nuove misure di protezione adottate.
 4.  Avverso  il  giudizio  di cui al comma 3 e' ammesso
 ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
 giudizio  medesimo  all'Ufficio  di  sanita'  marittima del
 Ministero della sanita' territorialmente competente.
 5.  Il  medico competente puo' essere dipendente di una
 struttura  pubblica o privata convenzionata con l'armatore,
 libero   professionista   o  dipendente  dell'armatore.  Il
 dipendente  di  una  struttura  pubblica  non puo' svolgere
 l'attivita'   di   medico   competente   qualora   esplichi
 l'attivita' di vigilanza.
 6.  La  sorveglianza  sanitaria  effettuata  dal medico
 competente comprende:
 a) accertamenti   preventivi   intesi   a  constatare
 l'assenza  di  controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
 marittimi  sono  destinati  ai fini della valutazione della
 loro idoneita' alla mansione specifica;
 b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
 salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
 alla mansione specifica.
 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami
 clinici,   biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati  al
 rischio ritenuti necessari dal medico competente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-quater. Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico ((  1.  All'articolo 2,  comma 7,  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di  lavoro»  sono  sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  settore,  ferme  restando  le  previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
 legislativo  18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento
 e    modernizzazione    del    settore    della   pesca   e
 dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:
 «Art.  2  (Imprenditore  ittico).  - 1. E' imprenditore
 ittico  chi  esercita,  in  forma  singola  o  associata  o
 societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
 cattura  o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
 marini,  salmastri  o  dolci e le attivita' connesse di cui
 all'art. 3.
 2.  Si  considerano,  altresi',  imprenditori di cui al
 comma 1  le  cooperative  di  imprenditori ittici ed i loro
 consorzi  quando  utilizzano  prevalentemente  prodotti dei
 soci  ovvero  forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
 servizi  diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
 medesimo comma 1.
 3.  Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
 esercenti   attivita'   commerciali   di   prodotti  ittici
 derivanti   prevalentemente  dal  diretto  esercizio  delle
 attivita' di cui al comma 1.
 4.  Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
 cui  al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
 normativa   in   materia  di  iscrizioni,  abilitazioni  ed
 autorizzazioni.
 5.  Fatte  salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni di
 legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
 agricolo  e  le  imprese  di  acquacoltura  sono equiparate
 all'imprenditore ittico.
 6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
 decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
 tutti  gli  effetti  ogni adempimento tecnico e formale ivi
 previsto.
 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
 e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
 e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
 contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
 restando  le  previsioni  dell'art.  3 della legge 3 aprile
 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
 8.  Le  concessioni  di aree demaniali marittime e loro
 pertinenze,   di   zone  di  mare  territoriale,  destinate
 all'esercizio   delle   attivita'   di  acquacoltura,  sono
 rilasciate  per un periodo iniziale di durata non inferiore
 a  quella  del  piano  di  ammortamento dell'iniziativa cui
 pertiene  la  concessione,  secondo i principi ed i criteri
 per   il  contenimento  dell'impatto  ambientale  ai  sensi
 dell'art.  37  del  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n.
 152,   e  tenuto  conto  delle  linee  guida  adottate  dal
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Cessione di partecipazioni
 1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002»   sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  precedenti  periodi d'imposta».    Le    maggiori    entrate   derivanti   dal   presente comma affluiscono  al  Fondo  per  interventi strutturali di politica economica,   di   cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  riporta  il testo del comma 131 dell'art. 1 della
 legge  23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  come  modificato dalla
 presente legge:
 «131.  Ai fini della determinazione delle plusvalenze e
 delle  minusvalenze  realizzate in seguito alla cessione di
 partecipazioni  effettuate anche successivamente al periodo
 di  imposta  indicato all'art. 4, comma 1, lettere c) e d),
 del  decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo
 fiscalmente  rilevante  delle  relative  partecipazioni  e'
 assunto  al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti
 periodi d'imposta.».
 -   Per  il  comma 5  dell'art.  10  del  decreto-legge
 29 novembre  2004,  n.  282, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   27 dicembre  2004,  n.  307,  si  vedano  i
 riferimenti normativi all'art. 4-bis.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
 1.  All'articolo 18  del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 1,  dopo  le parole: «anche le quote di produzione», sono  inserite  le  seguenti:  «,  i  diritti  all'aiuto  di  cui  al regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti   nel  registro  di  cui  all'articolo 3  del  decreto-legge 9 settembre  2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231»;
 b) al  comma 2,  dopo  le  parole: «le quote di produzione», sono ((inserite))   le   seguenti:  «,  i  diritti  all'aiuto  di  cui  al regolamento  (CE)  n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti   nel  registro  di  cui  all'articolo 3  del  decreto-legge 9 settembre  2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  18  del  decreto
 legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, recante: «Interventi
 finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
 dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
 n. 38, come modificato dalla presente legge:
 «Art.  18  (Altri  interventi).  -  1. Gli imprenditori
 agricoli,  singoli o associati, per garantire l'adempimento
 delle  obbligazioni  contratte  nell'esercizio dell'impresa
 agricola  possono  costituire  in pegno, ai sensi dell'art.
 2806  del  codice  civile,  anche le quote di produzione, i
 diritti  all'aiuto  di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
 del  29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro
 di  cui  all'art.  3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
 2005,  n.  231,  e  i  diritti  di reimpianto della propria
 azienda.
 2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto
 previsto dall'art. 2786 del codice civile, gli imprenditori
 agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i
 diritti  all'aiuto  di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
 del  29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro
 di  cui  all'art.  3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
 2005, n. 231, e i diritti di reimpianto».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7-bis. Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare ((  1.  In  attuazione  dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo  2003,  n.  49,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 maggio  2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il  coordinamento  dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue  tongue  provvede  a  comunicare  all'AGEA le aziende oggetto di prelievo  supplementare  nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie  di  cui  dell'articolo 9,  comma 3,  lettera c-bis), del predetto   decreto-legge   n.  49  del  2003.  L'AGEA  provvede  alla restituzione    del   prelievo   supplementare   nei   limiti   delle disponibilita'   gia'   assegnate   alla   stessa   AGEA   ai   sensi dell'articolo 2,  comma 1,  del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
 2.  All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le  parole:  «della  regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle  seguenti:  «delle  regioni  autonome  della  Sardegna  e della Sicilia».))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 - Si  trascrive  il testo del comma 3 dell'art. 9 e del
 comma 30  dell'art.  10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
 49,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 maggio
 2003,  n. 119, recante: «Riforma della normativa in tema di
 applicazione  del  prelievo  supplementare  nel settore del
 latte e dei prodotti lattiero-caseari»:
 «3.  L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
 dell'importo   accantonato  ai  sensi  del  comma 2,  viene
 ripartito  tra  i  produttori  titolari  di quota che hanno
 versato   il   prelievo,   secondo  i  seguenti  criteri  e
 nell'ordine:
 a) tra  quelli per i quali tutto o parte del prelievo
 loro  applicato  risulti  indebitamente riscosso o comunque
 non piu' dovuto;
 b) tra  quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
 di   montagna,  di  cui  all'art.  18  del  regolamento  n.
 1257/1999/CE;
 c) tra  quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
 svantaggiate,   di  cui  all'art.  19  del  regolamento  n.
 1257/1999/CE;
 c-bis) tra  quelli  che  hanno  subito, in base ad un
 provvedimento  emesso  dall'autorita' sanitaria competente,
 il  blocco  della  movimentazione  degli  animali,  in aree
 interessate  da  malattie  infettive  diffuse,  per  almeno
 novanta    giorni    nel    corso    di   un   periodo   di
 commercializzazione  e  che,  per  tale ragione, sono stati
 costretti  a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
 massimo  del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
 assegnato.  Le  regioni  e  le province autonome comunicano
 all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco
 delle  aziende  interessate ai provvedimenti riguardanti il
 blocco  della movimentazione, nonche' i relativi termini di
 decorrenza».
 «30.  II  Commissario  straordinario del Governo per il
 coordinamento   dell'emergenza  derivante  dalla  epizoozia
 denominata  «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai
 fini  della  tutela  degli allevamenti, agli adempimenti di
 cui  all'art. 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di
 commercializzazione 2002-2003».
 - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 2 del
 decreto-legge  27 gennaio  2004,  n.  16,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 2004, n. 77, recante:
 «Disposizioni     urgenti     concernenti     i     settori
 dell'agricoltura e della pesca»:
 «Art.  2  (Disposizioni  in  materia di quote latte). -
 1. A  favore  dei  singoli produttori, ai quali deve essere
 restituito,  in  applicazione  dell'art.  1,  comma 13, del
 decreto-legge   1° marzo   1999,  n.  43,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  27 aprile  1999,  n.  118, il
 prelievo  supplementare versato per i periodi dal 1995-1996
 al   2002-2003  e  successivamente  riconosciuto  come  non
 dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione
 dei  relativi  importi,  comprensivi degli interessi legali
 maturati,  salvo  che gli stessi siano stati recuperati dai
 produttori  in  sede  di  eventuali  conguagli. All'uopo e'
 autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004».
 - Si  riporta  il  testo del comma 28 dell'art. 4 della
 legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria  2004)»,  come  modificato dalla
 presente legge:
 «28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'art.
 10  del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  30 maggio  2003,  n.  119,  i
 quantitativi  di  riferimento  assegnati ad aziende ubicate
 nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento
 (CE)  n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, delle
 regioni  autonome  della  Sardegna e della Sicilia, possono
 essere  trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura
 della medesima regione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  |  |  |  |