Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2 |
Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, coordinato con la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 (in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa». |
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Art. 01. Disposizioni in materia di previdenza agricola (( 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146. 2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi' determinate: a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988; b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento. 3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati. 6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali. 7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. 8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. 9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L'I.N.P.S. provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). 10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo. 11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale. 12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'I.N.P.S. e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni. 13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede: a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007, a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2; b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro. 14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato. 16. Ai fini della regolarita' contributiva le disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006. 17. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 16.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola»: «Art. 3 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori. 2. Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e' fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997.». - Si trascrive il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»: «5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.». - Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e' pubblicato nella GUCE n. L 161 del 26 giugno 1999. - Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: «Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'I.N.P.S. si avvale di uno o piu' consulenti con comprovata esperienza tecnico-economica scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere. L'I.N.P.S. si avvale altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti. 2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilira' i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai decreti di cui al primo periodo del presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo. 3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validita' e il loro grado in favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'I.N.P.S. e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni dell'I.N.P.S. quanto alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione. 4. I crediti di cui al comma 1 del presente art. saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere costituita con atto unilaterale dall'I.N.P.S. ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'I.N.P.S. 5. Alla societa' per azioni di cui al comma 4 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4. Ai titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi. 6. L'I.N.P.S. iscrive a ruolo i crediti oggetto della cessione, secondo le modalita' previste dall'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'I.N.P.S. forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'I.N.P.S. forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del codice civile. 7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e riversano le somme riscosse al cessionario. 8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario puo' intervenire in tali procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo restando che l'I.N.P.S. non puo' in ogni caso essere estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'I.N.P.S. ed il cessionario. 9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari della riscossione sono regolati contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione sono determinati i compensi da corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si obbliga nei confronti dell'I.N.P.S. a stipulare con i concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo. Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337. 10. Il concessionario e il cessionario comunicano all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati relativi all'andamento delle riscossioni. L'I.N.P.S. comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui al comma 8. 11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'I.N.P.S. quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'I.N.P.S. secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'I.N.P.S. potra' assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2. 12. I concessionari rendono all'I.N.P.S. il conto della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 13. L'amministrazione finanziaria effettua nei confronti del concessionario controlli a campione sull'efficienza della riscossione. 14. 15. A seguito della costituzione della societa' di cui all'art. 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al comma 2. 16. Le cessioni di cui ai commi precedenti nonche' tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. 17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non puo' essere effettuata per una entita' complessiva inferiore all'ammontare dei contributi. 18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130. 19.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati»: «Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.». - Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, recante: «Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi»: «Art. 5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente i seguenti dati: a) ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio fiscale del datore di lavoro; c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; d) numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, e modalita' di allevamento; e) attivita' complementari ed accessorie connesse con l'attivita' agricola; f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle caratteristiche dell'azienda. 2. La denuncia aziendale e' compilata su modello predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente. 3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione da compilare su modello predisposto dallo SCAU. 4. Per il primo anno di applicazione del presente decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993. 5. Le denunce aziendali di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire cinquecentomila.». - Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e' presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.». - Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, recante: «Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura»: «Art. 8. - I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna. I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano anche attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue. I contributi per le giornate portate ad integrazione di quelle di giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Per avvalersi della facolta' di cui al precedente secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza.». - Si trascrive il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale»: «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento). - 1. 2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. 3. 4. 5. 6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge. Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato art. 5. 7. 8. 9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione professionale per il personale interessato, finalizzati allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo, dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservano efficacia. 11. Salvo diversa determinazione della commissione regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono individuati tra i soggetti che si presentano presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo diversa deliberazione delle commissioni regionali per l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in materia di collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la formazione delle graduatorie. 14. In attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto, puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro, e' aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali, novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo, ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. All'onere relativo alle residue quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20 luglio 1996. 15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente, al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e al direttore dell'ispettorato regionale del lavoro, competenti per territorio, che decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno 1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.». - Si trascrive il testo dell'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»: «Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. 2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. 4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente. 5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato. 6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive. 7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata. 8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.». - Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante: «Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati»: «Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.». - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: «Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»: «2. Ad ogni effetto si intendono per: a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita'; g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». - Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante: «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»: «Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra. I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso. Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni. Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e composti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.». - Si trascrive il testo dei commi 33 e 34 dell'art. 1 della legge della legge 23 dicembre 2005, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati. 34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.». - Si trascrive il comma 7 dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»: «7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. - Si trascrive il testo del comma 553 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.».
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| Art. 1. Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto 1. (Soppresso). 2. (Soppresso). 3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.)) 5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;)) b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata». 7. (Soppresso).».
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante: «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore»: «Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le disposizioni previste nell'art. 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore. 2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi». - Si riporta la Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come modificata dalla presente legge:
----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----
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| Art. 1-bis. Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura (( 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata. 3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. 4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite». 5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa». 6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante. 7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)». 8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalita': a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attivita' avicola e ai conseguenti danni economici e sociali; b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11; c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000; d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie; e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi. 9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) al primo periodo, dopo le parole: «e' concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»; 3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»; b) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali». 10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento avicolo una indennita' compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento. 11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12. 12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8. 13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. 14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte: a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita' dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato; d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006; e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))
Riferimenti normativi: - La legge 27 ottobre 1949, n. 851, reca: «Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce il Comitato nazionale italiano della F.A.O.». - Si trascrive il testo dei commi 20 e 21 dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante: «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: «20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, e' attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'art. 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformita' al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari. 21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.» - Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania»: «Art. 2 (Misure per fronteggiare l'inquinamento da diossina nella regione Campania). - 1. Gli animali delle specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei cicli produttivi, nonche' i prodotti ottenuti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e' autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003. L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle Autorita' regionali. 2. In favore delle imprese agricole di allevamento di bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania, sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8 milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi: a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorita' sanitaria; b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorita' sanitaria; c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i medesimi criteri.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante: «Interventi urgenti nel settore agroalimentare»: «Art. 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura). - 1. All'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: "7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come svantaggiate."». - Si trascrive il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 1 e degli articoli 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante: «Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari»: «Art. 1 (Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei settori della produzione agricola che, ai sensi dell'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati individuati quali destinatari di interventi urgenti nel settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da vino, individuati con le medesime procedure di cui al predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca. 2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69 milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'art. 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio: a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA; b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a); c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b). 3.-4. (Omissis). 5. Per fare fronte alle problematiche nel settore dell'uva da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.». «Art. 1-bis (Interventi del commissario ad acta ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). - 1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della Commissione, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21 milioni di euro; b) puo' realizzare, anche a livello internazionale, per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di promozione e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro.». «Art. 5-bis (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare). - 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'art. XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'art. 3 della citata legge n. 413 del 2000. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1. L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante: «Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»: «2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di: a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti; b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante: «Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 17 (Promozione del sistema agroalimentare italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite.». - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Polizze assicurative) - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal punto 11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile. 2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il 30 per cento nelle altre zone. 3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente art. 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento del costo del premio. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico e' concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi. 5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e' volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi. 5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa.». - Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e' pubblicato nella GUCE serie L 270 del 21 ottobre 2003. - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione. 2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanita', previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale. 3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale. 4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita' viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro della sanita' e nei casi in esse previsti. 5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni. 6. L'indennita' non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorita' sanitarie. 7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennita' e' a carico dello Stato. 8. L'indennita' non e' concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di erogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione. 9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse. 10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»: «1. Le indennita' di cui all'art. 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.». - Si trascrive il testo del comma 164 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»: «164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale "Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.». - Si trascrive il testo del comma 278 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»: «278. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo e' da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalita' concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.». - Si trascrive il testo del comma 9 dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»: «9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.». - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel settore dei trasporti»: «Art. 1 (Interventi nel settore del trasporto aereo). - 4. In relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, e' autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno 2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito all'andamento del predetto processo.».
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| Art. 1-ter. Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990 (( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 17 dell'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»: «17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.». - Per i riferimenti normativi del comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», si vedano le note all'art. 01.
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| Art. 2. Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero 1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ((nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale. 2. Il Comitato di cui al comma 1: a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera; b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali; c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione. 3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA). 4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonche' le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (( 4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi' attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.)) 5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito. (( 5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, recante: «Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamita', dell'agricoltura e dell'industria»: «2. Per le finalita' di cui al precedente comma e' costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un «Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero», al quale e' attribuita la dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1983». - Per il comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1. - Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
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| Art. 2-bis. Etichettatura del miele (( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante: «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele», cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Al miele si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata nel commercio per designare tale prodotto; b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale; c) il miele per uso industriale deve riportare, accanto alla denominazione di vendita, la menzione «destinato solo alla preparazione di cibi cotti»; d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento: 1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche; 2) all'origine regionale, territoriale o topografica, se il prodotto proviene interamente dall'origine indicata; 3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla normativa comunitaria; e) il miele per uso industriale utilizzato come ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere designato con il solo termine «miele» nella denominazione di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia, l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione completa di miele per uso industriale; f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto; g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli imballaggi e i documenti commerciali devono indicare chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.».
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| Art. 2-ter. Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo supplementare (( 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante: «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: «2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.».
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| Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico (( 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, e' incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008. 2. Dal 1o luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, e' incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresi' stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2. 4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi', l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005. 5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. E' assicurata priorita' nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola. 6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale: a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici. 7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche. 8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale. 9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo. 10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione. 11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»; b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche».))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante: «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti»: «Art. 3 (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale: a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.». - Si trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante: «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.». «Art. 10 (Contratti quadro)- - 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; c) migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita' perseguite dall'art. 33 del Trattato sulla Comunita' europea; e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.». «Art. 11 (Modalita). - 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali: a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalita' dell'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro. 4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti; b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa; c) le modalita' di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. 5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. 6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.». «Art. 12 (Recesso, cessione di azienda, e privilegio). - 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne. 2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione. 3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. 4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.». «Art. 13 (Obblighi degli acquirenti). - 1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro. 2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'art. 11, comma 4, lettera c). 3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. 4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 4, lettera b).». - Si trascrive il comma 5 dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»: «5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.». - Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»: «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh. 3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'. 4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata. 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto. 6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.». - Si riporta il testo del comma 423 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», cosi' come modificato dalla presente legge: «423. La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.».
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| Art. 2-quinquies. Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (( 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»: «2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'.».
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| Art. 3. Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo 1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro». 2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento». (( 2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attivita' produttive abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro.». - Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla presente legge: «10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.». - Si riporta il testo del comma 17 dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», cosi' come modificato dalla presente legge: «17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS S.p.a. per la realizzazione di lavori di raccordo stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.».
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| Art. 4. Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali 1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate. 2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»; b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato». 3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297. 4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti. 4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente. 4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Uso commerciale). - 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta, intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica cosi' come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e' sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito individuate: a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a causa: 1) del mancato assoggettamento al controllo della struttura di controllo pubblica designata o privata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila; 2) del mancato ottenimento della certificazione di conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui al presente comma, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila; 3) dell'accertata violazione della disciplina di produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila; b) per prodotti non comparabili, in quanto non appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso della denominazione protetta consente di sfruttare indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremilacinquecento; c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicita', il riferimento ad una o piu' denominazioni protette, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: 1) quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro; 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato.».
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| Art. 4-bis. Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento (( 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario. 3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unita' di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza. 4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attivita' dell'Ufficio di cui al comma 3. 5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati. 6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006». 7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive l'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»: «Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di: a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale ed intellettuale; b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione. 2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attivita' produttive. 3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attivita' produttive. 4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.». - La legge 24 aprile 1980, n. 146, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)». - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.». - Si riporta il testo del comma 235 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla presente legge: «235. Per il piu' efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario, istituito con l'art. 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle attivita' produttive. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006.». - Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»: «5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
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| Art. 5. Interventi urgenti nel settore della pesca 1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, ((come sostituito)) dall'articolo 5 ((del regolamento di cui)) al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. (( 1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005. 1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'. 1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al ritiro definitivo con priorita' della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). 1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo. 1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante: «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera», come sostituito dall'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, recante: «Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»: «Art. 28 (Dotazioni radioelettriche). - 1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz). 2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di: a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF); b) un EPIRB satellitare (406 Mhz); c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa. 3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da tale capitolo. In alternativa: a) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere: "1) in DSC `classe D' sulla frequenza di 156,525 MHz (canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene normalmente comandata;"; "2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);"; b) le unita' da pesca che effettuano navigazione nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il DSC `classe E' e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz; c) le unita' da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz. 5. Le unita' da pesca esistenti di cui alla presente Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005. 6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di sicurezza. 7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 8. Le navi dotate di apparato "blue box" in grado di inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz. 9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni. 10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2005.». - Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, reca: «Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)». - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, reca: «Regime definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera locale». - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante: «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente decreto legislativo, costituiscono il riferimento programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 267, recante: «Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante»: «1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.». - Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge, si vedano i riferimenti normativi all'art. 5-quater. - Si trascrive il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»: «Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). - 1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella a) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e' forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.». - Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»: «8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge.». - Per il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-bis.
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| Art. 5-bis. Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di distretti produttivi (( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca». 2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dei commi 369 e 372 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla presente legge: «369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.». «372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.».
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| Art. 5-ter. Interventi di semplificazione nel settore della pesca (( 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio. 2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973. 3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale. 4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»; b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»; c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unita' da pesca». 5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorita' marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'. 6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni». Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio. 7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»; b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente: «b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera». 8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E. 9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, recante: «Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la importazione, per la via del mare, della peste, del colera, della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo»: «Art. 33 (Distruzione dei topi). - a) Navi addette al traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla derattizzazione - certificati relativi. Tutte le navi, comunque addette al traffico internazionale, devono essere periodicamente sottoposte alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote; ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione murina vi sia ridotta al minimo possibile. Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza: nel primo caso, un certificato di eseguita derattizzazione; nel secondo caso, un certificato di esenzione dalla derattizzazione. Ai fini del rilascio di quest'ultimo certificato, il medico di porto deve tenere conto dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la distruzione dei topi. La durata di validita' dei certificati predetti e' di mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non sussista una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio porto di origine puo' essere consentita una tolleranza supplementare di un mese. Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato, l'autorita' sanitaria marittima ordina la esecuzione della distruzione dei topi, da farsi in conformita' degli articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico di porto rilascia il relativo certificato. Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto accertare che la nave e' tenuta in condizioni tali che la popolazione murina vi e' ridotta al minimo possibile e che e' fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di distruzione dei topi, potra' rilasciare il certificato di esenzione dalla derattizzazione. I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla derattizzazione rilasciati da autorita' sanitarie di Stati esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene pubblica di Parigi (allegato 3 alla presente ordinanza), devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorita' consolare. Non sara' tenuto conto di quei certificati che non indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito della operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il caso; nonche' di quei certificati che siano stati rilasciati dalle autorita' di porti esteri che non figurino nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza. b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validita' dei certificati di cui al comma 2 del presente articolo e' portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5.». - Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, reca: «Determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati». - Si riporta il testo degli articoli 146, 169 e 176 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», come modificati dalla presente legge: «Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). - Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi. Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento. Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.». «Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo: a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita; b) i documenti doganali e sanitari; c) il giornale nautico; d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca.». «Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ad eccezione delle unita' da pesca. Le navi e i galleggianti della navigazione interna indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal regolamento». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 giugno 1962, n. 616, recante: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di sicurezza e d'idoneita). - I certificati di sicurezza e di idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'art. 4 non puo' essere superiore ad un anno. La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'art. 4 non puo' essere superiore a due anni ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni.». - Si riporta il testo degli articoli 261 e 273 del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificati dalla presente legge: «Art. 261 (Capo barca per la pesca costiera). - Per conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4; 3) avere compiuto i 18 anni di eta'; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla pesca; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera. Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in possesso di un titolo professionale di macchina, puo' esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi stesse». «Art. 273 (Motorista abilitato). - Per conseguire il titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 19 anni di eta'; 3) non avere riportato condanne per i reati indicati nell'art. 238, n. 4; 4) avere conseguito la licenza elementare ed avere assolto l'obbligo scolastico; 5) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori a combustione interna o a scoppio; 7) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il motorista abilitato puo' condurre: a) motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse, installati su navi adibite al trasporto di merci; b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera. L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di motore per il quale e' rilasciata. I meccanici e motoristi provenienti dalla marina militare, che siano in possesso del certificato di idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse, rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono conseguire il titolo di motorista abilitato, senza sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente articolo». - Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»: «Art. 37 (Libretto di idoneita' sanitaria). - Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari che prestino attivita', anche a titolo gratuito, nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge, rilasciato dall'autorita' sanitaria del comune di residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, previa visita medica ed accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti patogeni. Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi del successivo art. 40 ha validita' un anno che permane anche in caso di trasferimento del titolare da un comune all'altro. Per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria, nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve essere prodotta una dichiarazione della competente autorita' del comune di provenienza, attestante che all'interessato non era stato rilasciato in precedenza ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di idoneita' sanitaria. Presso il comune che rilascia il libretto di idoneita' sanitaria e' istituito apposito schedario tenuto costantemente aggiornato. L'autorita' sanitaria competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento, puo' disporre in ogni momento accertamenti sullo stato sanitario del personale di cui al primo comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che ritenga necessari ai fini della tutela della salute pubblica». - Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»: «Art. 23 (Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo). - 1. Il medico competente: a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo; b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al comma 6; c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale; d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro; e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria; f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'art. 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi; g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi; h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali. 2. Il medico competente puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri. 3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate. 4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del Ministero della sanita' territorialmente competente. 5. Il medico competente puo' essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere l'attivita' di medico competente qualora esplichi l'attivita' di vigilanza. 6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende: a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. 7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.».
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| Art. 5-quater. Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico (( 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,».))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui all'art. 3. 2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1. 3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1. 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. 5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico. 6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto. 7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
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| Art. 6. Cessione di partecipazioni 1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 131 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla presente legge: «131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta indicato all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni e' assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi d'imposta.». - Per il comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si vedano i riferimenti normativi all'art. 4-bis.
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| Art. 7. Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231»; b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono ((inserite)) le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Altri interventi). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'art. 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e i diritti di reimpianto della propria azienda. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e i diritti di reimpianto».
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| Art. 7-bis. Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare (( 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilita' gia' assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. 2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia».))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 9 e del comma 30 dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante: «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»: «3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'art. 18 del regolamento n. 1257/1999/CE; c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento n. 1257/1999/CE; c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza». «30. II Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recante: «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca»: «Art. 2 (Disposizioni in materia di quote latte). - 1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, comprensivi degli interessi legali maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e' autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004». - Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come modificato dalla presente legge: «28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima regione.».
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| Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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