Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4
Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2006), coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2006, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Reppubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Strumenti di semplificazione e qualita' nonche' di monitoraggio e
valutazione della regolazione

1. L'attivita' di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dai Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. (( Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualita' della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione;
b)-e) (soppresse).
4.-5. (soppressi).
6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma (( 6-duodecies )), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione».
7.-12. (soppressi).



Riferimenti normativi:

- La legge 28 novembre 2005, n. 246, reca:
«Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n.
280, serie ordinaria).
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 6-duodecies,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante
«Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62), convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n.
111, serie ordinaria):
«6-duodecies. Per lo svolgimento delle attivita' di
propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e
composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
trenta componenti scelti fra professori universitari,
magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche,
esperti nelle materie economiche e statistiche ed esperti
di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere
collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed
i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione e'
assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di
personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente
comma non puo' superare le dieci unita'.».



 
Art. 2.
(Soppresso)
 
Art. 3.
(Soppresso)
 
Art. 3-bis. Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n.
266

(( 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137 e' sostituito dal seguente: «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo e' negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni presentate con il modello `730'. Ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta non e' dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello '730' dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero di cui all'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a dodici euro per ciascuna imposta o addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))




Riferimenti normativi:

- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e'
pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
- La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione
in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente
revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
26 aprile 1986, n. 96.



 
Art. 4. Monitoraggio sui contratti a tempo determinato e la somministrazione
a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
2. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa valutazione circa l'opportunita' di attivazione di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. (( 1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali. ))
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 35 e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1.
L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, con organico superiore
alle 200 unita', l'avvio delle procedure concorsuali e'
subordinato all'emanazione di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su
proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
36.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si
espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
per ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o
provinciale possono essere banditi concorsi unici
circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
«Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge
18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti
di cui al comma 1 solo per esigenze temporanee ed
eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti
assegnazione di personale anche temporanea, nonche' previa
valutazione circa l'opportunita' di attivazione di
contratti con le agenzie di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, per la somministrazione a tempo determinato di
personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei
servizi.
1-bis. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 bis
costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme
contrattuali flessibili negli enti locali.
1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
socialmente utili.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.».



 
Art. 5

Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa italiana. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana, (( e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. )) Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8 milioni di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 33, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 211/L, supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005):
«33. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, non possono superare l'importo complessivo
di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo
monitoraggio, il Ministero delle attivita' produttive
comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle
finanze i pagamenti effettuati.».



 
Art. 5-bis. Contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

(( 1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere prorogati per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della medesima Agenzia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. ))
 
Art. 6. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con
disabilita'

1. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
2. Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
3. Il comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, (( inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, )) che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». (( 3-bis. L'accertamento dell'invalidita' civile ovvero del-l'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, e' effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facolta' della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. ))



- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni
all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
246):
«Art. 1. - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
d'invalidita' civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970,
n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge
11 febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge
21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari
relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da
quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unita'
sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
dall'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
n. 291, e dall'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive
modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale
operano una o piu' commissioni mediche incaricate di
effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un
medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
medici dipendenti o convenzionati della unita' sanitaria
locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in
volta integrate con un sanitario in rappresentanza,
rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su
invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona
interessata puo' farsi assistere dal proprio medico di
fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidita'
civile alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2
entro trenta giorni, e devono essere definite da queste
ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli
atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina
con proprio decreto il modello di domanda da presentare al
fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
della certificazione che deve essere allegata a
dimostrazione della presunta invalidita'.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli
accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi
dalle unita' sanitarie locali alla competente commissione
medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione,
debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone
esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la
sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da
effettuare tramite la stessa unita' sanitaria locale o
mediante visita diretta dell'interessato da parte della
commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla
competente prefettura per gli ulteriori adempimenti
necessari per la concessione delle provvidenze previste
dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle
unita' sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli
eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
commissione indicata al comma 7, gli interessati possono
presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso
in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
e d'invalidita' civile, di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso
la decisione del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra, per l'effettuazione delle verifiche intese ad
accertare la permanenza dei requisiti prescritti per
usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennita',
di cui all'art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 1988, n. 291.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 febbraio 1992, n. 39):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
«Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta',
alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
alla capacita' complessiva individuale residua, di cui
all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della
legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unita' sanitarie locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 399, comma 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115 - serie ordinaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 3. I docenti immessi in
ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede
nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in
altra provincia prima di tre anni scolastici. La
disposizione del presente comma non si applica al personale
di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al
personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima
legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 97 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 - serie ordinaria), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal
morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure del
sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di
Hansen, previste dall'art. 1, comma 1, della legge
27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro i limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla
stessa legge n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980,
n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I soggetti portatori di menomazioni o patologie
stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da
sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di
comunicazione sono esonerati da ogni visita medica
finalizzata all'accertamento della permanenza della
minorazione civile o del-l'handicap. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori
oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto
alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da
richiedere agli interessati o alle commissioni mediche
delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli
atti, idonea a comprovare la minorazione.
3. In attuazione dell'art. 24 della legge 8 novembre
2000, n. 328, a favore delle persone con disabilita'
fisica, psichica o sensoriale associata alla sindrome di
Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita'
di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa
di lire 30 miliardi.».



 
Art. 7.
Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, sono tenute a comunicare semestralmente e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'elenco del personale disabile collocato nel proprio organico e le assunzioni relative effettuate nell'anno e previste nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni.



Riferimenti normativi:

- La legge 12 marzo 1999, n. 68 reca «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68).



 
Art. 8.
(Soppresso)
 
Art. 9.
Agevolazione della mobilita' volontaria

1. Per agevolare l'attuazione del previo esperimento delle procedure di mobilita' e la razionale distribuzione dei dipendenti tra le pubbliche amministrazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' istituire, ((senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,)) una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
 
Art. 10.
(Soppresso)
 
Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)) «Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 maggio 2001, n. 106
- serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Organizzazione e disciplina degli uffici e
dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonche' la
consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono
determinate in funzione delle finalita' indicate all'art.
1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e
previa consultazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono
determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea,
nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
Ai fini della mobilita' collettiva le amministrazioni
effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di
personale su base territoriale per categoria o area,
qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni
pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilita' e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del
personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa
complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza
triennale, nonche' ove risulti necessario a seguito di
riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di
funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche gia'
determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed
integrazioni, e con gli strumenti di programmazione
economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni
dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
personale e' deliberata dal Consiglio dei Ministri e le
variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
al personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
delle dotazioni organiche del personale degli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi
compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di
appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di
quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.».



 
Art. 12.
Proroga delle assunzioni autorizzate

1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2005 con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate entro il 30 aprile 2006. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative all'anno 2005, possono essere effettuate secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica
6 settembre 2005 reca «Autorizzazione ad assunzioni di
personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre
2004, n. 311» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
del 22 settembre 2005).
- Si riporta il testo del comma 98 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n.
192/L):
«98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali da concludere in sede di Conferenza unificata, per
le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui
all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le
assunzioni per il triennio 2005-2007, previa attivazione
delle procedure di mobilita' e fatte salve le assunzioni
del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le predette misure devono garantire, per le
regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008 e, per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilita' interno non possono
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo
nell'anno successivo a quello del mancato rispetto. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale
vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le
assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze
alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto
dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attivita'
produttive, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al
presente comma.».



 
Art. 13.
(Soppresso)
 
Art. 14.
(Soppresso)
 
Art. 15.
(Soppresso)
 
Art. 16.
(Soppresso)
 
Art. 17.
Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti

1. Ferme restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, nonche' del Ministero dell'interno, (( puo' essere istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, )) un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarita' della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante il continuo interscambio di dati grazie alla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci, ferme restando le funzioni di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal Centro di coordinamento informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
 
Art. 18.
Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.

1. Cinecitta' Holding S.p.a., istituita ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' dei film gia' finanziati ai sensi dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, (( e ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro sperimentale di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa, che le utilizza nell'ambito dei propri programmi di diffusione culturale.
2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attivita' cultuali - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 sono versati al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo. (( 4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare dalla convenzione di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5-bis, del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni
urgenti per la soppressione del Ministero delle
partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL,
IMI, BNL e INA» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 1993, n. 95) e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n.
145):
«Art. 5-bis. - 1. L'Ente autonomo di gestione per il
cinema e' trasformato in societa' per azioni con le
procedure di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
2. In attesa del riordino della disciplina generale
delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica assume la titolarita' delle
relative partecipazioni e il Ministro per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per quanto riguarda i profili
patrimoniali, finanziari e statutari.
3. La societa' presenta, annualmente, all'autorita'
competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente
alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
di produzione, distribuzione e promozione in Italia e
all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto
metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
servizi e di altre attivita' previste dagli statuti delle
singole societa' inquadrate, nonche' una proposta di
programma di attivita' finanziaria volta al potenziamento
del cinema nazionale ed un programma di riconversione e
restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei
propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche
per promuovere in particolare la programmazione della
cinematografia italiana ed europea. Con decreto
dell'autorita' competente in materia di turismo e
spettacolo, sulla base del programma preventivamente
approvato, vengono assegnate ed erogate le relative
sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
base di una percentuale della quota del Fondo medesimo
destinata al cinema, previamente definita per ciascun anno
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i
contributi previsti dalla legislazione vigente a favore
dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle
societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
4. Nella prospettiva della costituzione di un polo
pubblico dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
con l'IRI S.p.a. nei settori di attivita' di interesse
comune.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 reca
«Riforma della disciplina in materia di attivita'
cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 febbraio 2004, n. 29).
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto-legge
14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in
favore del cinema» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 gennaio 1994, n. 12) e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55):
«Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
«Fondo di garanzia», che ha lo scopo di garantire gli
investimenti promossi dalle imprese cinematografiche
nazionali nella produzione, nella distribuzione e
nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di
interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art.
28 della medesima legge.
2.
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la
societa' concessionaria ovvero con gli enti creditizi di
cui al citato art. 27, da imprese italiane per la
produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di
cui al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di
interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film
di cui al citato art. 28. La garanzia opera in via
sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
del mutuo vanno in aumento della quota del fondo di
intervento.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del
fondo di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
devono attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla
distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si
richiede l'intervento del fondo di garanzia; la
documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni
deve essere verificata da parte di societa' di
certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e'
concesso dalla societa' concessionaria non si applica il
comma 2 e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17,
comma 6-bis.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, reca «Riforma della
disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a
norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2004, n.
29):
«Art. 4. (Consulta territoriale per le attivita'
cinematografiche). - 1. Presso il Ministero, e' istituita
la consulta territoriale per le attivita' cinematografiche,
d'ora in avanti indicata «Consulta».
2. La consulta e' presieduta dal capo del Dipartimento
per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale
competente appositamente delegato, ed e' composta dal
presidente del centro sperimentale di cinematografia, dal
presidente di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri
designati dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nel settore cinematografico, dei quali due
designati dalle associazioni maggiormente rappresentative
nel settore dell'esercizio, da tre rappresentanti delle
Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre
rappresentanti degli enti locali, designati dalla
Conferenza Stato-citta'.
3. La consulta provvede alla predisposizione di un
programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministro",
contenente:
a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree
geografiche di intervento per la realizzazione delle opere
di cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente
decreto;
b) l'individuazione, sul territorio nazionale, delle
aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma
3;
c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
delle attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma
3.
4. La consulta, su richiesta del Ministro, presta
attivita' di consulenza ed elabora indicazioni utili al
raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.
5. La consulta esprime parere sulle richieste di
autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art.
22, comma 5.
6. Con successivo decreto ministeriale e' definita
l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede
nell'ambito degli stanziamenti ordinari nello stato di
previsione del Ministero. La partecipazione alle sedute e'
a titolo gratuito.».
«Art. 12 (Fondo per la produzione, la distribuzione
l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito
presso il Ministero il Fondo per la produzione, la
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse
finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto:
a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della
legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della
legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della
legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del
decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965,
legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
imprese cinematografiche per la produzione di opere
filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di
colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature
originali di particolare rilievo culturale e sociale;
b) alla corresponsione di contributi a favore di
imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la
realizzazione di versioni dei film riconosciuti di
interesse culturale in lingua diversa da quella della
ripresa sonora diretta;
c) alla corresponsione di contributi sugli interessi
dei mutui ed alla concessione di contributi in conto
capitale a favore delle imprese di esercizio e dei
proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle
apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione
di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
d) alla concessione di mutui decennali a tasso
agevolato o contributi sugli interessi a favore delle
industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento
strutturale e tecnologico di teatri di posa, di
stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
post-produzione;
e) alla corresponsione di contributi destinati ad
ulteriori esigenze del settore delle attivita'
cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al
comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.
4. Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono
stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di
erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonche' le
modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei
finanziamenti concessi.
6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163,
destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
misura residuata all'esito delle domande valutate secondo
il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
altresi', le eventuali risorse relative a rientri di
finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo
versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1
avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di
convenzioni con uno o piu' istituti di credito,
selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base
ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione
offerte e della adeguatezza delle strutture
tecnico-organizzative ai fini della prestazione del
servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su
apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo
affidatario del servizio, per il funzionamento della quale
si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
resta affidata, non oltre il 30 giugno 2006, alla Banca
nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
teatrale S.p.a.».



 
Art. 19.
(Soppresso)
 
Art. 20.
(Soppresso)
 
Art. 21.
(Soppresso)
 
Art. 22.
(Soppresso)
 
Art. 23.
(Soppresso)
 
Art. 24.
(Soppresso)
 
Art. 25.
(Soppresso)
 
Art. 26.
(Soppresso)
 
Art. 27.
Comitato atlantico italiano

1. Al fine di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano, incluso nella Tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modifiche ed integrazioni, e' assegnato un contributo straordinario a favore dello stesso di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- La legge 28 dicembre 1982, n. 948, reca «Norme per
l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
degli affari esteri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1982, n. 358).



 
Art. 28. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori-ISFOL

1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 29.
Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (soppressa);
b) al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni
per la trasformazione degli enti che operano nel settore
musicale in fondazioni di diritto privato» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Consiglio di amministrazione). - 1. Lo
statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
consiglio di amministrazione, composto da sette a nove
membri, compreso chi lo presiede.
2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
11, e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
dei componenti dell'organo, anche con riferimento al
settore specifico di attivita' della fondazione. In ogni
caso, nel consiglio di amministrazione devono essere
rappresentati l'autorita' di Governo competente per lo
spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede
la fondazione. A ciascuno di tali soggetti e' attribuito
almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
indipendentemente dalla misura del loro apporto al
patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di
amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
prevedere che all'autorita' di Governo in materia di
spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
3. Il consiglio di amministrazione della fondazione
conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
Santa Cecilia e' composto da tredici membri, compresi il
presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato
dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e
cinque eletti dal corpo accademico.
4. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di esercizio;
b) nomina e revoca il sovrintendente;
c) approva le modifiche statutarie;
d) approva, su proposta del sovrintendente, con
particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
di attivita' artistica, che devono essere accompagnati da
proiezioni che ne dimostrino la compatibilita' con i
bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci
preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
per i quali si estende il programma di attivita';
e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e
finanziaria della fondazione;
f) ha ogni potere concernente l'amministrazione
ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla
legge o dallo statuto ad altro organo.
5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad
eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e
possono essere riconfermati.
6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
i limiti della delega.
7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del
consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e
prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del
consiglio di amministrazione possono partecipare i
componenti del collegio dei revisori.
8. Lo statuto puo' prevedere che determinate
deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».



 
Art. 30. Adeguamento della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie
di porto - Guardia costiera

1. Al fine di rafforzare le capacita' di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera, tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e' autorizzato un contributo annuale di 4 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria):
«Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 176 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria):
«176. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla
presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.».



 
Art. 31.
Sistema di trasporto ad impianti fissi

1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono definite nei termini delle istruttorie effettuate congiuntamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito delle comunicazioni effettuate e delle istanze formulate dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 30 dell'art. 145 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, serie ordinaria):
«30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
ferrovie concesse e in ex gestione commissariale
governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine
rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000, ad
esclusione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.A., e
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubblico locale relativi all'anno 1999, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, provvede
nell'anno 2001 all'erogazione di lire 1.500 miliardi,
nonche' di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura,
per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in
conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999,
delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie
del settore industriale.».



 
Art. 32.
(Soppresso)
 
Art. 33.
(Soppresso)
 
Art. 34.
(Soppresso)
 
Art. 34-bis. Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

(( 1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della societa' con quelle dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere.». ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, recante «Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158), convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n.
187, serie ordinaria), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Al fine di garantire il coordinamento e la
sinergia delle funzioni della societa' con quelle
dell'ente, le rispettive cariche di vertice possono
coincidere. Il presidente del collegio sindacale e'
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli
altri componenti del medesimo collegio dal Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».



 
Art. 34-ter.
Utilizzazione di somme

(( 1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilita' «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per l'innovazione tecnologica», non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
«Art. 26 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica). - 1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
fondo per il finanziamento di progetti di innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al
cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi
intermedi di cui all'art. 23, comma 3. Il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
fondo, individua i progetti da finanziare e, ove
necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della
spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni, di generare significativi risparmi
eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le
migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di
indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche
e telematiche, secondo una coordinata e integrata
strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a);
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti
annuali di cui all'art. 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione
tecnologica che ritiene di grande valenza strategica
rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura
il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono
essere realizzati in collaborazione tra le varie
amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento
e definendone le modalita' di realizzazione;
e);
f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche
amministrazioni comunicano le informazioni relative ai
programmi informatici, realizzati su loro specifica
richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne
il riuso previsto dall'art. 25, comma 1, della legge
24 novembre 2000, n. 340;
g) individua specifiche iniziative per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole
minori;
h).
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica
delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti
sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di
identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi,
le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per
l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle
finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i
necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche
cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di
promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei
corsi universitari a distanza e delle istituzioni
universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al termine dei
corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
243, e dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei
titoli accademici, le istituzioni devono disporre di
adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
per la gestione dell'interattivita', salvaguardando il
principio della loro usabilita';
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente
valida della gamma di servizi di supporto alla didattica
distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione
di adeguate risorse di apprendimento per ciascun
courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la
somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di
apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato
servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
conoscenze in funzione della certificazione delle
competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo
sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning
in grado di supportare il flusso di dati multimediali
relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero e per la informatizzazione delle
prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, serie
ordinaria):
«Art. 27 (Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione). - 1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di
modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di
coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti
e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per
lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione
per i progetti di carattere intersettoriale, con
finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
con le medesime caratteristiche.
2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al
comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo e' istituito il «Fondo di finanziamento per i
progetti strategici nel settore informatico», iscritto in
una apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
4. Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel
settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di
spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma
3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
assicura il raccordo con il Ministro per la funzione
pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano
l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai
sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione e
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione dei servizi erogati in via telematica
ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei
privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
b);
c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a procedure telematiche da parte della
pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione dell'uso della posta elettronica
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione del ricorso a procedure
telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici
dipendenti;
h) impiego della telematica nelle attivita' di
formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via
telematica da parte dell'interessato nei confronti delle
pubbliche amministrazioni.
9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su
proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
10. All'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con
regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno
2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale, procede alla
soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui
all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai
predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla
legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica
amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 6".».



 
Art. 34-quater.
Tutela del risparmio

(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dal-l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
2. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 25 della
legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per
la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria):
«Art. 8 (Concessione di credito in favore di azionisti
e obbligazioni degli esponenti bancari). - 1. All'art. 53
del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le banche devono rispettare le condizioni indicate
dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
a) soggetti che, direttamente o indirettamente,
detengono una partecipazione rilevante o comunque il
controllo della banca o della societa' capogruppo;
b) soggetti che sono in grado di nominare, anche
sulla base di accordi, uno o piu' componenti degli organi
di amministrazione o controllo della banca o della societa'
capogruppo;
c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la banca o presso la societa'
capogruppo;
d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle
lettere a), b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
e) altri soggetti che sono comunque collegati alla
banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono
determinate tenuto conto:
a) dell'entita' del patrimonio della banca;
b) dell'entita' della partecipazione eventualmente
detenuta;
c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
bancario nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 e
degli altri soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione alle altre attivita' bancarie".
2. All'art. 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societa'
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste controllate o che le controllano o sono
ad esse collegate»;
b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».».
«Art. 11 (Circolazione in Italia di strumenti
finanziari collocati presso investitori professionali e
obblighi informativi). - 1. All'art. 2412 del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla
societa' per obbligazioni emesse da altre societa', anche
estere»;
b) il settimo comma e' abrogato.
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, il comma 9 e' sostituito dal
seguente:
«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti
finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai
prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto
informativo»;
b) la lettera f) del comma 1 dell'art. 100 e'
abrogata;
c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
«Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui
all'art. 100, comma 1, lettera a), e di successiva
circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
all'estero, gli investitori professionali che li
trasferiscono, fermo restando quanto previsto ai sensi
dell'art. 21, rispondono della solvenza dell'emittente nei
confronti degli acquirenti che non siano investitori
professionali, per la durata di un anno dall'emissione.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma,
del codice civile.
2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario
consegna un documento informativo contenente le
informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non
siano investitori professionali, anche qualora la vendita
avvenga su richiesta di questi ultimi. Spetta
all'intermediario l'onere della prova di aver adempiuto
agli obblighi indicati dal presente comma";
d) all'art. 118, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere
azioni".
3. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, dopo l'art. 25 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
imprese di assicurazione). - 1. Gli articoli 21 e 23 si
applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili,
da imprese di assicurazione.
2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva di cui all'art. 6, comma 2,
all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i
poteri di cui all'art. 7, comma 1.
3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti
gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero
delle disposizioni generali o particolari emanate dalla
CONSOB ai sensi del comma 2.
4. Le societa' incaricate della revisione contabile
delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio
alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme di cui al presente capo ovvero delle
disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
sensi del comma 2.
5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che
svolge funzioni di controllo e alle societa' incaricate
della revisione contabile presso le societa' che
controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di
assicurazione. Ciascuna autorita' puo' chiedere all'altra
di svolgere accertamenti su aspetti di propria
competenza".».
«Art. 25 (Competenze in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari
finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione). - 1.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita
la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite
la CONSOB e la Banca d'Italia»;
b) all'art. 117, comma 8, primo periodo, dopo le
parole: "La Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ",
d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole:
"della Banca d'Italia" sono aggiunte le seguenti: «,
adottate d'intesa con la CONSOB»;
c) all'art. 127, comma 3, dopo le parole: "Banca
d'Italia" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con la
CONSOB".
2. Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai
prodotti assicurativi di cui al punto III della lettera a)
della tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto
legislativo sono esercitate dall'ISVAP d'intesa con la
CONSOB.
3. Le competenze in materia di trasparenza e di
correttezza dei comportamenti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera h), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono
esercitate dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni
per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme
le competenze in materia di tutela della concorrenza su
tutte le forme pensionistiche complementari attribuite
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287, e le competenze in materia
di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576,
incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con
finalita' previdenziali.
4. All'art. 1, comma 2, lettera h), della legge
23 agosto 2004, n. 243, all'alinea, le parole:
"l'unitarieta' e" sono soppresse.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 42 (Termine per gli adempimenti previsti dalla
presente legge) - 1. Entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in
vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto
costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa
introdotte.
2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori
finanziari ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dall'art. 14, comma 1, lettera b), della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in
materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari
recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-ter,
165-quater e 165-quinquies del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti
dall'art. 6, comma 1, della presente legge, si applicano
alle societa' che vi sono soggette, a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. La disposizione di cui all'art. 161, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d),
della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino a tale data,
continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo art.
161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Gli incarichi in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e che ricadono in una delle
situazioni specifiche di incompatibilita' previste dalle
disposizioni contenute nell'art. 18 per le societa' di
revisione e le entita' appartenenti alla medesima rete, i
loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di
controllo, i dipendenti della societa' di revisione stessa
e delle societa' da essa controllate, ad essa collegate o
che la controllano o sono sottoposte a comune controllo,
possono essere portati a definizione secondo i previsti
termini contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro
il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il recesso unilaterale da parte della
societa', o dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento
di servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una
causa di incompatibilita', non comporta obblighi di
indennizzo, risarcimento o l'applicazione di clausole
penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in
clausole contrattuali.
5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di
carattere generale di attuazione della presente legge sono
adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.».



 
Art. 34-quinquies.
Disposizioni di semplificazione in materia edilizia

(( 1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attivita', di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia. Il suddetto modello unico comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini delle attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino a quando non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia ai comuni per via telematica le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione presentate a far data dal 1° gennaio 2006 e i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unita' immobiliare rispetto alle informazioni disponibili, sulla base degli atti in loro possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni sono segnalate all'Agenzia del territorio che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
a) al primo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
b) e dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate. ))




Riferimenti normativi:

- Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701 reca «Regolamento recante norme per l'automazione
delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
delle conservatorie dei registri immobiliari» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300).
- Si riporta il testo dell'art. 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 settembre 1939, n. 206), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 28. - I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui
sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati, ancorche' esenti, temporaneamente o
permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti
ad imposta mobiliare.
Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso
termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli
esenti a quella dei soggetti all'imposta.
La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna
unita' immobiliare su apposita scheda fornita
dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
una planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
7.
I Comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici
tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze
di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
17 agosto 1942, n. 1150.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
e, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 settembre 1939, n. 206):
«Art. 17. - Il nuovo catasto edilizio urbano e'
conservato e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche
con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in
evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le
mutazioni che avvengono:
a) rispetto alla persona del proprietario o del
possessore dei beni nonche' rispetto alla persona che gode
di diritti reali sui beni stessi;
b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la
consistenza e l'attribuzione della categoria e della
classe.
Le tariffe possono essere rivedute in sede di
verificazione periodica od anche in dipendenza di
circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei
termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto e'
disposto nel successivo art. 25.».



 
Art. 34-sexies.
Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo

(( 1. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303) e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49):
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal
1° gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale
avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli
concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
«10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento
alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
o contratti di servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge
28 dicembre 1999, n. 522, recante «Misure di sostegno
all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca
applicata nel settore navale» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10):
«Art. 9 (Sgravi contributivi per le imprese di
cabotaggio marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici
previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, con le modalita'
previste dalla stessa norma, sono estesi per il triennio
1999-2001, nel limite massimo dell'80 per cento, alle
imprese impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per
gli oneri contributivi relativi al personale avente i
requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione,
ed imbarcato su navi di bandiera italiana che, per almeno
il 50 per cento del loro impiego complessivo nell'anno,
effettuano servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o
di crociera tra porti nazionali.
2. Le imprese armatoriali nei cui confronti sia stato
accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti
di lavoro del personale di bordo decadono dai benefici
concessi ai sensi del comma 1. Al fine di consentire il
controllo del rispetto delle disposizioni del presente
articolo, le imprese armatoriali che si avvalgono degli
sgravi di cui al comma 1 devono corredare i prospetti di
liquidazione dei contributi previdenziali con una
certificazione, rilasciata dalla Capitaneria di porto ove
le stesse imprese hanno costituito il turno particolare
previsto dai contratti, la quale attesti i nominativi dei
marittimi iscritti nel turno particolare secondo le norme
previste dai contratti collettivi. La decadenza dai
benefici di cui al comma 1 consegue altresi' alla
violazione delle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e igiene del lavoro, qualora dalla violazione
stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 41.000
milioni annue a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2000 in favore della
gestione commissariale del Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
non e' consentita l'iscrizione nelle matricole e nei
registri nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri
provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti
anni.
5. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «come sostituito
dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato».



 
Art. 34-septies.
Disposizioni concernenti le autorita' portuali

(( 1. Alle autorita' portuali, istituite ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- La legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca «Riordino della
legislazione in materia portuale» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28 - serie
ordinaria).
- Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, supplemento ordinario n.
192/L):
«57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati
nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione
degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di
diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto
delle spese di personale, in misura non superiore
all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del
4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle
corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con
i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di
personale si applica la specifica disciplina di settore.
Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
disciplina ivi prevista.».



 
Art. 34-octies.
Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88

(( 1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzare sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno degli anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
2001, n. 88, recante «Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime» (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 3 aprile 2001, n. 78):
«Art. 3 (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
1. Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui
all'art. 143 del codice della navigazione che effettuano
gli investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi'
concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il
limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso
d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni
calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di
costruzione o trasformazione dell'unita'.
2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o
assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per
la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal
1° settembre di ciascun anno.
3. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui all'art. 5 della
legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio
1997, n. 261, recante «Rifinanziamento delle leggi di
sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed
attuazione delle disposizioni comunitarie di settore»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183,
serie ordinaria):
«Art. 5. - 1. E' istituito il Fondo centrale di
garanzia per il credito navale, di seguito denominato
«Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti
dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata
corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori
connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prescelta dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica mediante
procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
tengano conto delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
della struttura tecnico-organizzativa ai fini della
prestazione del servizio.
2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo
grado sulla nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei
cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle
unita' navali previste dall'art. 2 del decreto-legge
24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge
22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione
del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni. Sono altresi' ammessi all'intervento della
garanzia del Fondo i finanziamenti a tasso di mercato,
ancorche' inferiore a quello di cui alla risoluzione del
Consiglio della Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere
degli interessi.
3. La garanzia del Fondo puo' essere accordata alla
banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del
40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della
banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale,
la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto
gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
4. Le condizioni e le modalita' dell'intervento della
garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione.
5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita
dall'apporto dello Stato ed e' alimentato dai versamenti
una tantum effettuati dalle banche richiedenti a fronte
della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
sulle disponibilita' del Fondo stesso.
6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente
articolo e' autorizzato un limite d'impegno di durata
decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».



 
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