Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 2
Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, coordinato con la legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 (in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa».

Art. 01.
Disposizioni in materia di previdenza agricola (( 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi' determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi agricoli unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in attivita' devono ripresentare per via telematica la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita' previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che presentano valori di manodopera impiegata inferiori a quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di cessazione del rapporto di lavoro previste, rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per via telematica esclusivamente alle sedi I.N.P.S. territorialmente competenti. L'I.N.P.S. provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma al servizio competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva applicata, anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e della vigente dotazione organica di personale, istituisce un'apposita struttura centrale e periferica dedicata alla previdenza agricola, con il compito di attuare le relative normative e gestire i conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro rappresentanti, sia con riferimento al versante della contribuzione sia con riferimento al versante delle prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in agricoltura, l'I.N.P.S. e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a legislazione vigente, procedono sistematicamente all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno 2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48 milioni di euro per l'anno 2007, a 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro; il predetto fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' abrogato.
16. Ai fini della regolarita' contributiva le disposizioni contenute al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sospese fino al 31 luglio 2006.
17. Sono abrogate tutte le disposizione incompatibili con i commi da 1 a 16.))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, recante:
«Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza
agricola»:
«Art. 3 (Disposizioni in materia contributiva). - 1. A
partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi
dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori
di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo
indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono
elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali
a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a
carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota
contributiva prevista dall'art. 3, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi
nelle misure rispettivamente previste per i datori di
lavoro e i lavoratori.
2. Per le aziende singole o associate di trasformazione
o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di
lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi
di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, e'
fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di
lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore,
con decorrenza dal 1° luglio 1997.».
- Si trascrive il testo dei commi 5, 5-bis e 5-ter
dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)»:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'art. 9, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati nella
misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994,
del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30
per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996. I predetti premi
e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti
nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi
dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono fissati
nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del
60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
- Il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali e' pubblicato nella GUCE n. L 161 del 26 giugno
1999.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»:
«Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti
INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite
all'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati
dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al
31 dicembre 2008, sono ceduti a titolo oneroso, in massa,
anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal
fine l'I.N.P.S. si avvale di uno o piu' consulenti con
comprovata esperienza tecnico-economica scelti con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive tra
primarie banche italiane ed estere. L'I.N.P.S. si avvale
altresi' di un consulente terzo per il monitoraggio
dell'operazione di cartolarizzazione, scelto con
l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica secondo procedure competitive. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sulla base di apposita relazione presentata
dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a
decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui
al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei
crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le
modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo,
nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei
prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita'
di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati
con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza
sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno
beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato, ove accordata, sara' concessa con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che stabilira' i limiti e le
condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle
individuate dai decreti di cui al primo periodo del
presente comma si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori
dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare
entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle
previste nella quantificazione degli effetti finanziari del
presente articolo.
3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che
assistono i crediti oggetto della cessione conservano la
loro validita' e il loro grado in favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
L'I.N.P.S. e' tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al
tempo della cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei
debitori. Restano impregiudicate le attribuzioni
dell'I.N.P.S. quanto alle facolta' di concedere rateazioni
e dilazioni ai sensi della normativa vigente, compresi i
crediti oggetto della cessione, anche se iscritti a ruolo
per la riscossione.
4. I crediti di cui al comma 1 del presente art.
saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per
oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali
crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti
acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'I.N.P.S.
o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero
dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi
del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della societa' e da quello relativo alle
altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a
ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di
creditori fintanto che non siano stati integralmente
soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei
prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra'
essere costituita con atto unilaterale dall'I.N.P.S. ovvero
da terzi per conto o anche solo nell'interesse
dell'I.N.P.S.
5. Alla societa' per azioni di cui al comma 4 si
applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' per
azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di
acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero
contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2
definiranno i termini e le condizioni della procedura di
vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi
da parte della societa' per azioni di cui al comma 4. Ai
titoli emessi si applicano gli articoli 129 e 143 del
citato testo unico emanato con decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385; all'emissione dei predetti
titoli non si applica l'art. 11 del medesimo testo unico.
Ai fini delle imposte sui redditi, i titoli di cui al
presente comma sono soggetti alla disciplina prevista per i
titoli obbligazionari e similari emessi da societa' quotate
nei mercati regolamentati, fatta eccezione per l'ultimo
periodo del comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e
gli altri proventi corrisposti in relazione ai
finanziamenti effettuati da soggetti non residenti, esclusi
i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un
regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del
Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti
dalla societa' di cui al comma 4 per finanziare
l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti
alle imposte sui redditi.
6. L'I.N.P.S. iscrive a ruolo i crediti oggetto della
cessione, secondo le modalita' previste dall'art. 24 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad eccezione
dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente
al 30 novembre 1999, dei crediti di regolarizzazione
contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei
crediti gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i ruoli e li
affida in carico ai concessionari del servizio di
riscossione dei tributi. Per tali crediti l'I.N.P.S. forma
elenchi da trasmettere al cessionario. L'I.N.P.S. forma
separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in
dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata
prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e
cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione coattiva
dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente
articolo costituisce successione a titolo particolare nel
diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica
l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura
civile. Il cessionario puo' intervenire in tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo
restando che l'I.N.P.S. non puo' in ogni caso essere
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei
ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
nel lato passivo tra l'I.N.P.S. ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i concessionari
della riscossione sono regolati contrattualmente, con
convenzione tipo approvata dall'INPS. Con tale convenzione
sono determinati i compensi da corrispondere al
concessionario e stabilite idonee forme di controllo
sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario si
obbliga nei confronti dell'I.N.P.S. a stipulare con i
concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo.
Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese
definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano
all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'I.N.P.S.
comunica periodicamente al cessionario gli esiti dei
giudizi di cui al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse fino
alla concorrenza della somma corrisposta all'I.N.P.S. quale
prezzo iniziale a titolo definitivo, nonche' degli oneri
per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento
delle operazioni di acquisto dei crediti, per la
riscossione dei crediti e per i costi connessi alla
cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte
dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal
cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai
sensi del comma 5, nonche' al pagamento degli altri oneri e
costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le
somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo
precedente vengono riversate all'I.N.P.S. secondo le norme
stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al
comma 1. L'I.N.P.S. potra' assumere, ai fini della cessione
e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni
accessori che siano richiesti per il buon esito
dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle
operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei
decreti di cui al comma 2.
12. I concessionari rendono all'I.N.P.S. il conto della
gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei
confronti del concessionario controlli a campione
sull'efficienza della riscossione.
14.
15. A seguito della costituzione della societa' di cui
all'art. 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei
rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione
dei crediti ceduti viene trasferita a tale societa' secondo
termini e modalita' da definirsi nei decreti di cui al
comma 2.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti nonche'
tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il
perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui
al presente articolo sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato il
versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei
tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri
incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito di
piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso
delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla
cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La
cessione, al momento del trasferimento del credito, produce
la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e
non puo' essere effettuata per una entita' complessiva
inferiore all'ammontare dei contributi.
18-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo,
si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.
19.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati»:
«Art. 1 (Retribuzione imponibile, accreditamento della
contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione
imponibile). - 1. La retribuzione da assumere come base per
il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale non puo' essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi
collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal
contratto collettivo.».
- Si trascrive il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, recante: «Attuazione
dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi
contributi»:
«Art. 5 (Denuncia aziendale). - 1. I datori di lavoro
agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali
dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi
previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e
della gestione dell'anagrafe delle aziende agricole, la
denuncia aziendale contenente i seguenti dati:
a) ubicazione, denominazione ed estensione dei
terreni distintamente per titolo del possesso e per singole
colture praticate;
b) generalita', codice fiscale, residenza e domicilio
fiscale del datore di lavoro;
c) indicazione della ditta intestata in catasto e
delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni
condotti;
d) numero dei capi di bestiame allevati,
distintamente per specie, e modalita' di allevamento;
e) attivita' complementari ed accessorie connesse con
l'attivita' agricola;
f) parco macchine ed ogni altra notizia utile sulle
caratteristiche dell'azienda.
2. La denuncia aziendale e' compilata su modello
predisposto dallo SCAU ed e' presentata entro trenta giorni
dalla data di inizio dell'attivita' al predetto ente.
3. Nei casi di modificazioni verificatesi nei dati
precedentemente denunciati o accertati di ufficio, i datori
di lavoro sono tenuti a presentare, entro trenta giorni
dalla intervenuta modificazione, le denunce di variazione
da compilare su modello predisposto dallo SCAU.
4. Per il primo anno di applicazione del presente
decreto la denuncia iniziale e' presentata da tutti i
datori di lavoro entro il termine del 31 dicembre 1993.
5. Le denunce aziendali di cui al presente
articolo fanno fede a tutti gli effetti. In caso di
omissione o di attestazione reticente o infedele degli
elementi in esse contenuti, il datore di lavoro e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire
cinquecentomila.».
- Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 44 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge
12 marzo 1968, n. 334, recante: «Norme per l'accertamento
dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni
previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati
in agricoltura»:
«Art. 8. - I compartecipanti familiari ed i piccoli
coloni sono equiparati, ai fini dei contributi e delle
prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna.
I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi
speciali dei giornalieri di campagna per meno di 51
giornate annue e che svolgano anche attivita' di
coltivatore diretto per la conduzione di fondi il cui
fabbisogno di giornate sia inferiore a quello minimo
previsto dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione
negli elenchi dei coltivatori diretti, possono integrare le
giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di
campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue.
I contributi per le giornate portate ad integrazione di
quelle di giornaliero di campagna sono a carico del
lavoratore interessato. Non si applica a tale contributo la
norma di cui all'art. 15, secondo comma, del regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949.
Per avvalersi della facolta' di cui al precedente
secondo comma, i lavoratori interessati debbono presentare
domanda motivata al servizio per gli elenchi nominativi dei
lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
competenza.».
- Si trascrive il testo dell'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e
nel settore previdenziale»:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1.
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i
datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione
contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati
anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, della tipologia contrattuale, della
qualifica professionale e del trattamento economico e
normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica
ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro
tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso
in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno
festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve
essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.
3.
4.
5.
6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le
dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati
dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e
all'amministrazione del personale dipendente del settore
agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei datori di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato. Nei
confronti di quest'ultima puo' altresi' esercitare, con
riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
facolta' di cui all'art. 5, comma 1, della citata legge.
Nei confronti del soggetto incaricato dall'associazione
sindacale alla tenuta dei documenti trova applicazione
l'ultimo comma del citato art. 5.
7.
8.
9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di
ispezione e di servizi all'impiego derivanti dal presente
decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
organizza corsi di riqualificazione professionale per il
personale interessato, finalizzati allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di ispezione. Per tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1995 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni
1996, 1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivo delle
spese di missione per tutto il personale, di qualsiasi
livello coinvolto nell'attivita' formativa si provvede a
carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da ultimo,
dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 511, conservano efficacia.
11. Salvo diversa determinazione della commissione
regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche sono
individuati tra i soggetti che si presentano presso le
sezioni circoscrizionali per l'impiego nel giorno
prefissato per l'avviamento. A tale scopo gli uffici,
attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro
quindici giorni. All'individuazione dei lavoratori da
avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con
precedenza per coloro che risultino gia' inseriti nelle
graduatorie di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 11 si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione
nelle liste nel limite massimo di sessanta mesi, salvo
diversa deliberazione delle commissioni regionali per
l'impiego le quali possono anche rideterminare, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
l'incidenza, sulle graduatorie, degli elementi che
concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti generali
assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
modificative del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13.
13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,
comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di
realizzare una piu' efficiente azione amministrativa in
materia di collocamento, sono dettate disposizioni
modificative delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare e
razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti
gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le
denunce dei datori di lavoro, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
e' emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia
disciplinata dal citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 346 del 1994, anche con il concerto del
Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme
recate dal citato decreto n. 345 del 1994, n. 346 del 1994
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie.
14. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso l'ispettorato provinciale
del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo
dell'ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente,
dal comandante del reparto appositamente istituito e
operante alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, il quale, con proprio decreto,
puo' attribuire compiti specifici in materia di ispezione
al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro, e'
aumentata di centoquarantatre unita' di cui due ufficiali,
novanta unita' ripartite tra i vari gradi di maresciallo,
ventidue unita' ripartite tra i gradi di vice brigadiere,
brigadiere e brigadiere capo, ventinove unita' appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri. All'onere derivante
dall'incremento relativo alle centodue unita' valutato in
lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire 5.423 milioni
a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 2509 del medesimo stato
di previsione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. All'onere relativo alle residue
quarantuno unita' si provvede ai sensi e per gli effetti
del decreto dell'assessorato del lavoro, della previdenza
sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione
della regione siciliana in data 21 maggio 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 37 del
20 luglio 1996.
15. Contro i provvedimenti adottati dagli uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
in favore dei cittadini extracomunitari, nonche' contro i
provvedimenti adottati dagli ispettorati provinciali del
lavoro in materia di rilascio dei libretti di lavoro in
favore della medesima categoria di lavoratori, e' ammesso
ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento del provvedimento impugnato, rispettivamente,
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e al direttore dell'ispettorato
regionale del lavoro, competenti per territorio, che
decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso i
predetti provvedimenti, pendenti alla data del 14 giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.».
- Si trascrive il testo dell'art. 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante: «Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di
tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di
lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso
eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici
economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste
per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o
trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge
12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati
e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai
lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati
di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la
comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le
regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti
pubblici economici sia riservata a particolari categorie di
lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono
tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese
successivo alla data di assunzione, al servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede
operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei
lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono
valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di
altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita'
del sistema informativo lavoro, i moduli per le
comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle
imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le
modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4
e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'art.
9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'art. 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui
all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli
altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali
dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei
predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui
all'art. 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, anche nei confronti delle medesime associazioni
sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con
personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.».
- Si trascrive il testo dell'art. 21 della legge
29 aprile 1949, n. 264, recante: «Provvedimenti in materia
di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati»:
«Art. 21. - I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a
tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione
sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante:
«Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1,
lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144»:
«2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra i
quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto
anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso
di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove
anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' definita in
conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione", la condizione del
soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo
aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di
lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova
occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza
aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano
alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi o da
piu' di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che,
gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di
cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati
o accreditati a svolgere le previste funzioni, in
conformita' delle norme regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.».
- Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge
11 gennaio 1979, n. 12, recante: «Norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro»:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul
volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con
oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si trascrive il testo dei commi 33 e 34 dell'art. 1
della legge della legge 23 dicembre 2005, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»:
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun
Ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti
fissi lordi non possono superare il 95 per cento del
corrispondente importo pagato nell'anno 2004.».
- Si trascrive il comma 7 dell'art. 10 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»:
«7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a
presentare il documento unico di regolarita' contributiva
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 novembre 2002, n. 266.
- Si trascrive il testo del comma 553 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«553. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni
comunitarie per la realizzazione di investimenti, le
imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il
documento unico di regolarita' contributiva di cui all'art.
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.».



 
Art. 1. Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura
e di catasto
1. (Soppresso).
2. (Soppresso).
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;))
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata».
7. (Soppresso).».



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante:
«Semplificazione in materia di versamenti unitari per
tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti
connessi agli uffici del registro, a norma dell'art. 3,
comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»:
«Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico
informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di
atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari,
nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere
dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto
con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva
attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati
soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari
tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un
codice unico immobiliare.
2. Le richieste di registrazione, le note di
trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di
annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per
i quali e' attivata la procedura telematica, sono
presentate su un modello unico informatico da trasmettere
per via telematica unitamente a tutta la documentazione
necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo'
essere prevista la presentazione del predetto modello unico
su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla
quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
3. In caso di presentazione del modello unico
informatico per via telematica, le formalita' di cui al
comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti
in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare
funzionamento del collegamento telematico, fermo il
predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via
telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto
informatico.
4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro
fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la
presentazione del modello unico informatico rileva
unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione
e alla voltura catastale.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti
i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di
settore»:
«Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
disposizioni previste nell'art. 10, commi da 1 a 6, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale
entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni
si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore
siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in
vigore.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
degli studi».
- Si riporta la Tabella delle tasse ipotecarie
allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come
modificata dalla presente legge:

----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----



 
Art. 1-bis.
Ulteriori disposizioni in materia di agricoltura (( 1. Per l'anno 2006 il contributo ordinario, di cui alla legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato Nazionale per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e' determinato in euro 750.000. Al relativo onere, pari a euro 466.000 per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le somme assegnate all'AGEA, destinate all'attuazione di interventi e misure sul mercato agricolo, affluiscono all'apposito conto corrente n. 20082 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato all'AGEA medesima. Nell'ambito dello stato di previsione dell'AGEA per l'anno 2006 e' istituito un apposito capitolo in entrata, denominato «Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare». Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati gli interventi e le misure da attuare utilizzando le risorse iscritte al predetto capitolo di entrata.
3. Le assegnazioni all'AGEA degli stanziamenti di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 1-bis e 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono utilizzate per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni.
4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialita' tradizionali garantite».
5. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa».
6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al soccidario e per il 50 per cento al soccidante.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».
8. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore avicolo e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Fondo, denominato «Fondo per l'emergenza avicola», con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, avente le seguenti finalita':
a) interventi, in conformita' a quanto previsto dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004, per fare fronte all'interruzione dell'attivita' avicola e ai conseguenti danni economici e sociali;
b) finanziamento delle misure di cui ai commi 10 e 11;
c) programmi finalizzati alla realizzazione di interventi per l'abbandono dell'attivita' produttiva, come previsto dal punto 9 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 28 del 1° febbraio 2000;
d) investimenti nelle imprese avicole per misure di biosicurezza, ivi comprese le spese sostenute per misure sanitarie;
e) interventi, disposti dall'autorita' sanitaria a fini di benessere degli animali, per l'abbattimento degli avicoli in caso di sovraffollamento delle strutture produttive o di blocco della movimentazione dei capi.
9. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «e' concessa al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «prodotti zootecnici contaminati, al proprietario», sono inserite le seguenti: «o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento» sono inserite le seguenti: «o il soccidario»;
b) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita' competenti in relazione alle malattie epizootiche degli animali».
10. Nell'ambito di programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione della influenza aviaria realizzati a livello comunitario, nazionale e regionale e' concessa alle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento avicolo una indennita' compensativa della perdita di reddito o delle maggiori spese sopportate a causa del verificarsi dell'evento.
11. A favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento avicolo sottoposte a restrizioni della movimentazione degli animali o a fermo produttivo a seguito di provvedimenti sanitari e' concessa una indennita' per i danni indiretti nella misura prevista dal decreto di cui al comma 12.
12. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottano, con decreti di natura non regolamentare, le disposizioni attuative dei commi 8, 10 e 11, nei limiti di spesa previsti dal medesimo comma 8.
13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede nell'ambito delle disponibilita' previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. A tale fine il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro.
14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100 milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
a) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 48, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-quater, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
c) quanto a 10 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilita' dell'AGEA per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a versare la somma di 10 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di una quota delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n, 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2006;
e) quanto a 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola e' assegnata, per l'anno 2006, la somma di un milione di euro al Corpo forestale dello Stato e di un milione di euro all'Ispettorato centrale repressione frodi. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2006, di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))




Riferimenti normativi:
- La legge 27 ottobre 1949, n. 851, reca:
«Determinazione del contributo previsto dall'art. 7 del
decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, che istituisce
il Comitato nazionale italiano della F.A.O.».
- Si trascrive il testo dei commi 20 e 21 dell'art. 10
del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante:
«Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari»:
«20. Al fine di favorire la ristrutturazione della
produzione lattiera e il rientro della produzione nei
limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per
favorire la definizione della regolazione debitoria, e'
attivato un programma di abbandono totale ai sensi
dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.
I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le
aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono
nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e
le province autonome con le modalita' di cui all'art. 3,
comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'art. 8,
lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in
conformita' al comma 4 dell'art. 3 con esclusione dei
produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in
parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero
produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da
una o piu' regioni entro novanta giorni dalla data di
ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per
essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome
in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero
nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di
abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le modalita'
definite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni
parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende
zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e
introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un
apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di
sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n.
1257/1999.»
- Si trascrive il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268,
recante: «Interventi urgenti a favore del comparto agricolo
colpito da eccezionali avversita' atmosferiche e
dall'emergenza diossina nella Campania»:
«Art. 2 (Misure per fronteggiare l'inquinamento da
diossina nella regione Campania). - 1. Gli animali delle
specie bovina, bufalina e ovina abbattuti dal 1° gennaio al
31 dicembre 2003 in seguito a disposizioni sanitarie
relative alla presenza negli animali stessi di diossine
oltre i limiti di tollerabilita' per il proseguimento dei
cicli produttivi, nonche' i prodotti ottenuti che
presentano contenuto di diossine superiore al limite di
legge, sono sequestrati, denaturati mediante colorazione
per impedirne la reimmissione in commercio, depositati
presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione
Campania e avviati alla termodistruzione ad opera di ditte
iscritte all'albo di cui all'art. 30 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, abilitate al trasporto di rifiuti non
pericolosi. Per le spese connesse a tali operazioni e'
autorizzata in favore dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2003.
L'effettivita' delle operazioni e' attestata dalle
Autorita' regionali.
2. In favore delle imprese agricole di allevamento di
bovini, bufalini ed ovini situate nella regione Campania,
sottoposte a sequestro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 a
seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine
oltre i limiti di tollerabilita', sono attivati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in coerenza
con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato in agricoltura e nei limiti dello stanziamento di 7,8
milioni di euro per l'anno 2003, i seguenti interventi:
a) indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto
in azienda e destinato alla termodistruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
b) prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale,
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per l'acquisto di
mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali
non utilizzabili e destinati alla distruzione per
disposizione dell'autorita' sanitaria;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai
bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di
bestiame da rimonta in sostituzione di quello abbattuto ai
sensi del comma 1 o, in alternativa, indennizzi per gli
animali abbattuti di cui al comma 1, calcolati con i
medesimi criteri.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, recante:
«Interventi urgenti nel settore agroalimentare»:
«Art. 1 (Interventi urgenti in materia di agricoltura).
- 1. All'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso specifiche
convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), interventi a sostegno di produzioni agricole
colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse da
quelle di cui al comma 7, purche' classificate come
svantaggiate."».
- Si trascrive il testo dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 1
e degli articoli 1-bis e 5-bis del decreto-legge
9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante: «Interventi
urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del
settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei
prezzi nelle filiere agroalimentari»:
«Art. 1 (Interventi urgenti per taluni settori della
produzione agricola). - 1. Agli imprenditori agricoli dei
settori della produzione agricola che, ai sensi dell'art.
1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004 sono stati
individuati quali destinatari di interventi urgenti nel
settore agroalimentare, nonche' ai produttori di uva da
vino, individuati con le medesime procedure di cui al
predetto decreto-legge n. 22 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 71 del 2005, si applica il
regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della
Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato istitutivo della Comunita' europea agli
aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati
dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) agli
imprenditori agricoli, iscritti nella relativa gestione
previdenziale ed assistenziale, nel limite massimo della
somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di cui 69
milioni di euro destinati ai produttori per le produzioni
dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori
di uva da vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i
seguenti parametri, definiti con riferimento agli ettari di
superficie produttiva o unita' di bestiame adulto (UBA) di
cui all'art. 131, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio:
a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 6 ettari o pari o superiori a
15 UBA;
b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 3 ettari o pari o superiori a
7,5 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera a);
c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di
superfici pari o superiori a 0,3 ettari o pari o superiori
a 3 UBA, ma inferiori ai parametri di cui alla lettera b).
3.-4. (Omissis).
5. Per fare fronte alle problematiche nel settore
dell'uva da tavola, l'AGEA e' autorizzata ad acquisire sul
mercato un quantitativo massimo di 800 mila quintali di uva
da tavola. Ai relativi oneri, pari a 9,6 milioni di euro
per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,
comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.».
«Art. 1-bis (Interventi del commissario ad acta
ex-Agensud in relazione a situazioni di crisi). - 1.
Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7
dell'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il
commissario ad acta per le attivita' di cui all'art. 19,
comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104:
a) puo' stipulare apposite convenzioni con l'AGEA
finalizzate a erogare aiuti de minimis, di cui al
regolamento (CE) n. 1860/2004 del 6 ottobre 2004 della
Commissione, a vantaggio degli imprenditori agricoli, di
cui all'art. 1, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge
28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo
massimo di 21 milioni di euro;
b) puo' realizzare, anche a livello internazionale,
per il tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO),
apposite campagne di promozione e comunicazione, per
agevolare la conoscenza da parte dei consumatori degli
aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e delle
nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di
euro.».
«Art. 5-bis (Proroga dei compiti dell'AGEA relativi
alla Convenzione sull'aiuto alimentare). - 1. In
considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui
l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413,
decisa ai sensi dell'art. XXV della Convenzione medesima,
e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA
di cui all'art. 3 della citata legge n. 413 del 2000.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante: «Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali,
con decreto di natura non regolamentare, determina le
modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di
AGEA delle carni di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno,
quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di
euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al
31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle
imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola
nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli
esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni
avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
ai versamenti tributari, nonche' il pagamento di ogni
contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA).
3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, e' autorizzato a concedere contributi per
l'accensione di mutui per la riconversione e la
ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione
di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli
allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di
trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di
carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 15, comma 2, primo periodo, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al
Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante:
«Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia
svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, i seguenti compiti di:
a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti,
per periodi temporalmente circoscritti, al fine di
riassorbire la temporanea sovracapacita' produttiva per
ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo
alla successiva collocazione dei prodotti;
b) esecuzione delle forniture dei prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in
conformita' ai programmi annualmente stabiliti dal
Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni
assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli
altri Paesi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante:
«Disposizioni in materia di soggetti e attivita',
integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f),
g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Promozione del sistema agroalimentare
italiano). - 1. In raccordo con il Comitato per la
valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui
all'art. 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, la societa' per azioni «BUONITALIA», partecipata dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento
operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per
scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore
agroalimentare finalizzati a favorire la
internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi
la registrazione a livello internazionale di marchi
associati ai segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. Con
decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali
e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative
alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli
in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, specialita' tradizionali garantite.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Polizze assicurative) - 1. Per le finalita' di
cui all'art. 1, lo Stato concede contributi sui premi
assicurativi, in conformita' a quanto previsto dal punto
11.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di
cui all'art. 2135 del codice civile.
2. Il contributo dello Stato e' concesso fino all'80
per cento del costo dei premi per contratti assicurativi
che prevedono un risarcimento qualora il danno raggiunga il
20 per cento della produzione nelle aree svantaggiate ed il
30 per cento nelle altre zone.
3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre
perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non
assimilabili alle calamita' naturali, di cui al precedente
art. 1, comma 2, o perdite dovute a epizoozie o fitopatie,
il contributo dello Stato e' ridotto fino al 50 per cento
del costo del premio.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo
pubblico e' concesso esclusivamente per contratti
assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato
la copertura della produzione complessiva aziendale
all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono stabiliti i
termini, le modalita' e le procedure di erogazione del
contributo sui premi assicurativi.
5. La sottoscrizione delle polizze assicurative e'
volontaria e puo' avvenire in forma collettiva o
individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme
assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo
III, nonche' le cooperative agricole e loro consorzi.
5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni
zootecniche di cui al presente decreto deve intendersi
comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per
qualsiasi causa.».
- Il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001, e' pubblicato nella GUCE serie L 270 del
21 ottobre 2003.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 2 giugno
1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta contro l'afta
epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. Nei casi di afta epizootica, il sindaco,
su proposta del servizio veterinario dell'unita' sanitaria
locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione
degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.
2. Quando sia necessario, per impedire la diffusione
della malattia, il Ministro della sanita', previa
individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio
decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di
contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando
eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri
prodotti ed avanzi, secondo le modalita' e alle condizioni
che saranno stabilite con decreto ministeriale.
3. Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi
degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia
veterinaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo
della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia
necessario per impedire la diffusione della malattia,
stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente
distrutti alle condizioni e secondo le modalita' che
saranno stabilite con decreto ministeriale.
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di
brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione
o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire
dal 4 giugno 1986, e' concessa al proprietario o al
soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il
soccidante, una indennita' pari al 100 per cento del valore
di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli
animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri
determinati dal Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei
produttori zootecnici e dei veterinari. Qualora, a seguito
dell'avvenuto abbattimento dei capi, l'autorita' sanitaria
competente disponga la distruzione di attrezzature fisse o
mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di
mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici
contaminati, al proprietario o al soccidario, in ragione
degli accordi stipulati con il soccidante, e' concessa una
indennita' pari all'80 per cento del valore attribuito in
sede di stesura del verbale di distruzione. L'indennita'
viene maggiorata della percentuale di compensazione di cui
al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui
il proprietario degli animali di cui sia stato disposto
l'abbattimento o il soccidario sia un produttore agricolo
che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo
comma dello stesso articolo. Nel caso di abbattimento di
bovini l'indennita' e' concessa alla condizione che siano
stati vaccinati in conformita' alle ordinanze del Ministro
della sanita' e nei casi in esse previsti.
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni
degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento,
dall'indennita' prevista nel comma 4 viene detratto
l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito
dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennita' non viene corrisposta per
l'abbattimento degli animali in transito o importati
dall'estero, ancorche' nazionalizzati, qualora venga
accertato che la malattia era preesistente
all'importazione. In tali casi sono a carico dello
speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese
relative all'applicazione delle misure di polizia
veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione
degli animali, disposte dalle competenti autorita'
sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di
animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione
a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo
della indennita' e' a carico dello Stato.
8. L'indennita' non e' concessa a coloro che
contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal
regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
L'indennita' non e' altresi' concessa a coloro che
contravvengono ai provvedimenti assunti dalle autorita'
competenti in relazione alle malattie epizootiche degli
animali. In tali casi l'indennita', ove competa, viene
corrisposta soltanto a conclusione favorevole del
procedimento di erogazione della sanzione amministrativa.
Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla
presente legge si applicano le disposizioni di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di
attuazione.
9. Il Ministro della sanita' dispone che le carni, i
prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente
macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati,
vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con
proprio decreto, al fine di renderli sicuramente innocui
nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in
cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti
contaminati, agli aventi diritto e' concesso un indennizzo
secondo i criteri determinati dal Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori
di mercato dei prodotti distrutti.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 3 della
legge 2 giugno 1988, n. 218, recante: «Misure per la lotta
contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche
degli animali»:
«1. Le indennita' di cui all'art. 2 gravano sulla quota
a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per
la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive
e diffusive degli animali.».
- Si trascrive il testo del comma 164 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)»:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195
milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.».
- Si trascrive il testo del comma 278 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)»:
«278. Al fine di agevolare la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo
periodo e' da ripartire tra le regioni, secondo criteri e
modalita' concessive definiti con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni
interessate, la stipula di specifici accordi diretti
all'individuazione di obiettivi di contenimento della
dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale
del disavanzo.».
- Si trascrive il testo del comma 9 dell'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
«9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a),
confluiscono nel fondo stanziato in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati
tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di
investimento, alla quota incentivante connessa al
raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 1 della
legge 18 giugno 1998, n. 194, recante: «Interventi nel
settore dei trasporti»:
«Art. 1 (Interventi nel settore del trasporto aereo). -
4. In relazione al processo di liberalizzazione e di
privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, e' autorizzato ad erogare somme per la
ricapitalizzazione delle societa' di trasporto aereo di cui
all'art. 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno
1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500
miliardi per l'anno 2000 e di lire 500 miliardi per l'anno
2001. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
riferisce ogni sei mesi al Parlamento in merito
all'andamento del predetto processo.».



 
Art. 1-ter. Disposizioni in favore delle imprese ubicate nelle province di
Catania, Siracusa e Ragusa colpite dal sisma del 1990 (( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti di 52.000.000 di euro, per l'anno 2006 sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, dovuti dalle imprese, ivi comprese quelle agricole e agroalimentari, colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa. Conseguentemente, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, il termine per il versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' fissato al 30 settembre 2006 e il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del predetto comma 17 e' fissato al 1° ottobre 2006. A tal fine e' istituito apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato tramite un versamento in conto entrata nel bilancio dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo equivalente ai fini della invarianza dei saldi per i medesimi anni.))



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 17 dell'art. 9 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)»:
«17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente
comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.».
- Per i riferimenti normativi del comma 1 dell'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», si
vedano le note all'art. 01.



 
Art. 2.
Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero
1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore bieticolo-saccarifero e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con le funzioni di Vice-presidente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro per le politiche comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ((nonche' da tre presidenti di regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.)) Le funzioni di segreteria, senza alcun onere per il bilancio dello Stato, sono svolte da un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali, preposto ad un Ufficio dirigenziale generale.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera;
b) coordina le misure comunitarie e nazionali previste per la riconversione industriale del settore e per le connesse problematiche sociali;
c) formula direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione.
3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove cessera' la produzione di zucchero. I progetti di riconversione, finalizzati anche alla salvaguardia dell'occupazione nel territorio oggetto dell'intervento, sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Amministrazioni interessate, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.a. (ISA).
4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al quale affluiscono le risorse finanziarie comunitarie destinate alla diversificazione produttiva del settore bieticolo-saccarifero in Italia, nonche' le risorse presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546. Le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo sono disposte con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (( 4-bis. Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi' attribuita, per l'anno 2006, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, finalizzata ad assicurare l'erogazione degli aiuti nazionali per la produzione bieticolo-saccarifera previsti dalla normativa comunitaria, nonche' ad assicurare, relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace realizzazione degli obiettivi della riforma dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266.))
5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2, lettera a), gli aiuti comunitari alla ristrutturazione delle imprese derivanti dalla attuazione della riforma della organizzazione comune di mercato dello zucchero non concorrono alla formazione del reddito. (( 5-bis. La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio spettante all'Italia a partire dall'anno 2007 nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e' attribuita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevedono la assegnazione della quota suddetta garantendo l'unitarieta' della quota stessa e la priorita' per l'ubicazione dell'impianto nelle regioni dell'obiettivo convergenza.))



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare problemi delle
calamita', dell'agricoltura e dell'industria»:
«2. Per le finalita' di cui al precedente comma e'
costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, un «Fondo per il risanamento del settore
bieticolo-saccarifero», al quale e' attribuita la dotazione
di lire 100 miliardi per l'anno 1983».
- Per il comma 1 dell'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
- Si trascrive il testo dell'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici). - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».



 
Art. 2-bis.
Etichettatura del miele (( 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante:
«Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la
produzione e la commercializzazione del miele», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«2. Al miele si applicano le seguenti particolari
disposizioni:
a) la denominazione di vendita «miele» e' riservata
al miele definito nell'art. 1, comma 1, ed e' utilizzata
nel commercio per designare tale prodotto;
b) la denominazione di vendita di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, sono riservate ai prodotti in esso definiti e
sono utilizzate nel commercio per designarli. Queste
denominazioni possono essere sostituite dalla denominazione
di vendita «miele», ad eccezione del miele filtrato, del
miele in favo, del miele con pezzi di favo o favo tagliato
nel miele e del miele per uso industriale;
c) il miele per uso industriale deve riportare,
accanto alla denominazione di vendita, la menzione
«destinato solo alla preparazione di cibi cotti»;
d) ad esclusione del miele filtrato e del miele per
uso industriale, le denominazioni possono essere completate
da indicazioni che fanno riferimento:
1) all'origine floreale o vegetale, se il prodotto
e' interamente o principalmente ottenuto dalla pianta
indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche,
fisicochimiche e microscopiche;
2) all'origine regionale, territoriale o
topografica, se il prodotto proviene interamente
dall'origine indicata;
3) a criteri di qualita' specifici previsti dalla
normativa comunitaria;
e) il miele per uso industriale utilizzato come
ingrediente di un prodotto alimentare composto puo' essere
designato con il solo termine «miele» nella denominazione
di vendita di tale prodotto alimentare composto. Tuttavia,
l'elenco degli ingredienti deve riportare la denominazione
completa di miele per uso industriale;
f) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i
Paesi d'origine in cui il miele e' stato raccolto;
g) ove si tratti di miele filtrato e di miele per uso
industriale, i contenitori per la merce alla rinfusa, gli
imballaggi e i documenti commerciali devono indicare
chiaramente la denominazione completa del prodotto di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 6), e comma 3.».



 
Art. 2-ter. Differimento di termine per adempimenti concernenti il prelievo
supplementare (( 1. Tutti i versamenti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono rinviati al 31 luglio 2006.))



Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante:
«Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari»:
«2. Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono
al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto
corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA,
nonche' all'invio alle regioni ed alle province autonome di
copia delle ricevute di versamento, ovvero delle
fideiussioni di cui al comma 6.».



 
Art. 2-quater.
Interventi nel settore agroenergetico (( 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, e per favorire lo sviluppo della filiera agroenergetica, e' incentivata la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, per un periodo di sei anni a partire dal 1o gennaio 2008.
2. Dal 1o luglio 2006 i produttori di carburanti diesel e di benzina sono obbligati ad immettere al consumo biocarburanti di origine agricola oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo, in misura pari all'1 per cento dei carburanti diesel e della benzina immessi al consumo nell'anno precedente. Tale percentuale, espressa in potere calorifico inferiore, e' incrementata di un punto per ogni anno, fino al 2010.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'invio da parte dei produttori di carburanti diesel e di benzina, con autocertificazione, dei dati relativi all'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola, riferiti all'anno in corso e dei dati relativi all'immissione in consumo di carburanti diesel e di benzina, riferiti all'anno precedente. Con detto decreto sono altresi' stabilite le misure per il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal comma 2.
4. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno per scopo, altresi', l'integrazione della filiera agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola. Gli imprenditori agricoli e le imprese di produzione e di distribuzione di biocarburanti e i soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del predetto decreto legislativo n. 102 del 2005.
5. Il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera la disciplina dei contratti di programma agroenergetici, individuando l'amministrazione competente per la loro stipula. I contratti di programma agroenergetici hanno rilevanza territoriale nazionale e sono finalizzati alla creazione di occupazione aggiuntiva, anche mediante l'attivazione di nuovi impianti. E' assicurata priorita' nella stipula dei predetti contratti ai soggetti che riconoscono agli imprenditori agricoli una quota dell'utile conseguito in proporzione ai conferimenti della materia prima agricola.
6. La sottoscrizione di un contratto di coltivazione e di fornitura, o contratti ad essi equiparati, o di un contratto di programma agroenergetico costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
7. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
8. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato al gas naturale.
9. Ai fini dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza, per una quota annuale fino al 30 per cento, all'energia elettrica prodotta da biomasse o da biogas oggetto di un'intesa di filiera, o di un contratto quadro, o di un contratto di programma agroenergetico, stipulati ai sensi del presente articolo.
10. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione.
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «energia elettrica», sono inserite le seguenti: «e calorica»;
b) dopo le parole: «da fonti rinnovabili agroforestali», sono inserite le seguenti: «e fotovoltaiche».))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante: «Attuazione
della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti»:
«Art. 3 (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono
fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali,
calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili,
espressi come percentuale del totale del carburante diesel
e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato
nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.».
- Si trascrive il testo degli articoli 9, 10, 11, 12 e
13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante:
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera
ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
tenendo conto degli interessi della filiera e dei
consumatori. L'intesa puo' definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la
trasparenza della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento
dell'immissione dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalita' di valorizzazione e tutela delle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi
di qualita';
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni
e ricerche per l'orientamento della produzione agricola
alla domanda e alle esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del
Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi
maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei
settori della produzione, della trasformazione, del
commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e
agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i
predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a
livello nazionale per il settore di appartenenza. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono definite le modalita' per la
stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi
all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della
concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una
programmazione previsionale e coordinata della produzione
in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di
miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza
diretta una limitazione del volume di offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro i quindici giorni
dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita'
con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui
al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.».
«Art. 10 (Contratti quadro)- - 1. Nell'ambito delle
finalita' di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1,
del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del
Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici
di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro
aventi i seguenti obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati
interno ed estero, e orientare la produzione agricola per
farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo,
alla domanda, al fine di perseguire condizioni di
equilibrio e stabilita' del mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualita' dei prodotti con
particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e
territoriali e alla tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare
le altre finalita' perseguite dall'art. 33 del Trattato
sulla Comunita' europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della
produzione all'evoluzione del mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali possono essere definite, per singole filiere,
modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di
intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita'
specifica, determinata in percentuale al volume di
produzione commercializzata, da parte dei soggetti
economici di cui al capo I.».
«Art. 11 (Modalita). - 1. Il contratto quadro definisce
il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui
confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono
essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo.
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi
generali:
a) confronto preventivo delle previsioni della
produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in
vista della loro armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il
prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze
dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle
caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi
logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di
commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del
prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto
di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro
contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto,
che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda
espressamente l'applicazione anche nei confronti degli
imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle
condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere
garantito dalla previsione espressa, contenuta negli
accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei
contratti individuali, che considera, ai fini degli
articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza
ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli
eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle
diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al
processo produttivo applicato e alle caratteristiche
qualitative dei prodotti considerati per assicurare il
raggiungimento delle finalita' dell'art. 33 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di
prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai
loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle
produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle
cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai
contratti quadro.
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni
prodotto, disposizioni relative a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore
che giustificano il mancato rispetto parziale o totale
delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli
contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo
rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia
fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in
ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi,
e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto
quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano
interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o
che siano parti dei contratti da essi regolati. La
determinazione del risarcimento del danno derivante dalla
violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c),
deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio
arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura
previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato
con valutazione equitativa;
c) le modalita' di corresponsione, da parte di
ciascun produttore, trasformatore, commerciante e
distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di
contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese
previste dagli accordi finalizzate a favorire la
stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli
tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo
sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti
oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere
determinato da una quota percentuale del prezzo del
prodotto oggetto dei singoli contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in
caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni,
anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli
articoli 12 e 13.
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo,
che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti
di coltivazione, allevamento e fornitura.
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono
depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci
giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta
giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la
rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita'
degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale.
Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro
ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono
pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole
e forestali e su quelli delle regioni interessate.».
«Art. 12 (Recesso, cessione di azienda, e privilegio).
- 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di
coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di
un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna
completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda
da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un
contratto individuale di coltivazione, allevamento e
fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente
e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di
tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a
rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai
commi 1 e 2, l'inadempiente e' obbligato al risarcimento
dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in
mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle
sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro.
Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione
dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti
dei trasformatori, commercianti e dei distributori
acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel
rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale
sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751-bis, primo
comma, n. 4), del codice civile.».
«Art. 13 (Obblighi degli acquirenti). - 1. Le parti
acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato
un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le
condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che
riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati
nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli
non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto
quadro.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle
organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove
concludano contratti di coltivazione, allevamento e
fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto
quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore
delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal
caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni
firmatarie i contributi di cui all'art. 11, comma 4,
lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti
commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del
codice civile, grave inadempienza, con diritto delle
organizzazioni dei produttori o loro forme associate
firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori
agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di
richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste
ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'art.
11, comma 4, lettera b).».
- Si trascrive il comma 5 dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, 504, recante: «Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»:
«5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato
come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come
carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente
comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche
quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato,
inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio
minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere
utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo
solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.».
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»:
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione
di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli
incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse
al rispetto delle norme volte al contenimento delle
emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento
agli impegni internazionali previsti dal protocollo di
Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie
di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi
pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni
e le province autonome delle risorse da destinare
all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento
delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono,
attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle
fonti rinnovabili.».
- Si riporta il testo del comma 423 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«423. La produzione e la cessione di energia elettrica
e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'art. 2135,
terzo comma, del codice civile e si considerano produttive
di reddito agrario.».



 
Art. 2-quinquies. Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (( 1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita».))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante:
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
«2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
la disponibilita' non e' richiesta la comunicazione di
inizio attivita'.».



 
Art. 3. Misure urgenti per favorire il finanziamento degli investimenti per
lo sviluppo
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro».
2. Al comma 10 dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 60 per cento». (( 2-bis. All'articolo 11-quaterdecies, comma 17, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238».))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante:
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
alla concessione di incentivi disposta in attuazione di
bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto o a fronte di contratti di programma per i
quali il Ministro delle attivita' produttive abbia
presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre
il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte
presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi
statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano
erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di
euro.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.».
- Si riporta il testo del comma 17 dell'art.
11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, recante: «Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», cosi' come modificato dalla presente legge:
«17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore
dell'ANAS S.p.a. per la realizzazione di lavori di raccordo
stradale tra le strade pugliesi SP 231 e SP 238.».



 
Art. 4.
Rafforzamento del contrasto alle frodi agroalimentari e ambientali
1. Agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria e agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, puo' altresi' attribuire con proprio decreto la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale di cui al presente comma, limitatamente alle funzioni esercitate. All'onere relativo alle spese di formazione del predetto personale si provvede nell'ambito delle esistenti dotazioni di bilancio all'uopo finalizzate.
2. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «ad una denominazione protetta», sono sostituite dalle seguenti: «ad una o piu' denominazioni protette»;
b) al numero 1), le parole: «quando la denominazione e' il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato» sono sostituite dalle seguenti: «quando gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato».
3. Gli articoli da 13 a 23 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sono abrogati. Alle violazioni previste dalla citata legge n. 30 del 1990 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297.
4. I controlli di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, prescritti dal regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e successive modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari erogati nel settore agricolo, sono svolti dal Corpo forestale dello Stato e dall'Ispettorato centrale repressione frodi, secondo le modalita' previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 4-bis. Al fine di migliorare l'efficienza del sistema per l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilita' dei prodotti alimentari, il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando le attribuzioni e i compiti gia' svolti dal Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, si avvalgono della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» quale ente strumentale di assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi animali e della tracciabilita' degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema Italia di tracciabilita' degli alimenti e degli animali. I Ministeri suddetti assegnano direttamente alla societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
4-ter. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» assicura, nello svolgimento della funzione di cui al comma 4-bis e sulla base di un programma annuale formulato conformemente alle indicazioni dei Ministeri competenti, il coordinamento degli interventi necessari a dare piena attuazione agli adempimenti connessi. Per la promozione di attivita' riconducibili a quanto previsto dal comma 4-bis, anche altre amministrazioni ed enti dello Stato possono avvalersi della societa' consortile «Consorzio anagrafi animali», d'intesa con il Ministero della salute ed il Ministero delle politiche agricole e forestali. Quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della predetta societa' consortile, per lo svolgimento della funzione di ente strumentale di assistenza tecnica, l'AGEA assegna alla societa' medesima un contributo a decorrere dall'anno 2006 di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di un milione di euro, a decorrere dall'anno 2006, dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.
4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante:
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Uso commerciale). - 1. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque impiega
commercialmente in maniera diretta o indiretta una
denominazione protetta, intendendo per tale una
denominazione di origine o una indicazione geografica cosi'
come definite nell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92
del 14 luglio 1992, del Consiglio, o il segno distintivo o
il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, e'
sottoposto alle sanzioni amministrative di seguito
individuate:
a) per prodotti comparabili, in quanto appartenenti
allo stesso tipo, non aventi diritto a tale denominazione a
causa:
1) del mancato assoggettamento al controllo della
struttura di controllo pubblica designata o privata
autorizzata dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge
21 dicembre 1999, n. 526, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
ventimila;
2) del mancato ottenimento della certificazione di
conformita' rilasciata dalla struttura di controllo di cui
al presente comma, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad
euro sedicimila;
3) dell'accertata violazione della disciplina di
produzione e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila;
b) per prodotti non comparabili, in quanto non
appartenenti allo stesso tipo, nella misura in cui l'uso
della denominazione protetta consente di sfruttare
indebitamente la reputazione della stessa, e' sottoposto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento
ad euro tremilacinquecento;
c) per prodotti composti, elaborati o trasformati che
recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella
pubblicita', il riferimento ad una o piu' denominazioni
protette, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila.
Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il
riferimento alla denominazione protetta:
1) quando gli utilizzatori del prodotto composto,
elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di
tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi
dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526, e risultano inseriti in apposito registro attivato,
tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del
provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta
autorizzazione puo' essere concessa dal Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale per la
qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore, che provvede anche alla gestione del citato
registro;
2) o quando il riferimento alla denominazione
protetta e' riportato soltanto tra gli ingredienti del
prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato
o trasformato.».



 
Art. 4-bis.
Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento (( 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale e di proprieta' intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non piu' di 10 unita' scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonche' tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.
3. E' altresi' assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di 15 unita' di personale, di cui 2 con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.
4. Con propri atti regolamentari interni l'Alto Commissario disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attivita' dell'Ufficio di cui al comma 3.
5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.
6. All'articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».
7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. In conformita' a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 53/197 e 58/221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive l'art. 1-quater del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale»:
«Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per
la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle attivita' produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio
funzionamento degli uffici delle competenti direzioni
generali del Ministero delle attivita' produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' di composizione e di
funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
- La legge 24 aprile 1980, n. 146, reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980)».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»:
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- Si riporta il testo del comma 235 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla
presente legge:
«235. Per il piu' efficace perseguimento degli
obiettivi nella lotta alla contraffazione, l'Alto
Commissario, istituito con l'art. 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si avvale
di due Vice Alti Commissari, nominati dal Ministro delle
attivita' produttive. Per ottimizzare le condizioni di
espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le
strutture di supporto e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro dall'anno 2006.».
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e di
finanza pubblica»:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 5.
Interventi urgenti nel settore della pesca
1. L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, ((come sostituito)) dall'articolo 5 ((del regolamento di cui)) al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, e' fissata al 1° gennaio 2007. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1o giugno 2000. (( 1-bis. E' autorizzata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare nella misura massima di 50.000 euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalita' per l'erogazione dei contributi anche per gli avvenimenti verificatisi nell'anno 2005.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1-quater. Per l'anno 2006 sono confermati gli obiettivi e gli strumenti di intervento previsti per il 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, nei limiti delle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, per l'anno 2006, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede alla ripartizione delle predette disponibilita'.
1-quinquies. Il naufragio delle unita' da pesca, avvenuto nel corso dell'anno 2005 ed accertato dall'Autorita' marittima, e' equiparato al ritiro definitivo con priorita' della domanda presentata dagli interessati entro il 31 marzo 2006 a valere sulle disponibilita' finanziarie del programma comunitario Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).
1-sexies. In via sperimentale per l'anno 2006 agli imprenditori ittici esercenti attivita' di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, emana il decreto di cui all'articolo 34 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, stabilendo le percentuali di compensazione, per un onere complessivo massimo determinato nei limiti di 12 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sulle disponibilita' previste dal Piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991. Al fine di dare attuazione al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991 per l'anno 2006 e' conseguentemente aumentata di 10 milioni di euro per le finalita' di cui al precedente periodo.
1-septies. All'onere di cui al comma 1-sexies, determinato nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede quanto a 2 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2006, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla predetta tabella C della legge n. 266 del 2005.))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 28 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto
2002, n. 218, recante: «Regolamento di sicurezza per le
navi abilitate alla pesca costiera», come sostituito
dall'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 26 luglio 2004, n. 231, recante: «Regolamento
recante integrazioni e modifiche al regolamento di
sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»:
«Art. 28 (Dotazioni radioelettriche). - 1. Fino al
31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda
inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza
lorda uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere
dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se
effettuano navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono
essere di tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unita' da pesca
che effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa
devono essere dotate degli apparati radio prescritti al
capitolo IX dell'allegato al decreto legislativo
18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo di
navigazione effettuata nelle diverse aree di mare
individuate da tale capitolo. In alternativa:
a) le unita' da pesca che effettuano navigazione
nell'area di mare A1, come individuata dal capitolo IX
dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
541, devono essere dotate di un apparato radio VHF in grado
di trasmettere e ricevere:
"1) in DSC `classe D' sulla frequenza di 156,525 MHz
(canale 70). Deve essere possibile avviare la trasmissione
dell'allarme di soccorso sul canale 70 dalla posizione
dalla quale la nave viene normalmente comandata;";
"2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz
(canale 6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale
16);";
b) le unita' da pesca che effettuano navigazione
nell'area di mare A2, come individuata dal capitolo IX
dell'allegato al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.
541, devono essere dotate, in aggiunta agli apparati di cui
alla lettera a), almeno di una installazione radio in MF in
grado di trasmettere e ricevere, ai fini del soccorso e
della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando il
DSC `classe E' e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La
nave deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e
ricevere radiocomunicazioni di carattere generale
impiegando la radiotelefonia almeno sulle frequenze di
lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e 4000 kHz;
c) le unita' da pesca alle quali si applicano le
lettere a) e b), qualora abilitate alla navigazione oltre
sei miglia dalla costa, devono essere dotate anche di un
EPIRB 406 Mhz.
5. Le unita' da pesca esistenti di cui alla presente
Sezione possono essere dotate, in relazione all'area di
navigazione in cui operano, delle dotazioni elencate al
comma 4, anche prima della data del 1° gennaio 2005.
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4,
lettere a) e b), devono essere specificate nel certificato
delle annotazioni di sicurezza.
7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del
presente articolo devono essere di tipo approvato ovvero di
tipo conforme alla direttiva 1999/05CE, attuata con decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
8. Le navi dotate di apparato "blue box" in grado di
inviare i messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo
parere favorevole del Ministero delle comunicazioni,
possono essere esentate dall'obbligo di avere in dotazione
l'EPIRB 406 Mhz.
9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli
apparati radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle
comunicazioni.
10. Il presente articolo si applica alle navi
esistenti, abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa,
a decorrere dal 1° gennaio 2005.».
- Il decreto del Ministro della marina mercantile
22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 22 luglio 1982, reca: «Approvazione del regolamento di
sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca
costiera (locale e ravvicinata)».
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2000, reca: «Regime
definitivo di operativita' delle navi da pesca costiera
locale».
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 5 del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante:
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento
della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
38»:
«2. Per l'anno 2005 gli obiettivi di intervento
previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura
dagli articoli 4, 14 e 14-bis del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, nonche' quelli di cui al presente
decreto legislativo, costituiscono il riferimento
programmatico ed operativo da adottare mediante utilizzo
degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come
determinati ai sensi della tabella C della legge
30 dicembre 2004, n. 311.».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 della
legge 8 agosto 1991, n. 267, recante: «Attuazione del terzo
piano nazionale della pesca marittima e misure in materia
di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle
unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante»:
«1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della
pesca marittima, adottato ai sensi dell'art. 1 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della
marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 40
del 16 febbraio 1991, e' autorizzata la complessiva spesa
di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in
ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire
99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57», come modificato dalla presente legge, si
vedano i riferimenti normativi all'art. 5-quater.
- Si trascrive il testo dell'art. 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto»:
«Art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli). -
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi
nella prima parte dell'allegata tabella a) effettuate dai
produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 e'
forfettizzata in misura pari all'importo risultante
dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle
operazioni stesse, delle percentuali di compensazione
stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche
agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei
singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i
passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2,
lettera c), che applicano il regime speciale e per le
cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e
secondo periodo.».
- Si trascrive il testo del comma 8 dell'art. 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, recante: «Legge quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali»:
«8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento
complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando
comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
della presente legge.».
- Per il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 1-bis.



 
Art. 5-bis. Modifica al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in materia di distretti produttivi (( 1. Al comma 369 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «ai sistemi produttivi locali, distretti industriali» sono inserite le seguenti: «e della pesca».
2. La disposizione recata dal comma 1 si applica nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 372, della citata legge n. 266 del 2005.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 369 e 372 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», come
modificato dalla presente legge:
«369. Le norme in favore dei distretti produttivi di
cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e
agro-alimentari di cui all'art. 13 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi
produttivi locali, distretti industriali e della pesca e
consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ai
consorzi per il commercio estero di cui alla legge
21 febbraio 1989, n. 83.».
«372. Dall'attuazione dei commi da 366 a 371 non devono
derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006.».



 
Art. 5-ter.
Interventi di semplificazione nel settore della pesca (( 1. I certificati di cui all'articolo 33 del decreto del Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, la visita periodica della cassetta dei medicinali di bordo, le revisioni delle zattere di salvataggio, delle cinture, dei dispositivi di evacuazione, degli estintori di bordo e dei ganci idrostatici, nonche' le visite periodiche agli apparati radio a bordo delle unita' da pesca si effettuano ogni due anni. Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza delle revisioni di cui al presente comma e' prorogata fino a due anni dalla data di rilascio.
2. Costituisce prova dell'avvenuto imbarco delle provviste e dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, la procedura semplificata prevista dalla circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane n. 30819/8 divisione XV dell'11 aprile 1973.
3. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, le prestazioni effettuate a bordo di unita' da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e si intendono rese entro il circuito doganale.
4. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 146, primo comma, dopo la parola: «sovraordinate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei compartimenti marittimi di Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti marittimi»;
b) all'articolo 169, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca»;
c) all'articolo 176, primo comma, dopo le parole: «di bordo» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle unita' da pesca».
5. In caso di improvvise e temporanee indisponibilita' di marittimi imbarcati a bordo di navi da pesca, il comandante del peschereccio annota l'assenza in un apposito registro vidimato dall'autorita' marittima d'iscrizione della nave; in tal caso e' consentito l'esercizio delle attivita' di pesca, purche' sia assicurato il rispetto delle tabelle minime di sicurezza dell'unita'.
6. All'articolo 6, ultimo comma, della legge 5 giugno 1962, n. 616, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata in tre anni». Per le unita' in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la data di scadenza del certificato di idoneita' deve intendersi prorogata fino alla visita intermedia triennale del certificato di navigabilita', comunque non oltre tre anni dalla data di rilascio.
7. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 100 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera»;
b) all'articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente:
«b) motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT, adibite alla pesca costiera».
8. Per le unita' da pesca che hanno installato apparati radio in MF-RTF/DSC di classe A antecedentemente al 7 aprile 2005, e' consentito l'utilizzo di tale apparecchiatura anche da parte di personale abilitato con certificato limitato di operatore MF-RTF/DSC di classe E.
9. Per il personale di bordo dei pescherecci, il rilascio del libretto sanitario previsto dall'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed i relativi rinnovi periodici dell'idoneita' si effettuano nell'ambito della visita biennale; detta visita sostituisce anche quella prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi oneri per lo Stato.))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto del
Capo del Governo 12 gennaio 1930, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1930, recante:
«Provvedimenti per la difesa sanitaria del Regno contro la
importazione, per la via del mare, della peste, del colera,
della febbre gialla, del tifo esantematico e del vaiuolo»:
«Art. 33 (Distruzione dei topi). - a) Navi addette al
traffico internazionale - derattizzazione ed esonero dalla
derattizzazione - certificati relativi.
Tutte le navi, comunque addette al traffico
internazionale, devono essere periodicamente sottoposte
alla distruzione dei topi, da praticarsi a stive vuote;
ovvero essere tenute in condizioni tali che la popolazione
murina vi sia ridotta al minimo possibile.
Il medico di porto rilascia ai capitani delle navi, su
modelli conformi all'allegato 1 alla presente ordinanza:
nel primo caso, un certificato di eseguita
derattizzazione;
nel secondo caso, un certificato di esenzione dalla
derattizzazione. Ai fini del rilascio di quest'ultimo
certificato, il medico di porto deve tenere conto
dell'assetto igienico-sanitario della nave, delle sue
caratteristiche costruttive e dell'impiego fatto
sistematicamente, a bordo, di mezzi per la cattura o per la
distruzione dei topi.
La durata di validita' dei certificati predetti e' di
mesi sei, e la loro efficacia ha valore in quanto non
sussista una delle condizioni indicate nei precedenti
articoli 3, 4 e 5. Per le navi che si dirigano al proprio
porto di origine puo' essere consentita una tolleranza
supplementare di un mese.
Nel caso in cui non sia presentato alcun certificato,
l'autorita' sanitaria marittima ordina la esecuzione della
distruzione dei topi, da farsi in conformita' degli
articoli 34, 35 e 36 della presente ordinanza e il medico
di porto rilascia il relativo certificato.
Qualora, peraltro, il medico di porto abbia potuto
accertare che la nave e' tenuta in condizioni tali che la
popolazione murina vi e' ridotta al minimo possibile e che
e' fatto sistematico uso di mezzi di cattura o di
distruzione dei topi, potra' rilasciare il certificato di
esenzione dalla derattizzazione.
I certificati di derattizzazione e di esenzione dalla
derattizzazione rilasciati da autorita' sanitarie di Stati
esteri con i quali non siano in vigore accordi speciali per
il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure
sanitarie applicate alle navi, quando non siano conformi al
modello stabilito dall'Ufficio internazionale di igiene
pubblica di Parigi (allegato 3 alla presente ordinanza),
devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorita'
consolare.
Non sara' tenuto conto di quei certificati che non
indichino la tecnica seguita, i locali trattati e l'esito
della operazione, ovvero i motivi in base ai quali la nave
fu esonerata dalla derattizzazione, quando ne sia stato il
caso; nonche' di quei certificati che siano stati
rilasciati dalle autorita' di porti esteri che non figurino
nell'elenco di cui all'allegato 4 alla presente ordinanza.
b) Navi che trafficano lungo le coste dello Stato.
Le disposizioni che precedono si applicano anche alle
navi nazionali che trafficano esclusivamente lungo le coste
dello Stato; ma, nei loro confronti, la durata di validita'
dei certificati di cui al comma 2 del presente articolo e'
portata da mesi sei a mesi dieci, a meno che non si
verifichi una delle condizioni indicate nei precedenti
articoli 3, 4 e 5.».
- Il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio
1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, reca: «Determinazione
delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti
interessati».
- Si riporta il testo degli articoli 146, 169 e 176 del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della
navigazione», come modificati dalla presente legge:
«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli
uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri
uffici sono accentrate presso le direzioni marittime
sovraordinate ad eccezione dei compartimenti marittimi di
Mazara del Vallo e Salerno, per i quali le matricole dei
pescherecci sono tenute presso i medesimi compartimenti
marittimi.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
«Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte
di bordo, sono, per le navi maggiori, l'atto di
nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e
i galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono
avere a bordo:
a) il certificato di stazza; il certificato di classe
o quello di navigabilita', i certificati di bordo libero e
di galleggiabilita'; i certificati di visita;
b) i documenti doganali e sanitari;
c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e
regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti
devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal
presente codice, da leggi e da regolamenti.
Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico,
parte I, inventario di bordo, parte II, generale di
contabilita', parte III, di navigazione, giornale di
macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci
che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono
dotarsi del giornale di pesca.».
«Art. 176 (Libri di bordo delle navi minori). - Le navi
minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore
alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle
venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti
dell'inventario di bordo ad eccezione delle unita' da
pesca.
Le navi e i galleggianti della navigazione interna
indicati a tal fine dal regolamento, devono essere
provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a
servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del
giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal
regolamento».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 5 giugno
1962, n. 616, recante: «Sicurezza della navigazione e della
vita umana in mare», come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Rilascio e validita' dei certificati di
sicurezza e d'idoneita). - I certificati di sicurezza e di
idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base
alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente
legge.
Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di
idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del
console, in conformita' degli accordi medesimi.
Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve
accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi
nazionali risultanti sprovviste dei certificati di
sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita',
procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai
regolamenti di applicazione della presente legge. Degli
accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un
verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio,
fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o
nel primo porto di uno Stato con il quale esistono
particolari accordi in materia di sicurezza della
navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque
superare i tre mesi.
La durata dei certificati di sicurezza di cui alle
lettere a), c), d) ed e) dell'art. 4 non puo' essere
superiore ad un anno.
La durata del certificato di sicurezza di cui alla
lettera b) e del certificato di idoneita' di cui alla
lettera f) dell'art. 4 non puo' essere superiore a due anni
ad eccezione delle unita' da pesca la cui durata e' fissata
in tre anni.».
- Si riporta il testo degli articoli 261 e 273 del
decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, recante: «Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione
marittima)», come modificati dalla presente legge:
«Art. 261 (Capo barca per la pesca costiera). - Per
conseguire il titolo di capo barca per la pesca costiera
occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare;
2) non avere riportato condanne per i reati indicati
nell'art. 238, n. 4;
3) avere compiuto i 18 anni di eta';
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere
assolto l'obbligo scolastico;
5) avere effettuato 18 mesi di navigazione in
servizio di coperta di cui almeno 12 su navi adibite alla
pesca;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il
comando di navi non superiori a 100 GT abilitate
all'esercizio della pesca costiera.
Il capo barca per la pesca costiera, che sia anche in
possesso di un titolo professionale di macchina, puo'
esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo
di navi adibite alla pesca nei limiti delle abilitazioni
relative ai due titoli previo parere favorevole
dell'autorita' marittima mercantile, in relazione alle
sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle navi
stesse».
«Art. 273 (Motorista abilitato). - Per conseguire il
titolo di motorista abilitato occorrono i seguenti
requisiti:
1) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare;
2) avere compiuto i 19 anni di eta';
3) non avere riportato condanne per i reati indicati
nell'art. 238, n. 4;
4) avere conseguito la licenza elementare ed avere
assolto l'obbligo scolastico;
5) avere frequentato con esito favorevole un corso di
specializzazione presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati con decreto del Ministro per la marina
mercantile;
6) avere inoltre effettuato 12 mesi di navigazione al
servizio di motori a combustione interna o a scoppio;
7) avere sostenuto con esito favorevole un esame,
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il motorista abilitato puo' condurre:
a) motori a combustione interna o a scoppio di
potenza non superiore a 85 cavalli asse installati su navi
di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto
di passeggeri, entro i limiti del compartimento di
iscrizione della nave, e non superiore a 400 cavalli asse,
installati su navi adibite al trasporto di merci;
b) motori a combustione interna o a scoppio,
installati su navi di stazza lorda non superiore a 100 GT,
adibite alla pesca costiera.
L'abilitazione riguarda esclusivamente il tipo di
motore per il quale e' rilasciata.
I meccanici e motoristi provenienti dalla marina
militare, che siano in possesso del certificato di
idoneita' alla condotta di motori a combustione interna o a
scoppio di potenza non superiore a 400 cavalli asse,
rilasciato per uso civile dalla marina militare, possono
conseguire il titolo di motorista abilitato, senza
sostenere i relativi esami, purche' in possesso dei
requisiti prescritti ai numeri 3, 4 e 6 del presente
articolo».
- Si trascrive il testo dell'art. 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante:
«Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283, e successive modificazioni, in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande»:
«Art. 37 (Libretto di idoneita' sanitaria). - Il
personale addetto alla produzione, preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari - ivi
compresi il conduttore dell'esercizio e i suoi familiari
che prestino attivita', anche a titolo gratuito,
nell'esercizio stesso - destinato anche temporaneamente od
occasionalmente a venire in contatto diretto o indiretto
con le sostanze alimentari, deve essere munito del libretto
di idoneita' sanitaria previsto dall'art. 14 della legge,
rilasciato dall'autorita' sanitaria del comune di
residenza, competente ai sensi dell'art. 3, comma primo, n.
3), del presente regolamento, previa visita medica ed
accertamenti idonei a stabilire che il richiedente non sia
affetto da una malattia infettiva contagiosa o da malattia
comunque trasmissibile ad altri, o sia portatore di agenti
patogeni.
Il libretto di idoneita' sanitaria distribuito ai sensi
del successivo art. 40 ha validita' un anno che permane
anche in caso di trasferimento del titolare da un comune
all'altro.
Per il rilascio del libretto di idoneita' sanitaria,
nel caso che il lavoratore provenga da altro comune, deve
essere prodotta una dichiarazione della competente
autorita' del comune di provenienza, attestante che
all'interessato non era stato rilasciato in precedenza
ovvero era stato negato, e per quali motivi, il libretto di
idoneita' sanitaria.
Presso il comune che rilascia il libretto di idoneita'
sanitaria e' istituito apposito schedario tenuto
costantemente aggiornato. L'autorita' sanitaria competente
ai sensi dell'art. 3, comma primo, n. 3), del presente
regolamento, puo' disporre in ogni momento accertamenti
sullo stato sanitario del personale di cui al primo
comma del presente articolo e adottare i provvedimenti che
ritenga necessari ai fini della tutela della salute
pubblica».
- Si trascrive il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante: «Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
«Art. 23 (Medico competente e sorveglianza sanitaria
del lavoratore marittimo). - 1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 13, sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a
bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione
dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del
lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i
giudizi di idoneita' alla mansione specifica indicati al
comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilita', una cartella sanitaria e di rischio da
custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto
professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi' a
richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla
sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a
richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui
all'art. 14, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce
indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza
visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b) effettua le visite mediche richieste dai
lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi
professionali.
2. Il medico competente puo' avvalersi nello
svolgimento della propria attivita' di sorveglianza
sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di
medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta
gli oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli
accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima
un giudizio di idoneita' parziale o temporanea o totale del
lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di
rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il
lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore
dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi
ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle
nuove misure di protezione adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del
giudizio medesimo all'Ufficio di sanita' marittima del
Ministero della sanita' territorialmente competente.
5. Il medico competente puo' essere dipendente di una
struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore,
libero professionista o dipendente dell'armatore. Il
dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere
l'attivita' di medico competente qualora esplichi
l'attivita' di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico
competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
marittimi sono destinati ai fini della valutazione della
loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami
clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.».



 
Art. 5-quater.
Disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore ittico (( 1. All'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, le parole: «i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme restando le previsioni dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142,».))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57», come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. E' imprenditore
ittico chi esercita, in forma singola o associata o
societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
marini, salmastri o dolci e le attivita' connesse di cui
all'art. 3.
2. Si considerano, altresi', imprenditori di cui al
comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro
consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei
soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
esercenti attivita' commerciali di prodotti ittici
derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle
attivita' di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed
autorizzazioni.
5. Fatte salve le piu' favorevoli disposizioni di
legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate
all'imprenditore ittico.
6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi
previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
restando le previsioni dell'art. 3 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro
pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate
all'esercizio delle attivita' di acquacoltura, sono
rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore
a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri
per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi
dell'art. 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».



 
Art. 6.
Cessione di partecipazioni
1. All'articolo 1, comma 131, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «nei precedenti periodi d'imposta». Le maggiori entrate derivanti dal presente comma affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 131 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)», come modificato dalla
presente legge:
«131. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e
delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di
partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo
di imposta indicato all'art. 4, comma 1, lettere c) e d),
del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo
fiscalmente rilevante delle relative partecipazioni e'
assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti
periodi d'imposta.».
- Per il comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 4-bis.



 
Art. 7.
Modificazioni al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «anche le quote di produzione», sono inserite le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231»;
b) al comma 2, dopo le parole: «le quote di produzione», sono ((inserite)) le seguenti: «, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231».



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
n. 38, come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 (Altri interventi). - 1. Gli imprenditori
agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento
delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa
agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'art.
2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i
diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro
di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e i diritti di reimpianto della propria
azienda.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'art. 2786 del codice civile, gli imprenditori
agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i
diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003
del 29 settembre 2003 del Consiglio, iscritti nel registro
di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n.
182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, n. 231, e i diritti di reimpianto».



 
Art. 7-bis.
Ulteriori disposizioni in materia di prelievo supplementare (( 1. In attuazione dell'articolo 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dall'epizoozia denominata blue tongue provvede a comunicare all'AGEA le aziende oggetto di prelievo supplementare nella campagna 2002/2003 che rientrano nelle fattispecie di cui dell'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del predetto decreto-legge n. 49 del 2003. L'AGEA provvede alla restituzione del prelievo supplementare nei limiti delle disponibilita' gia' assegnate alla stessa AGEA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77.
2. All'articolo 4, comma 28, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «della regione autonoma della Sardegna» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia».))




Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 9 e del
comma 30 dell'art. 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n.
49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio
2003, n. 119, recante: «Riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari»:
«3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque
non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
di montagna, di cui all'art. 18 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente,
il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno
novanta giorni nel corso di un periodo di
commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano
all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco
delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il
blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di
decorrenza».
«30. II Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia
denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai
fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di
cui all'art. 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di
commercializzazione 2002-2003».
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, recante:
«Disposizioni urgenti concernenti i settori
dell'agricoltura e della pesca»:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di quote latte). -
1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere
restituito, in applicazione dell'art. 1, comma 13, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il
prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996
al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non
dovuto, l'AGEA e' autorizzata a procedere alla restituzione
dei relativi importi, comprensivi degli interessi legali
maturati, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai
produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2004».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004)», come modificato dalla
presente legge:
«28. In deroga a quanto stabilito al comma 12 dell'art.
10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i
quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate
nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento
(CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, delle
regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, possono
essere trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura
della medesima regione.».



 
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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