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| Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4 |  | Testo  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale -  serie  generale  -  n.  8 dell'11 gennaio 2006), coordinato con la legge  di  conversione 9 marzo 2006, n. 80 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale  alla  pag.  7),  recante:  «Misure  urgenti  in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti  del  Presidente  della  Reppubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1. Strumenti  di  semplificazione  e  qualita' nonche' di monitoraggio e
 valutazione della regolazione
 
 1.  L'attivita'  di indirizzo e la guida strategica delle politiche di  semplificazione  e  di qualita' della regolazione, anche ai sensi della  legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale  di  indirizzo,  di seguito denominato: «Comitato», presieduto  dai  Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per  la  funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato sono  individuati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  su proposta del Ministro per la funzione pubblica. Possono essere  invitati  a  partecipare  a  riunioni  del  Comitato, secondo l'oggetto  della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorita' regionali e locali e delle associazioni di categoria. (( Dall'istituzione  e dal funzionamento del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per l'anno  successivo.  Il  piano,  sentito  il  Consiglio  di Stato, e' approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.
 3.  Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli  obiettivi,  che  viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:
 a) svolge   funzioni   di  indirizzo,  di  coordinamento  e,  ove necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni  dello  Stato  nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualita' della regolazione;
 b)-e) (soppresse).
 4.-5. (soppressi).
 6.  Il  Comitato  si  avvale  del  supporto  tecnico  fornito dalla Commissione  di  cui  all'articolo  3,  comma  (( 6-duodecies )), del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14 maggio  2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualita' della regolazione».
 7.-12. (soppressi).
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La    legge   28 novembre   2005,   n.   246,   reca:
 «Semplificazione  e  riassetto  normativo  per l'anno 2005»
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n.
 280, serie ordinaria).
 - Si  riporta  il testo dell'art. 3, comma 6-duodecies,
 del   decreto-legge   14 marzo   2005,   n.   35,   recante
 «Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
 lo  sviluppo economico, sociale e territoriale» (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62), convertito,
 con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n.  80
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 maggio 2005, n.
 111, serie ordinaria):
 «6-duodecies.  Per  lo  svolgimento  delle attivita' di
 propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si
 avvale  di  una  Commissione istituita presso la Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
 pubblica,  presieduta  dal  Ministro o da un suo delegato e
 composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e
 legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
 con  funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di
 trenta   componenti  scelti  fra  professori  universitari,
 magistrati  amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati
 dello  Stato,  funzionari parlamentari, avvocati del libero
 foro  con  almeno  quindici  anni  di  iscrizione  all'albo
 professionale,  dirigenti  delle amministrazioni pubbliche,
 esperti  nelle  materie economiche e statistiche ed esperti
 di elevata professionalita'. Se appartenenti ai ruoli delle
 pubbliche   amministrazioni,  gli  esperti  possono  essere
 collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed
 i  criteri  dei  rispettivi  ordinamenti. La Commissione e'
 assistita  da  una  segreteria  tecnica.  Il contingente di
 personale  da  collocare  fuori ruolo ai sensi del presente
 comma non puo' superare le dieci unita'.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 3. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 3-bis. Modifica dell'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
 
 ((  1.  All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 137  e'  sostituito  dal  seguente:  «137. A decorrere dal 1° gennaio 2006,  le  imposte  o  addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi  non  sono  dovute  o,  se  il  saldo  e'  negativo, non sono rimborsabili  se  i  relativi  importi,  con riferimento alla singola imposta  o  addizionale,  non  superano  il limite di dodici euro. La disposizione  si  applica  anche alle dichiarazioni presentate con il modello  `730'.  Ai  soggetti  che  prestano  assistenza fiscale o al sostituto  d'imposta  non  e'  dovuto  alcun  compenso  a  carico del bilancio   dello   Stato  per  le  dichiarazioni  modello  '730'  dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero  di  cui  all'articolo  1,  quarto  comma,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, salvo che dalla   dichiarazione  emerga  un  importo,  dovuto  o  rimborsabile, superiore   a   dodici  euro  per  ciascuna  imposta  o  addizionale. L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, e' abrogato».
 2.  Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La   legge   23 dicembre   2005,   n.   266,  recante
 «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
 pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»  e'
 pubblicata nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta
 Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005.
 - La legge 18 aprile 1986, n. 121, recante «Conversione
 in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente
 revisione   delle  aliquote  e  delle  detrazioni  ai  fini
 dell'applicazione  dell'imposta  sul  reddito delle persone
 fisiche»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 26 aprile 1986, n. 96.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Monitoraggio  sui contratti a tempo determinato e la somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.
 
 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
 «4-bis.  L'avvio  delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4  si  applica  anche  alle  procedure  di reclutamento a tempo determinato  per  contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 36.».
 2.  All'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
 «1-bis.  Le  amministrazioni possono attivare i contratti di cui al comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  e  previo esperimento  di  procedure  inerenti  assegnazione di personale anche temporanea,   nonche'  previa  valutazione  circa  l'opportunita'  di attivazione  di contratti con le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la  somministrazione  a  tempo  determinato  di  personale, ovvero di esternalizzazione e appalto dei servizi. ((  1-bis.  1.  Le  disposizioni  di cui al comma 1-bis costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili negli enti locali. ))
 1-ter. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della Ragioneria   Generale   dello   Stato,   le  convenzioni  concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 35  e  36 del
 decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
 generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
 amministrazioni   pubbliche»   (pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106), come modificati dalla
 presente legge:
 «Art.   35   (Reclutamento   del   personale).   -   1.
 L'assunzione  nelle  amministrazioni  pubbliche avviene con
 contratto individuale di lavoro:
 a) tramite  procedure selettive, conformi ai principi
 del  comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
 richiesta,  che  garantiscano  in misura adeguata l'accesso
 dall'esterno;
 b) mediante  avviamento degli iscritti nelle liste di
 collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
 qualifiche  e  profili  per  i  quali  e' richiesto il solo
 requisito  della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi gli
 eventuali     ulteriori     requisiti     per    specifiche
 professionalita'.
 2.   Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte  delle
 amministrazioni  pubbliche,  aziende  ed  enti pubblici dei
 soggetti  di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
 per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
 collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
 verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'  con le
 mansioni  da  svolgere.  Per  il coniuge superstite e per i
 figli   del  personale  delle  Forze  armate,  delle  Forze
 dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
 personale     della     Polizia     municipale     deceduto
 nell'espletamento  del  servizio, nonche' delle vittime del
 terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata di cui alla
 legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
 integrazioni,   tali   assunzioni  avvengono  per  chiamata
 diretta nominativa.
 3.   Le   procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
 amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
 a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'
 di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
 assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
 ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
 automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
 preselezione;
 b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,
 idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
 e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
 ricoprire;
 c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
 lavoratori;
 d) decentramento delle procedure di reclutamento;
 e) composizione  delle commissioni esclusivamente con
 esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
 scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
 estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
 dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
 non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
 rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
 ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
 professionali.
 4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
 reclutamento  sono  adottate  da ciascuna amministrazione o
 ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
 fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
 della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
 modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
 Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
 compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
 segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
 economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
 alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
 subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare su
 proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
 con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 4-bis.  L'avvio  delle  procedure  concorsuali mediante
 l'emanazione   di   apposito  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro
 dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
 anche  alle  procedure  di reclutamento a tempo determinato
 per  contingenti  superiori  alle  cinque unita', inclusi i
 contratti  di  formazione  e  lavoro,  e  tiene conto degli
 aspetti  finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art.
 36.
 5.   I   concorsi  pubblici  per  le  assunzioni  nelle
 amministrazioni  dello  Stato  e  nelle aziende autonome si
 espletano  di norma a livello regionale. Eventuali deroghe,
 per  ragioni tecnico-amministrative o di economicita', sono
 autorizzate  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per
 gli   uffici   aventi  sede  regionale,  compartimentale  o
 provinciale   possono   essere   banditi   concorsi   unici
 circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
 5-bis.  I vincitori dei concorsi devono permanere nella
 sede  di  prima destinazione per un periodo non inferiore a
 cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
 derogabile dai contratti collettivi.
 6.  Ai  fini  delle  assunzioni  di personale presso la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
 che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
 difesa  e  sicurezza  dello Stato, di polizia, di giustizia
 ordinaria,   amministrativa,   contabile  e  di  difesa  in
 giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
 all'art.   26  della  legge  1° febbraio  1989,  n.  53,  e
 successive modificazioni ed integrazioni.
 7.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
 servizi   degli   enti   locali   disciplina  le  dotazioni
 organiche,  le  modalita'  di  assunzione  agli impieghi, i
 requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
 rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
 «Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
 di    impiego   del   personale).   -   1.   Le   pubbliche
 amministrazioni,   nel   rispetto  delle  disposizioni  sul
 reclutamento  del  personale di cui ai commi precedenti, si
 avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
 e  di  impiego  del  personale previste dal codice civile e
 dalle    leggi   sui   rapporti   di   lavoro   subordinato
 nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
 disciplinare  la materia dei contratti a tempo determinato,
 dei  contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
 formativi  e  della  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro
 temporaneo,  in applicazione di quanto previsto dalla legge
 18 aprile   1962,   n.   230,   dall'art.  23  della  legge
 28 febbraio  1987,  n.  56,  dall'art.  3 del decreto-legge
 30 ottobre  1984,  n.  726,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  19 dicembre  1984,  n.  863, dall'art. 16 del
 decreto-legge   16 maggio  1994,  n.  299,  convertito  con
 modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1994, n. 451, dalla
 legge  24 giugno  1997,  n. 196, nonche' da ogni successiva
 modificazione o integrazione della relativa disciplina.
 1-bis.  Le amministrazioni possono attivare i contratti
 di   cui  al  comma  1  solo  per  esigenze  temporanee  ed
 eccezionali  e  previo  esperimento  di  procedure inerenti
 assegnazione  di personale anche temporanea, nonche' previa
 valutazione   circa   l'opportunita'   di   attivazione  di
 contratti  con  le  agenzie  di  cui  all'art.  4, comma 1,
 lettera  a),  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
 276,   per  la  somministrazione  a  tempo  determinato  di
 personale,   ovvero  di  esternalizzazione  e  appalto  dei
 servizi.
 1-bis.  1.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 bis
 costituiscono norme di principio per l'utilizzo delle forme
 contrattuali flessibili negli enti locali.
 1-ter.  Le  amministrazioni  pubbliche trasmettono alla
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello
 Stato, le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori
 socialmente utili.
 2.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni
 imperative   riguardanti   l'assunzione   o   l'impiego  di
 lavoratori,  da  parte delle pubbliche amministrazioni, non
 puo'  comportare  la  costituzione  di rapporti di lavoro a
 tempo    indeterminato    con    le    medesime   pubbliche
 amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilita'  e
 sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
 risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
 lavoro   in   violazione  di  disposizioni  imperative.  Le
 amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  recuperare  le somme
 pagate   a   tale   titolo   nei  confronti  dei  dirigenti
 responsabili,  qualora  la  violazione  sia dovuta a dolo o
 colpa grave.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5 
 Proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa italiana
 
 1.   Al   fine   di   assicurare  l'espletamento  delle  funzioni istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla  Croce  Rossa  italiana.  Alla  copertura del relativo onere si provvede  con  le  ordinarie  dotazioni finanziarie della Croce Rossa italiana,  ((  e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello Stato. )) Alla compensazione degli effetti finanziari che   ne   derivano   sui   saldi   di   finanza  pubblica,  relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante riduzione di 8  milioni  di euro dell'importo complessivo fissato dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 33, della
 legge  23 dicembre  2005, n. 266, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2006)» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 211/L, supplemento ordinario
 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005):
 «33.  Per  l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale
 rotativo  per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14
 della   legge   17 febbraio   1982,  n.  46,  e  successive
 modificazioni,  non  possono superare l'importo complessivo
 di   1.900   milioni   di   euro.   Ai  fini  del  relativo
 monitoraggio,   il  Ministero  delle  attivita'  produttive
 comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle
 finanze i pagamenti effettuati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5-bis. Contratti   a   tempo   determinato  stipulati  dall'Agenzia  per  le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
 
 ((  1.   Al   fine   di   assicurare  l'espletamento  delle  funzioni istituzionali,  possono  essere  prorogati  per l'intero anno 2006, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia  per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS).  Alla  copertura  del  relativo  onere  si  provvede  con le ordinarie   dotazioni   finanziarie  della  medesima  Agenzia,  senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. ))
 |  |  |  | Art. 6. Semplificazione  degli  adempimenti amministrativi per le persone con disabilita'
 
 1.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  proprie  competenze, adottano disposizioni  dirette  a  semplificare  e  unificare  le procedure di accertamento  sanitario  di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,  n.  295,  per  l'invalidita'  civile, la cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di  cui  agli  articoli 3  e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modificazioni,  effettuate  dalle apposite Commissioni in sede,  forma  e  data  unificata  per  tutti  gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.
 2.  Al comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo le parole: «non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» sono aggiunte le seguenti: «e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.».
 3.  Il  comma 2 dell'articolo 1997 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
 «2.  I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti,   ((   inclusi  i  soggetti  affetti  da  sindrome  da talidomide,   ))   che   abbiano   dato   luogo   al   riconoscimento dell'indennita'  di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da  ogni  visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della  minorazione  civile  o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,  sono  individuate,  senza  ulteriori  oneri per lo Stato, le patologie  e  le  menomazioni  rispetto  alle  quali sono esclusi gli accertamenti   di   controllo  e  di  revisione  ed  e'  indicata  la documentazione  sanitaria,  da  richiedere  agli  interessati  o alle commissioni  mediche  delle  aziende  sanitarie  locali  qualora  non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.». ((  3-bis.     L'accertamento    dell'invalidita'    civile    ovvero del-l'handicap,  riguardante  soggetti  con patologie oncologiche, e' effettuato  dalle  commissioni  mediche  di  cui all'articolo 1 della legge  15 ottobre  1990,  n.  295,  ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio   1992,  n.  104,  entro  quindici  giorni  dalla  domanda dell'interessato.   Gli   esiti   dell'accertamento  hanno  efficacia immediata  per  il  godimento  dei  benefici da essi derivanti, fatta salva   la  facolta'  della  commissione  medica  periferica  di  cui all'articolo  1,  comma  7,  della  legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti. ))
 
 
 
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  della  legge
 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni
 all'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1988,  n.  173,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
 n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione
 delle  categorie  delle minorazioni e malattie invalidanti»
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
 246):
 «Art.  1.  - 1. Gli accertamenti sanitari relativi alle
 domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennita'
 d'invalidita'  civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n.
 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970,
 n.  382,  e  successive  modificazioni, alla legge 30 marzo
 1971,  n.  118,  e  successive  modificazioni, e alla legge
 11 febbraio  1980,  n.  18,  come  modificata  dalla  legge
 21 novembre 1988, n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari
 relativi  alle domande per usufruire di benefici diversi da
 quelli   innanzi  indicati  sono  effettuati  dalle  unita'
 sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia
 dall'art.  3  del  decreto-legge  30 maggio  1988,  n. 173,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988,
 n.  291,  e  dall'art.  6-bis,  comma  1, del decreto-legge
 25 novembre  1989,  n.  382, convertito, con modificazioni,
 dalla   legge   25 gennaio   1990,   n.   8,  e  successive
 modificazioni.
 2.  Nell'ambito  di  ciascuna  unita'  sanitaria locale
 operano  una  o  piu'  commissioni  mediche  incaricate  di
 effettuare  gli  accertamenti.  Esse  sono  composte  da un
 medico   specialista  in  medicina  legale  che  assume  le
 funzioni  di  presidente  e da due medici di cui uno scelto
 prioritariamente   tra  gli  specialisti  in  medicina  del
 lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i
 medici  dipendenti  o  convenzionati della unita' sanitaria
 locale territorialmente competente.
 3.  Le  commissioni  di cui al comma 2 sono di volta in
 volta   integrate   con  un  sanitario  in  rappresentanza,
 rispettivamente,  dell'Associazione  nazionale dei mutilati
 ed  invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente
 nazionale  per  la protezione e l'assistenza ai sordomuti e
 dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed
 adulti  subnormali,  ogni  qualvolta devono pronunciarsi su
 invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
 4.  In  sede  di  accertamento  sanitario,  la  persona
 interessata  puo'  farsi  assistere  dal  proprio medico di
 fiducia.
 5.  Le  domande  giacenti presso le commissioni mediche
 periferiche  per  le  pensioni  di  guerra  e d'invalidita'
 civile  alla data di entrata in vigore della presente legge
 devono  essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2
 entro  trenta  giorni,  e  devono essere definite da queste
 ultime  entro  un  anno dalla data della trasmissione degli
 atti.
 6.  Il  Ministro  del tesoro, entro trenta giorni dalla
 data  di  entrata in vigore della presente legge, determina
 con  proprio decreto il modello di domanda da presentare al
 fine di ottenere l'invalidita' civile, e le caratteristiche
 della   certificazione   che   deve   essere   allegata   a
 dimostrazione della presunta invalidita'.
 7.   Copia  dei  verbali  di  visita  conseguenti  agli
 accertamenti  sanitari  di  cui  al  comma 1 sono trasmessi
 dalle  unita'  sanitarie locali alla competente commissione
 medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidita'
 civile.  Decorsi  sessanta  giorni dalla data di ricezione,
 debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
 l'anzidetta    commissione   abbia   chiesto,   indicandone
 esplicita   e  dettagliata  motivazione  medico-legale,  la
 sospensione  della procedura per ulteriori accertamenti, da
 effettuare  tramite  la  stessa  unita'  sanitaria locale o
 mediante  visita  diretta  dell'interessato  da parte della
 commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
 sono   trasmessi   dalle   unita'   sanitarie  locali  alla
 competente   prefettura   per   gli  ulteriori  adempimenti
 necessari  per  la  concessione  delle provvidenze previste
 dalla legge.
 8.  Contro  gli  accertamenti sanitari effettuati dalle
 unita'  sanitarie  locali  di  cui  al  comma 1, contro gli
 eventuali  accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
 commissione  indicata  al  comma 7, gli interessati possono
 presentare,  entro  sessanta giorni dalla notifica, ricorso
 in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro
 centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore
 e  d'invalidita'  civile,  di  cui all'art. 3, comma 2, del
 decreto-legge   30 maggio  1988,  n.  173,  convertito  con
 modificazioni,  dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso
 la  decisione  del Ministro del tesoro e' ammessa la tutela
 giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
 9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro -
 Direzione  generale  dei  servizi  vari e delle pensioni di
 guerra,  per  l'effettuazione  delle  verifiche  intese  ad
 accertare   la  permanenza  dei  requisiti  prescritti  per
 usufruire  della  pensione, dell'assegno o dell'indennita',
 di  cui  all'art.  3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio
 1988,  n.  173,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 26 luglio 1988, n. 291.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
 5 febbraio   1992,   n.   104,  recante  «Legge-quadro  per
 l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
 persone  handicappate» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 17 febbraio 1992, n. 39):
 «Art.  3  (Soggetti  aventi  diritto).  - 1. E' persona
 handicappata  colui  che  presenta  una minorazione fisica,
 psichica  o  sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
 causa  di  difficolta'  di apprendimento, di relazione o di
 integrazione  lavorativa  e tale da determinare un processo
 di svantaggio sociale o di emarginazione.
 2.  La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
 stabilite  in  suo  favore  in relazione alla natura e alla
 consistenza  della  minorazione, alla capacita' complessiva
 individuale   residua   e   alla  efficacia  delle  terapie
 riabilitative.
 3.  Qualora  la  minorazione,  singola o plurima, abbia
 ridotto  l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
 da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
 permanente,  continuativo e globale nella sfera individuale
 o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
 di gravita'.
 Le  situazioni  riconosciute  di  gravita'  determinano
 priorita'  nei  programmi  e  negli  interventi dei servizi
 pubblici.
 4.  La presente legge si applica anche agli stranieri e
 agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
 dimora  nel  territorio  nazionale. Le relative prestazioni
 sono  corrisposte  nei  limiti  ed alle condizioni previste
 dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
 «Art.   4   (Accertamento   dell'handicap).  -  1.  Gli
 accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficolta',
 alla  necessita' dell'intervento assistenziale permanente e
 alla  capacita'  complessiva  individuale  residua,  di cui
 all'art.  3,  sono effettuati dalle unita' sanitarie locali
 mediante  le  commissioni  mediche  di cui all'art. 1 della
 legge  15 ottobre  1990,  n.  295, che sono integrate da un
 operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
 servizio presso le unita' sanitarie locali.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  399,  comma 3, del
 decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,  recante:
 «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
 legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
 scuole  di  ogni ordine e grado» (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  19 maggio  1994, n. 115 - serie ordinaria), come
 modificato dalla presente legge:
 «Art. 399 (Accesso ai ruoli). - 3. I docenti immessi in
 ruolo  non  possono chiedere il trasferimento ad altra sede
 nella  stessa  provincia  prima di due anni scolastici e in
 altra   provincia   prima   di   tre  anni  scolastici.  La
 disposizione del presente comma non si applica al personale
 di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al
 personale  di  cui  all'art.  33,  comma  5, della medesima
 legge.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  97  della  legge
 23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge   finanziaria   2001)»  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302 - serie ordinaria), come
 modificato dalla presente legge:
 «Art. 97 (Interventi a favore dei cittadini affetti dal
 morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonche' disabili).
 -  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2001,  le  misure del
 sussidio  spettante  ai  cittadini  affetti  dal  morbo  di
 Hansen,   previste   dall'art.  1,  comma  1,  della  legge
 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con decreto del
 Ministro  della  sanita',  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 entro  i  limiti delle autorizzazioni di spesa recate dalla
 stessa  legge  n. 433 del 1993 e dalla legge 31 marzo 1980,
 n. 126, e dalla legge 24 gennaio 1986, n. 31.
 2.  I  soggetti  portatori  di  menomazioni o patologie
 stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da
 sindrome   da   talidomide,   che  abbiano  dato  luogo  al
 riconoscimento  dell'indennita'  di  accompagnamento  o  di
 comunicazione   sono   esonerati   da  ogni  visita  medica
 finalizzata   all'accertamento   della   permanenza   della
 minorazione   civile  o  del-l'handicap.  Con  decreto  del
 Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
 Ministro  della  salute,  sono individuate, senza ulteriori
 oneri  per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto
 alle  quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di
 revisione  ed  e'  indicata la documentazione sanitaria, da
 richiedere  agli  interessati  o  alle  commissioni mediche
 delle  aziende  sanitarie locali qualora non acquisita agli
 atti, idonea a comprovare la minorazione.
 3.  In  attuazione  dell'art. 24 della legge 8 novembre
 2000,  n.  328,  a  favore  delle  persone  con disabilita'
 fisica,  psichica  o  sensoriale associata alla sindrome di
 Down, e' istituito il Fondo per il riordino dell'indennita'
 di accompagnamento. Per l'anno 2001 e' autorizzata la spesa
 di lire 30 miliardi.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Monitoraggio della attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
 
 1. Al fine di verificare la corretta ed uniforme applicazione della legge  12 marzo 1999, n. 68, le amministrazioni pubbliche, chiamate a dare   attuazione   alle  disposizioni  in  materia  di  collocamento obbligatorio,  sono  tenute  a  comunicare  semestralmente e comunque entro  il  31 dicembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri   -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  l'elenco  del personale  disabile  collocato  nel  proprio organico e le assunzioni relative   effettuate   nell'anno   e   previste   nell'ambito  della programmazione triennale dei fabbisogni.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge  12 marzo  1999,  n.  68 reca «Norme per il
 diritto  al lavoro dei disabili» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 9. Agevolazione della mobilita' volontaria
 
 1.   Per   agevolare  l'attuazione  del  previo  esperimento  delle procedure  di  mobilita'  e la razionale distribuzione dei dipendenti tra  le  pubbliche  amministrazioni,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  puo' istituire, ((senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,)) una  banca  dati  informatica,  ad  adesione  volontaria, finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.
 |  |  |  | Art. 10. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 11. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 1.  Al  comma  1  dell'articolo  6 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dopo  il primo periodo, ((sono inseriti i seguenti)) «Nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non   possono  determinare,  in  presenza  di  vacanze  di  organico, situazioni  di  soprannumerarieta'  di  personale,  anche temporanea, nell'ambito   dei   contingenti   relativi   alle  singole  posizioni economiche  delle  aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della  mobilita' collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni  delle  eccedenze  di  personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo
 2001,  n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del
 lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche»
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 9 maggio 2001, n. 106
 - serie ordinaria), come modificato dalla presente legge:
 «Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
 dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
 l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
 consistenza  e la variazione delle dotazioni organiche sono
 determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
 1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
 previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
 rappresentative  ai  sensi dell'art. 9. Nell'individuazione
 delle  dotazioni  organiche, le amministrazioni non possono
 determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni
 di   soprannumerarieta'  di  personale,  anche  temporanea,
 nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni
 economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.
 Ai  fini  della  mobilita'  collettiva  le  amministrazioni
 effettuano   annualmente  rilevazioni  delle  eccedenze  di
 personale  su  base  territoriale  per  categoria  o  area,
 qualifica   e  profilo  professionale.  Le  amministrazioni
 pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
 umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
 mobilita' e di reclutamento del personale.
 2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
 della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del
 personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
 dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
 ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro,
 del bilancio e della programmazione economica, ove comporti
 riduzioni  di  spesa  o  comunque  non  incrementi la spesa
 complessiva   riferita   al   personale  effettivamente  in
 servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
 organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
 triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
 riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
 funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
 previsti dal proprio ordinamento.
 4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
 determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
 amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
 del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
 27 dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni ed
 integrazioni,   e   con  gli  strumenti  di  programmazione
 economico-finanziaria  pluriennale.  Per le amministrazioni
 dello  Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di
 personale  e'  deliberata  dal  Consiglio dei Ministri e le
 variazioni  delle  dotazioni  organiche sono determinate ai
 sensi  dell'art.  17,  comma  4-bis,  della legge 23 agosto
 1988, n. 400.
 5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
 Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
 amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
 materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
 giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
 dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
 al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
 ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
 personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
 Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
 delle  dotazioni  organiche  del personale degli istituti e
 scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
 educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica e tecnologica, relative a tutto
 il  personale  tecnico  e amministrativo universitario, ivi
 compresi  i  dirigenti,  sono  devolute  all'universita' di
 appartenenza.  Parimenti  sono  attribuite agli osservatori
 astronomici,  astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni
 del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
 e  tecnologica  in  materia  di  personale, ad eccezione di
 quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.
 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
 adempimenti   di  cui  al  presente  articolo  non  possono
 assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
 categorie protette.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Proroga delle assunzioni autorizzate
 
 1.  Le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2005  con decreto del Presidente  della  Repubblica  in  data  6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005, possono essere effettuate  entro  il  30 aprile  2006.  Le assunzioni di personale a tempo  indeterminato  di  cui  all'articolo  1, comma 98, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  relative  all'anno 2005, possono essere effettuate  secondo le modalita' ed i criteri individuati nei decreti ivi previsti.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
 6 settembre  2005  reca  «Autorizzazione  ad  assunzioni di
 personale   nelle   pubbliche   amministrazioni,   a  norma
 dell'art.  1,  commi  95,  96  e 97 della legge 30 dicembre
 2004,  n.  311» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221
 del 22 settembre 2005).
 - Si  riporta  il  testo del comma 98 dell'art. 1 della
 legge  30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale   31 dicembre   2004,  supplemento  ordinario  n.
 192/L):
 «98.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
 locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
 decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
 emanare  previo  accordo  tra  Governo, regioni e autonomie
 locali  da  concludere in sede di Conferenza unificata, per
 le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
 all'art.  2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
 legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
 sanitario  nazionale,  sono fissati criteri e limiti per le
 assunzioni  per  il  triennio 2005-2007, previa attivazione
 delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni
 del   personale   infermieristico  del  Servizio  sanitario
 nazionale.  Le  predette  misure  devono  garantire, per le
 regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
 di  spesa  lorde  non  inferiori  a 213 milioni di euro per
 l'anno  2005,  a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
 milioni  di  euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
 decorrere  dall'anno  2008  e,  per  gli  enti del Servizio
 sanitario  nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
 a  215  milioni  di  euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
 euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
 e  a  949  milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
 all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
 applicazione  le  disposizioni  di cui al primo periodo del
 comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
 le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno non possono
 procedere  ad  assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo
 nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato  rispetto. I
 singoli  enti  in  caso  di  assunzioni di personale devono
 autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
 stabilita'  interno  per l'anno precedente quello nel quale
 vengono   disposte   le   assunzioni.  In  ogni  caso  sono
 consentite,   previa   autocertificazione  degli  enti,  le
 assunzioni  connesse  al passaggio di funzioni e competenze
 alle  regioni  e  agli enti locali il cui onere sia coperto
 dai   trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
 assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le Camere di
 commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   e
 l'Unioncamere,  con  decreto  del Ministero delle attivita'
 produttive,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
 Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono individuati
 specifici  indicatori  di equilibrio economico-finanziario,
 volti  a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
 indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  di cui al
 presente comma.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 14. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 15. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 16. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 17. Strumenti informativi per la sicurezza dei trasporti
 
 1.  Ferme  restando le competenze, anche in ordine al coordinamento tecnico-operativo,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento   della   protezione   civile,   nonche'  del  Ministero dell'interno,  ((  puo'  essere  istituito, presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  avvalendosi  delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente e, comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  ))  un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti   alla  sicurezza  e  alla  regolarita'  della  circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto, da realizzarsi mediante  il  continuo  interscambio  di dati grazie alla connessione stabile,  in  via  telematica,  dei  centri  di controllo, delle sale operative  e  delle  strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni,  gli  enti  ed  i  soggetti  operatori,  pubblici  e privati,  comunque  preposti ai settori della circolazione stradale e del  trasporto  dei  passeggeri  e  delle  merci,  ferme  restando le funzioni  di coordinamento in materia di informazione stradale svolte dal  Centro  di  coordinamento  informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS)
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono adottate direttive per l'organizzazione del sistema di cui al comma 1 e per l'attuazione degli strumenti di connessione.
 |  |  |  | Art. 18. Gestione dei diritti da parte di Cinecitta' Holding S.p.a.
 
 1.  Cinecitta'  Holding  S.p.a.,  istituita  ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i diritti di utilizzazione  e  di  sfruttamento  dei  film finanziati ai sensi del decreto   legislativo   22 gennaio   2004,   n.   28,   e  successive modificazioni,   nonche'   dei   film   gia'   finanziati   ai  sensi dell'articolo  28  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni,  ((  e  ai  sensi  dell'articolo  16 del decreto-legge 14 gennaio  1994,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. )) Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, gia' depositate presso la Fondazione centro sperimentale  di cinematografia, ovvero presso laboratori di sviluppo e  stampa  per  conto della medesima, permangono presso la Fondazione stessa,   che   le  utilizza  nell'ambito  dei  propri  programmi  di diffusione culturale.
 2.  Lo  sfruttamento  dei  diritti  di cui al comma 1 e' oggetto di apposita  convenzione  stipulata  tra  il  Ministero  per i beni e le attivita'  cultuali  -  Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding  S.p.a.,  sentita  la  Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche  di  cui  all'articolo  4  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.
 3.  I  proventi  derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma  1  sono  versati  al  Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo  22 gennaio  2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalita' di cui al comma 3, lettera a), del medesimo articolo. ((  4. Dalle disposizioni del presente articolo, )) ed in particolare dalla  convenzione  di cui al comma 2, (( non devono derivare nuovi o maggiori oneri )) per la finanza pubblica.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si    riporta   il   testo   dell'art.   5-bis,   del
 decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante «Disposizioni
 urgenti   per   la   soppressione   del   Ministero   delle
 partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL,
 IMI,  BNL  e  INA»  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 24 aprile   1993,   n.  95)  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,   dalla   legge   23 giugno   1993,  n.  202
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 giugno 1993, n.
 145):
 «Art.  5-bis.  -  1. L'Ente autonomo di gestione per il
 cinema  e'  trasformato  in  societa'  per  azioni  con  le
 procedure  di  cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
 n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.
 2.  In  attesa  del  riordino della disciplina generale
 delle partecipazioni societarie dello Stato, nella societa'
 di  cui  al  comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione economica assume la titolarita' delle
 relative  partecipazioni  e  il  Ministro  per  i beni e le
 attivita'  culturali  esercita  i  diritti  dell'azionista,
 sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
 programmazione  economica  per  quanto  riguarda  i profili
 patrimoniali, finanziari e statutari.
 3.  La  societa'  presenta,  annualmente, all'autorita'
 competente  in  materia di turismo e spettacolo, unitamente
 alle societa' in essa inquadrate, una proposta di programma
 di  produzione,  distribuzione  e  promozione  in  Italia e
 all'estero  di  opere  cinematografiche  di  lungo  e corto
 metraggio di interesse culturale, un programma di attivita'
 nei  settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei
 servizi  e  di altre attivita' previste dagli statuti delle
 singole   societa'  inquadrate,  nonche'  una  proposta  di
 programma  di  attivita' finanziaria volta al potenziamento
 del  cinema  nazionale  ed  un programma di riconversione e
 restauro  di  pellicole e materiali fotocinematografici dei
 propri archivi; e' tenuta inoltre a presentare un programma
 di  acquisizione  e  potenziamento di sale cinematografiche
 per  promuovere  in  particolare  la  programmazione  della
 cinematografia    italiana    ed   europea.   Con   decreto
 dell'autorita'   competente   in   materia   di  turismo  e
 spettacolo,   sulla   base  del  programma  preventivamente
 approvato,   vengono   assegnate  ed  erogate  le  relative
 sovvenzioni  a  valere sul Fondo unico per lo spettacolo di
 cui  all'art.  1  della legge 30 aprile 1985, n. 163, sulla
 base  di  una  percentuale  della  quota del Fondo medesimo
 destinata  al cinema, previamente definita per ciascun anno
 con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali.  Tali  sovvenzioni  sono  sostitutive di tutti i
 contributi  previsti  dalla  legislazione  vigente a favore
 dell'Ente  autonomo  di  gestione  per  il  cinema  e delle
 societa' in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. Il
 programma  deve  essere realizzato entro il 31 dicembre del
 secondo anno successivo alla data della sua approvazione.
 4.  Nella  prospettiva  della  costituzione  di un polo
 pubblico  dell'audiovisivo, la societa' stipula convenzioni
 con  l'IRI  S.p.a.  nei  settori  di attivita' di interesse
 comune.».
 - Il  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 28 reca
 «Riforma   della   disciplina   in   materia  di  attivita'
 cinematografiche, a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio
 2002,   n.   137»   (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
 5 febbraio 2004, n. 29).
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 16 del decreto-legge
 14 gennaio  1994,  n.  26,  recante  «Interventi urgenti in
 favore  del  cinema»  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 17 gennaio   1994,  n.  12)  e  convertito  in  legge,  con
 modificazioni,   dalla   legge   1° marzo   1994,   n.  153
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1994, n. 55):
 «Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria ovvero
 gli   enti   creditizi  di  cui  all'art.  27  della  legge
 4 novembre  1965, n. 1213, e' istituito un fondo denominato
 «Fondo  di  garanzia»,  che  ha  lo  scopo di garantire gli
 investimenti   promossi   dalle   imprese  cinematografiche
 nazionali   nella   produzione,   nella   distribuzione   e
 nell'esportazione  di  film di lungometraggio dichiarati di
 interesse  culturale  nazionale e di quelli di cui all'art.
 28 della medesima legge.
 2.
 3.  La  garanzia  assiste  i  mutui  contratti  con  la
 societa'  concessionaria  ovvero  con gli enti creditizi di
 cui   al  citato  art.  27,  da  imprese  italiane  per  la
 produzione,  la  distribuzione  e l'esportazione di film di
 cui  al comma 1, in misura, rispettivamente, pari al 70 per
 cento  del  mutuo  stesso  per  quanto  riguarda  i film di
 interesse  culturale nazionale e al 90 per cento per i film
 di  cui  al  citato  art.  28.  La  garanzia  opera  in via
 sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
 4.  Alla fine di ogni semestre gli importi del fondo di
 garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione
 del  mutuo  vanno  in  aumento  della  quota  del  fondo di
 intervento.
 5.  L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
 concerto  con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da
 emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  del  presente decreto, le modalita' di gestione del
 fondo  di  garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui
 devono  attenersi le imprese per evidenziare i risultati di
 gestione  e  di operativita' riferiti alla produzione, alla
 distribuzione  ed  all'esportazione  dei  film  per  cui si
 richiede   l'intervento   del   fondo   di   garanzia;   la
 documentazione  contabile  relativa alle anzidette gestioni
 deve   essere   verificata   da   parte   di   societa'  di
 certificazione e revisione legalmente riconosciute.
 5-bis.  Nel  caso  in cui il mutuo a tasso agevolato e'
 concesso  dalla  societa'  concessionaria non si applica il
 comma  2  e, qualora il mutuo non venga in tutto o in parte
 ammortizzato,  si  applica  quanto  previsto  dall'art. 17,
 comma 6-bis.».
 - Si riporta il testo degli articoli 4 e 12 del decreto
 legislativo  22 gennaio  2004,  n.  28, reca «Riforma della
 disciplina  in  materia  di  attivita'  cinematografiche, a
 norma  dell'art.  10  della  legge  6 luglio  2002, n. 137»
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 febbraio 2004, n.
 29):
 «Art.   4.  (Consulta  territoriale  per  le  attivita'
 cinematografiche).  -  1. Presso il Ministero, e' istituita
 la consulta territoriale per le attivita' cinematografiche,
 d'ora in avanti indicata «Consulta».
 2.  La consulta e' presieduta dal capo del Dipartimento
 per  lo  spettacolo  e  lo  sport  o dal Direttore generale
 competente  appositamente  delegato,  ed  e'  composta  dal
 presidente  del  centro sperimentale di cinematografia, dal
 presidente  di Cinecitta' holding S.p.a., da quattro membri
 designati  dalle  associazioni  di  categoria  maggiormente
 rappresentative  nel settore cinematografico, dei quali due
 designati  dalle  associazioni maggiormente rappresentative
 nel  settore  dell'esercizio,  da  tre rappresentanti delle
 Regioni, designati dalla Conferenza Stato-regioni, e da tre
 rappresentanti   degli   enti   locali,   designati   dalla
 Conferenza Stato-citta'.
 3.  La  consulta  provvede  alla  predisposizione di un
 programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le
 attivita'  culturali,  di  seguito  denominato: "Ministro",
 contenente:
 a) l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree
 geografiche  di intervento per la realizzazione delle opere
 di  cui all'art. 15, comma 2, lettere a) e b), del presente
 decreto;
 b) l'individuazione,  sul territorio nazionale, delle
 aree privilegiate di investimento di cui all'art. 16, comma
 3;
 c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione
 delle  attivita' cinematografiche di cui all'art. 19, comma
 3.
 4.  La  consulta,  su  richiesta  del  Ministro, presta
 attivita'  di  consulenza  ed  elabora indicazioni utili al
 raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1.
 5.  La  consulta  esprime  parere  sulle  richieste  di
 autorizzazione all'apertura delle multisale di cui all'art.
 22, comma 5.
 6.  Con  successivo  decreto  ministeriale  e' definita
 l'organizzazione della consulta, alle cui spese si provvede
 nell'ambito  degli  stanziamenti  ordinari  nello  stato di
 previsione  del Ministero. La partecipazione alle sedute e'
 a titolo gratuito.».
 «Art.  12  (Fondo  per  la produzione, la distribuzione
 l'esercizio  e  le  industrie  tecniche). - 1. E' istituito
 presso   il  Ministero  il  Fondo  per  la  produzione,  la
 distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.
 2.  Al  Fondo  di cui al comma 1 affluiscono le risorse
 finanziarie  disponibili  ed esistenti alla data di entrata
 in vigore del presente decreto:
 a) sul  fondo speciale di cui all'art. 27 della legge
 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 b) sul  fondo  particolare  di  cui all'art. 28 della
 legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
 c) sul  fondo  di  intervento di cui all'art. 2 della
 legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni;
 d) sul  fondo  di  sostegno  di  cui all'art. 1 della
 legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni;
 e) sul  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art. 16 del
 decreto-legge  14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge,
 con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.
 I  fondi  di  cui  alla  citata legge n. 1213 del 1965,
 legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153
 del  1994,  sono  contestualmente  soppressi.  Il  Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato:
 a) al finanziamento degli investimenti promossi dalle
 imprese   cinematografiche   per  la  produzione  di  opere
 filmiche,  anche  con  riferimento  alla  realizzazione  di
 colonne   sonore,   e  per  lo  sviluppo  di  sceneggiature
 originali di particolare rilievo culturale e sociale;
 b) alla  corresponsione  di  contributi  a  favore di
 imprese  di  distribuzione  ed  esportazione,  anche per la
 realizzazione   di   versioni   dei  film  riconosciuti  di
 interesse  culturale  in  lingua  diversa  da  quella della
 ripresa sonora diretta;
 c) alla  corresponsione di contributi sugli interessi
 dei  mutui  ed  alla  concessione  di  contributi  in conto
 capitale   a  favore  delle  imprese  di  esercizio  e  dei
 proprietari  di sale cinematografiche, per la realizzazione
 di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per
 l'adeguamento  delle  strutture  e  per  il  rinnovo  delle
 apparecchiature,  con particolare riguardo all'introduzione
 di impianti automatizzati o di nuove tecnologie;
 d) alla   concessione  di  mutui  decennali  a  tasso
 agevolato  o  contributi  sugli  interessi  a  favore delle
 industrie  tecniche cinematografiche, per la realizzazione,
 la  ristrutturazione,  la  trasformazione  o  l'adeguamento
 strutturale   e   tecnologico   di   teatri   di  posa,  di
 stabilimenti  di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di
 post-produzione;
 e) alla  corresponsione  di  contributi  destinati ad
 ulteriori    esigenze    del    settore   delle   attivita'
 cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro
 con riferimento ad altri settori dello spettacolo.
 3-bis.  Alle  risorse  finanziarie  del Fondo di cui al
 comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72
 della   legge   27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
 modificazioni.
 4.  Con decreto ministeriale, sentita la consulta, sono
 stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui
 al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.
 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto
 con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita'
 tecniche  di  gestione  del  Fondo  di  cui al comma 1 e di
 erogazione  dei  finanziamenti e dei contributi, nonche' le
 modalita'   tecniche   di   monitoraggio  dell'impiego  dei
 finanziamenti concessi.
 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla
 data  di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
 presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema
 del  fondo  di  cui  alla  legge  30 aprile  1985,  n. 163,
 destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella
 misura  residuata  all'esito delle domande valutate secondo
 il  regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel
 Fondo  di  cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono,
 altresi',  le  eventuali  risorse  relative  a  rientri  di
 finanziamenti  erogati  sui fondi di cui al comma 2, previo
 versamento   dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  Il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
 apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato.
 7.  Il  Ministero  gestisce  il Fondo di cui al comma 1
 avvalendosi  di appositi organismi e mediante la stipula di
 convenzioni   con   uno   o   piu'   istituti  di  credito,
 selezionati,  ai  sensi delle disposizioni vigenti, in base
 ai  criteri  delle  piu' vantaggiose condizioni di gestione
 offerte     e    della    adeguatezza    delle    strutture
 tecnico-organizzative   ai   fini   della  prestazione  del
 servizio.  Le  risorse  del  medesimo Fondo sono versate su
 apposita  contabilita'  speciale,  intestata  all'organismo
 affidatario  del servizio, per il funzionamento della quale
 si   applicano  le  modalita'  previste  dall'art.  10  del
 regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 8.  La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1
 resta  affidata,  non  oltre  il 30 giugno 2006, alla Banca
 nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e
 teatrale S.p.a.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 19. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 20. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 21. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 22. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 23. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 24. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 25. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 26. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 27. Comitato atlantico italiano
 
 1.  Al  fine  di assicurare la funzionalita' del Comitato atlantico italiano,    incluso   nella   Tabella   degli   enti   a   carattere internazionalistico  di  cui  alla  legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  e'  assegnato un contributo straordinario  a  favore  dello  stesso  di  200.000  euro  annui per ciascuno  degli anni 2006, 2007 e 2008. Al relativo onere di provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge  28 dicembre  1982, n. 948, reca «Norme per
 l'erogazione  di  contributi  statali agli enti a carattere
 internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero
 degli  affari  esteri» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 30 dicembre 1982, n. 358).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Istituto   per   lo   sviluppo  della  formazione  professionale  dei lavoratori-ISFOL
 
 1. Per il finanziamento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e'  autorizzata  la  spesa  di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno  2006,  all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  |  |  | Art. 29. Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche
 
 1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) (soppressa);
 b) al  comma  2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per le fondazioni  il  cui  consiglio di amministrazione e' composto da nove membri,  lo  statuto  deve  prevedere che all'autorita' di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.».
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
 legislativo  29 giugno  1996, n. 367, recante «Disposizioni
 per  la  trasformazione  degli enti che operano nel settore
 musicale  in  fondazioni  di  diritto  privato» (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  11 luglio  1996,  n. 161), come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.  12  (Consiglio  di  amministrazione).  -  1.  Lo
 statuto  deve prevedere che la fondazione sia gestita da un
 consiglio  di  amministrazione,  composto  da  sette a nove
 membri, compreso chi lo presiede.
 2.  Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel
 rispetto  di  quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e
 11,  e prevede requisiti di onorabilita' e professionalita'
 dei   componenti  dell'organo,  anche  con  riferimento  al
 settore  specifico  di  attivita' della fondazione. In ogni
 caso,   nel  consiglio  di  amministrazione  devono  essere
 rappresentati  l'autorita'  di  Governo  competente  per lo
 spettacolo  e la regione nel territorio della quale ha sede
 la  fondazione.  A  ciascuno di tali soggetti e' attribuito
 almeno  un rappresentante nel consiglio di amministrazione,
 indipendentemente   dalla   misura   del  loro  apporto  al
 patrimonio.   Per   le   fondazioni  il  cui  consiglio  di
 amministrazione e' composto da nove membri, lo statuto deve
 prevedere  che  all'autorita'  di  Governo  in  materia  di
 spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti.
 3.  Il  consiglio  di  amministrazione della fondazione
 conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di
 Santa  Cecilia  e'  composto da tredici membri, compresi il
 presidente  ed  il sindaco di Roma, dei quali uno designato
 dall'autorita' di Governo competente per lo spettacolo, uno
 dalla  regione  nel  cui territorio la fondazione ha sede e
 cinque eletti dal corpo accademico.
 4. Il consiglio di amministrazione:
 a) approva il bilancio di esercizio;
 b) nomina e revoca il sovrintendente;
 c) approva le modifiche statutarie;
 d) approva,   su  proposta  del  sovrintendente,  con
 particolare  attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi
 di  attivita'  artistica, che devono essere accompagnati da
 proiezioni  che  ne  dimostrino  la  compatibilita'  con  i
 bilanci   degli   esercizi   precedenti  e  con  i  bilanci
 preventivi  dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri
 per i quali si estende il programma di attivita';
 e) stabilisce  gli  indirizzi di gestione economica e
 finanziaria della fondazione;
 f) ha   ogni   potere  concernente  l'amministrazione
 ordinaria  o  straordinaria  che  non  sia attribuito dalla
 legge o dallo statuto ad altro organo.
 5.  I  componenti  del consiglio di amministrazione, ad
 eccezione  del  presidente, durano in carica quattro anni e
 possono essere riconfermati.
 6. Il consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno
 o piu' dei suoi componenti particolari poteri, determinando
 i limiti della delega.
 7.   Il  sovrintendente  partecipa  alle  riunioni  del
 consiglio  di  amministrazione,  con  i  medesimi  poteri e
 prerogative  degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi
 di  cui  al  comma  4,  lettere  b) e d). Alle riunioni del
 consiglio   di   amministrazione   possono   partecipare  i
 componenti del collegio dei revisori.
 8.   Lo   statuto   puo'   prevedere   che  determinate
 deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Adeguamento  della componente aereonavale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
 
 1.   Al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  di  pattugliamento  e sorveglianza marittima del Corpo delle Capitanerie di porto - guardia costiera,  tramite l'adeguamento della propria componente aeronavale, e'  autorizzato  un  contributo  annuale  di  4  milioni  di euro per quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2006.  Al  relativo onere si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,  come  rifinanziata  dall'articolo 4,  comma  176,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13, comma 1, della
 legge  1° agosto  2002,  n.  166, recante: «Disposizioni in
 materia  di  infrastrutture e trasporti.» (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, serie ordinaria):
 «Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
 programma  di  infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
 realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
 interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
 approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
 programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
 istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
 di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
 garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
 quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
 dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
 quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
 160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
 l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
 soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
 essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
 Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
 comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
 e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
 delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
 Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
 soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
 altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
 assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
 somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
 quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
 istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
 soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
 opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
 essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
 e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
 stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
 articolo.».
 - Si  riporta  il testo del comma 176 dell'art. 4 della
 legge  24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge  finanziaria 2004) (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, serie ordinaria):
 «176.  Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
 dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006 i
 limiti  di  impegno  di  cui  alla tabella 1, allegata alla
 presente  legge,  con  la decorrenza e l'anno terminale ivi
 indicati.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 31. Sistema di trasporto ad impianti fissi
 
 1. Le regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie concesse e in  ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000, previste  dall'articolo  145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n.   388,   si  intendono  definite  nei  termini  delle  istruttorie effettuate  congiuntamente  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze a seguito delle  comunicazioni  effettuate  e  delle  istanze  formulate  dalle aziende interessate entro il 31 agosto 2005.
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta il testo del comma 30 dell'art. 145 della
 legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2001)» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, serie ordinaria):
 «30.  Per  le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
 ferrovie   concesse   e   in   ex   gestione  commissariale
 governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine
 rapporto,  maturati  alla  data  del  31 dicembre  2000, ad
 esclusione  della  societa'  Ferrovie dello Stato S.p.A., e
 per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
 trasporto   pubblico  locale  relativi  all'anno  1999,  il
 Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con decreto
 emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
 bilancio   e   della   programmazione  economica,  provvede
 nell'anno  2001  all'erogazione  di  lire  1.500  miliardi,
 nonche'  di  ulteriori  lire 300 miliardi per la copertura,
 per  il  tramite  dell'INPS,  degli  oneri sopportati dalle
 aziende   esercenti   pubblici   servizi  di  trasporto  in
 conseguenza  del  mancato  allineamento,  per  l'anno 1999,
 delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie
 del settore industriale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 32. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 33. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 34. (Soppresso)
 |  |  |  | Art. 34-bis. Modifica  all'articolo  8  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
 
 ((  1.  All'articolo  8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  dopo  il  secondo  periodo e' inserito il seguente: «Al fine di garantire  il  coordinamento  e  la  sinergia  delle  funzioni  della societa'  con  quelle  dell'ente,  le  rispettive  cariche di vertice possono coincidere.». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 8, del decreto-legge
 8 luglio  2002,  n.  138,  recante  «Interventi  urgenti in
 materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento
 della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
 anche  nelle  aree svantaggiate» (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale   8 luglio   2002,   n.   158),  convertito,  con
 modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   2002,   n.  178
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 agosto 2002, n.
 187,  serie  ordinaria),  come  modificato  dalla  presente
 legge:
 «Art.  8  (Riassetto  del  CONI).  - 1. L'ente pubblico
 Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI) si articola
 negli   organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
 legislativo  23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
 suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
 2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
 denominazione «CONI Servizi spa».
 3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
 euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
 stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
 societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
 intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
 e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
 componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
 dal  CONI.  Al  fine  di  garantire  il  coordinamento e la
 sinergia   delle   funzioni   della   societa'  con  quelle
 dell'ente,   le   rispettive  cariche  di  vertice  possono
 coincidere.   Il   presidente  del  collegio  sindacale  e'
 designato  dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli
 altri  componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i
 beni e le attivita' culturali.
 5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
 componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
 stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
 Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto.
 6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
 del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
 concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
 esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
 stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
 ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
 amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
 sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
 definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
 stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
 non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
 criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
 21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
 si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
 dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
 beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
 Coni  Servizi  spa  A  tale fine potranno essere effettuati
 ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
 provvedimenti legislativi.
 7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
 di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
 vigenti disposizioni.
 8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
 Servizi  spa  sono disciplinati da un contratto di servizio
 annuale.
 9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
 con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
 10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
 Servizi  spa  si svolge con le modalita' previste dall'art.
 12  della  legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
 puo'  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
 ai  sensi  dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
 norme  giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
 dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
 di  cui  al  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, e
 successive modificazioni.
 11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
 CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
 Servizi  spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
 passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
 banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
 pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
 Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
 organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
 attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
 CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
 trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
 presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
 articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
 CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
 rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
 le anzianita' maturate fino alla predetta data.
 12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
 costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
 sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
 effettuati in regime di neutralita' fiscale.
 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
 provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
 che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
 disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
 vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 sul CONI.
 15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
 1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-ter. Utilizzazione di somme
 
 ((  1. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il   finanziamento  di  progetti  di  innovazione  tecnologica  nelle pubbliche  amministrazioni  e  nel  Paese,  ai sensi dell'articolo 26 della  legge  27 dicembre  2002, n. 289, e nel fondo di finanziamento per   i   progetti  strategici  nel  settore  informatico,  ai  sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro  di  responsabilita'  «Ragioneria  generale dello Stato» dello stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relative all'unita' previsionale di base 4.2.3.28 «Fondo per   l'innovazione   tecnologica»,   non   utilizzate   al   termine dell'esercizio  stesso,  sono  conservate  nel  conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  26  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289,  recante: «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge   finanziaria   2003)»  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
 «Art.   26  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
 tecnologica).  -  1. Per l'attuazione del comma 7 dell'art.
 29  della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il
 fondo  per  il  finanziamento  di  progetti  di innovazione
 tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con
 una  dotazione  di  100 milioni di euro per l'anno 2003, al
 cui  finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento
 degli  stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio
 dello  Stato  e  quota  parte  delle  riduzioni per consumi
 intermedi  di  cui  all'art.  23,  comma 3. Il Ministro per
 l'innovazione  e le tecnologie, di concerto con il Ministro
 per  la  funzione  pubblica  e  il Ministro dell'economia e
 delle  finanze,  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura non
 regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
 fondo,   individua   i   progetti   da  finanziare  e,  ove
 necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni
 interessate.
 2.  Al  fine di assicurare una migliore efficacia della
 spesa  informatica  e  telematica sostenuta dalle pubbliche
 amministrazioni,   di   generare   significativi   risparmi
 eliminando  duplicazioni  e  inefficienze,  promuovendo  le
 migliori   pratiche   e  favorendo  il  riuso,  nonche'  di
 indirizzare  gli investimenti nelle tecnologie informatiche
 e   telematiche,   secondo   una   coordinata  e  integrata
 strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
 a);
 b) approva,  con  il  Ministro  dell'economia e delle
 finanze,  il  piano  triennale  ed i relativi aggiornamenti
 annuali   di   cui   all'art.  7  del  decreto  legislativo
 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di ogni anno;
 c) valuta  la  congruenza dei progetti di innovazione
 tecnologica   che  ritiene  di  grande  valenza  strategica
 rispetto  alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura
 il monitoraggio dell'esecuzione;
 d) individua  i  progetti  intersettoriali che devono
 essere   realizzati   in   collaborazione   tra   le  varie
 amministrazioni  interessate assicurandone il coordinamento
 e definendone le modalita' di realizzazione;
 e);
 f) stabilisce  le modalita' con le quali le pubbliche
 amministrazioni  comunicano  le  informazioni  relative  ai
 programmi   informatici,   realizzati   su  loro  specifica
 richiesta,  di  cui esse dispongono, al fine di consentirne
 il  riuso  previsto  dall'art.  25,  comma  1,  della legge
 24 novembre 2000, n. 340;
 g) individua  specifiche  iniziative per i comuni con
 popolazione  inferiore  a  5.000  abitanti  e  per le isole
 minori;
 h).
 3.  Nei  casi  in  cui i progetti di cui ai commi 1 e 2
 riguardino  l'organizzazione  e  la  dotazione  tecnologica
 delle  regioni  e  degli enti territoriali, i provvedimenti
 sono  adottati  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
 all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
 4.  Al  fine di accelerare la diffusione della carta di
 identita'  elettronica e della carta nazionale dei servizi,
 le  pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un
 programma  nazionale approvato con decreto dei Ministri per
 l'innovazione   e  le  tecnologie,  dell'economia  e  delle
 finanze,  della salute e dell'interno, possono procurarsi i
 necessari   finanziamenti   nelle   seguenti   forme  anche
 cumulabili tra loro:
 a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
 b) contributi  di  privati  interessati  a  forme  di
 promozione;
 c) ricorso alla finanza di progetto;
 d) operazioni di cartolarizzazione.
 5.    Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita'  e della ricerca, adottato di concerto con
 il   Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
 determinati  i criteri e le procedure di accreditamento dei
 corsi   universitari   a   distanza   e  delle  istituzioni
 universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai
 sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  ministeriale
 3 novembre  1999,  n.  509, del Ministro dell'universita' e
 della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, al termine dei
 corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato
 fatto  salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n.
 243,  e  dall'art.  2, comma 5, lettera c), del decreto del
 Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Ai fini
 dell'acquisizione   dell'autorizzazione   al  rilascio  dei
 titoli   accademici,  le  istituzioni  devono  disporre  di
 adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:
 a) presentare un'architettura di sistema flessibile e
 capace  di  utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie
 per  la  gestione  dell'interattivita',  salvaguardando  il
 principio della loro usabilita';
 b) favorire  l'integrazione coerente e didatticamente
 valida  della  gamma  di servizi di supporto alla didattica
 distribuita;
 c) garantire  la selezione, progettazione e redazione
 di   adeguate   risorse   di   apprendimento   per  ciascun
 courseware;
 d) garantire  adeguati contesti di interazione per la
 somministrazione  e la gestione del flusso dei contenuti di
 apprendimento,  anche attraverso l'offerta di un articolato
 servizio di teletutoring;
 e) garantire adeguate procedure di accertamento delle
 conoscenze   in   funzione   della   certificazione   delle
 competenze   acquisite;  provvedere  alla  ricerca  e  allo
 sviluppo  di  architetture innovative di sistemi e-learning
 in  grado  di  supportare  il  flusso  di dati multimediali
 relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
 6.  Per  la  realizzazione dell'anagrafe degli italiani
 residenti  all'estero  e  per  la  informatizzazione  delle
 prefetture  e'  autorizzata  la spesa di 25 milioni di euro
 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  della  legge
 16 gennaio  2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali
 in  materia  di pubblica amministrazione» (pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   20 gennaio   2003,   n.   15,  serie
 ordinaria):
 «Art.   27  (Disposizioni  in  materia  di  innovazione
 tecnologica  nella  pubblica  amministrazione).  -  1.  Nel
 perseguimento   dei   fini   di   maggior   efficienza   ed
 economicita'   dell'azione   amministrativa,   nonche'   di
 modernizzazione  e  sviluppo  del  Paese,  il  Ministro per
 l'innovazione    e   le   tecnologie,   nell'attivita'   di
 coordinamento  e di valutazione dei programmi, dei progetti
 e  dei  piani di azione formulati dalle amministrazioni per
 lo  sviluppo  dei sistemi informativi, sostiene progetti di
 grande  contenuto  innovativo,  di rilevanza strategica, di
 preminente  interesse nazionale, con particolare attenzione
 per   i   progetti   di   carattere   intersettoriale,  con
 finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di
 cui  al  comma  2;  puo'  inoltre  promuovere  e finanziare
 progetti del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
 con le medesime caratteristiche.
 2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la
 societa'  dell'informazione, individua i progetti di cui al
 comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per
 la  realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
 relativo  e'  istituito  il  «Fondo  di finanziamento per i
 progetti  strategici  nel settore informatico», iscritto in
 una  apposita  unita'  previsionale  di base dello stato di
 previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3.  Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e'
 autorizzata  la  spesa  di 25.823.000 euro per l'anno 2002,
 51.646.000  euro  per  l'anno  2003  e  77.469.000 euro per
 l'anno   2004.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
 speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
 parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
 medesimo Ministero.
 4.  Le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b),
 secondo  periodo,  della  legge  28 dicembre  2001, n. 448,
 destinate  al  finanziamento  dei  progetti  innovativi nel
 settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma
 2  e  a  tal  fine vengono mantenute in bilancio per essere
 versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
 5.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti
 variazioni di bilancio.
 6.  A  decorrere  dall'anno  2005,  l'autorizzazione di
 spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'art. 11, comma
 3,  lettera  f),  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468, e
 successive modificazioni.
 7.  Il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie
 assicura  il  raccordo  con  il  Ministro  per  la funzione
 pubblica  relativamente  alle  innovazioni  che  riguardano
 l'ordinamento  organizzativo  e  funzionale delle pubbliche
 amministrazioni.
 8.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
 presente  legge  sono  emanati  uno  o piu' regolamenti, ai
 sensi  dell'art.  117,  sesto  comma,  della Costituzione e
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie
 ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
 a) diffusione  dei  servizi erogati in via telematica
 ai  cittadini  e  alle  imprese, anche con l'intervento dei
 privati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della
 Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
 b);
 c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
 d) ricorso  a  procedure  telematiche  da parte della
 pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e
 servizi,   potenziando  i  servizi  forniti  dal  Ministero
 dell'economia  e  delle  finanze  attraverso  la CONSIP Spa
 (concessionaria servizi informativi pubblici);
 e) estensione   dell'uso   della   posta  elettronica
 nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti
 tra pubbliche amministrazioni e privati;
 f) generalizzazione    del    ricorso   a   procedure
 telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
 g) alfabetizzazione    informatica    dei    pubblici
 dipendenti;
 h) impiego   della   telematica  nelle  attivita'  di
 formazione dei dipendenti pubblici;
 i) diritto  di accesso e di reclamo esperibile in via
 telematica  da  parte  dell'interessato nei confronti delle
 pubbliche amministrazioni.
 9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8 sono adottati su
 proposta  congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e
 per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto con il
 Ministro dell'economia e delle finanze.
 10.  All'art.  29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: "6. Con
 regolamento,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 17, comma 2,
 della  legge  23 agosto  1988,  n.  400, entro il 30 giugno
 2003,  il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e
 delle  finanze  e del Ministro per la funzione pubblica, di
 concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
 sentite  le  organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
 riflessi  sulla  destinazione  del  personale, procede alla
 soppressione   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella
 pubblica  amministrazione  e  del  Centro  tecnico  di  cui
 all'art.  17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
 nonche'    all'istituzione   dell'Agenzia   nazionale   per
 l'innovazione  tecnologica.  L'Agenzia  subentra in tutti i
 rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  dell'Autorita' per
 l'informatica  nella  pubblica amministrazione e del Centro
 tecnico;  subentra  altresi' nelle funzioni gia' svolte dai
 predetti  organismi,  fatte  salve  quelle attribuite dalla
 legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
 b) al  comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica
 amministrazione  (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino
 alla  data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
 comma 6".».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-quater. Tutela del risparmio
 
 ((  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere  b)  e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti  assicurativi,  e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  si  applicano  a  decorrere  dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste,  dal-l'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da  parte  della  Commissione  nazionale  per  le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
 2.  All'articolo  42  della  legge  28 dicembre  2005,  n.  262, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 «5-bis.   Le  disposizioni  regolamentari  e  quelle  di  carattere generale  di  attuazione  della  presente  legge  sono adottate dalla CONSOB  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il testo degli articoli 8, 11 e 25 della
 legge  28 dicembre  2005, n. 262, recante «Disposizioni per
 la  tutela  del  risparmio  e  la  disciplina  dei  mercati
 finanziari»    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria):
 «Art.  8 (Concessione di credito in favore di azionisti
 e  obbligazioni  degli esponenti bancari). - 1. All'art. 53
 del   testo   unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
 creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo 1° settembre
 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 "4.  Le banche devono rispettare le condizioni indicate
 dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del
 CICR, per le attivita' di rischio nei confronti di:
 a) soggetti  che,  direttamente  o  indirettamente,
 detengono   una  partecipazione  rilevante  o  comunque  il
 controllo della banca o della societa' capogruppo;
 b) soggetti  che  sono  in grado di nominare, anche
 sulla  base  di accordi, uno o piu' componenti degli organi
 di amministrazione o controllo della banca o della societa'
 capogruppo;
 c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,
 direzione  o controllo presso la banca o presso la societa'
 capogruppo;
 d) societa' controllate dai soggetti indicati nelle
 lettere  a),  b) e c) o presso le quali gli stessi svolgono
 funzioni di amministrazione, direzione o controllo;
 e) altri  soggetti che sono comunque collegati alla
 banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia";
 b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 "4-bis.   Le   condizioni   di  cui  al  comma  4  sono
 determinate tenuto conto:
 a) dell'entita' del patrimonio della banca;
 b) dell'entita'  della  partecipazione  eventualmente
 detenuta;
 c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
 bancario  nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 4 e
 degli  altri  soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
 stabilito dalla Banca d'Italia.
 4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
 mancato  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  4
 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
 con la partecipazione.
 4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
 deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
 tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
 relazione alle altre attivita' bancarie".
 2.  All'art.  136  del  testo  unico  di cui al decreto
 legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
 modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
 «2-bis.  Per  l'applicazione  dei  commi 1 e 2 rilevano
 anche    le   obbligazioni   intercorrenti   con   societa'
 controllate  dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
 le   quali   gli   stessi  soggetti  svolgono  funzioni  di
 amministrazione,  direzione  o  controllo,  nonche'  con le
 societa'  da queste controllate o che le controllano o sono
 ad esse collegate»;
 b) al  comma  3,  le  parole:  «dei commi 1 e 2» sono
 sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».».
 «Art.   11   (Circolazione   in   Italia  di  strumenti
 finanziari  collocati  presso  investitori  professionali e
 obblighi informativi). - 1. All'art. 2412 del codice civile
 sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
 "Al computo del limite di cui al primo comma concorrono
 gli  importi  relativi  a  garanzie comunque prestate dalla
 societa'  per  obbligazioni emesse da altre societa', anche
 estere»;
 b) il settimo comma e' abrogato.
 2.  Al  testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo
 24 febbraio  1998,  n. 58, e successive modificazioni, sono
 apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'art.   30,   il  comma  9  e'  sostituito  dal
 seguente:
 «9.  Il  presente articolo si applica anche ai prodotti
 finanziari   diversi   dagli  strumenti  finanziari  e  dai
 prodotti  finanziari emessi dalle imprese di assicurazione,
 fermo   restando   l'obbligo   di  consegna  del  prospetto
 informativo»;
 b) la  lettera  f)  del  comma  1  dell'art.  100  e'
 abrogata;
 c) dopo l'art. 100 e' inserito il seguente:
 «Art. 100-bis (Circolazione dei prodotti finanziari). -
 1.  Nei  casi  di  sollecitazione  all'investimento  di cui
 all'art.   100,   comma  1,  lettera a),  e  di  successiva
 circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi
 all'estero,    gli   investitori   professionali   che   li
 trasferiscono,  fermo  restando  quanto  previsto  ai sensi
 dell'art.  21, rispondono della solvenza dell'emittente nei
 confronti   degli  acquirenti  che  non  siano  investitori
 professionali,  per  la  durata  di un anno dall'emissione.
 Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2412, secondo comma,
 del codice civile.
 2.  Il  comma  1  non  si  applica  se  l'intermediario
 consegna    un    documento   informativo   contenente   le
 informazioni stabilite dalla CONSOB agli acquirenti che non
 siano  investitori  professionali, anche qualora la vendita
 avvenga    su    richiesta   di   questi   ultimi.   Spetta
 all'intermediario  l'onere  della  prova  di aver adempiuto
 agli obblighi indicati dal presente comma";
 d) all'art.   118,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
 seguente:
 "2. L'art. 116 non si applica agli strumenti finanziari
 emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti
 finanziari  che  permettono  di  acquisire  o sottoscrivere
 azioni".
 3.  Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico
 di  cui  al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
 successive  modificazioni,  dopo  l'art.  25 e' aggiunto il
 seguente:
 "Art. 25-bis (Prodotti finanziari emessi da banche e da
 imprese  di  assicurazione).  -  1. Gli articoli 21 e 23 si
 applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti
 finanziari emessi da banche nonche', in quanto compatibili,
 da imprese di assicurazione.
 2.  In  relazione  ai  prodotti di cui al comma 1 e nel
 perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 5, comma 3,
 la  CONSOB  esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese
 di  assicurazione  i  poteri  di  vigilanza  regolamentare,
 informativa  e  ispettiva  di  cui  all'art.  6,  comma  2,
 all'art.  8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i
 poteri di cui all'art. 7, comma 1.
 3.  Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza
 o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese
 di  assicurazione  informa senza indugio la CONSOB di tutti
 gli   atti   o   i   fatti,   di  cui  venga  a  conoscenza
 nell'esercizio  dei  propri compiti, che possano costituire
 una  violazione  delle norme di cui al presente capo ovvero
 delle  disposizioni  generali  o  particolari emanate dalla
 CONSOB ai sensi del comma 2.
 4.  Le  societa'  incaricate  della revisione contabile
 delle  imprese  di  assicurazione  comunicano senza indugio
 alla  CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
 dell'incarico,  che possano costituire una grave violazione
 delle   norme   di   cui  al  presente  capo  ovvero  delle
 disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai
 sensi del comma 2.
 5.  I  commi  3  e  4 si applicano anche all'organo che
 svolge  funzioni  di  controllo  e alle societa' incaricate
 della   revisione   contabile   presso   le   societa'  che
 controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste
 controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.
 6.  L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le
 ispezioni   da   ciascuna   disposte   sulle   imprese   di
 assicurazione.  Ciascuna  autorita' puo' chiedere all'altra
 di    svolgere   accertamenti   su   aspetti   di   propria
 competenza".».
 «Art.  25  (Competenze  in materia di trasparenza delle
 condizioni  contrattuali  delle  banche, degli intermediari
 finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione). - 1.
 Al  testo  unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le
 seguenti modificazioni:
 a) all'art. 116, comma 2, alinea, le parole: «sentita
 la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite
 la CONSOB e la Banca d'Italia»;
 b) all'art.  117,  comma  8,  primo  periodo, dopo le
 parole:  "La  Banca d'Italia" sono inserite le seguenti: ",
 d'intesa con la CONSOB,"; al terzo periodo, dopo le parole:
 "della  Banca  d'Italia"  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
 adottate d'intesa con la CONSOB»;
 c) all'art.  127,  comma  3,  dopo  le parole: "Banca
 d'Italia"  sono  inserite  le  seguenti: ", d'intesa con la
 CONSOB".
 2.  Le competenze stabilite dall'art. 109, comma 4, del
 decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con riguardo ai
 prodotti  assicurativi di cui al punto III della lettera a)
 della  tabella  di  cui all'allegato I del medesimo decreto
 legislativo  sono  esercitate  dall'ISVAP  d'intesa  con la
 CONSOB.
 3.  Le  competenze  in  materia  di  trasparenza  e  di
 correttezza  dei  comportamenti di cui all'art. 1, comma 2,
 lettera  h),  della  legge  23 agosto  2004,  n.  243, sono
 esercitate  dalla COVIP compatibilmente con le disposizioni
 per la sollecitazione del pubblico risparmio. Restano ferme
 le  competenze  in  materia  di tutela della concorrenza su
 tutte  le  forme  pensionistiche  complementari  attribuite
 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dalla
 legge  10 ottobre  1990, n. 287, e le competenze in materia
 di  sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione
 attribuite  all'ISVAP  dalla  legge 12 agosto 1982, n. 576,
 incluse   quelle  relative  ai  prodotti  assicurativi  con
 finalita' previdenziali.
 4.  All'art.  1,  comma  2,  lettera  h),  della  legge
 23 agosto    2004,   n.   243,   all'alinea,   le   parole:
 "l'unitarieta' e" sono soppresse.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  42  della  legge
 28 dicembre  2005,  n.  262,  recante  «Disposizioni per la
 tutela   del   risparmio   e   la  disciplina  dei  mercati
 finanziari»    (pubblicata    nella    Gazzetta   Ufficiale
 28 dicembre 2005, n. 301, serie ordinaria), come modificato
 dalla presente legge:
 «Art.  42  (Termine  per gli adempimenti previsti dalla
 presente  legge)  -  1.  Entro  dodici  mesi  dalla data di
 entrata   in  vigore  della  presente  legge,  le  societa'
 iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in
 vigore della presente legge provvedono ad uniformare l'atto
 costitutivo  e  lo  statuto  alle  disposizioni  da  questa
 introdotte.
 2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori
 finanziari  ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al
 decreto   legislativo   24 febbraio   1998,   n.  58,  come
 modificato   dall'art.   14,  comma  1,  lettera b),  della
 presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in
 materia  di  albo  unico nazionale dei promotori finanziari
 recate dal citato art. 31 del testo unico di cui al decreto
 legislativo  n.  58 del 1998, nel testo vigente prima della
 data di entrata in vigore della presente legge.
 3.  Le  disposizioni  contenute negli articoli 165-ter,
 165-quater  e  165-quinquies  del  testo  unico  di  cui al
 decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, introdotti
 dall'art.  6,  comma  1, della presente legge, si applicano
 alle   societa'   che   vi   sono   soggette,  a  decorrere
 dall'esercizio  successivo  a  quello in corso alla data di
 entrata in vigore della presente legge.
 4.  La  disposizione  di cui all'art. 161, comma 4, del
 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
 n.  58,  come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera d),
 della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio
 dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata
 in   vigore   della  presente  legge.  Fino  a  tale  data,
 continuano  ad applicarsi le disposizioni del medesimo art.
 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata
 in vigore della presente legge.
 5.  Gli  incarichi  in  corso  alla  data di entrata in
 vigore  della  presente  legge  e che ricadono in una delle
 situazioni  specifiche  di  incompatibilita' previste dalle
 disposizioni  contenute  nell'art.  18  per  le societa' di
 revisione  e  le entita' appartenenti alla medesima rete, i
 loro soci, gli amministratori, i componenti degli organi di
 controllo,  i dipendenti della societa' di revisione stessa
 e  delle  societa' da essa controllate, ad essa collegate o
 che  la  controllano  o sono sottoposte a comune controllo,
 possono  essere  portati  a  definizione secondo i previsti
 termini  contrattuali, senza possibilita' di rinnovo. Entro
 il  termine  di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
 della presente legge, il recesso unilaterale da parte della
 societa',  o  dei soggetti appartenenti alla medesima rete,
 dall'incarico revisionale o da contratti per lo svolgimento
 di  servizi, giustificato dalla necessita' di rimuovere una
 causa   di   incompatibilita',  non  comporta  obblighi  di
 indennizzo,   risarcimento  o  l'applicazione  di  clausole
 penali o sanzioni, anche se previste in norme di legge o in
 clausole contrattuali.
 5-bis.   Le  disposizioni  regolamentari  e  quelle  di
 carattere  generale di attuazione della presente legge sono
 adottate  dalla  CONSOB  entro  dodici  mesi  dalla data di
 entrata in vigore della legge stessa.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-quinquies. Disposizioni di semplificazione in materia edilizia
 
 ((  1. Per attuare la semplificazione dei procedimenti amministrativi catastali  ed  edilizi,  con  uno  o  piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare entro otto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sentita   la   Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono stabilite  le  modalita' tecniche e operative per l'istituzione di un modello  unico digitale per l'edilizia da introdurre gradualmente per la  presentazione  in  via  telematica ai comuni di denunce di inizio attivita',  di  domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni  altro  atto  di  assenso  comunque  denominato  in  materia  di attivita'  edilizia.  Il  suddetto  modello  unico comprende anche le informazioni  necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e  di  nuova costruzione da redigere in conformita' a quanto disposto dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze 19 aprile  1994, n. 701, che pervengano all'Agenzia del territorio ai fini  delle  attivita'  di  censimento catastale. In via transitoria, fino  a  quando  non sara' operativo il modello unico per l'edilizia, l'Agenzia  del  territorio  invia  ai  comuni  per  via telematica le dichiarazioni  di  variazione e di nuova costruzione presentate a far data  dal  1° gennaio  2006  e  i comuni verificano la coerenza delle caratteristiche  dichiarate  dell'unita'  immobiliare  rispetto  alle informazioni  disponibili,  sulla  base  degli atti in loro possesso. Eventuali   incoerenze   riscontrate   dai   comuni   sono  segnalate all'Agenzia   del   territorio   che  provvede  agli  adempimenti  di competenza.  Con  decreto  del  direttore  dell'Agenzia,  sentita  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sono  regolamentate le procedure attuative e sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai  comuni  e  per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del territorio, nonche' le relative modalita' di interscambio.
 2.   Al   fine   della   razionalizzazione   dei   procedimenti  di presentazione delle domande di nuova costruzione o di mutazione nello stato dei beni:
 a) al  primo  comma  dell'articolo  28  del  regio  decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto   1939,  n.  1249,  le  parole:  «il  31 gennaio  dell'anno successivo  a  quello» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»;
 b) e  dichiarazioni  relative alle mutazioni nello stato dei beni delle  unita' immobiliari gia' censite, di cui all'articolo 17, primo comma,  lettera  b),  del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, devono  essere  presentate  agli  uffici provinciali dell'Agenzia del territorio  entro  trenta  giorni  dal  momento  in  cui esse si sono verificate. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
 n.  701  reca  «Regolamento recante norme per l'automazione
 delle  procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
 delle  conservatorie  dei registri immobiliari» (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994, n. 300).
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.  28  del  regio
 decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
 generale  dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
 reddito  e  formazione  del  nuovo catasto edilizio urbano»
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
 e,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto
 1939,   n.   1249   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 4 settembre  1939,  n. 206), come modificato dalla presente
 legge:
 «Art.  28.  -  I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile
 costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani,
 a  norma  dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio
 tecnico  erariale  entro  trenta  giorni dal momento in cui
 sono  divenuti  abitabili  o  servibili  all'uso  cui  sono
 destinati,     ancorche'    esenti,    temporaneamente    o
 permanentemente,  dai  tributi immobiliari, ovvero soggetti
 ad imposta mobiliare.
 Debbono  del  pari  essere  dichiarati, entro lo stesso
 termine,  i  fabbricati  che  passano dalla categoria degli
 esenti a quella dei soggetti all'imposta.
 La  dichiarazione  deve  essere  compilata per ciascuna
 unita'    immobiliare    su    apposita    scheda   fornita
 dall'amministrazione dello Stato e deve essere corredata da
 una  planimetria, designata su modello fornito dalla stessa
 Amministrazione, in conformita' delle norme di cui all'art.
 7.
 I  Comuni  sono  obbligati  a  dare notizia agli Uffici
 tecnici  erariali  competenti per territorio, delle licenze
 di  costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge
 17 agosto 1942, n. 1150.».
 - Si   riporta   il   testo   dell'art.  17  del  regio
 decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante «Accertamento
 generale  dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
 reddito  e  formazione  del  nuovo catasto edilizio urbano»
 (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 maggio 1939, n. 108
 e,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 11 agosto
 1939,   n.   1249   (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 4 settembre 1939, n. 206):
 «Art.  17.  -  Il  nuovo  catasto  edilizio  urbano  e'
 conservato  e tenuto al corrente, in modo continuo ed anche
 con  verificazioni  periodiche,  allo  scopo  di  tenere in
 evidenza  per  ciascun  comune  o  porzione  di  comune, le
 mutazioni che avvengono:
 a) rispetto  alla  persona  del  proprietario  o  del
 possessore  dei beni nonche' rispetto alla persona che gode
 di diritti reali sui beni stessi;
 b) nello  stato  dei  beni,  per  quanto  riguarda la
 consistenza   e  l'attribuzione  della  categoria  e  della
 classe.
 Le   tariffe   possono   essere  rivedute  in  sede  di
 verificazione   periodica   od   anche   in  dipendenza  di
 circostanze  di  carattere generale o locale nei modi e nei
 termini  da  stabilirsi  con  regolamento,  salvo quanto e'
 disposto nel successivo art. 25.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-sexies. Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo
 
 ((  1.   Per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  della competitivita' delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma  1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio 1998, n. 30, per il biennio 2006-2007  sono  estesi  nel  limite  del  50  per cento alle imprese armatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289.  Per  l'attuazione del presente comma e' autorizzata  la  spesa  di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  stabilite  le  disposizioni  attuative  del  presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, determinato  in  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
 decreto-legge    30 dicembre    1997,   n.   457,   recante
 «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore dei
 trasporti   e  l'incremento  dell'occupazione»  (pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre  1997,  n.  303)  e
 convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
 27 febbraio   1998,   n.   30  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49):
 «Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
 dell'occupazione  della  gente  di  mare,  a  decorrere dal
 1° gennaio  1998,  le  imprese  armatrici, per il personale
 avente  i  requisiti  di  cui all'art. 119 del codice della
 navigazione  ed  imbarcato  su  navi  iscritte nel Registro
 internazionale   di  cui  all'art.  1,  nonche'  lo  stesso
 personale  suindicato  sono  esonerati  dal  versamento dei
 contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
 Il  relativo onere e' a carico della gestione commissariale
 del   Fondo   gestione   istituti  contrattuali  lavoratori
 portuali  in  liquidazione  di cui all'art. 1, comma 1, del
 decreto-legge   22 gennaio  1990,  n.  6,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  1990,  n. 58, ed e'
 rimborsato su conforme rendicontazione.
 2.  Il  contributo  di  cui  all'art.  1, comma 20, del
 decreto-legge  21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996, n. 647, e'
 prorogato,   per   l'anno  1997,  a  favore  delle  imprese
 armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
 comma   4,   del  decreto-legge  13 luglio  1995,  n.  287,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
 n. 343.
 3.  Il  contributo  di cui al comma 2 si somma a quelli
 concessi  alle  aziende  quali  aiuti  alla  gestione,  per
 ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
 legge.  I  benefici medesimi, complessivamente, non possono
 superare  per  ciascuna  nave  il massimale fissato su base
 annua  dall'art.  1  del  decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
 296,  convertito  dalla  legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
 fini  dell'erogazione  del presente beneficio va assunto il
 valore  medio  di  cambio  attribuito  alla moneta italiana
 nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 21, comma 10, della
 legge  27 dicembre  2002, n. 289, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2003)» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, serie ordinaria):
 «10.  I  benefici  di  cui  all'art.  6,  comma  1, del
 decreto-legge  30 dicembre  1997,  n.  457,  convertito con
 modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
 periodo  2003-2005  sono estesi nel limite del 25 per cento
 alle  imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
 in  via  non  esclusiva,  per  l'intero  anno, attivita' di
 cabotaggio,  ad  esclusione  delle navi di proprieta' dello
 Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
 o contratti di servizio.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  9,  della  legge
 28 dicembre  1999,  n.  522,  recante  «Misure  di sostegno
 all'industria  cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca
 applicata  nel  settore  navale» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 14 gennaio 2000, n. 10):
 «Art.   9   (Sgravi  contributivi  per  le  imprese  di
 cabotaggio  marittimo). - 1. Dal 1° gennaio 1999 i benefici
 previsti    dall'art.   6,   comma 1,   del   decreto-legge
 30 dicembre  1997,  n.  457, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  27 febbraio  1998,  n.  30,  con le modalita'
 previste  dalla  stessa  norma, sono estesi per il triennio
 1999-2001,  nel  limite  massimo  dell'80  per  cento, alle
 imprese  impegnate nei servizi marittimi di cabotaggio, per
 gli  oneri  contributivi  relativi  al  personale  avente i
 requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione,
 ed  imbarcato  su navi di bandiera italiana che, per almeno
 il  50  per  cento  del loro impiego complessivo nell'anno,
 effettuano  servizi di trasporto passeggeri, merci, misti o
 di crociera tra porti nazionali.
 2.  Le  imprese armatoriali nei cui confronti sia stato
 accertato, dai competenti organi del Ministero del lavoro e
 della previdenza sociale, il mancato rispetto dei contratti
 di  lavoro  del  personale  di  bordo decadono dai benefici
 concessi  ai  sensi  del  comma 1. Al fine di consentire il
 controllo  del  rispetto  delle  disposizioni  del presente
 articolo,  le  imprese  armatoriali  che si avvalgono degli
 sgravi  di  cui  al comma 1 devono corredare i prospetti di
 liquidazione   dei   contributi   previdenziali   con   una
 certificazione,  rilasciata  dalla Capitaneria di porto ove
 le  stesse  imprese  hanno  costituito il turno particolare
 previsto  dai  contratti, la quale attesti i nominativi dei
 marittimi  iscritti  nel turno particolare secondo le norme
 previste   dai   contratti  collettivi.  La  decadenza  dai
 benefici   di   cui  al  comma  1  consegue  altresi'  alla
 violazione   delle   vigenti  disposizioni  in  materia  di
 sicurezza  e  igiene  del  lavoro, qualora dalla violazione
 stessa consegua condanna penale per il datore di lavoro.
 3.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo sono
 autorizzati  limiti di impegno quindicennali di lire 41.000
 milioni  annue  a decorrere dall'anno 1999 e di lire 23.000
 milioni  annue  a  decorrere dall'anno 2000 in favore della
 gestione   commissariale   del   Fondo   gestione  istituti
 contrattuali  lavoratori  portuali  in liquidazione, di cui
 all'art.  1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.
 6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 marzo
 1990, n. 58.
 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
 non  e'  consentita  l'iscrizione  nelle  matricole  e  nei
 registri  nazionali di navi adibite al trasporto passeggeri
 provenienti da registri stranieri, costruite da oltre venti
 anni.
 5.  All'art.  1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
 1997,  n.  457,  convertito, con modificazioni, dalla legge
 27 febbraio  1998,  n. 30, dopo le parole: «come sostituito
 dall'art. 7» sono aggiunte le seguenti: «, salvo che per le
 navi  da  carico  di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
 nei  limiti  di  un viaggio di cabotaggio mensile quando il
 viaggio  di  cabotaggio  segua  o  preceda  un  viaggio  in
 provenienza o diretto verso un altro Stato».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-septies. Disposizioni concernenti le autorita' portuali
 
 ((  1.  Alle  autorita'  portuali,  istituite  ai  sensi  della legge 28 gennaio  1994, n. 84, e successive modificazioni, non si applicano per gli anni 2006 e 2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
 2.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le  disposizioni  attuative del presente articolo al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dal comma 1, determinato in 30 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2006  e  2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - La  legge 28 gennaio 1994, n. 84 reca «Riordino della
 legislazione   in   materia   portuale»  (pubblicata  nella
 Gazzetta   Ufficiale   4 febbraio   1994,  n.  28  -  serie
 ordinaria).
 - Si  riporta  il  testo del comma 57 dell'art. 1 della
 legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2005)» (pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale   31 dicembre   2004,  supplemento  ordinario  n.
 192/L):
 «57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
 nell'elenco  1  allegato  alla presente legge, ad eccezione
 degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
 30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
 decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
 modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
 diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
 incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
 delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
 all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
 4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
 percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
 corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
 i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
 personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
 Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
 agli  enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
 da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
 1  e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
 disciplina ivi prevista.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 34-octies. Rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88
 
 ((  1.   Per   la   prosecuzione   degli  interventi  in  materia  di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.   88,   approvati  dalla  Commissione  europea  con  decisione  SG (2001)D/285716   del  1° febbraio  2001,  da  realizzare  sulla  base dell'avanzamento  dei lavori raggiunto alla data di entrata in vigore della  legge  di conversione del presente decreto, e' autorizzata per ciascuno  degli  anni 2006 e 2007 la spesa di 19 milioni di euro e la spesa di 10 milioni di euro per 5 anni a decorrere dall'anno 2008.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  19  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2006 e 2007 e a 10 milioni  di  euro  per  ciascuno  degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,    si    fa    fronte    mediante    corrispondente   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  5  della legge 31 luglio 1997, n. 261.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si  riporta il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo
 2001,  n.  88,  recante  «Nuove  disposizioni in materia di
 investimenti  nelle  imprese  marittime»  (pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale. 3 aprile 2001, n. 78):
 «Art.  3  (Modalita' d'intervento sui finanziamenti). -
 1.  Alle  imprese  armatoriali  aventi  i  requisiti di cui
 all'art.  143  del  codice della navigazione che effettuano
 gli  investimenti di cui all'art. 1 della presente legge il
 Ministero  dei  trasporti e della navigazione puo' altresi'
 concedere  un  contributo  pari  all'abbattimento, entro il
 limite   massimo  del  3,80  per  cento  annuo,  del  tasso
 d'interesse  commerciale di riferimento (CIRR) in relazione
 ad  un  piano  d'ammortamento  della  durata di dodici anni
 calcolato  sull'80  per  cento  del  prezzo  dei  lavori di
 costruzione o trasformazione dell'unita'.
 2. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori,
 previa  presentazione  di  idonea  fidejussione  bancaria o
 assicurativa,  in  rate semestrali costanti posticipate per
 la  durata  di  dodici  anni  decorrenti dal 1° marzo o dal
 1° settembre di ciascun anno.
 3.  Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti
 in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati
 da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo
 sono  ammissibili  all'intervento  del  Fondo  centrale  di
 garanzia  per  il  credito  navale  di cui all'art. 5 della
 legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni.
 4.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
 autorizzato  un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000
 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio
 1997,  n.  261,  recante  «Rifinanziamento  delle  leggi di
 sostegno  all'industria  cantieristica  ed  armatoriale  ed
 attuazione   delle  disposizioni  comunitarie  di  settore»
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1997, n. 183,
 serie ordinaria):
 «Art.  5.  -  1.  E'  istituito  il  Fondo  centrale di
 garanzia  per  il  credito  navale,  di  seguito denominato
 «Fondo»,  destinato  alla  copertura  dei  rischi derivanti
 dalla  mancata  restituzione  del  capitale e dalla mancata
 corresponsione  dei  relativi  interessi ed altri accessori
 connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
 articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica
 del Fondo e' affidata ad una banca iscritta all'albo di cui
 all'art. 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria
 e  creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre
 1993,  n.  385,  prescelta  dal  Ministro  del  tesoro, del
 bilancio   e   della   programmazione   economica  mediante
 procedure   di  evidenza  pubblica  ai  sensi  del  decreto
 legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed in base a criteri che
 tengano  conto  delle condizioni offerte e dell'adeguatezza
 della   struttura   tecnico-organizzativa   ai  fini  della
 prestazione del servizio.
 2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia
 del  Fondo  i  finanziamenti  garantiti da ipoteca di primo
 grado  sulla  nave che ne e' oggetto, concessi da banche ad
 armatori  italiani  ed  esteri per i lavori, effettuati nei
 cantieri  nazionali,  di costruzione e trasformazione delle
 unita'   navali  previste  dall'art.  2  del  decreto-legge
 24 dicembre   1993,   n.   564,   convertito   dalla  legge
 22 febbraio  1994, n. 132, di durata non superiore a dodici
 anni  dall'ultimazione della nave, di importo non superiore
 all'80  per  cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di
 interesse  non  inferiore  a quello di cui alla risoluzione
 del  Consiglio  dell'OCSE  del  3 agosto 1981, e successive
 modificazioni.  Sono  altresi' ammessi all'intervento della
 garanzia  del  Fondo  i  finanziamenti  a tasso di mercato,
 ancorche'  inferiore  a  quello di cui alla risoluzione del
 Consiglio  della  Organizzazione  per  la cooperazione e lo
 sviluppo  economico  (OCSE) del 3 agosto 1981, e successive
 modificazioni, nei casi in cui il credito non sia assistito
 da  agevolazioni  pubbliche  finalizzate  a ridurre l'onere
 degli interessi.
 3.  La  garanzia  del  Fondo puo' essere accordata alla
 banca  concedente il finanziamento fino ad un massimale del
 40  per  cento del finanziamento stesso, su richiesta della
 banca concedente, previa richiesta della banca concedente e
 dell'armatore  interessato.  Nei limiti di detto massimale,
 la garanzia puo' essere attivata in misura non superiore al
 90  per  cento della perdita che, di intesa con il soggetto
 gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.
 4.  Le  condizioni e le modalita' dell'intervento della
 garanzia  del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro
 del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei trasporti e
 della navigazione.
 5.  Il  Fondo  ha  una  dotazione  iniziale  costituita
 dall'apporto  dello  Stato  ed e' alimentato dai versamenti
 una  tantum  effettuati  dalle  banche richiedenti a fronte
 della concessione della garanzia e dagli interessi maturati
 sulle disponibilita' del Fondo stesso.
 6.  Per  l'attuazione  di  quanto disposto dal presente
 articolo  e'  autorizzato  un  limite  d'impegno  di durata
 decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.».
 
 
 
 
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